CONTRATTO DI EDIZIONE
CONTRATTO DI EDIZIONE
Tra la Società Editrice _______________, con sede in ____________, via _______________, n. ____, iscritta presso la Camera di Commercio di ______________ al n. ___________ del Registro delle imprese, codice fiscale n. __________, partita IVA n. ___________, nella persona del suo Direttore editoriale, di seguito indicata come "Editore”, da una parte
e
Il Sig. ______________ nato a ____________ il _________, codice fiscale n. ___________, che ai fini del presente contratto elegge domicilio in via ______________, di seguito indicato come "Autore”, dall'altra parte
premesso:
- che l'Autore dichiara che l'opera provvisoriamente intitolata __________ è di sua esclusiva proprietà e creazione, di essere l'unico titolare di ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale su detta opera e di averne la libera disponibilità;
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto –
1. L'Autore cede all'Editore i diritti esclusivi di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera ed in particolare di riproduzione a mezzo stampa, sia in volume che in periodico, ovvero su supporto magnetico, di messa in commercio dell'opera in lingua italiana, di traduzione in qualsiasi altra lingua, di elaborazione, adattamento, riduzione e compendio dell'opera, di cedere in uso copie e supporti dell'opera nonché la facoltà di cedere ad altri i predetti diritti in tutto od in parte, per l'Italia e per tutti i paesi del mondo.
2. In caso di riproduzione di parti dell'opera anche prima della sua pubblicazione, nulla sarà dovuto all'Autore, purché sia citata l'opera da cui dette parti sono tratte.
3. L'Autore si impegna a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto ed a tenere indenne l'Editore da pretesa o azioni di terzi in merito ai diritti ceduti e prestando la propria opera qualora tali diritti vengano contestati.
Art. 2 - Durata –
1. Il presente accordo costituisce fra le parti contratto di edizione a termine. Viene perciò stabilito che la sua durata sarà di __ anni.
2. Allo scadere di detto termine il contratto si intende rinnovato di __ anni in __ anni, in mancanza di disdetta scritta da far pervenire alla controparte almeno __ mesi prima di ciascuna scadenza.
Art. 3 - Tiratura dell'opera –
1. Ogni edizione dell'opera consterà di un minimo di ____ esemplari. Il titolo dell'edizione, il numero degli esemplari da stampare oltre il predetto minimo e il prezzo di copertina per ciascuna edizione verranno fissati di volta in volta dall'Editore, il quale avrà diritto di distribuire l'edizione nel numero di copie che stimerà opportuno, comunque informandone l'Autore.
Art. 4 - Compenso dell'Autore –
1. Quale corrispettivo dei diritti ceduti l'Autore acquista il diritto di percepire la percentuale del __% da calcolarsi sul prezzo di copertina, netto d'IVA, di ciascuna copia effettivamente venduta.
2. Dal conteggio della percentuale sarà escluso il sovrapprezzo per l'eventuale rilegatura e saranno altresì escluse le copie destinate a saggi, omaggi e propaganda; a tal fine l'Editore è tenuto a giustificare le copie che eccedano la misura di n. ____per la prima tiratura e di ___ per le successive. Tale plafond è comprensivo di eventuali nominativi segnalati dall'Autore (max n. ____ ) e delle copie inviate gratuitamente all'Autore come da successivo art. 7 c).
3. Sarà inoltre esente da spettanze per l'Autore una percentuale di scarto del ___% della tiratura.
4. Per le ristampe successive, sarà esente da spettanze un plafond pari al ___% della ristampa stessa e con un massimo di ___ copie.
Art. 5 - Diritti ed obblighi dell'Editore - 1. L'Editore s'impegna a:
a) corrispondere il ___% del compenso, calcolato sulla tiratura iniziale detratte le copie di cui al precedente punto 4. 2, entro ___ mesi dall'immissione in mercato dell'opera. Entro il ________ di ogni anno si procederà al consuntivo e alla liquidazione delle competenze residue maturate al _____ dell'anno precedente;
b) corrispondere sulle copie, cedute con uno sconto superiore al ___%, il diritto d'autore concordato calcolato sul prezzo netto ricavato e non su quello di copertina. L'Editore non dovrà corrispondere alcun compenso sulle copie macerate e su quelle divenute inservibili, salvo il suo onere a dimostrare l'evento per le copie che superino la percentuale di scarto prevista al precedente punto 4. 2. 1.;
c) corrispondere all'Autore il ___% del ricavo netto in caso di cessione per diritti di traduzione in qualsiasi lingua e riproduzione televisiva o cinematografica, rimanendo a carico dell'Editore la trattativa per la suddetta cessione.
Art. 6 - Obblighi dell'Autore –
1. L'Autore s'impegna a:
a) attenersi, per ogni questione concernente le caratteristiche dell'opera e le esigenze di aggiornata informazione della stessa, nonché la mole del testo, ai criteri concordati con l'Editore;
b) consegnare all'Editore entro il _______ un dattiloscritto del testo completo (più floppy disk), redatto in forma definitiva e corredato di tutto il suo eventuale materiale illustrativo; nonché ad accogliere le proposte di modifica del testo che l'Editore eventualmente avanzi, giustificate dalla necessità di adeguarlo ai criteri concordati e da una valutazione di esigenze di tipo tecnico o commerciale;
c) non pubblicare con altre case editrici, né in proprio, né in collaborazione con altri, né sotto pseudonimi, testi in volume o su supporto magnetico o anche in dispense che possano fare concorrenza a quello in oggetto;
d) collaborare con l'Editore per la migliore diffusione del volume predisponendo, in particolare, articoli sulla materia oggetto dell'opera da pubblicarsi nelle riviste controllate dall'Editore;
e) riservare all'Editore una opzione sulle proprie opere future; tale opzione dovrà essere esercitata dall'Editore in forma scritta entro ___ giorni dalla ricezione della proposta da parte dell'Autore, la quale anch'essa dovrà pervenire per iscritto.
Art. 7 - Diritti dell'Autore –
1. L'Autore ha diritto a:
a) essere avvisato con almeno ___ mese/i di anticipo dell'epoca presumibile dell'esaurimento di ogni edizione e della volontà dell'Editore di procedere ad una nuova edizione;
b) richiedere, per il solo riscontro, le prime bozze che dovrà restituire col visto per la stampa entro ___ giorni dalla ricezione delle stesse.
In nessun caso il dattiloscritto posto in lavorazione potrà essere consegnato all'Autore, che effettuerà il riscontro delle bozze sulla copia trattenuta presso di sé, essendo presupposto di questo contratto che l'originale dell'opera inviato all'Editore per la stampa non costituisca unico esemplare esistente del testo. Qualora l'Autore non provveda a restituire le bozze entro il termine di cui sopra o in un termine più ampio eccezionalmente resosi necessario, l'Editore avrà il diritto di pubblicare l'opera come originariamente presentata dall'Autore;
c) richiedere una certificazione delle copie stampate, le cui modalità (SIAE o firma dei frontespizi) dovranno essere precisate per iscritto all'atto della firma per accettazione del presente contratto;
d) ricevere gratuitamente un numero di ___ esemplari della prima edizione dell'opera, un numero di ___ esemplari per ogni nuova edizione. L'Editore inoltre concederà lo sconto del ___% all'Autore che voglia acquistare altre copie della propria opera per uso non commerciale.
Art. 8 - Recesso –
1. Qualora, in occasione della prima, come delle successive edizioni, l'Autore non provveda, nei modi e nei termini stabiliti con l'Editore, alla consegna del dattiloscritto, delle modifiche o degli aggiornamenti del testo che si rendano necessari, l'Editore avrà facoltà di recedere dal presente contratto o di provvedere direttamente alle modifiche e alle elaborazioni, avendo cura di segnalare il nome del curatore o del coautore accanto a quello dell'Autore. Le spese a tal fine sostenute verranno detratte dalle somme dovute a titolo di diritto d'autore.
2. Qualora l'Editore comunichi che, per difficoltà di smercio dell'opera al prezzo fissato o comunque per difficoltà di ordine commerciale, intenda ritirare l'opera dal commercio o cederla in omaggio a prezzi ridotti, l'Autore potrà acquistarla al prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero. Inoltre, ove l'Editore dichiari che non intende ristampare l'opera il presente contratto si intenderà estinto qualora l'Autore, previa comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata all'Editore dichiari di riprendere la disponibilità dell'opera. L'estinzione del contratto non dà diritto ad alcun indennizzo o compenso.
Art. 9 - Ritiro dell'opera da parte dell'Autore –
1. Qualora l'Autore intenda valersi, nelle ipotesi previste dalla legge, del proprio diritto di ritirare l'opera dal commercio, sarà tenuto ad acquistare tutte le copie ancora invendute.
Art. 10 - Promozione –
1. All'Editore è riservata la facoltà di pubblicizzare l'opera come riterrà più opportuno e di effettuare nel volume annunci o richiami informativi aventi per oggetto prodotti propri o di altre società collegate, attinenti alla tematica del volume stesso.
Art. 11 - Foro competente - 1. Per ogni controversia relativa al presente contratto ed alla sua esecuzione sarà competente il Foro di ______.
Art. 12 - Clausole finali –
1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto ed alla sua esecuzione dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata ai domicili eletti dalle parti ed avranno effetto dal momento della spedizione.
2. Qualora una delle parti modifichi il proprio domicilio, dovrà darne comunicazione scritta all'altra parte secondo quanto previsto al punto precedente.
________ lì, _____
L'Autore
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L'Editore
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. l'Autore dichiara di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate: art. 2. 2 (Rinnovazione tacita), art. 6. 1., lett. c) (Divieto di concorrenza), 7. 1., lett. c) (Certificazione delle copie), art. 8 (Recesso) e art. 11 (Foro competente).
L'Autore
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