PATTO DI INTEGRITA'
Allegato 5 “Patto d’integrità”
PATTO DI INTEGRITA'
Il presente patto d’integrità è allegato alla legge speciale di gara e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Come tale, sia la mancata sottoscrizione sia il mancato rispetto del presente patto costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente patto di integrità stabilisce ed implica il reciproco e formale obbligo della stazione appaltante e dell’operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buon clima.
L'Area Acquisizione Beni e Servizi nonché il suo personale e i suoi collaboratori sono consapevoli del presente patto d’integrità, ne condividono appieno lo spirito e i contenuti e si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte rendendo, altresì, pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti e di relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ciascun operatore economico, partecipante alla procedura di evidenza pubblica, agisce in conformità ai predetti principi impegnandosi a non porre in essere alcun atto e/o comportamento teso ad influenzare indebitamente o distorcere in qualsiasi modo - anche potenziale - le procedure di acquisto e la corretta esecuzione degli eventuali contratti aggiudicati.
A tale fine, l’operatore economico dichiara:
a) di garantire in ogni fase della procedura il rispetto di tutte le regole contenute nella documentazione di gara e nei relativi allegati, o in questi richiamati;
b) di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., ad indicare alla stazione appaltante e/o soggetto procedente quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito in alcun modo sulla formulazione dell’offerta;
c) che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle offerte;
d) di xxxxxxxsi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, o comunque violazione delle regole della libera concorrenza;
e) di segnalare tempestivamente e collaborativamente alla stazione appaltante fatti e/o comportamenti sintomatici di tentativi di turbativa, irregolarità o violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza con riferimento alla presente procedura di gara, fornendo in tal caso alla stazione appaltante elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni.
L’operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente patto di integrità – ivi incluse l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese od omissione di azioni dovute -, comporta l’applicazione da parte della stazione appaltante di una e/o più delle seguenti sanzioni:
a) esclusione dalla presente procedura di acquisto, con eventuale impossibilità di partecipare fino al periodo di un anno dalla commessa violazione alle future procedure di acquisto indette dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 38, c. 1, D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190;
b) revoca e/o sospensione dalla procedura in corso;
c) risoluzione del contratto/accordo quadro eventualmente stipulato con incameramento della relativa cauzione, applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore;
d) applicazione di una penale da parte della stazione appaltante – anche mediante incameramento della cauzione (Cons. Stato, sez. VI, Sent. 8 maggio 2012, n. 2657) - pari ad un importo tra € 500,00 ed Euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale subito, incluso il danno all’immagine, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
e) segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ed alle altre competenti Autorità.