ATTIVITA’: TRASPORTI
DIREZIONE SICUREZZA
D.U.V.R.I.
(art. 26, comma 1, lettera b) X.Xxx. 81/2008 e successivi)
ATTIVITA’: TRASPORTI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs.81/2008 art. 26 e successivi D.M.10/03/1998
Il presente documento promuove la cooperazione ed il coordinamento, in occasione dei contratti d’appalto o contratti d’opera o di somministrazione tra i DL della Fondazione Arena di Verona (FAV) e quelli delle imprese affidatarie, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi, secondo quanto prescritto dall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e successivi.
PREMESSA
Indipendentemente dalla durata della prestazione o delle opere appaltate, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e successivi, vengono di seguito fornite le necessarie informazioni circa i rischi specifici nei luoghi di lavoro della Fondazione Arena di Verona (FAV) ove l’impresa sarà chiamata a svolgere la prestazione richiesta.
L’impresa affidataria informerà del contenuto di tale documento i propri lavoratori nonché quelli di eventuali imprese subappaltatrici.
La stipula del contratto implica piena accettazione e conoscenza di quanto riportato nel presente documento.
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI CON LE ATTIVITA’ DELLA FAV
La Fondazione ritiene sempre necessaria la disposizione di evitare, per quanto possibile, il rischio di interferenze separando materialmente le operazioni proprie di ciascun gruppo di lavoro.
Dove non possibile, il coordinamento dovrà avvenire attraverso apposite riunioni preventive che dovranno tenere conto del presente documento.
La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi interferenti è stata quella di individuare i rischi specifici prodotti dalle attività di FAV correlandoli a quelli introdotti dall’attività dell’impresa affidataria, unitamente ai rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali. I rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati.
Si definiscono “interferenti” tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell’azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce (rischi propri).
In effetti, si possono distinguere, per ogni lavoratore, due tipologie di rischi:
• quelli presenti nei luoghi in cui il lavoratore opera e non prodotti dalle lavorazioni svolte dallo stesso (definiti come “rischi specifici” nell’ art. 26, D.Lgs. n 81/2008 comma 1 lett. b) e successivi);
• quelli prodotti dalle attività svolte dal lavoratore stesso (rischi propri).
Solo tra i primi saranno individuabili i rischi interferenti ed i relativi costi della sicurezza mentre i secondi, per il lavoratore preso in considerazione, saranno considerati rischi propri dell’attività svolta.
La valutazione dei rischi interferenti dovrà considerare tutti i rischi presenti e propri del luogo di lavoro nonché tutti i rischi apportati da tutte le attività svolte o che si svolgeranno durante la prestazione, determinando quali tra questi, relativamente a ogni impresa operante nell’area, possiedono la caratteristica di essere interferenti (sulla base dei criteri identificativi precedentemente esposti).
Il SPP, in relazione ai luoghi di lavoro oggetto della prestazione, dovrà personalizzare l’elenco dei rischi sotto riportato in base alla presenza effettiva degli stessi.
Rischi relativi ai luoghi di lavoro
Rischio | Misure di prevenzione adottate da FAV |
Xxxx Xxxxxxx / Accessi: | |
Nell’ambito dell’attività della FAV possono essere interessate aree esterne, esclusive e/o pubbliche, destinate al transito di persone ed alla circolazione e/o sosta di veicoli. Possono inoltre essere presenti macchine e/o attrezzature. | ✓ In tutte le aree carrabili vige il Codice della Strada. ✓ Le aree carrabili vengono mantenute in buone condizioni d’uso; i conducenti dei mezzi aziendali sono stati formati ed informati in merito all’utilizzo degli stessi. ✓ Porre attenzione all’eventuale concomitanza di transito pedonale e veicolare. |
Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi |
⮚ L’accesso ai locali della Fondazione potrà avvenire negli orari di lavoro delle attività di FAV. Esigenze diverse dovranno essere concordate preventivamente con il Referente dei lavori. ⮚ Il personale dell’impresa deve accedere negli ambienti di lavoro esponendo la prevista tessera di riconoscimento. ⮚ E’ vietato l’accesso ai locali della Fondazione con automezzi di lavoro se non preventivamente autorizzato. ⮚ I mezzi devono essere lasciati in moto per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di movimentazione dei materiali e/o attrezzature di lavoro. ⮚ Il parcheggio dei mezzi di lavoro dovrà avvenire esclusivamente nell’area indicata. ⮚ È fatto espresso obbligo di attenersi alla segnaletica di sicurezza presente. ⮚ Porre attenzione all’eventuale concomitanza di transito pedonale e veicolare. ⮚ L’utilizzo di apparecchi di sollevamento quali autogrù, piattaforme elevatrici a sbalzo, ecc. dovrà essere preventivamente autorizzato. ⮚ L’impresa dovrà comunicare l'esigenza di occupare gli spazi di lavoro già in uso ad altre imprese (servizi di igiene e pulizia, manutenzione, etc.) al fine di emettere un’eventuale disposizione organizzativa e/o ordine di servizio per regolare tali interferenze (a cura del |
Preposto del luogo di lavoro di FAV).
⮚ Per specifiche esigenze di Servizio dovrà essere concesso e regolamentato l’accesso al “Cantiere” al personale di FAV o altri utilizzatori (manutentori, servizi pulizia, ecc.).
⮚ E’ fatto divieto di accedere a zone a rischio, in particolare a zone elevate (tettoie, soppalchi, balconi, terrazze, lucernari, coperture in genere ecc.) senza espressa autorizzazione.
⮚ È fatto espresso divieto di apportare modifiche a impianti, attrezzature e strutture edilizie.
⮚ Raccogliere, se necessario in appositi contenitori, gli scarti delle lavorazioni e/o imballaggi, allontanandoli dal sito e conferendoli a idoneo centro di raccolta (come da vigente normativa).
⮚ E’ fatto espresso obbligo di informare il Preposto del luogo di lavoro del sopravvenire di qualunque accadimento comportante la modifica o difforme utilizzo di tali ambienti (percorsi inidonei, pavimenti scivolosi, presenza di ostacoli, etc.).
RISCHI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE
Rischio | Misure di prevenzione adottate da FAV |
Attrezzature di Lavoro Comuni: | |
Negli ambienti di lavoro di FAV è possibile trovare varie macchine e attrezzature di lavoro Tutte le sopra indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FAV | ✓ Le macchine e/o attrezzature possono costituire un rischio per i lavoratori sia per la presenza di parti in tensione sia per la presenza di organi in movimento. ✓ Allo scopo di ridurre tali rischi sono state adottate le seguenti misure: o programma periodico di manutenzione e controllo; o osservanza delle indicazioni riportate nella segnaletica di Sicurezza. |
Attrezzature di Lavoro Specifiche: | |
Negli ambienti di lavoro di FAV è possibile trovare anche particolari attrezzature di lavoro quali: trabattelli, scale, seghe a nastro, mole, impianti di sollevamento ecc. Tutte le sopra indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FAV | ✓ Le macchine possono costituire un rischio per i lavoratori sia per la presenza di parti in tensione sia per la presenza di organi in movimento. ✓ Allo scopo di ridurre tali rischi sono state adottate le seguenti misure: o non si possono rimuovere i carter di protezione delle macchine senza prima averle spente; o non possono essere manomessi o disattivati i sistemi di protezione delle macchine; o non ci si avvicina alle macchine con abiti svolazzanti (cravatte, sciarpe, foulard, ecc.), bracciali, collane o capelli lunghi non raccolti; o programma periodico di manutenzione e controllo; o osservanza delle indicazioni riportate nella segnaletica di Sicurezza; o utilizzo di tali attrezzature, all’interno di aree di lavoro delimitate da opportuna segnaletica di sicurezza. |
Investimento mezzi di trasporto o attrezzature di lavoro mobili: | |
Il pericolo è dovuto alla contestuale presenza di operatori a bordo di mezzi o che utilizzano attrezzature di lavoro mobili (auto, motomezzi, ecc.) ed operatori a piedi. Tutte le sopra indicate attrezzature sono utilizzate esclusivamente dal personale di FAV. | ✓ Sono garantiti ai carrelli percorsi sgombri da ostacoli, mediante l’utilizzo delle aree di stoccaggio individuate. ✓ Tutte le attrezzature sono sottoposte a regolare manutenzione. |
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITA’ DI TRASPORTO
ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Il processo produttivo si può riassumere secondo il seguente schema (flow chart) del ciclo produttivo:
Per comodità di trattazione il ciclo verrà sviluppato nel seguente modo:
A) Guida e trasporto;
B) Aggancio e sgancio di rimorchi e semirimorchi;
C) Operazioni di carico/scarico;
Le modalità lavorative mutano a seconda delle seguenti variabili: ƒ Tipo di materiale trasportato;
ƒ Tipo di automezzo utilizzato;
ƒ Tipo di attrezzatura utilizzata per le operazioni;
D) Manutenzione dei mezzi.
ANALISI E DESCRIZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI PER SINGOLA FASE
A) GUIDA E TRASPORTO
Questa fase si caratterizza per il fatto che il lavoratore/autista si trova ad operare in un ambiente di lavoro, la strada, regolato, diversamente da quanto accade in azienda, da norme non direttamente gestibili dal datore di lavoro. Inoltre, il rischio principale, vale a dire l’incidente stradale, ha delle componenti causali complesse e legate a diversi soggetti con formazione alla sicurezza, mezzi e comportamenti diversi ma tra loro interferenti.
Ciò premesso è indiscutibile che il rischio di infortunio è talmente grave che il datore di lavoro è tenuto a valutarne nel dettaglio le caratteristiche e a predisporre quanto possibile per ridurne la probabilità di accadimento o, in caso di incidente, il danno.
Danno atteso (rischi)
I rischi prevalenti sono legati a: ƒ incidente stradale;
ƒ investimento dell’autista con i materiali caricati, o a seguito di incidente, di frenata brusca, di spostamento improvviso del carico;
ƒ perdita del carico con possibilità di interessamento di terzi;
ƒ esplosione/incendio/intossicazione in caso di trasporto di materiali con queste caratteristiche;
ƒ alterazioni muscolo scheletriche per posture incongrue; ƒ stress.
Il rischio di incidente è molto conosciuto non solo nel mondo del lavoro ma nella popolazione in generale. Quando è coinvolto un mezzo pesante, molto spesso il danno che ne consegue è elevato per la facilità di coinvolgimento di altri utenti della strada.
Secondo le statistiche ufficiali oltre l’80% delle cause è imputabile ai comportamenti degli autisti, mentre percentuali residue vengono attribuite alla viabilità e a guasti meccanici.
Per quanto riguarda la viabilità, il dato viene però da talune parti messo in discussione, poiché non sarebbe spiegabile il motivo per cui in alcuni punti della rete viaria (i così detti punti neri) sia più frequente l’accadimento dell’incidente rispetto ad altri. Evidentemente il comportamento rischioso degli autisti è favorito da alcune condizioni ambientali, che, secondo una logica preventiva, andrebbero per quanto possibile rimosse.
Fra i comportamenti individuali è in causa principalmente l’alta velocità, la guida sotto l’effetto dell’alcol, la stanchezza (e quindi i turni troppo lunghi e il non rispetto delle pause prescritte), la distrazione, la guida notturna e quindi il temutissimo colpo di sonno. Da non trascurare la possibilità dello spostamento contro la cabina di guida dei carichi pesanti trasportati, o addirittura la perdita del carico: si tratta di due rischi a bassa probabilità ma ad altissima gravità.
Soluzioni preventive
Per la riduzione del rischio da incidente stradale, è stato proposto alle aziende che hanno partecipato al progetto sperimentale in Regione Veneto, un percorso preventivo in quattro fasi:
1. adeguamento agli standard di sicurezza previsti dal D. Lgs 626/94 (nomina del Responsabile SSP o lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro, valutazione o autocertificazione dei rischi prendendo in considerazione il rischio di incidente stradale, nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, informazione di base ai
lavoratori e formazione sulla prevenzione dei rischi di incidente stradale, denuncia degli incidenti come infortuni sul lavoro);
2. predisposizione di procedure interne su aspetti giudicati particolarmente importanti per la sicurezza (divieto di assumere alcool durante l’orario di lavoro, richiamo all’obbligo di rispettare il codice della strada in ogni circostanza con addebito delle
contravvenzioni in caso di violazioni a norme direttamente collegate con il rischio di incidente, regolamentazione dell’uso del cellulare…);
3. adozione su tutti i mezzi di una scheda di manutenzione su aspetti particolari di sicurezza;
4. adesione ad iniziative formative di qualità (alimentazione, stress e lavoro notturno, alcool e guida, farmaci e guida, codice della strada, antincendio, elementi di pronto soccorso, prove di guida sicura direttamente su camion in strada e in pista …).
Per quanto riguarda il rischio legato allo spostamento del carico contro la cabina, la soluzione va ricercata nella protezione della cabina di guida, nelle corrette modalità di caricamento e di ancoraggio, nel rispetto dei principi della fisica che regolano la stabilità del carico.
Secondo quanto riportato dalle linee guida ISPESL: in linea di principio il baricentro della merce caricata deve coincidere con il baricentro del camion, nel senso che le forze che tendono a far slittare il carico verso l’esterno, sia di lato che in senso longitudinale, devono essere inferiori a quelle che spingono verso il basso. Se questo può risultare facile per materiale compatto (es. blocco di marmo), possono verificarsi problemi con materiale di massa e peso diverso (es. colli o materiale palletizzato di diversa natura, mobilie ecc.). In questo caso va verificata se la non corretta distribuzione del carico può essere accettata correggendo opportunamente le modalità di guida oppure non può essere accettata. I diversi colli vanno stivati sfalsandoli ad ogni sovrapposizione in modo da ottenere una disposizione simile a quella dei mattoni nella costruzione di un muro. Il materiale va sempre fissato con cinghie, cavi, corde al pianale o alle pareti del vano di carico utilizzando i punti di aggancio predisposti. In presenza di materiali che possono dar luogo a scorrimenti in avanti in presenza di una frenata brusca (profilati, tubi, pannelli …) non vanno lasciati spazi tra le merci e la parete anteriore del vano di
carico in modo che esse vengano trattenute sin dall’inizio senza acquistare velocità prima di raggiungere il paracabina.
Per materiali particolari vanno utilizzati gli appositi sistemi di stivaggio in sicurezza (es. per il trasporto di lastre di marmo usare cavalletti con piede di supporto con inclinazione di 90° rispetto al montante sul quale appoggiano).
B) AGGANCIO E SGANCIO DI RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Sono operazioni che vengono svolte innumerevoli volte generalmente dall’autista da solo o con personale di ausilio a terra impiegato per le manovre di avvicinamento.
Vanno distinte le modalità di aggancio/sgancio di un semirimorchio da un trattore stradale da quelle di un rimorchio dalla motrice, in quanto i sistemi di aggancio sono diversi (ralla o campana/timone).
I rischi sono comunque analoghi e possono essere trattati unitariamente.
Danno atteso (rischi)
I rischi prevalenti sono legati alla possibilità di caduta dalle zone operative di comando poste dietro la cabina e di schiacciamento/contusione delle mani durante la preparazione per quanto riguarda i semirimorchi. Per i rimorchi si evidenzia principalmente un rischio di schiacciamento/contusione agli arti superiori.
Soluzioni preventive
Il personale che assiste a terra deve essere opportunamente formato sulle operazioni da svolgere in sicurezza. Il personale di ausilio deve rimanere a distanza di sicurezza ed in posizione visibile durante le manovre di avvicinamento della motrice al rimorchio.
L’autista deve usare le apposite scalette di accesso alla zona dietro la cabina e usare i D.P.I. (scarpe e guanti).
C) OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO
Le operazioni di carico e scarico non sono normalmente comprese fra i compiti lavorativi dell’autotrasportatore. L’art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro “trasporto merci” definisce le responsabilità dell’autista e del personale di scorta:
“1. L’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2. L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore”.
E’ sotto la sua responsabilità, però, il controllo della stabilità del carico trasportato, al fine di garantirne l’integrità fino alla consegna (Codice Civile art. 1996) e per impedire che movimenti indesiderati durante il percorso provochino danni a se stesso durante la guida o a terzi per caduta.
E’ perciò corretto che l’autista, durante le operazioni di caricamento del mezzo dia indicazioni agli operatori addetti al carico merci sulle corrette modalità di stivaggio e vigili direttamente sulle operazioni restando in posizione di sicurezza. Per tale motivo deve conoscere i principi della fisica che regolano la stabilità dei materiali durante il trasporto ed essere informato sul tipo di materiali caricati (liquidi, gassosi o solidi, con imballaggi resistenti o fragili, tossici o inerti, ecc.) al fine di poter predisporre gli ancoraggi adeguati.
Nella realtà quotidiana si verifica frequentemente però che all’autista venga richiesta la collaborazione sia per le operazioni di carico (spesso sul cassone del camion per ricevere la merce e liberare gli imbrachi, talvolta operando direttamente a terra) che per lo scarico; frequentemente gli viene chiesto di aiutare dal cassone, talvolta, in particolare quando la movimentazione del materiale non richiede l’utilizzo di gru, carroponte o altri mezzi meccanici, scarica direttamente.
I motivi di tale commistione di mansioni vanno ricercati essenzialmente nei tempi troppo stretti a disposizione, e quindi nella necessità per l’autotrasportatore di ridurre i tempi di attesa.
Danno atteso (rischi)
I rischi sono essenzialmente di tipo infortunistico e vanno messi in relazione a: ƒ movimentazione con mezzi meccanici;
ƒ movimentazione manuale dei carichi;
ƒ salita e discesa dal pianale del camion; ƒ caduta dal piano di carico;
ƒ riempimento/svuotamento di cisterne con sostanze liquide, gassose o pulverulenti.
Si tratta generalmente di rischi da investimento (con mezzi o materiali) durante le operazioni di carico/scarico, da schiacciamento di parti del corpo (mani) durante l’imbracatura o la
liberazione dell’imbraco, da ribaltamento del carrello elevatore, da schiacciamento/cesoiamento di parti del corpo (piedi) durante l’utilizzo della sponda caricatrice, da cadute dall’alto, da contatto accidentale con sostanze pericolose trasportate.
Soluzioni preventive
Movimentazione con mezzi meccanici
A norma dell’art.38 del D. Lgs 626/94 l’uso di attrezzature di lavoro va effettuato da personale opportunamente formato ed addestrato allo scopo. Ne consegue perciò che l’autotrasportatore non può di regola effettuare tali operazioni. L’eventualità di un suo incarico per effettuare operazioni di carico o scarico con mezzi meccanici può sussistere solo se, previi accordi fra la ditta di autotrasporti e le ditte nelle quali si effettua il carico e/o lo scarico, abbia ricevuto idonea formazione ed addestramento. Deve inoltre essere opportunamente informato sui rischi che comporta l’ambiente di lavoro della ditta nella quale si trova ad operare (art. 7 del D.Lgs 626/94). Anche la collaborazione alle operazioni prestata dal piano di carico dell’automezzo, deve essere prevista nella valutazione dei rischi dell’impresa di autotrasporto. Per quanto concerne la ditta fornitrice o destinataria tale collaborazione va affrontata con riguardo particolare alla segnaletica gestuale (D.Lgs. 493/96) utilizzata generalmente dagli addetti al carico/scarico,
Per quanto riguarda i rischi derivanti dall’utilizzo della sponda caricatrice è necessario siano installate le protezioni antinfortunistiche in grado di eliminare il rischio di cesoiamento.
Movimentazione manuale dei carichi
I rischi sono a carico dell’apparato muscolo-scheletrico (contratture, stiramenti, strappi muscolari, sindromi da schiacciamento vertebrale specie in lavoratori anziani o predisposti) dovuti alla movimentazione manuale di pesi eccessivi, o a movimenti incongrui.
Tale rischio è regolamentato dal titolo V del D. Lgs 626/94 e dall’allegato VI. In sintesi si prevede che il datore di lavoro per quanto possibile fornisca ai lavoratori appropriate attrezzature meccaniche per evitare la movimentazione manuale.
Qualora non sia possibile va valutata l’entità del rischio e fatta una formazione specifica che tenga conto degli elementi di cui all’allegato V della stessa legge. Di utilità è conoscere le modalità corrette per il sollevamento dei pesi sia in ambiente di lavoro che durante il tempo libero.
Salita e discesa dal camion
Comportamenti scorretti, specialmente nel discendere dalla cabina di guida, possono provocare danni principalmente agli arti inferiori (distorsioni, fratture) e al rachide (schiacciamenti vertebrali).
La corretta procedura di sicurezza per scendere dalla cabina di guida prevede l’utilizzo delle apposite maniglie e poggiapiedi, scendendo sempre con il viso rivolto verso la cabina. Sono da evitare assolutamente le discese a terra con un balzo o con la faccia rivolta verso l’esterno.
Tali manovre scorrette, effettuate dopo lungo periodo di immobilità a bordo, comportano grave rischio per le articolazioni degli arti inferiori.
Nella salita/discesa dal cassone per eventuali operazioni di controllo e/o ancoraggio del carico vanno utilizzate apposite scale.
Caduta dal piano di carico
Infortuni con traumi anche gravi si verificano per cadute accidentali dai piani di carico. Per quanto possibile le operazioni sui pianali devono essere compiute con le sponde sollevate. Il
rischio più grave si ha durante le operazioni sulle autocisterne per l’apertura e chiusura dei boccaporti e l’inserimento delle condotte di carico.
Per l’accesso alle autocisterne devono essere usate in maniera corretta le passerelle con parapetto che deve essere sollevato e al quale l’operatore deve essere ancorato con apposita cintura di sicurezza.
Riempimento/svuotamento di cisterne con sostanze liquide, gassose o pulverulenti
Tali operazioni vengono generalmente effettuate raccordando l’autocisterna con il deposito di prelievo o di destinazione. Errate procedure o attrezzatura difettosa possono comportare la fuoriuscita della sostanza con conseguente investimento del/degli operatori.
A questo punto è evidente che il rischio dipende primariamente dal tipo di sostanza e secondariamente dall’entità del contatto.
La sicurezza va ricercata nella utilizzazione di tecnologia avanzata, nella predisposizione di procedure scritte molto dettagliate, nella formazione e addestramento degli addetti, nell’uso di idonei DPI.
D) MANUTENZIONE DEI MEZZI
La manutenzione del mezzo è fondamentale per garantire tranquillità e sicurezza durante la guida. Ogni casa automobilistica fornisce lo schema delle manutenzioni periodiche da eseguire in officina, diverse a seconda delle caratteristiche del mezzo.
Vi sono altresì delle azioni di controllo più frequente del mezzo, talvolta a cadenza giornaliera, che sono a carico dell’autista così come previsto anche dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro “trasporto merci” all’art 36 “Piccola manutenzione e pulizia macchine”:
“1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.”
Danno atteso (rischi)
I rischi sono analoghi a quelli delle officine di manutenzione e riguardano la possibilità di contatto con oli, l’inalazione di fumi di scarico, infortuni durante l’utilizzo di utensili meccanici.
Soluzioni preventive
Vanno utilizzati i mezzi di protezione individuali specifici per il rischio (guanti, otoprotettori, ecc.), vanno aspirati i gas di scarico durante le operazioni a motore acceso in luoghi chiusi.
ANALISI E DESCRIZIONE DEI RISCHI PER TERZI (DANNO ATTESO)
ƒ Rischio di incidente stradale con coinvolgimento di altri;
ƒ Rischio di investimento di terzi durante la circolazione all’interno di ditte;
ƒ Rischi legati alla instabilità del carico con possibile perdita dello stesso durante il trasporto;
ƒ Rischio chimico o biologico per perdita del carico durante il trasporto;
ƒ Rischio di incendio: durante un incidente nel trasporto di materiale infiammabile, per incendio del mezzo.
EMERGENZE E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Nei locali di FAV è presente un Piano d’Emergenza composto dalle misure tecniche, organizzative e gestionali da attuare per ridurre al minimo i rischi in caso di emergenza, elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successivi e del D.M. 10/03/98.
Il Piano di Emergenza contiene le istruzioni operative e comportamentali che tutto il personale deve attuare, ciascuno secondo le proprie competenze e gli specifici incarichi ricevuti, nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza.
E’ fondamentale che tutto il personale operante all’interno dei luoghi di lavoro, incluso quello delle imprese, venga portato a conoscenza delle procedure adottate per la gestione dell’emergenza e dei nominativi di coloro che hanno incarichi specifici in tale gestione.
Emergenze | Misure di prevenzione adottate da FAV |
Incendio Terremoto Allagamenti | ✓ E’ operativo, in tutti i siti, il Piano di Emergenza e sono presenti lavoratori, opportunamente formati e preposti alla sua attuazione. ✓ Il documento contiene le istruzioni operative e comportamentali che tutto il personale deve attuare nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza. ✓ In tutti gli edifici le vie di esodo e le uscite di emergenza sono opportunamente segnalate. ✓ E’ consentito l’uso dell’acqua corrente per le normali attività, adottando le necessarie cautele al fine di evitare allagamenti. |
Infortuni/Malore | ✓ In ogni sito è presente almeno un addetto al Primo Soccorso formato ed addestrato. |
Rapina, Attentato, etc. | ✓ In tutti i siti di FAV sono attivi sistemi di Security e/o collegamenti a Centri Remoti di Sorveglianza. ✓ In tutti i siti sono previsti sistemi e procedure contro gli eventi criminosi. |
Obblighi, divieti e disposizioni per il prestatore di servizi |
⮚ L’impresa deve: o prendere visione del Piano di Emergenza ed attenersi a quanto in esso previsto (facendo riferimento al Coordinatore per l’Emergenza); o applicare – informando il Coordinatore per l’Emergenza di FAV – le proprie procedure di emergenza. ⮚ In caso di accertata situazione di pericolo grave ed immediato i lavoratori devono: o dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme; o avvisare i componenti della Squadra di Emergenza e il Preposto. ⮚ L’impresa deve altresì: o Avvisare subito il Preposto e l’incaricato alla gestione delle emergenze per l’eventuale intervento del Pronto Soccorso Sanitario 118. o Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi. o Collaborare alla prestazione di soccorso verso il proprio personale coinvolto in infortunio o malore. o Il personale dell’impresa, in caso di necessità, è autorizzato all’uso di presidi di primo soccorso presenti nel sito di FAV solo previa autorizzazione del Preposto. o Il personale di Imprese esterne che si dovesse trovare coinvolto, durante il periodo di permanenza nei locali, in atti criminosi di qualsiasi genere, non dovrà prendere alcuna iniziativa propria, ma eseguire le indicazioni del personale di FAV. |
GESTIONI DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO E SICUREZZA
Riunione Preliminare di Coordinamento e Sicurezza
Prima dell’inizio della prestazione, oggetto di contratti d’appalto o contratti d’opera o di somministrazione, dovrà essere convocata una “Riunione Preliminare” tra il DL e l’impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo. Durante la riunione, il SPP illustrerà i contenuti del DUVRI e, se necessario, redigerà il calendario delle riunioni di cooperazione e coordinamento.
In tale sede possono essere presentate proposte di modifica e/o integrazioni al citato documento e/o osservazioni a quanto esposto dal SPP. Al termine dell'incontro verrà redatto un “Verbale di Riunione Preliminare” che sarà letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.
Tale verbale definirà inoltre l’eventuale frequenza delle riunioni periodiche che il SPP riterrà opportuno indire in relazione all’andamento delle lavorazioni e/o nell’eventualità dell’ingresso sul luogo di lavoro, oggetto della prestazione, di una nuova impresa esecutrice ecc.
Verranno altresì verificati i numeri delle persone presenti ed i tempi di intervento per lo svolgimento della prestazione.
Riunione Periodica di Coordinamento e Sicurezza
Durante l'esecuzione della prestazione, di contratti d’appalto o contratti d’opera o di somministrazione, tra il DL e l’impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo, potranno essere effettuate delle “Riunioni Periodiche” con modalità simili a quella preliminare. Durante la riunione periodica, in relazione allo stato di avanzamento della prestazione, verranno valutati i problemi inerenti la sicurezza, l’informazione, la formazione ed il coordinamento delle attività da svolgere e le eventuali nuove interferenze tra le varie lavorazioni e l’ambiente esterno.
Al termine dell'incontro verrà redatto un “Verbale di Riunione Periodica” che, letto e sottoscritto da tutti i partecipanti, diviene elemento di modifica e d’integrazione del DUVRI.
La frequenza di ulteriori riunioni periodiche sarà stabilita nel sopra menzionato verbale lasciando libertà al SPP di variarle in relazione all’andamento della prestazione.
N.B. I costi della Sicurezza da sottoscrivere nell’offerta d’appalto dovranno essere elencati analiticamente seguendo l’elenco dei rischi individuati oltre ai costi derivanti dagli obblighi di legge inerenti la formazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.
Il Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza
Direttore Tecnico e Sicurezza
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Allegata tabella per la stima dei costi relativi alla sicurezza, quale parte integrante del presente documento.
TABELLA PER LA STIMA
DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
(art. 26, comma 5 e 6 D.Lgs. 81/2008 e successivi)
(non soggetti a ribasso)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs.81/2008 art. 26 e successivi
Gli apprestamenti della sicurezza principali sono:
• Costo opere relative alla logistica
• Costo opere provvisionali
• Costo DPI
• Costo per informazione e formazione dei lavoratori
• Costo per partecipazione, cooperazione e controllo
Le voci riportate nella tabella riguardano tutti i generici ed i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’opera con l’unico scopo di permettere una valutazione dei costi di sicurezza come previsto dal D.Lgs.81/2008 e successivi.
Tale valore e suddivisione non contempla tutti gli apprestamenti necessari ma esclusivamente i principali, che la ditta dovrà eventualmente integrare per completezza.
I costi indicati dovranno essere dimostrabili in ogni momento alla stazione appaltante e in caso di omissione di applicazione di una o più voci non verrà riconosciuto il costo ed applicata la penale di euro 200,00 per ciascuna voce.
N.B. Pagamento dei costi della sicurezza
L’appaltatore è tenuto ad applicare le voci relative alla sicurezza con i dati condivisi di volta in volta con il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori o con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in un documento redatto a parte.
La fatturazione dei costi della sicurezza potrà avvenire o con documento separato o nella fattura relativa all’attività eseguita, distinta dai lavori, allegando il documento concordato con il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori o con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Principali costi relativi alla sicurezza
Tipologia elementi di sicurezza | Costo in Euro |
Attrezzature e dispositivi di salvataggio | |
Attrezzature per il primo soccorso | |
Confinamento, perimetrazione e messa in sicurezza dell’area di lavoro | |
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) | |
Disposizione per la consultazione degli RLS | |
Formazione ed Informazione specifica del personale in merito all’attività oggetto d’appalto | |
Interventi richiesti a seguito dello sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti | |
Mezzi di estinzione | |
Mezzi di sollevamento per lavori in altezza | |
Mezzi ed attrezzature specifiche di lavoro | |
Misurazione dei livelli di emissione sonora | |
Misure di Coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva | |
Eventuali noleggi (specificare) | |
Protezione e messa in sicurezza della viabilità aziendale o di cantiere | |
Segnaletica di Sicurezza | |
Strutture ed approntamenti per lavoratori (bagni, containers, docce, sala ristoro) | |
Tempo di impiego per effettuare le riunioni di coordinamento | |
SOMMANO |
Altro (specificare) | |
Altro (specificare) | |
Altro (specificare) | |
Altro (specificare) | |
TOTALE |