Contratti di assicurazione Rimborso spese veterinarie, Assistenza, Tutela Legale e Responsabilità civile)
SET INFORMATIVO CANE E GATTO
(Contratti di assicurazione Rimborso spese veterinarie, Assistenza, Tutela Legale e Responsabilità civile)
DIP- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
DIPA - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A.
Condizioni di assicurazione e glossario Informativa Privacy
ARAG SE Rappresentanza generale e Direzione per l’Italia (solo se presente)
ARAG Tutela Legale Cane e Gatto
Condizioni di assicurazione e glossario Informativa Privacy
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. (solo se presente)
Condizioni di assicurazione e glossario Informativa Privacy
XXXXX.XX
Informativa Privacy
ED. 04/2021
ASSICURAZIONE CANE E GATTO
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Le coperture di Rimborsi Spese veterinarie e Assistenza sono prestate da Admiral Europe Compañia de Seguros. La copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto (Normal o Plus) è prestata da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia. La copertura Responsabilità civile è prestata da Europ Assistance Italia S.p.A.
Prodotti: POLIZZE ASSICURAZIONE CANE E GATTO
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sui Prodotti sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi legati al possesso, alla proprietà e all’uso di animali domestici.
PER LE COPERTURE RIMBORSI SPESE VETERINARIE:
Il rimborso delle spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico
Il rimborso delle spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia
PER LE COPERTURE ASSISTENZA:
Spese per ricerca e smarrimento
Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone Spese Funerarie
Spese Eutanasia Supporto Psicologico
Consegna farmaco veterinario Prolungamento soggiorno
PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO:
Linea Normal
Difesa penale per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o contravvenzioni relativi a fatti commessi dall’animale domestico
Xxxxxxxxx risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente e
commessi da animali domestici di terzi o subiti dall’animale domestico
Linea Plus (in aggiunta alla Linea Normal)
Vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici, per prestazioni del veterinario, per l’acquisto di prodotti per animali domestici o per servizi di toelettatura
Massimale di Tutela Legale per sinistro senza limite annuo: € 5.000 per Linea Normal e € 10.000 per Linea Plus
PER LA COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE:
Europ Assistance assicura te e i tuoi Familiari conviventi per i danni che avete involontariamente causato a Xxxxx e che, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, siete tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per un fatto accidentale causato dalla proprietà, dal possesso, dall’uso dell’animale domestico e che ha provocato:
la morte o lesioni personali, il danneggiamento di cose.
Europ Assistance risarcisce questi danni anche se hai consegnato temporaneamente l’animale domestico a terze persone, a condizione che queste persone non svolgano per professione l’attività di custodia e/o gestione di animali.
All’atto dell’acquisto della Polizza puoi scegliere di assicurarti fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico o fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico
Che cosa non è assicurato?
PER LE COPERTURE RIMBORSI E SPESE VETERINARIE:
🗶 Displasia
🗶 Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
🗶 Malattie pregresse
🗶 Cure per infortuni pregressi
🗶 Sterilizzazione
🗶 Parto naturale
🗶 Cure per la sterilità
🗶 Dermatiti e Allergie
🗶 Neoplasia Recidiva
🗶 Addestratore/Educatore
🗶 Nutrizionista
🗶 Cure psicoterapiche
🗶 Vaccini
🗶 Rabbia
🗶 Spese per microchip
🗶 Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
🗶 Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste
🗶 Guerra
🗶 Pandemia Solo per cane
🗶 Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
🗶 Infortuni occorsi durante la caccia Solo per gatto
🗶 FELV – FIV
PER LE COPERTURE ASSISTENZA:
🗶 dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
🗶 guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
🗶 trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
🗶 partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
🗶 uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
🗶 infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza; Inoltre la Società non copre le spese sostenute:
🗶 per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
per intervento chirurgico relativo all’ asportazione di neoplasie recidive;
per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post- mortem, per problemi comportamentali;
malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; per Leishmania
malattie o difetti fisici di carattere congenito o congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
xxxxx in genere;
prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all’estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO:
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:
Il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni alla materia fiscale o amministrativa
a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme a fatti dolosi delle persone assicurate
a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
all’attività del contrante come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
alla conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell’animale obbligatori per legge
alla difesa penale per abuso di minori all’adesione ad azioni di classe (class action) a vertenze con ARAG
Sono esclusi i danni:
alle cose che tu e i tuoi familiari conviventi avete in consegna, custodia o detenete a qualsiasi titolo;
derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
causati da animali non iscritti all’anagrafe di competenza;
ad altri animali di tua proprietà o di proprietà dei tuoi familiari conviventi; conseguenti ad uso professionale dell’animale;
cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori
veterinari, pensioni per animali.
! Il contratto prevede alcuni limiti di copertura, scoperti e franchigie per il cuidettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo danni, sezione “Ci sono limiti di copertura ?”
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurar e. Inoltre hai il dovere di comunicare, in corso di
contratto, gli eventuali cambiamenti che comporterebbero un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione delle prestazioni garantite.
In caso di sinistro, devi fornire denuncia telefonica entro 3 (tre) giorni dall’evento o da quando ne hai avuto conoscenza.
In caso di Sinistro per la Responsabilità civile: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le
medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.
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Che obblighi ho?
Dove vale la copertura?
Quando e come devo pagare?
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Il premio deve essere pagato alla stipula della polizza. È facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in rate mensili.
Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
A discrezione della Compagnia potranno essere accettati pagamenti tramite carta di credito o carta prepagata. Per la copertura Arag Tutela Legale cane e gatto è prevista anche la
possibilità di adottare la procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• L’Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
• Il contratto prevede tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
• Hai diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, devi inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services
S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx, con la quale richiedi l’esercizio di tale diritto e confermi l’assenza di sinistri. A seguito del ripensamento hai diritto alla restituzione del premio. Il diritto di ripensamento non produce effetto qualora sia già avvenuto un sinistro prima della ricezione da parte di AIS della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione.
• Hai diritto a dare disdetta del Contratto comunicando la tua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx.
• Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo hai la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione – a scelta ed in via prioritaria - ad Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
Oppure:
• per le COPERTURE RIMBORSI SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente a Admiral Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx x.x. (XXXX) xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx presso Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx.
• per la COPERTURA ARAG Tutela Legale Cane e Gatto hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente ad ARAG SE – Rappresentanza
generale e Direzione per l’Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135 a mezzo lettera raccomandata a.r.
• per la COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx a mezzo lettera raccomandata a.r.
Ricevuta la comunicazione, ti verrà rimborsata, entro 30 (trenta) giorni, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Per la copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente ad ARAG SE – Rappresentanza generale e Direzione per l’Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135 a mezzo a mezzo lettera raccomandata a.r.
Assicurazione CANE E GATTO
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
IMPRESE: Admiral Europe Compañia de Seguros S.A., Arag SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
INTERMEDIARIO: Admiral Intermediary Services S.A. (AIS) titolare del marchio Xxxxx.xx assicurazioni cane e gatto
Data realizzazione: 01/04/2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione dei contratti. XxxXx.xx: Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000, Xxxx; tel. 00 0000 0000; sito internet: xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. XxxXx.xx è un marchio di proprietà di Admiral Intermediary Services S.A. (AIS) |
• Le coperture RIMBORSO SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA sono prestate da: ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. (“AECS”): sede legale in Spagna presso Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (xxx.xxxxx.xxxxxx.xx) • La copertura ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO è prestata da: ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA: branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000. Tel.: 000 0000000 - Fax: 000 0000000. Sito internet: xxx.xxxx.xx - E-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxx.xx Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). • La copertura RESPONSABILITÀ CIVILE è prestata da: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.: Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. |
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto di ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. (“AECS”). ammonta a 108,4 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 99,5 e a 8,9 milioni di Euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx e si riportano di seguito gli importi: - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 64,2 milioni di Euro; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 23,5 milioni di Euro; - dei Fondi Propri ammissibili a copertura, pari a 95 milioni di Euro; - e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 148% |
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto di ARAG SE – RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L’ITALIA ammontava a 483 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa vigente in Germania. • Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 100 milioni; • Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 331 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet |
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/?xxxxxxxx arag-se-en-sfcr-2019. Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 435 milioni; Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): 179 milioni; Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: 1.414 milioni; Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2019: 325,20 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili e l’ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall’impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin). | |||
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019 il patrimonio netto di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A ammonta ad Euro 76.341.000 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 64.341.000. L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 174% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 113.533.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 65.299.000. | |||
Ai contratti si applica la legge italiana. | |||
Che cosa è assicurato? | |||
Nei limiti dei massimali indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, a scelta del Contraente, possono essere assicurate le spese per: • Xxxxxxxx spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico • Xxxxxxxx spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia • Assistenza • ARAG Tutela Legale Cane e Gatto (Linea Normal o Linea Plus) • Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all’uso di un animale domestico (cane o gatto) | |||
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |||
OPZIONE SILVER | Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell’Animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. | ||
OPZIONE GOLD+ | Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell’animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • l’assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell’animale o dell’Assicurato • Le prestazioni legate ad eventi della vita dell’animale o dell’Assicurato tutela legale della Linea Normal di ARAG Tutela Legale Cane e Gatto • Le prestazioni legate alla Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all’uso dell’animale | ||
OPZIONE PLATINUM+ | Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: • le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell’animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • le Spese sostenute dall’Assicurato in occasione di visite ed esami dovuti a infortunio o malattia. • l’assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell’animale o dell’Assicurato. • Le prestazioni legate ad eventi della vita dell’animale o dell’Assicurato tutela legale della Linea Normal di ARAG Tutela Legale Cane e Gatto • Le prestazioni legate alla Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all’uso dell’animale |
PER LE COPERTURE RIMBORSO SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non previste | |
PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
E’ prevista la Linea Plus | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | PER LE COPERTURE RIMBORSI SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO: Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale PER LA COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale |
Ci sono limiti di copertura? | |
PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER RICOVERO DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON INTERVENTO CHIRURGICO: E’ assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario. L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto. MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 2000 (euroduemila) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: E’ prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: E’ previsto uno Scoperto di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile. PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER RICOVERO DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: E’ assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle |
indicazioni del Libretto Sanitario. L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 500 (eurocinquecento) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: E’ prevista una Franchigia del 15% (quindicipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: E’ previsto uno Scoperto di € 80,00 (euroottanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA:
E’ assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario. L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 150 (eurocentocinquanta) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: E’ prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: E’ previsto uno Scoperto di € 50,00 (eurocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
PER LA COPERTURA ASSISTENZA
E’ assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario. L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
Sono previsti i seguenti
MASSIMALI E LIMITI per sinistro e per anno assicurativo
Spese ricerca e smarrimento: € 1000,00 (euromille)
Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter: euro 50,00 (eurocinquanta) al giorno per un massimo di 6 giorni.
Spese funerarie: € 75,00 (eurosettantacinque) Spese per eutanasia: € 100,00 (eurocento) Supporto psicologico: cinque sedute Prolungamento soggiorno: € 1000,00 (euromille)
PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile.
PER LA COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE
! Sanzioni Internazionali
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta nelle Condi zioni di Assicurazione. Puoi verificare l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni al link indicato in Polizza.
La Polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea. Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti. previsti in Xxxxxxx xxxx dimostrare ad
Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può erogare l’assistenza, e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
! Persone non considerate Terzi
Non sono considerati terzi:
a) Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell’unione civile, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e qualsiasi parente e/o affine con loro convivente;
b) tutti i soggetti assicurati;
c) le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.
! Limiti di età
Non puoi acquistare questa Polizza per l’animale domestico che, in base a quanto riportato sul libretto sanitario, ha meno di 6 mesi e più di 8 anni al momento della sottoscrizione della Polizza
! Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dall’animale domestico applicando una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per Sinistro.
Se il danno è provocato da cani di una delle seguenti razze:
• Perro da canapo Majoero,
• Perro da presa mallorquin, Pastore del caucaso,
• Pitbull e relativi incroci,
• Rottweiler,
• Xxxxxxxxx,
• Dogo,
• Bull Terrier,
• American Bulldog,
• Bull Mastiff,
• Mastino Napoletano
la Franchigia è elevata ad Euro 250,00 per Sinistro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
DENUNCIA DI SINISTRO: | |
In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l’Assicurato deve | |
contattare l’Intermediario al numero 0683460115 o accedendo alla propria area riservata allo scopo di | |
ottenere indicazioni di dettaglio – in linea con quanto descritto nelle singole condizioni di polizza – sulle | |
modalità di denuncia di sinistro. | |
L’inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. | |
ASSISTENZA DIRETTA/IN CONVENZIONE: | |
Per ARAG Tutela Legale Cane e Gatto alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all’assicurato da periti o legali che collaborano con ‘Impresa | |
Cosa fare in | GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE: Solo per la Copertura Assistenza Le prestazioni sono rese da una Centrale Operativa raggiungibile attraverso contatto telefonico 800 178463 dall’Italia (numero verde) Oppure 06 42115436 (linea urbana) Solo per la Copertura Arag Tutela Legale Cane e Gatto I sinistri sono trattati da ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA contattabile tramite email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxx.xx Solo per la Copertura Responsabilità civile Per la copertura di Responsabilità civile occorre fare la denuncia entro tre giorni da quando si è avuta conoscenza del sinistro. Per fare la denuncia, in alternativa a quanto sopra previsto: • Accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “apri o consulta un sinistro”) e segui le istruzioni Oppure • scrivi una lettera raccomandata a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 20135 |
caso di sinistro? |
Cosa fare in caso di sinistro? | Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile" È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza |
PRESCRIZIONE: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari sussiste l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. |
Obblighi dell’impresa | PER LE COPERTURE RIMBORSO SPESE VETERINARIE Ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati l’Impresa provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni. PER LA COPERTURA ASSISTENZA Le prestazioni sono rese entro il più breve tempo possibile PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia paga le spese garantite entro 30 (trenta) giorni da quando è stato definito l’importo dovuto. PER LA COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l’operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce il Risarcimento che è dovuto e lo comunica. Europ Assistance pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In generale non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. Si precisa che il Premio è comprensivo di Imposte secondo le seguenti aliquote sul Premio annuo: PER LE COPERTURE RIMBORSO SPESE VETERINARIE: 21,25% PER LA COPERTURA ASSISTENZA: 10% PER LA COPERTURA ARAG TUTELA LEGALE CANE E GATTO: 21,25% PER LA COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE: 22,25 % |
Rimborso | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. Il Contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. Le coperture Rimborsi e assistenza prevedono un periodo di carenza di 30 ( trenta) giorni) La copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto prevede che sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti: |
Durata | • dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali • da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa per le vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici • trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le altre vert enze contrattuali. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospensione |
Come posso disdire la Polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. |
Risoluzione | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Copertura Rimborso spese veterinarie e Assistenza MERCATO DI RIFERIMENTO. Il prodotto è rivolto a proprietari o possessori o utilizzatori di cani e gatti di qualunque razza che abbiano compiuto 6 (sei) mesi di età e non siano più anziani di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario, riconoscibili tramite microchip MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono proprietari o possessori o utilizzatori di cani e gatti di qualunque razza che: • non abbiano compiuto 6 (sei) mesi di età e non siano più anziani di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario • non siano riconoscibili tramite microchip. Copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica con residenza nella Repubblica Italiana, proprietaria dell’animale domestico cane o gatto, riconoscibile tramite microchip e di età compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni, che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, relative alla vita privata dell’assicurato per sinistri connessi alla proprietà dell’animale domestico individuato in polizza (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni, le vertenze contrattuali). Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico. MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona giuridica impresa, il professionista, il medico, l’associazione, il condominio. Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le seguenti esclusioni di polizza: • attività del contraente come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse • conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell’animale obbligatori per legge Comportano • per il cliente del mercato di riferimento la non operatività delle garanzie di polizza • l’inserimento nel mercato di riferimento negativo del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti La Copertura Responsabilità civile è rivolta a chi intenda proteggersi per i danni o lesioni causati dalla proprietà, dal possesso, dall’uso dell’animale. |
Quali costi devo sostenere? |
Per la copertura rimborso spese veterinarie e assistenza la provvigione percepita dall’ intermediario è del 21% del premio al netto di imposte. Il valore provigionale è suscettibile di variazioni e potrebbe non essere sempre aggiornato in tempo reale in base agli accordi intrapresi con la Compagnia. Per la copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto la provvigione percepita dall’ intermediario è del 51% del premio al netto di imposte. Per la copertura Responsabilità civile la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 40,00% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Eventuali reclami riguardanti le coperture Rimborsi Spese Veterinarie e Assistenza devono essere inoltrati per iscritto a Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx oppure tramite la webform presente al link | |
xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx | |
La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
Eventuali reclami riguardanti la copertura ARAG Tutela Legale Cane e Gatto devono essere inoltrati per iscritto a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Fax: 000 0000000 - e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx | |
La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri di responsabilità civile possono | |
essere svolti scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: | |
All’impresa assicuratrice | • Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; • Fax: 00.00.00.00.00 |
Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto | |
dalla normativa. | |
Nel caso di reclami concernente il comportamento dell’intermediario e/o dei collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa è possibile inoltrare un reclamo all’Intermediario per iscritto a Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx oppure tramite la webform presente al link xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx | |
AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all’impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest’ultima e dandone contestuale notizia al reclamante. | |
All’Autorità di vigilanza | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Per ARAG Tutela legale Cane e Gatto si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E’ pertanto soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami relativi ad ARAG SE. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. ODR – Online Dispute Resolution: il contraente consumatore può accedere (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/) alla piattaforma europea di Risoluzione Online delle controversie (ODR), messa a disposizione dalla Commissione europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione. Il contraente consumatore può utilizzare la piattaforma ODR per risolvere la vertenza con l’aiuto di un organismo di risoluzione delle controversie autorizzato. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni Di Assicurazione Comprensive Di Glossario Per Le Garanzie:
a) Xxxxxxxx spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico
b) Xxxxxxxx spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia
MODELLO: 04/2021 EDIZIONE: 04/2021
Redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
INDICE
GLOSSARIO pag. 2 di 10
NORME GENERALI………………………………..…………………………………………………………..…pag. 4 di 10
a) SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO O DAY HOSPITAL, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO…………………..pag. 7 di 10
b) SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA …………………………….………………………………………………..…………………………..pag. 9 di 10
GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto le Parti attribuiscono alle seguenti parole il significato qui specificato:
Animale o Animale Domestico: il cane o il gatto di proprietà dell’Assicurato riconoscibile attraverso Microchip.
Area riservata: l’area dedicata al Contraente sul portale web dell’Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.
Assicurato: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione o Contratto: il contratto di Assicurazione come definito dall’art. 1882 del Codice Civile.
Carenza: il periodo durante il quale l’Assicurazione non opera. Se il Sinistro si verifica durante questo periodo la Società non è tenuta al pagamento dell’Indennizzo.
Certificato di Polizza/Polizza/Scheda di Assicurazione: il documento rilasciato dalla Società dopo il pagamento e che attesta l’Assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi.
Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base al Contratto, senza tenere conto di Xxxxxxxxxx e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo eventualmente previsti.
Day Hospital: degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di Intervento chirurgico documentata da documentazione veterinaria.
Documentazione veterinaria: qualunque documento, cartella clinica o certificato proveniente da Veterinario regolarmente iscritto all’Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale, contenente i dati identificativi dell’Animale come indicato dal Certificato di Polizza nonché l’anamnesi, i sintomi, la diagnosi, le dimissioni e le eventuali terapie prescritte.
Franchigia: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. Al momento della determinazione del danno, si procede alla liquidazione dell’Indennizzo sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest’ultimo altre limitazioni previste.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente verificabili.
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Xxxx (xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Xxxxxxxx (Xxxxxx) xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l’operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell’Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496.
Intervento Chirurgico: atto o serie di atti con finalità terapeutiche realizzato/a mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o specifiche apparecchiature.
Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.
Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia Malformazione o Difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
Malformazione/Difetto Fisico: qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica o deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Massimale/Somma Assicurata: la Somma massima che la Società si impegna a pagare in corso di Contratto
Microchip: dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L’impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
Premio: l’importo dovuto dal Contraente alla conclusione del Contratto. Può essere oggetto di frazionamento ma è dovuto per l’intera annualità.
Recesso: il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto dopo il quattordicesimo giorno dalla conclusione e prima della sua scadenza.
Ripensamento: il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto entro quattordici giorni senza penali e senza dover indicare il motivo, previsto dall’art. 67 duodecies comma 1 del D.Lgs. 206/2005.
Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro.
Sinistro: l’evento dannoso coperto dall’assicurazione.
Società: Admiral Europe Compañia de Seguros s.a. (AECS) con sede legale in Spagna presso Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (xxx.xxxxx.xxxxxx.xx). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate
ad operare in Italia al numero II.01531. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AECS è la società Admiral Intermediary Services S.A. - xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx000, 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Scoperto: la parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. Al momento della determinazione del Danno, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest’ultimo altre limitazioni previste.
Spese o Spese veterinarie: le spese sostenute dall’Assicurato riconosciute dalla Società nei limiti ed alle condizioni regolate del Contratto.
NORME GENERALI
1.1 DURATA E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – RINNOVO – DISDETTA
L’Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Il Contratto prevede il tacito rinnovo.
Il Contraente ha diritto a dare disdetta del Contratto comunicando all’Intermediario la sua xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio deve essere pagato all’Intermediario.
Il pagamento può essere frazionato mensilmente o su base semestrale ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).
Il Contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all’Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:
a) variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
b) scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
c) scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD;
In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all’art. 1) Decorrenza dell’Assicurazione.
1.3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL’ANIMALE
Se dopo la conclusione del contratto stesso, l’Animale muore, viene ceduto o venduto, la Società ha comunque diritto al pagamento dei premi per l’intera annualità ed il Contratto avrà efficacia fino alla sua scadenza. Non si applica, pertanto, il disposto dell’art. 1896 del Codice Civile.
1.7 RIPENSAMENTO
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “Consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Si precisa che il Contraente può esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.
1.9 VARIAZIONI CONTRATTUALI
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
1.10 FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
1.11 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
L’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
SEZIONE a) - SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO O DAY HOSPITAL, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO
2.1 OGGETTO DELLA COPERTURA
La Società tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza, per le Spese sostenute dall’Assicurato in occasione di un ricovero dell’Animale dovuto a Infortunio o Malattia, con o senza Intervento chirurgico.
L’Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le Condizioni, i Massimali, le Limitazioni e le caratteristiche della copertura previste nel Contratto
2.2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’ - CARENZA
È assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario.
La Società si riserva il diritto di assicurare Animali di età superiore a 8 (otto) anni in caso di stipula del Contratto per una annualità assicurativa successiva al decorso della prima.
L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
2.3 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA
IN CASO DI RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO
Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:
▪ onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese;
▪ rette di degenza, assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, relativi al periodo di ricovero anche in regime di Day Hospital;
▪ visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 (trenta) giorni precedenti all'intervento chirurgico e nei 30 (trenta) giorni successivi;
▪ spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia, con intervento chirurgico.
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 2000 (euroduemila) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.
SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile. IN CASO DI RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO
Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:
▪ visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure
▪ ricoveri anche in day hospital;
▪ medicinali, tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 500 (eurocinquecento) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 15% (quindicipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 80,00 (euroottanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
2.4 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non opera per le Spese conseguenti a:
• Displasia
• Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
• Malattie pregresse
• Cure per infortuni pregressi
• Sterilizzazione
• Parto naturale
• Cure per la sterilità
• Dermatiti e Allergie
• Neoplasia Recidiva
• Addestratore/Educatore
• Nutrizionista
• Cure psicoterapiche
• Vaccini
• Rabbia
• Spese per microchip
• Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
• Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste
• Guerra
• Pandemia
Solo per cane
• Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
• Infortuni occorsi durante la caccia
Solo per gatti
• FELV – FIV
2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi telefonando al numero 0683460115 o in alternativa accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni lì indicate.
In ogni caso l’Assicurato e il Contraente sono tenuti ad inviare tempestivamente alla Società copia fotostatica della Documentazione Veterinaria e i giustificativi di spesa relativi al Sinistro, tutti debitamente quietanziati. Per giustificativo di spesa debitamente quietanziato si intende qualunque documento avente valore fiscale comprovante il già avvenuto pagamento della spesa indicata.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell’Indennizzo o una sua riduzione.
2.6. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati la Società provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni.
Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della autenticità della documentazione prodotta in copia, la Società si riserva il diritto di richiesta degli originali.
SEZIONE b) - RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA
3.1 OGGETTO DELLA COPERTURA
La Società tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza, per le Spese sostenute dall’Assicurato in occasione di visite ed esami dovuti a infortunio o malattia.
L’Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le Condizioni, i Massimali, le Limitazioni e le caratteristiche della copertura previste nel Contratto.
3.2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ - CARENZA
È assicurabile l’Animale di qualunque razza che abbia compiuto 6 (sei) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni in base alle indicazioni del Libretto Sanitario.
L’Assicurazione non opera per i primi 30 (trenta) giorni dalla data della conclusione del Contratto.
3.3 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA
Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:
• onorari del veterinario, visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici
MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 150 (eurocentocinquanta) per ciascuna annualità. FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile. SCOPERTO: È previsto uno Scoperto di € 50,00 (eurocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.
3.4 ESCLUSIONI
L’Assicurazione non opera per le Spese conseguenti a:
• Displasia
• Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
• Malattie pregresse
• Cure per infortuni pregressi
• Sterilizzazione
• Parto naturale
• Cure per la sterilità
• Dermatiti e Allergie
• Neoplasia Recidiva
• Addestratore/Educatore
• Nutrizionista
• Cure psicoterapiche
• Vaccini
• Rabbia
• Spese per microchip
• Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
• Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste
• Guerra
• Pandemia
Solo per cane
• Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
• Infortuni occorsi durante la caccia
Solo per gatti
• FELV – FIV
3.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi telefonando al numero 0683460115 o in alternativa accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni lì indicate.
In ogni caso l’Assicurato e il Contraente sono tenuti ad inviare tempestivamente alla Società copia fotostatica della Documentazione Veterinaria e i giustificativi di spesa relativi al Sinistro, tutti debitamente quietanziati. Per giustificativo di spesa debitamente quietanziato si intende qualunque documento avente valore fiscale comprovante il già avvenuto pagamento della spesa indicata.
Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell’Indennizzo o una sua riduzione.
3.6 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati la Società provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni.
Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della autenticità della documentazione prodotta in copia, la Società si riserva il diritto di richiesta degli originali.
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario per la Garanzia Assistenza Base e Prolungamento del Soggiorno
MODELLO: 04/2021 EDIZIONE: 04/2021
Redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
INDICE
Glossario pag. 1 di 7
Norme Generali………………………………………………………………………………….…………….pag. 3 di 7
Sezione Assistenza Base……………………………………..…………………………………………….pag. 5 di 7
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero il proprietario dell’Animale domestico. È possibile assicurare un solo Animale domestico.
Animale domestico: il cane o gatto di proprietà dell’Assicurato, identificato tramite il numero di microchip/tatuaggio o di libretto sanitario, necessariamente riportato sul certificato di polizza.
Area riservata: l’area dedicata al Contraente sul portale web dell’Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Carenza (periodo di): periodo che intercorre fra la data di decorrenza della singola adesione e l’effettiva possibilità di utilizzare lacopertura.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Centro veterinario
convenzionato: Struttura veterinaria ove operano uno o più medici veterinari professionisti appartenenti al Network
Contraente: il soggetto che stipulal’assicurazione.
Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.
Estero: tutti i Paesi del Mondo esclusa l’Italia.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Inabilità
temporanea (IT): la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilitàtemporanea.
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Xxxx (xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Xxxxxxxx (Xxxxxx) xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l’operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell’Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496.
Istituto di cura: la struttura veterinaria, regolarmente autorizzata per diagnosi e cure, presso la quale viene effettuato l’intervento chirurgico.
Italia: il territorio della Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:
- improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’Assicurato;
- preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Network: Rete convenzionata di strutture veterinarie e di professionisti medici veterinari abilitati che erogano prestazioni veterinarie esclusivamente previo contatto con la Centrale Operativa, visualizzabile all’indirizzo mail xxxx://xxx.xxx- xxxxxxxxxx.xx/xx/XxxxXxxxxx/Xxx Network.pdf
Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come
risultante da certificatoanagrafico.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: Admiral Europe Compañia de Seguros s.a. (AECS) con sede legale in Spagna presso Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx. AECS è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc. Numero di registrazione in Spagna n° C0805 - Capitale Sociale € 9.015.000. La compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (xxx.xxxxx.xxxxxx.xx). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.01531. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AECS è la società Admiral Intermediary Services S.A. - xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx000, 00000 Xxxx, Xxxxxx.
NORME GENERALI
1.1 DURATA E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – RINNOVO - DISDETTA
L’Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Il Contratto prevede il tacito rinnovo.
Il Contraente ha diritto a dare disdetta del Contratto comunicando all’Intermediario la sua xxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio deve essere pagato all’Intermediario.
Il pagamento può essere frazionato mensilmente o su base semestrale ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).
Il Contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all’Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:
d) variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
e) scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
f) scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD;
In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all’art. 1) Decorrenza dell’Assicurazione.
1.3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL’ANIMALE
Se dopo la conclusione del contratto stesso, l’Animale muore, viene ceduto o venduto, la Società ha comunque diritto al pagamento dei premi per l’intera annualità ed il Contratto avrà efficacia fino alla sua scadenza. Non si applica, pertanto, il disposto dell’art. 1896 del Codice Civile.
1.7 RIPENSAMENTO
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
1.8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “Consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Si precisa che – a scelta e in via prioritaria - il Contraente può esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.
1.9 VARIAZIONI CONTRATTUALI
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
1.10 FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
1.11 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
L’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
SEZIONE - ASSISTENZA BASE
1 ESTENSIONE TERRITORIALE e CONDIZIONE DI ASSICURABILITA’
L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città delVaticano.
Ai fini dell’assicurabilità, si precisa che l’animale domestico deve necessariamente avere un’età compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni non compiuti, con possibilità di rinnovo anche oltre gli 8 anni; nonché essere stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
Si precisa che, a partire dalla data di inizio della copertura, è previsto un periodo di carenza assoluta iniziale di 30 (trenta) giorni.
3 PRESTAZIONI GARANTITE 01 Consulenza Veterinaria d’urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti, in caso di infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico, di valutarne urgentemente lo stato di salute e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, potrà contattare direttamente la Centrale Operativa per ottenere consulenza telefonica veterinaria.
La Centrale Operativa non fornirà diagnosi, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita.
(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)
La Centrale Operativa, in caso di sinistro, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell’Animale domestico relativamente ai seguenti argomenti:
• indirizzi di clinicheveterinarie;
• indirizzi di veterinari;
• farmacie veterinarie.
• formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
• segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
• informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
• informazioni su documenti necessari per viaggi all’Estero;
• obbligatorietà delle vaccinazioni perl'espatrio.
03 Spese Ricerca per Smarrimento
Qualora l’Animale domestico dell’Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di euro 1.000,00.
04 Presa a Carico Pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter
In caso di ricovero dell’Assicurato la Centrale Operativa è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l’Animale domestico durante l’assenza per ricovero dell’Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d’accordo con l’Assicurato, effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell’Assicurato.
La prestazione è fornita entro il limite di euro 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.
La Società prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad infortunio o malattia che abbia comportato il decesso dell’Animale domestico entro il limite di euro 75,00.
Xxxxxxx altresì coperte le spese relative all’abbattimento terapeutico dell’Animale domestico (sacrificio necessario) qualora queste siano conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il limite di euro 100,00.
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito del decesso dell’Animale domestico, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita con uno specialista.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 (cinque) sedute per sinistro e per anno assicurativo.
07 Consegna Farmaco Veterinario
Qualora l’Assicurato abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest’ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l’acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l’Assicurato il denaro, la prescrizione e l’eventuale delega necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.
La Societàterràa proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali restaacarico dell'Assicurato.
08 Prolungamento del soggiorno
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare al proprio domicilio alla data stabilita per malattia improvvisa o infortunio del proprio animale domestico, documentato da idonea certificazione veterinaria, la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell’Assicurato e dei compagni di viaggio fino ad un massimale di€1.000.
Sono escluse dalla presente copertura le spese relative:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle
persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, provee concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
e) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza; Inoltre la Società non copre le spese sostenute:
g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
j) per intervento chirurgico relativo all’ asportazione di neoplasie recidive;
k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
m) pertutti gliinterventi eseguiti sulgomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si sianoresi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
p) per Leishmania.
q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
r) xxxxx in genere;
s) prestazioni confinalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all’estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
5 OBBLIGHI IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per usufruire delle prestazioni l’Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico:
800 178463 dall’Italia (numero verde)
Oppure
06 42115436 (linea urbana)
Fornendo le seguenti informazioni:
• numero del Certificato personale di assicurazione (o nome del programma assicurativo);
• tipo di richiesta;
• xxxxxxxxx o recapito anche se temporaneo;
• numero di telefono a cui essere rintracciato.
Oppure accedere alla propria area riservata e seguire le istruzioni lì indicate.
INFORMATIVA PRIVACY
Admiral Europe Compañía de Seguros (AECS)
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1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
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● Autorità di regolamentazione ed Enti Pubblici competenti della Pubblica Amministrazione, nonché Tribunali e altri organi di risoluzione alternativa delle controversie, ove opportuno.
● Soggetti operanti nella cosiddetta catena assicurativa (ad es. che si occupano di dati relativi alla solvibilità o ad attività antifrode) e/o società che detengono dati relative alle informazioni sulla solvibilità finanziaria.
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Assicurazione Tutela Legale
per il proprietario di animali domestici
Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Prodotto: ARAG Tutela Legale Cane e Gatto - V.1 Ed. 04/2021
Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS “Contratti Semplici e Xxxxxx”
INDICE
GLOSSARIO | Pag. 1 | |
SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato? | Pag. 2 | |
SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato? | Pag. 3 | |
SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura? | Pag. 3 | |
SEZIONE 4 - Dove vale la copertura? | Pag. 3 | |
SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG? | Pag. 3 | |
SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare? | Pag. 4 | |
SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce? | Pag. 5 | |
SEZIONE 8 - Come posso sciogliere il contratto? | Pag. 6 | |
ALLEGATO NORME DI LEGGE | Pag. 7 |
GLOSSARIO
ARAG o la Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Animale o Animale Domestico: il cane o il gatto di proprietà dell’Assicurato riconoscibile attraverso Microchip
Area riservata: l’area dedicata al contraente sul portale web dell’Intermediario ed accessibile tramite credenziali personali.
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, assumendosene i relativi obblighi
Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere
Esecuzione forzata: l’attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Xxxx (xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Xxxxxxxx (Xxxxxx) xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l’operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell’Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496
Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d’ufficio).
Premio: l’importo dovuto dal contraente alla conclusione del contratto. Può essere oggetto di frazionamento ma è dovuto per l’intera annualità
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge Reati: si distinguono in delitti (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in contravvenzioni (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l’altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
Scoperto: è la somma a carico dell’assicurato dedotta dall’importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa
SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?
Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO
1. Quando l’assicurato è coinvolto in una vertenza ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura:
• i compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
• i compensi dell’avvocato per la querela o denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
• le spese di xxxxxxxxxxx poste a carico dell’assicurato a conclusione di un giudizio
• le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria
• le spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che per gli arbitri
• le spese di esecuzione forzata fino a due casi
• i compensi del perito
• le spese di giustizia
• le spese di indagine.
2. Le spese legali sono garantite per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Art. 1.2 – ASSICURATO
L’assicurato è il contraente persona fisica proprietario dell’animale domestico individuato in polizza.
Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE
Le garanzie operano nell’ambito della vita privata a favore dell’assicurato per sinistri connessi alla proprietà dell’animale domestico individuato in polizza.
Art. 1.4 – GARANZIE LINEA NORMAL
1. Difesa penale in procedimenti per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o per contravvenzioni relativi a fatti commessi dall’animale domestico di proprietà del contraente.
2. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente per fatti illeciti di terzi commessi da anima li domestici, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. La garanzia opera anche per i danni extra contrattuali subiti dall’animale domestico di proprietà del contraente anche se non commessi da animali domestici.
Art. 1.5 – GARANZIE LINEA PLUS (in aggiunta alla Linea NORMAL) Vertenze contrattuali relative all’animale indicato in polizza per:
• il suo acquisto
• prestazioni del veterinario
• l’acquisto di prodotti per animali domestici
• servizi di toelettatura.
SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?
Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO
ARAG non garantisce la copertura di:
• compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite
• spese per l’indennità di trasferta
• compensi dell’avvocato duplicati in caso di domiciliazione
• spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
• imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
• multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali
• spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
• compensi dell’avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
• spese ripetibili dalla controparte
• spese non concordate con ARAG.
Art. 2.2 – ESCLUSIONI
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:
1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
2) alla materia fiscale o amministrativa
3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
4) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
5) a fatti dolosi delle persone assicurate
6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
7) all’attività del contrante come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
8) alla conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell’animale obbligatori per legge
9) alla difesa penale per abuso di minori
10) all’adesione ad azioni di classe (class action)
11) a vertenze con ARAG
SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?
Art. 3.1 – OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile.
SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?
Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE
Le garanzie operano in Europa se in questo territorio avviene il sinistro e si trova l’Ufficio Giudiziario di competenza.
SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?
Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO
1. L’assicurato o il contraente sono tenuti a comunicare alla Società ARAG il sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi o accedendo all’area riservata dell’intermediario e seguendo le istruzioni lì indicate.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L’assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e
documenti, indicare l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
5. Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell’Indennizzo o una sua riduzione.
Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL’AVVOCATO
1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’assicurato ha l’onere di fornire.
4.Per la fase giudiziale l’assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’Albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
• del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario.
5. L’incarico all’avvocato e al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’assicurato, pertanto
ARAG non è responsabile del loro operato.
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può pagare direttamente i compensi professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista
8. Se l’assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE
L’assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte.
Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
3. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in caso di controversia tra ARAG e l’assicurato sull’interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.
Art. 5.5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG
Ogni spostamento della residenza del contraente va comunicato ad ARAG.
L’assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
• per consentire la gestione del sinistro
• e per non far decorrere, dalla data dell’ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.
SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?
Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa. Il premio deve essere pagato all’Intermediario.
Il pagamento può essere frazionato mensilmente, su base semestrale o su base mensile ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD).
Se il premio viene pagato in un’unica soluzione verrà addebitato su carta di credito.
Il contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente all’Intermediario eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:
g) variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
h) scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
i) scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l’addebito SDD;
In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all’art. 7.1 Efficacia e durata della copertura assicurativa.
SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
1. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI
Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:
• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali
• da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa per le vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici
• trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le altre vertenze contrattuali; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.
Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato
• la violazione o la presunta violazione del contratto
• la violazione o la presunta violazione della legge
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento della residenza, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.
SEZIONE 8 - Come posso sciogliere il contratto?
Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO
1. Il contratto può essere disdettato da entrambe le parti con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.
2. Il contraente ha diritto a dare disdetta del contratto comunicando all’intermediario la sua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Si precisa che – a scelta e in via prioritaria - il Contraente può esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.
Art. 8.3 – RIPENSAMENTO
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Intermediario Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
ALLEGATO NORME DI LEGGE
Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse
esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
ART. 1965 - Nozione. (di transazione)
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. … omissis …Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale
Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).
Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).
Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di proposte di polizza, di gestione del contratto assicurativo e dei sinistri denunciati, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti dell’interessato è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito xxx.xxxx.xx. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.
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Europ Assistance Italia S.P.A.
“CANE E GATTO - RESPONSABILITÀ CIVILE”
Contratto di assicurazione danni
Stipulato con
Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 0 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 100.108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Edizione 01.04.2021
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE 5
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE 6
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE 8
INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLEGATO A- GLOSSARIO
ALLEGATO B - INFORMATIVA PRIVACY PER IL DANNEGGIATO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
In qualità di Contraente devi descrivere il rischio che intendi assicurare in modo esatto e completo e devi fornire pertanto ad Europ Assistance informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato ad Europ Assistance. Se non rispetti questi obblighi, come Contraente e/o Assicurato, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto al risarcimento.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Per lo stesso Xxxxxxx, puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.
Se si verifica un Sinistro, tu Assicurato devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato, compresa Europ Assistance, dell’esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Xxxxxxx. In questo caso si applica l’art. 1910 del Codice Civile.
L’art. 1910 del Codice Civile vuole evitare che l’Assicurato, con più assicurazioni a copertura dello stesso Xxxxxxx stipulate con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l’Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Xxxxxxx.
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA - PAGAMENTO DEL PREMIO
La Polizza ha una durata pari a quella riportata sul Modulo di Xxxxxxx. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore
24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza. In qualità di Contraente puoi:
1. pagare il premio annuale di Polizza in un’unica soluzione
2. pagare il premio annuale di Polizza in 12 rate mensili.
Se non paghi una delle rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento della rata/e in arretrato.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Questo significa che se si verifica un sinistro sei comunque tenuto a pagare le rimanenti rate di premio fino al saldo dell’intera annualità.
Se al momento del Sinistro esistono una o più rate non pagate, perdi il diritto alla liquidazione dello stesso anche se nel frattempo hai ripreso il pagamento del premio.
Se la polizza prevede il tacito rinnovo, in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo o della prima rata del premio di rinnovo, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio.
Se alle scadenze convenute, in qualità di Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, la Polizza è risolta di diritto ai sensi dell’art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Europ Assistance, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Europ Assistance chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese sostenute.
I premi devono essere pagati ad Europ Assistance per il tramite dell’Intermediario
Art. 4 - RINNOVO DELLA POLIZZA
La Polizza si rinnova tacitamente ogni anno.
Se, in qualità di Contraente, vuoi disdire la Polizza puoi farlo comunicandolo ad Europ Assistance per il tramite dell’Intermediario con lettera raccomandata A.R. che dovrai spedire al seguente indirizzo: Admiral Intermediary Services
S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx. Dovrai inviare la disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.
Anche Europ Assistance potrà inviarti disdetta rispettando gli stessi tempi.
Il premio di rinnovo ti verrà addebitato sullo stesso strumento di pagamento che hai utilizzato per il pagamento della prima annualità.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
In qualità di Contraente e/o di Assicurato, hai l’obbligo di comunicare ad Europ Assistance eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se sei Contraente e/o Assicurato e comunichi ad Europ Assistance eventuali cambiamenti che comportano la diminuzione del rischio, Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - ONERI FISCALI
Nel premio indicato sul Modulo di Xxxxxxx sono comprese le imposte che, in qualità di Contraente, sei tenuto a pagare per legge. Quando paghi il premio paghi anche le imposte (così come riportate nel Modulo di Polizza).
Art. 8 - TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l’obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art. 9 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Quanto non è espressamente scritto in questa Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 10 - FORMA DEL CONTRATTO
La Polizza deve essere conclusa per iscritto da te Contraente e da Europ Assistance. Ogni modifica o variazione della Polizza deve essere fatta, provata e accettata per iscritto.
Art. 11 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento o di risoluzione anticipata della Polizza perché non esiste più il rischio per il quale, in qualità di Contraente, hai stipulato la Polizza e negli altri casi di recesso, di risoluzione anticipata o di annullamento previsti dagli artt. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, devi pagare ad Europ Assistance l’intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato lo scioglimento, la risoluzione o l’annullamento della Polizza.
Art. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, in qualità di Contraente puoi recedere dalla Polizza, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Europ Assistance ha ricevuto la tua raccomandata A/R. Europ Assistance, nei successivi trenta giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte. Si precisa che – a scelta e in via prioritaria - in qualità di Contraente puoi esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, Xxxxxx a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.
Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Europ Assistance non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso, purché entro i termini previsti dall’articolo “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 13 - RIPENSAMENTO
In qualità di Contraente, se il contratto è stato collocato a distanza, puoi far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso, senza dover indicare il motivo del recesso. In questo caso si applica l’art. 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6/9/2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni.
Per esercitare questo diritto devi rivestire la qualifica di “Consumatore” - secondo la definizione dell’art. 67 ter, comma 1 lettera d) e dell’art. 3, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6/9/2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche e integrazioni – e devi inviare prima dello scadere del termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, una dichiarazione espressa ad Europ Assistance per il tramite dell’Intermediario con lettera raccomandata A.R. che dovrai spedire al seguente indirizzo: Admiral Intermediary Services S.A. (“AIS”), ConTe. it – Assistenza Clienti – Xxx xxxxx Xxxxxxxxx xx 000 (x/x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx), 00000 Xxxx, con la quale chiedi di recedere dal contratto e confermi l’assenza di Sinistri.
A seguito del recesso, hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che, per legge, restano a tuo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque ad Europ Assistance la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte di Europ Assistance della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, Europ Assistance si riserva di tutelare i propri diritti nei tuoi confronti.
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Europ Assistance quando ti fornisce le Xxxxxxxx potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. In qualità di Assicurato ti impegni a far conoscere a queste persone l’Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati per finalità assicurative. Il trattamento potrebbe anche riguardare informazioni relative al loro stato di salute. Puoi usare la seguente formula di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa” allegata alla presente Polizza (Allegato B Informativa Privacy per il danneggiato).
SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE
Che cosa è assicurato?
Art. 15 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
Europ Assistance assicura te e i tuoi Familiari conviventi per i danni che avete involontariamente causato a Xxxxx e che, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, siete tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per un fatto accidentale causato dalla proprietà, dal possesso, dall’uso dell’animale domestico e che ha provocato:
- la morte o lesioni personali,
- il danneggiamento di cose.
Europ Assistance risarcisce questi danni anche se hai consegnato temporaneamente l’animale domestico a terze persone, a condizione che queste persone non svolgano per professione l’attività di custodia e/o gestione di animali
Attenzione!
la Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l’art. “limitazione delle Garanzie” della Sezione II.
La Garanzia è valida solo se hai la proprietà e/o la custodia/gestione dell’animale domestico in ottemperanza alle normative vigenti.
Massimale
Puoi scegliere di assicurarti fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico o
fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico.
Dove valgono le garanzie?
Art. 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia Responsabilità Civile è valida per Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.
Quando cominciano le coperture e quando finiscono?
Art. 17 - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La Garanzia Responsabilità Civile ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza stesso.
SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE
Che cosa non è assicurato?
Art. 18 - ESCLUSIONI
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
Sono esclusi i danni:
a) alle cose che tu e i tuoi familiari conviventi avete in consegna, custodia o detenete a qualsiasi titolo;
b) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
c) causati da animali non iscritti all’anagrafe di competenza;
d) ad altri animali di tua proprietà o di proprietà dei tuoi familiari conviventi;
e) conseguenti ad uso professionale dell’animale;
f) cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.
Ci sono limiti di copertura?
Art. 19 - SANZIONI INTERNAZIONALI
Europ Assistance non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.
Puoi verificare l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx-xx-xxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
Inoltre, la Polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Xxxxxxx devi dimostrare ad Europ Assistance di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance non può erogare l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
Art. 20 - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi:
d) Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell’unione civile, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e
qualsiasi parente e/o affine con loro convivente;
e) tutti i soggetti assicurati;
f) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare.
• FRANCHIGIA
Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dall’animale domestico applicando una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per Sinistro.
Se il danno è provocato da cani di una delle seguenti razze:
- Perro da canapo Majoero,
- Perro da presa mallorquin, Pastore del caucaso,
- Pitbull e relativi incroci,
- Rottweiler,
- Dobermann,
- Dogo,
- Bull Terrier,
- American Bulldog,
- Bull Mastiff,
- Mastino Napoletano
la Franchigia è elevata ad Euro 250,00 per Sinistro.
Franchigia
Es. 1):
Danno provocato dal tuo gatto al Terzo: Euro 250,00.
Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 250,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 150,00.
Es. 2)
Danno provocato dal tuo cane di razza Pitbull al Terzo: Euro 500,00;
Europ Assistance paga per intero il danno al danneggiato (Euro 500,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 250,00.
Es. 3)
Danno provocato dal tuo cane di razza Pitbull al Terzo: Euro 150,00 (quindi una somma inferiore alla Franchigia); Europ Assistance non paga il danno al danneggiato.
• LIMITI DI ETA’
Non puoi acquistare questa Polizza per l’animale domestico che, in base a quanto riportato sul libretto sanitario, ha meno di 6 mesi e più di 8 anni al momento della sottoscrizione della Polizza.
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE
Che obblighi hai e che obblighi ha l’impresa?
Art. 21 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
In caso di Xxxxxxxx devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.
Per fare la denuncia:
- accedi al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “apri o consulta un sinistro”) e segui le istruzioni
oppure
- scrivi una lettera raccomandata a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Responsabilità Civile"
oppure
- accedi all’area riservata dell’intermediario e segui le istruzioni lì indicate.
Dovrai sempre inviare copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina e copia
del consenso al trattamento dei dati del danneggiato acquisito sull’Allegato Privacy (Allegato B).
Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, puoi perdere il diritto al risarcimento. In questo caso si
applica l’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 22 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE
• GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. Europ Assistance nomina, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te. Xxxx collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richiede. Europ Assistance ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. Europ Assistance paga le spese per resistere all’azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non sono designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.
• PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO
Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l’operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce il Risarcimento che è dovuto e te lo comunica. Europ Assistance pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione.
La moneta con cui verranno corrisposti i risarcimenti è l’Euro.
I risarcimenti delle di spese sostenute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all’Unione Europea e che non hanno l'Euro come moneta, saranno corrisposti da EA convertendo in Euro l’importo delle spese stesse. Europ Assistance calcola il risarcimento in base al valore dell’Euro in rapporto alla moneta del paese in cui sono state sostenute le spese nel giorno di emissione della fattura.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione, vengono trattati per adempimento contrattuale; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi decisionali automatizzati3.
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Xxxx Xxxx vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le
finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,4 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come ad esempio da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l’intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l’intervento di un operatore in relazione all’acquisto di polizze puoi chiamare o scrivere al Servizio Clienti, in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa e per le Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sulla Polizza.
4 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa5.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il tuo diritto ad opporti in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni. In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come puoi fare per far valere i tuoi diritti a tutela dei tuoi dati personali”. Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come puoi fare per far valere i Xxxx diritti a tutela dei Tuoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporti al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporti al trattamento dei Tuo Dati personali per finalità di marketing diretto
5 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
-
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul tuo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,
in qualsiasi momento puoi scrivere a:
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia
GLOSSARIO
Animale domestico: si intende il cane o il gatto i cui dati sono riportati sul Modulo di Polizza, di proprietà del Contraente/Assicurato. Potrà essere assicurato un solo animale domestico per Polizza.
Assicurato/Contraente: la persona fisica residente e domiciliata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano per sé e ne assume i relativi oneri, in qualità di proprietario dell’animale domestico (cane/gatto) indicato sul Modulo di Polizza.
Certificato di stato di famiglia: documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune.
Europ Assistance: La società di assicurazione, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. in Xxxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx, autorizzata con il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) e iscritta alla sezione I dell'Albo delle società di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Europ Assistance è una società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A.
Xxxxxxxxx conviventi: figlio/figlia, coniuge/convivente more uxorio/ partner dell’unione civile, fratello/sorella, genitore, parente o affine dell’Assicurato che abitano con lui come risultante da certificato di stato di famiglia.
Franchigia assoluta: è la somma stabilita nella Polizza che rimane a carico dell’Assicurato. Il risarcimento non è previsto se il danno è pari o inferiore all’importo della franchigia. Se il danno è superiore alla franchigia assoluta, il risarcimento è pari alla differenza tra l’importo del danno e la franchigia.
Intermediario: Admiral Intermediary Services S.A., società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Xxxx (xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 000 – 00139) – C.C.I.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA e Codice Fiscale n°14879501006. Sede legale: Xxxxxxxx (Xxxxxx) xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 41092. Registrata presso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l’operato, con n° AJ-0213. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell’Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496.
Ivass: Istituto di Vigilanza per le assicurazioni.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Modulo di Polizza (Certificato di Polizza/Contratto di Polizza): il documento che firmano il Contraente ed Europ Assistance con tutti i dati di Europ Assistance, del Contraente, dell’Assicurato e il riepilogo di quello che hai acquistato. Il Modulo di Polizza fa parte della Polizza stessa.
Polizza: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e il Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nel contratto stesso. La Polizza è composta:
- dalle Condizioni di Assicurazione, che contengono le norme che regolano, la Polizza in generale, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie, gli obblighi dell’Assicurato e di Europ Assistance;
- dall’informativa Privacy per il Contraente/Assicurato;
- dal presente glossario;
- dall’Allegato B – Informativa Privacy per il danneggiato.
Premio: la somma che paga il Contraente ad Europ Assistance per l’acquisto della Polizza. Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la garanzia assicurativa.
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Terzo: soggetto che ha riportato un danno a seguito di un Sinistro di cui l’Assicurato è responsabile.
Gentile Signora, Egregio Signore
La preghiamo cortesemente di voler prendere visione dell’Informativa e sottoscrivere il consenso e farlo sottoscrivere da ogni altro interessato i cui dati vengano forniti per la valutazione del sinistro, restituendo il presente documento unitamente all’altra documentazione relativa al sinistro.
La sottoscrizione dei consensi è necessaria per poter procedere alla valutazione del sinistro.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme
1che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE;
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzione informatiche, processi e prodotti: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato consenso o relativi a condanne penali e reati, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,3 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo vengono conservati i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
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- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca,
in qualsiasi momento può scrivere a:
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in
4 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali anche relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.
nome e cognome dell’/gli interessato/i – leggibili | firma |
Luogo e Data
INFORMATIVA PRIVACY
Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)
Rispettiamo le persone e gli amici a quattro zampe con cui entriamo in contatto e trattiamo con la massima cura tutti i dati a cui abbiamo accesso. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “GDPR”) 2016/679, ti informiamo di quanto segue.
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è Admiral Intermediary Services S.A. (di seguito “AIS” o “Il Titolare”).
XxxXx.xx è un marchio registrato della succursale italiana di AIS, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta, 374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n° 1553228 - P. IVA e Codice Fiscale n° 14879501006. Sede legale: Siviglia (Spagna) presso Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000.
XXX è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc – per avere maggiori informazioni e dettagli su Admiral Group plc e sul relativo trattamento dei dati è possibile cliccare il seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx.
Le coperture Rimborsi Spese Veterinarie e Assistenza sono prestate da Admiral Europe Compañía de Seguros
S.A. (AECS), in qualità di Titolare autonomo del trattamento e assicuratore, con sede legale in Spagna presso Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, 00000, Xxxxxx − le informazioni sul trattamento dei dati sono presenti all’interno del Set Informativo, disponibile anche al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.
In presenza delle garanzie elencate in basso, autonomi Titolari del trattamento sono anche le imprese associate:
• Tutela legale: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia − le informazioni sul trattamento dei dati sono disponibili al seguente link xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/
• Responsabilità Civile: Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 0 – le informazioni sul trattamento dei dati sono disponibili al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
La tipologia di dati a cui il Titolare può accedere è principalmente quella relativa ai dati personali forniti in fase di preventivazione e nelle fasi successive, tra le quali quelle di contratto e di sinistro. Per la stipula del contratto o per altre operazioni necessarie in corso di contratto, il Titolare potrebbe avere accesso a dati finanziari se forniti.
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Qualora ci dovessi fornire dati riferiti a terzi sei tenuto a prendere atto che l’eventuale indicazione di tali dati personali e di contatto rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale ti assumi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge previste a carico del Titolare del trattamento. In tal senso, ci dai garanzia che gli eventuali dati riferiti a terzi che ci indichi (e che saranno poi trattati in base ai consensi informati forniti) sono stati acquisiti in piena conformità alla normativa vigente. Di conseguenza sei direttamente responsabile per ogni contestazione, pretesa o
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3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei tuoi dati personali ha le seguenti finalità:
I. Rilascio di preventivi ed eventuale conclusione del contratto. Basi giuridiche sono l’esecuzione di misure precontrattuali e la corretta esecuzione del contratto.
II.Adempimento o pretesa di adempimento di obblighi, anche in tema di conservazione di atti e documenti e/o in materia fiscale e contabile, previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, regolamenti, contratti collettivi, ivi compresi gli obblighi e le prescrizioni derivanti da disposizioni delle autorità, degli organi di vigilanza o di controllo o di altri soggetti competenti ad emanarli o ad impartirli. Base giuridica è l’obbligo di legge.
III. Gestione richieste tramite assistenza telefonica e online. I nostri consulenti sono a tua disposizione negli orari specificati per prestarti assistenza. E’ possibile anche utilizzare l’Area Personale − creata salvando un preventivo
− o i form online per richiedere informazioni. Basi giuridiche sono l’esecuzione di misure precontrattuali, la corretta esecuzione del contratto e, nei limiti in cui sia possibile farlo valere in base alla vigente normativa, il legittimo interesse del Titolare.
IV. Il contatto commerciale da parte del Titolare o di società del medesimo Gruppo per ricevere offerte dirette di prodotti e servizi tramite sistemi di chiamata e risposta automatizzati e/o con operatore, email, sms e/o posta. Basi giuridiche sono il consenso dell’interessato e, nei limiti in cui sia possibile farlo valere, il legittimo interesse del Titolare.
V. La comunicazione e la cessione dei dati personali a soggetti terzi, per loro finalità di contatto commerciale tramite sistemi di chiamata e risposta automatizzati e/o con operatore, email, sms e/o posta. Base giuridica è il consenso dell’interessato.
Il consenso relativo ai trattamenti IV. e V. è facoltativo e un eventuale rifiuto non comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi offerti. Inoltre, anche senza un esplicito consenso, potremmo utilizzare il tuo contatto di posta elettronica per offrirti prodotti o servizi analoghi e quindi di potenziale interesse. In entrambi i casi, avrai sempre la possibilità di opporti, anche tramite l’apposito link contenuto nelle e−mail che riceverai.
Precisiamo che, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da terzi, possiamo presentare nostri banner quando accedi ad altri siti internet. Questo è reso possibile grazie ai network esistenti e agli strumenti che vengono messi a disposizione da vari soggetti per favorire una comunicazione commerciale che tenga conto degli interessi e dei bisogni degli utenti (es. Custom Audience).
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Il trattamento è effettuato tramite mezzi o strumenti elettronici, o comunque automatizzati, e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati personali.
I dati saranno trattati per un tempo non superiore a quello necessario al perseguimento delle finalità indicate al punto 3 in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (ad esempio in materia di prescrizione dei diritti, v. Codice Civile).
In caso di manifestazione del consenso opzionale, i dati raccolti vengono conservati per il tempo necessario coerente con le relative finalità e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra il legittimo interesse del Titolare e i tuoi diritti.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I tuoi dati personali, nei limiti di quanto previsto al punto 4, possono essere comunicati, se richiesto dalla normativa vigente o comunque nell’ambito delle finalità sopra rappresentate al punto 3, a soggetti operanti nell’ambito della catena assicurativa (quali assicuratori, riassicuratori e coassicuratori, ove esistenti) e a società appartenenti al medesimo Gruppo del Titolare.
Inoltre potrebbero anche essere comunicati:
• a società o soggetti esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, che abbiano con questi ultimi rapporti contrattuali
• a società che forniscono servizi o comunque operano in outsourcing (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o soggetti che forniscono servizi informatici, telematici, amministrativi)
Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, ti informiamo che ciascuno di essi, in riferimento allo specifico rapporto contrattuale, è espressamente nominato, a seconda dei casi, come responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR oppure come titolare autonomo del trattamento. Hai la possibilità comunque di richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 6.
In particolare, nel rispetto delle garanzie previste dalla vigente normativa, potrebbe essere necessario trasferire i tuoi dati personali ad altre società del Gruppo o fornitori di servizi situati al di fuori dell’Area Economica Europea. Nel caso in cui il Paese di destinazione dei dati non presentasse un adeguato livello di protezione, adotteremo misure idonee per garantire che i dati godano di una protezione equivalente a quella prevista nell’Unione Europea.
Le comunicazioni commerciali che potrebbero inviarti attraverso tramite sistemi di chiamata e risposta automatizzati e/o con operatore, email, sms e/o posta possono riguardare tali categorie merceologiche, trattandosi di società appartenenti ai seguenti settori:
• Comunicazioni: prodotti e servizi di comunicazioni e tecnologia
• Finanza e settore bancario: entità finanziarie, assicurazioni, investimento, previdenza sociale
• Tempo Libero: pay tv, editoriali, turismo, sport, trasporti, navigazione, turismo (hotel, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, etc.), editoria, concorsi
• Automotive: prodotti e servizi relazionati con auto, veicoli industriali
• ONG e associazioni: prodotti e servizi relazionati con organizzazioni no profit, fondazioni ecc.
• Educazione, formazione, istruzione, università, ecc.
• Comunicazione e servizi: agenzie di pubblicità, di marketing, di eventi, di consulenza, advertising, PR, concessionarie di pubblicità, centri media, telecomunicazioni, ricerche di mercato, ecc.
• Agenzie di mobile marketing, ecc.
• Informatica, Internet, siti di e−commerce, ecc.
A prescindere da tale elenco merceologico, ti precisiamo che i tuoi dati verrebbero usati secondo quanto previsto nelle autonome informative che saranno fornite da tali soggetti.
Per completezza, ti informiamo che alcuni potrebbero, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, scriverti direttamente per informarti sul modo in cui tratteranno i tuoi dati e su come fare per esercitare i tuoi diritti nei loro confronti.
Tali soggetti possono trattare i dati comunicati a fini di invio di comunicazioni commerciali (marketing) e/o vendita diretta tramite e−mail, fax, telefono e ogni altra tecnologia di comunicazione a distanza, fermo restando il tuo diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento per tali finalità.
Inoltre i tuoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti nei limiti e nell’ambito delle specifiche competenze legate al rapporto di lavoro quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.
Ad ogni modo i tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e previo tuo espresso consenso, se necessario.
6. I tuoi diritti e come esercitarli
Ti informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle tue richieste in merito ai dati personali che ti riguardano entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata inoltrata.
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento ti informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se la tua richiesta non dovesse venir gestita, il Titolare del trattamento provvederà ad informarti − al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta − dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Le informazioni fornite sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può:
• addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
• rifiutare di soddisfare la richiesta. Il Titolare del trattamento dovrà dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei tuoi dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenti la richiesta mediante mezzi elettronici e non fornisci indicazioni diverse, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Qualora il Titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, questo può richiedere ulteriori informazioni / documenti necessari per confermare l’identità dell’interessato.
Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
• le finalità del trattamento
• le categorie di dati personali in questione
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo
• l’esistenza del diritto di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opporsi al loro trattamento
• il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
• qualora i dati non siano raccolti direttamente, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Hai il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo e senza impedimenti:
• la rettifica dei dati personali inesatti
• l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa
• la cancellazione dei dati personali. Il Titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa. Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR
• la ricezione dei dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
• la trasmissione dei dati personali a un altro Titolare del trattamento
Per esercitare i diritti sopra elencati, puoi presentare richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Puoi altresì contattare il responsabile della protezione dei dati scrivendo al seguente recapito: xxx@xxxxx.xx.
Hai inoltre il diritto di presentare reclamo all’Autorità di vigilanza competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) in caso dovessi ritenerlo necessario.
7. Aggiornamento e ulteriori informazioni
La presente Informativa potrebbe essere modificata per fornirti informazioni sempre aggiornate rispetto ai trattamenti e all’utilizzo dei tuoi dati personali. Ti invitiamo a visitare regolarmente questa sezione per verificare la presenza di aggiornamenti.
La presente Informativa Privacy è stata rilasciata ad Aprile 2021.