Regolamento recante la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e dei contratti attivi
Regolamento recante la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e dei contratti attivi
Approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n° 4 del 14.01.2022
Questo documento è di ATAC S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.
Premessa
ATAC S.p.A. è una impresa pubblica ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. t) del Codice Appalti, la cui partecipazione azionaria è interamente detenuta da Roma Capitale. La Società opera nei settori speciali di cui agli artt.114 e ss del Codice, ed è affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e metropolitano nell’ambito di competenza dell’Ente controllante.
La Società è altresì titolare del contratto di servizio sottoscritto con la Regione Lazio per l’affidamento dell’esercizio delle linee di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale (Roma-Lido di Ostia, Roma-Viterbo e Roma-Pantano), trasferite con il D.P.C.M. 16 Novembre 2000.
La Società, inoltre, in ragione della partecipazione totalitaria di una pubblica amministrazione, assume la veste di organismo di diritto pubblico operante nei settori ordinari in quanto “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi della lett. a) del richiamato art 3 comma 1 del Codice, nonché di quanto disposto dall’art.16 del TUSP di cui al D.Lgs. 175/2016.
ATAC, pertanto, in forza della sua natura giuridica, nonché degli affidamenti di cui è titolare e del settore in cui opera, è soggetta alla disciplina relativa agli “Appalti nei settori speciali” di cui alla Sezione II del Capo I - Titolo VI del Codice, per l’aggiudicazione dei contratti sopra soglia comunitaria relativi a lavori, beni e servizi che risultino funzionali all’esercizio delle attività di cui all’art. 118 del Codice, oltre che, nell’ipotesi in cui manchi tale nesso di strumentalità, alla disciplina riservata ai settori ordinari.
In ordine alle procedure di affidamento degli appalti per lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, gli artt. 35 comma 2 e 36 comma 8 del Codice dispongono invece il rinvio ai regolamenti interni degli Enti aggiudicatori, il cui contenuto deve risultare conforme ai principi comunitari in materia di concorrenza.
In attuazione di tale ultima disciplina è dunque adottato il presente Regolamento, volto a perseguire ed assicurare le seguenti finalità:
- una adeguata partecipazione, rotazione e non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell’operatore economico affidatario ed una pertinente motivazione dei provvedimenti adottati.
La disciplina che presiede alle procedure di aggiudicazione degli appalti sottosoglia è dettata ed integrata, oltre che dal presente Regolamento, dal Codice Etico di ATAC, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001, dal Patto di integrità previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigente e dai Protocolli intesa siglati dalla Società e/o da Roma Capitale in materia di legalità e trasparenza dell’azione amministrativa e di affidamento degli appalti.
I principi contenuti nel presente Regolamento oltre ad essere comuni agli affidamenti relativi ai settori ordinari e speciali, sono recepiti, ai sensi dell’art.4 del Codice, anche alle procedure di selezione inerenti i contratti attivi.
La Società, infine, coerentemente con i sistemi di Qualità adottati, si dota di procedure e disposizioni operative atte a disciplinare aspetti specifici del presente Regolamento, al fine di garantirne la concreta ed efficace attuazione.
Indice
Premessa
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali
Art. 2 Valore dell’appalto e divieto di frazionamento
Art. 3 Piano esigenziale, livelli autorizzativi di spesa e determina a contrarre Art. 4 Responsabile unico del procedimento e responsabili di fase
TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 5 Modalità di selezione degli operatori economici Art. 6 Criterio di rotazione
Art. 7 Condizioni e presupposti per la procedura negoziata con singolo operatore economico ed affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000,00 euro
TITOLO III – ELENCO OPERATORI ACCREDITATI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 8 Albo fornitori e piattaforma di e-procurement
Art.9 Valutazione dei fornitori accreditati (Vendor Rating)
Art. 10 Decadenza e sospensione dello “Status di qualifica” dall’Albo Fornitori Art. 11 Disciplina delle ipotesi di associazione con altri concorrenti
Art. 12 Lettere di invito alle procedure negoziate e richieste di offerta per procedure semplificate Art. 13 Composizione e funzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici
Art.14 Anomalie delle offerte
TITOLO IV – AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
Art. 15 Aggiudicazione e stipula del contratto Art. 16 Garanzie ed assicurazioni
Artt.17 Variazioni contrattuali in corso di esecuzione
TITOLO V – CONTRATTI ATTIVI
Art.18 Principi generali e procedure di affidamento
TITOLO VI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA E NORME FINALI
Art. 19 Trasparenza delle procedure di affidamento Art. 20 Decorrenza, norme finali e di rinvio
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali
1. Ai sensi degli artt. 36 comma 8 e 118 del Codice, il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale di ATAC quale impresa pubblica ed ente aggiudicatore rientrante nell’ambito dei settori speciali relativamente:
a) agli affidamenti di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie;
b) agli affidamenti di lavori di valore inferiore a 1.000.000,00 di euro.
2. Per appalti di lavori superiori al limite individuato alla precedente lettera b), seppur inferiore alle soglie comunitarie, ATAC ricorrerà alle procedure ordinarie aperte o ristrette, conformemente alla previsione di cui all’art.36 comma 2 lett. d) del Codice.
3. Al fine di adottare una disciplina omogenea nell’ambito delle procedure di selezione ed individuazione del contraente ed attesa la contestuale natura di “amministrazione aggiudicatrice” della Società, le disposizioni contenute nel seguente Regolamento trovano applicazione – in quanto compatibili ed entro i medesimi limiti di valore individuati al precedente comma 1 lett. a) e b), anche per l’affidamento dei contratti di forniture, servizi e lavori relativi ai settori ordinari, estranei alle attività strumentali del TPL.
4. Le regole di selezione degli operatori economici si ispirano, nell’ambito del presente Regolamento, a principi di:
- economicità, garantendo l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
- efficacia garantendo la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
- correttezza, garantendo una condotta improntata a buona fede nella fase di affidamento;
- tempestività, garantendo l’adeguata durata del procedimento di selezione del contraente.
5. ATAC, inoltre, garantisce; a) l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori economici potenzialmente interessati; b) la non discriminazione e parità di trattamento attraverso una valutazione imparziale dei concorrenti; c) adeguate forme di trasparenza e pubblicità, assicurando la
conoscibilità delle procedure di gare, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure.
6. In materia di affidamenti di incarichi di natura legale estranei all’ambito di applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17 dello stesso X.Xxx. 50/2016, ATAC ha adottato una specifica disciplina per l’accreditamento e la costituzione di un elenco di professionisti esterni, cui affidare incarichi di assistenza giudiziale in materia lavoro, penale, amministrativo, tributario e civile nonché per la assistenza legale ai dipendenti, dirigenti ed amministratori.
Art.2 Valore dell’appalto e divieto di frazionamento
1. Le soglie comunitarie richiamate all’art. 35 del Codice1, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea. Tale rideterminazione deve considerarsi autoapplicativa, pertanto ogni rinvio operato dal presente Regolamento a tali soglie, dovrà intendersi riferito ai limiti di volta in volta vigenti.
2. Ai fini del valore economico dell’affidamento, deve considerarsi l’importo stimato del contratto calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nonchè della contribuzione previdenziale a carico della Società, e comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza.
3. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto, comprensivo di qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi. Nelle ipotesi di un accordo quadro, si assume il valore massimo stimato del complesso dei contratti previsti durante l’intera sua durata.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Un affidamento non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione delle corrispondenti norme contenute nel presente Regolamento e/o nel Codice.
1 Nella Tab. A) dell’All.1 sono riportati i valori delle soglie comunitarie vigenti nel biennio 2020/2021.
6. In particolare, salvo comprovate e motivate esigenze, non possono essere disposti affidamenti inferiori all’anno, allorché si riferiscano a prestazioni di servizi/forniture con carattere di regolarità e/o di continuità, relativi a fabbisogni e consumi consolidati (cd “contratti ciclici”).
7. Al fine di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese, è possibile suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, salvo il caso, debitamente motivato, in cui detta suddivisione non sia economicamente o funzionalmente conveniente e/o tecnicamente possibile.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art 35 del Codice.
Art. 3 Piano esigenziale, livelli autorizzativi di spesa e determina a contrarre
1. Ciascuna articolazione organizzativa aziendale concorre alla definizione del Piano esigenziale aziendale assicurando, altresì, la predisposizione del budget di competenza. Tale piano rappresenta il quadro del fabbisogno di beni, servizi e forniture nell’arco temporale di riferimento.
2. In coerenza con i contenuti del richiamato Piano esigenziale e secondo le regole dettate dalle corrispondenti procedure aziendali, le singole strutture organizzative dovranno trasmettere alla funzione Acquisti od a quella titolare della gestione del ciclo logistico dei ricambi manutentivi, Supply Chain, le richieste di acquisto ricomprese nel budget accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica e prestazionale - incluso quanto previsto dalla procedure aziendali in materia di sicurezza dell’esercizio inerenti la valutazione dell’impatto sul Sistema Ferroviario nell’ambito della fase di definizione del fabbisogno.
3. Tale documentazione corrisponderà, a titolo esemplificativo, ad elaborati progettuali, disegni, capitolati speciali d’appalto e/o capitolati d’oneri, relazioni tecniche e specialistiche, piani di sicurezza, documenti di valutazione di rischi interferenziali, computo metrico estimativo e cronoprogramma, impatto ambientale.
4. La descrizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali non dovrà contenere riferimenti a una produzione o provenienza determinata, né a procedimenti particolari, né deve riferirsi a un marchio commerciale, a un brevetto, a un’origine o a una produzione determinati che avrebbero come effetto di
favorire o eliminare taluni operatori economici o taluni prodotti, a meno che una preferenza di tale natura sia giustificata dall’oggetto dell’appalto e sia accompagnata dalla menzione “o equivalente”.
5. Se l’importo dell’affidamento non risulta previsto nel budget di competenza, la procedura autorizzativa dell’esperimento della gara ovvero l’affidamento diretto, secondo quanto previsto dai successivi artt. 5, 6 e 7, sarà subordinata all’effettivo sblocco della relativa disponibilità.
6. Rimane salva la possibilità - conformemente alle vigenti procedure aziendali in materia ed all’art. 163 del Codice - di avviare procedimenti per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in caso di urgenza dettata da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.
7. Ai sensi dell’art.32 del Codice, ogni acquisizione, indipendentemente dall’importo, avrà luogo previa adozione di un corrispondente atto avente valore di determina a contrarre, assunto dai soggetti competenti ad autorizzare il corrispondente affidamento. Nelle ipotesi di procedure il cui valore, ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, sia inferiore a 100.000 euro e di affidamenti diretti ai sensi dell’art.7 del presente Regolamento di valore inferiore a 40.000 euro, la determina a contrarre e di affidamento al contraente sono ricomprese in un unico provvedimento.
8. I soggetti di cui al comma che precede, autorizzati a dare avvio alle procedure ed alla stipula dei contratti ai sensi del presente Regolamento sono individuati dallo Statuto, dal piano del sistema delle deleghe adottato da ATAC e/o da eventuali procure generali e/o speciali.2
9. Nella determina a contrarre, che seguirà l’iter istruttorio e delle eventuali verifiche interne previste dalle relative disposizioni aziendali, sarà data evidenza:
- del quadro esigenziale, ovvero degli eventuali sopravvenuti profili di urgenza nell’ipotesi non sia ricompreso nel fabbisogno programmato, e della relativa richiesta di acquisto trasmessa dalla struttura aziendale proponente;
2 Nella tabella B) All..1, sono rappresentati i livelli autorizzativi di spesa attribuiti ai dirigenti ed agli organi amministrativi.
- della scelta di aderire, ove presente, ad una convenzione Consip attiva o ad altro eventuale strumento centralizzato di acquisto;
- dell’oggetto e dell’importo massimo stimato dell’affidamento, con indicazione degli eventuali costi di manodopera e di sicurezza non previsti nell’ipotesi di cui all’art.5 comma 2 lett. e) del presente Regolamento;
- dell’imputazione nel budget e le eventuali relative fonti di finanziamento;
- dei requisiti generali e di quelli, eventuali, speciali di partecipazione;
- delle modalità di presentazione delle offerte attraverso il portale di e-procurement;
- dei criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e per l’esame delle offerte;
- dell’approvazione delle lettere di invito e della documentazione tecnica e prestazionale della procedura di gara;
- delle ragioni circa la eventuale mancata divisione in lotti;
- delle principali condizioni contrattuali compresa l’eventuale applicazione della clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice;
- dell’eventuale sopralluogo;
- della indicazione del Responsabile Unico del Procedimento ovvero dei Responsabili di fase;
- degli obblighi di trasparenza da osservare ai sensi degli artt. 29 del Codice e 37 del D.Lgs. 33/2013;
- dei presupposti per il ricorso alle procedure negoziate informali ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. e) del presente Regolamento;
- dei presupposti e delle motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con un singolo operatore ovvero dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento.
Art. 4 Responsabile unico del procedimento e responsabili di fase
1. Per ogni singolo affidamento oggetto del presente Regolamento, il Legale Rappresentante – salvo quanto previsto dal comma 5 – all’esito delle verifiche dei requisiti disposti dalle procedure aziendali, nomina un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, che svolgerà i compiti previsti dall’art.31 comma 3 e 4 del Codice.
2. In alternativa a quanto precede, ai sensi dell’art. 31 comma 10 del Codice, si provvede alla nomina di ciascun distinto Responsabile di fase.
3. Xxxxx salva la nomina formale ai sensi dei due commi che precedono, deve intendersi incaricato:
- quale Responsabile del Procedimento di progettazione (anche, Responsabile della progettazione), il Dirigente responsabile della struttura aziendale che manifesta il fabbisogno, ed esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni ed approva l’eventuale capitolato prestazionale;
- quale Responsabile del Procedimento di affidamento (anche, Responsabile dell’affidamento), i Dirigenti/Responsabili della struttura Acquisti ovvero, se distinta, della funzione che presiede all’acquisizione delle forniture relative a materiali tecnici e ricambi funzionali ai processi manutentivi, che provvede all’espletamento di tutte le procedure amministrative per la selezione del contraente e la formalizzazione del contratto di affidamento;
- quale Responsabile del Procedimento di esecuzione (anche, Responsabile dell’esecuzione), il Dirigente responsabile della struttura aziendale richiedente, incaricata di seguire, gestire e verificare il rispetto della puntuale esecuzione contrattuale delle parti.
4. Di norma la figura del Responsabile del Procedimento di progettazione coincide con quella del Responsabile del Procedimento di esecuzione.
5. Nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, il Responsabile della fase di affidamento cura la correttezza delle relative gare, assicurando l’applicazione delle norme che ne disciplinano lo svolgimento. Nell’ambito della gestione dei contratti, il Responsabile di fase ha il compito di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi.
6. Per i materiali tecnici e ricambi funzionali ai processi manutentivi, ove rivestano natura a scorta con necessità di acquisto periodico e programmato, ovvero qualora le caratteristiche tecniche e funzionali del bene siano già definite e ricomprese nell’anagrafica materiali gestita aziendalmente e quando non siano necessari interventi specialistici di verifica e collaudo nella fase esecutiva, le figure del
Responsabile della progettazione, del Responsabile per la fase di Affidamento e del Responsabile per la Fase di Esecuzione, sono tutte ricomprese in quella del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In tale ipotesi l’incarico risulta affidato, senza necessità di nomina, al Dirigente/Responsabile della funzione che presiede all’acquisizione delle forniture relative a materiali tecnici e ricambi funzionali ai processi manutentivi.
TITOLO II PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 5 Modalità di selezione degli operatori economici
1. Salvo quanto previsto al successivo comma, ATAC procederà all’aggiudicazione dei contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, nonché di lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro, sia nei settori ordinari che in quelli speciali - mediante confronto competitivo garantito da procedure negoziate plurime senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art.63 del Codice.
2. Non si darà luogo alle procedure negoziate previste al comma 1, nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso di ricorso alle procedure ordinarie come previsto dal comma 7 del seguente articolo;
b) nell’ipotesi di ricorso ad acquisti centralizzati tramite Consip od altra forma di strumenti di acquisto obbligatori messi a disposizioni da centrali di committenza;
c) nel caso di corrispondenti accordi quadro attivi;
d) al ricorrere delle condizioni dettate in via straordinaria dal successivo art. 7 per l’affidamento diretto di contratti per lavori, servizi e forniture;
e) nel caso di procedure semplificate per affidamenti il cui valore è inferiore ai 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, da realizzarsi, in ogni caso, nel rispetto dei principi cui all’art. 30 comma 1 del Codice, pur non trovando integrale applicazione la disciplina dettata per le gare negoziate senza pubblicazione del bando.
3. Le procedure negoziate di cui al comma 1 si realizzeranno attraverso la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, nonché di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, e tecnico professionale richiesta, secondo criteri di attinenza e proporzionalità in relazione all’oggetto dell’affidamento.
4. Gli operatori economici saranno individuati nel seguente ordine:
a) nell’ambito di un sistema di qualificazione proprio o di altro ente aggiudicatore ai sensi, rispettivamente, dell’art.134 commi 1 e 3 del Codice;
b) nell’ambito dei soggetti accreditati presso l’Albo fornitori di ATAC, di cui al successivo art. 8, secondo la classe merceologica e la fascia economica di riferimento.
5. Di norma si provvederà ad invitare alle procedure negoziate tutti gli operatori economici iscritti nei sistemi di qualificazione o nell’Albo di cui alle precedenti lettere a) e b) nelle categorie e/o classi merceologiche di riferimento.
6. In presenza di un numero di operatori economici iscritti all’Albo inferiore a quello previsto dall’art.36 comma 2 lett. b), c) e c bis), ovvero nel caso in cui il numero di operatori per la specifica classe merceologica sia comunque ritenuto insufficiente a garantire un adeguato confronto competitivo, si procederà ad ulteriori indagini di mercato mediante avviso da pubblicare sul sito internet aziendale. L’azienda avvierà periodicamente delle campagne per favorire il popolamento delle categorie che compongono l’Albero Merceologico, volte all’individuazione di nuovi ulteriori operatori in possesso dei requisiti indispensabili per la qualificazione all’Albo Fornitori di ATAC.
7. Anche nell’ipotesi di affidamenti rientranti nel campo oggettivo di applicazione del presente Regolamento, ATAC potrà comunque esercitare la facoltà di procedere all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente Regolamento mediante procedure ordinarie, con scelta motivata di cui sarà dato atto nella determina a contrarre.
8. Il criterio di aggiudicazione sarà, di norma, quello del minor prezzo. Nella determina a contrarre di cui all’art.3 comma 6, dovranno eventualmente essere precisate le ragioni per le quali, tenuto conto della natura delle forniture, dei servizi e dei lavori da affidare o di qualsiasi altro profilo motivazionale, la valutazione delle offerte sarà operata attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del minor prezzo.
9. L’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà adottato quando, a causa della natura e delle caratteristiche dell’affidamento, il solo elemento relativo al prezzo sia insufficiente a garantire un corretto confronto concorrenziale, dovendo ricorrere ad ulteriori elementi di comparazione di natura tecnica e prestazionale.
10. Ove ricorra l’ipotesi prevista al precedente comma 9, nella lettera di invito e/o negli altri documenti della procedura dovranno essere predeterminati gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica di cui dovrà avvalersi la apposita commissione giudicatrice. I criteri di valutazione, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate dovranno risultare pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.
11. Sono in ogni caso aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice:
a) i contratti relativi ai servizi sociali, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera come definiti all’art. 50 e s.m.i., comma 1, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
c) i contratti caratterizzati da significativo contenuto tecnologico o dal carattere innovativo.
12. Le procedure descritte ai commi che precedono sono osservate, in quanto compatibili, anche per l’aggiudicazione di un accordo quadro.
Art. 6 Criterio di rotazione
1. Nel caso in cui l’invito a tutti gli operatori economici ricompresi nella categoria merceologica dell’Albo fornitori risulti obiettivamente incompatibile con l’efficienza e la celerità della procedura, ATAC selezionerà gli operatori economici da invitare secondo quanto previsto all’art 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici nel rispetto del principio di rotazione.
2. Tale criterio di rotazione risponderà all’esigenza di garantire le medesime opportunità di partecipazione in favore di tutti gli operatori economici potenzialmente idonei all’affidamento, ed in
particolare microimprese, piccole e medie imprese, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni di essi.
3. La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nella sola ipotesi contemplata al comma 1, avverrà mediante rotazione casuale di quelli iscritti nella specifica categoria dell’Albo.
4. In ogni caso, anche nell’ipotesi di rotazione casuale, l’invito del contraente uscente ha carattere eccezionale ed è giustificato in riferimento alla sussistenza di circostanze quali: la particolare struttura del mercato di riferimento; la competitività del prezzo offerto; l’affidabilità dell’operatore economico; il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Di tali motivazioni dovrà essere data evidenza nella delibera a contrarre.
Art. 7 Condizioni e presupposti per la procedura negoziata con singolo operatore economico ed affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000,00 euro
1. Fatta salva l’applicazione di quanto disposto dagli artt. 63, 106 e 125 del Codice, ATAC potrà procedere all’affidamento diretto in favore di un operatore economico anche in difetto del confronto competitivo garantito dalle procedure negoziate previste dall’art. 5 comma 1 del presente Regolamento, nelle seguenti ipotesi, da intendersi meramente esemplificative e non esaustive:
a) eventuale precedente procedura di gara risultata deserta con tempi per rinnovare la procedura non compatibili con indifferibili esigenze aziendali;
b) quando i lavori/servizi/forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici e/o di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Tali eccezioni si applicano quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dell’appalto;
c) per acquisti di opportunità in ragione di una occasione particolarmente vantaggiosa, con prezzi sensibilmente inferiori a quelli normalmente praticati sul mercato;
d) comprovata e sopravvenuta urgenza nell’approvvigionamento dei beni e/o servizi, in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni e condizioni che possono riflettersi sulla continuità dei servizi erogati da ATAC;
e) forniture/servizi correlati alla urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati da eventi calamitosi, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l’entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio, con riferimento ai servizi erogati da ATAC;
f) obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite ad ATAC da Autorità, nei termini assegnati dalle medesime;
g) esigenza di provvedere con tempestività ad obblighi derivanti dalle normative in materia di ambiente, salute e sicurezza;
h) in ogni altro caso sia necessario intervenire tempestivamente al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo della pubblica incolumità;
i) forniture per consegne complementari;
l) proroga dell’affidamento per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara, fermo restando il rispetto dei tempi di pianificazione previsti da discipline e procedure aziendali;
m) a seguito di risoluzione di un rapporto contrattuale al fine di assicurare la conclusione della prestazione nel termine previsto dal contratto iniziale nell’interesse di garantire sicurezza e continuità del servizio.
2. Il Responsabile della struttura richiedente dovrà indicare le ragioni che ricorrono per procedere all’affidamento diretto, unitamente ad ogni aspetto volto ad attestare la congruità del prezzo della proposta contrattuale.
3. La congruità del prezzo della proposta contrattuale potrà essere desunta, anche in assenza di confronto tra preventivi di diversi operatori economici, dalla comparazione di listini di mercato o di tariffe regolamentate, da offerte per commesse analoghe e/o precedenti, dalla analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni o rinvenibili da centrali di acquisto.
4. Di tale elementi sarà data evidenza nella successiva determina a contrarre e contestuale affidamento, attraverso la quale sarà formalizzata l’individuazione del contraente subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti generali e professionali necessari.
5. Indipendentemente dal ricorrere delle motivazioni di cui al comma 1, per contratti di valore inferiore ai 40.000,00 euro si potrà procedere conformemente a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, anche in assenza di una procedura informale di comparazione tra diverse offerte;
6. Nell’ipotesi che precede di affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000,00 euro, l’ipotesi contrattuale dovrà comunque rispondere ai medesimi requisiti di congruità economica previsti dal comma 3, di cui sarà obbligatoriamente data motivata, puntuale ed articolata evidenza nella richiesta di acquisto avanzata dal Responsabile della struttura proponente.
7. Con riferimento agli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a), come disciplinati dal comma 5 del presente articolo, qualora nell’ambito della valutazione comparativa effettuata dal Responsabile della struttura proponente in ordine alle diverse offerte degli operatori economici consultati, dovesse emergere una sostanziale equiparazione tra più preventivi acquisiti, dovrà preferirsi quello dell’operatore economico in possesso di un rating reputazionale di impresa sviluppato da soggetti indipendenti attraverso indici e criteri razionali, non discriminatori e coerenti con gli affidamenti operati da ATAC, ovvero da quello che possiede eventualmente il rating più elevato.3
8. Del puntuale ed articolato quadro economico dell’affidamento fornito dal responsabile della struttura proponente, sarà data evidenza nella successiva determina a contrarre e contestuale individuazione del contraente di cui al precedente art.3 comma 7;
9. La formalizzazione dell’affidamento al contraente individuato con le modalità di cui al comma che precede, sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali dell’operatore economico, con le modalità delineate dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
3 ATAC aderisce al progetto Italia Virtute ideato da Mevaluate Holing, con Apart e Crop news onlus, relativamente alla adozione del rating “reputazionale documentato, digitalizzato e tracciabile” che utilizzerà in via sperimentale per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice.
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
10. Anche nelle ipotesi di affidamento diretto dovrà essere osservato, dove possibile, il criterio di rotazione del contraente. L’affidamento all’operatore economico uscente riveste carattere eccezionale e deve essere sorretto da un particolare onere motivazionale.
Titolo III
ELENCO OPERATORI ACCREDITATI, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 8 Albo fornitori e piattaforma di e-procurement
1. Subordinatamente al ricorso ai sistemi di qualificazione previsti dall’art.134 del Codice, gli operatori economici da invitare alle procedure oggetto del presente Regolamento, anche nel caso di procedure informali per affidamenti di valore inferiore ai 40.000,00 euro di cui all’art. 5 comma 2 lett. e), saranno selezionati dal proprio Albo fornitori, elenco aperto e dinamico costituito a seguito di avviso pubblicato con cadenza annuale, la cui regolamentazione in ordine ai requisiti di ordine generale e speciale per l’accreditamento, alle modalità di iscrizione, revisione e funzionamento, è contenuta negli articoli seguenti.
2. Per gli affidamenti di cui al presente Regolamento ATAC si avvale di procedure gestite telematicamente sul proprio Portale Acquisti, così garantendo: a) la dematerializzazione dei documenti, con conseguente riduzione di costi e snellimento delle procedure; b) la riduzione del margine di errore legato alla gestione non informatizzata delle comunicazioni.
3. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente Regolamento, ovvero alle procedure semplificate informali, corrispondono di norma all’intero elenco di iscritti presente nella categoria merceologica e di valore di riferimento.
4. L’Albo fornitori ed il portale di e-procurement sono integralmente gestiti in modalità informatica, garantendo in un unico ambiente la gestione della fase di registrazione e accreditamento degli operatori
economici e dell’intero processo di gara e consultazione degli operatori nelle procedure informali semplificate.
5. La piattaforma elettronica utilizzata per le procedure di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte ed ogni operazione compiuta risulta essere tracciata senza possibilità di alterazioni.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 58 del Codice, tenuto conto della garanzia di tracciabilità di tutte le fasi della gara, di incorruttibilità dei documenti, di conservazione ed immodificabilità delle offerte, l’intera procedura di scelta del contraente potrà essere gestita in forma telematica senza che sia necessaria e/o obbligatoria alcuna seduta pubblica.
7. Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori di ATAC, per la categoria di prestazioni di lavori, forniture e servizi in relazione alle quali siano in possesso dei corrispondenti requisiti di capacità economico finanziarie e tecnico professionali.
8. Per la richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori di ATAC, è necessario procedere alla preventiva registrazione dell’operatore economico sulla Piattaforma e-procurement (fase 1) e, successivamente, compilare i questionari specifici dell’Albo fornitori proposti dal portale per la relativa categoria merceologica (fase 2).
9. All’atto dell’inoltro dell’istanza di accreditamento, l’operatore economico dovrà dichiarare di aver preso visione ed accettare le “Condizioni Generali di registrazione e utilizzo del portale Acquisti ATAC” ed il presente Regolamento, disponibili nella sezione “Documentazione e istruzioni”. Le dichiarazioni in fase di registrazione e richiesta di accreditamento sono rese dall’operatore economico ai sensi del DPR 445/2000.
10. Può richiedere l’iscrizione alla medesima categoria merceologica:
a) L’Operatore Economico in forma individuale avendo tuttavia l’obbligo di indicare gli eventuali Consorzi di cui è parte.
b) Il Consorzio e/o raggruppamento di imprese, avendo tuttavia l’obbligo di indicare gli Operatori economici che ne fanno parte.
E’ inoltre fatto obbligo all’Operatore Economico di fornire l’elenco delle imprese con le quali è in rapporto di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.
11. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, ATAC valuterà i requisiti dichiarati dall’operatore economico ed in assenza di cause ostative sarà perfezionata l’iscrizione all’Albo.
Art.9 Valutazione dei fornitori accreditati (Vendor Rating)
1. Al fine di stabilire un rapporto trasparente e collaborativo con i fornitori e favorire il miglioramento delle performance aziendali ATAC si riserva di implementare un sistema di valutazione delle capacità soggettive e delle prestazioni contrattuali eseguite da parte degli operatori iscritti all’Albo fornitori.
2. Per quanto riguarda la capacità soggettiva dei singoli fornitori, saranno ponderati i requisiti legati al possesso di specifiche certificazioni ed i profili di natura reputazionale.
3. Alla conclusione di ogni affidamento, il RUP, ovvero il Responsabile in fase di esecuzione, procederà ad una valutazione degli aspetti tecnico/operativi legati all’esecuzione del contratto.
Art. 10 Decadenza e sospensione dello “Status di qualifica” dall’Albo Fornitori
1. Gli operatori economici accreditati sono obbligati a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto nonché ogni circostanza che possa avere rilevanza sull’iscrizione all’Albo fornitori, con riferimento, in particolare, alla permanenza dei requisiti generali e speciali richiesti.
2. L’iscrizione all’Albo fornitori decadrà al verificarsi a carico dell’Operatore Economico iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:
a. Perdita dei requisiti di ordine generale ovvero trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice appalti e s.m.i.
b. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da ATAC, ovvero errore grave nell’esercizio delle attività professionale accertata da ATAC con qualsiasi mezzo di prova.
c. Cessazione dell’attività.
d. Richiesta di cancellazione presentata dall’Operatore Economico interessato.
e. Rifiuto di aggiornare i dati inseriti in fase di iscrizione all’Albo Fornitori.
f. Mancata partecipazione a tre inviti consecutivi ad eventi negoziali relativi alla medesima categoria merceologica; sono escluse dalla presente disposizione le procedure negoziate in cui ATAC procede all’invito di tutti gli Operatori Economici qualificati nella specifica categoria merceologica.
g. Ogni altro contenzioso attivato da ATAC, anche al di fuori dei casi previsti alla precedente lettera
Art. 11 Disciplina delle ipotesi di associazione con altri concorrenti
1. Nell’ambito delle procedure di cui al presente documento l’Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti non iscritti all’Albo Fornitori.
2. Nell’ipotesi di associazione di concorrenti ove vi sia un soggetto invitato mandatario e uno o più soggetti mandanti, questi ultimi, in sede di offerta, devono certificare i requisiti richiesti per la partecipazione a norma degli artt. 45 e ss. del Codice appalti e secondo quanto previsto dalla lettera di xxxxxx. In tal caso ATAC si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non iscritti all’Albo e l’eventuale esclusione dell’intero raggruppamento, qualora i requisiti non risultassero conformi a quanto richiesto.
Art. 12 Lettere di invito alle procedure negoziate e richiesta di offerta per procedure semplificate
1. ATAC invita gli operatori economici, individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, attraverso richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica di negoziazione in uso.
L’invito, anche attraverso il rinvio alla documentazione allegata, dovrà contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta, tra i quali:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
c) il termine di presentazione dell’offerta, il periodo di validità della stessa e le tempistiche della procedura;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice;
f) la misura delle penali ove previste;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) la misura delle garanzie provvisorie e definitive, nonché l’eventuale assicurazione per responsabilità civile;
i) il nominativo del Responsabile unico del procedimento ovvero dei Responsabili di fase;
l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico prestazionale, se predisposti;
m) i costi stimati della manodopera, ove necessari, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice;
n) i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
o) gli oneri dell’appaltatore in materia di privacy;
p) le istruzioni per l’accesso al portale telematico acquisti;
q) il rinvio alle condizioni generali normative e contrattuali applicabili;
r) i criteri di esclusione automatica delle offerte anomale;
s) la disciplina della esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del Codice;
t) le modalità di partecipazione in forma plurisoggettiva.
2. Nelle procedure di gara negoziate di cui al presente Regolamento il termine per la ricezione delle offerte sarà, di norma, non inferiore a 7 e non superiore a 20 giorni, dalla trasmissione informatica dell’invito attraverso il portale acquisti.
3. Nelle procedure semplificate per affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro, i requisiti degli operatori economici indicati nella richiesta di offerta saranno, di norma, esclusivamente quelli di carattere generale e di moralità professionale.
4. Nelle procedure semplificate di cui al comma che precede, sarà in ogni caso garantita ed assicurata la segretezza delle offerte a tutela della trasparenza e della par condicio degli operatori consultati.
5. Per gli affidamenti di cui al comma che precede, non sarà applicata la disciplina della esclusione automatica delle offerte prevista dall’art.97 comma 8 del Codice, nonché, ai sensi degli artt. 93 comma 1, 95 comma 10 e 103 comma 11 del medesimo, non saranno richieste garanzie provvisorie e definitive, né l’indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e della sicurezza.
Art. 13 Composizione e funzione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici
1. Salvo quanto previsto al comma successivo, quando il criterio di aggiudicazione delle procedure negoziate disciplinate dal presente Regolamento è quello del minor prezzo, le operazioni di gara saranno espletate da un seggio di gara monocratico.
2. La composizione del seggio di gara sarà invece costituita da tre membri, nel caso in cui il valore dell’affidamento da aggiudicarsi con il minor prezzo sia superiore a 100.000,00 euro ed in tutti i casi in cui, indipendentemente dal valore del contratto, rilevi l’indicazione dei costi della mano d’opera. Faranno parte del seggio di gara collegiale: a) il Responsabile della struttura aziendale che ha formalizzato la richiesta di acquisto in qualità di Presidente; b) due membri, uno dei quali assolverà alle funzioni di segreteria, individuati nell’ambito della funzione organizzativa aziendale cui compete la fase di affidamento.
3. Il seggio di gara è nominato dal Responsabile della fase di affidamento. Nell’ipotesi di seggio monocratico è invece automaticamente individuato nel buyer che risulta assegnatario della gestione della richiesta di acquisto da parte del responsabile della struttura competente, il quale assumerà la funzione di supplente.
4. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello del minor prezzo, il seggio di gara procede alla verifica della documentazione a corredo dell’offerta, compresa la verifica dei costi della manodopera, ed alla successiva valutazione dell’offerta economica.
5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito stabilisce che le operazioni di gara e la valutazione dell’offerta saranno presiedute da una apposita commissione giudicatrice nominata, secondo la disciplina aziendale, dal Legale Rappresentante o dal Direttore Generale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. La commissione è composta da almeno tre membri di adeguata esperienza e professionalità secondo i criteri disposti dalle procedure organizzative interne, e svolgerà la c.d. 2^ fase di gara, inerente la valutazione dell’offerta tecnica, nonché la c.d. 3^ fase di gara relativa alla valutazione dell’offerta economica.
7. Nella scelta dei membri interni delle commissioni giudicatrici, individuati nell’ambito di un elenco di dipendenti aziendali in possesso dei requisiti di professionalità e di moralità indicati dall’art.77 comma 6 del Codice, sarà osservato il principio di rotazione.
8. Sono incompatibili rispetto all’assunzione dell’incarico di componente la commissione coloro che:
- hanno svolto funzioni di progettazione o di verifica della progettazione;
- hanno svolto funzioni decisorie autonome nella predisposizione della documentazione tecnica (specifiche tecniche, capitolato tecnico, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.) ovvero della documentazione amministrativa della gara;
- hanno approvato la documentazione della gara;
- sono individuati come responsabili del contratto in fase di esecuzione e/o direttori tecnici.
9. In deroga all’art. 77 del Codice, operando la Società nei settori speciali e svolgendo le procedure mediante piattaforme telematiche, i membri della commissione giudicatrice sono selezionati fra i dipendenti della Società.
10. In ogni caso, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
11. All'esito delle valutazioni dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico- professionali, ed entro 5 giorni decorrenti dall’adozione della relativa determinazione, è dato avviso agli operatori economici concorrenti circa l’esclusione o l’ammissione alla procedura.
12. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall’operatore economico possono essere in ogni caso sanate, nei limiti ed attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
13. Al termine delle operazioni precedentemente descritte, il seggio di gara nel caso di valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo, ovvero la commissione giudicatrice nell’ipotesi in cui il criterio di selezione delle offerte sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, redige la graduatoria e rimette gli atti agli organi preposti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.
14. Le attività svolte nel corso delle procedure di gara, compreso il subprocedimento del successivo art.14, saranno verbalizzate anche facendo ricorso alla generazione automatica del documento attraverso la relativa funzionalità del portale telematico sul quale è stata svolta la gara.
Art. 14 Anomalie delle offerte
1. Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, qualora il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, saranno automaticamente escluse le offerte che presentano un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter.
2. Non si darà luogo alla esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e la relativa valutazione di congruità sarà affidata alla competente commissione permanente interna di valutazione delle offerte.
3. Nel caso in cui il criterio di selezione sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, l’eventuale valutazione di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, sarà affidata alla stessa commissione giudicatrice, la cui determinazione sarà assunta alla luce degli elementi giustificativi forniti dall’operatore economico, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo.
TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
Art. 15 Aggiudicazione e stipula del contratto
1. All’esito della sequenza procedimentale descritta nel titolo III, il soggetto titolare in relazione al sistema di deleghe e poteri di spesa, adotta l’atto di aggiudicazione autorizzativo e propedeutico alla
sottoscrizione del contratto. La determina di esito della procedura seguirà l’iter istruttorio e delle verifiche interne previste dalle relative disposizioni aziendali.
2. Entro il termine non superiore a cinque giorni, l’aggiudicazione è comunicata al concorrente primo in graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono comunque in termini per presentare dette impugnazioni.
3. Nella determina di esito sono indicati l’oggetto dell’affidamento, l’indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato all’individuazione dell’affidatario, l’importo di aggiudicazione e l’esito dei controlli eseguiti.
4. Per la stipula non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall’ultima comunicazione di aggiudicazione previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice (stand still), salvo il caso di affidamento di lavori per valori previsti all'art. 36 comma 2 lett. c) e c bis) dello stesso Xxxxxx.
5. La mera eventuale pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce elemento idoneo a giustificare in via automatica la sospensione della procedura di appalto, né la mancata sottoscrizione del contratto entro i termini previsti dall’art.32 comma 8 del Codice.
6. Il contratto è stipulato di norma mediante sottoscrizione con firma digitale, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ("CAD") e dalle relative Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).
Art.16 Garanzie definitive ed assicurazione
1. ATAC, per procedure di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro richiederà la costituzione di una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo del contratto aggiudicato, ovvero in misura superiore nell’ipotesi prevista dall’art.93 comma 1 del Codice.
2. Dovrà inoltre essere costituita, nel caso di affidamenti di lavori, una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto, il cui massimale dovrà essere adeguato al rischio effettivo.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art.17 Variazioni contrattuali in corso di esecuzione
1. Fatta salva l’applicazione dell’art.106 del Codice, le varianti che non comportino maggiori oneri o che prevedano riduzioni di prezzo rispetto al contratto originario sono autorizzate dal Responsabile della funzione Acquisti, su richiesta motivata del Responsabile della struttura che gestisce l’esecuzione del contratto.
2. Le varianti che comportano maggiori oneri devono essere autorizzate dai soggetti titolari, secondo il sistema delle procure e delle deleghe, del corrispondente potere di spesa con riferimento al sopravvenuto complessivo valore del contratto comprendendovi anche il costo incrementale.
2. La rideterminazione del termine di scadenza dei contratti in presenza di capienza economica residua e che, pertanto, non comporti oneri aggiuntivi per ATAC, è autorizzata dal medesimo Responsabile di cui al comma 1.
TITOLO V CONTRATTI ATTIVI
Art. 18 Principi generali e procedure di affidamento
1. Per gli affidamenti di contratti attivi (ovvero contratti dai quali deriva un introito economico per l’Azienda), ATAC, ai sensi dell’art. 4 del Codice, si ispira ai princìpi dettati dalla normativa in termini di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
2. In particolare ATAC, di norma, procede mediante procedure di evidenza pubblica, previo provvedimento di autorizzazione secondo il sistema delle deleghe vigente.
3. Le alienazioni e dismissioni di beni aziendali non più utili al perseguimento degli obiettivi aziendali, avvengono sempre attraverso confronti concorrenziali stimolati da un avviso a manifestare interesse o da un bando. In casi eccezionali, per motivate esigenze aziendali, si può ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
5. L’affidamento in locazione di spazi/locali ubicati nelle stazioni della Metropolitana di Roma e in altri ambiti nella disponibilità ATAC avviene sempre, a valle di apposita valutazione di mercato, mediante procedure di evidenza pubblica.
TITOLO VI
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E NORME FINALI
Art. 19 Trasparenza delle procedure di affidamento
1. Alla luce dell’art. 29 comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati, attraverso il profilo internet del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” osservando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
2. Gli stessi soggetti che svolgono il ruolo di Responsabili dell’Affidamento, avranno altresì l’onere di pubblicare la composizione delle Commissioni Giudicatrici e i curricula dei suoi componenti.
Art. 20 Decorrenza, norme finali e di rinvio
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul profilo internet dell’Ente aggiudicatore.
2. Il Regolamento, redatto secondo i principi metodologici e documentali di cui alle norme UNI EN ISO 9001:2008 inerente i Sistemi di Qualità, sarà aggiornato in base agli indirizzi societari che potranno essere assunti nel contesto delle forniture di beni, servizi e lavori, sia in base alle leggi, regolamenti e disposizioni interne e di matrice comunitaria, unitamente agli indirizzi eventualmente dettati dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
3. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE per la privacy GDPR (General Data Protection Regulation) n.2016/679, i dati che vengono acquisiti sono raccolti e trattati da ATAC, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.
4. Le disposizioni del presente Regolamento debbono in ogni caso intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili modifiche legislative e/o regolamentari.
All.1
Tabella A
Valori soglie comunitarie
SETTORI ORDINARI | |||
Tipologia di affidamento | sotto soglia | sopra soglia | |
Forniture e Servizi | < 214.000 € | ≥ 214.000 € | |
Lavori | < 5.350.000 € | ≥ 5.350.000 € | |
Importi di riferimento per procedura di acquisto e tipologia di fabbisogno SETTORI SPECIALI | |||
Tipologia fabbisogno | sotto soglia | sopra soglia | |
Forniture e Servizi | <428.000 € | ≥428.000 € | |
Lavori | < 5.350.000 € | ≥ 5.350.000 € |
Tabella B
Titolare dei poteri di spesa | Limiti spesa per singolo atto |
Amministratore Unico Consiglio di Amministrazione | Senza limiti |
Direttore Generale | Cinque milioni di Euro |
Direttore Amministrazione, Finanza Patrimonio Direttore Procurement Legislazione d’Impresa e Servizi Generali | Un milione di Euro |
Responsabile Acquisti (su subdelega del Direttore Procurement Legislazione d’Impresa e Servizi Generali Responsabile Supply Chain (su subdelega del Direttore Procurement Legislazione d’Impresa e Servizi Generali) | Trecentomila Euro |
Responsabile Commerciale | Centomila Euro |
Appendice al “Regolamento recante la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e dei contratti attivi”
Premessa
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», così come convertito con legge di conversione n. 120/2020, ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a semplificare le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti per incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.
Alcune delle norme introdotte e che si riflettono sulla disciplina del “Regolamento recante la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi inferiori alle soglie comunitarie e dei contratti attivi”, hanno natura derogatoria temporanea di talune norme del Codice Appalti.
In data 31 maggio 2021 è intervenuto anche il Decreto legge n°77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che a sua volta interviene, sempre transitoriamente, su alcune disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
Alla luce del carattere solo transitorio di parte delle disposizioni in questione, le stesse sono state riportate in una separata appendice, nella quale si darà evidenza delle norme del Codice derogate e gli articoli del Regolamento stesso che risultano modificati.
**********
Art.1 Modifiche ai criteri ed alle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglie comunitarie
1. Ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del DL 77/21, e fatto sempre salvo il ricorso alle procedure negoziate, il limite di 40.000,00 euro previsto dall’art.5 comma 2 lett. e) nonché dall’art. 7 comma 5 e 6 del Regolamento, importo entro cui è disciplinata la possibilità, rispettivamente, di dar luogo a procedure comparative semplificate ovvero ad affidamenti diretti, è rideterminato nelle seguenti misure:
a) 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria ed architettura ex art. 157 comma 2 del Codice Appalti;
b) 150.000,00 euro per lavori.
2. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, si darà luogo all’esclusione automatica nell’ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo prevista dall’art.14 comma 1 e 2 del Regolamento, nel caso le offerte ammesse siano pari o superiori a 5.
3. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DL 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, di norma non sarà richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art.93 del Codice e richiamata dall’art.12 lett. h) del Regolamento. Nell’ipotesi in cui, per ragioni motivate, si ritenga di richiedere ugualmente la garanzia provvisoria, la sua misura sarà dimezzata rispetto a quanto previsto dal medesimo art.93.
Art.2 Termini per la conclusione delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie
1. Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DL 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, le procedure inerenti gli affidamenti di importo inferiore ai limiti di cui al precedente art.1 comma 1 lett. a) e b), devono essere concluse entro il termine 2 mesi dal relativo avvio.
2. Il termine di avvio delle procedure si identifica nella data di invio della richiesta di offerta agli operatori economici ed il termine di conclusione nella data di adozione della contestuale delibera a contrarre e di affidamento ai sensi dell’art.32 comma 2 del Codice e dell’art.3 comma 7.
3. Le procedure negoziate per affidamenti di importo pari o superiore ai limiti di cui al precedente art.1 comma 1 lett. a) e b) ed entro la soglia comunitaria, devono essere concluse entro il termine 4 mesi dal relativo avvio.
4. Il termine di avvio delle procedure di cui al comma che precede, si identifica nella data di trasmissione della lettera di invito agli operatori economici ed il termine di conclusione nella data di adozione della delibera di aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 5 del Codice e dell’art.15 comma 3 del Regolamento.
5. Nell’ipotesi in cui, in luogo degli affidamenti diretti o delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, si ricorra alle procedure ordinarie, i termini di conclusione delle medesime procedure rimangono invariati rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, in funzione del valore del contratto. La data di avvio della procedura sarà quella di trasmissione del bando per la pubblicazione e quella di conclusione il provvedimento di cui all’art.32 comma 5 del Codice.
6. Nell’ipotesi di ricorso alle procedure ordinarie non troveranno invece applicazione le deroghe in materia di esclusione automatica delle offerte e di garanzia provvisoria di cui all’art.1 commi 2 e 3 della
presente appendice, mentre potranno essere applicate, in funzione acceleratoria e senza dover dare conto delle ragioni di urgenza, le riduzioni dei termini procedimentali di cui agli artt. 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5, 74 commi 2 e 3, del Codice Appalti.
Art. 3 Adempimenti in materia di trasparenza
1. Ad integrazione di quanto disposto dall’art.19 comma 1 del Regolamento sarà inoltre pubblicato sulla sezione “Amministrazione trasparente”, entro 5 giorni dalla trasmissione delle relative lettere di invito, l’avviso di avvio delle procedure negoziate senza pubblicazione del bando per importi superiori a quelli previsti dall’art.1 comma 1 lett. a) e b) della presente appendice.
2. Saranno inoltre oggetto di pubblicazione gli esiti degli affidamenti diretti di cui all’art. 1 comma 1 lett.
a) e b) di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro.
Art.4 Esecuzione in via d’urgenza
1. Per le procedure di affidamento già avviate alla data del 17 luglio 2020 per le quali alla medesima data non risultava scaduto il termine per presentare le offerte e per quelle avviate successivamente al 17 luglio e fino al 30 giugno 2023, è autorizzata la consegna in via d’urgenza, anche al di fuori della sussistenza dei presupposti previsti dall’ art 32 comma 8, nelle more della verifica dei requisiti generali e professionali dell’aggiudicatario.
Art.5 Subappalto
Dal 1.11.2021, abolito il limite per il ricorso al subappalto, nei documenti di gara, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, andranno indicate le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto.