CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA E DI EMERGENZA RIVOLTO A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA E DI EMERGENZA RIVOLTO A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PRESSO STRUTTURE RICETTIVE
tra
- Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Città di Bologna, in persona del Dott. , nella qualità di Direttore Generale pro tempore, domiciliato presso la sede in Bologna, Viale Roma, 21 (CAP 40139);
anche solo “ASP” o “Ente affidante”
e
- cognome………………………………………….. nome …………………………………………………….
in qualità di:
A) Gestore
B) Titolare
della struttura ricettiva:
…………………………………………………………, con sede legale in via ………………………………… n. …… - CAP
……….. Comune ………………………….. (BO), C.F. …………… e P.I. ……………………………….
anche solo “Operatore economico”
* * *
Premesso che:
- ASP Città di Bologna ha pubblicato Avviso pubblico, con protocollo n. 23544 del 19/12/2019, finalizzato all’individuazione di strutture ricettive per sistemazioni alloggiative di emergenza temporanee che si rendano disponibili ad offrire ospitalità temporanea a persone in situazione di disagio in carico ai Servizi Sociali Territoriali;
- gli operatori economici interessati che hanno presentato domanda di iscrizione ed in possesso dei requisiti richiesti, sono stati inseriti in un apposito elenco - approvato in primis con determina n. del - e che verrà implementato, aggiornato e gestito da ASP Città di Bologna;
Richiamate le definizioni contenute all’art. 1 e tutte le condizioni indicate del predetto Avviso;
Vista la L.R. n. 16 del 28 luglio 2004 e dalle relative direttive attuative emanate dalla Giunta Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx e i particolare le seguenti strutture ricettive con le caratteristiche specifiche relative:
- alberghi e residenze turistico-alberghiere, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 916/2007 (pubblicata sul BUR n. 141 del 18/9/2007) modificata dalle delibere di Giunta regionale n.1017/09 e n. 1301/09 (pubblicate sul BUR n. 188 del 6/11/2009 e n. 193 del 18/11/2009);
- campeggi, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2150/2004 (pubblicata sul BUR
n.168 del 14/12/2004), modificata dalla delibera n. 803/2007 (pubblicata sul BUR n. 140 del 17/9/2007);
- ostelli, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2186/2005 (pubblicata sul BUR n. 32 del 2/03/2006), modificata dalla delibera n. 802/2007 (pubblicata sul BUR n. 140 del 17/9/2007).
Il cpv della presente procedura è 55100000-1 “Servizi alberghieri” e 55200000-2 “Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere”.
Tutto premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 (Oggetto della convenzione)
1.1 ASP Città di Bologna attiva, con l’operatore economico, che accetta, un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi di ospitalità temporanea rivolti a persone in situazione di disagio in carico ai Servizi Sociali Territoriali.
1.2 L’operatore economico riconosce che competono ad ASP gli inserimenti nell’apposito elenco e la gestione ed implementazione di quest’ultimo in base alle istanze di partecipazione che perverranno.
Art.2 (Modalità di erogazione del servizio)
2.1. L’operatore economico inserito nell’elenco, eroga il servizio attenendosi alle modalità previste dall’Avviso.
2.2 Il servizio viene attivato a seguito di prenotazione esclusivamente da parte del servizio di ASP Città di Bologna e in tale sede viene definito l’onere economico specifico relativo all’ospitalità richiesta che deve rientrare nei parametri di riferimento per la categoria e la tipologia di servizio previsti nell’avviso e nei costi indicati dall’operatore al momento dell’iscrizione, fatto salvo quanto specificato e disciplinato negli articoli seguenti.
2.3 L’operatore economico iscritto in elenco si impegna a garantire quanto segue:
- disponibilità ad accettare, nel rispetto di canoni di correttezza e buona fede, le prenotazioni di servizi di ospitalità effettuate in conformità alle norme di cui all’Avviso e alla presente convenzione;
- disponibilità a collaborare con ASP ed i SST al fine di mantenere la comunicazione necessaria al buon andamento dell’accoglienza e con l’utente, a giovamento del buon andamento del progetto di autonomia della persona;
- disponibilità a garantire l’ospitalità per l’intero periodo di permanenza pattuito, salvo gravi reiterazioni da parte degli ospiti di violazioni del regolamento interno della struttura ospitante. Prima di procedere ad un eventuale allontanamento dell’ospite dalla struttura, l’operatore economico si impegna a mettersi preventivamente in contatto con il referente di ASP.
2.4 L’ospitalità richiesta si intende come non inclusiva della somministrazione di pasti: non andranno pertanto messe a disposizione ospitalità con pensione completa, mezza pensione, colazione inclusa o analoghe, salvo specifica richiesta.
In caso di possibilità di utilizzo dell’eventuale spazio lavanderia o della cucina, è possibile considerarla ai fini della determinazione del prezzo.
2.5 Per quanto non previsto dall’avviso e dalla presente convenzione, i rapporti tra operatore economico ed ospite sono regolati dalle vigenti norme civiliste e contrattuali.
2.6 L’operatore economico si impegna affinché l’attività di accoglienza concordata col servizio di ASP a seguito di prenotazione sia svolta per l’intero periodo concordato, con le modalità convenute, secondo i principi di non discriminazione, solidarietà, di rispetto della dignità umana.
2.7 L’operatore economico non potrà vantare pretese a seguito della sola iscrizione nell’elenco, la quale non comporta alcun obbligo di usufruire del servizio da parte di ASP Città di Bologna. L’effettivo affidamento del servizio di accoglienza sarà attivato direttamente di volta in volta, per ogni singolo periodo di accoglienza, da parte di ASP.
Art. 3 (Durata della convenzione)
3.1 La presente convenzione avrà durata di un anno dalla sottoscrizione Tale validità è strettamente collegata alla validità dell’elenco. Successivamente alla scadenza ASP si riserva di
procedere alla conferma o proroga dell’elenco e della presente convenzione per il tempo strettamente necessario all’adozione di un nuovo elenco o di altro strumento per la realizzazione del servizio.
3.2 E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 15 in relazione al verificarsi di una causa di risoluzione della convenzione.
Art. 4 (Costi e fatturazione dei servizi di ospitalità)
4.1 Per il servizio di ospitalità realizzato verrà fatturato ad ASP il costo con fatturazioni mensili o relative al periodo specifico in cui è stato svolto il servizio se inferiore al mese, secondo le condizioni economiche indicate al momento dell’iscrizione all’elenco ed al costo specifico per l’intervento definito al momento della prenotazione tramite modulo scritto e controfirmato dal Servizio e dall’Operatore economico.
4.2 ASP provvederà al pagamento delle fatture o dei documenti fiscalmente rilevanti entro 60 gg. dal loro ricevimento, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 231/2002, atteso che ASP ha natura di ente pubblico che fornisce anche assistenza sanitaria, previo completamento delle verifiche – da avviarsi al ricevimento della fattura o documento fiscalmente rilevante – sull’effettuazione dei servizi, sull’idoneità della documentazione giustificativa presentata e sul mantenimento dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contributiva.
Art. 5 (Risorse e Referenti del servizio da parte dell’operatore economico)
5.1 Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l’operatore economico mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo).
5.2 Le risorse umane impegnate dall’operatore economico nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal convenzione, nonché ad osservare la normativa in termini di riservatezza dei dati e delle informazioni.
5.3 L’Operatore economico, in corrispondenza dell’avvio della convenzione, fornisce il nominativo del Referente a cui il servizio di ASP potrà rivolgersi per ogni esigenza in relazione al servizio fornito.
5.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’operatore economico si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative.
Art. 6 (Responsabilità, assicurazioni e garanzie)
6.1 L’operatore economico è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività per la realizzazione del servizio di ospitalità temporanea ed il Comune di Bologna e ASP Città di Bologna sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
6.2 L’operatore economico provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
6.3 È a carico dell’operatore economico ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione della presente convenzione.
6.4 È obbligo dell’operatore economico stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche gli interventi della presente convenzione.
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Azienda ASP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli impegni di cui alla presente convenzione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’operatore economico.
Art. 7 (Divieto di cessione)
7.1 E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Bologna e ad ASP. E’ fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l’immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.
7.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’operatore economico assume l’impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare ad ASP le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.
Art. 8 (Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività, oggetto della convenzione)
8.1 ASP assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall’operatore economico attraverso la verifica periodica della regolare fornitura del servizio in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita del’intervento e che l’operatore è tenuto ad apportare.
8.2 L’Operatore economico si impegna a sostituire nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione in particolare le risorse umane che, in base a valutazione motivata di ASP, abbiano disatteso le normative fondamentali relative alla tutela della sicurezza degli ospiti ed alla riservatezza dei loro dati personali.
Art.9 (Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016)
In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
Il Fornitore è, pertanto, designato da Asp Città di Bologna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento.
Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 10 (Sicurezza e riservatezza)
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
Art.11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
11.1 L’Operatore economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.
11.2 L’Operatore economico è tenuto, in particolare:
a) a comunicare ad ASP i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti degli importi riconosciuti per le spese sostenute;
b) ad effettuare ogni transazione relativa agli interventi della presente convenzione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
11.3 ASP verifica in occasione di ogni versamento e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
11.4 L’Operatore economico deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.
Art.12 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
12.1 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001) e degli art. 5 e 13 del codice di comportamento dell’ASP Città di Bologna, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 24 del 11.09.2014, operatore economico e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai succitati codici, per quanto compatibili; codici che, pur non materialmente allegati al presente contratto, sono pubblicati sul sito istituzionale di ASP nella sezione “Amministrazione trasparente” e operatore economico dichiara di averli letti, compresi ed espressamente accettati sottoscrivendo la presente convenzione.
Art. 13 (Inadempienze e penali)
13.1 Ove siano accertati casi di inadempienza a quanto stabilito nella presente convenzione, ASP si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che operatore economico può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Bologna, ad ASP, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
13.2 La penale verrà applicata mediante trattenuta dalla fatturazione del servizio per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che operatore economico si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla domanda di iscrizione all’Elenco: penale da min. € 50,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
Art.14 (Risoluzione)
14.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell’operatore economico ASP liquiderà le sole spese da questi sostenute (previa verifica della presenza della documentazione giustificativa per il rimborso dal Ministero) e fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
14.2 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell’organismo;
b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte dell’organismo;
c) interruzione non motivata delle attività;
d) difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di Offerta vincolante, come eventualmente modificata in accordo con ASP;
e) quando operatore economico si renda colpevole di frode;
f) violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative.
14.3 Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ASP, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ASP, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
14.4 Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art.15 (Comunicazioni)
15.1 Le comunicazioni fra le Parti avvengono mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda ASP nell’Avviso pubblicato, mentre per operatore economico nella domanda di partecipazione.
Art.16 (Rinvii normativi)
16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.
Art 17 (Controversie)
17.1 Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Bologna.
Art.18 (Registrazione)
18.1 La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso con oneri e spese a carico dell’operatore economico.
Art.19 (Disposizioni finali)
19.1 Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente contratto avviene mediante firma digitale dei legali rappresentanti.
Per ASP Città di Bologna Per operatore economico
APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE DI CUI ALL’ART. 1341 E 1342 C.C.
Il sottoscritto , n.q. di legale rappresentante di , ai sensi
dell’art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver attentamente letto, compreso, accettato e di approvare specificamente, previa rilettura integrale dei dispositivi, le disposizioni contenute nell’avviso come richiamato e nella presente convenzione.
La firma per approvazione specifica di tali clausole avviene mediante sottoscrizione digitale successiva alla sottoscrizione della convenzione. Si dà pertanto atto che la firma digitale del sottoscritto ha l’esplicito significato di approvazione della disposizioni citate, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c.