Contratto per l’attivazione in sede educativo-didattica dei servizi di supporto a favore di bambini della scuola dell’infanzia provinciale in deficit uditivo
Allegato parte integrante
Allegato 1) Convenzione Ens
Contratto per l’attivazione in sede educativo-didattica dei servizi di supporto a favore di bambini della scuola dell’infanzia provinciale in deficit uditivo
Tra le parti
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx 00, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente il Servizio infanzia e istruzione di primo grado, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n.6-78 leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 19 giugno 1998
e
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Sezione Provinciale di Trento, di seguito denominato “E.N.S. – Sez. provinciale di Trento – ONLUS”, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxxxx 0, Cod. Fisc. 04928591009 Part. Iva 06960941000, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 17 marzo 1964, residente a Trento – Xxx Xxxxxx 0, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell’E.N.S. sezione di Trento
si stipula il seguente contratto.
ART. 1
(Oggetto del contratto)
Formano oggetto del presente contratto i servizi specialistici di sostegno a favore di bambini della scuola dell’infanzia provinciale affetti da minorazione uditiva grave ai sensi della legge
n. 138/2001 e come previsti dall’articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006 e relativo regolamento di attuazione. In tale contesto, la Provincia affida ad E.N.S. – Sez. provinciale di Trento – ONLUS, che accetta, l’attivazione di servizi di supporto personalizzati denominati “Servizi di facilitazione della comunicazione e dell’integrazione scolastica” finalizzati all’attività di facilitazione educativo-didattica a favore di bambini della scuola dell’infanzia affetti da specifiche disabilità.
ART. 2
(Destinatari dell'intervento)
L’intervento è rivolto ai bambini iscritti a scuole dell’infanzia provinciali affetti da minorazione uditiva grave come indicata all’art.1 e documentata mediante dichiarazione medico-specialistica dell’Azienda Sanitaria Provinciale, per i quali l’intervento sia stato riconosciuto e autorizzato dalla Provincia sulla base di esplicita richiesta del Coordinatore
pedagogico di riferimento della scuola di iscrizione del bambino in accordo con la famiglia e con l’E.N.S. – Sez. provinciale di Trento – ONLUS.
ART. 3
(Facilitazione della comunicazione e dell’integrazione scolastica)
La facilitazione della comunicazione e dell’integrazione scolastica persegue le seguenti finalità:
1) facilitare e incoraggiare la comunicazione con i pari e con gli adulti di riferimento, per favorire il massimo accesso alle opportunità del contesto educativo- didattico in cui i bambini sono inseriti;
2) sostenere le esperienze cognitive e sociali e di autonomia dei bambini anche attraverso la costruzione di percorsi ad hoc per facilitare l’apprendimento di strategie utili a stimolare i sensi vicarianti del bambino;
3) collaborare all’elaborazione del piano educativo individualizzato in favore del bambino e di eventuali altri documenti previsti dall’organizzazione della scuola nell’ambito della complessiva attività di progettazione educativo- didattica;
4) collaborare con gli insegnanti e il Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito in favore del bambino nella predisposizione di materiali e attività a supporto del piano di lavoro individuale e, più in generale, della promozione di capacità e competenze riferite ai diversi ambiti dello sviluppo;
5) collaborare alla realizzazione della continuità dei progetti educativo-didattici, anche nel raccordo tra ordini scolastici; nel caso di bambini pluriminorati e previa valutazione effettuata in sede di Gruppo di lavoro interdisciplinare di necessità correlate al mantenimento dei sufficienti livelli di autonomia e delle acquisizioni raggiunte, la continuità dell’intervento può essere assicurata anche a domicilio su formale disposizione del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d’intesa con l’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS;
6) supportare il bambino nelle attività programmate a livello scolastico sia all’interno che all’esterno della scuola necessarie a promuovere il benessere globale del bambino;
7) partecipare agli incontri scolastici programmati con le famiglie di carattere generale per la presentazione del progetto e di quelli che si rendono necessari in corso d’anno e agli impegni correlati al mantenimento di adeguati livelli di raccordo per la realizzazione del progetto educativo individualizzato.
La funzione è assicurata da personale dell’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS in possesso dei titoli previsti dalle disposizioni per l’accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009.
L'attività è svolta nel limite massimo di 1100 ore a bambino per l’anno scolastico 2015/2016, inteso dal 1° settembre 2015 al 30 giugno 2016.
Durante il servizio, il personale messo a disposizione dell’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento
– ONLUS fa riferimento, d’intesa con COOP. medesima, al Coordinatore pedagogico della scuola interessata per quanto attiene la presenza in sede, l’intervento educativo/didattico nella sua globalità, la collaborazione interna, nonché la partecipazione alle attività promosse dalla scuola di specifico interesse del bambino seguito.
In caso di assenza del bambino entro i cinque giorni, il facilitatore è tenuto a fornire la prestazione professionale in sede scolastica preparando i materiali e ogni altra documentazione e ausilio finalizzati sia alla realizzazione del piano di lavoro individualizzato in favore del bambino che alla attuazione del più ampio processo di integrazione riguardante il contesto scolastico nella sua interezza. Per un periodo di assenza del bambino prolungato oltre i cinque giorni, e al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 3 punto 5), potrà essere valutata l’attuazione di interventi a domicilio affidati al facilitatore sulla base di un progetto personalizzato preventivamente definito nel Gruppo di lavoro interdisciplinare, su incarico del Coordinatore pedagogico di riferimento della scuola e d’intesa con l’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS e tutte le componenti interessate.
In caso di assenza del facilitatore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell’inizio dell’attività scolastica al Coordinatore pedagogico e alla scuola di riferimento. L’Ente è tenuto, in caso di assenza del facilitatore superiore alla settimana, a garantirne la sostituzione, fatta salva diversa valutazione operata sulla base del caso specifico congiuntamente tra l’Ente, il Coordinatore pedagogico e la famiglia.
La presenza del facilitatore durante il momento del pasto è conteggiata nelle ore assegnate solo se espressamente prevista dal piano educativo individualizzato. In tal caso, il costo mensa del facilitatore è a carico della Provincia con modalità analoghe a quelle applicate al personale della scuola.
In caso di partecipazione a specifiche attività programmate, la cui attuazione è prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi d’istruzione e altro) e sulla base di un progetto coerente con le linee del P.E.I., l’organizzazione e le spese per gli spostamenti sono regolate in analogia al restante personale della scuola.
Il corrispettivo per l’attività di facilitazione viene determinato in euro 31,50 onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale. Il suddetto corrispettivo orario si intende riferito all’attività prestata direttamente al bambino, in compresenza in sezione o in percorsi individualizzati, ed alla partecipazione all’attività di programmazione e a tutti i momenti funzionali all’integrazione scolastica.
In relazione agli oneri della sicurezza e ai rischi di interferenza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si è valutata l’assenza degli stessi in quanto, essendo l’attività oggetto del presente contratto di natura intellettuale, non vi è l’obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi del comma 3 bis, dello stesso articolo 26.
Si fa obbligo all’ E.N.S. – Sez. provinciale di trento- ONLUS di osservare, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, dando atto della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
ART. 4
(Modalità di pagamento)
Il pagamento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto sarà effettuato con le seguenti modalità:
Per l’attività di facilitazione della comunicazione e dell’integrazione scolastica (art. 3) su presentazione di specifica fattura valida ai fini fiscali nel rispetto delle seguenti scadenze:
1. prima rata da presentarsi entro ottobre 2015 corrispondente al 25% del monte ore previsto per l’anno scolastico 2015/2016;
2. seconda rata da presentarsi nel mese di dicembre 2015 corrispondente al 25% del monte ore previsto per l’anno scolastico 2015/2016;
3. terza rata da presentarsi nel mese di marzo 2016 corrispondente al 25% del monte ore previsto per l’anno scolastico 2015/2016;
4. quarta rata a conguaglio di fine anno scolastico subordinatamente alla presentazione della dichiarazione da parte dell’ E.N.S. - Sez. provinciale di Trento
– ONLUS delle prestazioni orarie effettuate presso le scuole nell’anno scolastico 2015/16 controfirmata dai Coordinatori pedagogici di riferimento.
Il termine massimo per la liquidazione delle note e delle fatture è fissato in 30 giorni dal ricevimento delle stesse, salvo i tempi richiesti per la verifica Durc e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura provinciale competente.
ART. 5
(Definizione controversie)
Le violazioni riscontrate da una delle due Parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione verrà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti dei quali uno nominato dalla Provincia, uno dall’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS ed un terzo nominato di comune accordo.
ART. 6
(Durata e recesso)
Il presente contratto ha effetto dalla data di stipulazione, e comunque per l’attività riguardante l’anno scolastico 2015-2016.
Si dà atto che la presente convenzione ha effetto dal mese di settembre 2015, anche nelle more della stipula.
Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, purché comunichino alla controparte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale volontà con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
Nel caso di recesso da parte dell’Ente, lo stesso dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento delle attività e servizi fino all’individuazione del nuovo fornitore.
La Provincia si riserva il diritto di recesso senza preavviso prima dello scadere del termine stabilito nel caso di gravi mancanze o inadempienze dell’Ente senza che lo stesso possa vantare titoli o alcun compenso o risarcimento.
ART. 7
(Responsabilità verso terzi)
Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purché non direttamente imputabili alla Provincia, fa carico all’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS.
ART. 8
(Dovere di riservatezza)
Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le parti convengono sulla necessità del rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza sui dati personali per quanto concerne le attività di cui al presente contratto.
ART. 9
(Adempimenti fiscali)
Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla presente convenzione si assumono a carico dell’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS mentre l’IVA sul corrispettivo, se dovuta, è a carico della Provincia autonoma di Trento, rispettando il meccanismo rispettando il meccanismo dello split payment ai sensi dell’articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972 (decreto IVA) introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sulla fattura deve essere evidenziata la dicitura “Scissione dei pagamenti”.
Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che il presente contratto è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso, ai sensi dell’ art. 1, lett. b), della Parte seconda della Tariffa allegata al
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni anche di cura che si considerano rientranti nell’applicazioni dell’I.V.A. come operazioni esenti oppure l’applicazione dell’I.V.A. al 4% così come previsto dalla tabella A parte seconda del D.P.R. 633/72, essendo assimilabili a quelle previste dall’art.10, comma 21) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
ART. 10
(Anticorruzione)
L’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
L’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
A tal fine l’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS dà atto che l’Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto ad E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 11
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’E.N.S. - Sez. provinciale di Trento – ONLUS si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il codice CIG della presente convenzione (che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi alla stessa) è il seguente: CIG Z7F1602CF5.
Redatto in duplice copia. Xxxxx, accettato e sottoscritto.
La Presidente dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus Sez. Prov. di Trento
- Sig.a Xxxxxxxx Xxxxxxxx -
Il dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx -
Trento,
Sottoscrizione separata, ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile, per la specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione e di particolare all’art. 5 (devoluzione delle controversie ad un Collegio arbitrale) e art. 6 comma 2 (recesso).
La Presidente dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus Sez. Prov. di Trento
- Sig.a Xxxxxxxx Xxxxxxxx -
Il dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx -