Delibera del Direttore Generale n. 426 del 25-09-2020
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 426 del 25-09-2020
Proposta n. 877 del 2020
Oggetto: ACCORDO DI RISERVATEZZA DA SOTTOSCRIVERE CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E SIMBIONIX LTD. PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURA COLLABORAZIONE – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 426 firmata digitalmente il 25-09-2020
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Accordo di collaborazione |
Contenuto | ACCORDO DI RISERVATEZZA DA SOTTOSCRIVERE CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E SIMBIONIX LTD. PRELIMINARE A POSSIBILE FUTURA COLLABORAZIONE – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 5 | Accordo di riservatezza (in duplice versione, inglese e italiano) |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 31.12.2019 si è provveduto ad approvare ulteriori azioni di sistemazione dell'organizzazione aziendale in ambito amministrativo;
Dato atto che il Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che questa Azienda, tra le proprie finalità istituzionali, promuove la ricerca scientifica anche tramite rapporti con partners internazionali allo scopo di esplorare la possibilità di creare forme di collaborazioni in specifici settori di cura della pediatria;
Evidenziato che talune forme di collaborazione necessitano di attività preliminari atte ad analizzare la fattibilità della collaborazione reciproca e le possibili condizioni della stessa;
Ricordato:
- che, nel solco della promozione di programmi di collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, è stato istituito, con convenzione stipulata il 16.11.2016 e rinnovata con Delibera del Direttore Generale n. 695 del 13.12.2019, il Laboratorio congiunto tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx denominato T3DDY – Personalized pediatrics by inTegrating 3D aDvanced technology”;
- che il Laboratorio sopra menzionato si propone di fornire dispositivi medici altamente personalizzati e metodiche per la pratica clinica a sostegno dei trattamenti delle patologie pediatriche, anche attraverso l’impiego di tecnologie 3D;
Considerato che Simbionix Ltd., una sussidiaria di 3D Systems Corporation con sede in Israele, è un’azienda specializzata in sistemi e soluzioni con tecnologie 3D, inclusi prodotti utilizzati in campo
sanitario;
Atteso che il settore tecnologico delle soluzioni 3D ad uso sanitario di Simbionix Ltd. è affine agli interessi di ricerca e sviluppo del Laboratorio T3DDY;
Rilevato l’interesse congiunto di questa Azienda e del Dipartimento di Ingegneria Industriali di avviare uno scambio reciproco di informazioni con Simbionix Ltd. al fine di vagliare l’opportunità di una collaborazione più avanzata nel campo delle tecnologie 3D e delle correlate soluzioni di impiego nel settore sanitario e, nello specifico, in quello pediatrico;
Verificato che dall’Accordo in oggetto non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx;
Ritenuto di pubblicare, in duplice versione (inglese ed italiano) l’Accordo di riservatezza con il Dipartimento di Ingegneria Industriali e Simbionix Ltd. per definire le condizioni dello scambio reciproco di informazioni confidenziali;
Ritenuto, pertanto, di stipulare con il Dipartimento di Ingegneria Industriali e Simbionix Ltd. l’Accordo su citato, allegato N. 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di approvare lo schema di Accordo sullo scambio reciproco di informazioni riservate in duplice versione (inglese e italiano), che, allegato N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
2) Di stipulare l’Accordo su citato con il Dipartimento di Ingegneria Industriali e Simbionix Ltd. in lingua inglese.
3) Di dare atto che dall’Accordo non derivano oneri economici a carico dell’AOU Xxxxx.
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
THREE-WAY CONFIDENTIAL INFORMATION AGREEMENT
WHEREAS
A) Xxxxx Children’s Hospital (the “Hospital”) and the Department of Industrial Engineering of the University of Florence (the “Department”) set up a joint research
laboratory called “T3DDY – Personalised pediatrics by integrating 3D advanced technology” which, among its purposes, is aimed at providing highly personalized medical devices and methods to clinical practice in support of treatments of pediatric pathologies, by also introducing 3D technologies. For the purpose of this agreement, the Hospital and the Department are hereinafter jointly referred to as “Participants”.
B) In view of developing a new collaboration, Simbionix Ltd. and the Participants are interested in exchanging confidential information, as defined below, for the Purpose, as defined under paragraph 3 hereof.
C) In order to protect certain confidential information, Simbionix Ltd. ("Simbionix"), a subsidiary of 3D Systems Corporation, and the Participants agree to abide by the confidential obligations as laid down hereafter.
Now therefore, in consideration of the foregoing, it is hereby agreed as follows:
1. Disclosing Party: The party(ies) disclosing confidential information ("Discloser(s)") is/are Simbionix and/or Participants, as set forth below.
2. Description of Confidential Information: The confidential information disclosed under this Agreement is described as:
For Simbionix: Product concepts, design information, development schedules, financial data, marketing and customer data, and other information relating to its products and services.
For Participants: Product concepts, design information, development schedules, financial data, marketing and customer data, research and development data, clinical data, and other information relating to its products and services.
The parties agree that the confidential information need only be referred to as confidential when disclosed and that the confidential information is not required to be marked as confidential when in tangible form or documented as confidential when in intangible form.
3. Use of Confidential Information: The party receiving confidential information ("Recipient") shall make use of the confidential information only for the purpose of
evaluating a potential agreement or transaction between the parties (“Purpose”).
4. Disclosure Period: This Agreement shall be effective as of the date of the last signature (“Effective Date”) by the parties and shall continue for a term of two (2) years unless otherwise extended in writing signed by the parties. Either party may terminate this Agreement with thirty (30) days prior written notice; however, regardless of the mode of termination, all obligations to protect the disclosed confidential information shall continue during the confidentiality period set forth in paragraph 5.
5. Confidentiality Period: Recipient's duty to hold confidential information in confidence shall continue for so long as the Discloser treats the information as confidential.
6. Standard of Care: Recipient shall protect the disclosed confidential information by using the same degree of care, but no less than a reasonable degree of care, to prevent the unauthorized use, dissemination, or publication of the confidential information as Recipient uses to protect its own confidential information of a like nature. Recipient shall disclose the disclosed confidential information on a need-to-know basis to only its Representatives and Affiliates and shall inform them of their obligations under this Agreement. Recipient shall immediately, upon receiving a written request from Discloser, return or destroy all copies of the confidential information and all documents that include or refer to the confidential information.
7. Exclusions: This Agreement imposes no obligation upon Recipient with respect to information that: (a) was available to the public prior to the disclosure by Discloser;
(b) becomes available to the public through no act or omission of the Recipient in violation of this Agreement;
(c) has been or is given to Recipient by a third party not known by Recipient after due inquiry to be under any obligation of confidentiality to the Discloser; (d) is developed independently by Recipient without the use or benefit of the confidential information of the Discloser; or
(e) is disclosed by Recipient under operation of law, regulation, or legal process; the parties agree that Recipient will promptly give written notification to Discloser prior to such requested disclosure in order that Discloser and/or Recipient may seek a protective order or other remedy.
8. Warranty: Each Discloser warrants that it has the right to make the disclosures under this Agreement. NO OTHER WARRANTIES ARE MADE BY EITHER PARTY UNDER THIS AGREEMENT. ANY INFORMATION EXCHANGED UNDER THIS AGREEMENT IS PROVIDED "AS IS."
9. Rights: The Recipient acquires no intellectual property rights to the confidential information under this Agreement and shall use the confidential information only in furtherance of the Purpose of paragraph 3. This Agreement shall not restrict reassignment of Recipient's employees. Recipient further agrees not to reverse engineer, disassemble, or chemically analyze the confidential information without express written consent from Discloser.
10. This Agreement imposes no obligation on either party to disclose information or to purchase, sell, license, transfer, or otherwise dispose of any technology, services, or products.
11. The parties shall adhere to all applicable laws, regulations, and rules relating to the export of technical data, and shall not export or re-export any technical data, any products received from Discloser, or the direct product of such technical data to any proscribed country listed in such applicable laws, regulations, and rules unless properly authorized.
12. Neither party may assign or transfer this Agreement in whole or in part (nor disclose the confidential information) to any other entity without the prior written consent of the other party.
13. This Agreement does not create any agency or partnership relationship. All additions or modifications to this Agreement must be made in writing and must be signed by the parties. This Agreement may be signed in counterparts.
14. Each party may disclose confidential information to its Representatives and Affiliates. “Representatives” means the respective party’s and its Affiliate’s employees, officers, directors, agents, advisors, and controlling persons. “Affiliates” means (i) any business entity directly
or indirectly owning or controlling at least fifty percent (50%) of the assets or voting stock or other equity of the party; or (ii) any business entity in which the party directly or indirectly owns, controls, or has a partnership or similar interest in at least fifty percent (50%) of the assets or voting stock or other equity of that entity. Each party hereby warrants that its Representatives and Affiliates will abide by this Agreement, and each party agrees to be jointly and severally liable for any liability incurred under this Agreement by its respective Representatives and Affiliates.
15. Each party hereby acknowledges that it is aware, and that it will advise such of its representatives who are informed as to the matters which are the subject of this Agreement, that the United States securities laws prohibit any person who has received from a company material, non-public information (including, but not limited to, matters which are the subject of this Agreement) from purchasing or selling securities of such company or from communicating such information to any other person under circumstances in which it is reasonably foreseeable that such person is likely to purchase or sell such securities.
16. Any dispute relating to, arising from or, in any event, connected to this Agreement, its construction, performance or termination shall be firstly settled amicably through negotiations; if no settlement is amicably reached, the parties agree to the exclusive jurisdiction of the courts of the defendant party’s country and this agreement shall therefore be governed and construed in accordance with the laws of the defendant party’s country.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives:
Simbionix Ltd. | Participant |
Name: Xxxxx Children’s Hospital | |
Address: | Address: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00 – Florence – Italy |
By: | By: |
Name: | Name: Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Title: | Title: Chief Executive Officer |
Participant | |
Name: Department of Industrial Engineering | |
Address: Xxx Xxxxx Xxxxx 0 – Xxxxxxxx - Xxxxx | |
By: | |
Name: Xxxxx Xxxxxxxx | |
Title: Xxxx of the Department |
ACCORDO SULLO SCAMBIO RECIPROCO DI INFORMAZIONI RISERVATE
PREMESSO
A) che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx (l’ “Ospedale”) e il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze (il “Dipartimento”) hanno istituito un laboratorio congiunto di ricerca denominato “T3DDY – Personalised pediatrics by integrating 3D advanced technology” che, tra le proprie finalità, si propone di fornire dispositivi medici altamente personalizzati e metodiche per la pratica clinica a sostegno dei trattamenti delle patologie pediatriche, con l’introduzione anche della tecnologia 3D. Ai fini del presente accordo, l’Ospedale e il Dipartimento sono nel seguito congiuntamente indicati come i “Partecipanti”.
B) Allo scopo di sviluppare una nuova collaborazione, Simbionix Ltd. e i Partecipanti sono interessati a scambiarsi informazioni riservate, come definite sotto, per lo Scopo, come definito sub art. 3.
C) per proteggere certe informazioni riservate, Simbionix Ltd. ("Simbionix"), una sussidiaria di 3D Systems Corporation, e i Partecipanti concordano di osservare le obbligazioni stabilite in questo accordo.
In considerazione pertanto di quanto precede, si conviene quanto segue:
1. Parte Divulgante: la parte/le parti che divulgano informazioni riservate (il/i “Divulgante/i”) è/sono Simbionix e/o i Partecipanti, come stabilito sotto;
2. Descrizione delle Informazioni Riservate: le informazioni riservate comunicate sulla base di questo Accordo sono descritte come segue:
Per Simbionix: idee di prodotto, informazioni sul disegno, prospetti di sviluppo, dati finanziari, dati commerciali e sui clienti, dati su ricerca e sviluppo, dati clinici e altre informazioni relative ai propri prodotti e servizi.
Per i Partecipanti: idee di prodotto, informazioni sul disegno, prospetti di sviluppo, dati finanziari, dati commerciali e sui clienti, dati su ricerca e sviluppo, dati clinici e altre informazioni relative ai propri prodotti e servizi.
Le parti concordano che le informazioni riservate devono essere considerate confidenziali quando sono comunicate e che le informazioni riservate non devono essere segnalate come confidenziali se in forma tangibile ovvero comprovate come confidenziali se in forma non tangibile.
3. Utilizzo delle Informazioni Riservate: la parte che riceve le informazioni riservare (“Destinatario”) deve farne uso soltanto al fine di valutare un potenziale accordo ovvero una transazione tra le parti (“Scopo”).
4. Periodo della divulgazione: il presente Accordo è efficace dall’ultima data di sottoscrizione (“Data di Efficacia”) delle parti e deve restare in vigore per un periodo di due (2) anni salvo proroga scritta tra parti. Ciascuna parte può risolvere questo Accordo previa comunicazione scritta di trenta (30) giorni; tuttavia, indipendentemente dalla modalità della risoluzione, tutte le obbligazioni relative alla protezione delle informazioni riservate devono restare in essere durante il periodo della riservatezza di cui all’art. 5
5. Durata della riservatezza: l’obbligo del Destinatario di mantenere la confidenzialità delle informazioni riservate deve continuare per tutto il periodo di tempo in cui il Divulgante tratta le informazioni come riservate.
6. Livello di diligenza: il Destinatario deve proteggere le informazioni riservate usando lo stesso livello di diligenza, ma non al di sotto di un ragionevole livello di diligenza, utilizzato dal Destinatario nel proteggere le proprie informazioni riservate di natura simile, per prevenire l’uso, la divulgazione o la pubblicazione non autorizzati delle informazioni riservate. Il Destinatario deve comunicare le informazioni riservate sulla base della “necessità di conoscere” esclusivamente ai propri Rappresentanti e Xxxxxxxxx e deve informarli riguardo alle obbligazioni di cui al presente Accordo. Il Destinatario deve immediatamente, previa comunicazione scritta da parte del Divulgante, restituire o distruggere tutte le copie delle informazioni riservate e tutti i documenti che includano o facciano riferimento alle informazioni riservate.
7. Esclusioni: il presente Accordo non impone alcuna obbligazione al Destinatario riguardo alle informazioni che: (a) erano di pubblico dominio prima della loro divulgazione da parte del Divulgante; (b) diventano di pubblico dominio senza commissione od omissione da parte del Destinatario in violazione di questo Accordo; (c) sono di una terza parte o vengono fornite al Destinatario da una terza parte e che il Destinatario non sa, dopo debito accertamento, che esse sono vincolate all’obbligo di confidenzialità verso il Destinatario; (d) sono sviluppate in modo indipendente dal Destinatario senza l’utilizzo o il beneficio delle informazioni riservate del Divulgante; (e) sono divulgate dal Destinatario in base alla normativa, a regolamenti o procedimento legale; le parti concordano che il Destinatario darà prontamente comunicazione scritta al Divulgante prima di tale divulgazione in modo che il Divulgante e/o il Destinatario possano tentare di esperire un provvedimento cautelare oppure altro rimedio.
8. Garanzia: ciascun Divulgante garantisce che esso ha il diritto di fare la divulgazione ai sensi del presente NESSUNA ALTRA GARANZIA VIENE FATTA DALLE PARTI SULLA BASE DI QUESTO ACCORDO. LE INFORMAZIONI SCAMBIATE AI SENSI DI QUESTO ACCORDO SONO FORNITE “COSÌ COME SONO”.
9. Diritti:il Destinatario non acquisisce con il presente Accordo alcuna proprietà intellettuale sulle informazioni riservate e deve utilizzare le informazioni riservate soltanto per perseguire lo Scopo di cui all’art. 3. Questo Accordo non deve limitare la rassegnazione dei dipendenti del Destinatario. Il Destinatario inoltre accetta che di non procedere con operazioni di ingegneria inversa, di dissimulazione o di analisi chimica delle informazioni confidenziali senza il previo assenso scritto del Divulgante.
10. Il presente Accordo non obbliga nessuna parte a divulgare informazioni o di acquistare, vendere, dare in licenza, trasferire o altrimenti smaltire tecnologie, servizi o prodotti.
11. Le parti devono rispettare tutte le leggi vigenti, i regolamenti e le norme relative all’esportazione di dati tecnici e non devono esportare o riesportare i dati tecnici e i prodotti ricevuti dal Divulgante ovvero il prodotto diretto
di tali dati tecnici verso paesi messi al bando elencati in tali leggi, regolamenti e norme, salva apposita autorizzazione.
12. Nessuna parte può attribuire o trasferire il presente Accordo per intero o in parte (né divulgare le informazioni riservate) ad altri soggetti senza il previo assenso scritto dell’altra parte.
13. il presente Accordo non istituisce alcun rapporto di agenzia o di partnership. Le integrazioni e le modifiche a questo Accordo devono essere fatte per iscritto e devono essere sottoscritte dalle parti. Questo Accordo può essere firmato in più esemplari.
14. Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate ai propri Rappresentanti e Affiliati. Il termine “Rappresentanti” indica gli impiegati, i dirigenti, i direttori, gli agenti, i consulenti e i revisori della rispettiva parte e dei propri Affiliati. Il termine “Affiliati” indica (i) un soggetto commerciale che possiede o controlla direttamente o indirettamente almeno il cinquanta percento (50%) degli asset o del capitale azionario con diritto di voto o di altre azioni della parte; ovvero (ii) un soggetto commerciale in cui la parte direttamente o indirettamente possiede, controlla o ha una partnership ovvero un interesse simile in almeno il cinquanta percento (50%) degli asset o del capitale azionario con diritto di voto o di altre azioni di tale soggetto. Ciascuna parte garantisce che i propri Rappresentanti e Affiliati rispetteranno il presente Accordo e ciascuna parte concorda di essere congiuntamente e separatamente responsabile per le responsabilità incorse ai sensi di questo Accordo dai propri rispettivi Rappresentanti e Affiliati.
15. Ciascuna parte riconosce di essere consapevole, e di informare quei propri rappresentanti che sono a conoscenza dei contenuti che costituiscono l’oggetto di questo Accordo, che la normativa statunitense sui titoli azionari vieta a chiunque abbia ricevuto da una società informazioni materiali, non pubbliche (inclusi i contenuti che sono l’oggetto di questo Accordo, ma non limitatamente ad essi) di acquistare o di vendere titoli azionari di tale società o di comunicare tali informazioni a qualsiasi altra persona sulla base di circostanze per cui sia ragionevolmente prevedibile che tale
persona possa acquistare o vendere tali titoli azionari.
16. Qualsiasi controversia relativa a, derivante da o, in ogni caso, connessa con questo Accordo, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione deve essere risolta in prima istanza in via amichevole tramite negoziati; se non è raggiunta nessuna soluzione amichevole, le parti accettano la
giurisdizione esclusiva del tribunale dello Stato della parte convenuta e questo Accordo deve conseguentemente essere disciplinato e interpretato secondo le leggi dello Stato della parte convenuta.
IN FEDE DI CHE, le parti hanno fatto in modo che il presente Accordo sia eseguito dai propri rappresentanti debitamente autorizzati.
Simbionix Ltd. | Partecipante |
Nome: Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx | |
Indirizzo: | Indirizzo: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00 – Xxxxxxx - Xxxxxx |
Firma: | Firma: |
Nome: | Nome: Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Qualifica: | Qualifica : Direttore Generale |
Partecipante | |
Nome: Dipartimento di Ingegneria Industriale | |
Indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxx 0 – Xxxxxxx - Xxxxxx | |
Firma: | |
Nome: Xxxxx Xxxxxxxx | |
Qualifica: Direttore di Dipartimento |