recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».
Autorità Nazionale Anticorruzione
Linee Guida n…..
recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».
Sommario
Quadro normativo di riferimento e obiettivi dell’intervento dell’Autorità 3
Parte I – Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara 5
1 Rapporto tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse 5
2 Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici 5
2 Ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 42 6
3 Ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 42 7
Parte II – Obblighi dichiarativi e di comunicazione 8
4 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del d.P.R. 62/2013 e 6-bis della legge 241/90 8
5 Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara 8
7 Comunicazione del conflitto di interesse in riferimento a una specifica procedura di gara 10
Parte III – Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente 10
9 Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione del contratto . 11 Parte IV – La prevenzione del rischio 12
10 Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di prevenzione 12
11 Bandi di gara, protocolli di legalità e patti di integrità 17
12 Attività formative e di sensibilizzazione del personale 17
13 Indicazione delle sanzioni applicabili 17
Quadro normativo di riferimento e obiettivi dell’intervento dell’Autorità
L’articolo 42 del d.lgs. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Si tratta di una novità assoluta, la cui ratio va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interesse in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della Pubblica Amministrazione. La norma si inserisce nell’ambito della disciplina generale del conflitto di interesse, delineata dalle seguenti disposizioni:
- articolo 6 bis l. 241/1990
- legge 190/2012 e d.lgs 39/2013;
- artt. 3, 6, 7, 13, 14 e 16 del d.P.R. 62/2013
- articolo 53, comma 14, d.lgs. 165/01
- articolo 78 d.lgs. 267/2000
disciplinando in maniera specifica il caso particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara.
Al primo comma, l’articolo 42 richiede alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. La funzione della norma è quella di evitare che l’amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all’appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.
Al secondo comma, la disposizione offre una definizione di conflitto di interesse con specifico riferimento allo svolgimento delle procedura di gara, chiarendo che la fattispecie si realizza quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo e quale contenuto minimo della nozione di conflitto di interesse, la norma indica le situazioni che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Si tratta delle decisioni o attività idonee a coinvolgere interessi propri del dipendente pubblico o del prestatore di servizi, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente e di ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Il rimedio individuato dall’articolo in esame nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi consiste nell’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e nell’obbligo di astensione dal partecipare alla procedura, pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.
La disposizione in esame va coordinata con l’articolo 80, comma 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l’operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile.
Le Linee guida si pongono i seguenti obiettivi:
a. agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche;
b. favorire la regolarità delle procedure di gara;
c. garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
d. garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell’assunzione di responsabilità;
e. prevedere misure che evitino l’introduzione di oneri eccessivi per le s.a. e i soggetti chiamati a operare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Il provvedimento adottato sarà emanato ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici e avrà natura non vincolante per i destinatari. Le indicazioni fornite hanno lo scopo di favorire la diffusione delle migliori pratiche e la standardizzazione dei comportamenti da parte delle stazioni appaltanti, nell’ottica di addivenire alla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni di legge.
In considerazione del fatto che le presenti linee guida hanno un impatto limitato ai funzionari pubblici, non incidendo direttamente su cittadini e imprese e che gli obblighi conformativi saranno ridotti in ragione della previsione di meccanismi di semplificazione e standardizzazione delle dichiarazioni sostitutive mediante utilizzazione di modelli prestampati, si ritiene la sussistenza dei presupposti previsti dal «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 6 luglio 2018, per l’esclusione dell’analisi di impatto della regolazione. Ciò posto, ai sensi dell’art. 8 del succitato Regolamento, anche in ottemperanza al principio di proporzionalità e di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, l’Autorità predisporrà una Relazione Illustrativa in cui si darà conto delle scelte adottate, anche in rapporto alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati.
Il presente documento di consultazione è stato elaborato tenendo conto delle istruzioni operative fornite dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) nella linea pratica per i dirigenti recante «Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d’appalto nel quadro delle azioni strutturali» adottate nel 2013.
Gli Stakeholder sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni sullo schema di linee guida segnalando eventuali problematiche connesse all’attuazione dei suggerimenti ivi contenuti e possibili ulteriori elementi ritenuti utili per una completa trattazione della materia.
Parte I – Definizioni e ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara
1 Rapporto tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse
1.1 Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici disciplina l’ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell’ambito di una procedura di gara.
1.2 Con specifico riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, le previsioni dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici devono considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni contenute nelle altre disposizioni vigenti.
Il paragrafo 1 chiarisce il rapporto sussistente tra l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e le altre disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse, tra cui si richiamano le disposizioni del d.P.R. 62/2013, l’articolo 6 bis della legge 241/1990, l’articolo 53, comma 14, del d.lgs. 165/01, la legge 190/2012 e l’articolo 78 del d.lgs. 267/2000. In particolare, le linee guida prospettano di occuparsi delle situazioni di conflitto di interesse che permangano una volta escluse le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dalle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013. In merito, si evidenzia che il legislatore ha voluto trattare in maniera specifica l’ipotesi particolare del conflitto di interesse che insorge nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, ritenute particolarmente esposte al rischio di interferenza degli interessi privati. In particolare, ha inteso prevedere una tutela anticipata, attribuendo rilevanza a situazioni meramente potenziali (la presenza di un interesse personale che potrebbe essere percepito come una minaccia all’imparzialità e alla indipendenza della stazione appaltante). La particolare disciplina dettata è quindi volta al completamento della normativa generale su richiamata, in considerazione della rilevante esposizione al rischio di interferenza di interessi privati che caratterizza il settore in esame. Gli Stakeholder sono invitati ad esprimersi sulle indicazioni fornite, specificando se vi sia la necessità di chiarire espressamente situazioni particolari.
2 Definizione del conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici
2.1 Il conflitto di interesse individuato all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito è potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico.
2.2 Il conflitto di interesse può manifestarsi anche direttamente in capo alla stazione appaltante, come avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui tra la stessa e un concorrente esista un rapporto di controllo o collegamento ex articolo 2359 del codice civile.
2.3 Il rischio che si intende evitare è soltanto potenziale e viene valutato ex ante rispetto all’azione amministrativa.
2.4 L’interesse personale dell’agente, che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di
parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa.
2.5 Le situazioni di conflitto di interesse non sono individuate dalla norma in modo tassativo, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite.
2.6 Le situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, sono richiamate dall’articolo 42 del codice dei contratti pubblici a titolo meramente esemplificativo e rappresentano ipotesi predeterminate per le quali la valutazione della possibile sussistenza del rischio di interferenza dell’interesse privato nelle scelte pubbliche è operato a monte dal legislatore.
Il paragrafo 2 offre una possibile definizione di conflitto di interesse. Si pone l’accento sul fatto che il conflitto di interesse viene in rilievo già prima di divenire attuale, nella fase in cui l’interferenza nelle scelte amministrative è solo potenziale. Inoltre, si chiarisce che le ipotesi di conflitto di interesse individuate dalla norma con riferimento all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 sono da intendersi meramente esemplificative, come contenuto minimo della disposizione.
Con riferimento al punto 2.2, si registrano recenti decisioni contrastanti della giurisprudenza: il TAR Campania – Salerno, con sentenza n. 524/2018 ha affermato che il conflitto di interessi si registra quando la stazione appaltante ha collegamenti societari con uno dei concorrenti alla gara pubblica. Si tratta di elementi rilevabili nella partecipazione (diretta o indiretta) alla società che partecipata alla procedura pubblica, così come nella capacità dell’ente locale appaltante di influenzare le decisioni strategiche della società con direttive impartite agli amministratori. In senso contrario si è espresso, invece, il Consiglio di Stato con sentenza 3401/2018, ritenendo che la fattispecie di cui all'art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, riferendosi il conflitto di interesse al solo “personale” della stazione appaltante, non consente obiettivamente di ricomprendere anche le società partecipate o controllate dalla stazione appaltante. Più in generale, come chiarito dal precedente di Cons. Stato, VI, 11 luglio 2008, n. 3499, “la compartecipazione societaria dell’amministrazione aggiudicatrice alla società concorrente non determina alcuna automatica violazione dei principi concorrenziali e di parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6325; Cons. Giust. Amm., 24 dicembre 2002, n. 692)”, di talché, “in assenza di prove in ordine a specifiche violazione delle regole di evidenza pubblica, deve escludersi che la mera partecipazione dell’ente pubblico ad una società concorrente rappresenti un elemento tale da pregiudicare la regolarità della gara”.
Gli Stakeholder sono invitati ad esprimere le loro osservazioni sul testo proposto, indicando eventuali problematiche applicative e possibili suggerimenti di integrazione anche con riferimento ad ipotesi esemplificative di conflitti di interesse .
2 Ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 42
2.1 L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni nei settori ordinari, sopra e sotto soglia.
2.2 La norma in esame si applica, altresì, agli appalti nei settori speciali e agli appalti assoggettati al regime particolare di cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici, in forza dell’articolo 114, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
2.3 L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici si applica ai contratti esclusi dall’applicazione del codice medesimo in quanto declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all’articolo 4 e in forza della disciplina dettata dalla legge 241/90 e dal decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.
Il paragrafo 3 individua l’ambito oggettivo di applicazione del codice. La scelta prospettata dall’Autorità è nel senso di ritenere la norma in esame applicabile a tutte le categorie di contratti pubblici, anche a quelli assoggettati al regime particolare di cui alla parte II, titolo VI del codice dei contratti pubblici e a quelli esclusi dall’applicazione dello stesso. Ciò in quanto si interpreta la norma quale declinazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui all’articolo 4 del codice.
Gli Stakeholder sono invitati a far pervenire osservazioni sulla specifica tematica.
3 Ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 42
3.1 L’articolo 42 del codice dei contratti pubblici offre una definizione di conflitto di interesse riferita al
«personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi». Si tratta dei dipendenti in senso stretto, ossia dei lavoratori subordinati dei soggetti giuridici ivi richiamati e di tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l’ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna. Ci si riferisce, ad esempio, ai membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un’amministrazione aggiudicatrice, agli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici e agli organi di vigilanza esterni.
3.2 Per espressa previsione dell’articolo 77, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l’articolo 42 si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato articolo 77.
3.3 L’articolo 42 si applica ai soggetti individuati ai punti precedenti che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di affidamento (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente.
Il paragrafo 4 individua l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame. L’Autorità ritiene utile precisare la definizione di «personale di una stazione appaltante», aderendo alle indicazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza amministrativa che estende l’ambito soggettivo a tutti coloro che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di vita dell’appalto o della concessione. Ci si riferisce, ad esempio ai membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un’amministrazione aggiudicatrice che, in qualunque modo, contribuiscano a formare la volontà dell’Ente e/o ne siano legittimi portatori, in quanto legati allo stesso da un rapporto di identificazione organica, agli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici e agli organi di vigilanza esterni, trattandosi di soggetti che partecipano, a vario titolo, al ciclo di vita dell’appalto o della concessione. Sul punto si segnala che il TAR Campania – Salerno con sentenza n. 564 del 6/4/2018 ha esteso la portata della locuzione "personale" ad ogni tipologia di soggetto giuridico che in base ad un titolo legislativo o contrattuale sia in grado di impegnare validamente la pubblica amministrazione nei confronti di terzi, quindi non solo ai suoi dipendenti subordinati, ma soprattutto ad organi ed uffici direttivi e di vertice che rischiano di condizionare maggiormente l'operato dei vari operatori del settore. Ad avviso del giudice amministrativo anche i rapporti e/o i legami societari configurano una sorta di cointeressenza di fatto idonea ad influenzare l’attività dell’amministrazione. L’Autorità propone di aderire a questo orientamento, concordando sulla teoria che vede nell’articolo 42 una soglia minima di contenuto e di tutela, attribuendo allo stesso un carattere meramente esemplificativo che ne accentua la portata di principio generale. Sullo specifico argomento, si chiede il punto di vista degli Stakeholder e l’indicazione di eventuali altre ipotesi esemplificative che si ritiene utile individuare espressamente.
Parte II – Obblighi dichiarativi e di comunicazione
4 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del d.P.R. 62/2013 e 6-bis della legge 241/90.
4.1 All’atto dell’assegnazione all’ufficio, i dipendenti pubblici rendono la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del d.P.R. 62/2013. L’articolo 6-bis della legge 241/90 prevede, inoltre, un obbligo di segnalazione di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. Per quanto concerne i doveri d’ufficio dei dipendenti privati, analoghe previsioni si rinvengono nei modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché nei codici etici aziendali, documenti che rappresentano l’impegno assunto dalle società per un comportamento conforme alla legge.
4.2 La dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 dovrebbe avere ad oggetto la sussistenza di conflitti di interesse potenziali che possono insorgere già nella fase dell’individuazione dei bisogni dell’amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti.
4.3 Sarebbe opportuno chiedere ai dipendenti l’aggiornamento immediato delle dichiarazioni di cui al punto
5.1 in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse non indicata nella dichiarazione originaria.
Il paragrafo 5 individua gli obblighi dichiarativi e di comunicazione da assolvere in occasione dell’assegnazione all’ufficio e/o del conferimento dell’incarico. La scelta dell’Autorità è stata nel senso di richiamare gli obblighi già previsti da disposizioni di legge, evitando l’introduzione di ulteriori oneri a carico dei soggetti coinvolti. Si ritiene opportuno suggerire un contenuto minimo delle dichiarazioni, chiarendo che le stesse devono avere ad oggetto conflitti di interessi potenziali. Ad esempio, un dipendente pubblico preposto all’ufficio gare, il cui figlio sia titolare di un’impresa che opera in un particolare settore e che potrebbe essere aggiudicataria di contratti pubblici, al momento dell’assegnazione all’ufficio sarà tenuto a dichiarare la sussistenza di un conflitto di interesse potenziale che deriva dal rapporto di parentela. Detto conflitto di interesse diventerà attuale nel momento in cui il dipendente dovesse essere incaricato di svolgere una qualsiasi attività nell’ambito di un procedimento di aggiudicazione avente ad oggetto prestazioni rientranti nel settore di attività dell’impresa del figlio. In tal caso, fin dalle fasi iniziali della procedura, ancor prima che siano noti i nominativi dei concorrenti, si configurerebbe l’obbligo di astensione, atteso che il rapporto di parentela potrebbe essere percepito come una minaccia all’imparzialità del funzionario.
Gli Stakeholder sono invitati a far pervenire osservazioni sui suggerimenti forniti, indicando eventuali altre situazioni che ritengono meritevoli di specifica previsione.
5 Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara
5.1 Ferme restando le disposizioni richiamate al paragrafo 5, sarebbe auspicabile che all’atto del conferimento dell’incarico, i soggetti di cui al paragrafo 4 rendessero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in ordine alle situazioni di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere dette situazioni.
5.2 La dichiarazione dovrebbe avere ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio l’imparzialità e l’indipendenza del dipendente.
5.3 La dichiarazione dovrebbe contenere, altresì:
- la definizione di conflitto di interesse prevista dall’articolo 42 del codice dei contratti pubblici e i riferimenti normativi pertinenti;
- l’impegno a comunicare qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, che insorga durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
- l’impegno ad astenersi prontamente dall’adozione di qualunque atto della procedura nel caso in cui emerga un conflitto di interesse;
- l’indicazione delle sanzioni disciplinari, amministrative e penali applicabili in caso di falsa dichiarazione e di inosservanza delle disposizioni di legge.
5.4 La dichiarazione dovrebbe essere rilasciata da ogni soggetto che interviene nella procedura di gara, quale i membri degli organi politici laddove adottino atti di gestione, il RUP, i membri del collegio tecnico, i membri della commissione di gara e il segretario, il responsabile della sicurezza, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il direttore dei lavori o dell’esecuzione del contratto, il collaudatore, il soggetto che sottoscrive il contratto per conto della stazione appaltante, il soggetto che provvede al pagamento dei corrispettivi, il soggetto incaricato del monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
5.5 La dichiarazione è rilasciata al responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.
5.6 Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, sarebbe auspicabile subordinare la nomina all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato.
5.7 La dichiarazione della sussistenza del conflitto di interesse comporta l’obbligo di astensione dal partecipare alla procedura di affidamento e, in ogni caso, l’impossibilità per l’amministrazione di conferire l’incarico al soggetto interessato. Se il conflitto di interesse si manifesta successivamente al conferimento dell’incarico, conduce alla revoca dello stesso e alla nomina di un sostituto.
5.8 È auspicabile che le dichiarazioni acquisite siano raccolte, protocollate e conservate all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura e che le stesse siano aggiornate tempestivamente in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati.
5.9 Ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il PNA individua il soggetto incaricato dei controlli. Il controllo dovrebbe essere avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate, ad esempio al verificarsi delle situazioni indicate nella tabella di cui al paragrafo 10 o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli dovrebbero essere svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.
Il paragrafo 6 fornisce suggerimenti in ordine alle dichiarazioni da richiedere in occasione dell’espletamento della singola procedura di gara e alle modalità dei controlli. La finalità principale delle previsioni contenute nel paragrafo è quella di responsabilizzare gli agenti, richiamando la loro attenzione sul rischio di interferenza. Anche in questo caso, si è cercato di contemperare le contrapposte esigenze di far emergere situazioni potenziali di conflitto di interesse e scongiurare la previsione di adempimenti eccessivamente onerosi a carico dei soggetti coinvolti. Il contenuto della dichiarazione sostitutiva è stato individuando tenendo conto del fatto che l’interesse tutelato dalla norma si considera leso anche dalla mera percezione di una minaccia all’indipendenza e all’imparzialità della pubblica amministrazione. Per tale motivo, è stato chiarito che la dichiarazione dovrebbe riguardare ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio l’imparzialità e l’indipendenza del dipendente. Inoltre, sono state fornite indicazioni anche con riferimento alle modalità di raccolta e archiviazione delle dichiarazioni, al fine di conservare traccia degli accertamenti e delle valutazioni effettuate con riferimento alla singola procedura. Dall’esame delle istruzioni operative adottate da alcune stazioni appaltanti è emersa la prassi di prevedere l’inserimento della dichiarazione sostitutiva nei principali atti della procedura, quali le autorizzazioni o le approvazioni. Tale modalità, sicuramente idonea a richiamare l’attenzione dell’agente in occasione dell’adozione dei singoli provvedimenti, potrebbe rilevarsi troppo onerosa, a meno che non sia accompagnata dall’introduzione di modelli prestampati contenenti la dichiarazione. Gli Stakeholder sono invitati ad esprimersi in ordine alle indicazioni fornite e a suggerire eventuali alternative ritenute meno onerose.
7 Comunicazione del conflitto di interesse in riferimento a una specifica procedura di gara
7.1 I soggetti di cui a paragrafo 4 sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 6. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l’ha nominato e al proprio superiore gerarchico.
7.2 È auspicabile che la comunicazione sia resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.
7.3 L’omissione della comunicazione di cui all’articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici integra un comportamento contrario ai doveri d’ufficio sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013. Allorquando le funzioni di stazione appaltante siano svolte da una società, analoga violazione sussiste per i dipendenti privati, tenuti all’osservanza del cosiddetto “Modello 231” nonché del codice etico aziendale.
Il paragrafo 7 fornisce suggerimenti sulle modalità di acquisizione della comunicazione sulla sussistenza del conflitto di interesse. Gli Stakeholder sono invitati ad esprimere le loro osservazioni e a suggerire eventuali modalità alternative ritenute meno onerose.
Parte III – Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente
8 Obbligo di astensione
8.1 La dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza di un conflitto di interesse di cui al paragrafo 6 e la comunicazione del conflitto di interesse di cui al paragrafo 7 contengono la dichiarazione di astensione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.
8.2 La partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l’insorgere delle responsabilità individuate all’articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.
8.3 Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, il superiore gerarchico, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) o in altro atto organizzativo interno la stazione appaltante individua il titolare del potere sostitutivo che valuta l’esistenza del conflitto di interesse in caso di dirigente apicale. In caso positivo, il responsabile nomina un sostituto oppure, in carenza di idonee figure professionali, avoca a sé la funzione. La valutazione dovrebbe essere effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza. In particolare, sarebbe opportuno valutare se la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l’adempimento dei doveri di integrità, indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza.
8.4 I componenti degli organi politici delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alla procedura di gara mediante l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o approvazione e versino in una situazione di conflitto di interessi si astengono dal partecipare alla decisione dell’organo collegiale, nel rispetto della normativa vigente.
Il paragrafo 8 suggerisce una modalità di gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Si distingue l’ipotesi in cui il conflitto riguardi un dipendente della stazione appaltante, per cui l’articolo 42 del codice dei contratti pubblici prevede espressamente l’obbligo di astenersi dal partecipare alla procedura, dal caso in cui il conflitto riguardi i membri degli organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici (es. componenti del consiglio o della giunta degli enti locali). Nel primo caso non è configurabile, per motivi di diritto e di fatto, l’astensione dall’adozione dei singoli atti di competenza, in primo luogo per il dettato normativo e in secondo luogo per motivi di ordine pratico: l’astensione dall’adozione degli atti di competenza da parte di soggetti che ricoprono specifiche funzioni nell’ambito di una procedura di gara significherebbe astensione dall’intera funzione. Per i componenti degli organi politici, che sono organi collegiali, l’astensione potrebbe invece configurarsi come astensione dalla partecipazione alla decisione, che viene comunque assunta dall’organo. La decisione in ordine alla necessità dell’astensione è rimessa al responsabile dell’ufficio, chiamato a valutare in contraddittorio con il soggetto interessato sulla base di criteri esemplificati nel testo. Si chiede agli Stakeholder di esprimersi sulle indicazioni fornite, in particolare si chiede di offrire parametri oggettivi idonei a meglio descrivere e circostanziare il concetto di gravità della causa di astensione.
9 Esclusione dalla gara del concorrente, annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione del contratto
9.1 L’esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera d) del codice dei contratti pubblici è disposta quando:
1. l’astensione del dipendente che si trova in conflitto di interesse dalla partecipazione alla procedura di gara non è considerata sufficiente ad escludere il rischio di interferenza;
2. per ragioni organizzative non altrimenti superabili, da motivare adeguatamente, sono assolutamente impossibili sia la sostituzione del soggetto che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l’avocazione dell’attività al responsabile del servizio e, inoltre, non è possibile l’adozione di misure aggiuntive di contrasto del rischio di interferenza o tali misure sono considerate, sempre con adeguata motivazione, insufficienti ad escludere il rischio medesimo. L’esclusione del concorrente deve conseguire all’impossibilità assoluta di sostituire il dipendente, derivante, ad esempio, dall’elevatissima specializzazione richiesta per lo svolgimento della concreta funzione nell’ambito della procedura di gara, oppure dall’impossibilità di risolvere il conflitto di interessi con la sostituzione di uno specifico soggetto, ciò che accade, ad esempio, nel caso in cui tra la stazione appaltante e un concorrente vi siano collegamenti societari che comportano, di per sé, un rischio di interferenza diffuso all’intera compagine amministrativa;
3. il soggetto che versa nella situazione di conflitto di interesse ha omesso la dichiarazione o la comunicazione di cui alla parte II delle presenti Linee guida e ha partecipato in qualunque modo alla procedura di gara o alle fasi propedeutiche della stessa.
9.2 Se le condizioni previste al punto precedente si verificano successivamente all’aggiudicazione, la stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all’annullamento dell’aggiudicazione o alla risoluzione del contratto.
L’esclusione dalla gara del concorrente è trattata come extrema ratio, adottabile nel caso in cui il conflitto di interessi non possa essere sterilizzato in altro modo oppure la partecipazione del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interesse abbia già messo in pericolo la regolarità della procedura di gara. Gli Stakeholder sono invitati ad esprimere le loro considerazioni sulle ipotesi esemplificate, indicando l’eventuale necessità di modifiche/integrazioni dei suggerimenti forniti. In particolare si chiede di focalizzare l’attenzione sul punto 2 del paragrafo 9.1, esprimendo le proprie considerazioni in ordine alle previsioni ivi introdotte nonché ad ipotesi esemplificative ulteriori da considerarsi in senso restrittivo viste le conseguenze previste dalla norma
Parte IV – La prevenzione del rischio
10 Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di prevenzione
10.1 È auspicabile che le stazioni appaltanti individuino preventivamente possibili situazioni di rischio che possano far emergere, nelle varie fasi della procedura, conflitti di interesse non dichiarati o non comunicati. Detta esigenza è tanto più urgente quanto maggiore è la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nella scelta del contraente.
10.2 Per le stazioni appaltanti tenute al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 tale indicazione è data nel PTPC all’interno della mappatura dei processi nell’area di rischio “contratti pubblici”. L’individuazione delle situazioni di rischio può essere effettuata sulla base delle indicazioni esemplificative contenute nella tabella di seguito riportata, riferite a ciascuna fase della procedura di gara. Tra le misure atte a prevenire il rischio di interferenza dovuto a conflitti di interesse meritano particolare attenzione quelle relative a obblighi di dichiarazione, di comunicazione e di astensione.
10.3 Si raccomanda, inoltre, come ampiamente indicato da ANAC nei PNA, che il PTPC nel prevedere adeguate misure di contrasto al rischio di conflitti di interessi fornisca anche indicazioni sugli uffici e sui soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione di tali misure.
10.4 In tal senso sarebbe opportuno indicare nel PTCP anche gli uffici, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, deputati ad effettuare un costante monitoraggio degli incarichi ricoperti dai soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine di assicurare la conformità dei comportamenti assunti rispetto alle norme vigenti in materia.
11 È poi utile chiarire nel medesimo PTPC che è cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, d’intesa con il dirigente competente, monitorare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione anche in considerazione delle informazioni acquisite con le dichiarazioni di cui agli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e dell’articolo 6-bis della legge 241/90.
FASE | PROCESSI | SOGGETTI COINVOLTI | SITUAZIONE DI RISCHIO |
Programmazione | Analisi e definizione dei bisogni | RUP | Definizione dei fabbisogni in funzione dell’interesse personale a favorire un determinato o.e. |
Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex articolo 21 Codice | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell’o.e. che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall’urgenza. | |
Progettazione della gara | Progettazione prestazione contrattuale | Progettista/RUP | Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e. |
Verifica e validazione del progetto | Verificatore/RUP | Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti. | |
Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell’opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e. | |
Consultazioni preliminari di mercato | RUP | Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara | |
Nomina RUP | Dirigente o/o altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa | Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e. | |
Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione) | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse. | |
Determinazione importo contratto | Progettista/RUP/organo della SA deputato all’approvazione | Determinazione dell’importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione | |
Scelta procedura di aggiudicazione | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | Scelta della procedura di gara che possa facilitare l’aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata) |
Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell’offerta in caso di OEPV | RUP/organo della SA deputato all’approvazione | Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e. Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e., definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e.. Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell’esecuzione della prestazione. | |
Selezione del contraente | Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte | RUP | Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto) |
Gestione della documentazione di gara | RUP/commissione di gara | Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell’obbligo della segretezza. | |
Nomina commissione di gara | Organo della SA deputato alla nomina | Nomina di soggetti compiacenti per favorire l’aggiudicazione a un determinato o.e. | |
Gestione sedute di gara | RUP | Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti. | |
Verifica requisiti di partecipazione | RUP/seggio di gara/apposito ufficio della SA | Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l’ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti | |
Valutazione offerte | Commissari di gara | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l’esito | |
Verifica offerte anormalmente basse | RUP/commissione specifica/commissione giudicatrice | Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l’aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti | |
Aggiudicazione provvisoria | RUP | ….. | |
Gestione elenchi o albi operatori economici | RUP | Comportamenti volti a disincentivare l’iscrizione (ridotta pubblicità dell’elenco, termini ristretti per l’iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più xx.xx. |
Verifica aggiudicazione e stipula contratto | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | RUP | Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l’aggiudicazione. |
Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l’aggiudicazione | RUP | Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali | |
Aggiudicazione definitiva | RUP | ….. | |
Stipula contratto | Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto | Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell’aggiudicatario | |
Esecuzione del contratto | Nomina direttore lavori/direttore esecuzione | RUP/Organo della SA deputato alla nomina | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull’esecuzione del contratto meno incisiva |
Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dei lavori | RUP/Organo della SA deputato alla nomina | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva | |
Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto | RUP | Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l’intento di favorire l’esecutore del contratto | |
Autorizzazione al subappalto | RUP | Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell’importo del contratto | |
Verifica esecuzione contratto | RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione | Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. | |
Verifica in materia di sicurezza | Coordinatore per l’esecuzione dei lavori | Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza. | |
Gestione delle riserve | RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione/Collaudatore/esperto accordo xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx della fondatezza e dell’ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l’aggiudicatario | |
Gestione arbitrato | Organo della SA deputato alla nomina/Arbitro dipendente pubblico | Nomina di un soggetto compiacente per favorire l’aggiudicatario; attività volta a non tutelare l’interesse della SA bensì quello dell’aggiudicatario. |
Gestione transazione | Dirigente competente/RUP/ | Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell’aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell’avvocatura/legale interno, qualora necessario. | |
Pagamento acconti | Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP | Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti. | |
Rendicontazione del contratto | Nomina collaudatore/commissione di collaudo | RUP/Organo della SA deputato alla nomina | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull’esecuzione del contratto meno incisiva |
Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione | Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP | Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti. | |
Le indicazioni fornite per il RUP si riferiscono anche ai membri della struttura di supporto al RUP. Le indicazioni riferite ad organi collegiali si intendono riferite ai singoli membri. Nel caso in cui la funzione di direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione è svolta da un apposito ufficio, le indicazioni fornite si riferiscono ai singoli componenti dell’ufficio. |
11 Bandi di gara, protocolli di legalità e patti di integrità
11.1 Si suggerisce l’inserimento, nei bandi di gara, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
11.2 Si evidenzia l’opportunità di prevedere sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.
12 Attività formative e di sensibilizzazione del personale
12.1 Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa obbligatoria dei propri dipendenti, dovrebbero intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.
12.2 Con riferimento ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative o di funzioni di coordinamento, le stazioni appaltanti dovrebbero condurre un’azione di sensibilizzazione sugli obblighi di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti.
12.3 L’attività formativa può essere prevista nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Piano triennale della formazione.
13 Indicazione delle sanzioni applicabili
13.1 È opportuno assicurare che i dipendenti abbiano piena contezza delle sanzioni applicabili per il caso di omessa/falsa dichiarazione sulla sussistenza delle situazioni di rischio, individuabili nelle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per i dipendenti pubblici e di cui ai codici etici per i dipendenti privati, oltre che nella responsabilità amministrativa e penale.
13.2 È opportuno indicare ai dipendenti anche gli effetti della violazione delle disposizioni sul conflitto di interessi sul procedimento amministrativo e sul provvedimento conclusivo dello stesso, con particolare riferimento alla possibile configurazione dell’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa, che può condurre all’annullamento d’ufficio del provvedimento adottato quando i relativi effetti contrastino con l’interesse pubblico specifico del procedimento, rinvenibile nella scelta del contraente più idoneo.
13.3 Per esigenze di certezza del diritto e per responsabilizzare i soggetti coinvolti, sarebbe utile richiamare le sanzioni applicabili nel testo della dichiarazione sostitutiva sulle situazioni di conflitto di interesse di cui alla parte II delle presenti linee guida, oltre che nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nei patti di integrità/protocolli di legalità.
La parte IV del documento di consultazione propone l’individuazione di misure di prevenzione del conflitto di interesse, suggerendo alle stazioni appaltanti alcune ipotesi esemplificative di azioni considerate efficaci allo scopo. L’intento è quello di fornire una guida utile allo svolgimento dell’attività richiesta dall’articolo 42 del codice dei contratti pubblici che impone l’obbligo di prevedere misure adeguate per contrastare frodi e
corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nelle procedure di gara. L’Autorità ha cercato di immaginare misure che potessero favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore senza introdurre oneri eccessivi per le amministrazioni.
È stato scelto di utilizzare strumenti (PTPC, patti di integrità, codice di comportamento) e misure (divieto di cumulo di incarichi, obbligo di rotazione) già previste da altre disposizioni di legge, sfruttando i possibili effetti indiretti degli stessi sulla prevenzione e/o sulla tempestiva individuazione del conflitto di interesse.
Sul punto gli Stakeholder sono invitati ad esprimersi, sia in ordine all’efficacia delle misure proposte che in merito a possibili misure aggiuntive e/o alternative rispetto a quelle individuate.