INDICE
CONDIZIONI CONTRATTUALI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
INDICE
1 CAMPO DI APPLICAZIONE 3
2 PREMESSA 3
3 DEFINIZIONI E ACRONIMI 3
4 LINGUA 6
5 PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 6
6 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR) 7
7 PIANO AMBIENTALE 9
8 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ HSE 10
9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE 10
10 SENSIBILIZZAZIONE E COORDINAMENTO HSE 11
11 VEICOLI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI 11
12 PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI PERICOLOSI 12
13 PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 13
14 SEGNALAZIONE EVENTI 14
15 SUBAPPALTATORI 15
16 REQUISITI SPECIALI PER LAVORI COMPLESSI 16
17 DOCUMENTAZIONE CHE L’APPALTATORE DEVE FORNIRE 17
18 ISPEZIONI E MONITORAGGIO 18
19 CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI DEI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 19
ALLEGATO 1 FOCUS SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE COMPLESSE 27
ALLEGATO 2 GESTIONE DEI RIFIUTI 31
ALLEGATO 3 SANZIONI PER VIOLAZIONI HSE 33
1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti Condizioni di Salute, Sicurezza e Ambiente (le "Condizioni HSE") disciplinano gli obblighi delle Parti in materia di salute, sicurezza e ambiente del Contratto (come di seguito definiti).
1.2 Durante il Processo di Qualifica dei Fornitori, il fornitore accetta gli obblighi previsti da queste Condizioni HSE. Tutti questi obblighi si applicheranno solo al momento della firma di uno specifico Contratto e le Condizioni HSE saranno incluse nei documenti contrattuali.
2 PREMESSA
2.1 Il presente documento fornisce agli Appaltatori le informazioni essenziali sugli aspetti significativi in materia di salute, sicurezza e ambiente che l'Appaltatore e i Subappaltatori devono trattare durante la loro attività per conto di ENEL.
2.2 L’Appaltatore e i Subappaltatori devono utilizzare tali informazioni per sviluppare una documentazione adeguata e sufficiente in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, individuando le misure di Salute, Sicurezza e Ambiente da attuare durante l’esecuzione delle attività contrattuali e definendone i relativi costi, mantenendo una struttura sicura e ordinata, promuovendo le migliori pratiche di gestione della Salute, della Sicurezza e dell’Ambiente. Ogni requisito incluso in questo documento deve essere implementato quando si riconosca l’esistenza del rischio corrispondente.
2.3 Le informazioni riportate nel presente documento saranno considerate come condizioni contrattuali e in caso di violazione di tali condizioni da parte degli Appaltatori e/o dai relativi Subappaltatori, ENEL applicherà agli Appaltatori quanto previsto al paragrafo 19 del presente documento. Per quanto riguarda i Subappaltatori, ENEL chiede agli Appaltatori che quelli siano sottoposti alle stesse condizioni contrattuali a cui sono sottoposti gli Appaltatori e di comprovare l’eventuale applicazione di sanzioni che Enel dovesse loro comminare.
2.4 Per ENEL, la tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, dell'integrità fisica e psicologica delle persone, non è solo un obbligo di legge, ma anche una responsabilità morale, sia nei confronti dei propri dipendenti che degli appaltatori.
2.5 In ENEL, è vietato qualsiasi lavoro che comprometta la sicurezza e l'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella “Stop Work Policy”, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerano la sospensione del lavoro e il ripristino delle condizioni di sicurezza e ambientali.
2.6 La "Dichiarazione di Impegno per la Salute e la Sicurezza", la "Stop Work Policy" e la "Politica Ambientale" sono disponibili ai seguenti indirizzi:
xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx, nella sezione “Documenti Utili” e xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxx
2.7 ENEL è fortemente e costantemente impegnata a promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, promuovendo una maggiore attenzione e consapevolezza dei rischi e incoraggiando comportamenti responsabili da parte di chi lavora con noi e per noi.
2.8 Inoltre, la strategia di ENEL non si limita alla sola valutazione dell'impatto ambientale, ma mira anche a coinvolgere le persone che lavorano con ENEL, promuovendo le migliori pratiche ambientali per i suoi fornitori, appaltatori e clienti, al fine non solo di rispettare gli obblighi di legge, ma anche di superarli.
3 DEFINIZIONI E ACRONIMI
“Infortunio”: Incidente che ha dato luogo a lesioni, con assenza dal lavoro di almeno un giorno1, escluso quello in cui e’ occorso l'evento.
“Controllata”: in relazione a qualsiasi entità giuridica, qualsiasi entità giuridica che direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o sotto controllo comune con altra entità giuridica; tale entità giuridica sarà considerata una controllata fintanto che tale controllo esiste.
“Asset”: qualsiasi luogo di lavoro, cantiere o oggetto che Enel possiede, installa o gestisce, direttamente o tramite appaltatori e subappaltatori.
1 Nei Paesi in cui la normativa locale prevede che la prognosi venga definita solo il giorno successivo all'infortunio, l'assenza dal lavoro viene conteggiata a partire dal giorno di rilascio della prognosi, escluso il giorno dell'evento (es. se l'evento si verifica il giorno 1 e la prognosi viene definita il giorno 2, con rientro al lavoro il giorno 3, l'evento viene classificato come medicazione e non come infortunio).
“Incidente in itinere”: Incidente che si verifica durante il tragitto /viaggio dal domicilio del dipendente al Luogo di Lavoro e viceversa, o quando non è disponibile una mensa aziendale, durante il viaggio verso e dall'area di consumo dei pasti.
"Lavoro Complesso": un'attività lavorativa che coinvolge (o è eseguita da) più di una parte (ENEL/Appaltatore) - che può o meno lavorare contemporaneamente nel Luogo di Lavoro - o più di un gruppo di lavoro di una sola parte (ENEL/Appaltatore), e a seconda (ma non necessariamente in ordine di importanza):
o del numero di lavoratori sul Luogo di Lavoro,
o del numero di attività lavorative sul Cantiere,
o della complessità degli impianti e/o dei cantieri coinvolti,
o dell’estensione del Cantiere,
o della durata totale dei lavori,
o delle attrezzature e degli strumenti operativi utilizzati per l'esecuzione del lavoro,
o della prossimita’ a terze parti.
“Contratto”: il contratto stipulato tra un Appaltatore ed ENEL al quale sono allegati le presenti Condizioni HSE.
"Appaltatore" o "Controparte": persona fisica o giuridica o associazioni di quest'ultima con la quale ENEL firma contratti di lavori, servizi e forniture.
"Controllo: in relazione a qualsiasi entità giuridica, significa il potere, diretto o indiretto, di determinare gli orientamenti gestionali e/o le politiche di tale entità giuridica, attraverso il possesso del diritto di voto per contratto o in altro modo.
"ENEL": il particolare soggetto (Enel S.p.A. o una delle sue controllate) che è una delle parti del Contratto stipulato con l'Appaltatore.
"Evento Ambientale": un evento che si verifica in un asset con un potenziale impatto (o che ha effetti) sull'ambiente e/o sull'organizzazione come conseguenza di istanze ambientali.
"Near-Miss Ambientale": un evento ambientale imprevisto confinato o terminato prima di raggiungere qualsiasi matrice ambientale e di produrre qualsiasi impatto.
"Attrezzatura": l'insieme di strumenti utilizzati dai lavoratori allo scopo di svolgere una determinata attività lavorativa. "Incidente Mortale": un incidente che ha causato la morte di una persona.2
"Primo Soccorso": un infortunio che comporta un trattamento medico in una struttura sanitaria o l'utilizzo di strumenti di primo soccorso, con rientro al lavoro entro e non oltre il giorno successivo all'incidente.
“Preposto”: una persona che supervisiona il lavoro e assicura l'esecuzione delle istruzioni impartite, assicurando la corretta esecuzione del lavoro da parte dei lavoratori nel rispetto della normativa in materia di salute, sicurezza e ambiente e delle regole aziendali.
“Indice di Frequenza”: (numero di Incidenti/ore lavorate) x 1.000.000.
“Autorità Governativa”: qualsiasi organo nazionale, federale, statale, locale, comunale o altro organo governativo, regolatorio, amministrativo, giudiziario, pubblico o istituito per statuto, corte o tribunale governativo, agenzia, commissione, autorità, organismo o entità, o qualsiasi sua suddivisione politica, altra entità che eserciti funzioni o poteri esecutivi, legislativi, giudiziari, fiscali, regolatori o amministrativi del o appartenenti al governo (compreso qualsiasi organo sovranazionale che eserciti tali poteri o funzioni, come l'Unione Europea) avente competenza giurisdizionale sulla materia, sul Contratto o sulla società in questione.
"Pericolo": un contesto che può potenzialmente causare lesioni e malattie. I pericoli possono includere sorgenti che possono causare danni o situazioni pericolose o circostanze con possibili esposizioni che possono portare a lesioni e malattie.
"Materiale Pericoloso": qualsiasi sostanza soggetta attualmente o in un potenziale futuro a regolamentazione, controllo, bonifica o altrimenti disciplinata dalla Legge applicabile, comprese le leggi relative allo scarico, all'emissione, allo sversamento, al rilascio o alla minaccia di rilascio nell'ambiente o relative allo smaltimento (o all'organizzazione dello smaltimento), alla distribuzione, alla fabbricazione, alla lavorazione, alla conservazione, al trattamento, al trasporto o ad altro uso di tali sostanze.
I Materiali Pericolosi includono, a titolo esemplificativo ma non esclusivo: prodotti chimici, costituenti, contaminanti, inquinanti, materiali, rifiuti, qualsiasi altra sostanza o miscela cancerogena, corrosiva, infiammabile, radioattiva, reattiva, tossica o altre sostanze o miscele pericolose - siano essi solidi, liquidi, gas - escludendo, tuttavia, le comuni sostanze di manutenzione e pulizia.
"Incidente ad Alto Potenziale": uno scenario incidentale che in virtu’ delle sue caratteristiche di sorgente, energia coinvolta, propagazione e coinvolgimento di lavoratori, può generare un Incidente Mortale, Grave, o Significativo, a prescindere dall’effettiva gravità registrata nelle diverse ricorrenze
2 Sono compresi gli Incidenti che causano la morte dell'infortunato entro 180 giorni (nesso causale con l'incidente da accertare).
“HSE”: Salute, Sicurezza e Ambiente.
“Requisiti HSE”: Specifiche Tecniche ENEL incluse nel Contratto, requisiti legali e altri requisiti HSE applicabili nel Paese. "Incidente": un evento non pianificato e indesiderato in cui si è verificato o avrebbe potuto verificarsi un infortunio o una malattia.
"Lesioni e Xxxxxxxx": un effetto negativo sulla condizione fisica, mentale o cognitiva di una persona. Tali effetti negativi includono malattie professionali, infermità e morte. Il termine "lesioni e malattie" implica la presenza di lesioni o malattie, singolarmente o in combinazione tra loro.
"Interferenza" o "Interferenza sul Lavoro": un'attività lavorativa in cui soggetti diversi (ENEL/appaltatori) lavorano nello stesso cantiere:
o contemporaneamente, con un effetto diretto sulle attività circostanti,
o in momenti diversi, se gli effetti delle attività svolte dal soggetto che ha lavorato prima influiscono sul soggetto che lavora successivamente.
"Legge": tutte le leggi, statuti, ordinanze, codici, norme, ordinanze, decreti, sentenze, ingiunzioni, permessi, licenze, autorizzazioni di qualsiasi Autorità Governativa legalmente costituita, anche secondo successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.
"Incidente Minore": un Incidente non Fatale, né Grave, né Significativo, con assenza dal lavoro di almeno una giornata di lavoro3. “OHS”: Salute e Sicurezza sul Lavoro.
“OHSE”: Salute e Sicurezza sul Lavoro e Protezione dell’Ambiente. "Parti": congiuntamente ENEL e Appaltatore/Subappaltatori.
"Personale": qualsiasi individuo che svolge attività relative al Contratto sotto il controllo dell'Appaltatore o di un Subappaltatore, indipendentemente dal particolare accordo legale per tali attività (ad esempio, dipendenti o persone che lavorano come appaltatori indipendenti, agenti, rappresentanti, ecc.).
"Portale Procurement (Portale Fornitori)": Sezione del sito web del Portale del Gruppo Enel, dedicata ai fornitori.
"Requisito": un’esigenza o un'aspettativa dichiarata, comunemente assunta o obbligatoria. "Comunemente assunto" significa che è consuetudine o prassi comune per l'organizzazione e le parti interessate che l’esigenza o l'aspettativa in esame sia onorata. Un requisito specifico è quello indicato, ad esempio nelle informazioni documentate.
"Osservazione sulla Sicurezza": l'identificazione di un comportamento non sicuro o di una condizione di pericolo che potrebbe portare a un Incidente.
“Near miss/Mancato Incidente”: un Incidente che non ha causato lesioni o problemi di salute, ma che ne aveva il potenziale.
"Incidente grave": un Incidente che ha causato l'invalidità permanente o temporanea con assenza dal lavoro, rientrante in una delle seguenti categorie:
o prima prognosi, riportata sul primo certificato medico rilasciato, di oltre 30 giorni (di calendario),
o prognosi riservata, fino a quando il dipendente infortunato non viene rimosso dall'elenco dei pazienti in pericolo dell'ospedale/pronto soccorso,
o prognosi sconosciuta che si stima superi i 30 giorni (di calendario). "Indice di Gravità": (numero di giorni persi/ore di lavoro) x 1.000.
"Incidente Significativo": un incidente non classificato come "grave" ma che ha causato lesioni o traumi di seguito elencati:
o lesione a una vertebra / frattura del bacino,
o trauma cranico,
o qualsiasi trauma causato dalla caduta dall'alto,
o ustioni di 2° e 3° grado / Qualsiasi ustione causata da un evento elettrico
o complicazioni per la salute a seguito di asfissia o avvelenamento,
o perdita di arti o altre mutilazioni,
o arresto cardiaco e respiratorio (associato all'attività lavorativa).
"Stop work": un evento in cui è stata applicata la politica "Stop Work" di ENEL, o una politica equivalente. "Subappalto": un contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di servizi contrattuali.
3 Nei Paesi in cui la normativa locale prevede che la prognosi venga definita solo il giorno successivo all'infortunio, l'assenza dal lavoro viene conteggiata a partire dal giorno di rilascio della prognosi, escluso il giorno dell'evento (es. se l'evento si verifica il giorno 1 e la prognosi viene definita il giorno 2, con rientro al lavoro il giorno 3, l'evento viene classificato come medicazione e non come infortunio).
“Processo di Qualifica dei Fornitori”: Processo di Procurement di Enel che si basa sulla selezione di fornitori qualificati per lavori, beni e servizi, in grado di garantire adeguati livelli di affidabilità e qualità.
"Sistema di Qualifica dei Fornitori": il sistema di Enel per la selezione e la valutazione dei fornitori mirato all’individuazione di appaltatori in grado di garantire adeguati livelli di affidabilità e qualità.
"Luogo di Lavoro": qualsiasi sito, ufficio, posto di lavoro o area in cui un lavoro, fornitura di componenti, attrezzature o materiale o attività di servizio sono in corso, o devono essere eseguiti dall'Appaltatore per conto di ENEL.
"Lavoratore: si veda Personale.
4 LINGUA
4.1 La versione originale delle presenti Condizioni HSE è in lingua inglese, ad eccezione dei contratti ai quali si applicano la legislazione russa, rumena e brasiliana, per i quali la versione originale è quella in lingua locale. In caso di conflitti tra la versione originale e le traduzioni in altre lingue, prevarrà la versione originale.
5 PRESCRIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
5.1 GARANZIE HSE DELL’APPALTATORE
5.1.1 L'appaltatore garantisce:
a) che le informazioni che fornisce a Enel S.p.A. o alle sue Controllate per qualificarsi come fornitore di Enel S.p.A. o delle sue Controllate e per stipulare il Contratto, incluse in particolare le informazioni sulle sue qualifiche e prestazioni HSE, fossero vere e corrette quando sono state fornite, e che nessuna modifica rilevante ha reso tali informazioni sostanzialmente errate o fuorvianti,
b) di aver messo in atto, o che intende mettere tempestivamente in atto, adeguati sistemi, procedure e pratiche gestionali e che si avvale di Personale adeguatamente qualificato per assicurare di poter adempiere ai propri obblighi HSE previsti dal Contratto.
5.2 OBBLIGHI HSE GENERALI
5.2.1 L'Appaltatore si impegna ad adempiere ai propri obblighi derivanti dal Contratto in modo tale da garantire un Luogo di Lavoro sano e sicuro per il proprio Personale, per il Personale di ENEL e per i terzi ed evitare danni all'ambiente, e a tal fine l'Appaltatore deve:
a) rispettare la legge applicabile in materia di previdenza sociale, salute e sicurezza sul lavoro e protezione dell'ambiente,
b) rispettare tutti i permessi applicabili in relazione al Lavoro,
c) rispettare le presenti Condizioni HSE e gli altri obblighi HSE stabiliti nel Contratto,
d) rispettare le buone pratiche di settore, tenendo conto dei principi contenuti nelle Politiche adottate da Enel S.p.A. e dalle sue Associate, ovvero la "Dichiarazione di Impegno per la Salute e la Sicurezza", la "Stop Work Policy" e la "Politica Ambientale" applicate da Enel
S.p.A. e dalle sue Associate,
e) cooperare con ENEL e altri (appaltatori, autorità, ecc.), perseguendo un continuo miglioramento, per assicurare che la salute, la sicurezza e l'ambiente siano protetti nella massima misura possibile durante l'esecuzione del Contratto (ad esempio partecipando a progetti innovativi sulla prevenzione e mitigazione dei rischi HSE),
f) fornire informazioni immediate a ENEL su qualsiasi questione relativa a HSE che potrebbe avere un impatto, compromettere, ritardare o interferire con le attività del Contratto.
5.2.2 In caso di conflitto interno tra le disposizioni del Paragrafo 5.2.1, l'Appaltatore deve applicare il Contratto in modo tale da massimizzare la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente e può consultare ENEL qualora abbia dubbi in merito.
5.2.3 Fermo restando l’impegno di ENEL in materia di salute, sicurezza e ambiente, l'Appaltatore rimane responsabile per qualsiasi danno alla salute, alla sicurezza o all'ambiente causato dal suo personale o dai suoi subappaltatori per mancato adempimento o violazione del Contratto.
5.3 OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA DI HSE
5.3.1 L'Appaltatore dovrà avvalersi di Personale impiegato in conformità alla Legge applicabile e dovrà mettere in atto procedure per assicurare il tempestivo pagamento della retribuzione del proprio Personale e di tutte le imposte, assicurazioni, pensioni e contributi
previdenziali relativi a tale Personale, come previsto dalla Legge e/o da qualsiasi contratto collettivo di lavoro applicabile. A scanso di equivoci, come stabilito nel Paragrafo 3, il termine Personale include il Personale dei Subappaltatori, in modo tale che, nella misura in cui l'Appaltatore, in conformità alle disposizioni del Contratto, utilizzi Subappaltatori nell'esecuzione del Contratto, il presente Paragrafo preveda che l'Appaltatore abbia in atto procedure per garantire che ogni Subappaltatore rispetti gli obblighi del presente Paragrafo in relazione al Personale dei Subappaltatori.
5.3.2 L'Appaltatore deve osservare tutte le norme di salute, sicurezza e ambientali per ogni Luogo di Lavoro, compresi i piani di emergenza. A tal fine, l’Appaltatore deve assicurarsi:
(i) per i Luoghi di Lavoro sotto il controllo dell'Appaltatore, di aver stabilito e comunicato adeguate norme in materia di salute, sicurezza e ambientali a tutte le persone presenti in qualsiasi momento sul Luogo di Lavoro e di aver messo in atto procedure adeguate a monitorare e far rispettare tali norme a tutte queste persone, oppure
(ii) per i Luoghi di Lavoro sotto il controllo di ENEL o di terzi, di aver ottenuto, rivisto e comunicato al proprio Personale le norme in materia di salute, sicurezza e ambiente applicabili a tali Luoghi di Lavoro, e di aver messo in atto adeguate procedure per monitorare e far rispettare tali norme al proprio Personale.
5.3.3 Ciascuna Parte verifica che tutto il proprio Personale sia in possesso di un'adeguata identificazione personale e dei badge forniti dalla Parte interessata, con foto e appropriati dati identificativi, comprovanti che la persona è un membro del proprio Personale ai fini del Contratto. Tutto il Personale dell'Appaltatore deve essere dotato di un'indicazione esterna visibile della Parte per cui la persona lavora (es. loghi su divise, caschi, ecc. o badge ben visibili). Anche se l'accesso al Luogo di Lavoro è controllato da ENEL, l'Appaltatore deve eseguire il proprio controllo per identificare il proprio Personale che accede al Luogo di Lavoro.
5.3.4 Durante gli spostamenti verso un Luogo di Lavoro, o all'interno o tra diversi Luoghi di Lavoro, il Personale dell'Appaltatore deve sempre rispettare il codice stradale applicabile, utilizzare le cinture di sicurezza (o i caschi in caso di bicicletta o moto) e guidare in sicurezza. Fatta salva l'eventuale qualifica superiore richiesta a seguito di una valutazione dei rischi o prevista per Xxxxx, ogni conducente deve avere almeno un anno di esperienza di guida di un veicolo equivalente.
5.3.5 In tutti i Luoghi di Lavoro è vietato fumare (ad eccezione delle aree riservate ai fumatori) e tutte le Parti dovranno cooperare per far rispettare questa regola.
5.3.6 In tutti i Luoghi di Lavoro è vietato:
a) possedere o utilizzare armi da fuoco o munizioni per armi da fuoco (ad eccezione del personale di sicurezza specificamente designato e debitamente accreditato),
b) consumare o essere sotto l'influenza di alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope illecite,
c) partecipare a disordini quali risse, distruzione illecita di beni, ecc.
Nei Luoghi di Lavoro sotto il controllo dell'Appaltatore, l'Appaltatore deve immediatamente e definitivamente rimuovere dal Luogo di Lavoro qualsiasi persona trovata a violare i punti (a), (b), o (c) di questo Paragrafo 5.3.6, assicurando all’occorrenza un’adeguata applicazione della Legge.
Nei Xxxxxx di Lavoro di lavoro sotto il controllo di ENEL/terzi, l'Appaltatore deve cooperare per rimuovere il proprio Personale che ha violato i punti (a), (b), o (c) di questo Paragrafo 5.3.6.
6 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR)
6.1 REQUISITI
6.1.1 L'Appaltatore deve consegnare a ENEL, prima dell'inizio delle attività contrattuali (e mantenere aggiornata per tutta la durata del Contratto), una specifica valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza ("Documento di Valutazione Rischi") per tutte le attività relative all'esecuzione del Contratto, identificare e attuare le corrispondenti misure di prevenzione e protezione.
6.1.2 Il DVR deve essere attuato in conformità alle leggi locali, se esistenti, e/o sulla base della logica di cui al Paragrafo 6.2, e/o secondo la norma ISO 45001 (o norma equivalente, in questo caso ENEL si riserva il diritto di approvare il metodo); in caso di requisiti contrastanti, si applica quello che garantisce maggiore protezione della Salute e della Sicurezza. Nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado di rispettare i requisiti di cui sopra (ad esempio perché la legge locale prevede una norma diversa), deve chiedere a ENEL di prendere una decisione formale in merito alla norma da applicare.
6.2 LINEE GUIDA PER IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
6.2.1 Per effettuare la valutazione dei rischi l’Appaltatore deve prendere in considerazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le condizioni e i rischi indicati di seguito:
o Norme esistenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sotto il controllo di ENEL o di terzi,
o Condizioni del Luogo di Lavoro (compresi gli aspetti ambientali e l'impatto su Salute e Sicurezza),
o Condizioni al contorno del Luogo di Lavoro (compresi gli aspetti ambientali e l'impatto su Salute e Sicurezza),
o Attività lavorative normalmente svolte dall'Appaltatore, comprese le attività preparatorie e gli spostamenti,
o Cooperazione con altri appaltatori nominati da ENEL e possibile impatto/interferenza sull'esecuzione del Contratto,
o Pericoli e i rischi (uno o più) di ogni attività, tra i quali, a titolo esemplificativo:
- caduta allo stesso livello (inciampo),
- caduta dall’alto,
- elettrici,
- agenti chimici e/o biologici (anche se facenti parte di materiali o attrezzature, ad esempio attrezzature contenenti amianto),
- caduta di oggetti,
- urto con oggetti,
- rumori e vibrazioni,
- incendio ed esplosione,
- contatto termico,
- traffico/viaggi (ossia spostamenti in zone rurali e inaccessibili, condizioni del percorso per raggiungere il Luogo di Lavoro),
- fulmini,
- proiettili,
- intrappolamento,
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti,
- spazi confinati,
- frane e crolli,
- barotrauma, malattia da decompressione, avvelenamento da gas (lavori subacquei),
- taglio,
- condizioni ergonomiche (movimento impedito, distorsioni o iperaffaticamento),
- aggressione di animali,
- pericoli termici-atmosferici,
- rischi di interferenza, come nelle attività lavorative in cui soggetti diversi lavorano nello stesso Cantiere,
o condizioni del percorso per raggiungere il Luogo di Lavoro,
o attraversamento di zone rurali e inaccessibili,
o turno di notte,
o rischio generico: durante l'esecuzione di qualsiasi attività, così come nelle fasi preparatorie e di viaggio, vi sono pericoli comuni che possono causare incidenti come l'urto con oggetti, tagli, cadute, incidenti ergonomici (movimenti impediti o sforzi), nonché
o aggressioni di animali, eventi atmosferici (fulmini, inondazioni…), colpi di calore o altri eventi simili.
6.2.2 Il DVR comprende anche misure di prevenzione e protezione per eliminare o, almeno, ridurre uno o più rischi, come ad esempio:
o sorveglianza sanitaria preventiva e/o periodica,
o garantire un'adeguata selezione/formazione/qualifica del personale per l'esecuzione delle attività lavorative,
o definizione della composizione, organizzazione e pianificazione del gruppo di lavoro,
o definizione di procedure e/o istruzioni e/o metodi di lavoro,
o piani di emergenza, compresi il primo soccorso, la prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze,
o corretta gestione dei rischi di interferenza,
o corretta gestione e smaltimento dei Materiali Pericolosi che rappresentano un pericolo per la salute e la sicurezza,
o rigorosa regolamentazione dell'uso di dispositivi di comunicazione come telefoni cellulari/smartphone/tablet; (ad esempio durante l'esecuzione delle attività, durante la guida, salendo o scendendo le scale, attraversando la strada e in tutti i casi in cui potrebbero creare una distrazione),
o adeguata segnalazione dei cartelli che evidenziano eventuali rischi temporanei (ad es. pavimento scivoloso),
o adozione di adeguati requisiti in relazione ad abbigliamento, scarpe, grembiuli e guanti in funzione dei rischi conseguenti all'attività svolta,
o delimitazione delle aree al fine di consentire l'accesso solo al personale autorizzato,
o fornire pannelli e cartelli per evidenziare il tipo di attività svolta e tutte le informazioni pertinenti,
o fornire adeguati corrimano per le scale,
o mantenere in ordine e pulite tutte le aree di lavoro,
o progettare una corretta viabilità nei Luoghi di Lavoro, evitando interferenze tra pedoni e veicoli e posizionando i necessari segnali stradali, dissuasori di velocità,
o valutare le condizioni atmosferiche prima dell'esecuzione delle attività,
o misure di protezione, come i dispositivi di protezione collettiva e individuale.
6.2.3 Inoltre, il DVR, o la documentazione allegata, deve includere, se del caso, la designazione di:
o addetti alla sicurezza,
o responsabile per la sicurezza,
o lavoratori qualificati autorizzati,
o supervisori di ponteggi,
o coordinatori per le operazioni di movimentazione meccanica dei carichi,
o capo delle operazioni di movimentazione del carico,
o supervisori delle linee di vita,
o responsabili del primo soccorso e della prevenzione incendi; e
o qualsiasi altra nomina specifica di Personale in materia di salute e sicurezza prevista per legge o dal presente Contratto.
6.2.4 Il DVR include, se del caso, l'autorizzazione/le licenze per l'uso delle attrezzature di lavoro (macchinari e attrezzature),
7 PIANO AMBIENTALE
7.1 REQUISITI
7.1.1 L'Appaltatore dovrà consegnare a ENEL il Piano Ambientale relativo al Luogo di Lavoro e all'attività specifica prima dell'inizio delle attività previste dal Contratto e aggiornarlo o integrarlo regolarmente, come richiesto dalle circostanze o dal Contratto, o come specificamente richiesto da ENEL, durante l'esecuzione del Contratto.
7.1.2 Il Piano Ambientale deve essere attuato in conformità alla Legge locale, se esistente, e/o sulla base delle linee guida di cui al Paragrafo 7.2, e/o secondo la norma ISO 14001 (o norma equivalente, in questo caso ENEL si riserva il diritto di approvare il metodo); in caso di requisiti contrastanti, si devono applicare quelli che massimizzano la protezione dell’Ambiente. Nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado di seguire i requisiti di cui sopra (ad esempio perché la legge locale prevede una norma diversa), deve chiedere a ENEL di prendere una decisione in merito alla norma da applicare.
7.1.3 Nel caso di Contratti applicabili a più Luoghi di Lavoro, nella valutazione del rischio ambientale bisogna prestare particolare attenzione alla specifica attività da svolgere. Il presente Piano Ambientale deve essere consegnato a ENEL prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività previste dal Contratto. Le Politiche Ambientali del gruppo ENEL e le istruzioni specifiche di ENEL per tale Luogo di Lavoro (se presenti) dovrebbero essere prese in considerazione anche nel caso in cui richiedano una maggiore diligenza rispetto alla Legge applicabile.
7.2 LINEE GUIDA PER IL PIANO AMBIENTALE
7.2.1 Il Piano Ambientale dovrà includere, se applicabile per l'attività contrattuale, la valutazione di quanto segue:
o identificazione degli aspetti/impatti, rischi ambientali rilevanti,
o gestione dei rifiuti, compresa la necessità di deposito temporaneo,
o gestione delle acque reflue,
o piano di mitigazione delle emissioni diffuse,
o piano di mitigazione del rumore,
o piano dettagliato che spieghi come l'Appaltatore e i suoi subappaltatori rispetteranno tutti i requisiti ambientali per tutti gli aspetti ambientali (che includano come minimo: emissioni atmosferiche, rifiuti, gestione del suolo, rumore, acque reflue, emissioni di polveri e particelle, protezione della biodiversità, ecc.) durante tutti i lavori,
o piano di gestione delle emergenze ambientali,
o piani di azioni di mitigazione e rimedio per qualsiasi contaminazione causata dal rilascio negligente di sostanze chimiche e Materiali Pericolosi,
o descrizione delle operazioni/azioni di monitoraggio ambientale, compresa la loro pianificazione e la frequenza,
o descrizione delle segnalazioni e reportistica da consegnare alle autorità,
o il rispetto delle norme ambientali esistenti nel Luogo di Lavoro, per i Luoghi di Lavoro sotto il controllo di ENEL o di terzi.
8 ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ HSE
8.1 Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore deve nominare:
a) Personale HSE di riferimento: uno o più rappresentanti, nominati dall'Appaltatore prima dell'inizio delle attività contrattuali, con un ruolo manageriale all'interno dell'organizzazione del lavoro dell'Appaltatore, con chiari ruoli e responsabilità HSE definiti dall'Appaltatore, che sarà l'interlocutore HSE di ENEL durante il periodo di validità del Contratto. Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore non sia presente in cantiere, l'Appaltatore, in accordo con il Subappaltatore, può nominare le persone chiave HSE tra il personale del subappaltatore,
b) Preposto sicurezza: uno o più rappresentanti, nominati dall'Appaltatore tra il proprio personale, ciascuno dei quali ha il compito di sovrintendere alle specifiche attività di cantiere e di assicurare l'attuazione delle direttive ricevute, verificando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori in conformità agli obblighi HSE previsti dal Contratto; Il "Preposto" (che gestirà le singole attività e controllerà le problematiche connesse alla sicurezza) deve possedere le seguenti competenze:
- conoscenza dell'attività da svolgere e del suo sviluppo in un contesto complesso, nonché dei rischi che questa attività può generare nei confronti di altre attività,
- capacità di leadership e di relazionarsi con gli altri profili coinvolti,
- diligenza nella gestione dell'attività in conformità alla pianificazione concordata,
- proattività e attenzione nel segnalare ai coordinatori qualsiasi scostamento dalla pianificazione stabilita che possa insorgere durante l'esecuzione dell'attività.
c) Focal Point (persona di rifermento) per la segnalazione e reportistica HSE: L'appaltatore deve assicurare una struttura del personale con una persona di riferimento per il rispetto delle norme di Sicurezza e Ambiente che comunichi con Enel,
d) inoltre, nel caso di Lavori Complessi fare riferimento al Paragrafo 16 e all'ALLEGATO 1 Focus sulle Attività Lavorative Complesse.
8.2 ENEL può, a sua esclusiva discrezione, richiedere l'assegnazione di un certo numero di risorse dell'Appaltatore o dei subappaltatori alle attività HSE, tenendo conto del numero di risorse dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori coinvolti nel Contratto; l'Appaltatore accetta in anticipo di impegnarsi a rispettare quanto sopra su richiesta di ENEL.
8.3 ENEL si riserva il diritto di verificare la qualifica e le credenziali del Personale HSE dell'Appaltatore e, nel caso in cui siano ritenute inadeguate, di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, una specifica persona HSE. L’Appaltatore mette a disposizione di ENEL il curriculum vitae del personale HSE, riportandone le competenze professionali, il background accademico, le credenziali, le prestazioni lavorative pregresse e la comprovata esperienza.
9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE.
9.1 L'Appaltatore deve rispettare le disposizioni di Xxxxx e del Contratto in materia di primo soccorso, prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
9.2 L'Appaltatore deve compiere tutto quanto necessario per assicurare e garantire che ogni Luogo di Lavoro sia provvisto di:
o almeno una cassetta di pronto soccorso, ai sensi delle disposizioni di Xxxxx vigenti in materia;
o mezzi di comunicazione adeguati a garantire una risposta rapida di pronto soccorso/assistenza in caso di emergenza;
o attrezzature appropriate, adeguate ai rischi specifici delle attività inerenti all'oggetto del Contratto.
9.3 Tutte le azioni relative alla gestione del primo soccorso e dell'emergenza devono essere svolte dai Responsabili nominati dalla società coinvolta nell'emergenza.
9.4 Per i Xxxxxx di Lavoro sotto il controllo di ENEL o di terzi, tutte le azioni dell'Appaltatore relative al primo soccorso, alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze devono essere eseguite in coordinamento con i piani di emergenza del Luogo di Lavoro esistenti.
10 SENSIBILIZZAZIONE E COORDINAMENTO HSE
10.1 RIUNIONE DI AVVIO HSE
10.1.1 Prima dell'inizio delle attività contrattuali, ENEL e l'Appaltatore terranno una riunione iniziale sulla Sicurezza per il coordinamento delle attività e i rappresentanti di entrambe le Parti dovranno firmare un resoconto della riunione (verbale della riunione).
10.2 FORMAZIONE INTRODUTTIVA (INDUCTION)
10.2.1 L'Appaltatore deve garantire che tutti i lavoratori sotto la sua responsabilità siano consapevoli dei rischi e delle restrizioni (ad esempio, per quanto riguarda le aree) esistenti o che potrebbero manifestarsi sul Luogo di Lavoro, nonché di eventuali piani di emergenza. I lavoratori devono partecipare a una sessione introduttiva sull'HSE (induction), che deve essere adeguatamente documentata. La sessione introduttiva deve essere aggiornata periodicamente o quando vengono individuati nuovi rischi.
10.2.2 Se necessario, i lavoratori devono partecipare a una sessione introduttiva di alto livello sull'HSE, tra ENEL e le persone chiave HSE, che deve essere adeguatamente documentata.
10.3 PRE-JOB CHECK
10.3.1 Subito prima dell'inizio di ogni specifica attività in cantiere, l'Appaltatore, tramite il suo Preposto o altra persona designata (con competenze e responsabilità equivalenti), deve tenere una riunione HSE (Pre-Job Check) di verifica preliminare delle condizioni di rischio specifiche del Luogo di lavoro, delle misure di prevenzione e protezione da adottare e delle modalita’ operative, che coinvolga il suo personale e i suoi subappaltatori.
10.3.2 Il Pre-Job Check deve essere ripetuto ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni di lavoro o l'assegnazione di un nuovo lavoratore alle attività. In tale incontro il preposto e il personale esaminano tutte le fasi dell'attività e i relativi compiti, valutano le situazioni di potenziale rischio che possono verificarsi in materia di HSE, descrivono le attrezzature e il materiale da utilizzare e i comportamenti da adottare per prevenire gli incidenti.
10.3.3 Il Pre-Job Check deve garantire, anche con il supporto di una specifica lista di controllo, che tutti i lavoratori:
o siano informati sull'attività da svolgere e sulle procedure operative;
o comprendano i rischi associati all'attività specifica da svolgere;
o adottino di conseguenza tutte le misure necessarie per garantire che l'attività sia svolta in condizioni di sicurezza e di protezione dell'ambiente.
11 VEICOLI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI
11.1 L’Appaltatore dovrà:
o fornire tutti i materiali, le attrezzature e gli strumenti necessari per un'esecuzione sicura e di alta qualità del lavoro o del servizio,
o utilizzare macchine, attrezzature e dispositivi conformi alle Leggi in vigore e agli standard delle migliori pratiche previste dalle normative applicabili,
o oltre ai requisiti di cui al punto 17.2, mettere a disposizione (e trasmettere, se necessario) a ENEL, prima dell'inizio di ogni attività, tutte le informazioni relative ai veicoli, ai macchinari, alle attrezzature e ai dispositivi che intende utilizzare. ENEL si riserva il diritto di convalidare queste informazioni prima di autorizzare l'esecuzione dell'attività. Inoltre, ENEL potrebbe richiedere una dichiarazione di responsabilità al riguardo firmata dall’Appaltatore,
o astenersi dall'uso di veicoli, macchinari, attrezzature e dispositivi di proprietà di ENEL senza previa autorizzazione scritta.
11.2 Tutti i materiali, i macchinari, le attrezzature e gli strumenti devono essere sottoposti a regolare manutenzione e cura per resistere al deterioramento dovuto alle condizioni ambientali. Ciò include materiali di copertura, isolamento e altro. Inoltre, devono essere dotati di tutto ciò che ne garantisca un uso sicuro (luci, allarmi, specchietti retrovisori, protezioni, ecc.) È vietato l'uso di macchine, attrezzature e strumenti sprovvisti di dispositivi di protezione.
11.3 I macchinari, i veicoli e le attrezzature dell'Appaltatore possono essere utilizzati solo da personale autorizzato. L'Appaltatore deve autorizzare solo personale formato e/o qualificato, in possesso della certificazione per l'uso o la patente/il permesso di guida quando previsto dal contratto o dalla Legge locale.
11.4 L'Appaltatore deve preventivamente autorizzare l'ingresso sul Luogo di Lavoro di veicoli e macchinari dell'Appaltatore e del Subappaltatore per l'esecuzione delle attività contrattuali. Tutti i veicoli e i macchinari utilizzati sul Luogo di Lavoro devono essere dotati di un numero di identificazione e il Logo dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice.
11.5 ENEL si riserva il diritto di ispezionare tutti gli elementi e la relativa documentazione descritta nel presente paragrafo, prima e durante l'utilizzo di macchinari, veicoli, attrezzature e strumenti, al fine di verificarne la conformità alla Legge, alle norme e ai Requisiti HSE applicabili, nonché alle disposizioni contrattuali. Nel caso in cui durante l'ispezione ENEL riscontri qualsiasi non conformità, l'Appaltatore dovrà immediatamente arrestarli e/o rimuoverli dal Luogo di Lavoro.
12 PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI PERICOLOSI
12.1 L'Appaltatore deve fornire e utilizzare (se previste nel contratto) sostanze chimiche adeguatamente imballate ed etichettate in modo che il prodotto contenuto e i rischi per i lavoratori e per l'ambiente siano identificati in modo chiaro.
12.2 L'imballaggio e l'etichettatura devono inoltre fornire informazioni per lo scarico, la conservazione e la movimentazione in condizioni di sicurezza. Le corrispondenti schede tecniche di sicurezza, movimentazione e conservazione devono accompagnare materiali, sostanze e miscele. Le schede tecniche, fornite nella lingua locale, devono includere gli usi previsti, le limitazioni o le prescrizioni relative alle eventuali misure di conservazione (ove esistenti) per l'attenuazione dei rischi e le istruzioni per lo smaltimento, in conformità alla Legge vigente.
12.3 L'Appaltatore deve mantenere un fascicolo aggiornato di tutte le schede tecniche di sicurezza dei materiali per tutti i prodotti chimici e i materiali pericolosi utilizzati in relazione all'esecuzione dei Lavori o presso o vicino al Luogo di Lavoro o in qualsiasi area di costruzione relativa ai Lavori e dovrà aggiornare tale fascicolo almeno una volta al mese e renderlo disponibile sul cantiere in conformità con le Leggi applicabili. L'Appaltatore deve tenere un registro accurato e un inventario corrente di tutte le sostanze chimiche e dei Materiali Pericolosi utilizzati nello svolgimento delle proprie attività sul Luogo di Lavoro o nelle vicinanze o in qualsiasi area di costruzione o stoccaggio connessa al Contratto e il registro deve identificare le quantità, il luogo di stoccaggio, l'uso e lo smaltimento finale di tali sostanze chimiche e Materiali Pericolosi.
12.4 L'Appaltatore deve ridurre al minimo l'uso di Materiali Pericolosi e deve condurre le sue attività e far sì che i suoi Subappaltatori svolgano le loro attività in modo tale da prevenire l'inquinamento dell'ambiente o qualsiasi altro sversamento di Materiali Pericolosi. L’Appaltatore dovrà verificare l'assenza di oli contenenti PCB e l'assenza di CFC, HCFC, freon, sostanze con restrizioni commerciali, nelle apparecchiature fornite. L'Appaltatore deve inoltre evitare l'uso dell'amianto nei materiali/nelle attrezzature fornite e in tutti i DPI e strumenti utilizzati.
12.5 A meno che non sia diversamente previsto nel Contratto, l'Appaltatore è responsabile della gestione e del corretto smaltimento (entro i termini stabiliti nel Contratto) di tutti i prodotti chimici e Materiali Pericolosi introdotti o generati sul Luogo di Lavoro dall'Appaltatore o dai suoi eventuali Subappaltatori. L'Appaltatore dovrà far sì che tutti i Materiali Pericolosi eventualmente portati o generati sul Luogo di Lavoro dall'Appaltatore o dai suoi Subappaltatori, (A) siano trasportati solo da vettori in possesso di permessi validi e operanti in conformità a tali permessi e alle Leggi sui Materiali Pericolosi ai sensi dei manifesti di carico e documenti di spedizione che identificano solo l'Appaltatore come generatore di rifiuti o persona che ha disposto lo smaltimento dei rifiuti, e (B) siano trattati e smaltiti solo in impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento con permessi validi e che operano nel rispetto di tali permessi e delle Leggi sui Materiali Pericolosi, dai quali, per quanto di conoscenza dell'Appaltatore, non ci sono stati e non ci saranno sversamenti di Materiali Pericolosi.
12.6 L'Appaltatore deve presentare in anticipo a ENEL un elenco di tutti i Materiali Pericolosi che saranno introdotti o generati in cantiere. Enel si riserva il diritto di approvare o rifiutare tale elenco. L'Appaltatore dovrà comunicare a ENEL lo stato di tutti i Materiali Pericolosi presenti sul Luogo di Lavoro ed informarla sul loro smaltimento.
12.7 Se l'Appaltatore o uno qualsiasi dei suoi Subappaltatori rilascia Materiali Pericolosi sul, presso o dal Luogo di Lavoro, viene a conoscenza di qualsiasi persona che abbia immagazzinato, rilasciato o smaltito Materiali Pericolosi sul, presso o dal Luogo di Lavoro, l'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente per iscritto ENEL. Se i lavori dell'Appaltatore si svolgono nell'area in cui si è verificato tale rilascio, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere i Lavori sull'area in questione. L'Appaltatore dovrà, esclusivamente a sue spese, procedere diligentemente ad adottare tutte le azioni correttive necessarie o auspicabili per ripulire completamente la contaminazione causata
(A) da qualsiasi rilascio negligente da parte dell'Appaltatore o di uno qualsiasi dei suoi Subappaltatori di Materiali Pericolosi, e (B) da Materiali Pericolosi o Sostanze Pericolose che siano stati portati o generati sul Luogo di Lavoro dall'Appaltatore o da uno qualsiasi dei suoi Subappaltatori o fornitori, all'interno o all'esterno del Luogo di Lavoro.
12.8 Se l'Appaltatore rinviene un qualsiasi Materiale Pericoloso preesistente immagazzinato, rilasciato o smaltito sul Luogo di Lavoro, l'Appaltatore dovrà immediatamente informare ENEL per iscritto. Se i Lavori dell'Appaltatore riguardano l'area in cui tale materiale è stato ritrovato, l'Appaltatore dovrà interrompere immediatamente qualsiasi Lavoro sull'area in questione ed ENEL dovrà stabilire i provvedimenti da adottare. L'Appaltatore non riprenderà l'esecuzione dei Lavori sull'area interessata se non su previa autorizzazione scritta di ENEL
13 PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
13.1 MATERIALI E/O ATTREZZATURE.
13.1.1 L'Appaltatore si impegna a fornire, ove possibile, apparecchiature o materiali con eco-label nonché quelli con maggiore efficienza energetica, maggiore durata di servizio, minori costi e minori probabilità di generare rifiuti a fine vita e minori costi di smaltimento finale. Le attrezzature e i materiali forniti dall'Appaltatore devono proteggere la qualità dell'ambiente interno.
13.1.2 L'Appaltatore deve garantire che gli elementi utilizzati nei materiali e nelle attrezzature non siano chimicamente instabili.
13.1.3 L'Appaltatore sarà responsabile del rispetto di ogni disposizione in materia di trasporto, gestione e stoccaggio di prodotti/materiali, nonché di gestione, recupero o smaltimento dei rifiuti secondo le normative e le autorizzazioni applicabili, fornendo su richiesta di ENEL copia di ogni documento e autorizzazione.
13.1.4 L'Appaltatore si impegna a riutilizzare i materiali o a riciclare i rifiuti prodotti dalle proprie attività garantendo il rispetto della Normativa ambientale e ottenendo tutte le autorizzazioni richieste, fornendo, su richiesta di ENEL, copia di ogni documento e autorizzazione. Il riuso di materiali è da intendersi esclusivamente con le stesse funzionalità/scopi e, in ogni caso, non è applicabile ai rifiuti.
13.1.5 L'Appaltatore si impegna a gestire i contenitori vuoti forniti, in conformità alla Legge applicabile. Inoltre, l'Appaltatore sarà obbligato al ritiro degli imballaggi utilizzati per il trasporto alle condizioni e nei termini stabiliti dal Contratto e dalla Legge, oppure, se tali dati non sono indicati, l'Appaltatore dovrà rimuovere gli imballaggi delle precedenti consegne al momento di quelle successive e/o quando ENEL lo richieda. L’Appaltatore deve comunicare, prima dell'inizio delle attività, una stima delle quantità previste di rifiuti prodotti, nonché come si svolgerà l’intera gestione degli stessi.
13.1.6 Nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ("AEE"), il Fornitore è tenuto a rispettare la Legge locale, anche in relazione alla gestione del fine vita, e dovrà (se applicabile):
o dimostrare di aver aderito a un sistema collettivo di riciclo a fine vita riconosciuto e valido per il Paese in cui saranno installate le AEE;
o dimostrare di essere iscritto nel Registro Nazionale dei Produttori di AEE;
o contrassegnare le AEE con il simbolo appropriato (per i prodotti importati nell'Unione Europea o, dove applicabile, in conformità alla norma europea EN 50419).
13.1.7 Nel caso di un Paese privo di una specifica legge sul sistema di recupero delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ENEL, d'intesa con il Fornitore, valuterà caso per caso come procedere.
13.2 LAVORI E/O SERVIZI.
13.2.1 L'Appaltatore deve essere in grado di:
o fornire, su richiesta, tutta la documentazione comprovante la conformità alla Normativa HSE applicabile, incluso – a titolo esemplificativo - l'ottenimento delle autorizzazioni e il rispetto degli eventuali limiti ivi descritti;
o dimostrare di disporre di procedure che consentano il mantenimento dei requisiti richiesti e il continuo rispetto della Legge applicabile;
o seguire il Piano Ambientale;
o fornire a ENEL i dati sulle prestazioni ambientali (ad esempio: consumo di carburante, rifiuti), se necessario;
o fornire informazioni rilevanti sulle attività oggetto del Contratto, per contribuire al calcolo da parte di ENEL dell'impronta di carbonio, dell'indice di economia circolare o di qualsiasi altro indice relativo al Sistema di Gestione Ambientale, se richiesto in considerazione della rilevanza delle attività. Le informazioni sull'impronta di carbonio delle attività potrebbero essere valutate analogamente dal Subappaltatore.
13.2.2 L'Appaltatore deve informare ENEL, entro un massimo di 24 ore, di eventuali modifiche, revoche o aggiornamenti delle autorizzazioni e/o dei permessi, fornendo copia dei nuovi documenti rilasciati dalle autorità.
13.2.3 L'Appaltatore si impegna a verificare che il proprio personale conosca, comprenda ed esegua tutti i requisiti e le normative in materia di tutela ambientale, applicabili all'esecuzione del Contratto, nonché la politica ambientale di ENEL e le procedure interne applicabili (l'elenco delle procedure applicabili sarà incluso nella documentazione contrattuale).
13.2.4 L'Appaltatore garantisce e dimostra che il personale incaricato dell’esecuzione del Contratto dispone di o riceve un'adeguata formazione teorica e pratica e soprattutto dovrà assicurare adeguate prestazioni ambientali e ridurre il rischio di incidenti con impatto ambientale. La formazione comprenderà gli obblighi derivanti dalla Gestione Ambientale, se del caso.
13.2.5 Inoltre, l'Appaltatore deve, per quanto applicabile all’oggetto del Contratto e salvo che non sia diversamente stipulato nel Contratto stesso:
o lasciare pulita e priva di residui l'area di lavoro una volta completata l'esecuzione del Contratto, rimuovendo tutti i detriti, contenitori, imballaggi, rifiuti, spazzatura, scarti e tutti i tipi di rifiuti generati, rimanendo a carico dell'Appaltatore la raccolta, il trasporto e la gestione autorizzata degli stessi;
o adottare misure adeguate a preservare la biodiversità locale e vietare ai propri dipendenti di svolgere attività di caccia e di pesca;
o tagliare la vegetazione al minimo possibile e solo quando è assolutamente necessario; è obbligatorio che l'Appaltatore sia in possesso dei relativi permessi (licenze) da parte delle autorità e dell'autorizzazione di ENEL. L'Appaltatore deve presentare a ENEL le informazioni sul taglio vegetazione prima di iniziare tale attività. ENEL concorderà con l’Appaltatore il periodo di preavviso per l’inviodi tali informazioni;
o immagazzinare i rifiuti pericolosi, provvedendo a separare le sostanze chimiche incompatibili ed evitando la miscela tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, in conformità alla normativa applicabile e allo standard di ENEL;
o smaltire tutti i rifiuti derivanti dalle attività lavorative dell'Appaltatore solo nei siti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
o segnalare chiaramente le aree e i rifiuti con un potenziale impatto ambientale significativo;
o soddisfare i requisiti di gestione dei rifiuti specifici del Paese riportati nell'ALLEGATO 2 Gestione dei rifiuti;
o limitare l'emissione di polveri o altre sostanze nel trasporto di materiali e qualsiasi altra attività che possa generare polveri o altre sostanze;
o limitare l'emissione di rumore e vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori;
o separare adeguatamente ogni residuo/rifiuto separatamente, collocando, nel luogo di esecuzione del Contratto, un numero sufficiente di contenitori chiusi, contrassegnati e in buone condizioni, al fine di evitare fuoriuscite incontrollate, perdite o emissioni che potrebbero avere un impatto sull'ambiente.
13.2.6 L'Appaltatore deve essere dotato, nella movimentazione di apparecchiature contenenti olio (ad es. generatori, trasformatori, ecc.), di adeguati materiali di contenimento/assorbenti al fine di mitigare immediatamente le fuoriuscite di sostanze pericolose.
13.2.7 Per quanto riguarda i gas serra e le sostanze lesive dello strato di ozono, tutti i lavori pertinenti (ad esempio, installazione o manutenzione di apparecchiature contenenti SF6, ecc.) devono essere effettuate da personale adeguatamente formato e, nei Paesi in cui è previsto, i lavoratori devono essere muniti della relativa certificazione. Devono essere adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le perdite e le emissioni in atmosfera. Inoltre, tutte le emissioni in atmosfera devono essere monitorate e registrate.
14 SEGNALAZIONE EVENTI
14.1 SEGNALAZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA
14.1.1 L'Appaltatore deve notificare gli Incidenti e le Osservazioni in materia di sicurezza relativi all'esecuzione del Contratto, indipendentemente dalla persona coinvolta (personale dell'Appaltatore, ENEL o terzi), come segue:
a) riferire alle Autorità Governative, in conformità alla legge applicabile, in merito alle questioni di salute e sicurezza che si verificano durante l'esecuzione del Contratto, tale comunicazione (ai fini di coordinamento e mitigazione) dovrebbe avvenire, se possibile, dopo aver informato ENEL al riguardo,
b) comunicare immediatamente a ENEL qualsiasi Infortunio o Stop Work (almeno per telefono),
c) entro 6 ore (24 in caso di incidenti minori) dal verificarsi dell'evento: comunicare a ENEL ogni Incidente Mortale, Grave, Significativo o Minore o Incidente ad Alto Potenziale verificatosi durante l'esecuzione del Contratto, mediante comunicazione scritta, con una descrizione dettagliata dell'evento, tutte le informazioni preliminari disponibili, le prognosi mediche disponibili, le copie di ogni relazione depositata presso le Autorità Governative,
d) entro 3 giorni solari dall'evento, notificare all'ENEL eventuali Near Miss, Osservazioni sulla Sicurezza o Stop Work che si sono verificati durante lo svolgimento dei lavori per conto di ENEL, mediante comunicazione scritta riportando anche le misure correttive/preventive adottate.
14.1.2 L'appaltatore deve tenere un registro degli eventi e delle statistiche sulla Sicurezza.
14.1.3 In caso di Incidenti Mortali, Gravi o Significativi verificatisi durante l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore deve analizzare in modo approfondito l'evento e:
a) entro 3 giorni solari dall’evento, trasmettere a ENEL un Rapporto preliminare dell'Analisi,
b) trasmettere a ENEL, entro 7 giorni solari dall'evento, il relativo Rapporto finale riportando le cause dettagliate dell'Incidente e le misure correttive/preventive adottate.
14.1.4 In caso di Incidente ad Alto Potenziale verificatosi durante l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore deve analizzare in modo approfondito l'evento e:
a) entro 3 giorni solari dalla comunicazione di ENEL all'Appaltatore relativa alla classificazione dell’incidente come Incidente ad Alto Potenziale, trasmettere a ENEL un Rapporto preliminare dell'Analisi,
b) trasmettere a ENEL, entro 7 giorni solari dall'evento, il relativo Rapporto finale riportando le cause dettagliate dell'Incidente e le misure correttive/preventive adottate.
14.1.5 Nel caso in cui ENEL nomini un gruppo di analisi per indagare sulle cause di un Incidente, l'Appaltatore deve prestare la massima collaborazione, impegnandosi in modo rapido e diligente a fornire qualsiasi informazione richiesta.
14.2 SEGNALAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI AMBIENTALI
14.2.1 L'Appaltatore deve immediatamente informare telefonicamente il rappresentante di ENEL preposto alla supervisione dei lavori su qualsiasi evento ambientale che si verifichi durante l'esecuzione del Contratto. In caso di evento/danni materiali che prevedono l'obbligo di segnalazione alle autorità, ENEL dovrà ricevere la comunicazione contestualmente (non successivamente) alle autorità.
14.2.2 Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a presentare, entro un massimo di 24 ore, una relazione scritta sull'evento con le sue cause e le misure adottate per la gestione e la risoluzione dell'evento.
14.2.3 In caso di Near Miss Ambientale, l'Appaltatore deve informare ENEL per iscritto entro 3 giorni. Qualora si verifichi un evento ambientale, qualunque esso sia, l'Appaltatore deve intervenire immediatamente compiendo il massimo sforzo per mitigare i danni. Qualora ENEL richieda all'Appaltatore di seguire specifiche istruzioni per la gestione dell'evento ambientale, l'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni ricevute dal tecnico ENEL che supervisiona l'attività.
14.2.4 L'Appaltatore deve informare immediatamente (e non oltre le 48h) ENEL di qualsiasi evidenza risultante dalle verifiche e ispezioni effettuate dalle autorità e, in caso di violazione, delle azioni intraprese o previste in accordo con le autorità al fine di ripristinare la conformità alla legge.
14.3 RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ HSE
14.3.1 L'Appaltatore deve riportare su un "Rapporto di non conformità HSE" tutte le Non Conformità rilevate durante le ispezioni (dal Personale HSE dell'Appaltatore o dal personale ENEL) e le azioni correttive intraprese.
15 SUBAPPALTATORI
15.1 OBBLIGHI HSE GENERALI PER IL SUBAPPALTO
15.1.1 Il subappaltatore deve eseguire le attività in conformità con il Documento Valutazione Rischi e il Piano Ambientale.
15.1.2 L’Appaltatore è tenuto a pagare le spese4 di sicurezza relative alle attività affidate in subappalto, senza alcuna riduzione.
15.2 SELEZIONE DEI SUBAPPALTATORI
15.2.1 L'Appaltatore deve garantire una corretta selezione dei Subappaltatori verificando che soddisfino sia i requisiti di Legge, sia quelli di selezione imposti da ENEL ai propri fornitori, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
15.2.2 L'Appaltatore deve verificare che gli indicatori HSE dei subappaltatori (indice di frequenza, indice di gravità, evento mortale o altro indicatore specificato nel Portale Procurement) siano simili (non superiori all'indice di mortalità e non superiori al 20% degli altri indicatori) a quelli dichiarati dall'Appaltatore a ENEL durante il relativo Processo di Qualifica dei Fornitori.
4 Compreso il costo delle misure adottate per eliminare, o se non è possibile, ridurre i rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente causati da più attività lavorative che interferiscono l'una con l'altra.
15.2.3 Nel caso in cui gli indicatori HSE del subappaltatore selezionato siano superiori a quelli sopra menzionati, l'Appaltatore dovrà fornire a ENEL un piano dettagliato di miglioramento dell’indicatore HSE, concordato e firmato dall'Appaltatore e dal Subappaltatore, in cui vengano indicate le varie azioni che saranno adottate durante l'esecuzione dei lavori al fine di garantire una corretta prestazione HSE.
15.2.4 Sarebbe auspicabile la scelta di un subappaltatore già qualificato da ENEL.
15.2.5 L'Appaltatore deve presentare a ENEL, per le necessarie verifiche finalizzate all'autorizzazione al subappalto, la relativa documentazione di selezione. In particolare l’Appaltatore deve fornire a ENEL, sotto la propria responsabilità, una relazione di selezione che includa i criteri di qualifica e le prove pertinenti (certificati, documentazione, relazioni, ecc.) comprovanti che il subappaltatore soddisfa i requisiti di selezione HSE.
15.2.6 L'Appaltatore dovrà fornire a ENEL tutta la documentazione relativa alla selezione del Subappaltatore almeno 30 giorni solari prima dell'accordo contrattuale tra l'Appaltatore e il suo Subappaltatore. In ogni caso, una volta ricevuta la documentazione di subappalto, ENEL avrà a disposizione 30 giorni solari per le verifiche necessarie e l'autorizzazione del Subappaltatore; in tale periodo il Subappaltatore non deve entrare nei Luoghi di Lavoro o eseguire attività contrattuali.
15.2.7 A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti i seguenti documenti:
o Politica aziendale per la Salute e la Sicurezza (se disponibile);
o DVR (se necessario)
o valutazione dei rischi HSE;
o procedure di sicurezza che regolano in modo chiaro l'esecuzione delle attività;
o organizzazione interna in materia di Salute e Sicurezza con i relativi rappresentanti designati con ruoli e responsabilità chiare;
o procedure di Salute e Sicurezza relative a:
o formazione in materia di Salute e Sicurezza per tutto il personale;
o dispositivi di protezione individuale (DPI);
o esecuzione delle ispezioni di sicurezza;
o l'analisi degli incidenti e l'attuazione di piani di azione correttivi;
o copia del registro degli infortuni (o documento analogo certificato dall'eventuale istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro);
o i dati relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi negli ultimi 3 anni e per ogni anno (ossia indice di frequenza, indice di gravità);
o qualsiasi certificazione secondo la norma ISO 45001 (o equivalente).
15.2.8 Prima di concedere l'autorizzazione al subappalto, ENEL avrà la facoltà di effettuare ulteriori verifiche sulla conformità dei requisiti del Subappaltatore, salvo che ciò sia esplicitamente in contrasto con le Leggi nazionali.
15.2.9 L'Appaltatore dovrà applicare gli stessi requisiti di selezione anche ad altri eventuali livelli di subappalto.
15.2.10 L'Appaltatore dovrà inoltre conservare la relativa documentazione del Subappaltatore per almeno 6 mesi dopo la scadenza del Contratto, al fine di consentire a ENEL di effettuare verifiche o inviare tale documentazione a ENEL, ove previsto dalla legge.
15.3 GESTIONE DEI SUBAPPALTATORI
15.3.1 Per l'intera durata del Contratto, l'Appaltatore deve fornire a ENEL la documentazione relativa alle attività svolte dal suo Subappaltatore e la sua conformità alla Legge HSE applicabile, alle presenti Condizioni HSE, al Contratto e ai Requisiti HSE.
15.3.2 I documenti HSE dei Subappaltatori devono essere conservati nel luogo in cui si svolgono le attività oggetto del Contratto, o ai fini della loro applicazione, o devono essere prodotti su richiesta.
15.3.3 Una copia completa e firmata del contratto con il Subappaltatore deve essere a disposizione dell'Unità di ENEL incaricata di gestire il Contratto nel caso in cui ENEL lo richieda.
15.3.4 Una copia completa delle fatture relative alle attività HSE svolte dal Subappaltatore deve essere a disposizione dell'Unità di ENEL preposta alla gestione del Contratto nel caso in cui ENEL ne faccia richiesta. Su base mensile, ENEL riceverà copia di una lettera di conferma all’Appaltatore da parte del Subappaltatore indicante che tutte le fatture di cui sopra sono state pagate.
16 REQUISITI SPECIALI PER LAVORI COMPLESSI
16.1 In caso di Lavori Complessi l'Appaltatore dovrà tenere sotto controllo i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività da esso svolte in uno stesso Luogo di Lavoro, poiché ha suddiviso tali attività tra i propri gruppi di lavoro o Subappaltatori, e/o per la presenza in uno stesso Luogo di Lavoro di altri appaltatori.
16.2 Durante un'attività lavorativa complessa, l'attenzione dell'Appaltatore deve essere focalizzata non solo sui rischi dell'attività in esecuzione, ma anche sulla pianificazione, organizzazione e coordinamento del lavoro, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da stabilire in modo che i rischi di interferenza non influenzino altre attività caratterizzate da rischi specifici e svolte nello stesso Luogo di Lavoro.
16.3 L'Appaltatore deve partecipare al coordinamento necessario (o almeno alla cooperazione, a seconda delle disposizioni contrattuali), tenendo conto anche di quanto previsto dalla Legge applicabile.
16.4 L’ALLEGATO 1 “Focus sulle Attività Lavorative Complesse” riporta i requisiti e le indicazioni di dettaglio su questo tema.
17 DOCUMENTAZIONE CHE L’APPALTATORE DEVE FORNIRE
17.1 DOCUMENTAZIONE HSE SUL PERSONALE DIPENDENTE
17.1.1 L'Appaltatore deve fornire a ENEL le informazioni e la documentazione che ENEL ritiene necessaria per verificare il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore di quegli obblighi di legge da cui potrebbero derivare eventuali responsabilità nei confronti di ENEL. L'elenco dei documenti richiesti da ENEL è riassunto qui di seguito ed è da considerarsi non esaustivo.
17.1.2 ENEL si riserva il diritto di modificare, durante l'esecuzione del Contratto, l'elenco dei documenti in caso di modifica della Legge o delle politiche HSE di ENEL. In tal caso, l’Appaltatore deve trasmettere a ENEL il nuovo elenco entro un (1) mese dalla richiesta.
17.1.3 ENEL, tenendo conto del tipo di attività o del rischio associato al lavoro o al servizio oggetto del Contratto, può convenire che la documentazione dell'Appaltatore possa non essere esaustivamente dettagliata in questo paragrafo o concentrarsi su aspetti specifici.
17.1.4 Nel caso in cui ENEL ritenga particolarmente rischioso il tipo di servizio fornito dall'Appaltatore, o si applichino normative specifiche, ENEL può richiedere all'Appaltatore di fornire documentazioni aggiuntive.
17.2 DOCUMENTAZIONE CHE L’APPALTATORE DEVE FORNIRE O METTERE A DISPOSIZIONE PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONTRATTO.
17.2.1 Almeno tre settimane prima dell'inizio di ogni attività e considerando tutto il Personale (lavoratori dell'impresa appaltatrice, delle imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi), l'Appaltatore deve, per quella specifica attività:
a) fornire l'elenco dei lavoratori che parteciperanno all'esecuzione delle attività contrattuali, indicando per ciascuno di essi: Nome e cognome; No. di iscrizione alla previdenza sociale o equivalente; Luogo di lavoro in cui svolgeranno le proprie mansioni; categoria professionale o posizione lavorativa; ove applicabile, se il lavoratore è soggetto a rischi particolarmente pericolosi.
Tale documento sarà aggiornato e fornito a ENEL ogniqualvolta sia assunto o licenziato uno degli addetti all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché in caso di inserimento di nuovi lavoratori (siano o meno neoassunti),
b) mettere a disposizione il DVR,
c) fornire il Piano Ambientale,
d) fornire la documentazione relativa ai Lavori Complessi,
e) rendere disponibile (o fornire una copia in formato elettronico se necessario) il Fascicolo HSE, contenente almeno:
- prove di formazione teorica e pratica specifica (certificazioni individuali) in funzione delle attività assegnate ai lavoratori,
- certificati di idoneità medica,
- conferma di consegna e ricezione da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI), secondo quanto previsto dal Documento Valutazione Rischi. Il documento deve includere l'elenco dei DPI consegnati al lavoratore,
- dichiarazione dell'Appaltatore in cui garantisce che tutte le attrezzature, gli strumenti e i dispositivi personali o collettivi che saranno utilizzati per l'esecuzione del Contratto sono conformi al Documento Valutazione Rischi e al Piano Ambientale e di essere in possesso della corrispondente dichiarazione di conformità CE o equivalente prevista per legge in altri paesi extraeuropei,
f) fornire l'elenco dei veicoli e dei macchinari autorizzati che l'Appaltatore utilizzerà nell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Appaltatore intenda utilizzare un veicolo o un macchinario non incluso nell'elenco, l'Appaltatore deve aggiornare l’elenco e fornirlo ad ENEL prima dell’uso,
g) fornire, su richiesta, tutta la documentazione attestante il rispetto:
- della Normativa HSE applicabile, incluso – a titolo esemplificativo - l'ottenimento delle autorizzazioni e il rispetto degli eventuali limiti ivi descritti;
- del DVR e del Piano Ambientale.
17.2.2 L'Appaltatore deve tenere in archivio un fascicolo contenente tutte queste informazioni, e relativamente alla documentazione del lavoratore, un fascicolo per ciascuno dei suoi lavoratori. La suddetta documentazione è soggetta a revisione e verifica da parte di ENEL prima dell'inizio dell'attività e in qualsiasi momento. Inoltre, se richiesto, l'Appaltatore deve mettere a disposizione di ENEL tale documentazione entro quarantotto (48) ore.
17.2.3 L'Appaltatore deve tenere aggiornata la suddetta documentazione durante l'esecuzione del Contratto e trasmettere a ENEL eventuali aggiornamenti.
17.3 DOCUMENTAZIONE CHE L'APPALTATORE DEVE FORNIRE DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
17.3.1 L'Appaltatore deve tenere un elenco quotidiano aggiornato di tutto il personale impiegato dall'Appaltatore o dai suoi subappaltatori presso le strutture e dei veicoli che accedono al Luogo di Lavoro (Registro del personale/Registro dei veicoli). L’Appaltatore è tenuto a presentare tali registri a ENEL ogni mese, o prima, qualora vi siano modifiche del personale coinvolto nelle attività contrattuali.
17.4 INFORMAZIONI DI SICUREZZA
17.4.1 L’Appaltatore dovrà fornire:
a) entro i primi 5 giorni del mese il numero di ore lavorate dal Personale dall'Appaltatore e dei suoi Subappaltatori nei Contratti (totale, per Contratto, per Luogo di Lavoro e dipendente) nel mese precedente,
b) il numero di dipendenti dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori classificati per genere (uomo/donna) che svolgono la loro attività nei Contratti,
c) le giornate lavorate dal personale dell’Appaltatore e dei suoi Subappaltatori (stimate equivalenti a giornate lavorative a tempo pieno) relative ai Contratti da includere nell’ordine: 1) attività di costruzione; 2) utilizzazione; e 3) manutenzione; 4) altro.
18 ISPEZIONI E MONITORAGGIO
18.1 ENEL ha il diritto di effettuare ispezioni o audit per controllare e verificare il rispetto del Contratto - incluso, in particolare, il rispetto degli obblighi HSE - e l'Appaltatore dovrà supportare tempestivamente le relative azioni intraprese da ENEL. Il personale ENEL e/o i terzi autorizzati da ENEL possono accedere in qualsiasi momento ai Luoghi di Lavoro, ai locali, ai magazzini o alle aree di stoccaggio dell'Appaltatore per effettuare i suddetti controlli e verifiche.
18.2 In particolare, ENEL avrà il diritto di verificare in qualsiasi momento l’identità del Personale dell'Appaltatore (prevista dal Paragrafo 5.3).
18.3 ENEL si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti e degli altri aspetti ambientali da parte dell'Appaltatore.
18.4 ENEL si riserva il diritto, se in conformità alla legge locale, al fine di verificare la conformità HSE delle attività contrattuali, di richiedere all'Appaltatore la registrazione della presenza del personale, nonché la registrazione video o fotografica dei propri lavoratori durante le attività contrattuali. In questo caso, l'Appaltatore collaborerà anche con ENEL al fine di definire i requisiti tecnologici, la formazione dei lavoratori e le relative procedure e istruzioni.
18.5 Nel caso di Contratti per servizi come la ristorazione, le pulizie, le sale ricreative, i servizi di sicurezza, ecc. ENEL potrebbe promuovere un'indagine sul grado di soddisfazione dei servizi per raccogliere le opinioni degli utenti sugli aspetti HSE. L’Appaltatore, d'intesa con ENEL, prenderà in considerazione tali opinioni e attuerà azioni di miglioramento.
18.6 Le ispezioni effettuate da ENEL o da terzi autorizzati non implicano l'approvazione da parte di ENEL né l’esenzione dell'Appaltatore, per quanto riguarda gli aspetti di conformità HSE, rispetto agli obblighi e alle responsabilità connesse alla corretta esecuzione delle proprie attività contrattuali. L'Appaltatore, a titolo preventivo, dovrà effettuare le proprie ispezioni delle attività al fine di rilevare eventuali situazioni di non conformità e quindi attuare le necessarie azioni correttive.
18.7 Nel caso in cui, durante le ispezioni, vengano riscontrate non conformità da parte dell'Appaltatore o del suo Subappaltatore, ENEL ne darà comunicazione all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà, entro 5 giorni lavorativi, fornire i chiarimenti sulle cause e/o le motivazioni che hanno portato a tali situazioni e proporre le necessarie misure correttive (che dovranno essere attuate entro 3 settimane dall'accettazione di ENEL, salvo che ENEL non richieda un periodo più breve), senza avere diritto ad alcun differimento del termine per l'esecuzione delle attività lavorative.
18.8 Ove possibile, le non conformità rilevate devono essere immediatamente risolte dall'Appaltatore e riportate come risolte nel Rapporto di Non Conformità HSE. Per i casi più complicati verrà concordato con l’Appaltatore un termine per la soluzione e che sarà debitamente riportato nello stesso Rapporto.
18.9 Nei casi in cui il mancato rispetto dei requisiti di HSE comporti, a giudizio di ENEL, un pericolo imminente, inteso come qualsiasi situazione che crei un evidente e manifesto rischio di danno all'integrità fisica delle persone o la possibilità di grave danno ambientale, ENEL può richiedere uno Stop Work fino alla risoluzione del problema. Successivamente ENEL richiederà l'attuazione di un piano di risanamento con tempi di esecuzione da concordare con ENEL.
18.10 Per ogni non conformità rilevata, l'Appaltatore deve effettuare un'analisi di non conformità per verificarne l'eventuale ricorrenza al fine di testare l'efficacia delle azioni intraprese. Nel caso in cui l'analisi evidenzi l'inefficacia delle azioni correttive previste, l'Appaltatore deve organizzare un'azione preventiva diversa e più efficace. L’Appaltatore dovrà presentare e concordare con ENEL tale azione correttiva migliorata.
18.11 Eventuali violazioni/non conformità rilevate a seguito di controlli e verifiche sono registrate da ENEL, con l'attribuzione di sanzioni relative alla gravità delle violazioni/non conformità individuate, con conseguente declassamento dell'indice di Vendor Rating.
18.12 Il declassamento delle soglie di Vendor Rating o l'accertamento di alcune carenze HSE, può comportare l'adozione di un provvedimento sospensivo per l'Appaltatore dalle gare d'appalto per un periodo che sarà definito da ENEL, a suo insindacabile giudizio.
18.13 In ogni caso ENEL può convocare l'Appaltatore o i suoi referenti HSE per una riunione periodica al fine di discutere lo stato delle Non Conformità riscontrate (dall'Appaltatore stesso o a seguito di un'ispezione di ENEL) e le relative Misure Correttive.
19 CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI DEI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
19.1 RIMEDI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
19.1.1 Nel caso in cui l'Appaltatore violi un obbligo di tutela della Salute e della Sicurezza, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne ENEL per qualsiasi perdita o spesa che ENEL possa subire o incorrere in conseguenza di:
a) qualsiasi Incidente; e/o
b) qualsiasi richiesta di risarcimento o azione legale intentata dalle persone fisiche o giuridiche coinvolte negli Incidenti; e/o,
c) qualsiasi multa, pena o sanzione inflitta da un'autorità a ENEL a causa dell'Incidente.
19.1.2 Nel caso in cui l'Appaltatore violi un obbligo di tutela della Salute e della Sicurezza, ENEL, a suo insindacabile giudizio, e per quanto non contrario alla Legge applicabile, può:
a) richiedere all'Appaltatore di attuare tempestivamente un piano correttivo per rafforzare le misure di Salute e Sicurezza (ad esempio, corsi di formazione specifici) relative alle carenze in materia di prevenzione e protezione HSE individuate in qualsiasi momento, e/o
b) sospendere l'esecuzione del Contratto, per un numero di giorni corrispondente alla gravità della violazione - o fino alla verifica di eventuali adeguamenti o azioni correttive adottati per far fronte alla violazione - senza che ciò conferisca all'Appaltatore il diritto di prorogare il termine per il completamento dei lavori o di pagamento o di risarcimento di qualsiasi tipo, e/o
c) in caso di violazione o qualora il comportamento del lavoratore rappresenti un rischio per la integrità propria o di terzi, richiedere la sua immediata rimozione dal cantiere e la sua sostituzione, e/o
d) applicare le sanzioni di cui al punto 19.3, e/o
e) sospendere il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore, nella misura del 10% delle somme maturate al momento dell'infrazione di Salute e Sicurezza, finché l’Appaltatore non attui le misure correttive, e/o
f) in caso di Incidente Mortale/Grave o di Incidente ad Alto Potenziale, sospendere l'Appaltatore e/o i suoi Subappaltatori e/o le sue Controllate dal Sistema di Qualifica dei Fornitori, e/o
g) risolvere il Contratto ai sensi del Paragrafo 19.5.
19.2 RIMEDI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
19.2.1 Nel caso in cui l'Appaltatore violi un obbligo di tutela Ambientale, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne ENEL per qualsiasi perdita o spesa che ENEL possa subire o incorrere in conseguenza di:
a) qualsiasi Evento Ambientale, e/o
b) qualsiasi richiesta di risarcimento o azione legale intentata dalle persone fisiche o giuridiche interessate dall’Evento Ambientale; e/o,
c) qualsiasi multa, pena o sanzione inflitta da un'autorità a ENEL a causa dell'Evento Ambientale.
19.2.2 Nel caso in cui l'Appaltatore violi un obbligo di tutela Ambientale, ENEL, a suo insindacabile giudizio, e per quanto non contrario alla Legge applicabile, può:
a) sospendere l'esecuzione delle attività contrattuali, per un numero di giorni corrispondente alla gravità della violazione - o fino alla verifica di eventuali adeguamenti o azioni correttive adottati per far fronte alla violazione - senza che ciò conferisca all'Appaltatore il diritto di prorogare il termine per il completamento dei lavori o di pagamento o di risarcimento di qualsiasi tipo, e/o
b) richiedere all'Appaltatore di assicurare che i propri dipendenti - responsabili della violazione - frequentino fino a 16 ore di formazione supplementare in materia ambientale. I lavoratori responsabili di tali violazioni possono essere riammessi in cantiere solo dopo aver frequentato i corsi di formazione specifici prescritti, e/o
c) applicare le sanzioni di cui al Paragrafo 19.3, e/o
d) sospendere il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore, nella misura del 10% delle somme maturate al momento della violazione ambientale, fino a quando l'Appaltatore non attui le modifiche al proprio sistema di gestione ambientale richieste da ENEL, e/o
e) sospendere l'Appaltatore e/o i suoi Subappaltatori e/o le Associate dell'Appaltatore dal Sistema di Qualifica dei Fornitori, e/o
f) risolvere il Contratto ai sensi del Paragrafo 19.5.
19.3 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
19.3.1 Fermo restando il diritto di risolvere il Contratto, come previsto al Paragrafo 19.5 delle presenti Condizioni e fermo restando il diritto di richiedere ulteriori danni, ENEL ha anche il diritto di applicare, notificando all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o altro analogo strumento di comunicazione con avviso di ricevimento), le sanzioni elencate e quantificate nell'ALLEGATO 3 Sanzioni per violazioni HSE relative al Paese specifico.
19.3.2 Se le violazioni causano un Incidente o un Incidente ad Alto Potenziale, che avrebbe potuto causare una lesione personale mortale/grave, qualsiasi sia il modo in cui ENEL accerti che l'Appaltatore o il Subappaltatore è chiaramente responsabile della violazione della Salute e della Sicurezza, ENEL si riserva il diritto di applicare - a seconda della gravità della violazione e/o lesione e/o danno alle persone - una sanzione fino al 2% del valore contrattuale totale (o massimo) e comunque non inferiore all'importo definito per le violazioni "MOLTO GRAVI (II)".
19.3.3 Nel caso in cui l’Appaltatore adotti da solo la Stop Work Policy informando ENEL della violazione, ENEL deciderà di volta in volta se applicare o meno la relativa sanzione.
19.3.4 Gli importi risultanti dall'applicazione delle sanzioni saranno assegnati, secondo quanto previsto da specifici accordi nazionali ENEL e dalla legislazione locale.
ELENCO DELLE VIOLAZIONI GRAVI, MOLTO GRAVI ED ESTREMAMENTE GRAVI DELLA SICUREZZA
ELENCO INDICATIVO (NON ESAUSTIVO) DELLE VIOLAZIONI GRAVI, MOLTO GRAVI ED ESTREMAMENTE GRAVI DI SALUTE E SICUREZZA
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
CATEGORIA | VIOLAZIONE | GRAVITÀ |
Segnalazione di Incidenti | Mancata trasmissione a ENEL (entro 6 ore) di qualsiasi comunicazione relativa ad Incidenti Mortali, Gravi o Significativi e ad Alto Potenziale sul lavoro. | III |
Mancata notifica a ENEL (entro 24 ore) Infortuni non gravi sul lavoro5. | II |
5 Esclusi gli incidenti nel tragitto casa-lavoro
Disposizioni Generali | Mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento (se obbligatoria ai sensi di legge e/o del contratto e/o delle presenti Condizioni HSE e/o dei Requisiti HSE). | I |
ELENCO INDICATIVO (NON ESAUSTIVO) DELLE VIOLAZIONI GRAVI, MOLTO GRAVI ED ESTREMAMENTE GRAVI DEGLI OBBLIGHI DI SALUTE E SICUREZZA RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
CATEGORIA | VIOLAZIONE | GRAVITÀ |
Disposizioni Generali | Esecuzione delle attività prima della nomina/designazione del preposto. | III |
Scarsa supervisione delle attività da svolgere (ad esempio, mancanza di esperienza, supervisione insufficiente). | II | |
Mancata esecuzione del “Pre-Job check” (ove applicabile). | II | |
Consumo o possesso o distribuzione di alcol o droghe sul Luogo di Lavoro. | III | |
Impiego di personale non comunicato a ENEL o non autorizzato. | III | |
Impiego di personale privo di profili professionali/qualifica/formazione richiesti per lo svolgimento delle attività in conformità alla Legge e/o al Contratto e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE (attività ad alto rischio quali opere elettriche, lavori in spazi ristretti, lavori in quota, lavori subacquei e lavori minerari). | III | |
Impiego di personale privo di profili professionali/qualifica/formazione richiesti per lo svolgimento delle attività in conformità alla Legge e/o al Contratto e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE (altre attività). | I | |
Inizio delle attività prima dell'autorizzazione scritta di ENEL. | III | |
Utilizzo di veicoli/macchinari/attrezzature speciali non conformi alla Legge Nazionale e alle norme tecniche. | II | |
Uso di veicoli/macchinari/attrezzature speciali non dichiarati in precedenza a ENEL (ad es. montacarichi/attrezzature di sollevamento, benne). | II | |
Uso non autorizzato di veicoli speciali/macchinari/attrezzature di proprietà di XXXX | XX | |
Mancanza di documentazione necessaria per certificare i controlli/collaudi sui veicoli/ macchinari/attrezzature speciali dell'Appaltatore, utilizzati durante i lavori per conto di ENEL, secondo la Legge applicabile. | II | |
Inosservanza delle norme relative al Codice della strada, al limite di velocità e alla guida sicura. Nel caso in cui il comportamento causi una situazione di pericolo, la gravità potrebbe essere aumentata a III. | I (III) | |
Manomissione di ponteggi/strutture temporanee/misure di protezione appartenenti a ENEL o ad altre imprese appaltatrici. | III | |
Mancanza nell'uso e nella gestione (mancato controllo, manomissione, uso improprio, ecc.) delle attrezzature di lavoro (piattaforma, scala, ponteggi, macchine, strumenti, ecc.). | II | |
Rimozione non autorizzata di recinzioni, dispositivi di bloccaggio, serrature, cartelli di divieto e di avvertimento. | II | |
Mancanza di procedure di Sicurezza dell'Appaltatore relative alle attività da eseguire. | II |
CATEGORIA | VIOLAZIONE | GRAVITÀ |
Inosservanza delle disposizioni riportate nel Documento Valutazione Rischi per la gestione delle interferenze. | II | |
Mancato utilizzo di DPI/Uso di DPI non conformi alla Legge e/o al Contratto e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE (ad es. marcatura CE di conformità relativa alla Comunità Europea o standard equivalente) o danneggiati | II | |
Illuminazione insufficiente dell'area di lavoro | I | |
Mancata segnalazione del Cantiere o mancata adozione di adeguate barriere per recintare l'area (se necessario). | II | |
Mancata/non corretta/incompleta installazione della segnaletica di sicurezza per i lavori stradali temporanei. | I | |
Mancata applicazione delle istruzioni fornite dalla segnaletica di sicurezza. | II | |
Inosservanza del divieto di fumare | I | |
Mancata/non corretta/incompleta adozione della segnaletica di sicurezza. | I | |
Pulizia/stoccaggio di materiali inadeguati sui Luoghi di Lavoro. | I | |
Mancanza di misure adeguate alla gestione delle emergenze. | II | |
Distribuzione inadeguata di acqua potabile / alimenti. | II | |
Allestimento inadeguato dell'area di ristoro/riposo. | II | |
Numero insufficiente di servizi igienici/spogliatoi per l'attività. | I | |
Mancanza di mezzi adeguati di intervento d’emergenza o di personale paramedico (se necessario). | III | |
Inosservanza dei requisiti di Salute e Sicurezza previsti dalla legge e/o dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni HSE e/o dai Requisiti HSE non menzionati negli altri punti del presente elenco. | I | |
Rischi Elettrici | In caso di lavoro sotto tensione, mancata applicazione/applicazione errata o incompleta delle rispettive procedure di Salute e Sicurezza. | III |
Mancata applicazione/applicazione errata o incompleta delle 5 regole d'oro relative al rischio elettrico. | III | |
Mancato utilizzo dei DPI e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) per i rischi elettrici. | III | |
Uso di DPI e Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) per rischi elettrici non conformi alla Legge e/o al Contratto e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE. | III | |
Non conformità/ conformità incompleta ad altre Leggi e/o al Contratti e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE relativi alla prevenzione dei rischi elettrici. | II | |
Lavoro in quota | Mancato utilizzo dei DPI e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) in relazione ai rischi di caduta dall'alto. | III |
Uso di DPI e Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) per rischi di caduta dall’alto non conformi alla Legge e/o al Contratto e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE. | III | |
Non conformità/conformità incompleta ad altre Leggi e/o al Contratti e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE relativi ai lavori in quota. | III |
CATEGORIA | VIOLAZIONE | GRAVITÀ |
Utilizzo di ponteggi non conformi alla normativa vigente o utilizzo di ponteggi di altri appaltatori o di terzi senza previa autorizzazione. | II | |
Sollevamento meccanico del carico | Uso improprio dei mezzi di sollevamento del carico/adozione di procedure errate per il sollevamento del carico. | II |
Mancanza del o non conformità al Documento Valutazione Rischi per le operazioni di sollevamento di carichi con attrezzature meccaniche. | II | |
Mancato rispetto della capacità di carico di solai, piattaforme, griglie, ecc. | III | |
Lavori con esposizione a rischi chimici | SOSTANZE CANCEROGENE, MUTAGENE, TOSSICHE ACUTE | |
Mancata notifica a ENEL dell'introduzione di tali sostanze chimiche nei Luoghi di Lavoro. | III | |
Mancata conformità/conformità incompleta alle normative in materia di Salute e Sicurezza e alle disposizioni di ENEL relativamente all’etichettatura e alla scheda di sicurezza, durante la movimentazione, il trasporto, l'uso e lo stoccaggio di sostanze chimiche. | II | |
ALTRE SOSTANZE CHIMICHE6 | ||
Mancata notifica a ENEL dell'introduzione di tali sostanze chimiche nei Luoghi di Lavoro. | II | |
Mancata conformità/conformità incompleta alla Legge e/o al Contratto e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE relativamente all'etichettatura e alla scheda sicurezza, durante la movimentazione, il trasporto, l'uso e lo stoccaggio di sostanze chimiche. | I | |
Lavori con esposizione ad agenti fisici | Emissione di agenti fisici (es. rumore, vibrazioni, polveri) non comunicati a ENEL, o oltre i limiti di soglia autorizzati, o che potrebbero causare danni a ENEL o a terzi. | II |
Lavori con esposizione al rischio di incendio/esplo sione | Mancata conformità/conformità incompleta alla Legge e/o al Contratto e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE sulle misure di prevenzione incendi. | II |
Mancata conformità/conformità incompleta alla Legge e/o al Contratto e/o alle presenti Condizioni HSE e/o ai Requisiti HSE sulle misure di protezione da atmosfere esplosive (ATEX) come classificate da ENEL. | III | |
Lavori ad Alte Temperature (quali saldatura e taglio) | Lavori svolti non rispettando la Legge e/o il Contratto e/o le presenti Condizioni HSE e/o i Requisiti HSE relativi ai lavori ad alte temperature. | II |
Scavi (profondità superiore a 1,5 m) | Attività non protette contro l'esposizione ai rischi di Salute e Sicurezza legati agli scavi (es. scavo non protetto, personale nel raggio operativo della macchina di scavo). | II |
Lavori in ambienti confinati | Attività non protette contro l'esposizione ai rischi di Salute e Sicurezza relativi agli ambienti confinati classificati da ENEL (ad es. mancato controllo dell'atmosfera, del numero di personale di salvataggio). | III |
Lavori sopra l’acqua/ con rischio idraulico | Lavori svolti non rispettando la Legge e/o il Contratto e/o le presenti Condizioni HSE e/o i Requisiti HSE relativi ai lavori sopra l’acqua. | II |
Lavori svolti non rispettando la Legge e/o il Contratto e/o le presenti Condizioni HSE e/o i Requisiti HSE relativi al rischio idraulico. | III | |
Lavori subacquei | Lavori svolti non rispettando la Legge e/o il Contratto e/o le presenti Condizioni HSE e/o i Requisiti HSE relativi a opere subacquee. | III |
6 ad es. sostanze chimiche che possono produrre: corrosione/irritazione cutanea, gravi danni alla vista/irritazione oculare, sensibilizzazione respiratoria/cutanea, tossicità specifica per organi bersaglio, rischio respiratorio, tossicità riproduttiva.
Legenda
I Violazione Grave
II Violazione Molto Grave
III Violazione estremamente grave che causerà un significativo declassamento dell'Indice di Vendor Rating.
19.4 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
19.4.1 Fermo restando il diritto di risolvere il Contratto, in relazione ad ogni violazione in materia di tutela ambientale, e fermo restando il diritto di richiedere ulteriori danni, ENEL ha altresì il diritto - a sua esclusiva discrezione - di applicare, notificando all'Appaltatore, mediante comunicazione ufficiale con conferma di ricevimento, le sanzioni elencate e quantificate nell'"ALLEGATO 3 Sanzioni per violazioni HSE" relative al Paese specifico.
19.4.2 Nel caso in cui l'Appaltatore (o uno dei suoi Subappaltatori) sia responsabile di un Evento Ambientale che abbia un impatto sull'ambiente e/o sull'organizzazione di ENEL per questioni ambientali, ENEL si riserva il diritto di applicare - a seconda della rilevanza dell'impatto - una sanzione fino al 2% del valore contrattuale totale (o massimo) e comunque non inferiore all'importo specificato nell'”ALLEGATO 3 Sanzioni per violazioni HSE".
ELENCO INDICATIVO (NON ESAUSTIVO) DELLE VIOLAZIONI AMBIENTALI GRAVI, MOLTO GRAVI ED ESTREMAMENTE GRAVI
CATEGORIA | VIOLAZIONE | GRAVITÀ |
Disposizioni Generali | Falsificazione di documenti legali in materia ambientale | III |
Ricorrenza delle stesse violazioni ambientali molto gravi (riportate in questo elenco, come gravità II). | III | |
Avvio delle attività senza tutte le necessarie autorizzazioni interne di ENEL relative agli aspetti ambientali | II | |
Attività svolte in violazione delle norme interne di ENEL in materia di Sistemi Ambientali o di clausole ambientali contrattuali. | II | |
Mancata stipula dell’assicurazione di responsabilità ambientale per coprire le responsabilità ambientali (se del caso) | II | |
Ricorrenza delle stesse violazioni ambientali gravi (riportate in questo elenco, come gravità I). | II | |
Impiego di personale senza profili professionali/qualifica/formazione richiesti per comprendere ed adempiere a tutti i requisiti e le normative in materia di tutela ambientale applicabili all'esecuzione del Contratto. | I | |
Mancata presentazione dei report ambientali entro il termine stabilito | I | |
Mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento (se previsto dalla legislazione ambientale o previsto dal contratto) | I | |
Segnalazione di eventi | Mancata adozione tempestiva di adeguate misure di mitigazione in caso di evento/danno ambientale. | III |
Mancata comunicazione immediata (e comunque non oltre le 48h) a ENEL di qualsiasi evidenza relativa a controlli e ispezioni effettuate dalle autorità e, in caso di violazione, delle azioni intraprese o previste in accordo con le autorità al fine di ripristinare la conformità alla legge. | III |
CATEGORIA | VIOLAZIONE | GRAVITÀ |
Mancata comunicazione immediata a ENEL (e/o alle autorità, ove richiesto) di qualsiasi evento ambientale che si verifichi durante l'esecuzione del Contratto e che comporti l'obbligo di segnalazione alle autorità. | III | |
Mancata comunicazione immediata a ENEL di qualsiasi evento ambientale che si verifichi durante l'esecuzione del Contratto e che non comporti l'obbligo di segnalazione alle autorità. | II | |
Mancata presentazione, entro un termine massimo di 24 ore, di un reportscritto sull'evento ambientale occorso, comprese le sue cause e le misure adottate per la gestione e la risoluzione dell'evento. | II | |
Mancata presentazione di un reporto scritto di un Near Miss Ambientale, entro 3 giorni solari. | I | |
Conformità - Emissioni in Atmosfera | Esecuzione delle attività senza autorizzazione per le emissioni in atmosfera o mancanza di misure preventive e di implementate misure operative necessarie al rispetto dei limiti stabiliti dall'autorizzazione o dalla normativa applicabile. | III |
Conformità - Protezione dell'acqua | Esecuzione delle attività senza autorizzazione per lo scarico di acque reflue o mancanza di misure preventive e di implementate misure operative necessarie al rispetto dei limiti stabiliti dall'autorizzazione o dalla normativa applicabile. | III |
Uso / attingimento di acqua non autorizzata | III | |
Attingimento/uso ripetuto o sistematico dell'acqua oltre il limite di portata consentito | II | |
Conformità - Protezione del suolo | Mancanza di misure preventive volte a prevenire la contaminazione del suolo (ad es. Lavaggio autobetoniere, serbatoi di contenimento per serbatoi diesel) | I |
Conformità - Rifiuti | Gestione dei rifiuti senza autorizzazione o non conforme all'autorizzazione o alla normativa applicabile. | III |
Conformità - Altro | Esecuzione delle attività senza autorizzazione o mancanza di misure preventive e di implementate misure operative necessarie per il rispetto della normativa vigente, relativamente alle matrici ambientali: emissioni in atmosfera (es. polveri sollevate dai veicoli), scarichi idrici (es. acque reflue domestiche e acque meteoriche), gestione dei rifiuti, uso del suolo, gestione dei Materiali non Pericolosi, emissione di rumore e vibrazioni, biodiversità, aree protette, siti archeologici, qualifica specifica del personale, ecc.) | II |
Legenda
I Violazione Grave
II Violazione Molto Grave
III Violazione estremamente grave che causerà un significativo declassamento dell'Indice di Vendor Rating.
19.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOTIVI IMPUTABILI AI REQUISITI DI SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
19.5.1 ENEL - a sua esclusiva discrezione - può risolvere il Contratto in caso:
a) di Incidente mortale/grave durante l'esecuzione del Contratto, in cui l'Appaltatore è, come determinato dall'analisi dell'indagine sull'incidente effettuata dalla società del Gruppo ENEL, il principale responsabile dell'incidente mortale\grave; oppure
b) di Incidente Mortale/Grave durante l'esecuzione di un altro contratto con ENEL o un'altra società del Gruppo ENEL da parte dell'Appaltatore o di una società del Gruppo dell’Appaltatore, in cui l'Appaltatore o la relativa società del Gruppo dell’Appaltatore (i) è, come determinato dall'analisi dell'indagine sull’incidente effettuata dalla società del Gruppo ENEL, il principale responsabile
dell'incidente Mortale\Grave e (ii) ha una valutazione negativa come esito di un assessment di Enel sull'organizzazione HSE dell’Appaltatore e/o della società del Gruppo dell’Appaltatore; oppure
c) l'appaltatore non attui le azioni definite nel piano di recupero (proposto dall'Appaltatore dopo un’inadempienza HSE e convalidato da ENEL) entro il termine specificato, oppure
d) l'ammontare delle sanzioni di sicurezza applicate a causa delle violazioni raggiunga l’importo maggiore tra il 5% (cinque per cento) del valore del Contratto e l'equivalente di 20 sanzioni gravi, oppure
e) l'ammontare delle sanzioni ambientali applicate a causa delle violazioni raggiunge l’importo maggiore tra il 5% (cinque per cento) del valore del Contratto e l'equivalente di 20 sanzioni gravi, oppure
f) di violazioni da parte dell'Appaltatore e/o di qualsiasi Subappaltatore dei requisiti della Legge in materia di protezione dell'ambiente, che comportino almeno una delle seguenti conseguenze:
• Impatti molto diffusi; danni ambientali a lungo termine o irreversibile per la biodiversità,
• Inosservanza dei requisiti legali o autorizzativi che potrebbe comportare:
▪ impatti sulle licenze,
▪ cause civili/penali con restrizione della libertà del personale Enel,
▪ cause civili/penali con coinvolgimento di responsabilità del personale Enel,
▪ Blocco/sequestro degli impianti/Asset,
• Danni di immagine:
▪ rimostranze da parte di stakeholder nazionali e internazionali, espresse in una comunicazione scritta inviata a ENEL,
▪ coinvolgimento mediatico negativo a livello nazionale e internazionale per uno o più eventi ad alto impatto,
• Perdita finanziaria (tutti i costi sostenuti a seguito dell'evento ambientale, ossia ammende e multe, liabilities, azioni correttive immediate, attuazione del piano di risanamento, perdita di entrate, ecc.) superiore a 1.000.000 €.
19.5.2 Nel caso in cui ENEL si avvalga di tale diritto contrattuale, il Contratto sarà risolto immediatamente dopo la comunicazione scritta di ENEL senza alcuna trattativa, senza alcun compenso e senza che sia necessaria alcuna altra formalità preventiva né intervento del tribunale, procedura arbitrale o qualsiasi altra procedura.
ALLEGATO 1 FOCUS SULLE ATTIVITÀ LAVORATIVE COMPLESSE
1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO E AREA DI APPLICAZIONE
1.1 Il presente Allegato specifica i principali ruoli lavorativi coinvolti e la documentazione necessaria per lo svolgimento della pianificazione, organizzazione e coordinamento delle attività lavorative in caso di attività lavorative complesse nei Cantieri. I ruoli lavorativi e i documenti descritti nel presente Allegato sono obbligatori per l'esecuzione delle attività e devono essere formalmente identificati.
1.2 Il presente Allegato indica i requisiti minimi da adottare e rappresenta la migliore prassi per l'esecuzione di attività lavorative complesse/attività di costruzione. Va applicato nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali e locali vigenti che comunque prevalgono sulle disposizioni contenute nel presente documento.
1.3 L'appaltatore deve rispettare tutte le regole specificate nel presente Allegato, per la gestione del rischio di interferenza. A tal fine, l’Appaltatore dovrà:
(i) per Opere Complesse il cui coordinamento HSE è sotto il controllo dell'Appaltatore:
1. nominare e includere nella propria organizzazione HSE i coordinatori HSE con ruoli e responsabilità definiti nel presente Allegato, e
2. garantire che la fase di pianificazione e la fase di esecuzione siano svolte secondo i principi qui definiti, oppure
(ii) per Opere Complesse il cui coordinamento HSE è sotto il controllo di ENEL o di terzi:
1. cooperare con i coordinatori HSE nominati e
2. soddisfare i requisiti della Pianificazione della Sicurezza delle attività in Cantiere
Il Contratto specifica quale delle opzioni di cui sopra deve essere adottata dall’Appaltatore.
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI
Nel presente Allegato saranno applicate le seguenti definizioni:
"Coordinatore Ambientale ": uno o più rappresentanti, nominati dall'Appaltatore tra il proprio personale e/o da terzi, incaricati di svolgere le attività di coordinamento ambientale previste dal Contratto e/o dalla legislazione applicabile. Se non previsto dal Contratto, il coordinatore di Salute e Sicurezza, se è qualificato per il ruolo, può svolgere anche la funzione di coordinatore Ambientale.
“Preposto supervisore”: Persona che, pur adempiendo ancora tutte le funzioni di un Preposto, svolge un ruolo di coordinamento generale delle attività controllando la conformità della programmazione generale stabilita nonché lo sviluppo previsto delle attività da svolgere per l'intera opera.
"Consegna di un'area di lavoro": Xxxxxx con la quale si mette a disposizione un'area di lavoro, ovvero è possibile accedervi e avere accesso alle opere al suo interno, informando il destinatario sulle sue condizioni, comprese le condizioni di sicurezza.
"Riconsegna di un'area di lavoro": Azione con la quale un'area di lavoro precedentemente consegnata viene rimessa a disposizione al termine di alcune opere.
"Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di progettazione e pianificazione": una persona che, in fase di progettazione e pianificazione, è responsabile di definire la Pianificazione della Sicurezza delle attività in Cantiere al fine di ridurre al minimo i possibili rischi di interferenza.
"Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di esecuzione e controllo": una persona che, a partire dalla Pianificazione della Sicurezza delle attività in Cantiere, è responsabile del coordinamento tra i diversi gruppi di lavoro durante la fase di esecuzione, al fine di minimizzare i rischi di interferenza.
3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO
3.1. Considerazioni preliminari
3.1.1 Nel presente Allegato sono fornite le principali indicazioni per la gestione del controllo dell'esecuzione dei lavori e per la gestione delle azioni da svolgere al fine di rispettare le misure di prevenzione e protezione necessarie in caso di esecuzione di opere complesse.
3.1.2 A tal fine, è essenziale che in qualsiasi momento sia chiaramente identificata una persona fisica responsabile dei lavori e della gestione dell'area di lavoro (consegnata). Nelle opere complesse ciò non avviene in modo immediato e perciò è necessario provvedervi, perché sono coinvolti contemporaneamente soggetti diversi (sullo stesso impianto o su impianti diversi ma con un'identificazione ambigua) oppure soggetti diversi si succedono e/o si alternano con le responsabilità di lavoro nel tempo.
3.2. Contesto di lavoro e complessità
3.2.1 Per quanto riguarda il coinvolgimento, durante la fase di progettazione/pianificazione e/o esecuzione e/o controllo, in misura diversa, di ENEL e/o di uno o più appaltatori chiamati all'esecuzione del lavoro, in collaborazione o meno con ENEL, i contesti lavorativi in cui si possono verificare le condizioni di un'attività lavorativa complessa sono normalmente i seguenti:
o lavori eseguiti da gruppi di lavoro appartenenti sia a ENEL che ad uno o più appaltatori;
o lavori eseguiti da gruppi di lavoro appartenenti a più Appaltatori;
o lavori eseguiti da gruppi di lavoro appartenenti solamente a un unico Appaltatore;
o lavori eseguiti da personale di un solo Appaltatore ma appartenenti a società diverse;
o lavori eseguiti da o per conto di ENEL sui quali possono incidere lavori eseguiti da terzi nello stesso Cantiere o in aree limitrofe.
3.2.2 L'attività lavorativa complessa deve essere preventivamente pianificata e controllata durante la sua esecuzione. Devono essere individuati i profili per il ruolo di coordinamento tecnico della pianificazione (Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di progettazione e pianificazione) e per il ruolo di coordinamento tecnico dell'esecuzione e controllo (Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di esecuzione e controllo) delle attività lavorative, anche con riguardo alle finalità di sicurezza.
3.2.3 Un'attività lavorativa complessa si sviluppa secondo le seguenti fasi:
1) "Pianificazione del lavoro" (WP)
Pianificazione delle attività e delle relative misure di prevenzione e protezione dai pericoli. La fase di WP solitamente riguarda:
o l’identificazione del Luogo di Lavoro (cantiere);
o la suddivisione in fasi di lavoro che si svolgono nella stessa area di lavoro, contemporaneamente o successivamente;
o l’identificazione di pericoli specifici dovuti alle diverse attività nelle aree di lavoro o nelle loro vicinanze, e successiva gestione dei possibili pericoli che interferiscono tra le diverse attività lavorative;
o l’identificazione della normativa ambientale applicabile;
o la gestione logistica del Luogo di Lavoro (accessi, stoccaggio di materiali, ecc.);
o la programmazione temporale e la durata dei diversi lavori, con una chiara identificazione delle responsabilità dei lavori;
o definire adeguate condizioni di consegna;
o l’individuazione delle competenze specifiche richieste per l'esecuzione dei lavori;
o l’individuazione dei macchinari necessari per l'esecuzione dei lavori;
o l’individuazione di misure per la gestione delle emergenze;
o la condivisione delle informazioni con le parti interessate (ENEL, appaltatori, subappaltatori);
o la condivisione delle informazioni con le parti che operano nello stesso Luogo di Lavoro (se possibile);
o in caso di accesso ai Cantieri di proprietà di un terzo che include impianti di proprietà di ENEL, identificazione e accordo con il terzo sulle misure per la riduzione delle interferenze in cantiere (es. definizione della logistica di lavoro, tempi e fasi di lavoro opportunamente concordate, responsabilità chiaramente definite, ecc.).
La WP privilegia soluzioni che escludono o riducono al minimo le interferenze tra le diverse attività lavorative (ad esempio, esecuzione in tempi diversi o in aree di lavoro dove l'interferenza dei rischi è ridotta al minimo).
La WP è normalmente condivisa con tutti i gruppi di lavoro coinvolti e rappresenta un'azione di coordinamento delle attività lavorative da svolgere e un momento per la definizione delle misure di prevenzione e protezione che tutti i gruppi di lavoro coinvolti sono tenuti a rispettare.
2) "Esecuzione dei lavori (WE)".
Esecuzione, controllo e coordinamento delle attività lavorative.
Una volta che la fase di WP è stata completata/condivisa, la fase di WE può essere avviata. In questa fase è necessario controllare che le opere vengano eseguite secondo il piano precedentemente stabilito, attuando le misure di prevenzione e protezione previste.
Se nel corso di una fase di lavoro si riscontra la necessità di modificare il piano precedentemente stabilito, tale piano deve essere ridefinito prima dell'esecuzione dei lavori interessati, previa condivisione con le parti interessate. In questa fase può essere necessario interfacciarsi anche con i terzi che operano nelle aree limitrofe per definire ulteriori misure di prevenzione precedentemente non stabilite.
A seconda della complessità del lavoro, devono essere eseguite azioni di coordinamento periodico e/o coordinamento specifico, se richiesto dalle fasi di lavoro, ad esempio, all'inizio e alla fine dei lavori e/o in corrispondenza di specifiche fasi di lavoro, indipendentemente dalla presenza o meno di rischi di interferenza.
Durante l'esecuzione dei lavori, l'inizio delle attività/fasi di lavoro o il passaggio di responsabilità nella loro gestione operativa e della sicurezza (tra ogni fase o durante la loro esecuzione) dovrà avvenire con il cantiere in condizioni di sicurezza e dovrà essere sempre documentata (es.
consegna degli impianti, consegna delle aree di lavoro, ecc.) in modo da poter identificare il responsabile dei lavori e a chi viene consegnata l'area di lavoro.
3.3. Profili coinvolti nel processo e competenze rilevanti
3.3.1. Profili coinvolti nel processo
Solitamente sono identificati i seguenti profili:
1) Durante la fase di WP:
o il profilo di "Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di progettazione e pianificazione" che, consultando le parti coinvolte nel lavoro da svolgere, collabora con il pianificatore del lavoro nella definizione della pianificazione delle attività e aggiorna/imposta la pianificazione preventiva di coordinamento di Salute e Sicurezza per un’opera specifica al fine di ridurre il rischio di interferenza.
2) Durante la fase di WE:
o ove richiesto dalla complessità del lavoro, un profilo di "Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di esecuzione e controllo" che svolge, ai fini della sicurezza, un'azione di coordinamento tra i diversi soggetti che partecipano all'esecuzione dei lavori, con l'obiettivo di controllare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi di interferenza precedentemente stabilite. Questo profilo può svolgere il proprio ruolo periodicamente o in determinati momenti.
Questo profilo che è simile al profilo di "Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di progettazione e pianificazione", potrebbe essere coperto dalla stessa persona fisica, e può adoperarsi per modificare la pianificazione dei lavori, quando è richiesto dallo sviluppo delle attività.
o i profili di "Coordinatore Ambientale" che hanno la responsabilità di svolgere le attività di coordinamento ambientale previste dal Contratto e/o dalla normativa applicabile. Se non previsto dal Contratto, il coordinatore di Salute e Sicurezza, se è qualificato per il ruolo, può svolgere anche la funzione di Coordinatore Ambientale.
o Se necessario, il profilo di "Preposto supervisore" che controlla la conformità del piano generale di esecuzione che è stato stabilito in xxx xxxxxxxxxxx xx lavoro nonché l'evoluzione prevista delle attività da svolgere per l’intera opera, svolgendo un ruolo di coordinamento generale delle attività;
o uno o, se necessario, più profili di "Preposto", responsabili della gestione delle singole attività lavorative in cui è suddivisa la pianificazione, dalla consegna dell'area di lavoro fino alla sua restituzione. Oltre alla corretta esecuzione delle attività assegnate, questi profili sono responsabili del controllo della conformità delle rispettive problematiche di sicurezza. Tale profilo deve essere consapevole dei contenuti della pianificazione e, se necessario, contribuire alla sua definizione preventiva; pertanto tale profilo interagisce anche con l'eventuale "Preposto supervisore" per quanto riguarda il coordinamento generale dei lavori/del Cantiere, e con il "Coordinatore di Salute e Sicurezza per l'esecuzione e il controllo" per quanto riguarda la conformità delle misure di sicurezza e la gestione delle interferenze. Un Preposto può assumere il ruolo di Preposto supervisore quando l'attività lavorativa sotto il suo controllo non gli impedisce di ricoprire tale ruolo di Preposto supervisore.
3.3.2. Competenze dei profili coinvolti nel processo
3.3.2.1 Il profilo del "Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di progettazione e pianificazione" e del "Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di esecuzione e controllo" (che ricoprirà i ruoli di coordinamento e controllo) deve avere le seguenti caratteristiche:
o esperienza nell'esecuzione di attività lavorative complesse e nel relativo allestimento;
o capacità di analisi dei rischi in relazione alle attività svolte e valutazione delle possibili interferenze;
o conoscenza delle misure di prevenzione e protezione contro i pericoli e delle misure di mitigazione delle interferenze;
o conoscenza delle normative e norme di sicurezza;
o capacità di coordinamento e mediazione tra diverse esigenze e profili;
o assunzione di responsabilità e leadership nell'affrontare anche situazioni particolari.
3.3.2.2 Il profilo di "Preposto supervisore", oltre alle competenze del profilo di "Preposto", deve avere anche le seguenti caratteristiche:
o esperienza nell'esecuzione di attività lavorative complesse e nel relativo allestimento;
o capacità di coordinamento e mediazione tra diverse esigenze e profili;
o assunzione di responsabilità e leadership nell'affrontare anche situazioni particolari.
3.4. Documentazione
3.4.1 La pianificazione dei lavori viene normalmente sintetizzata in un documento, "Pianificazione della Sicurezza in Cantiere", che delinea i contenuti previsti per questa fase, viene condivisa dalle parti interessate e redatta in via preliminare all'esecuzione dei lavori. Tale documento è rilasciato e firmato dal coordinatore di Salute e Sicurezza competente.
3.4.2 Quando consentito dalla complessità delle opere, e da ENEL, anche il documento Pianificazione della Sicurezza delle attività in Cantiere può avere moduli semplificati fino a diventare una nota tra le parti coinvolte nell'opera.
3.4.3 L'azione di coordinamento, svolta dal Coordinatore per la Salute e Sicurezza in fase di esecuzione e controllo, deve essere tracciabile e può essere svolta mediante riunioni verbalizzate per iscritto o anche comunicazioni formali tra le parti. Ogni consegna relativa alla sicurezza e restituzione delle aree di lavoro deve inoltre essere tracciabile mediante idonea documentazione firmata per sapere in qualsiasi momento chi è responsabile dei lavori.
3.4.5 La documentazione emessa, comprese le consegne aree, dovrà essere sempre presente in Cantiere, a disposizione di tutti i profili coinvolti.
ALLEGATO 2 GESTIONE DEI RIFIUTI
1. ITALIA
1.1 Tutti i rifiuti derivanti dalle attività inerenti all'oggetto del Contratto e affidati all'Appaltatore devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e di tutte le disposizioni del Contratto.
1.2 L'Appaltatore, in qualità di produttore di rifiuti, è responsabile di tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta prodotti durante l'esecuzione dei lavori, compresa la conformità degli imballaggi alle disposizioni di Legge applicabili. In particolare, l'Appaltatore è responsabile degli obblighi di legge relativi alla corretta gestione di eventuali depositi temporanei, nonché dell'archiviazione e conservazione dei documenti ambientali. I rifiuti prodotti dall'Appaltatore, dovranno essere assegnati dall'Appaltatore, a sue spese e cura, a soggetti autorizzati al recupero dei rifiuti o, ove ciò non sia possibile, a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti.
1.3 All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di allestire aree di deposito temporaneo dei rifiuti nei siti in cui si svolge l'attività inerente l'oggetto del Contratto, salvo diversa indicazione nel Contratto; in tal caso, i rifiuti prodotti dall'Appaltatore, con le attività svolte all'interno dei Cantieri Enel, saranno stoccati esclusivamente nelle aree assegnate da Enel e gestiti secondo le disposizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti.
1.4 L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione dei rifiuti, dovrà:
a) essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e, ove previsto, essere iscritto nella "White List" istituita presso le Prefetture;
b) fornire a Enel
a. copia dell'attestato di iscrizione all’ Albo, unitamente a copia delle ricevute attestanti il pagamento delle quote annuali, con le relative scadenze;
c) assegnare i rifiuti prodotti a soggetti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti;
d) fornire a Enel copia dell'autorizzazione al recupero o allo smaltimento, qualora sia proprietaria di un impianto di recupero o smaltimento che intende utilizzare per l’assegnazione dei rifiuti prodotti nel corso della propria attività;
e) fornire a Enel l'elenco degli impianti a cui possono essere assegnati i rifiuti, prodotti durante l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, qualora le attività di recupero o smaltimento siano svolte da impianti di proprietà di terzi, allegando copia delle relative autorizzazioni;
f) comunicare tempestivamente a Enel ogni aggiornamento o modifica degli atti di iscrizione all’ Albo, fornendo la documentazione aggiornata, nonché ogni decisione delle autorità competenti che comporti limitazioni o revoche in merito;
g) consegna a Enel, prima dell'esecuzione delle attività richieste da Enel e oggetto del Contratto stesso, una dichiarazione di validità ed efficacia delle suddette autorizzazioni/registrazioni, in cui si precisa, tra l'altro, che non sono intervenute, né sono in corso misure di revoca o sospensione da parte delle Autorità competenti.
1.5 Qualora l'Appaltatore non svolga le attività di raccolta, trasporto e assegnazione dei rifiuti, potrà subappaltarle, nel rispetto della normativa vigente e previo espresso consenso di Enel.
1.6 Per l'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore è tenuto a presentare a Enel anche:
o una copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali del subappaltatore che svolgerà l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
o l'elenco degli impianti a cui il subappaltatore assegnerà i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del contratto e una copia delle relative autorizzazioni;
o un elenco dei tipi di rifiuti prodotti.
1.7 Ove previsto, il Subappaltatore deve essere iscritto nella "White List" istituita presso le Prefetture.
1.8 Se l'Impresa appaltatrice si avvale di un intermediario sotto osservazione per la gestione dei rifiuti, dovrà fornire a Enel, oltre alla documentazione di cui sopra, copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
1.9 In presenza di sistemi di pesatura, i rifiuti devono essere pesati sotto la supervisione di Enel.
1.10 L'Appaltatore deve consegnare a Enel la copia - anche tramite posta elettronica certificata (PEC) - del Formulario di Identificazione.
1.11 Mensilmente o comunque in occasione della redazione degli Stati di avanzamento lavori (SAL) - e comunque nel rispetto dei termini massimi stabiliti dalla normativa di settore per l'invio della documentazione di trasporto dei rifiuti -, per i rifiuti prodotti nel corso di attività svolte nel periodo e/o contabilizzati nei singoli Stati di avanzamento lavori, l’Appaltatore fornisce a Enel una copia - anche per posta elettronica certificata (PEC) - dei Formulari di identificazione dei Rifiuti (FIR), controfirmati dal destinatario o copia della documentazione richiesta per le spedizioni transfrontaliere.
1.12 I pagamenti dei singoli SAL e comunque del SAL finale sono vincolati alla ricezione di copia dei Formulari di identificazione dei rifiuti. Prima dell'emissione da parte di Enel del SAL finale, l'Appaltatore deve inoltre dichiarare di aver provveduto alla gestione dei rifiuti a norma di legge, indicando anche la tipologia di rifiuti (CER) gestiti.
1.13 ENEL può richiedere in qualsiasi momento, e l'Appaltatore non può rifiutare, di fornire una copia del registro di carico/scarico.
1.14 Ove previsto, per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto, l'Appaltatore deve fornire ad ARPA copia delle autocertificazioni effettuate, per quanto riguarda il rispetto dei criteri di riutilizzo e l'utilizzo completo del materiale da scavo.
Enel si riserva il diritto di effettuare controlli a campione.
1.15 Si precisa che se le attività che generano rifiuti sono svolte da uno o più subappaltatori, tutti gli obblighi di cui al presente ALLEGATO 2 GESTIONE RIFIUTI - 1. L'ITALIA, in qualità di produttori di rifiuti, sarà considerata un obbligo per i subappaltatori, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore di verificare il rispetto della legge e la corretta gestione delle attività.
1.16 Con riferimento ai rifiuti prodotti da Enel, i soggetti ai quali Enel affiderà - in qualità di intermediario, trasportatore, società di recupero e/o smaltimento - la gestione dei propri rifiuti, si impegnano a svolgere le attività nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti nonché di tutti gli obblighi previsti dal Contratto, in particolare in relazione al rispetto delle disposizioni contrattuali di cui al presente articolo.
1.17 ENEL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per effetto dell'art.1456 del Codice Civile, nei casi in cui l’Appaltatore e/o eventuali subappaltatori violino qualsiasi delle disposizioni previste dall'ALLEGATO 2 GESTIONE RIFIUTI - 1. ITALIA, in relazione alla gestione dei rifiuti, fermo restando il diritto di Enel di sospendere l'esecuzione del Contratto.
2. ALTRI PAESI
N.A.
ALLEGATO 3 SANZIONI PER VIOLAZIONI HSE
La seguente tabella riporta, per ogni Paese e per ogni livello di gravità della violazione, l'importo economico minimo della sanzione specifica.
Violazioni in materia di Salute e Sicurezza | Violazioni ambientali | ||||||
Paese | Valuta | Grave (I) | Molto Grave (II) | Estremament e Grave (III) | Grave (I) | Molto Grave (II) | Estremament e Grave (III) |
Argentina | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Australia | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Brasile | Reais | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
Bulgaria | Euro | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
Cile | CLP | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
Canada | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Colombia | SMMLV7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
Costa Rica | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Egitto | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Etiopia | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Germania | Euro | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
Gran Bretagna | GBP | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
Grecia | Euro | 350 | 700 | 700 | 350 | 700 | 700 |
Guatemala | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
India | INR | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 | 150.000 | 150.000 |
Indonesia | IDR | 1.380.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 1.380.000 | 2.760.000 | 2.760.000 |
Italia | Euro | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 |
Kenya | KES | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
Messico | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Marocco | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Nuova Zelanda | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Panama | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Xxxx | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxxxxxx | Euro | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 |
Romania | Leu | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
Russia | RUB | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
Sudafrica | Euro | 180 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 |
Spagna | Euro | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
Turchia | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Emirati Arabi Uniti | AED | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
Uruguay | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
USA. | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
Vietnam | DONG | 2.450.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 2.450.000 | 4.900.000 | 4.900.000 |
Zambia | US $ | 650 | 1.300 | 1.300 | 650 | 1.300 | 1.300 |
7 SMMLV: Salario Minimo Mensile Legale Vigente.