COMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU
SETTORE :
Responsabile:
DETERMINAZIONE N.
in data
OGGETTO:
Settore V
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
1703
25/11/2021
CONCESSIONI CIMITERIALI - APPROVAZIONE MODULISTICA NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE E POLIZIA MORTUARIA
O R I G I N A L E
IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
VISTI il Decreto Sindacale n. 2 del 18/03/2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.328/96 del 13.09.1996, n.33 del 01.03.2004, n.71 del 21.06.2016 con le quali è stato determinato il prezzo di cessione dei loculi e delle aree;
VISTE le seguenti deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale:
✓ n.20 del 22.03.1985 avente ad oggetto: costruzione di cappelle funerarie nel cimitero comunale. Ubicazione. Prezzo di cessione delle aree.
✓ n .03 del 16.05.2011 avente ad oggetto: approvazione regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria.
✓ n. 63 del 28.12.2018 avente ad oggetto: aggiornamento, ai sensi della legge regionale 02 agosto 2018,
n. 32, del regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria approvato con deliberazione del c.c. n. 3 del 07/04/2011;
RICHIAMATO il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 17.10.2019 avente ad oggetto: Aggiornamento del regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria approvato con deliberazione del c.c. n. 63 del 28/12/2018.
RICHIAMATO l’art .1 del presente Regolamento il quale ha per oggetto la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti in generale alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.
CONSIDERATO, inoltre, che le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri provati, alla cremazione delle salme) e che i cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.
RITENUTO necessario approvare una nuova modulistica per il rilascio delle concessioni cimiteriali nel rispetto della normativa vigente e che le suddette potrebbero subire variazioni a seconda dell’adeguamento delle tariffe dei loculi cimiteriali nel rispetto della rivalutazione monetaria.
VISTA:
✓ La Modulistica allegata al presente provvedimento, da mettere a disposizione dei soggetti richiedenti, composta dai seguenti: moduli:
✓ Richiesta concessione di un loculo cimiteriale;
✓ Richiesta concessione di una /due aree cimiteriale
✓ Richiesta concessione di un loculo cimiteriale per riserva –art.47 Regolamento;
✓ Richiesta concessione di un loculo cimiteriale – art.73 Regolamento comma 7° (salme posizionate in loculi alti da traslare in loculi bassi);
✓ Richiesta concessione di un loculo cimiteriale – art.73 Regolamento comma 1 affiancamento/avvicinamento;
✓ Richiesta ritiro lastra;
✓ domanda di autorizzazione per esumazione/estumulazione straordinaria di salma
✓ Richiesta concessione urne cinerarie o resti in loculi di altri familiari.
✓ Richiesta concessione tumulazione presso l’ossario.
RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare la documentazione suddetta;
RICHIAMATI gli attuali i costi dovuti per la concessione dei loculi/aree cimiteriali /urne cinerarie e ossario come dagli atti sopra evidenziati:
DESCRIZIONE | IMPORTO | ESTREMI VERSAMENTO | CAUSALE |
Concessione di un loculo cimiteriale | € 507,00 | Conto corrente postale intestato a “Comune di Decimomannu Servizio di Tesoreria” c/c n. 16243099 IBAN XX00X 00000 00000 000000000000 | Concessione di loculo cimiteriale |
Concessione di un loculo cimiteriale art .47 riserva | € 507,00 | Idem c.s. | Concessione loculo cimiteriale –art.47 riserva |
Concessione di un loculo cimiteriale art .73 | € 507,00 (se dovuto) | Idem c.s. | Concessione loculo cimiteriale –art.73 |
Concessione di una area cimiteriale (mt.2,50x1,10) | € 994,15 | Idem c.s. | Concessione un area cimiteriale |
Concessione di due aree cimiteriali (mt.2,50x2,05) | € 1.852,79 | Idem c.s. | Concessione di due aree cimiteriali |
Concessione urne cinerarie o resti mortali - | € 253,50 pari al 50% del prezzo di concessione loculo | Idem c.s. | Concessione urne cinerarie o resti mortali |
Concessione urne cinerarie da inserire o resti mortali in loculi ove inseriti congiunti | € 101,40 pari a 1/5 del prezzo concessione loculo | Idem c.s. | Concessione urne cineraria o resti mortali da inserire in loculi di congiunti |
Concessione tumulazione presso l’ossario | € 25,82 | Idem c.s. | Concessione ossario |
Marche da bollo | € 16,00 | Idem c.s. | Da apporre in ogni richiesta di concessione |
VISTI
- il Decreto Lgs. 165 del 30/03/2001;
- il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)” e, in particolare, gli l'artt. 107 e 109;
- il Vigente Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs n.118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 17.06.2021 relativa all’approvazione del piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2021/2023 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 17.10.2019 avente ad oggetto: Aggiornamento del regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria approvato con deliberazione del c.c. n. 63 del 28/12/2018;
ATTESTATO, giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR 62/2013, nonché del Codice di Comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 161/2013, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento;
RESI i pareri, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 17/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del V Settore, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, giusto Decreto Sindacale n. 2/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1742/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Xxxxxxxxxx X. Xxxxxxx
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Si dà atto che la presente proposta n. 1742/2021 non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI prendere atto che gli attuali costi dovuti per la concessione dei loculi/aree cimiteriali /urne cinerarie e ossario come dagli atti sopra evidenziati in premessa sono i seguenti:
DESCRIZIONE | IMPORTO | ESTREMI VERSAMENTO | CAUSALE |
Concessione di un loculo cimiteriale | € 507,00 | Conto corrente postale intestato a “Comune di Decimomannu Servizio di Tesoreria” c/c n. 16243099 IBAN XX00X 00000 00000 000000000000 | Concessione di loculo cimiteriale |
Concessione di un loculo cimiteriale art .47 riserva | € 507,00 | Idem c.s. | Concessione loculo cimiteriale –art.47 riserva |
Concessione di un loculo cimiteriale art .73 | € 507,00 (se dovuto) | Idem c.s. | Concessione loculo cimiteriale –art.73 |
Concessione di una area cimiteriale (mt.2,50x1,10) | € 994,15 | Idem c.s. | Concessione un area cimiteriale |
Concessione di due aree cimiteriali (mt.2,50x2,05) | € 1.852,79 | Idem c.s. | Concessione di due aree cimiteriali |
Concessione urne cinerarie o resti mortali - | € 253,50 pari al 50% del prezzo di concessione loculo | Idem c.s. | Concessione urne cinerarie o resti mortali |
Concessione urne cinerarie da inserire o resti mortali in loculi ove inseriti congiunti | € 101,40 pari a 1/5 del prezzo concessione loculo | Idem c.s. | Concessione urne cineraria o resti mortali da inserire in loculi di congiunti |
Concessione tumulazione presso l’ossario | € 25,82 | Idem c.s. | Concessione ossario |
Marche da bollo | € 16,00 | Idem c.s. | Da apporre in ogni richiesta di concessione |
DI approvare ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 17.10.2019 avente ad oggetto : Aggiornamento del regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria approvato con deliberazione del c.c. n. 63 del 28/12/2018, la nuova modulistica allegata al presente provvedimento, che verrà posto a disposizione dei soggetti richiedenti, la quale potrà subire variazioni a seguito dell’adeguamento delle tariffe dei loculi cimiteriali nel rispetto della rivalutazione monetaria, composta dai seguenti moduli:
✓ Richiesta concessione di un loculo cimiteriale;
✓ Richiesta concessione di una /due aree cimiteriale
✓ Richiesta concessione di un loculo cimiteriale per riserva –art.47 Regolamento;
✓ Richiesta concessione di un loculo cimiteriale – art.73 Regolamento comma 7° (salme posizionate in loculi alti da traslare in loculi bassi);
✓ Richiesta concessione di un loculo cimiteriale – art.73 Regolamento comma 1 affiancamento/avvicinamento;
✓ Richiesta ritiro lastra;
✓ domanda di autorizzazione per esumazione/estumulazione straordinaria di salma
✓ Richiesta concessione urne cinerarie o resti in loculi di altri familiari.
✓ Richiesta concessione tumulazione presso l’ossario.
DI disporre che la medesima documentazione venga pubblicata in specifica sezione del sito istituzionale al seguente link xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx al fine di dare ampia diffusione alla stessa e di consentirne l’utilizzo da parte dell’utenza.
DI trasmettere il suddetto allegato agli uffici competenti per il recepimento delle indicazioni in esso contenute.
DI dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio del Comune di Decimomannu.
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Xxxxxxxxxx X. Xxxxxxx
O R I G I N A L E
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno al ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
XXXXXXXXX XXXXX
Determina N. 1703 del 25/11/2021
Al Comune di Decimomannu
Servizio cimiteriali
Oggetto: Richiesta concessione di un loculo cimiteriale.
Il sottoscritto nato a il , C.F , residente in , Via n° recapito telefonico , nella sua qualità di (rapporto di parentela con il defunto)
CHIEDE
Alla S.V. la concessione in uso temporale, nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, la concessione di un loculo, per la tumulazione della salma di nato a il , residente a e deceduto a il
A tal fine, assumendosi la piena disponibilità,
DICHIARA
✓ di accettare la concessione del colombario, per la sepoltura della salma di , il quale verrà contraddistinto, a seguito di assegnazione da parte dell’ufficio Tecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
✓ che la concessione, non dà diritto di proprietà e resta vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
✓ che il diritto d’uso relativo alle aree è riservato ai propri famigliari ed è disciplinato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.3/2011 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019.
✓ che le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al Concessionario ed in caso di morte, ai suoi eredi o agli aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso.
✓ che la concessione, la cui durata è di anni 50, si deve intendere a decorrere dalla data di assegnazione da parte dell’ufficio come di seguito riportato che equivale a stipula della concessione e secondo le disposizioni riportate nella pagina seguente.
Allegati:
Ricevuta del versamento di €. 507,00.
Xxxxxxxxxxx, li / / IL RICHIEDENTE
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Vista la richiesta sopra riportata viene assegnato il colombario nel lotto Settore n. fila .
Xxxxxxxxxxx, li / /
Il Responsabile del V Settore Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
ART.47 – Concessioni cimiteriali.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. L’Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all’anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all’atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell’arco dell’anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ART.48 – Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.
a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxxx. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
x. xxxxxxx xxxxxxx individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxx cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.
ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione
Prima della stipula dell’atto concessorio deve versare:
a. l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b. l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.
ART.50 - Doveri dei concessionari.
La concessione è subordinata all’accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.
ART.51 – Decorrenza delle concessioni – rinnovi
Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all’art.48.
Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all’atto del rinnovo stesso.
Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.
ART.52 – Scadenza della concessione
La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero l’elenco delle concessioni in scadenza. E’ inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.
Al Comune di Decimomannu
Servizio cimiteriali
Oggetto: Richiesta concessione di una/due aree cimiteriale.
Il sottoscritto nato a il , C.F , residente in , Via n° recapito telefonico , nella sua qualità di (rapporto di parentela con il defunto)
CHIEDE
Alla S.V. la concessione in uso temporale, nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, la concessione di una/due aree cimiteriale, per la tumulazione della salma dei propri congiunti.
A tal fine, assumendosi la piena disponibilità,
DICHIARA
✓ di accettare la concessione dell’area cimiteriale a seguito di assegnazione da parte dell’ufficio Tecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
✓ che la concessione, non dà diritto di proprietà e resta vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
✓ che il diritto d’uso relativo alle aree è riservato ai propri famigliari ed è disciplinato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.3/2011 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019.
✓ che le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al Concessionario ed in caso di morte, ai suoi eredi o agli aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso.
✓ che la concessione, la cui durata è di anni 50, si deve intendere a decorrere dalla data di assegnazione da parte dell’ufficio come di seguito riportato che equivale a stipula della concessione e secondo le disposizioni riportate nella pagina seguente.
Allegati:
Ricevuta del versamento di €. 994,15 per un’area (mt. 2,50x1,10) Ricevuta del versamento di €. 1.852,79 per due aree (mt. 2,50x2,05)
Xxxxxxxxxxx, li / / IL RICHIEDENTE
ART.47 – Concessioni cimiteriali.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. L’Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all’anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all’atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell’arco dell’anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ART.48 – Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.
a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxxx. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
x. xxxxxxx xxxxxxx individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxx cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.
ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione
Prima della stipula dell’atto concessorio deve versare:
a. l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b. l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.
ART.50 - Doveri dei concessionari.
La concessione è subordinata all’accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.
ART.51 – Decorrenza delle concessioni – rinnovi
Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all’art.48.
Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all’atto del rinnovo stesso.
Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.
ART.52 – Scadenza della concessione
La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero l’elenco delle concessioni in scadenza. E’ inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.
Dovranno essere seguite le disposizioni di cui agli Art. 56 “Concessione dell’area”, Art.57 “Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori”, Art. 58 “Modalità per la presentazione dei progetti”, Art.59 “Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori –cauzione”, Art.60 “Diritto al sepolcro”, Art.61 “Ossari, cinerari, colombari”, Art.62 “Mancata utilizzazione dell’area”, Art.63 “Salme e resti provenienti da altri Comuni”, Art.70 “Lastre di chiusura e ornamenti”, Art.71 “Diritto di sepoltura e durata della concessione”, Art.72 “Norme in caso di mancato utilizzo dei loculi”.
Al Comune di Decimomannu
Servizio cimiteriali
Oggetto: Richiesta concessione di un loculo cimiteriale per riserva – Art.47 regolamento.
Il sottoscritto nato a il , C.F , residente in , Via n° recapito telefonico , nella sua qualità di (rapporto di parentela con il defunto)
CHIEDE
Alla S.V. la concessione di un loculo come riservato in quanto il/la sottoscritto/a coniuge/convivente è una persona singola che ha già compiuto 80 anni di età.
A tal fine, assumendosi la piena disponibilità,
DICHIARA
✓ di accettare la concessione del colombario, come riserva per la sepoltura della salma di , il quale verrà contraddistinto, a seguito di assegnazione da parte dell’ufficio Tecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
✓ che la concessione, non dà diritto di proprietà e resta vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
✓ che il diritto d’uso relativo alle aree è riservato ai propri famigliari ed è disciplinato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.3/2011 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019.
✓ che le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al Concessionario ed in caso di morte, ai suoi eredi o agli aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso.
✓ che la concessione, la cui durata è di anni 50, si deve intendere a decorrere dalla data di assegnazione da parte dell’ufficio come di seguito riportato che equivale a stipula della concessione e secondo le disposizioni riportate nella pagina seguente.
Allegati:
Ricevuta del versamento di €. 507,00.
Xxxxxxxxxxx, li / / IL RICHIEDENTE
ART.47 – Concessioni cimiteriali.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. L’Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all’anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all’atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell’arco dell’anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ART.48 – Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.
a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxxx. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
x. xxxxxxx xxxxxxx individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxx cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.
ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione
Prima della stipula dell’atto concessorio deve versare:
a. l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b. l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.
ART.50 - Doveri dei concessionari.
La concessione è subordinata all’accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.
ART.51 – Decorrenza delle concessioni – rinnovi
Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all’art.48.
Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all’atto del rinnovo stesso.
Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.
ART.52 – Scadenza della concessione
La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero l’elenco delle concessioni in scadenza. E’ inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.
Al Comune di Decimomannu
Servizio cimiteriali
Oggetto: Richiesta concessione di loculo cimiteriale per traslazione art. 73, comma 1° – affiancamento/avvicinamento.
Il sottoscritto nato a il , C.F , residente in , Via n° recapito telefonico , nella sua qualità di (rapporto di parentela con il defunto) (Si specifica che la richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto sulla salma che con il presente documento rilasciano il proprio assenso alla traslazione)
CHIEDE
Alla S.V. la concessione di n. 1 loculo per la traslazione e tumulazione della salma ai sensi dell’art .73, comma 1° (affiancamento/avvicinamento) del regolamento di:
nato/a a il deceduto il a
DICHIARA
✓ di accettare la concessione del colombario, come riserva per la traslazione per la sepoltura della salma di , il quale verrà contraddistinto, a seguito di assegnazione da parte dell’ufficio Tecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
✓ che la concessione, non dà diritto di proprietà e resta vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
✓ che il diritto d’uso relativo alle aree è riservato ai propri famigliari ed è disciplinato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.3/2011 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019.
✓ che le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al Concessionario ed in caso di morte, ai suoi eredi o agli aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso.
✓ che la concessione, la cui durata è di anni 50, si deve intendere a decorrere dalla data di assegnazione da parte dell’ufficio come di seguito riportato che equivale a stipula della concessione e secondo le disposizioni riportate nella pagina seguente.
Allegati:
Ricevuta del versamento di €. 507,00 (da richiedere da parte dell’ufficio solo se dovuto)
Xxxxxxxxxxx, li / / IL RICHIEDENTE
ART.47 – Concessioni cimiteriali.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. L’Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all’anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all’atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell’arco dell’anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ART.48 – Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.
a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxxx. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
x. xxxxxxx xxxxxxx individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxx cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.
ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione
Prima della stipula dell’atto concessorio deve versare:
a. l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b. l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.
ART.50 - Doveri dei concessionari.
La concessione è subordinata all’accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.
ART.51 – Decorrenza delle concessioni – rinnovi
Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all’art.48.
Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all’atto del rinnovo stesso.
Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.
ART.52 – Scadenza della concessione
La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero l’elenco delle concessioni in scadenza. E’ inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.
ART.73 – Traslazione di salme
Le richieste di traslazione di salme saranno accolte nel rispetto alle norme che seguono:
1. E’ consentita la traslazione di salme per il trasferimento a tomba privata, ad altro cimitero, per affiancamento dei coniugi e dei conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica o avvicinamento a parente deceduto, entro il 2° grado.
Al Comune di Decimomannu
Servizio cimiteriali
Oggetto: Richiesta concessione di loculo cimiteriale per traslazione – Art.73 regolamento, comma 7° (salme posizionate in loculi alti da traslare in loculi bassi).
Il sottoscritto nato a il , C.F , residente in , Via n° recapito telefonico , nella sua qualità di (rapporto di parentela con il defunto) (Si specifica che la richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto sulla salma che con il presente documento rilasciano il proprio assenso alla traslazione)
CHIEDE
Alla S.V. la concessione di n. 1 loculo per la traslazione e tumulazione della salma ai sensi dell’art .73 del regolamento, comma 7° (traslazione da loculi alti terza e quarta fila) di:
nato/a a il deceduto il a
DICHIARA
✓ di accettare la concessione del colombario, come riserva per la traslazione per la sepoltura della salma di , il quale verrà contraddistinto, a seguito di assegnazione da parte dell’ufficio Tecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
✓ che la concessione, non dà diritto di proprietà e resta vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
✓ che il diritto d’uso relativo alle aree è riservato ai propri famigliari ed è disciplinato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.3/2011 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019.
✓ che le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al Concessionario ed in caso di morte, ai suoi eredi o agli aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso.
✓ che la concessione, la cui durata è di anni 50, si deve intendere a decorrere dalla data di assegnazione da parte dell’ufficio come di seguito riportato che equivale a stipula della concessione e secondo le disposizioni riportate nella pagina seguente.
Allegati:
Ricevuta del versamento di €. 507,00.
Xxxxxxxxxxx, li / / IL RICHIEDENTE
ART.47 – Concessioni cimiteriali.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. L’Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all’anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all’atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell’arco dell’anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ART.48 – Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.
a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxxx. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
x. xxxxxxx xxxxxxx individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxx cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.
ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione
Prima della stipula dell’atto concessorio deve versare:
a. l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b. l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.
ART.50 - Doveri dei concessionari.
La concessione è subordinata all’accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.
ART.51 – Decorrenza delle concessioni – rinnovi
Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all’art.48.
Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all’atto del rinnovo stesso.
Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.
ART.52 – Scadenza della concessione
La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero l’elenco delle concessioni in scadenza. E’ inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.
ART.73 – Traslazione di salme
Le richieste di traslazione di salme saranno accolte nel rispetto alle norme che seguono:
1. E’ consentita la traslazione di salme per il trasferimento a tomba privata, ad altro cimitero, per affiancamento dei coniugi e dei conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica o avvicinamento a parente deceduto, entro il 2° grado.
Al Comune di Decimomannu
Servizio cimiteriali Oggetto: Richiesta concessione urna cineraria/tumulazione resti in loculi di altri familiari.
Il sottoscritto nato a il , C.F , residente in , Via n° recapito telefonico , nella sua qualità di (rapporto di parentela con il defunto)
CHIEDE
Alla S.V. la concessione in uso temporale, nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, di un’urna cineraria/tumulazione della salma di
nato/a il
X.X. xxxxxxxxx in
deceduto in in data presso un’urna cineraria o nel loculo del familiare defunto di nato il deceduto in il .
A tal fine, assumendosi la piena disponibilità,
DICHIARA
- di accettare la concessione dell’urna cineraria o tumulazione presso il proprio congiunto a seguito di assegnazione da parte dell’ufficio Tecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
- che la concessione, non dà diritto di proprietà e resta vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
- che il diritto d’uso relativo alle aree è riservato ai propri famigliari ed è disciplinato dal D.P.R. 10 settembre 1990,
n.285 e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.3/2011 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019.
- che le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al Concessionario ed in caso di morte, ai suoi eredi o agli aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso.
- che la concessione, la cui durata è di anni 50, si deve intendere a decorrere dalla data di assegnazione da parte dell’ufficio come di seguito riportato che equivale a stipula della concessione e secondo le disposizioni riportate nella pagina seguente.
Allegati:
Ricevuta del versamento di €. 253,50 per la concessione dell’urna cineraria Ricevuta del versamento di €. 101,40 per la tumulazione di resti in loculi di familiari
Xxxxxxxxxxx, li / / IL RICHIEDENTE
ART.47 – Concessioni cimiteriali.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. L’Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all’anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all’atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell’arco dell’anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ART.48 – Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.
a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxxx. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
x. xxxxxxx xxxxxxx individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxx cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.
ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione
Prima della stipula dell’atto concessorio deve versare:
a. l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b. l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.
ART50 - Doveri dei concessionari.
La concessione è subordinata all’accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.
ART.51 – Decorrenza delle concessioni – rinnovi
Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all’art.48.
Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all’atto del rinnovo stesso.
Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.
ART.52 – Scadenza della concessione
La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero l’elenco delle concessioni in scadenza. E’ inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla
Dovranno essere seguite le disposizioni di cui agli ART. 80 – Urna cineraria – ART.81 – Trasporto delle urne con le ceneri, - ART.81 bis Dispersione ceneri
Al Comune di Decimomannu
Servizio cimiteriali
Oggetto: Richiesta concessione tumulazione presso l’ossario.
Il sottoscritto nato a il , C.F , residente in , Via n° recapito telefonico , nella sua qualità di (rapporto di parentela con il defunto)
CHIEDE
Alla S.V. la concessione in uso temporale, nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, per la tumulazione dei resti della salma della/del sig.ra/sig.
nato/a
il
C.F.
residente in
in data , presso l’ossario. A tal fine, assumendosi la piena disponibilità,
deceduto in
DICHIARA
- di accettare la concessione per la tumulazione dei resti mortali presso l’ossario a seguito di assegnazione da parte dell’ufficio Tecnico secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
- che la concessione, non dà diritto di proprietà e resta vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
- che il diritto d’uso relativo alle aree è riservato ai propri famigliari ed è disciplinato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.3/2011 e aggiornato con deliberazione C.C. n. 33 del 17.10.2019.
- che le spese di manutenzione della sepoltura faranno carico al Concessionario ed in caso di morte, ai suoi eredi o agli aventi causa. Ad essi si sostituirà il Comune in caso di inadempienza, salvo rivalsa o rimborso.
- che la concessione, la cui durata è di anni 50, si deve intendere a decorrere dalla data di assegnazione da parte dell’ufficio come di seguito riportato che equivale a stipula della concessione e secondo le disposizioni riportate nella pagina seguente.
Allegati:
Ricevuta del versamento di €. 25,82.
Xxxxxxxxxxx, li / / IL RICHIEDENTE
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Vista la richiesta sopra riportata viene assegnato il colombario nel lotto Settore n. fila .
ART.47 – Concessioni cimiteriali.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. L’Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all’anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all’atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell’arco dell’anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ART.48 – Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.
a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxxx. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
x. xxxxxxx xxxxxxx individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxx cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.
ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione
Prima della stipula dell’atto concessorio deve versare:
a. l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b. l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.
ART50 - Doveri dei concessionari.
La concessione è subordinata all’accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.
ART.51 – Decorrenza delle concessioni – rinnovi
Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all’art.48.
Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all’atto del rinnovo stesso.
Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.
ART.52 – Scadenza della concessione
La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero l’elenco delle concessioni in scadenza. E’ inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla
D O M A N D A
di autorizzazione per e s um a zi o ne straordinaria di salma
estumulazione
(Artt. 83 a 89 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)
AL COMUNE DI DECIMOMANNU
…l…. sottoscritt……………………………………………………………………………
nat…il ……………………… residente in ………………………………………………………..
……………………. Nella qualità di (1) ………………………………………………………….
del defunto ………………………………………………………………………………………….
nato il ……………………… e deceduto il …………………………………………………….…
C H I E D E
di essere autorizzato a procedere alla estumulazione della salma del defunt…
e s u m a z i o n e e r i d u z i o n e d e i r e s t i
stess…, d a l l o c u l o , n. …..………… f i la ……………. Arcata n. ……………….
d a l l a t o m b a
braccio n. ……..…… del c imitero di ….………………………………… per i l seguente motivo; ………………..………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
del loculo Cappella
Chiede, inoltre, l’usabilità . n…..……… f i la del
della tomba q u a d r a t o
cimitero di ………………………………………………………………………………..
nel quale intende ritumulare la suddetta salma o resti di salma.
Data ……………………. IL RICHIEDENTE
……………………………………………
COMUNE DI DECIMOMANNU ************************ CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
TELEFONO 070/0000000 - 070/ 9667023 - 070/ 9667020
Prot. N.
Visto, si trasmette al Servizio di Igiene pubblica e del Territorio, Ufficio di polizia
mortuaria, della competente U.S.L., per il prescritto nulla osta (2) con riserva di accordi per le operazioni di estumulazione della salma .
e s u m a z i o n e e r i d u z i o n e d e i r e s t i
Addì ………………………………… IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
……………………………………
UNITÀ SANITARIA LOCALE ……………………………………………………………………
SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA DEL TERRITORIO – UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA
Visto: Nulla osta
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Addì …………………………. IL MEDICO ADDETTO
.……………………………………
(1)Coniuge, padre, incaricato della famiglia, ecc.
(2) Per l’estumulazione dei feretri il medico dell’U.S.L. addetto al Servizio di Polizia mortuaria, dove constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute (art. 88 del Reg.).
PRINCIPALI DISPOZIONI NORMATIVE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.33 DEL 17.10.2019 di aggiornamento del regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria.
ART.47 – Concessioni cimiteriali.
La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. L’Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all’anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all’atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età. Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell’arco dell’anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
ART.48 – Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.
a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxxx. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
x. xxxxxxx xxxxxxx individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
x. xxxxxxxx cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.
ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione
Prima della stipula dell’atto concessorio deve versare:
a. l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b. l’importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.
ART 73 - Traslazione di salme
Le richieste di traslazione di salme saranno accolte nel rispetto alle norme che seguono:
1. E’ consentita la traslazione di salme per il trasferimento a tomba privata, ad altro cimitero, per affiancamento dei coniugi e dei conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica o avvicinamento a parente deceduto, entro il 2° grado.
2. Le domande dovranno pervenire in carta legale, indirizzate al Responsabile Settore Tecnico indicando le generalità precise del defunto e la data del decesso.
3. La richiesta di traslazione dovrà essere inoltrata, tassativamente, da tutti gli aventi diritto sulla salma che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.
4. Le concessioni rilasciate per le salme traslate avranno durata unica cinquantennale, rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.
5. L’apposizione di un’unica lastra per due loculi è consentita solo per l’affiancamento dei coniugi e riguarda loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.
6. la somma versata all’atto della prima tumulazione costituisce titolo per la concessione della seconda tumulazione, con esclusione degli oneri della lastra di chiusura del colombario della prima tumulazione, se non riutilizzabile.
Gli oneri relativi alla traslazione si intendono a totale carico del richiedente, comprese le operazioni di risanamento del loculo lasciato libero. Il loculo liberatosi a seguito della traslazione rende libera l’Amministrazione Comunale per procedere ad una successiva e nuova assegnazione.
7. L’Amministrazione Comunale, con atto della giunta comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n° 10 loculi all’anno al fine di consentire la traslazione di salme posizionate nei loculi alti (terza e quarta fila) qualora ne sia stata fatta richiesta da parte di coniuge o convivente con difficoltà a deambulare o che soffrono di patologie che coinvolgono il sistema di controllo dell’equilibrio, per entrambi i casi in modo permanente, comprovate da presentazione di relazione/certificazione medica specialistica. Nell’arco dell’anno solare, la concessione per la traslazione di dette salme, sarà rilasciato secondo l’ordine di arrivo al xxxxxxxxxx.Xx generale non si eseguono traslazioni dal 1° maggio al 30 settembre come dall’art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
AL COMUNE DI DECIMOMANNU
Il sottoscritto
nato a il
e residente in Via n°
chiede l’autorizzazione per il ritiro della lastra dalla tomba di
per incisioni. Xxxxxxxxxxx, xx
IL RICHIEDENTE
COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
UFFICIO TECNICO
VISTO la richiesta di cui sopra,
VISTI gli articoli 70 e 77 Regolamento Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.10.2019, (Vedi retro);
SI AUTORIZZA
Il ritiro della lastra dalla tomba di per le incisioni;
Il mancato rispetto degli articoli sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 108 e 109 del Regolamento Cimiteriale sopra indicato, (vedi retro).
li,
IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE
(Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx)
REGOLAMENTO CIMITERIALE
Norme da rispettare:
Art. 70 - Lastre di chiusura ed ornamenti
Le lastre di chiusura dei colombari devono essere distinte, sulle quali può essere riportata un’epigrafe, affissa una fotografia, un portafiori ed una lampada purché eseguite in modo da garantire la permanenza nel tempo.
Art. 77 - Fiori, piante e materiali ornamentali
Gli ornamenti floreali, non appena avvizziti, devono essere eliminati a cura di chi li ha depositati.
Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all’interno del cimitero non più di tre giorni, dopo di che sono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale.
I vasi di fiori e ornamenti in genere, possono essere collocati solo all’interno delle tombe di famiglia o sopra quelle private.
I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi di colombari se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell’area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l’incuria nella manutenzione delle sepolture.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i vasi di fiori e ornamenti in genere, posti nei luoghi comuni, per terra davanti alle tombe private, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, dovranno essere rimossi da chi li ha depositati, in caso contrario saranno rimossi dal personale cimiteriale.
Eventuali sanzioni:
Art. 108 - Contravvenzioni
Le violazioni alle norme del presente Regolamento che comportassero responsabilità di natura penale, civile, amministrativa, saranno perseguiti ai sensi di legge.
Art. 109 - Accertamento delle contravvenzioni
Per l’accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento previsto dalla Legge 689/81 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i..