Contract
IL PRESIDENTE
Egr. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx c/o Amministrazione Centrale I.N.F.N.
e p.c.
Egr. Dott. Xxxxx Xxxxxx
Direttore Amministrazione Centrale I.N.F.N.
Frascati,……………………………………………….
Xxx X. Xxxxx, 00 – 00000 XXXXXXXX (Xxxx) Xxxxxx
OGGETTO: contratto d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
In relazione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N. con deliberazione n. 13217 in data 30 maggio 2014 tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di seguito denominato I.N.F.N. con sede legale in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00, codice fiscale 84001850589, in persona del suo Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx di seguito denominato collaboratore, si concorda quanto segue:
ART. 1
L'I.N.F.N. affida al collaboratore il seguente incarico: attività di verifica e certificazione dei rendiconti periodici e delle procedure di determinazione dei costi dell’INFN – nella forma di verbali indipendenti relativi ad accertamenti effettivi -, in conformità ai termini previsti nei contratti di ricerca (grant agreements) stipulati nell’ambito del VII Programma Quadro dell’Unione Europea e nel “Terms of Reference for Indipendent reports of Factual Findings on costs claimed under the Grant Agreements financed under the Seventh Research Framework Programme” che è parte integrante al presente contratto.
Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte in maniera autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione.
ART. 2
Il presente contratto è inteso a creare tra le parti un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
ART. 3
Il contratto di cui trattasi avrà la durata di 36 mesi dalla data di stipula.
L’efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della registrazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
ART. 4
Il Collaboratore redige, per ogni elaborato di cui all’art. 1 ed entro i termini previsti dai contratti di ricerca (grant agreements), un verbale indipendente relativo agli accertamenti effettivi eseguiti.
Il collaboratore, nello svolgimento dell’audit, si impegna: (a) a svolgere la sua attività personalmente, con la speciale diligenza richiesta e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed interna all’I.N.F.N. che disciplina la materia; (b) a confrontarsi con i responsabili dei progetti e gli uffici competenti dell’Istituto per consentire all’I.N.F.N. medesimo ad adempiere agli obblighi assunti in materia di rendicontazione; (c) a mantenere la necessaria riservatezza sulle informazioni acquisite in esecuzione del presente contratto; (d) ad informare l’I.N.F.N. nel più breve tempo possibile su tutti gli eventi che possano compromettere l’adempimento totale o parziale degli obblighi dell’Istituto verso la UE e gli altri partner contrattuali.
ART. 5
L'I.N.F.N. potrà recedere dal presente contratto pagando al collaboratore il compenso per l'opera svolta, ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del codice civile.
Il collaboratore potrà recedere dal presente contratto, purchè per giusta causa. In tal caso avrà diritto al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'I.N.F.N., ai sensi del 2° comma dell'art. 2237 del codice civile.
Il recesso del collaboratore dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2237, ultimo comma, del codice civile.
ART. 6
Per le attività di verifica e certificazione previste dal presente contratto, viene stabilita la corresponsione di un compenso lordo onnicomprensivo non superiore ad Euro 40.000,00.
Il corrispettivo sarà corrisposto su presentazione di fatture, esso non potrà superare, incluso gli oneri dovuti per legge, un importo pari all’1% della quota del contributo comunitario richiesto nell’ambito di ogni singola certificazione. Per ogni “Grant Agreement”, il costo complessivo per le certificazioni non potrà superare l’ammontare massimo indicato nello stesso.
Il collaboratore riceverà altresì il rimborso delle spese documentate in caso di missioni, debitamente autorizzate dal Direttore dell’Amministrazione Centrale o da persona delegata dal Direttore, secondo i criteri applicati per il personale dipendente.
ART. 7
I compensi relativi alle singole certificazioni sono corrisposti dopo la presentazione all’INFN delle note di cui all’art. 6, relative alle prestazioni eseguite.
ART. 8
L’I.N.F.N. provvederà, ottemperando a quanto disposto dall’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive integrazioni, a rendere noto, mediante inserimento nella propria banca dei seguenti dati: nominativo del collaboratore, oggetto, durata e compenso del presente incarico.
L’I.N.F.N. provvederà altresì alla trasmissione periodica al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi al collaboratore, indicando ragione e ammontare dell’incarico di cui trattasi.
ART.9
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013 n. 62, il collaboratore è tenuto all’osservanza delle norme contenute nel codice di comportamento.
La violazione di dette norme determina la risoluzione del rapporto di collaborazione.
ART.10
Con la firma del presente contratto il collaboratore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l'espletamento del contratto in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Firma per accettazione
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Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx