Settembre 2021
Settembre 2021
[ # Rischi Catastrofali Piccola e Media Impresa ]
Contratto di Assicurazione dedicato alla piccola e media impresa per la copertura dei rischi di Xxxxxxxxx, Alluvione ed Inondazione
Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx
# RISCHI CATASTROFALI PICCOLA E MEDIA IMPRESA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
1. DEFINIZIONI 2
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
2.1 – Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio 5
2.2 – Durata e proroga dell’Assicurazione 5
2.3 – Recesso in caso di Sinistro 5
2.4 – Modifiche dell’Assicurazione 5
2.5 – Altre Assicurazioni 5
2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati 5
2.7 – Aggravamento del rischio 5
2.8 – Diminuzione del rischio 5
2.9 – Oneri fiscali 5
2.10 – Rinvio alle norme di legge 5
2.11 – Foro competente 5
2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione 5
2.13 – Assicurazione per conto altrui 6
2.14 – Ispezione delle Cose assicurate 6
2.15 – Recesso da contratti conclusi a distanza 6
2.16 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause) 6
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 7
4. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER I RISCHI CATASTROFALI 8
4.1 – Oggetto dell’Assicurazione 8
4.2 – Cose escluse dall’Assicurazione 9
4.3 – Esclusioni 9
4.4 – Limiti di Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Franchigie 10
5. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 11
5.1 – Obblighi 11
5.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori 11
5.3 – Limite massimo di Indennizzo 11
5.4 – Determinazione del danno 11
5.5 – Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale, compensazione tra Partite assicurate 13
5.6 – Procedura per la valutazione del danno 13
5.7 – Mandato dei Periti 13
5.8 – Anticipo Indennizzi 13
5.9 – Pagamento dell’Indennizzo 13
5.10 – Esagerazione dolosa del danno 14
5.11 – Buona fede 14
5.12 – Rinuncia al diritto di surroga 14
5.13 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 14
Servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR 14
5.14 – Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR 14
5.15 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro 14
5.16 – Sopralluogo 14
5.17 – Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR 14
5.18 – Informazioni sui Servizi 15
Documento aggiornato a settembre 2021
1. DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell’interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:
Alluvione, Inondazione: fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Area Golenale: la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro. La golena si dice "aperta" quando non ci sono difese tra il fiume e l'argine maestro; si definisce "chiusa" quando è difesa da un argine golenale.
Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile. Attività Dichiarata: l'attività svolta dall’Assicurato e dichiarata nella Scheda di Polizza.
Contenuto: si compone dei seguenti beni inerenti l’Attività Dichiarata:
Cose Particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
Gioielli e Preziosi: oggetti d’oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali.
Macchinario e Attrezzatura: macchine, apparecchi anche elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi; sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali nonché ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l’Attività Dichiarata assicurata; basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.); macchine operatrici e carrelli (anche se iscritti al P.R.A.), insegne e cartelloni pubblicitari; mobilio, arredamento, rivestimenti diversi da quelli previsti nella definizione di Fabbricato, soffittature e soppalchi; vasche, cisterne, serbatoi e silos anche non in muratura; impianti, comprese le relative parti murarie, o arredi di pertinenza dell’Attività Dichiarata diversi da quelli compresi nella definizione di Fabbricato. Sono incluse le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità – anche se non installate dal conduttore e non di sua proprietà – purché non sia assicurato il Fabbricato.
Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi e supporti; stampati e materiale pubblicitario; scarti e residui di lavorazione. Sono parificati alle Merci:
- Esplodenti, Infiammabili e Merci Speciali (come da relative definizioni) nei quantitativi tollerati;
- Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, anche ad uso mobile, quando siano oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- Cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, in riparazione o in deposito, compresi i veicoli di terzi iscritti al P.R.A. e, per le sole attività di riparazione, assistenza e commercializzazione di veicoli, anche quelli non ancora immatricolati.
Nel valore delle Merci si intendono comprese le eventuali imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
Merci Speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).
Oggetti Pregiati: pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato, collezioni, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, oggetti e servizi d’argento, armi, Cose che abbiano valore artistico.
Supporto Dati: il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione delle informazioni elaborabili da apparecchiature elettroniche.
Valori e Xxxxxx: denaro contante, valori bollati privi di rilevanza filatelica, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito.
Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione. Cose: gli oggetti materiali
Costo di rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.
Dipendenze e/o Pertinenze: magazzini, depositi, cantine, locali ed edifici minori che completano, anche se separati, l’edificio principale. Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
Fabbricato: la costruzione edile o il complesso di costruzioni edili in cui si svolge l’Attività Dichiarata (o che contiene i locali in cui si svolge l’Attività Dichiarata), inclusi i piazzali, i lastricati e le strade interne. Sono comprese le opere di fondazione ed interrate, gli impianti ed installazioni a servizio dei fabbricati che siano considerati immobili per natura e destinazione quali: impianti idrici, elettrici, di allarme, di segnalazione, di video sorveglianza e termici, Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, ascensori, scale mobili e montascale, Infissi, Serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie e pensiline,
antenne, insegne, coibentazioni e rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole esterne rigidamente fissate. È compresa anche l’eventuale quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.
Flash Floods (cosiddette “bombe d’acqua”): rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni mobili ed immobili, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Franchigia: importo prestabilito in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro.
Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica. Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.
Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
gas combustibili;
liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni. Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di aperture, porte e finestre, destinati ad incorporare i Serramenti.
Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Lastre: lucernari, Lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili componenti d’arredo.
Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma Assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.
Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il Massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a Cose e animali.
Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici: impianto costituito da Pannelli Solari Termici e/o Pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di acqua calda sanitaria o energia elettrica, compresi eventuali inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. L’impianto deve essere progettato ed installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme tempo per tempo vigenti che ne certifichino la resistenza ai Fenomeni atmosferici anche di forte intensità.
Parti: il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma Assicurata.
Periodo di Assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all’anno, il periodo coincide con la durata stessa.
Perimetro Aziendale: vedi “Ubicazione”.
Pertinenze e/o Dipendenze: vedi “Dipendenze e/o Pertinenze”.
Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.
Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata, senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Regola Proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l’Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all’art. 1907 del Codice Civile.
Rivalsa: l’azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di Indennizzo o di risarcimento a terzi danneggiati.
Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.
Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell’Assicurato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete, cioè l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, saracinesche, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, tetti e soffitti.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. Società: l’impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.
Società fornitrice del servizio di pronto intervento: Belfor Italia S.r.l. con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 e sede amministrativa in Cardano al Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx XXXXX x. 000.
Xxxxxx: complesso di elementi costituenti la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature. Somma Assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze
Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.
Tipologia Costruttiva: può essere di:
Tipo A: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, armatura e manto di copertura del Tetto, finestrature e lucernari in materiali Incombustibili. Eventuali pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate Incombustibili;
Tipo B: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili. Solai, armatura del Tetto, finestrature e lucernari comunque costruiti. Eventuali pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate Incombustibili.
Ubicazione: il luogo opportunamente delimitato e recintato, il cui indirizzo è indicato nella Scheda di Polizza o sui relativi allegati, nel quale si svolge l’Attività Dichiarata.
Valore a Nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell’area; per le altre Cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valore allo Stato d’Uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valore di Ricostruzione: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l’integrale ricostruzione del Fabbricato e delle Dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell’area.
Valore Intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore dei beni assicurati superiore alla Somma Assicurata, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1 – Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L’Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al giorno del pagamento.
Se la presente Polizza è stipulata – senza soluzione di continuità – in sostituzione di altra Polizza precedentemente sottoscritta con la Società, riguardante la stessa Ubicazione, gli stessi beni assicurati e le stesse garanzie, la nuova Polizza ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della stessa, mentre nel periodo di venti giorni dalla sottoscrizione della nuova Polizza operano le prestazioni e le Somme assicurate in essere ai sensi della Polizza precedente.
I Premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.
L’eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.
2.2 – Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.
Xxxxx che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.
2.3 – Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.
L’eventuale pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.
2.4 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.
2.5 – Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi rischi.
2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati
Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il rischio. La Società presta l’Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
2.7 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile.
2.8 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
2.9 – Oneri fiscali
Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.
2.10 – Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.
2.11 – Foro competente
Per le controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, Assicurato o avente diritto.
2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione
Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.
Le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all’”Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
(FOI)” pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:
alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di settembre dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo adeguamento) e l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento rispetto all’indice iniziale o a quello dell’ultimo adeguamento, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengono adeguati in proporzione;
l’aumento decorre dalla data di scadenza annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.
Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i Valori espressi in percentuale.
2.13 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice civile “Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta”.
2.14 – Ispezione delle Cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
2.15 – Recesso da contratti conclusi a distanza
In caso di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale. In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell’imposta – per il Periodo di Assicurazione non goduto.
In conformità all’art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di Recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.
2.16 – Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)
La presente Assicurazione non sarà operante e l’assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, Indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, Indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano l’assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:
a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
(dichiarazioni del Contraente sulla cui base è prestata la copertura assicurativa)
In merito agli aspetti di seguito elencati, le garanzie – per l’Ubicazione assicurata – sono prestate in base a quanto dichiarato dal Contraente e riportato nella Scheda di Polizza.
In particolare:
1) l’Attività esercitata deve:
coincidere con quella/e dichiarata/e in Scheda di Polizza;
essere quella cui sono destinati i Fabbricati, comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l’Ubicazione assicurata. È comunque ammessa la presenza di locali adibiti a civile abitazione del Contraente/Assicurato, purché intercomunicanti con il Fabbricato in cui si svolge l’Attività Dichiarata, oppure comunque ubicati all’interno del Perimetro Aziendale;
2) Il Fabbricato, incluse eventuali Dipendenze e Pertinenze, che risulti assicurato o che contenga le Cose assicurate, deve:
non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono, ma anzi in normali condizioni di statica e manutenzione;
risultare conforme ad una delle seguenti Tipologie Costruttive, meglio descritte in dettaglio nelle Definizioni:
a) Tipo A;
b) Tipo B.
A prescindere dalla Tipologia Costruttiva, sia essa di tipo A o di tipo B, non hanno comunque influenza nella valutazione del rischio:
- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, la cui area coperta non superi 1/4 dell’area coperta complessiva del Fabbricato di cui fa parte;
- i materiali combustibili presenti nelle pareti esterne, diverse dalle finestrature, se la superficie da essi occupata non supera 1/5 di quella totale delle pareti esterne;
- le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti in genere, anche se in materiali combustibili;
- i soppalchi in materiali combustibili, se la loro superficie non eccede 1/4 di quella dei locali in cui si trovano;
- i gazebo, le tettoie esterne combustibili, le strutture pressostatiche, le costruzioni in legno o plastica o aventi pareti – fisse o mobili – in telo, se la superficie da essi occupata non supera 1/4 della superficie coperta complessiva dei Fabbricati.
Nell'ambito dell’Ubicazione indicata sulla Scheda di Polizza, e ferma la Somma Assicurata, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai Fabbricati (purché non superino complessivamente 1/4 dell’area coperta) ed al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'attività esercitata. L’Assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e delle parti di macchine, sia in opera che a piè d’opera, nell’area dello stabilimento.
Ai fini della presente Assicurazione, il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione alla Società, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni esercitate.
Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli artt. “2.6 – Dichiarazioni sui rischi assicurati" e “2.7 – Aggravamento del rischio" delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale e agli all'artt. “5.4 – Determinazione del danno", “5.5 – Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale, compensazione tra Partite assicurate” delle “Norme che regolano i Sinistri”.
3) ferma la necessaria coincidenza dell’attività esercitata con quella dichiarata in Scheda di Xxxxxxx,
a) il Contenuto può prevedere:
fino ad un massimo di 1.000 kg di Infiammabili, così come descritti nelle Definizioni. Non si considerano Infiammabili le Merci ed i prodotti finiti propri dell’attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza. Sono ininfluenti anche gli Infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli;
fino ad un massimo di 2 kg di Esplodenti, così come descritti nelle Definizioni;
fino ad un massimo 1.000 kg di Merci Speciali, così come descritte nelle Definizioni. Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito proprio dell’attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza;
Merci riferite ad un’attività diversa da quella esercitata, per un valore non superiore al 10% di quello complessivo e comunque ad Euro 10.000,00. Entro tale limite non è operante l’eventuale esclusione prevista nella descrizione dell’Attività Dichiarata nella Scheda di Polizza;
b) non si considerano aggravamento, ai fini della valutazione del rischio:
l’esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie o accessorie (ad eccezione delle operazioni di verniciatura con utilizzo di Infiammabili), purché la loro superficie complessiva sia inferiore ad 1/4 di quella totale coperta;
le operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione del Macchinario e dell’Attrezzatura; conservazione, trattamento e disinfezione delle Merci.
4. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER I RISCHI CATASTROFALI
4.1 – Oggetto dell’Assicurazione
(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)
In riferimento al Fabbricato la cui Ubicazione e le cui caratteristiche sono descritte in Scheda di Polizza, si intendono assicurati – a seconda delle opzioni esercitate dal Contraente – i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato e Contenuto (o entrambe). Quando assicurato il Contenuto, se una cosa fosse di dubbia attribuzione rispetto alle Definizioni, essa risulterà convenzionalmente attribuita alla voce descritta come: “Macchinario e Attrezzatura”. Detti beni devono trovarsi nell’ambito dell’Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza, che deve essere sita nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.
Ciò premesso, la Società indennizza, entro le Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza, nei Limiti, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall’art. “4.4 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx”, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi “Terremoto” o “Alluvione, Inondazione”, come di seguito descritti, in base alle garanzie richiamate nella Scheda di Polizza.
La garanzia è operante anche per i danni causati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere a norma di legge.
4.1.1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto ai beni assicurati. L’Assicurazione è operante purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area individuata tra quelle colpite dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
È compreso anche l’Indennizzo per i guasti / danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l’evento dannoso o di limitarne le conseguenze.
4.1.2. Garanzia Alluvione, Inondazione
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione e Flash Floods (cosiddette “bombe d’acqua”) ai beni assicurati.
I danni causati da Alluvione, Inondazione e Flash Floods, sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 72 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
È compreso anche l’Indennizzo per i guasti / danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l’evento dannoso o di limitarne le conseguenze.
4.1.3. Spese supplementari
(sempre valida ed operante per entrambe le garanzie, se prestate)
In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie “Terremoto” o “Alluvione, Inondazione”, la Società rimborsa, a Primo Rischio Assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti:
1) le spese sostenute per:
a) demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata, od a quella imposta dall’Autorità competente, i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro;
b) corrispondere, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, gli onorari del perito scelto e nominato conformemente a quanto disposto dall’art. “5.6 – Procedura per la valutazione del danno” delle “Norme che regolano i Sinistri”, nonché l’eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
c) corrispondere, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, gli onorari dei progettisti e dei consulenti scelti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati;
d) i canoni di affitto effettivamente non percepiti per l’immobile locato a terzi e dichiarato inagibile dall’Autorità competente, per il solo tempo strettamente necessario al suo ripristino e comunque con un limite massimo relativo ai canoni non percepiti per 12 mesi dall’evento dannoso e purché il Fabbricato risulti danneggiato;
e) i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sul Contraente/Assicurato, o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato, per effetto delle disposizioni, incluse le norme antisismiche, vigenti alla data di stipula della Polizza. Costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula della Polizza, saranno rimborsati nei limiti di quanto il Contraente/Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza.
È compreso il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale – conseguente ad evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza – degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, comprese le cisterne, purché tali impianti o cisterne siano al servizio del Fabbricato assicurato.
2) nel caso in cui risulti assicurato il Contenuto, la Società rimborsa inoltre le spese sostenute per:
f) la rimozione, il trasporto, il deposito temporaneo presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto posto all’interno dei locali, quando tali
spese si rendano necessarie ad eseguire le riparazioni del Fabbricato o del Contenuto danneggiati, oppure quando le Autorità abbiano dichiarato l’indisponibilità o l’inagibilità dei locali.
4.2 – Cose escluse dall’Assicurazione
(beni che non assicuriamo)
Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:
a) terreni, boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
b) animali vivi;
c) aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell’attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al P.R.A., i veicoli identificati all’art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
d) beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, se assicurati da altre polizze;
e) Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell’area di pertinenza aziendale, qualora garantite da altra copertura assicurativa;
f) Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, se garantite da altra copertura assicurativa;
g) linee di trasmissione e distribuzione esterne all’Ubicazione assicurata;
h) Cose all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
i) Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o di rifacimento, salvo quanto previsto alla sezione “3. Condizioni di operatività”;
j) Fabbricati che risultassero dichiarati inagibili, con provvedimento dell’Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
k) Fabbricati costruiti in Aree Golenali, relativamente agli eventi previsi all’art. “4.1.2. Garanzia Alluvione, Inondazione”;
l) Fabbricati costruiti in assenza delle autorizzazioni ad edificare che fossero necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica.
4.3 – Esclusioni
Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da o derivati da:
1) guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
2) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
3) Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4) comportamento doloso del Contraente/Assicurato, del coniuge, del Convivente More Uxorio o partner dell’unione civile, dei figli, di qualsiasi parente o affine convivente, ovvero – trattandosi di società – dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
5) Furto, Rapina, Estorsione, frode e truffa, malversazione e Scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà da parte dei Prestatori di Lavoro o degli Addetti, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati da ladri;
6) Fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza;
7) sovraccarico neve;
8) muffe, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell’acqua, dell’aria e del suolo;
9) smagnetizzazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
10) ordinanze o disposizioni di Autorità, leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all’art. “4.1 – Oggetto dell’Assicurazione”
11) nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
12) malattie trasmissibili quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’infezione da Sars-CoV-2 (Coronavirus disease COVID-19) o l’insorgenza di qualunque patologia correlata all’infezione da SARS-CoV-2 o ad ogni sua variazione o mutazione futura.
Sono inoltre sempre esclusi:
13) i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
14) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all’art. “4.1 – Oggetto dell’Assicurazione”.
In riferimento alla garanzia “4.1.1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx”, sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:
15) bradisismo, eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, xxxxxxxx, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d’aria ad essi conseguenti, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, anche se conseguenti a Xxxxxxxxx;
16) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti all’art. “4.1.1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx”.
In riferimento alla garanzia “4.1.2. Garanzia Alluvione, Inondazione” sono inoltre esclusi i danni causati o derivati da:
17) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, eruzione vulcanica;
18) cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno;
19) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti all’art. “4.1.2. Garanzia Alluvione, Inondazione”.
20) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di condizionamento;
21) rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dal vento o dalla grandine e, più in generale, tutti i danni causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d’aria, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, traportate o abbattute, grandine;
22) fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
23) umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla
presente Polizza;
24) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
25) intasamento, traboccamento, rottura o Rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all’evento.
4.4 – Limiti di Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx
Le garanzie previste in Polizza sono prestate con i Limiti di Xxxxxxxxxx, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella tabella seguente.
GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | SCOPERTO / FRANCHIGIA |
Fabbricato: Terremoto | Vedere Scheda di Polizza | Vedere Scheda di Polizza |
Fabbricato: Alluvione, Inondazione | Vedere Scheda di Polizza | Vedere Scheda di Polizza |
Contenuto: Terremoto | Vedere Scheda di Polizza | Vedere Scheda di Polizza |
Contenuto: Alluvione, Inondazione | Vedere Scheda di Polizza | Vedere Scheda di Polizza |
Contenuto posto in locali interrati: Alluvione, Inondazione | == | Scoperto 20% del danno con minimo di € 5.000,00 |
Demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui | 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione. | == |
Rimozione, trasporto, deposito temporaneo e ricollocamento del Contenuto | 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino | 5% dell’Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Costi ed oneri di urbanizzazione e concessione edilizia | 5% dell’Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Onorari del Perito | 5% dell’Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Effetti personali degli Addetti e dei clienti | 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Canoni di affitto | 10% dell’Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi | € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Valori e Denaro | € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Cose particolari | 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Merci riferite ad un’attività diversa da quella dichiarata | 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Rimpiazzo del combustibile | € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
5.1 – Obblighi
5. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art.
1914 del Codice Civile;
darne avviso alla Società entro 5 giorni dall’evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell’evento, la causa presunta del Sinistro, l’entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:
A mezzo telefono al numero verde: | 000.00.00.00 |
A mezzo fax al numero verde: | 000.00.00.00 |
A mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx |
A mezzo posta elettronica indirizzata a: | |
A mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: | |
Rivolgendosi al proprio Intermediario | |
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: 000.00.00.00 oppure al proprio Intermediario |
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti obbligatoriamente ad osservare le seguenti disposizioni:
conservare e tenere a disposizione della Società, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre Cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dalla Società o dai periti per le loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci, dovrà essere messa a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole attività manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
denunciare tempestivamente, anche al debitore, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito nonché esperire – ove la legge lo consenta
– la relativa procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
5.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore eventualmente insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Xxxxxxxx e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Xxxx intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
5.3 – Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare indennizzi maggiori delle Somme Assicurate Partita per Partita.
In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalle garanzie elencate “4.1.3. Spese supplementari”.
5.4 – Determinazione del danno
Premesso che l’Assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero, le garanzie possono essere prestate in base al Valore a Nuovo o in base al Valore allo Stato d’Uso.
Se l’Assicurazione è prestata in base al Valore a Nuovo, l’Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il Costo di Rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.
Se l’Assicurazione è prestata in base al Valore allo Stato d’Uso, l’Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che il bene stesso aveva al momento del Sinistro.
L’ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per ogni tipologia di bene e secondo i seguenti criteri:
A) Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura:
si stima il Valore a Nuovo;
si stima il Valore allo Stato d’Uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
si determina l’eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il supplemento d’indennità.
Quando è dovuto il supplemento d’indennità, si procede con l’indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo Stato d’Uso.
Il pagamento del supplemento è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
in caso di rimpiazzo, in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo, purché questo sia documentato e si verifichi entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell’art. “5.7 – Mandato dei periti”;
in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall’Assicurato e purché (salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all’Assicurato) l’inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all’Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data, salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all’Assicurato. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.
Fermo quanto stabilito dall’art. “5.5 – Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale, compensazione tra Partite assicurate”, si conviene che:
qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a Nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo Stato d’Uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero;
qualora la Somma Assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo Stato d’Uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto.
In caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.
Relativamente al Fabbricato, si conviene che qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d’impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
B) Merci:
si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale (se trattasi di attività commerciale) o il Costo industriale (se trattasi di attività che preveda lavorazione o trasformazione delle Merci) delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
Per Costo commerciale si intende il valore stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione di mercato, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali non deducibili, ma senza tener conto del mancato guadagno.
Per Costo industriale si intende il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
C) Lastre:
previa deduzione del valore eventualmente ricavabile dai residui, sono rimborsate la spese sostenute per la sostituzione delle Lastre distrutte con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche e quelle sostenute per riparare o sostituire le Lastre danneggiate. Sono compresi i costi di rimozione, trasporto e posa in opera.
D) Supporto Dati:
si stima il costo di riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché le spese necessarie per la ricostruzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro il termine sopra indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei Supporti Dati privi d'informazioni.
E) Cose Particolari:
si stima il solo costo di rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose Particolari, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
L’Indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le Cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del Sinistro.
F) Oggetti Xxxxxxxx, Gioielli e Preziosi, effetti personali di Addetti e clienti:
si stima il Valore allo Stato d’Uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Non è previsto in alcun caso il Valore a Nuovo e l'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo Stato d’Uso.
Per gli Oggetti Pregiati aventi valore storico/artistico, si stima il valore al momento e luogo del Sinistro avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore quali, a titolo esemplificativo, stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d’asta, senza tenere conto del deprezzamento. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza:
a) in caso di distruzione o perdita totale, la Società pagherà un importo pari al Valore commerciale stimato come sopra;
b) in caso di danneggiamento, la Società pagherà il solo costo di restauro o ripristino, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale dopo e conseguentemente al Sinistro. L’Indennizzo per il costo di restauro o ripristino non potrà mai superare il valore commerciale determinato secondo i criteri di cui al punto a).
Qualora la cosa danneggiata faccia parte di un insieme o di una collezione, l’Indennizzo terrà conto esclusivamente della singola cosa, restando sempre escluso il deprezzamento dell’insieme o della collezione.
G) Valori e Denaro:
Relativamente ai titoli di credito, esclusi gli effetti cambiari, si conviene che per i titoli per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizzerà le sole spese effettivamente sostenute per le procedure di legge relative all’ammortamento ed alla sostituzione dei titoli stessi. Relativamente agli effetti cambiari, viene convenuto che:
l’Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
il valore di detti effetti è dato dalla somma nominale da essi portata;
la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
l’Assicurato deve restituire alla Società, tempestivamente, l’Indennizzo riscosso, quando, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito ed alle carte valori, la Società – non prima della scadenza dei titoli stessi – indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora le Cose distrutte possano essere duplicate, l’Indennizzo sarà corrisposto soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
5.5 – Assicurazione parziale, deroga alla Regola Proporzionale, compensazione tra Partite assicurate
Se dalle valutazioni fatte ai sensi dell’art. “5.4 – Determinazione del danno” risulta che i valori di una o più Partite, considerate ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le relative Somme assicurate, maggiorate del 10%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna Partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme assicurate riguardanti altre Partite assicurate.
5.6 – Procedura per la valutazione del danno
Ferma restando la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria l’ammontare del danno e la determinazione dell’Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l’ammontare del danno e la determinazione dell’Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.
5.7 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che le Cose assicurate, sia danneggiate sia illese, avevano al momento del Sinistro;
e) procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all’art. “5.4 – Determinazione del danno” e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l’erogazione di un supplemento di indennità.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida se approvata da almeno due dei periti nominati come sopra, anche se il terzo perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
5.8 – Anticipo Indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 1.000.000,00.
L’acconto è dovuto a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’importo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. La Società pagherà dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata non considerando il criterio di valutazione a Valore a Nuovo.
Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l’Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell’anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell’istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società a garanzia della restituzione dell’importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all’Indennizzo.
5.9 – Pagamento dell’Indennizzo
Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga tramite bonifico o assegno bancario quanto dovuto, salvo che:
a) alla Società venga notificato un provvedimento giudiziario o altro atto giudiziario relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge;
b) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione;
c) vi sia opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
5.10 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all’Indennizzo.
5.11 – Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.
Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all’eventuale maggior rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.
5.12 – Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro purché il Contraente o l'Assicurato non la eserciti a sua volta.
5.13 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR
5.14 – Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR
In caso di Sinistro dovuto ad Alluvione, Inondazione, Flash Floods e Terremoto, l’Assicurato che ha sottoscritto la Polizza “# Rischi catastrofali Piccola e Media Impresa” (“Polizza”) avrà diritto, previa espressa richiesta, al servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR, ovvero al supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri Incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
5.15 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro dovuto ad Alluvione, Inondazione, Flash Floods e Terremoto, l’Assicurato:
1) potrà contattare immediatamente il Numero Verde BELFOR Italia 800.820.189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno;
2) dovrà comunicare i propri dati, il numero della Polizza ed un recapito telefonico.
Dopo aver contattato il Numero Verde BELFOR e ad esito delle predette comunicazioni, l’Assicurato riceverà immediato supporto tecnico da un Responsabile Tecnico BELFOR, che concorderà tempi e modalità del sopralluogo operativo. BELFOR Italia si impegna ad effettuare il sopralluogo, fatta salva la possibilità di accedere al sito, entro le 12 ore successive alla chiamata dell’Assicurato in Italia continentale e 48 ore nelle isole.
5.16 – Sopralluogo
Durante il sopralluogo, il Responsabile Tecnico BELFOR:
a) in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx:
verifica se l’Assicurato ha provveduto a richiedere sopralluogo del Gruppo Tecnico del Comune o del proprio Strutturista abilitato per la verifica di agibilità;
se il Fabbricato è considerato agibile, sarà possibile accedere per verificare la necessità di misure di ripristino delle finiture superficiali, verifiche intonaci o altre alterazioni delle finiture superficiali;
se il Fabbricato non viene considerato agibile, sarà possibile valutare le operazioni necessarie di messa in sicurezza secondo le indicazioni dello Strutturista abilitato incaricato dall’Assicurato;
presenterà una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza, ripristino e decontaminazione necessarie ed alle relative tempistiche di esecuzione;
a seguito dell’accettazione dell’Assicurato della proposta tecnico economica tramite sottoscrizione del Contratto tecnico-economico di Intervento di cui al successivo art. “5.18 – Informazioni sui servizi”, concorderà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produttive dell’Assicurato;
b) in caso di Sinistro Alluvione, Inondazione e Flash Floods:
identificherà immediatamente le operazioni di salvataggio, risanamento, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il riavvio dell’attività dell’Assicurato;
assumerà tutti i dati e le informazioni utili al fine di predisporre la proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio, risanamento e bonifica ed alle relative tempistiche di esecuzione;
a seguito dell’accettazione dell’Assicurato della proposta tecnico economica tramite sottoscrizione del Contratto tecnico-economico di Intervento di cui al successivo art. “5.18 – Informazioni sui servizi”, concorderà tempi e modalità di intervento in base alle esigenze operative/produttive dell’Assicurato.
5.17 – Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A. ® BELFOR
In caso di Sinistro dovuto ad Alluvione, Inondazione, Flash Floods e Terremoto, l’Assicurato ha diritto di richiedere l’intervento di BELFOR Italia contattando il Numero Verde 000 000 000 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno secondo quanto previsto al precedente articolo “5.15 – Obblighi
dell’Assicurato in caso di Sinistro”.
A seguito di tale richiesta di intervento, BELFOR Italia si impegna, ove possibile dando priorità di intervento all’Assicurato rispetto ai clienti non convenzionati, a:
a) fornire un immediato supporto tecnico telefonico;
b) inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo;
c) identificare gli interventi di salvataggio e bonifica necessari;
d) emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza, salvataggio, risanamento e bonifica;
e) gestire il flusso di informazioni tra l’Assicurato ed il suo personale di riferimento al fine di garantire l’efficienza dei Servizi, con la Compagnia ed il perito della Compagnia.
(collettivamente, i “Servizi P.I.A.®”).
5.18 – Informazioni sui Servizi
Ogni prestazione d’opera di salvataggio, risanamento e/o ripristino da parte di BELFOR Italia S.r.l. (i “Servizi di Salvataggio e Ripristino”) sarà oggetto di proposta tecnico economica scritta secondo quanto previsto al precedente art. “5.17 – Prestazioni previste dal programma Pronto Intervento Azienda
P.I.A. ® BELFOR” lettera d) e dovrà essere accettata e formalizzata dall’Assicurato mediante emissione di relativo ordine di intervento e sottoscrizione del relativo Contratto tecnico-economico di Intervento.
I costi per i Servizi di Salvataggio e Ripristino effettuati nell’ambito del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® (a titolo esemplificativo e non esaustivo: opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – cernita e rimozione di macerie e Contenuto danneggiato – ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi – ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – risanamento di fabbricati civili ed industriali – decontaminazione di Merci, Attrezzature ed arredi – interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico dell’Assicurato. Previa conferma dell’operatività di Polizza ed indennizzabilità del Sinistro da parte della Compagnia nonché sottoscrizione di atto di cessione pro solvendo del credito dall’Assicurato a favore di BELFOR Italia per l’importo pattuito, essi saranno rimborsati dalla Compagnia secondo quanto previsto dall’Art. 1914 e seguenti del Codice Civile (Obbligo di salvataggio). Resta a carico dell’Assicurato la corresponsione diretta a BELFOR Italia dell’importo dell’IVA e dei costi derivanti dall’eventuale Scoperto di Polizza.
Resta inteso che, in difetto di conferma dell’operatività della Polizza da parte della Compagnia, ovvero in caso di diniego della Compagnia al rimborso del corrispettivo di tutti i costi per gli interventi effettuati nell’ambito del Programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.®, essi saranno direttamente corrisposti dall’Assicurato a BELFOR Italia.
I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sul luogo del Sinistro sono meramente indicativi e non vincolanti, fermo restando l’impegno a garantire all’Assicurato un intervento il più possibile tempestivo.
BELFOR Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure d’intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.
La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo ed integrale carico della stessa.
BELFOR Italia opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o per volontà dell’Assicurato.
Ad integrazione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e successive modifiche e integrazioni rilasciata a margine del presente contratto, HDI Assicurazioni S.p.A. informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di Polizza a BELFOR Italia
S.r.l. e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati.
Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di Assicurazione, HDI Assicurazioni S.p.A. può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento.
HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx Tel. x00 00 000 000
Fax x00 00 0000 0000
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Mod. P5851 – Ed. 09/2021