CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE CONCESSIONE D’USO DI STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA TURISTICO RICREATIVE UBICATE NELLA FORESTA DEMANIALE DI MONTARBU A SEUI. PROCEDURA DEL 25/03/2016 - C.I.G. 65806403EB
Servizio Territoriale di Lanusei Ufficio Gare e appalti
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE CONCESSIONE D’USO DI STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA TURISTICO RICREATIVE UBICATE NELLA FORESTA DEMANIALE DI MONTARBU A SEUI. PROCEDURA DEL 25/03/2016 - C.I.G. 65806403EB
Art.1- Oggetto della concessione
Sulla base della deliberazione assunta dal Commissario straordinario dell’Ente del 13/01/2016, n. 5, l’Ente Foreste affida in concessione d’uso ai sensi del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 e del relativo Regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924, n 827, nonché dei principi di cui al D.Lgs. n. 163/2006, a operatori singoli o associati del settore turistico alberghiero e/o attività connesse, le seguenti strutture e le relative pertinenze ubicate nel complesso forestale di Montarbu, in località Ula, agro del Comune di Seui:
• n. 1 Campeggio montano dotato di servizi igienici, struttura reception, e area parcheggio auto;
• n. 1 Struttura ricettiva su due livelli comprendente una sala pranzo con locali da adibire a cucina e servizi e 4 camere letto;
• n. 4 Unità abitative tipo bungalow denominate “Pinnettos”
• n. 2 Unità abitativa denominata “Foresteria” composta da soggiorno/cucina, 2 camere letto e bagno;
• n. 1 Aula didattica
Art.2- Descrizione delle strutture e delle Aree in concessione
A) Campeggio Montano - L’intera area è recintata e suddivisa in 9 settori per complessive 90 piazzole da 25 Mq cad.una (complessivamente 18.000 mq). La struttura è dotata di rete idrica, fognaria e comprende 1 edificio in muratura di circa 48 mq ospitante i bagli comuni, delle aree attrezzate per il lavaggio delle stoviglie e del bucato, oltre a una struttura di circa 15 Mq realizzata per ospitare gli uffici/reception, delle aree attrezzate per il lavaggio delle stoviglie e del bucato e un area parcheggio dedicata agli ospiti del campeggio.
B) Struttura ricettiva
Sviluppata su due livelli comprende al piano terra un ristorante dotato di cucina (non attrezzata) servizi igienici per il personale e per gli ospiti e una sala pranzo di 90 mq.
L’arredo è limitato alla sola sala da pranzo (tavoli, sedie e credenze) mentre non è fornita alcuna dotazione di arredi e attrezzature della cucina.
Il piano superiore comprende 4 camere da letto, ognuna della superficie netta di circa 17 mq dotate di bagno privato con servizi e doccia, ed una terrazza coperta.
Le camere risultano arredate (armadio, letto, comodini, tavolo e sedia).
C) N. 4 Fabbricati (denominati “Pinnettos”) e relative pertinenze.
I singoli fabbricati si articolano in un unico piano dove sono situati e funzionanti i locali della superficie di circa 50 mq. comprendenti:
a) Ingresso-soggiorno con angolo cottura e zona pranzo;
b) N. 1 camera da letto ( 3/5 posti letto);
c) N. 2 bagni di cui uno solo con doccia;
d) Corridoio di disimpegno tra zona giorno, camera letto e bagno.
La superficie esterna concessa, con accesso diretto dalla rete viaria interna al perimetro forestale, è costituita dalla porzione di area attigua agli edifici delimitata da una staccionata in legno.
D) N. 1 Fabbricato denominato “Foresterie” e relative pertinenze;
La struttura si articola in un unico piano per una superficie di circa 100 Mq. e comprende 2 unità abitative, ognuna delle quali costituita da:
a) Ingresso-andito;
b) N. 2 camere da letto:
c) N. 1 bagno;
d) Soggiorno con camino caldaia e angolo cottura.
Al fine di effettuare il necessario sopralluogo e visionare le aree e le strutture da concedersi, dovranno essere presi preliminari accordi contattando gli uffici dell’Ente (Sig. Moi Xxxxxxxxxx tel. 0782/55855 cell. 0000000000).
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del partecipante; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
La mancata effettuazione del sopralluogo integra una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106 comma 2 DPR 207/2010) ed una carenza di un elemento essenziale dell’offerta tal da determinare l’esclusione del concorrente (V. Bando Tipo - Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 AVCP).
Nella stessa area dove sono presenti le strutture oggetto della concessione sono presenti un museo/centro visite, un parco giochi attrezzato per bambini, un’ area sosta con tavoli e panche e servizi igienici. Tali strutture e aree non sono comprese nella concessione: la loro conduzione è affidata all’Ente e la loro fruizione è libera per gli ospiti. Per quanto attiene al museo, il concessionario potrà richiederne l’utilizzo
all’Ente a favore dei propri ospiti per i quali potranno essere organizzate dal concessionario stesso visite guidate, laboratori e attività didattiche.
Art.3- Forma e spese del contratto di concessione
La concessione è rilasciata mediante un provvedimento amministrativo, a cui accede il contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa con spese di registrazione fiscale e bollo interamente a carico dell’aggiudicatario.
Art.4- Consegna delle strutture e durata della concessione
Entro 30 giorni dalla stipula della concessione – contratto, si provvederà alla consegna della struttura, mediante sopralluogo in contraddittorio con redazione di apposito verbale di tutte le operazioni di consegna, delle eventuali osservazioni del rappresentate del concessionario e delle controdeduzioni fornite dal rappresentante dell’Ente.
Il verbale di consegna verrà redatto in duplice copia, regolarmente sottoscritta dalle Parti, una per l’Ente e una per il concessionario.
La concessione della struttura ha durata di anni 6 dalla data del verbale di consegna e potrà essere rinnovata ad insindacabile giudizio dell’Ente dietro richiesta scritta almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. L’eventuale rinnovo non potrà avere durata superiore a ulteriori 3 anni.
Al termine di ciascun anno solare successivo a quello di stipula del contratto di concessione, l’Ente provvederà all’adeguamento del canone mediante aggiornamento del canone originario alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato al mese di dicembre dell’anno solare stesso rispetto:
• Al mese di stipula del contratto di concessione per quanto attiene al primo aggiornamento;
• Al mese di dicembre dell’anno precedente per quanto attiene ai successivi anni di concessione.
Al termine del periodo di concessione, i locali dovranno essere riconsegnati liberi da persone e cose entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del contratto senza diritto per il concessionario di indennizzo a qualunque titolo o ragione.
Il pagamento del canone decorre dalla data in cui il concessionario documenta l’avvenuto conseguimento delle autorizzazioni, licenze, certificazioni e di tutti gli atti necessari per l’esercizio delle attività assentite con la concessione. Prima di tale data è precluso al concessionario l’esercizio dell’attività e l’utilizzo della struttura.
Fermo restando il divieto al concessionario di esercizio dell’attività e utilizzo della struttura in caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni, licenze, certificazioni e di tutti gli atti necessari per l’esercizio delle attività, la durata della concessione ed il pagamento del canone dovrà comunque avvenire non oltre il sesto mese successivo alla data di consegna delle strutture, a prescindere dall’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività, fatti salvi eventuali ritardi imputabili al concedente.
Qualora per fatti non dipendenti dal Concessionario, non sia possibile procedere alla consegna simultanea di tutte le strutture, si procederà alla consegna frazionata delle stesse precisando che:
il termine di 6 anni è unico per l’intera convenzione ed è fatto decorrere dalla consegna parziale;
il canone di concessione sarà ricalcolato decurtando il valore del bene non concesso.
Art. 5 - Corresponsione del canone
La corresponsione del canone è dovuta con scadenza trimestrale anticipata nei modi stabiliti dall’Ente.
La prima rata dovrà essere versata contestualmente all’inizio attività ovvero entro il termine di sei mesi dalla consegna delle strutture.
Art.5 - Spese
Il concessionario assume a suo completo carico tutti gli oneri relativi alla gestione ed all'utilizzo del bene concesso.
Sono a carico del concessionario gli oneri per la dotazione della struttura di tutte le attrezzature e degli arredi, che a completamento di quelli eventualmente già esistenti di proprietà dell’Ente, siano necessari per l’esercizio delle attività che vi si devono esercitare quali ad esempio l’ospitalità, la ristorazione, la somministrazione di bevande, nonché le iniziative finalizzate alla realizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, escursionistiche, sportive, ecc..
Tali attività dovranno essere effettuate in conformità delle leggi vigenti e con l’assoluto rispetto dell’ambiente naturale entro cui è situata la struttura turistica. Il concessionario è altresì responsabile del rispetto delle norme vigenti o emanate successivamente in materia di igiene, sanità, sicurezza, sorveglianza e funzionamento degli impianti, nonché per la prevenzione degli incendi ed è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a terzi ed all’Ente, anche per effetto di atti vandalici incendio ed eventi atmosferici.
Per le attrezzature e arredi già presenti, si dovrà provvedere alla loro inventariazione in contraddittorio con il concessionario, che dovrà assumerli in carico mediante apposito verbale di consegna.
Al termine del rapporto contrattuale verrà steso analogo verbale di riconsegna dei beni.
Saranno altresì a carico del concessionario tutte le spese per le utenze, tasse e tributi locali, ivi comprese quelle relative al nuovo allaccio o alla voltura di intestazione per quelle già esistenti.
Per tutto il periodo di durata della concessione, il concessionario è responsabile sia degli immobili che degli arredi e altri beni immobili di proprietà dell’Ente che dovranno essere resi in buono stato salvo il normale degrado derivante dal normale ed appropriato uso degli stessi.
Art. 6 - Uso pubblico e sociale delle strutture e delle attrezzature
Il concessionario dovrà garantire che tutte le attività e le iniziative siano finalizzate ad un uso pubblico, sociale, ricreativo e conoscitivo del patrimonio forestale della Regione Sardegna.
Per uso pubblico ai fini sociali, ricreativi e conoscitivi si intende una modalità di gestione che presti particolare attenzione alla fruizione da parte di quelle fasce della popolazione soggette a educazione e tutela quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni di assistenza e volontariato.
Art. 7 - Modalità di gestione e obblighi del concessionario
1. Il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
a) garantire i livelli di conservazione, funzionalità e efficienza delle strutture, degli impianti e delle attrezzature esistenti, all’interno e all’esterno, assicurandone la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza con periodici controlli;
b) mantenere e tutelare, anche con una specifica sorveglianza, lo stato naturale dei luoghi, preservare gli ecosistemi, la fauna, la flora, i corsi d’acqua e tutti gli elementi specifici degli ambiti naturali esposti a rischio di degrado o danneggiamento da parte dei fruitori;
c) applicare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e accessibilità dei singoli locali e delle aree esterne;
d) assicurare un utilizzo compatibile delle risorse (acqua, luce, gas, impianti, sistemi) e lo smaltimento controllato dei rifiuti con raccolta differenziata e avvio alle discariche autorizzate;
e) osservare e far rispettare le seguenti norme di tutela, sicurezza, sorveglianza e assistenza dei visitatori durante l’utilizzo degli eventuali sentieri, percorsi pedonali, delle aree di sosta e attrezzate poste sotto la sua diretta responsabilità:
f) programmare e effettuare controlli e manutenzione periodici dei percorsi pedonali posti sotto la propria competenza, dello stato della segnaletica, delle dotazioni esterne esistenti o di nuova realizzazione;
g) garantire la piena applicazione delle normative in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza, antincendio servizio e assistenza dei visitatori durante la visita o l’utilizzo della rete dei percorsi pedonali e delle aree di sosta;
h) garantire la necessaria sorveglianza concordata con l’Ente per la verifica dello stato dei percorsi e delle modalità di fruizione degli stessi da parte dei visitatori;
i) assicurare servizi di vigilanza e richiesta di soccorso nel caso di emergenze o situazioni di necessità lungo i percorsi e nelle aree di sosta;
j) eseguire le manutenzioni dei tracciati e delle aree di sosta previste dal piano di manutenzione eventualmente presentato nell’ambito del progetto della gestione e tutte quelle eventualmente rese necessarie dall’utilizzo ordinario;
k) vigilare sui comportamenti dei fruitori con particolare riguardo ai divieti specifici emanati per la tutela delle aree quali: accensione di fuochi (fuori dai luoghi controllati), presenza di veicoli fuori dalle aree autorizzate, visitatori nelle aree o lungo i percorsi non aperti al pubblico, controllo degli animali domestici al seguito dei visitatori;
l) segnalare tempestivamente all’Ente eventuali problematiche di particolare rilevanza verificatesi durante l’utilizzo dei sentieri e delle aree attrezzate e la cui risoluzione richieda specifiche attività da svolgere anche da parte dell’Ente o che debbano essere espressamente autorizzate da quest’ultimo.
m) effettuare la pulizia dei locali, delle aree esterne libere e attrezzate poste in prossimità delle strutture affidate in gestione;
n) applicare la normativa vigente in materia di contratti di lavoro e assicurativi per le persone impegnate nei servizi della struttura e nell’assistenza ai visitatori;
o) assicurare servizi di allerta e attivazione delle richieste di soccorso medico nel caso di emergenze o situazioni di necessità specifiche del personale impegnato e dei visitatori presenti;
p) garantire l’applicazione delle normative specifiche soprattutto in materia di sorveglianza e controllo dei fruitori per l’utilizzo di impianti sportivi o parco giochi con specifiche prescrizioni;
q) segnalare tempestivamente all’Ente eventuali problematiche di particolare rilevanza verificatesi durante l’utilizzo dei beni e la cui risoluzione richieda specifiche attività da svolgere anche da parte dell’Ente o che debbano essere espressamente autorizzate da quest’ultimo.
r) Garantire i servizi nella forma e misura contenuta nelle proposte formulate in sede di offerta e accettate dall’Ente.
Le proposte formulate in sede di offerta relativamente all’entità del canone, alla qualità e tipicità dei servizi, ai servizi complementari ed alla attività promozionale che abbiano determinato l’attribuzione del maggiore punteggio e, quindi, dell’aggiudicazione dell’appalto, formeranno oggetto di specifiche norme contrattuali vincolanti.
Art. 8 - Pubblicità delle strutture
1. Il concessionario è autorizzato a promuovere, a propria cura e spese, informazioni e campagne pubblicitarie finalizzate alla diffusione e alla conoscenza delle strutture e delle attrezzature per lo sviluppo delle attività e l’incremento del numero dei visitatori interessati.
2. Tali campagne potranno essere rivolte anche alle scuole, università e associazioni terapeutiche e ricreative e potranno prevedere anche speciali convenzioni o facilitazioni, in termini economici e di servizi, per i visitatori coinvolti.
3. Il materiale pubblicitario dovrà riportare il logo dell’Ente e fare riferimento alla competenza o proprietà dell’Ente stesso in merito alle strutture indicate.
4. E’ intenzione dell’Ente realizzare un apposita sezione informativa sul proprio sito istituzionale dove i concessionari potranno pubblicizzare i servizi offerti ai fini della fruizione delle strutture e aree concesse.
Art. 9 - Altri obblighi del concessionario
1. Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza osservando e attuando le finalità per le quali è rilasciata la concessione.
2. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone.
3. E’ vietata la subconcessione.
4. Il concessionario è tenuto a consentire eventuali visite di sopralluogo allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari e di contratto.
5. Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.
Art. 10 Garanzie cauzionali
1. Il contratto di concessione prevede, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione pari al canone annuo di concessione. La cauzione potrà essere prestata, a scelta del soggetto gestore, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta dell’Ente.
2. La cauzione definitiva avrà una durata temporale pari al periodo contrattualmente definito per la gestione delle strutture.
3. L’Ente avrà diritto di valersi della cauzione definitiva anche per eventuali maggiori spese derivanti da danni materiali a strutture o attrezzature oppure per maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario.
4. L’Ente potrà richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione definitiva qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte per inottemperanze avvenute nel corso del periodo contrattuale.
5. La cauzione definitiva verrà svincolata dopo l’approvazione da parte dell’Ente del verbale di riconsegna della struttura.
Art. 11 - Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile verso terzi
Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra anche i danni subiti dalle strutture e dalle attrezzature dell’Ente, ivi compresi i rischi di furto, incendio, atto vandalico, evento atmosferico, durante il periodo di attività regolato dal contratto con valore assicurato pari ad euro 674.000,00 (pari alla stima del valore dei beni oggetto della concessione come determinata dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Nuoro).
Le suddette coperture assicurative per i danni e per la responsabilità civile verso terzi dovranno essere mantenute per l’intera durata della concessione. Il concessionario è tenuto pertanto a dar prova della validità delle polizze mediante esibizione delle quietanze di pagamento dei premi.
Art.12 - Divieti
E’ fatto assoluto divieto di edificare, modificare o comunque alterare lo stato dei luoghi e la struttura che devono essere conservate così come vengono consegnate al momento della stipula del contratto. Tuttavia, fatte salve le eventuali autorizzazioni per le quali siano competenti altre autorità, l’Ente concedente, previa richiesta motivata e documentata, può derogare a tale divieto.
Le opere di miglioria così assentite, divengono di proprietà dell’Ente senza diritto a risarcimento o rimborso spese. Peraltro, l’Ente può decidere la propria partecipazione alla spesa preventivata con propri fondi di bilancio in relazione alla natura dell'intervento progettuale, riservandosi di eseguire direttamente i lavori, controllarne l'esecuzione, procedere ad ispezioni, direttive, collaudi.
E’ vietata la sub-concessione.
Art. 13 - Controlli
Il concessionario dovrà consentire in qualunque momento e dietro semplice richiesta dell’Ente l’accesso al personale incaricato di effettuare le verifiche ed i controlli finalizzati ad accertare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto di concessione anche in relazione alla qualità
dei servizi offerti. I tecnici incaricati dall’Ente delle operazioni di verifica provvederanno alla redazione di un verbale dettagliato della situazione generale e degli eventuali problemi riscontrati.
Art.14 - Danni alla vegetazione
Tutte le piante di qualunque specie esistenti nell’area esterna di pertinenza del complesso turistico che sarà definita al momento della stipula del contratto, restano di esclusiva proprietà dell’Ente.
L’eventuale abbattimento di queste, nel numero strettamente necessario per motivi di sicurezza od operativi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente concedente, e la legna risultante resterà di proprietà dell’Ente stesso.
Qualunque danno arrecato alla vegetazione esistente dovrà essere risarcito all’Ente previa perizia inappellabile dello stesso.
Sono altresì a carico del Concessionario gli oneri per la gestione e la sicurezza dei parcheggi destinati ai veicoli degli avventori, che dovranno essere organizzati in maniera da facilitare l’accesso e la mobilità degli stessi senza intralciare le attività.
Le aree pertinenziali della struttura dovranno essere mantenute pulite e sgombre da ogni sorta di materiali. Si dovrà provvedere al taglio periodico dell’erba e ad eseguire la manutenzione dell’intera area assegnata anche in conformità alle prescrizioni per la vigilanza e prevenzione agli incendi.
Art.15 - Nuove opere
Resteranno di proprietà dell’Ente, al termine della concessione o, comunque, in caso di revoca della stessa, tutti i fabbricati, i locali, gli impianti fissi e le altre opere e manufatti fissi eventualmente autorizzati durante il periodo di durata della concessione e realizzati dal concessionario.
Per le opere anzidette il concessionario medesimo non potrà pretendere dall’Ente contributi, indennizzi o rimborsi di alcun genere. Qualora tutte o parte delle opere costruite non risultino di interesse dell’Ente, il concessionario dovrà provvedere a rimuoverle o demolirle entro il termine di giorni trenta dalla scadenza della concessione o dalla avvenuta revoca della stessa.
Trascorso infruttuosamente il predetto termine, provvederà l’Ente con oneri a carico del Concessionario. Restano di proprietà del concessionario esclusivamente gli arredi, le attrezzature e le strutture mobili eventualmente dal medesimo comprate, fatta comunque salva la facoltà da parte dell’Ente di acquisirle, previa valutazione economica rimessa dal concessionario.
Art. 16 Decadenza
Comportano la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto:
a) il venir meno dei requisiti di moralità professionale;
b) il mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
c) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;
d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida;
e) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
f) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto.
f) qualora vengano poste in essere o comunque tollerate o favorite attività illecite;
Accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, l’Ente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A/R assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.
Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Direttore firmatario della concessione - contratto, fatto salvo per l’Ente il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Art.17- Manutenzione ordinaria
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria dei fabbricati e le loro pertinenze e degli impianti tecnologici (idrici, elettrici, fognari, ecc.), nonché delle aree scoperte oggetto della concessione;
Art.18- Licenze e autorizzazioni
Restano a totale carico del Concessionario l’acquisizione dei pareri, nulla osta, licenze ed autorizzazioni varie per l’esercizio delle attività cui sono destinate le strutture, sia di competenza comunale sia di competenza di altre amministrazioni e/o autorità, al cui ottenimento è subordinato l’inizio dell’attività cui è destinata la struttura concessa, ivi compreso il riconoscimento di una diversa classificazione delle struttura di cui alla L.R. 27/98.
Sono altresì a carico del Concessionario:
- l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Certificato a Prevenzione Incendi;
- l’attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla sicurezza ed igiene sul posto di lavoro ed in tale ambito il Concessionario dovrà predisporre specifico piano di individuazione dei rischi e di gestione dell’emergenza.
Art.19 - Prezzi dei servizi e delle somministrazioni
Il concessionario si obbliga di produrre all’Ente entro il 31 maggio di ciascun anno una dichiarazione contenente l’indicazione dei prezzi, riferiti alle diverse tipologie di servizi e/o somministrazioni, che si impegna a praticare per l’anno in corso, eventualmente articolati in relazione ai diversi periodi dell’anno in cui viene svolta l’attività, ferma restando la piena autonomia dell’attività d’impresa.
Art. 20 Personale del concessionario
Il personale destinato dal concessionario alle attività necessarie alla gestione delle strutture e delle attrezzature, dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato alle lavorazioni da eseguire e alle modalità di esecuzione di tali attività.
E’ obbligo del concessionario osservare le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, comunicando,
entro i 30 giorni successivi all’avvio delle attività, gli estremi delle iscrizioni previste agli Enti previdenziali e assicurativi di competenza. Annualmente il Concessionario ha l’obbligo di presentare idonea documentazione da cui risulti l’avvenuto assolvimento, per l’anno precedente, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge a favore del personale.
Tutti i dipendenti del concessionario sono tenuti ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, igiene, salute e tutela dei visitatori.
Art. 21 – Vendita di legnatico
Per le esigenze esclusivamente necessarie alla conduzione delle strutture concesse, il concessionario ha diritto di richiedere l’acquisto di legna da ardere proveniente dalle operazioni di taglio nella foresta.
Fatta salva la disponibilità del legname, l’Ente potrà concedere fino a n. 3 acquisti all’anno previo pagamento del prezzo stabilito dai regolamenti vigenti prescindendo dalle relative graduatorie.
Art. 22- Diritto di recesso del Concessionario
Il Concessionario ha l’obbligo di realizzare la gestione delle strutture per tutta la durata della Concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile, compreso lo scioglimento dell’Impresa o il diniego delle autorizzazioni, licenze, nulla osta, pareri vincolanti ecc. da parte delle Amministrazioni competenti.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al Concedente. Non è ammesso il recesso di fatto, che, se attuato, comporta per il Concessionario l’obbligo del risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale pari al danno quantificato maggiorato del 50% (cinquanta per cento).
Il concessionario potrà altresì recedere dalla concessione qualora:
• Entro 12 mesi dalla stipula della convenzione l’Ente non abbia proceduto alla consegna di almeno il 50 % delle strutture previste;
• Entro 18 mesi dalla stipula della convenzione l’Ente non abbia proceduto alla consegna di tutte le strutture previste.
Art.23- Foro competente
Per ogni controversia in ordine agli obblighi derivanti dalla concessione è eletto il Foro di Lanusei