CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI FISICA SANITARIA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI FISICA SANITARIA
Art. 1 Oggetto
Le presenti condizioni generali, predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., si applicano a tutti i rapporti inerenti l'attività di Fisica Sanitaria che l’Azienda USL Toscana Sud Est (C.F./P.IVA 02236310518) con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx, 00, di seguito denominata “Azienda”, fa svolgere a proprio personale dirigente fisico dipendente di ruolo, che opera in regime di attività libero-professionale intramurale, a ciò debitamente autorizzato, a favore delle Ditte/Società richiedenti, che hanno la necessità di avvalersi di tale attività per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa specifica vigente in materia (D.M.02/08/1991 e s.m.i, X.Xxx 230/1995 e s.m.i., D.Lgs 187/2000, D.Lgs 81/2008).
Art. 2 Conclusione
Le condizioni generali di seguito riportate, unitamente al Modulo di Adesione, costituiscono l'insieme completo delle norme che regolano i rapporti tra l'Azienda e la Ditta/Società richiedente per l'erogazione dell'attività di Fisica Sanitaria.
L'accordo si intende concluso nel momento in cui l'Azienda, ricevuto il Modulo di Adesione, debitamente compilato e sottoscritto da parte della Ditta/Società richiedente, acquisito l'assenso del medico, manifesta la propria accettazione con l'apposizione della firma sul modulo de quo.
Art. 3 Incarico
L' incarico di Fisico Sanitario viene espletato dal professionista, in regime di libera professione, il cui nominativo è indicato dalla Ditta/Società richiedente nel Modulo di Adesione.
Il Fisico Sanitario svolgerà le proprie prestazioni professionali presso i locali messi a disposizione dalla Ditta/Società richiedente, fuori dall'orario di servizio, nei giorni e orari che verranno concordati, prestando l'incarico nel rispetto della normativa vigente, senza contrastare le attività e finalità istituzionali dell'Azienda.
In caso di necessità ed urgenza o altre cause quali ad esempio dimissioni del professionista, altre cause di cessazione, ovvero assenza prolungata dal servizio, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di Fisico Sanitario , l'Azienda dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.
La Ditta/Società richiedente dovrà fornire ogni collaborazione di carattere organizzativo e amministrativo-gestionale ritenuta necessaria per l'espletamento dell'attività professionali di Fisica Sanitaria di seguito meglio indicate.
Art. 4 Attività
Le competenze di Fisica Sanitaria si esplicano nelle seguenti attività :
a) attività di Esperto Responsabile per la sorveglianza fisica e per il programma di garanzia di qualità sugli impianti e apparecchiature di risonanza magnetica, ai sensi del D.M. 02/08/1991 e s.m.i;
b) attività di Xxxxxxx Qualificato per la radioprotezione dei lavoratori e delle persone del pubblico, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.;
c) attività di Esperto in Fisica Medica per il programma di garanzia di qualità delle apparecchiature radiologiche e dosimetria dei pazienti, ai sensi del D.Lgs. 187/2000;
d) attività di Addetto alla Sicurezza Laser di cui alla normativa CEI 76-6 per la sorveglianza fisica ed i controlli di qualità.
Per lo svolgimento delle attività, il Fisico Sanitario potrà utilizzare strumentazione di proprietà personale, strumentazione di proprietà della Ditta/Società richiedente oppure strumentazione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con obbligo per la proprietà di garantirne la sicurezza ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 5 Corrispettivo
Per le prestazioni professionali di Fisica Sanitaria verranno applicate le tariffe indicate nel Modulo di Adesione.
Il pagamento del corrispettivo avverrà, ad opera della Ditta/Società richiedente, previo rilascio da parte dell'Azienda di debita fattura secondo le vigenti norme, entro 30 giorni dall'emissione della stessa.
Art. 6 Cessione
La Ditta/Società richiedente non potrà in alcun modo o sotto alcuna forma cedere a terzi l'accordo, pena la risoluzione.
Art. 7 Durata, recesso e proroga
L'accordo concluso in base alle presenti condizioni avrà durata quadriennale, con facoltà di rinnovo previo accordo scritto fra le parti. In particolare è ammissibile un solo rinnovo per uguale periodo agli stessi patti e condizioni.
Entrambe le parti potranno recedere unilateralmente dall'accordo, mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata A.R. senza alcun onere e/o
penale, qualora le mutate condizioni di fatto o successivi interventi normativi facciano venir meno i presupposti per la prosecuzione del rapporto di cui trattasi.
Il recesso produrrà i suoi effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Le parti si riservano altresì la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell'accordo mediante scambio di note scritte.
Art. 8 Risoluzione
L'accordo concluso in base alle presenti condizioni, potrà essere risolto dalle parti in qualsiasi momento, previa diffida ad adempiere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, per provata e grave inadempienza contrattuale di una di esse. Decorso inutilmente tale termine l'accordo si intenderà risolto di diritto.
Art. 9 Responsabilità
La Ditta/Società richiedente e l'Azienda Usl Toscana Sud Est risponderanno ai sensi di legge, ciascuna per le rispettive responsabilità, dei danni eventualmente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività libero-professionali da parte del Fisico sanitario.
In conformità al disposto di cui alla Delibera G.R.T. n. 1203 del 21.12.2009, l'Azienda Usl Toscana Sud Est provvederà, se del caso, in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile.
Art. 10 Trattamento dati personali
L'Azienda e la Ditta/Società richiedente sono ciascuno titolare autonomo con riferimento al trattamento dei dati personali di propria competenza, il cui trattamento è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle prestazioni e delle attività regolate dal presente atto. Le parti si obbligano a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (U.E.) 679/2016, noto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “RGPD” e del Decreto Legislativo 196/2003 noto come “Codice Privacy”, così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018.
Art. 11 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono foro giudiziario esclusivo quello di Arezzo.
Art. 12 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali derivanti dal presente atto saranno posti a carico della Ditta/Società richiedente. In particolare, faranno carico alla medesima le imposte di bollo, la quale vi provvederà mediante l'acquisto presso un intermediario convenzionato degli appositi contrassegni sostitutivi.
Le spese di registro verranno invece sostenute solo in caso di uso e saranno a carico della parte richiedente.
Art. 13 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si fa formale rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché alle disposizioni specifiche in materia.