CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ELETTROTEC S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ELETTROTEC S.r.l.
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni -
Le presenti condizioni generali, insieme con le condizioni generali di fornitura ivi allegate, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, dette condizioni continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.
I rapporti oggetto delle menzionate condizioni non implicano il conferimento al compratore di esclusiva alcuna né l’instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza.
La Convenzione di Vienna, di cui all’articolo seguente, trova applicazione esclusivamente nei rapporti con i compratori stranieri.
Art. 2 - Normativa contrattuale -
Tutti i contratti con l’estero disciplinati dalle presenti condizioni sono regolati dalla legge italiana e, per le ipotesi in essa previste, dalla Convezione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci dell' 11 aprile 1980 (qui di seguito abbreviata in C.V.) Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Xxxxxx Xxxxxxxx, FOB, CIF; ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale.
Art. 3 - Conclusione del contratto –
- 3.1 - Il contratto di vendita si intende concluso:
3.a in caso di offerta da parte del venditore, trascorsi 3 (tre) giorni dal momento in cui quest'ultimo riceva l'accettazione del compratore;
3.b in caso di ordine da parte del compratore, trascorsi 3 (tre) giorni dal momento in cui quest'ultimo riceva la conferma del venditore.
Offerta, accettazione, ordine e conferma devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo fax.
- 3.2 - Dal momento della conclusione del contratto il compratore non potrà più inoltrare richieste di variazione alcuna relativamente a tipo, quantità, qualità e prezzi dei prodotti e sarà tenuto a pagare l'intero corrispettivo pattuito; quanto, invece, ai tempi di consegna, potrà chiedere che il termine di quest'ultima sia posticipato, purché detto termine non superi i 3 (tre) mesi rispetto a quello inizialmente previsto.
- 3.3 - La stipulazione del contratto comporta l'applicazione allo stesso delle presenti condizioni generali nonché delle condizioni generali di fornitura, ivi allegate, e ciò anche quando l'accettazione o la conferma di cui sopra avvengano mediante la semplice esecuzione del contratto.
- 3.4 - L'offerta del venditore si considera irrevocabile solo se viene dallo stesso qualificata come tale per iscritto e viene specificato il “termine di irrevocabilità”.
- 3.5 - Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non sono per quest' ultimo impegnative fino a quando non siano dallo stesso confermate.
- 3.6 - In deroga all’ art. 19 n. 2 e 3 della C.V., si considera controproposta la accettazione del compratore (da inoltrare nel rispetto di quanto previsto dal 3.1) che contenga aggiunte o modifiche rispetto all'offerta del venditore, anche se tali da non alterarne sostanzialmente i termini. In tal caso il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il compratore riceva l'accettazione del venditore.
Art. 4 - Campioni, disegni e documenti tecnici -
- 4.1 - Dati informativi - Le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del venditore, così come le caratteristiche dei campioni da quest’ultimo inviati al compratore, sono indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore vincolante se non nella misura in cui siano stati espressamente qualificati come tali per iscritto nell'offerta o nella conferma d'ordine del venditore.
4.2 - Disegni, documenti tecnici - Qualsiasi disegno o documento tecnico riferito ai prodotti che sia rimesso al compratore, tanto prima che dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del venditore. I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dal compratore nè copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso espresso del venditore.
– 4.3 - Modifiche ai prodotti - Il venditore si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, ai propri prodotti le modifiche non sostanziali che ritenesse opportune, dandone notizia al compratore interessato da forniture in corso.
Art. 5 Garanzia
– 5.1 - Conformità dei prodotti - Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; questo significa che detti prodotti corrispondono per quantità, qualità e tipo a quanto pattuito e sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all’uso cui sono destinati. In deroga all’art. 35.2.b) della C.V., il venditore non garantisce alcun uso particolare dei prodotti, se ciò non è espressamente convenuto tra le parti per iscritto.
– 5.2 - Estensione della garanzia - La garanzia per vizi è limitata alle ipotesi in cui questi ultimi siano la conseguenza di difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di aver effettuato un corretto uso e una diligente conservazione dei prodotti e di non averli modificati o riparati senza il consenso del venditore. In generale, in deroga all’ art. 36.2 della C.V., in nessun caso il venditore è responsabile per difetti connessi ad un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore (v. 7.2) o siano ricollegabili, direttamente od indirettamente, all’attività di quest'ultimo (assemblaggio, scelta dell’accoppiamento dei componenti, ecc.).
– 5.3 - Durata – La garanzia ha una durata limitata a 1 (uno) anno dalla data della consegna ed è subordinata alla regolare denunzia dei vizi da parte del compratore (v. 5.4). Scaduto il termine di garanzia, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del venditore.
– 5.4 - Denunzia - Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l’assenza dei vizi. Il compratore deve denunciare gli eventuali vizi o difetti di conformità dei prodotti, secondo le modalità seguenti: (a) la denunzia relativa a vizi e difetti di qualità o non conformità rilevabili al momento della consegna della merce, deve essere effettuata, a pena di decadenza, non oltre 8 (otto) giorni dal suddetto momento; (b) i vizi, difetti o non conformità occulti devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta.
– L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna della merce.
– La denunzia deve essere effettuata per iscritto mediante lettera raccomandata r/r indirizzata al venditore e deve indicare dettagliatamente i vizi, i difetti e/o le non conformità contestate.
Il compratore decade dal diritto di garanzia se non è in regola con i pagamenti, se non consente ogni ragionevole controllo eventualmente richiesto dal venditore o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi, il compratore ometta di restituirli entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
– 5.5 - Rimedi - In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi del punto 5.4, il venditore, entro 20 (venti) giorni, a seconda del tipo di contestazione, potrà (a sua scelta): a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; il venditore può in tal caso esigere la resa dei prodotti difettosi, che ritornano di sua proprietà; (b) dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo dietro restituzione dei prodotti forniti.
– 5.6 - Limitazione di responsabilità del venditore - Salvo dolo o colpa grave del venditore, l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.
– 5.7 - Nessun altra norma in materia di garanzia sarà applicabile al contratto stipulato tra le parti; al venditore non potrà essere imputata altra responsabilità al di fuori di quelle espressamente previste e conseguentemente il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
Art. 6 – Norme tecniche e responsabilità del produttore
- 6.1 - Per quanto concerne le caratteristiche dei prodotti, il venditore si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia; il compratore si assume conseguentemente per intero il rischio di un’ eventuale difformità in merito tra quanto previsto dalle norme italiane e quanto previsto dalle norme del paese di destinazione dei prodotti esonerando il venditore da ogni eventuale responsabilità.
- 6.2 - Il venditore garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, capacità, ecc... da lui espressamente indicati, con la sola eccezione di usi, destinazioni e applicazioni che, per conoscenza comune acquisita dai normali utilizzatori, siano chiaramente ed inequivocabilmente riferibili ai prodotti forniti.
- 6.3 - Qualora il compratore destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità portare a conoscenza dei suoi acquirenti quanto in oggetto.
- 6.4- Resta comunque inteso che, dal momento del passaggio dei rischi al compratore, quest' ultimo sarà il solo ed unico responsabile di qualsivoglia evento connesso all'utilizzo dei prodotti acquistati dovesse verificarsi, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, e terrà, pertanto, assolutamente indenne il venditore. Il compratore si impegna altresì ad assicurare ogni rischio, senza diritto di regresso nei confronti del venditore, in maniera adeguata.
- 6.5 - Nessuna deroga alle previsioni di cui al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente definita e accettata tra le parti per iscritto.
Art. 7 – Consegna
– 7.1 - Resa della merce - Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Porto Franco Destino con addebito spese in fattura ( CIP Luogo di destinazione, INCOTERMS 2010 )
– 7.2 - Passaggio dei rischi - In deroga al cap. IV C.V. i rischi relativi alla fornitura passano al compratore al più tardi nel momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento del venditore, salvo diversa pattuizione scritta o applicabilità di norme che prevedano un termine anteriore.
– Se il compratore non prende in consegna i prodotti alla data convenuta per causa diversa da colpa o dolo del venditore, i rischi, ove non risultino ancora trasferiti ai sensi del comma precedente, passano in ogni caso al compratore al più tardi in tale data.
– Il venditore non risponde in nessun caso del perimento e/o del danneggiamento dei prodotti verificatosi dopo il passaggio dei rischi.
– Il compratore in nessun caso è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei prodotti si verifichi dopo il passaggio dei rischi.
– 7.3 - Obbligo del venditore di consegnare la merce - I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza. E’ esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.
– 7.4 - Obbligo del compratore di prendere in consegna i prodotti - Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche nel caso in cui questa sia a) parziale, b) precedente o c) successiva alla data stabilita.
– Xxxxxxx non abbia preso in consegna i prodotti, per cause non imputabili al venditore o a forza maggiore, il compratore sopporterà tutte le spese conseguenti ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile. Il venditore inoltre potrà: a) immagazzinare i prodotti a rischio, pericolo e spese del compratore; b) spedire i prodotti, in nome e per conto ed a spese del compratore, alla sede di quest’ultimo; c) se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, potrà far vendere senza ritardo la merce per conto e a spese di lui. Il venditore, in questo caso, avrà diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.
– 7.5 - Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti - Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell’impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e/o del compratore, quali scioperi, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, scarti di pezzi importanti in xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx-xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti intervenuti dopo la conclusione del contratto che rendano, temporaneamente, eccessivamente onerosa e/o impossibile la consegna. Sia il venditore che il compratore avranno la facoltà di risolvere il contratto, mediante preavviso di un mese, a mezzo di lettera raccomandata r/r qualora, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di consegna convenuta, l’impedimento persista. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo, il compratore o il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
Art. 8 - Pagamento -
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
- 8.1 - Prezzi e pagamenti - I prezzi delle merci si intendono, nella valuta specificata nel contratto, sempre Franco Fabbrica. I pagamenti e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono fatti al suo domicilio.
Eventuali pagamenti corrisposti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non hanno effetto liberatorio finché le relative somme non pervengono al venditore stesso.
- 8.2 - Ritardi nei pagamenti - Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento attribuisce al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura del tasso di sconto in vigore, aumentato di 3 (tre) punti.
Il ritardo nei pagamenti dà altresì al venditore il diritto di escludere la garanzia di cui all’art. 5 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura.
Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non è in regola con i pagamenti.
• Pagamenti in contestazione - Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Tuttavia, per quanto riguarda eventuali somme in contestazione, egli ha facoltà di depositarle presso una banca italiana fino a quando la controversia non sia stata definita, e, ove questa venga risolta in senso favorevole al venditore, può vincolare l' Istituto a trasmettere a quest' ultimo dette somme. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore.
Art. 9 - Riserva di proprietà -
Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna della merce, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo; restano ferme le disposizioni di cui al punto 7.2 in merito al passaggio dei rischi.
Art. 10 - Eccessiva onerosità sopravvenuta, clausola risolutiva espressa -
Se, per qualsiasi motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l’ esecuzione degli obblighi del venditore sia divenuta - prima del suo inizio - eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 20 % (venti per cento), il venditore può richiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.
Art. 11 – Interpretazione -
Per l’interpretazione delle presenti condizioni generali e delle condizioni generali di fornitura fa fede il testo in lingua italiana. Ogni richiamo a listino prezzi, condizioni generali, altra documentazione o al materiale del venditore o di terzi si intende riferito a quanto in vigore ed esistente al momento del richiamo stesso.
La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.
Art. 12 - Foro competente -
Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contratti cui si applicano le presenti condizioni generali e le condizioni generali di fornitura nonché delle condizioni stesse è esclusivamente competente il Foro del venditore; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il Foro del compratore.
Art. 13 – Clausola penale -
Il compratore, in caso di mancato rispetto di quanto previsto al punto 3.2, sarà tenuto, oltre che a corrispondere l'intero corrispettivo pattuito, al pagamento di una penale pari a:
– 20% (venti per cento) del valore dell'ordine che abbia ad oggetto pezzi standard;
– 30% (trenta per cento) del valore dell'ordine che abbia ad oggetto pezzi speciali.
Art. 14 – Lavoro Minorile-
Elettrotec S.r.l., nel rispetto dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, assicura e garantisce che i prodotti forniti in esecuzione del contratto in oggetto non sono ottenuti mediante prestazione di lavoro minorile.
Art. 15 – Divieto di pubblicità-
Per qualunque pubblicità che faccia riferimento ai rapporti commerciali con Elettrotec il Compratore dovrà chiedere preventivamente espressa autorizzazione scritta a quest'ultima.
Si allega:
a) condizioni generali di fornitura
Data ......................... Firma
* * *
(Solo per l’Italia) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 3 b) - conclusione del contratto (non modificabilità dell'ordine da parte del compratore); 5.2 - Estensione della garanzia; 5.3 - Durata; 5.4 - Denunzie; 5.5 - Rimedi; 5.6 - Limitazioni di responsabilità del venditore; 6 - Norme tecniche e responsabilità del produttore; 7.2 – Passaggio dei rischi; 7.3 - Obbligo del venditore di consegnare; 7.4 – Obbligo del compratore di prendere in consegna i prodotti; 8.2 - Ritardi nei pagamenti; 8.3 - Pagamenti in contestazione; 9 – Riserva di proprietà; 10 - Eccessiva onerosità sopravvenuta, clausola risolutiva espressa; 12 - Foro competente; 13 – Clausola penale; 14 - Lavoro minorile; 15 - Divieto di pubblicità.
Firma
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
a) Trasmettere gli ordini esclusivamente per iscritto, a mezzo fax o lettera, identificando il tipo e il codice del prodotto per facilitare l'identificazione di quest'ultimo, al fine di evitare inutili telefonate, equivoci, perdite di tempo che, talvolta, possono causare l'allungamento della data di consegna (non verranno accettati ordini di materiale non identificato).
Tutte le richieste di materiale vengono ufficializzate con l'emissione della conferma d'ordine ove sono indicati: prezzi, consegne, sconti, codici, quantità, termini di consegna, vettore e resa merce, eventuali costi di trasporto.
b) Xxxxx salvo quanto previsto nelle condizioni generali al punto 3, il contratto si intende concluso e perfezionato trascorsi 3 (tre) giorni dal momento in cui il richiedente (compratore) riceve la conferma d'ordine da parte del venditore contenente: prezzi, consegne, sconti, codici, quantità, termini di consegna, vettore e resa merce, eventuali costi di trasporto. Il richiedente, pertanto, trascorsi 3 (tre) giorni dal ricevimento della conferma dell'ordine da parte del venditore, non potrà più inoltrare richieste di variazione alcuna e sarà tenuto a pagare l'intero corrispettivo pattuito (cfr. anche punto 13 condizioni di vendita).
Previa richiesta scritta del cliente al Responsabile Qualità di Elettrotec, quest'ultima potrà avvalersi della facoltà di accettare la restituzione dei prodotti standard, erroneamente ordinati e già confermati, provvedendo, conseguentemente, alla restituzione del prezzo d'acquisto decurtato del 25%.
Si precisa che non si accettano resi di: materiale impiegato, manomesso, prodotti speciali, pressostati e vuotostati tarati e tutti quei prodotti che vengono approntati su specifica richiesta del cliente.
Elettrotec inoltre si riserva la facoltà di accettare eventuali variazioni agli ordini in corso di materiale standard, purché dette variazioni siano richieste per iscritto con anticipo rispetto alla data di evasione.
Per la modifica agli ordini in corso di materiale speciale è necessario contattare l'Ufficio vendite che, verificato lo stato di avanzamento dell'ordine, deciderà se accettare o meno la richiesta.
c) Per i prodotti in esecuzione speciale e/o tarati si accettano ordini da evadere in un' unica soluzione di almeno 20 (venti) PEZZI . Il tempo di produzione medio per i suddetti articoli è di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell' ordine. A riguardo vedi circolare “Minimo fatturabile e quantità minima ordinabile” allegata.
d) Fatturazione: l’importo minimo ordinabile è di 150 Euro. La richiesta di materiale per importi inferiori a 150 (centocinquanta) Euro viene evasa con pagamento in contrassegno o bonifico anticipato, indipendentemente dalle condizioni in essere. A riguardo vedi circolare “Minimo fatturabile e quantità minima ordinabile” allegata.
e) Spedizione: normalmente Elettrotec effettua le spedizioni in Porto Franco Destino con addebito spese in fattura ( CIP luogo di destinazione, INCOTERMS 2010 ) , per mezzo di corrieri espressi convenzionati ( in ottemperanza del D.L. 82 del 29/3/93 ). E’ stata stipulata da Elettrotec una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dal trasporto. Pertanto, si invitano i clienti a dare immediata comunicazione per iscritto qualora vada smarrita o non venga recapitata una consegna.
f) Dichiarazioni di conformità: se richiesta al momento dell’ordine, è possibile fornire la dichiarazione di conformità dei nostri prodotti secondo le direttive CEE EC89/336, EC92/31, EC93/68 in linea con le nuove norme in materia di sicurezza e di responsabilità. La dichiarazione di conformità NON PUO’ ESSERE RILASCIATA A CONSEGNA AVVENUTA NE’ POSTERIORMENTE.
g) Variazione dei costi per piccole quantità di prodotti speciali e tarati. A riguardo vedi circolare “Minimo fatturabile e quantità minima ordinabile” allegata.
h) Campionature.
Il venditore si dichiara disponibile a fornire campionature previa accettazione del Cliente della ns. offerta. Il venditore si dichiara altresì disponibile ad analizzare soluzioni tecniche specifiche per ogni singolo cliente.
i) Servizio consegne express * DICITURA DA SPECIFICARE IN ORDINE *
Per richieste di prodotti disponibili a magazzino con consegna richiesta nelle 48 ore dal ricevimento dell'ordine il prezzo viene maggiorato del 20 % (venti per cento) rispetto al listino in vigore dal 01/10/2014.