PROGETTO INFRASTRUTTURAZIONE OTTICA FTTH-READYED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE NELLA ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DEL COMUNE DI SCHIO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
PROGETTO INFRASTRUTTURAZIONE OTTICA FTTH-READY ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE NELLA ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DEL COMUNE DI SCHIO |
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO |
ALLEGATO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO NORME AMMINISTRATIVE | N. E-04a |
SCALA |
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx (XX) – tel. 0000 000 000 mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | APPROVATO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxx |
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE | |
REDATTO Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxx Fina | VERIFICATO Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxx |
DATA | REVISIONE | |
20/09/2018 | 00 | Prima emissione |
10/01/2019 | 01 | Versione finale |
INDICE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 6
ART. 2 PREZZO DELL’APPALTO 6
2.1 Importo dei lavori 6
2.2 Categorie di lavori 6
2.3 Modalità di determinazione del corrispettivo 7
ART. 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE 7
ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 7
ART. 5 VARIAZIONE DEI LAVORI 7
5.1 Variazioni introdotte dalla Committente 7
5.2 Invariabilità dei prezzi 7
5.3 Variazioni entro il quinto d’obbligo 8
5.4 Variazioni superiori al quinto d’obbligo 8
5.5 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto 8
5.6 Variazioni per errori progettuali 9
5.7 Modalità di determinazione del quinto d’obbligo 9
ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 9
6.1 Conoscenza del progetto 9
6.2 Conoscenza dei luoghi 9
6.3 Rinvio alla normativa applicabile 9
6.4 Rispetto normativa vigente 9
6.5 Cantierizzazione e pulizia 10
6.6 Recinzione 10
6.7 Sbarramenti 10
6.8 Illuminazione 10
6.9 Rifiuti 10
6.10 Controllo delle emissioni 10
6.11 Tracciamenti 10
6.12 Tracciatura sottoservizi 10
6.13 Cartellonistica 10
6.14 Xxxxx a opere preesistenti 11
6.15 Accessibilità a terzi 11
6.16 Tessera di riconoscimento 11
6.17 Danni fortuiti 11
6.18 Cartello di cantiere 11
6.19 Uso anticipato 12
6.20 Beni dati in uso all’Appaltatore 12
6.21 Proprietà Intellettuale 12
6.22 Viabilità di accesso al cantiere 12
6.23 Rumore di cantiere 12
6.24 Allacciamenti 12
6.25 Cantieri limitrofi 13
6.26 Imposte e tasse 13
6.27 Oneri di sgombero 13
6.28 Oneri connessi con il Regolamento n. 3/2006 13
6.29 Elenco dei lavoratori 14
6.30 Consegna parziale 14
6.31 Obbligo di esecuzione secondo quanto indicato nell’Offerta Tecnica 14
6.32 Estensione temporale degli obblighi 15
6.33 Obblighi di comunicazione per interferenze con altri appalti 15
6.34 Norme sopravvenute 15
ART. 7 ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI 15
ART. 8 CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI 16
ART. 9 PIANO DELLA SICUREZZA E CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 17
9.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 17
9.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 18
9.3 Piano di sicurezza e di coordinamento 18
9.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 18
9.5 Piano operativo di sicurezza 19
9.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 19
9.7 Responsabilità dell’Appaltatore 20
9.8 Disposizioni particolari su igiene e sicurezza 21
9.8.a Lavori di saldatura, lavori di taglio 21
9.8.b Esecuzione dei lavori in elevazione 21
9.8.c Sistemazione di attrezzature e materiali 21
9.8.d Pericoli elettrici 21
9.8.e Obbligo del casco 21
9.9 Documentazione 21
ART. 10 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 21
ART. 11 ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE 22
ART. 12 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE CONNESSI CON LA POLIZZA 22
12.1 Denuncia della variazione del rischio 22
12.2 Denuncia sinistro 22
12.3 Spese per la valutazione dei danni 22
12.4 Imposte ed altri carichi 22
12.5 Aumento dell’importo dei lavori 23
12.6 Reintegro della somma assicurata 23
12.7 Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose 23
12.8 Dichiarazione di non sussistenza di altre polizze 23
12.9 Facoltà di accordo e nomina dei periti 23
ART. 13 ORDINE DEI LAVORI 23
ART. 14 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 23
14.1 Cronoprogramma di progetto 23
14.2 Programma dei Lavori 24
14.3 Programma Esecutivo dei Lavori 24
14.4 Programma degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione 24
14.5 Programma degli approvvigionamenti e dei subappalti 24
14.6 Rispetto del Programma dei Lavori 24
ART. 15 CONSEGNA DEI LAVORI 25
15.1 Consegna dei lavori 25
ART. 16 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 26
16.1 Sospensione e ripresa dei lavori 26
16.2 Proroghe 26
ART. 17 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDI - PREMIO PER ACCELERAMENTO 26
17.1 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 26
17.2 Penali per ritardi 27
ART. 18 CONTO FINALE DEI LAVORI - SALDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 27
ART. 19 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI 27
ART. 20 OBBLIGO DI SEGUIRE LA MANUTENZIONE FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 28
ART. 21 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 28
ART. 22 RISERVE 28
ART. 23 ORDINI DI SERVIZIO 29
ART. 24 LAVORI URGENTI 29
ART. 25 NORME DEI LAVORI 29
ART. 26 OPERE NON CONFORMI 29
ART. 27 ANOMALIE E CONTRADDIZIONI 30
ART. 28 VERIFICHE - ISPEZIONI 30
ART. 29 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 30
29.1 Disposizioni generali 30
29.2 Valutazione dei lavori a MISURA 30
29.3 Valutazione di eventuali lavori non previsti 31
ART. 30 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 31
ART. 31 USO ANTICIPATO DELLE OPERE 31
ART. 32 SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 32
32.1 Scioglimento del contratto per volontà della Committente 32
ART. 33 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI E LA CONDUZIONE DEL CANTIERE IN REGIME DI QUALITÀ
...........................................................................................................................................................................................................................................................32
33.1 Elaborati progettuali 32
33.2 Elaborati costruttivi e di cantierizzazione 33
ART. 34 GARANZIE 33
ART. 35 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE 33
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il progetto prevede l’implementazione dell’infrastruttura pubblica in fibra ottica, anche al fine del monitoraggio del territorio mediante videosorveglianza.
L’infrastruttura, inoltre, può essere anche utilizzata da operatori privati per erogare servizi di connettività in banda ultra larga (BUL) alle aziende e ai privati.
Alla luce della prossima realizzazione da parte del Concessionario Open Fiber di una nuova infrastruttura pubblica in fibra ottica nelle cosiddette “aree bianche” individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’intervento sarà limitato alle aree del Comune di Schio ad oggi escluse dal suddetto piano ma comunque interessate da notevoli esigenze di sviluppo della rete.
In particolare si distinguono 3 aree di intervento:
• Zona Industriale a nord di Viale dell’Industria
• Zona Industriale a sud di Viale dell’Industria
ART. 2 PREZZO DELL’APPALTO
2.1 Importo dei lavori
L’importo dei lavori complessivi (al netto dell’IVA) oggetto del presente appalto è determinato come segue:
2.2 Categorie di lavori
Le opere sono costituite dalle categorie indicate nella tabella seguente:
Nr | Descrizione | Importo | Totali | Categoria |
Infrastrutturazione ottica e videosorveglianza Z.I. sud | ||||
a.1.1 | Opere civili Z.I. sud | € 127.350,00 | OG3 | |
a.1.2 | Fibra ottica Z.I. sud | € 70.700,00 | OS19 | |
a.1.3 | Giunzioni Z.I. sud | € 10.900,00 | OS19 | |
a.1.4 | Videosorveglianza Z.I. sud | € 60.000,00 | OS19 | |
Totale parziale | € 268.950,00 | |||
Infrastrutturazione ottica e videosorveglianza Z.I. nord | ||||
a.2.1 | Opere civili Z.I. nord | € 43.075,00 | OG3 | |
a.2.2 | Fibra ottica Z.I. nord | € 25.950,00 | OS19 | |
a.2.3 | Giunzioni Z.I. nord | € 5.450,00 | OS19 | |
a.2.4 | Videosorveglianza Z.I. nord | € 22.000,00 | OS19 | |
Totale parziale | € 96.475,00 | |||
Importo totale delle lavorazioni e delle forniture | € 365.425,00 | |||
Oneri per la sicurezza | ||||
a.3 | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) | € 19.575,00 | ||
Importo totale a base d’asta | € 385.000,00 | |||
Somme a disposizione dell'amministrazione | ||||
b.1 | Quota imprevisti ed economie (IVA compresa) | € 24.700,00 | ||
b.2 | Spese tecniche | € 40.000,00 | ||
b.3 | Spese tecniche (incentivo art. 113 del D.lgs. 50/2016 – IVA compresa) | € 3.000,00 | ||
b.4 | IVA 10% su lavorazioni | € 38.500,00 | ||
b.5 | IVA 22% | € 8.800,00 | ||
Importo totale somme a disposizione | € 115.000,00 | |||
Importo totale del progetto | € 500.000,00 |
Gruppi di categorie omogenee | Categorie | Importo |
Opere civili Z.I. sud | OG3 | € 127.350,00 |
Opere civili Z.I. nord | OG3 | € 43.075,00 |
€ 170.425,00 | ||
Fibra ottica Z.I. sud | OS19 | € 70.700,00 |
Giunzioni Z.I. sud | OS19 | € 10.900,00 |
Videosorveglianza Z.I. sud | OS19 | € 60.000,00 |
Fibra ottica Z.I. nord | OS19 | € 25.950,00 |
Giunzioni Z.I. nord | OS19 | € 5.450,00 |
Videosorveglianza Z.I. nord | OS19 | € 22.000,00 |
€ 195.000,00 | ||
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) | € 20.000,00 | |
Totale opere a base di appalto | € 385.425,00 |
2.3 Modalità di determinazione del corrispettivo
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 82 – comma 2 – lett. a) del D.Lgs n° 163/2006, per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
ART. 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Il progetto prevede l’implementazione dell’infrastruttura pubblica in fibra ottica, anche al fine del monitoraggio del territorio
mediante videosorveglianza.
L’infrastruttura, inoltre, può essere anche utilizzata da operatori privati per erogare servizi di connettività in banda ultra larga (BUL) alle aziende e ai privati.
Alla luce della prossima realizzazione da parte del Concessionario Open Fiber di una nuova infrastruttura pubblica in fibra ottica nelle cosiddette “aree bianche” individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’intervento sarà limitato alle aree del Comune di Schio ad oggi escluse dal suddetto piano ma comunque interessate da notevoli esigenze di sviluppo della rete.
In particolare si distinguono 3 aree di intervento:
• Zona Industriale a nord di Viale dell’Industria
• Zona Industriale a sud di Viale dell’Industria
ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere risultano dagli elaborati di progetto che formano parte integrante del contratto.
ART. 5 VARIAZIONE DEI LAVORI
5.1 Variazioni introdotte dalla Committente
Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile dei lavori, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall’art. 106, del D. Lgs. 50/2016 l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, nel corso dell’esecuzione dei lavori, quelle variazioni, addizioni e dismissioni che riterrà di disporre nell’interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei, di cui all’art.2.
Salvo quanto espressamente indicato, nessuna delle opere indicate negli elaborati progettuali è esclusa dall’Appalto.
5.2 Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari indicati dall’Appaltatore nell’offerta, si intendono verificati dall’Appaltatore stesso in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. salvo quanto previsto qui di seguito.
I prezzi possono essere variati qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto con il quale entro il 31 marzo di ogni anno, rileva le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento ma comunque nel rispetto delle limitazioni che seguono.
5.3 Variazioni entro il quinto d’obbligo
Per variazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto si applica l’art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016. L’esecutore è quindi tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 5.5 che segue.
La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
5.4 Variazioni superiori al quinto d’obbligo
Se si rendono necessarie varianti che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di cinque giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei trenta giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Committente deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni.
Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
La perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione.
Qualora le parti non giungano ad un accordo, la Committente procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e della percentuale di utile non percepito per i lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
5.5 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dai prezziari vigenti in Regione Veneto;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili dal DPR 207/2010, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
5.6 Variazioni per errori progettuali
Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si applica l’art. 106, co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora il valore della modifica superi le soglie fissate dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 o il 15% del valore iniziale del contratto, quest’ultimo si risolve. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e della percentuale di utile non percepito per i lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
5.7 Modalità di determinazione del quinto d’obbligo
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in forza di accordi bonari o transazioni.
La disposizione che precede non si applica nel caso di variante disposta per omissione oppure errore progettuale.
ART. 6 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti:
6.1 Conoscenza del progetto
L’Appaltatore ha l’obbligo di prendere visione degli elaborati del progetto, di verificarne la completezza, l’eseguibilità e la congruità e di tenerne conto nella sua offerta, anche di ogni onere derivante da attività o lavorazioni non espressamente indicate ma necessarie per fornire i lavori finiti a regola d’arte; degli oneri derivanti dalla localizzazione delle aree di lavoro all’interno dell’area operativa della struttura e dai conseguenti vincoli; degli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o a ciclo continuo; degli oneri derivanti dalla necessità di eseguire le lavorazioni in aree rese disponibili in modo frazionato o a ciclo continuo; degli oneri conseguenti alla necessità di riconsegnare le singole aree di lavoro in modo frazionato al termine di ogni sequenza di lavorazioni; e degli oneri conseguenti alla necessità di operare in modo intensivo con più squadre e mezzi nella stessa area di lavoro onde garantire la riconsegna delle aree nei tempi tassativamente indicati nel cronoprogramma di progetto e via via concordati con la Direzione Lavori.
6.2 Conoscenza dei luoghi
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
6.3 Rinvio alla normativa applicabile
L'Appaltatore dovrà eseguire a regola d'arte tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera, anche se non espressamente specificati nei documenti contrattuali, o indicati dalla Direzione Lavori, ottemperando a tutte le normative di legge, decreti, e regolamenti nazionali e locali vigenti e/o in vigore dopo l'inizio dei lavori.
6.4 Rispetto normativa vigente
L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, delle procedure di cui all’art.17 della legge 68/1999 “Norme per il diritto dei lavoratori disabili”, le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalla legge.
6.5 Cantierizzazione e pulizia
Sono a cura dell’Appaltatore la formazione del cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare; l'esecuzione delle recinzioni di cantiere ove necessario e/o l'utilizzo di quelle già esistenti, la fornitura e il posizionamento di segnaletica provvisoria, cartelli barriere e quant’altro verrà richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la manutenzione e la pulizia dello stesso cantiere e lo sgombero delle varie aree di intervento al completamento delle stesse con particolare cura alla pulizia e sgombero dalle aree di lavoro di tutti i materiali che possano venire dispersi; la pulizia, l'asporto a sua cura e spese degli impianti e delle recinzioni di cantiere a fine cantiere e/o su ordine della Direzione Lavori compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta giudicati dalla Direzione Lavori non riutilizzabili.
6.6 Recinzione
Sono a carico dell’Appaltatore la recinzione o la transennatura delle aree di lavoro ove operino i dipendenti dell’Appaltatore, in modo da impedire il facile accesso di estranei nell’area e la corretta circolazione e l’incolumità di persone e mezzi.
6.7 Sbarramenti
Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura, l’installazione e il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli “sbarramenti” diurni e notturni, anche dotati di dispositivi luminosi, delimitanti le aree di lavoro. L’ubicazione e la formazione degli “sbarramenti” dovranno essere concordate con il Direttore dei Lavori.
6.8 Illuminazione
Sono a carico dell’Appaltatore l’adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni ove l’illuminazione esistente non fosse sufficiente.
6.9 Rifiuti
Sono a carico dell’Appaltatore la pulizia quotidiana del cantiere e delle specifiche aree di lavoro compreso lo smaltimento dei relativi rifiuti (raccolta – stoccaggio - trasporto e conferimento) differenziato per i rifiuti tossici e/o nocivi per i quali la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dovrà avvenire tramite Ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della normativa vigente.
6.10 Controllo delle emissioni
Sono a carico dell’Appaltatore la predisposizione di tutte le protezioni temporanee richieste dalla Direzione Lavori atte a evitare la dispersione di vernici, polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esso adiacenti.
6.11 Tracciamenti
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per gli eventuali tracciamenti dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto, oltre che della segnaletica orizzontale (markings) ove compromessa dall’esecuzione dei lavori previsti. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già stato eseguito dalla Committente.
6.12 Tracciatura sottoservizi
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dalla verifica preliminare dello stato dei sottoservizi in corrispondenza delle aree interessate dai cantieri, al fine di evitare l’interferenza delle lavorazioni previste con le esistenti infrastrutture del sottosuolo (reti gas, reti elettriche, reti telecomunicazioni, reti idriche, …). L’Appaltatore dovrà prendere contatto con i gestori dei servizi e richiedere la tracciatura delle reti e/o ottenere tutti gli approfondimenti necessari alla conoscenza preliminare delle intrastrutture esistenti.
6.13 Cartellonistica
L’Appaltatore è tenuto a fornire tutte le disposizioni antinfortunistiche, le segnalazioni acustiche e visive, diurne e notturne, tutti i cartelli di segnaletica, per garantire la circolazione interna ed esterna (inclusi eventuali segnali provvisori per gli aeromobili) al cantiere, per l’accesso alle vie di lavoro. La segnaletica dovrà essere conforme alle Leggi, regolamenti e normative vigenti. Dovrà, inoltre, essere predisposto qualsiasi altro accorgimento che potrà occorrere, a scopo di sicurezza delle persone e cose, o che venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori e dal responsabile per la sicurezza e la prevenzione nominato dalla Committente. L’Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6.14 Xxxxx a opere preesistenti
L’Appaltatore è tenuto effettuare le riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa potessero venire recati alle opere, alle condutture e loro accessori. In caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, fognatura, cavi telefonici, elettrici, telecomunicazioni, ecc., l’Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione oltre che alla Direzione Lavori, anche alla società esercente di tali servizi, che potrà, a disposizione della Direzione Lavori, eseguire i lavori di riparazione, addebitandone la spesa all’Appaltatore.
6.15 Accessibilità a terzi
L'Appaltatore dovrà assicurare l'accesso al cantiere, previa autorizzazione della Direzione Lavori, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone addette, e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto della Committente. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spesa, fare quanto necessario durante tutta la durata del cantiere affinché accessi e vie di circolazione interne ed
esterne siano normalmente utilizzabili e sgombri da ogni tipo di materiale e attrezzatura.
6.16 Tessera di riconoscimento
Il personale occupato dall’Appaltatore e dai Subappaltatori deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che operano in cantiere. Ai sensi dell’art. 5 della
L. 136/2010 la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione del committente.
6.17 Danni fortuiti
L’Appaltatore è tenuto a risarcire terzi, privati o enti, per i danni fortuiti causati ai beni degli stessi in dipendenza dei lavori in oggetto.
6.18 Cartello di cantiere
Entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà realizzare n. 1 (uno) cartello di cantiere delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa e comunque delle dimensioni che verranno indicate dalla Direzione Lavori, con particolare riferimento alla Circolare LL.PP. 1729/UL dell’1/6/1990 la cui xxxxx dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori e del Responsabile per la Sicurezza e della prevenzione. Rimangono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di realizzazione, installazione e smontaggio a fine lavoro dei cartelli. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, calcolati per resistere alle azioni del vento, con materiali di decoroso aspetto e con scritte indelebili anche a colori e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. I cartelli di cantiere dovranno, oltre alle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori, contenere le seguenti indicazioni:
• identificazione della Committente (con LOGO) e dell'opera, con grafico, che verrà realizzata e dell’Ufficio competente;
• oggetto dell’appalto;
• importo del Contratto;
• data di inizio e fine lavori;
• spazio per eventuali sospensioni;
• Responsabile del procedimento;
• Coordinatore alla sicurezza in sede di progettazione e di esecuzione;
• Progettista;
• Collaudatore
• Direttore dei lavori;
• Impresa aggiudicataria (con tutti i dati di iscrizione alla CCIAA)
• Direttore Tecnico e Responsabile di cantiere
• Imprese in subappalto (con tutti i dati di iscrizione alla CCIAA)
• Norme amministrative e regolamentari.
6.19 Uso anticipato
Qualora ne venisse fatta richiesta dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà concedere l'uso anticipato di parte delle zone interessate dall’intervento, prima della loro ultimazione, senza perciò aver diritto a speciali compensi o che questo costituisca consegna del lavoro; potrà solo richiedere che venga constatato lo stato delle opere per essere garantito da possibili danni che potessero derivarle.
6.20 Beni dati in uso all’Appaltatore
L'Appaltatore è l'unico responsabile delle proprie installazioni, magazzini, spogliatoi, attrezzature, materiali in opera o stoccati all'interno del cantiere anche se dati in uso dalla Committente.
I beni e gli spazi dati in uso potranno essere utilizzati esclusivamente per adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.
Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni o sostituzioni qualunque sia la causa che le abbia determinate. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei lavori e delle forniture. L’emissione del certificato di regolare esecuzione, e/o gli esiti delle prove non diminuiscono, in alcuna misura, la responsabilità dell'Appaltatore.
6.21 Proprietà Intellettuale
L'Appaltatore sarà garante, nei confronti della Committente, contro ogni rivendicazione inerente forniture, materiali e procedimenti utilizzati per l'esecuzione dei lavori, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione ecc. L'Appaltatore, se necessario, dovrà ottenere tutte le concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o indennità conseguenti. In caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della Committente per abusi da parte dell'Appaltatore di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, ecc., quest'ultimo dovrà sollevare la Committente da tutti i danni e spese conseguenti.
6.22 Viabilità di accesso al cantiere
Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere tassativamente garantita l’accessibilità delle strade di percorrenza e degli accessi in tutte le loro parti e/o funzioni, ad esclusione delle aree di cantiere di volta in volta concordate indicate dalla Direzione Lavori con i periodi di utilizzo.
6.23 Rumore di cantiere
L'Appaltatore dovrà rispettare le norme vigenti in materia di rumore negli ambienti di lavoro prodotto dalle attrezzature impiegate per la realizzazione dei propri lavori realizzando, se necessario, temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta della Direzione Lavori o della Committente. In ogni caso l’Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.
6.24 Allacciamenti
Sono compresi nell'offerta tutti gli eventuali oneri derivanti dall’allacciamento a reti elettriche o idriche esistenti e il costo della energia elettrica e acqua utilizzata. Tali eventuali allacciamenti dovranno essere concordati e approvati dalla Direzione Lavori sentito il Committente. L’Appaltatore dovrà comunque tenere conto in fase di offerta della possibilità che tali allacciamenti non siano possibili per motivi tecnici o funzionali prevedendo quindi la possibilità di dover procurare direttamente energia elettrica, acqua o quant’altro necessario per l’esecuzione delle opere mediante generatori, serbatoi cisterne con costo a suo carico.
6.25 Cantieri limitrofi
Sono compresi nell'offerta tutti quei particolari oneri derivati da aree di cantiere confinanti con altre aree di cantiere che determinano particolari cautele, protezioni ovvero lavorazioni su perimetri da raccordare tramite opere anche di ripristino su lavori eseguiti da altre imprese quali cancellazione di segnaletica, rimozione e/o spostamento di cartelli lievo e spostamento di recinzioni esistenti etc. Tale elenco ha carattere esemplificativo. L’Appaltatore dovrà provvedere a tutte le opere necessarie e conformi alle prescrizioni previste dai documenti contrattuali e dalle Leggi, Xxxxxxx e Regolamenti in vigore, per l’esecuzione delle opere sopra indicate.
6.26 Imposte e tasse
Sono a carico dell’Appaltatore le imposte di registro degli atti contrattuali, tassa di bollo, ecc. la vidimazione del registro di contabilità alla camera di commercio e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie, inerenti l’appalto, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente e comunque fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6.27 Oneri di sgombero
Le aree di lavoro indicate dalla Direzione Lavori e messe a disposizione dall'Appaltatore, ove si rendesse necessario, dovranno essere sgomberate a carico dell’Appaltatore stesso da eventuali materiali, arredi o istallazioni presenti ovvero da cartelli o impianti
pubblicitari presenti od altro, che dovranno essere conferiti a discarica ovvero stoccati a magazzino ovvero reinstallati in posizione diversa, tutto quanto sopra in ottemperanza alle indicazioni dalla Direzione Lavori. Nelle stesse aree, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la richiesta scritta della Direzione Lavori l'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di Xxxxx in materia, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta.
La Direzione Lavori ha il diritto di disporre lo sgombero e l'evacuazione di tutti i materiali non utilizzati e lasciati incustoditi dall'Appaltatore all'interno del cantiere; l'Appaltatore non potrà, per questo, avanzare alcun reclamo né chiedere alcuna indennità di sorta. Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri rifiuti anche speciali, tossici e/o nocivi con le modalità previste dalla normativa vigente e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di ogni intervento e/o giornata lavorativa. In caso di necessità la Direzione Lavori si riserva di disporre la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico dell'Appaltatore. La Direzione Lavori potrà, se ritenuto necessario, chiedere l'intervento nel cantiere di una impresa specializzata. Le spese saranno addebitate all'Appaltatore.
All'Appaltatore potrà essere richiesto nel corso dei lavori lo spostamento delle installazioni di cantiere per consentire la realizzazione di eventuali opere accessorie; ciò senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo e/o variazione dei termini contrattuali. Sono comprese nell'offerta la pulizia ordinaria del cantiere, durante tutto il corso dei lavori e la pulizia finale generale del cantiere da effettuarsi prima della consegna di ogni zona ed all'ultimazione dei lavori.
6.28 Oneri connessi con il Regolamento n. 3/2006
Con riferimento anche al Regolamento della Regione Veneto n° 3 del 14 luglio 2006 l’impresa che assumerà l’appalto dovrà eseguire le verifiche strutturali a norma di legge, sviluppare tutti i rilievi, le tracciature, i particolari, le relazioni di calcolo, il progetto costruttivo e le note esplicative necessarie all'esecuzione dei lavori predisponendo gli elaborati costruttivi e di cantierizzazione, firmati dall’Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge.
Tali documenti, in due copie cartacee e una elettronica modificabile, come meglio specificato al seguente Art. 41, dovranno essere sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori con sufficiente anticipo, in relazione ai tempi di approvvigionamento dei materiali, e in ogni caso almeno quindici giorni prima del programmato inizio delle relative lavorazioni o installazioni.
La Direzione Lavori si riserva 10 (dieci) giorni per effettuare il controllo e l’eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni prima dell’approvazione.
Le forniture e le opere eseguite senza preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori potranno non essere accettate; in tal caso la Direzione Lavori si riserva di disporre la demolizione e/o l'allontanamento delle forniture; tutti gli oneri e le spese conseguenti saranno a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore sarà ugualmente responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti al ritardo nella presentazione di tali documenti e dovuti alla loro correzione ed integrazione.
Le tolleranze ammesse nell'esecuzione dei lavori sono definite negli elaborati progettuali approvati dalla Direzione Lavori.
Tale progetto costituisce l’aggiornamento finale del progetto esecutivo corrispondente a tutte le opere effettivamente eseguite e dovrà essere completo del piano di manutenzione aggiornato con tutte le schede tecniche, manutentive e le certificazioni dei materiali ed impianti installati.
Analisi e misure dei materiali.
Nel corso delle attività di Direzione Lavori, il Direttore Lavori, quando necessario per l’effettuazione di un controllo, di una verifica del raggiungimento di specifici valori prestazionali, di un’analisi di materiali presenti o da porsi in opera, indicherà quale strumento di misurazione dovrà essere utilizzato e con quale livello di precisione. In tal caso l’Appaltatore o il professionista a cui l’Appaltatore si rivolgerà per l’esecuzione di tali prove, misurazioni, analisi dovrà:
• fornire anticipatamente informazioni alla Direzione Lavori sul tipo e caratteristiche dello strumento che intende utilizzare richiedendo benestare;
• fornire evidenze dell’avvenuta taratura dello strumento non oltre 1 anno prima dell’utilizzo (certificati di taratura, meglio se emessi da centri di taratura accreditati SIT o dichiarazioni scritte sulle modalità utilizzate per la taratura interna e la data in cui è stata effettuata);
• dare evidenza che l’operatore addetto all’uso sia idoneo e abilitato all’uso dello stesso.
Gli oneri, derivanti dall’utilizzo di personale e mezzi, per l’esecuzione di ogni prova, misurazione o analisi richiesta dalla Direzione Lavori al fine della verifica della adeguatezza e rispondenza al progetto delle lavorazioni eseguite o dell’adeguatezza dei materiali presenti o da porsi in opera sono ad esclusivo carico del Appaltatore. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di analisi e catalogazione dei materiali e gli oneri di smaltimento in discarica dei rifiuti. Sono a carico dell’Appaltatore le analisi sui materiali provenienti da operazioni di scavo inerenti al presente appalto nonché le analisi sui materiali derivanti da altri cantieri dell’Ente Appaltante prima del loro riutilizzo nell’ambito del presente appalto.
6.29 Elenco dei lavoratori
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente e alla Direzione Lavori l’elenco dei lavoratori che saranno impiegati nell’esecuzione delle opere nonché:
• attestazione che il lavoratore è regolarmente assunto e per lo stesso è in atto corretta posizione assicurativa e contributiva;
• dichiarazione che solleva la Committente per quanto riguarda l’attività svolta dal lavoratore.
La richiesta-dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dall’Appaltatore, anche dal lavoratore per il quale è stata presentata. L’Appaltatore dovrà inoltre confermare la regolarità della posizione del lavoratore unendo la documentazione a comprova (estratto del Libro Unico). L’Appaltatore dovrà fornire alla Committente e alla Direzione Lavori analogo elenco aggiornato ad ogni intervenuta variazione del personale impiegato nell’appalto.
Con riguardo agli adempimenti relativi al personale in subappalto, cottimo o distaccato, trova altresì applicazione questo articolo.
6.30 Consegna parziale
Nel caso in cui si rendessero necessari, su indicazione della Direzione Lavori, frazionamenti delle aree consegnate al fine di garantire l’operatività della struttura, limitatamente a tali aree l’Appaltatore dovrà eseguire l’intero ciclo delle lavorazioni indicate nel progetto riconsegnando le stesse all’Ente Aggiudicatore in condizioni di completa agibilità, riscontrate di volta in volta in contraddittorio con la Direzione Lavori e il responsabile della sicurezza ai fini operativi.
Quanto sopra definito si può ritenere valido anche nei casi in cui il cantiere sia mobile, cioè venga spostato lungo un percorso in relazione alle lavorazioni da eseguire.
6.31 Obbligo di esecuzione secondo quanto indicato nell’Offerta Tecnica
Se l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in sede di gara è stato valutato il progetto di adempimento agli obblighi di cui sopra presentato dall’Appaltatore, questi è tenuto ad uniformarsi a quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in gara nei limiti di quanto accettato dalla Committente successivamente all’aggiudicazione, nonché adottare le più idonee modalità organizzative e tecniche per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato, inoltre, a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità che, pur se non specificati nel presente Capitolato, si renderanno a tale fine concretamente necessari per assicurare costantemente le esigenze operative dell’appalto.
6.32 Estensione temporale degli obblighi
Tutti gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ed anche nei periodi di sospensione degli stessi.
6.33 Obblighi di comunicazione per interferenze con altri appalti
L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere costantemente informata la Committente, anche per il tramite del DL, circa i tempi di avanzamento del cronoprogramma dei lavori, segnalando preventivamente e tempestivamente tutte le eventuali circostanze, anche dipendenti da altri appalti in corso, che possano interferire negativamente sul rispetto delle tempistiche intermedie e finali dell’appalto.
6.34 Norme sopravvenute
Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute, senza che l’Appaltatore abbia alcunché a pretendere, a titolo alcuno.
ART. 7 ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI
Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione scritta da parte della Direzione Lavori; in caso di controversia si procederà nei termini che seguono:
1. il direttore dei lavori o l’Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori;
2. il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
3. la decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;
4. se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle caratteristiche richieste indicate negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d’Appalto – Specifiche Tecniche, nelle normative in esso richiamate ovvero nelle normative vigenti anche se non espressamente richiamate nel progetto.
Con riferimento alla direttiva europea cogente 89/106/CEE recepita dal DPR n.246/93 e alla progressiva entrata in vigore delle relative norme armonizzate, nonché alle direttive europee 73/23/CEE, 2006/95/CE e 93/68/CE, si prescrive quanto segue:
• in cantiere devono essere impiegati solo materiali marcati CE, qualora l’apposizione di tale marchio sia per essi prevista, idonei all’impiego previsto e che soddisfino i requisiti essenziali se e nella misura in cui tali materiali siano soggetti a regolamentazioni che prevedano tali requisiti;
• dopo il cosiddetto periodo di coesistenza, i prodotti che saranno sprovvisti della marcatura CE, qualora l’apposizione di tale marchio sia per essi prevista, o dell’Attestato di Conformità, dovranno essere immediatamente ritirati dal cantiere e non potranno essere in alcun modo installati nell’opera.
Per ogni fornitura dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori entro 15 giorni in anticipo rispetto alla specifica lavorazione di posa in opera tutta la documentazione prevista a norma di legge, oltre all’elenco dei prodotti coperti dal Controllo di Produzione di Fabbricazione (FPC) e le modalità di dichiarazione della marcatura CE (metodo 1,2,3), qualora l’apposizione di tale marchio sia prevista per i prodotti oggetto della fornitura.
Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle Specifiche Tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l’opposizione del Direttore dei Lavori, impieghi materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
L’accettazione dei materiali diverrà definitiva solo dopo la loro messa in opera.
I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere. In caso contrario la Committente potrà provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, al quale farà carico qualsiasi danno che potrà derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
Le spese sostenute dall’Ente Appaltante per la rimozione d’ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.
I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dalla Direzione Lavori e parzialmente accreditati all’Appaltatore, restano in sua custodia nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e ciò non solo in caso di distruzione o deterioramento ma altresì di sottrazione, da chiunque causati.
In caso di compresenza di più ditte nella medesima area di cantiere, particolare attenzione dovrà essere prestata dall’Appaltatore nella protezione dei materiali, restando la Committente estranea a qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito.
Nessun compenso sarà dovuto all’Appaltatore per danni derivati da cause di forza maggiore ai materiali approvvigionati e non ancora posti in opera.
ART. 8 CAMPIONI E MATERIALI - PROVE - INDAGINI
I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nei documenti di Appalto salvo diversa precisazione dovrà essere sempre assicurata la conformità dei materiali alle normative italiane vigenti.
Se richiesto, l’Appaltatore deve fornire tutte le informazioni circa la provenienza dei materiali e delle forniture.
L’Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio di ogni singola lavorazione, campioni di tutti i materiali e apparecchiature che intende impiegare.
Il controllo dei materiali da parte della Direzione Lavori potrà essere eseguito in cantiere o sul luogo di produzione prima della fornitura.
Qualora la Direzione Lavori ritenesse i materiali non idonei, potrà imporne l’immediata sostituzione a cura e spese dell’Appaltatore.
Quanto sopra non solleva l’Appaltatore dalla totale responsabilità circa la qualità dei materiali forniti e delle opere eseguite, specialmente alla luce del carattere prestazionale delle Norme Tecniche contenuto nel Capitolato, così come non lo esonera dall’effettuare anche su indicazione delle Direzione Lavori tutte le prove necessarie a garantire l’esecuzione delle opere secondo la regola d’arte quali ad esempio:
• prove di caratterizzazione meccanica (rigidezza secondo la norma UNI EN 12697-26) e rottura (trazione indiretta secondo la norma UNI EN 12697-23) sui materiali campionati (miscele idrauliche e bituminose);
• determinazione dei vuoti residui secondo la norma UNI EN 12697-8;
• determinazione del grado di addensamento secondo la norma UNI EN 12697-6;
• prove di attrito radente superficiale secondo la norma UNI EN 13036-4 dopo 10 giorni e dopo 60 giorni dalla realizzazione;
• prove di resistenza all’attrito radente mediante skiddometer o altro macchinario previsto da APT10 dopo 10 giorni e dopo 60 giorni dalla realizzazione;
• prove di macrorugosità superficiale (HS) secondo la norma UNI EN 13036-1;
• quanto altro ritenuto necessario ed esemplificativo dalla D.L. ed indicato nel capitolato prestazionale allegato al progetto a base di gara.
In tutti i casi dove gli aggettivi “equivalente” o “similare” siano indicati nei Capitolati Tecnici, l’Appaltatore dovrà sottoporre i materiali sostitutivi all’approvazione della Direzione Lavori, prima della loro messa in opera.
Per quanto attiene i dispositivi e impianti elettrici e di trasmissione dati risulta essenziale il requisito della compatibilità con gli impianti esistenti.
L’impiego di materiali o procedure non tradizionali sarà subordinato alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.
Ove richiesto dalla Direzione Lavori, verranno eseguite campionature in cantiere, di opportuna dimensione, stabilite di comune accordo.
Dovranno essere inoltre svolte tutte le indagini, oltre a quelle già eseguite dai progettisti, che l’Appaltatore ritenesse opportune e che gli competono per legge con l’assunzione di responsabilità per quanto riguarda la garanzia dell’opera eseguita.
ART. 9 PIANO DELLA SICUREZZA E CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
9.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81 del 2008, l’Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque entro 15 giorni prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto, il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 9.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’art. 9.4;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 9.5. Tale adempimento deve essere assolto:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 48, comma 7, e 45, co. 2, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’art. 45, commi 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
Fermo restando quanto previsto all’art. 9.6, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Committente gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
9.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, l’Appaltatore è obbligato:
• ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
• a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni e relativi allegati del D.Lgs. n. 81 del 2008;
• a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
• ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in
quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’art. 9.1 oppure agli articoli 9.3 e seguenti.
9.3 Piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 9.4.
9.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Nelle ipotesi di appalto integrato, qualora l’Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione, deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l’art. 5.2 del presente Capitolato, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.
L’Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’Appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
9.5 Piano operativo di sicurezza
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza (per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo
n. 81 del 2008, dell’art. 89, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 che comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’art. 105, co. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano che ha presentato. In ogni caso trova applicazione quanto previsto all’art. 9.1.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 9.3.
Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato X.Xxx. n. 81 del 2008.
9.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
L’Appaltatore, quindi, prima di dare inizio ai lavori dovrà a sue spese, provvedere all'acquisto di un adeguato numero di cassette di pronto soccorso da tenere all'interno del cantiere di lavoro e nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori. La consistenza, ubicazione, modalità d’uso, ecc. delle cassette di pronto soccorso deve essere relazionata all’attuale normativa vigente. Altrettanto dicasi della eventuale necessità dell’allestimento di una camera di pronto soccorso qualora prevista in relazione alle caratteristiche del cantiere ed alla distanza delle strutture pubbliche di assistenza sanitaria. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore dovrà tassativamente
ottemperare a tutte le prescrizioni dell'ULSS in materia di infortunistica ed applicare scrupolosamente quanto previsto da tutte le normative vigenti in materia di sicurezza tutela della salute dei lavoratori e prevenzione infortuni con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
9.7 Responsabilità dell’Appaltatore
L'Appaltatore è ritenuto direttamente responsabile in caso di mancata osservanza delle norme sanitarie sopra descritte e di quelle descritte dalle vigenti Leggi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare all'osservanza scrupolosa di cui al D.Lgs. 81/2008, sollevando completamente la Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Alla redazione del primo verbale di constatazione e di stato di avanzamento l'Appaltatore dovrà produrre in visione tutta la documentazione necessaria a dimostrare che ha tempestivamente provveduto a tutti gli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti dal presente Capitolato e da tutte le vigenti disposizioni di legge. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme ed obblighi del datore di lavoro per quanto concerne assicurazioni, previdenza e prevenzione sociale in base alle leggi contrattuali collettive (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, ecc.) nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro quali assegni familiari, ferie, festività infrasettimanali, gratifiche natalizie, ecc.
L'Appaltatore sarà altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore è responsabile verso la Committente dell’osservanza delle norme anzidette nonché di quelle di cui al successivo art. 29 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. La Committente si riserva, in ogni momento, il diritto di esigere dall'Appaltatore o richiedere direttamente alle Amministrazioni competenti la dimostrazione del regolare adempimento a tutti gli obblighi di cui sopra.
L'Appaltatore sarà responsabile del corretto impiego del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle opere; egli è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni ed a usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, ricadendo pertanto, ogni più ampia responsabilità sull'Appaltatore in ogni caso di infortuni, rimanendo sollevata in ogni caso, la Direzione e la Sorveglianza dei Lavori, nonché la Committente, da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi. A tale fine l'Appaltatore dovrà esercitare una sorveglianza continua per garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e l'idoneità delle attrezzature utilizzate in cantiere.
La Direzione Lavori potrà vietare l'accesso ad ogni operaio qualora lo giudichi non rispettoso delle regole di igiene e sicurezza; potrà altresì chiedere l'eliminazione degli impianti di sollevamento e trasporto giudicati pericolosi.
9.8 Disposizioni particolari su igiene e sicurezza
In particolare, senza sostituire o limitare le prescrizioni in materia di sicurezza, l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente osservare le seguenti disposizioni:
9.8.a Lavori di saldatura, lavori di taglio
• Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di saldatura o di taglio, l'Appaltatore dovrà cautelarsi affinché le scintille non provochino incendi.
• Nel caso in cui le operazioni di saldatura e/o di taglio vengano effettuate sopra ad impalcature o comunque a quota diversa del piano di calpestio, l'Appaltatore dovrà limitare con nastri di segnalazione la zona di lavorazione, e dovrà disporre ben visibili cartelli recanti “Attenzione zone con operazioni di saldatura e taglio”.
• Qualsiasi lavoro di saldatura e di taglio da effettuarsi su condotte o serbatoi di gas combustibile, liquido o acido, su macchine o serbatoi ricoperti di grasso, o di olio, o da effettuarsi in prossimità di installazioni in funzione, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
9.8.b Esecuzione dei lavori in elevazione
• Tutti i lavori da eseguirsi in elevazione rispetto al piano di calpestio devono essere segnalati da cartelli posti in modo ben visibile al limite delle zone pericolose e recanti “Attenzione pericolo caduta materiali”.
• Durante l'esecuzione di tali lavori non dovranno essere gettati dall'alto materiali o attrezzature in assenza di un
sorvegliante in prossimità della zona pericolosa.
• E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere all'esecuzione di ripari, parapetti, protezioni, chiusure provvisorie di fori nei solai e nelle coperture, e di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare incidenti e/o danni a persone e/o cose.
9.8.c Sistemazione di attrezzature e materiali
• Al termine di ogni giornata lavorativa le attrezzature, i materiali e gli sfridi giacenti in cantiere, dovranno essere sistemati in modo tale da non ostacolare il passaggio e/o non provocare danni e incidenti.
• Prima dell'esecuzione dei lavori in prossimità di condutture elettriche in tensione, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del personale interessato.
• Per ogni lavoro eseguito su apparecchiature o quadri elettrici già in servizio dovrà essere disponibile sul posto l'autorizzazione firmata del responsabile dell'installazione.
• E' assolutamente vietato ai dipendenti dell'Appaltatore qualsiasi manovra degli interruttori delle utenze elettriche.
• E' obbligatorio per tutto il personale del cantiere l'uso del casco e di tutto l’abbigliamento antinfortunistico preventivamente concordato con il Responsabile per la prevenzione e la sicurezza in corso di esecuzione.
9.9 Documentazione
Indipendentemente dagli obblighi imposti dai regolamenti vigenti in materia per quanto riguarda le funzioni dell'ispettorato del Lavoro, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, su espressa richiesta, tutti i documenti utili a verificare che i compensi degli operai non siano inferiori ai minimi sindacali. La Direzione Lavori potrà assistere al pagamento. Qualora la Direzione Lavori accertasse ritardi o irregolarità nel pagamento delle retribuzioni, l'Appaltatore sarà intimato a regolarizzare e/o effettuare entro 24 (ventiquattro) ore i pagamenti ritardati; ove egli non provveda la Committente si riserva il diritto di pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate a mezzo delle somme dovute all'Appaltatore, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti cautelari che fossero già stati concessi a favore di altri creditori.
ART. 10 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Ove l’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all’Appaltatore, l’Ente Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.
Pertanto viene fatto obbligo all’Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l’esecuzione dei lavori, di qualsiasi tipi e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.
L’esecuzione delle opere, come previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo è prevista anche con lavorazioni in orario notturno e festivo organizzate anche con turni regolari avvicendati per contrarre i tempi di esecuzione dell’opera.
I costi di tali organizzazioni lavorative, attentamente valutate dall’Appaltatore in sede di offerta, rientrano nell’importo complessivo dell’appalto avendone l’Appaltatore stesso tenuto conto delle indennità, compensi, maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni ed ogni altro maggior onere derivante
(Il progettista deve valutare se e’ possibile effettuare le attività a ciclo continuo diurno e notturno e, ove, possibile adeguare conseguentemente i documenti progettuali tra cui il programma lavori e coordinarlo con gli altri art. del CSA come, a titolo esemplificativo il successivo l’art. 20)
ART. 11 ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE
L’Assuntore dei lavori dovrà assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
Ove non fosse possibile l’allacciamento alle reti e sempre che non ostino impedimenti tecnici o amministrativi, l’Ente Appaltante può fornire a richiesta e a spese dell’Appaltatore le suddette utenze.
L’Appaltatore su richiesta della Direzione Lavori dovrà concedere, con il rimborso delle spese, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.
L’Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, passaggi, accessi carrai, ecc., necessarie per poter operare nell’ambito del cantiere.
L’allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall’Appaltatore con l’approvazione della Direzione Lavori.
ART. 12 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE CONNESSI CON LA POLIZZA
Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalla polizza, l’Appaltatore è tenuto all’osservanza di quanto appresso specificato.
12.1 Denuncia della variazione del rischio
Denunciare alla Committente tutte le circostanze che possano influire sull’apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione.
12.2 Denuncia sinistro
Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto alla Committente, rimettendo a questo, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti.
12.3 Spese per la valutazione dei danni
Pagare tutte le parcelle e spese dei professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti, eventualmente non coperti da assicurazione, ed ogni eventuale spesa, da sopportare per l’assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.
12.4 Imposte ed altri carichi
Pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri stabili in conseguenza del contratto della polizza assicurativa.
12.5 Aumento dell’importo dei lavori
Pagare il supplemento al premio del caso di aumento dell’importo dei lavori.
12.6 Reintegro della somma assicurata
Corrispondere il premio richiesto dalla Committente nel caso di reintegro della somma assicurata. In difetto vi provvederà l’Ente Appaltante e senza necessità di messa in mora, tratterà l’importo del premio richiesto dall’emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mani dell’Ente Appaltante.
12.7 Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose
Risarcire l’Ente Appaltante dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.
12.8 Dichiarazione di non sussistenza di altre polizze
L’Appaltatore in relazione alle condizioni generali di polizza ed ai sensi dell’art.1910 C.C. dichiara che la polizza, di cui all’art. 15, è l’unica operante nei riguardi del presente Appalto e di avere, pertanto, sospeso altra o altre assicurazioni contro i rischi sui lavori oggetto del presente Appalto.
12.9 Facoltà di accordo e nomina dei periti
In caso di sinistro la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Committente.
ART. 13 ORDINE DEI LAVORI
L’Appaltatore svilupperà i lavori, in conformità alle aree che verranno messe a disposizione dal committente, in modo da darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.
Tuttavia l’Appaltatore riconosce e accetta sin d’ora che, alla luce delle difficoltà esecutive che potranno presentarsi nel corso dei lavori, la Direzione Lavori sulla base dell’esistenza di specifici presupposti tecnici e/o operativi oggettivi, non di mera discrezionalità ma di discrezionalità tecnica ovvero in relazione a specifiche esigenze operative o di sicurezza, potrà richiedere di variare l’ordine dei lavori, senza che per ciò l’Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilità connesse all’esecuzione dell’opera.
La Direzione Lavori avrà pertanto la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel Programma dei Lavori.
In sede di aggiornamento del Programma dei Lavori, di cui al successivo Art. 14 , l’Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori garantendo il rispetto del termine finale dei lavori.
L’Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento obiettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell’ordine dei lavori allorché le stesse siano da ricondursi alle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze con eventuali opere in contestuale esecuzione, o a causa di impreviste difficoltà tecniche ovvero a causa di inderogabili esigenze riconducibili all‘operatività o sicurezza.
I provvedimenti della Direzione Lavori saranno, comunque, ispirati al fine della buona e puntuale esecuzione dell’opera e ad una consapevole collaborazione tra Ente Appaltante ed Appaltatore per il raggiungimento di detto fine.
ART. 14 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
14.1 Cronoprogramma di progetto
Fa parte degli elaborati del progetto esecutivo il Cronoprogramma di progetto che indica le fasi di lavoro la loro durata e la durata complessiva dell’appalto.
14.2 Programma dei Lavori
L’Appaltatore dovrà predisporre e presentare (in formato cartaceo e in formato elettronico Microsoft Project) contestualmente al
P.O.S. il Programma dei Lavori da lui elaborato sulla base e nel rispetto delle tempistiche complessive e delle fasi indicate nel Cronoprogramma di Progetto nella forma GANTT (riproduzione grafica della tempistica esecutiva) ed evidenzierà nello stesso la durata delle principali fasi di lavoro e le milestones di riconsegna delle aree completate. Tale Programma dei Lavori dovrà essere concordato e approvato dalla Direzione Lavori prima di essere allegato al contratto e dovrà altresì contenere le tappe intermedie (Milestones) richieste dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori.
14.3 Programma Esecutivo dei Lavori
Nel corso dei lavori l’Appaltatore dovrà mantenere aggiornato, a cadenza almeno quindicinale, il Programma Lavori in base all’effettivo andamento degli stessi concordando con la Direzione Lavori le eventuali modifiche all’ordine delle lavorazioni che si rendano necessarie pur sempre nel rispetto dei tempi contrattuali. Tale programma aggiornato denominato Programma Esecutivo dei Lavori dovrà essere consegnato dall’Appaltatore alla Direzione Lavori in formato cartaceo ed elettronico Microsoft Project ad ogni aggiornamento concordato e al termine dei lavori dovrà rappresentare l’effettivo andamento degli stessi. In caso di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori, l’Appaltatore è tenuto a pagare una penale pari ad € 100 per giorno di ritardo.
Se richiesto dalla Direzione Lavori, l’appaltatore dovrà collegare al programma esecutivo il relativo Programma Economico della
commessa associando alle lavorazioni i relativi valori economici secondo le modalità previste dal software Project e generando in occasione ad ogni aggiornamento la curva della produzione realizzata e prevista e la conseguente previsione temporale del raggiungimento dell’importo minimo di SAL.
14.4 Programma degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione
Tale Programma, inserito nel Programma dei Lavori di cui all’Art. 14.2 e aggiornato assieme al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’Art. 14.3, dovrà evidenziare le eventuali consegne preventive degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione e sarà concordato e approvato dalla Direzione Lavori.
Sarà effettuata una verifica almeno quindicinale dell'andamento della produzione degli elaborati e della loro approvazione.
Per ciascun elaborato, oltre al numero e la descrizione, sono richiesti: la data effettiva, gli scostamenti in giorni, la data di approvazione, ecc., per consentire il controllo della produzione e la compatibilità con le previsioni di messa in opera dichiarate dall'Impresa.
14.5 Programma degli approvvigionamenti e dei subappalti
Tale Programma, inserito nel Programma dei Lavori di cui all’Art. 14.2, aggiornato assieme al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’Art. 14.3, e coerente con il Programma di Elaborati Costruttivi, sarà prodotto e verificato a scadenza quindicinale.
Dovrà contenere le principali voci di approvvigionamenti, la data prevista dell'ordine di acquisto, i tempi di consegna e la data preventivata di arrivo in cantiere della merce.
In riferimento ai subappalti, l’Appaltatore dovrà indicare in tale Programma, coerentemente con i tempi di esecuzione dei lavori riportati nel Programma Lavori e con i tempi previsti all’art. 105, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 per il rilascio delle relative autorizzazioni, la data ultima prevista per l’inoltro delle richieste di autorizzazione ai subappalti complete di tutta la documentazione, al fine di evitare ritardi dell’inizio delle relative lavorazioni.
14.6 Rispetto del Programma dei Lavori
Il Programma dei Lavori approvato sarà impegnativo per l’Appaltatore il quale rispetterà, comunque, i termini di avanzamento in esso segnalati, mentre non vincolerà la Stazione Appaltante, la quale potrà ordinarne modifiche in corso di attuazione per comprovate esigenze, non prevedibili, derivanti dalla natura o dalle particolari difficoltà del lavoro. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.
Nella formulazione dell’offerta, l’Appaltatore dovrà tener conto che potranno essere chiesti interventi, di limitata entità, su alcuni siti adiacenti al cantiere specifico, rimanendo dell’ambito dell’importo dell’appalto, senza che ciò costituisca diritto di alcun compenso accessorio.
ART. 15 CONSEGNA DEI LAVORI
15.1 Consegna dei lavori
La consegna dei lavori avverrà, nelle modalità previste dal contratto, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto medesimo seguendo le seguenti modalità:
a) Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
b) Il direttore dei lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
c) In caso di consegna dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
d) Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
e) La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore
f) Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia.
g) Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Committente, l’Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 18.3. Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall’articolo 18.3.
h) La facoltà della Committente di non accogliere l'istanza di recesso dell’Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma che precede qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Committente per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi g) e h).Non oltre il 5º (quinto) giorno dalla data di consegna parziale dei lavori l’Appaltatore dovrà:
• approntare il cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;
• predisporre l’arrivo in cantiere dei materiali necessari per dare il ritmo alle lavorazioni in pieno accordo al programma contrattuale;
• richiedere tutti i premessi di accesso necessari per il personale e i mezzi d’opera che intende utilizzare per l’esecuzione dei lavori.
E’ facoltà della Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, e comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e acquisito il cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 17.3 indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 9 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
ART. 16 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
16.1 Sospensione e ripresa dei lavori
Con le formalità e per le cause di cui all’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 , il Direttore dei Lavori disporrà, con apposito processo verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, la sospensione dei lavori e, constatato che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata ne ordinerà la ripresa. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l’adozione del provvedimento.
Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza della Committente.
Inoltre, nell’ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori, deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente si dovrà procedere per la ripresa dei lavori.
La durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori.
Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, sia quelli di cui all’art. 6 del presente Capitolato, saranno a completo carico dell’Appaltatore, il quale non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per la disposta sospensione.
Durante il periodo di sospensione, l’Appaltatore è tenuto a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere.
Non sono ammesse sospensione dei lavori dipendenti da:
• ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all’Appaltatore;
• ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
• ritardi nell’esecuzione per motivi imputabili all’Appaltatore;
• carenza di personale;
• scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.
Fanno eccezione i casi di mobilitazione, requisizione nel pubblico interesse o di contingentamento disposto dallo Stato.
16.2 Proroghe
Ove a norma dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 possa darsi luogo a richiesta di proroga, l’Appaltatore dovrà indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l’importo residuo dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.
ART. 17 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDI - PREMIO PER ACCELERAMENTO
17.1 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare finito l’intero lavoro in ogni sua parte è stabilito in 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del primo verbale di consegna ancorché limitato a singole aree dell’appalto.
Il tempo utile è comprensivo di un periodo di normale andamento stagionale sfavorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge 741/1981, stimato complessivamente in 10 giorni.
I lavori avranno inizio non appena ne verrà data consegna con regolare verbale e poi proseguiranno con la massima alacrità e senza interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.
Potrà essere prevista e richiesta la presa in consegna anticipata delle aree ultimate o di parti di esse, nei modi previsti dalla normativa vigente.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori mediante PEC, escluso ogni altro mezzo.
Il Direttore dei Lavori, eseguiti i necessari accertamenti, redigerà il certificato di ultimazione dei lavori, che dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore e visto dal Responsabile del Procedimento.
17.2 Penali per ritardi
Le penali verranno applicate in conformità a quanto previsto dal contratto.
ART. 18 CONTO FINALE DEI LAVORI - SALDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro due mesi dalla data della loro regolare e completa ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione.
Il saldo delle ritenute sarà effettuato solo dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali e salvo l’esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza delle predette somme.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo e con validità di due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.1666, secondo comma del Codice Civile. L’accettazione dell’opera avverrà decorsi due anni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi di cui all’art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresa la strumentazione necessaria.
Potranno essere effettuate visite in corso d’opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate.
La verifica delle opere eseguite al fine dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si svolgerà con sopralluoghi ed in contraddittorio; se durante tali sopralluoghi si verificassero avarie derivanti da cattiva esecuzione delle opere o dalla qualità dei materiali impiegati, l’Appaltatore sarà tenuto a porvi immediato rimedio a proprie spese.
Xxxxx inteso ed espressamente accettato che, qualora le opere eseguite non fossero rispondenti a quanto richiesto dal Direttore Lavori e/o dagli Enti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni, l’Appaltatore provvederà a sue cure e spese ad eseguire le opere e modifiche richieste e ad espletare tutte le pratiche burocratiche che si rendessero necessarie.
Se si rifiutasse o trascurasse di compiere detti lavori nei termini e con le modalità indicatigli dalla Direzione Lavori, l’Ente Appaltante provvederà all’esecuzione delle opere necessarie detraendone l’importo relativo dal conto finale, fatto salvo il risarcimento per qualsiasi danno derivante dall’inadempimento dell’Appaltatore.
Il certificato di regolare esecuzione non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge.
ART. 19 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI
Per tutto quanto previsto dal contratto e dal presente Capitolato, anche in deroga alle medesime, l’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle seguenti normative in quanto applicabili al rapporto:
• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora applicabile e per quanto tuttora in vigore
• Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed abrogazioni;
• D.M. 22-01-2008, n. 37, Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
• D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e decreti suddetti e di incondizionata loro accettazione.
Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le disposizioni relative all’applicazione del Testo Unico della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e quelle intese a tutelare la incolumità degli operai ed a prevenire le cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate durante la gestione dell’appalto.
Per patto contrattuale la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella maniera più assoluta, da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni o danni che possono avvenire in dipendenza dell’appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi, ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell’Assuntore.
ART. 20 OBBLIGO DI SEGUIRE LA MANUTENZIONE FINO ALLA DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
L’onere della conservazione e della manutenzione sussisterà anche per quelle opere che fossero comunque consegnate anticipatamente.
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art.1669 C.C., l’Appaltatore è garante delle forniture e delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell’uso purché corretto delle opere.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento dell’Ente Appaltante, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
ART. 21 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:
1. chiarimenti resi in fase di gara;
2. lettera di invio, disciplinare di gara;
3. l’offerta e le dichiarazioni d’obbligo dell’Appaltatore aggiudicatario;
4. il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative;
5. i Capitolati Speciale d’Appalto – Norme Tecniche (varie discipline);
6. la Relazione tecnica;
7. Il Computo Metrico Estimativo1;
8. gli elaborati grafici del progetto;
9. il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
10. il Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
11. le polizze di garanzia.
1 - Il Computo metrico estimativo ha valenza ai soli fini dell’elaborazione degli atti contabili e di redazione delle perizie suppletive e di variante ma non può essere impugnato dall’appaltatore per la determinazione delle quantità delle singole opere da realizzarsi, per le quali hanno esclusiva valenza gli elaborati grafici e descrittivi facenti parte del progetto esecutivo.
ART. 22 RISERVE
Le domande ed i reclami dell’Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal DPR n. 207/2010.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.
Qualora l’Appaltatore avendo firmato con riserva il Registro di Contabilità, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all’art.190 del D.P.R. n. 207/2010 si avranno come accertati i fatti registrati e l’Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.
ART. 23 ORDINI DI SERVIZIO
Le istruzioni della Direzione Lavori verranno trasmesse all’Appaltatore a mezzo di ordini di servizio in forma scritta, in duplice copia di cui una dovrà essere restituita dall’Appaltatore firmata per avvenuta conoscenza.
L’Appaltatore è tenuto a rispettarle scrupolosamente.
La Direzione Lavori trasmetterà all’Appaltatore ordini di servizio per:
• indicazioni in merito ai requisiti che il progetto esecutivo dovrà soddisfare;
• demolizione o correzione di opere non realizzate in conformità a quanto specificato nei documenti contrattuali;
• allontanamento e sostituzione di forniture ed approvvigionamenti affetti da vizi o non conformi alle disposizioni contrattuali;
• provvedere alle misure necessarie per assicurare la buona esecuzione dei lavori;
• provvedere alle misure necessarie per il rispetto dei termini previsti dal programma di esecuzione, ecc.
Qualora l’Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di
decadenza, trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione Lavori, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla data di trasmissione dell’ordine; l’Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire tempestivamente le disposizioni contenute nell’Ordine di servizio.
ART. 24 LAVORI URGENTI
In caso di urgenza l’Appaltatore dovrà dare esecuzione immediata anche agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori verbalmente o telefonicamente.
Sarà cura dell’Appaltatore di procurarsi, in tal caso, entro le 24 (ventiquattro) ore successive all’ordine verbale, anche l’ordine di servizio scritto, poiché tutti i lavori e le somministrazioni eseguite senza alcun ordine scritto non verranno contabilizzati.
ART. 25 NORME DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà attenersi, nell’esecuzione delle opere, alle condizioni e alle prescrizioni dei documenti contrattuali.
I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle regole d’arte facendo riferimento a tutte le norme di legge e amministrative vigenti.
Tutte le opere esposte agli agenti atmosferici dovranno presentare le necessarie protezioni e rifiniture (impermeabilità, inossidabilità, ecc.).
L’Appaltatore dovrà altresì operare secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore è responsabile di ogni difformità e/o difetto di esecuzione dei lavori causati da tecnici od operai nella fornitura o nell’impiego dei materiali, anche se rilevati dopo la messa in opera di questi.
Le sostituzioni, le riparazioni e i danni, qualunque essi siano, che ne risulteranno, restano completamente a carico dell’Appaltatore.
ART. 26 OPERE NON CONFORMI
Tutte le opere non perfettamente corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutate.
La Direzione Lavori segnalerà all’Appaltatore le eventuali opere che non riterrà eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali; l’Appaltatore provvederà a porvi rimedi a propria cura e spese.
Nel caso in cui non sia possibile renderle conformi, da parte della Committente e su proposta della Direzione Lavori, può essere deciso alternativamente che:
• l’Appaltatore debba demolire completamente o parzialmente e rieseguire, a propria cura e spese, i lavori che la Direzione Lavori riconosce di essere stati eseguiti senza necessaria diligenza e con l’impiego di materiali diversi da quelli prescritti.
• Qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, la Direzione Lavori avrà la facoltà di provvedere direttamente affidando l’incarico ad altra impresa; le spese relative saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
La Committente non ammetterà alcun reclamo a tale riguardo.
ART. 27 ANOMALIE E CONTRADDIZIONI
Entro i termini delle prescrizioni contrattuali relative all’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a scegliere le procedure, i metodi o le attrezzature che riterrà più idonee per l’esecuzione delle opere assegnategli.
L’Appaltatore è tenuto a segnalare in tempo utile alla Direzione Lavori qualsiasi anomalia o contraddizione eventualmente rilevata all’interno dei documenti contrattuali.
ART. 28 VERIFICHE - ISPEZIONI
L’Appaltatore dovrà assecondare visite, controlli, prelievi che la Direzione Lavori riterrà opportuno eseguire o far seguire al fine di accertare che le forniture ed i lavori siano conformi alle prescrizioni contrattuali.
Ogni verifica in corso d’opera da parte della Direzione Lavori non equivale a collaudo, né implica in alcun modo accettazione preventiva dell’opera.
La sorveglianza da parte della Direzione Lavori non solleva, in alcun modo, l’Appaltatore dalle proprie responsabilità circa l’adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, né circa la scrupolosa osservanza delle regole d’arte e della conformità di ogni materiale impiegato alle condizioni contrattuali; ciò anche se eventuali difetti o carenze non fossero riscontrate al momento dell’esecuzione.
ART. 29 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
29.1 Disposizioni generali
I lavori saranno valutati con i prezzi esposti in contratto e che devono ritenersi verificati dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
L’Appaltatore, nel formulare la propria offerta deve tener conto di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente Appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo a cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale e accessoria, qualificata e comune, ogni carico, trasporto carico e scarico in ascesa e in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’Appalto tutti gli oneri e gli obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
29.2 Valutazione dei lavori a MISURA
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
29.3 Valutazione di eventuali lavori non previsti
Eventuali varianti al progetto ordinate in corso d’opera verranno valutate utilizzando i prezzi di cui alla “Lista delle Categorie e delle Forniture previste” offerti in gara d’appalto.
ART. 30 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni alle opere per cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura di seguito illustrata:
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, mediante raccomandata A/R o PEC.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare malgrado l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
In ogni caso resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.
ART. 31 USO ANTICIPATO DELLE OPERE
È facoltà del Committente di utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con la Direzione Lavori e l’Appaltatore, senza che da ciò derivi all’Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.
Per l’uso anticipato verrà redatto un verbale di constatazione tecnica, che attesterà lo stato di fatto delle opere consegnate, con allegati gli elaborati (as built) relativi alla parte interessata, così da accertare che l’occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte dell’Ente Appaltante e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere già rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che l’Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione Lavori.
Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non implicherà decadenza per l’Ente Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potrà fare la Committente e la Direzione Lavori.
La consegna anticipata delle opere dovrà avvenire unicamente a mani della Direzione Lavori.
A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all’ultimo capoverso dell’art.1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 32 SCIOGLIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
32.1 Scioglimento del contratto per volontà della Committente
La Committente potrà recedere dal contratto nei termini, con le forme e con gli effetti previsti dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per la valutazione della parte eseguita dei lavori appaltati a misura si procederà alla redazione del computo metrico dei lavori eseguiti applicando alle quantità risultanti i rispettivi prezzi unitari di contratto, o, in mancanza, i prezzi del prezziario della Regione Veneto nella revisione corrente soggetti al ribasso d’asta o in mancanza anche di questi ultimi, nuovi prezzi. Risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore - esecuzione d’ufficio
In tutti quei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 21 legge 13/09/1982, n. 646, dal DPR n. 207/2010, la Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all’esecuzione d’ufficio dei lavori a maggiori spese dell’Appaltatore.
Il medesimo diritto avrà la Committente:
• quando si accertino gravi violazioni di legge da parte dell’Appaltatore in corso di contatto;
• in caso di ritardo, rispetto al Programma Lavori compilato, dell’Appaltatore nell’esecuzione della progettazione esecutiva e/o dei lavori tale da compromettere i termini contrattuali, previa diffida ad adempiere, e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni impartite dalla Committente entro un termine non inferiore a 15 gg. o entro il diverso tempo stabilito di volta in volta da quest’ultima;
• quando l’Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti facoltà che la Committente si è riservato con le disposizioni di cui all’art. 15 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
• quando l’Appaltatore non si attiene al programma lavori compilato;
• quando l’Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda l’esecuzione dei lavori;
• quando sopravvengano a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l’annullamento del provvedimento adottato dalla Committente e non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.
Resta ferma la facoltà della Committente di recedere dal contratto, qualora, per qualsiasi motivo, vengano meno i finanziamenti stanziati per l’esecuzione dell’opera oggetto del presente appalto.
In tal caso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C., l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro eseguito e delle spese, sostenute, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.
ART. 33 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI E LA CONDUZIONE DEL CANTIERE IN REGIME DI QUALITÀ
33.1 Elaborati progettuali
L’Appaltatore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base del progetto esecutivo fornito, provvederà:
• alla denunzia delle opere strutturali allo sportello unico per l’edilizia del Comune, se necessario;
• all’elaborazione e consegna alla Committente degli elaborati costruttivi e di cantierizzazione, alla fornitura di campionature e cataloghi così come di seguito descritto;
• alla produzione alla Committente di eventuali elaborati da presentarsi agli enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore;
• all’elaborazione e consegna alla Committente, nei tempi e con le modalità descritte nel seguito, del Progetto dell’eseguito relativo a tutti i lavori eseguiti (architettonici, strutturali e impiantistici), cioè riportanti tutte le caratteristiche delle opere presenti nell’appalto, nonché le misure e le dimensioni atte ad individuarle univocamente in sede di manutenzione e d’uso corrente, nonché corredato da tutte le schede tecniche d’uso e manutenzione dei materiali e impianti installati nell’ambito dell’appalto.
33.2 Elaborati costruttivi e di cantierizzazione
La progettazione costruttiva e di cantierizzazione dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto da tutte le normative vigenti in materia e in particolare dal DM 37/2008 e dal Regolamento della Regione Veneto n. 3 del 14.07.2006.
Gli elaborati costruttivi sono gli elaborati grafici e descrittivi e altri documenti richiesti dalla Direzione Lavori (compresi le campionature, le metodologie di messa in opera e programmi e documenti richiesti per il sistema di controllo di progetto), forniti dall’Impresa tempestivamente prima dell’esecuzione dell’opera o di parte dell’opera che descrivono in maniera dettagliata i materiali, i prodotti e le tecniche di messa in opera che l’Impresa userà per l’esecuzione delle opere o parte d’opera. Gli elaborati costruttivi saranno approvati dalla Direzione Lavori.
I tempi di consegna e approvazione degli elaborati sono indicati al precedente Art. 6 . L’Appaltatore non potrà iniziare parte d’opera senza un elaborato costruttivo approvato.
Opere realizzate senza tale approvazione non saranno contabilizzate negli Stati d’Avanzamento Lavori (S.A.L.) e pertanto non
pagate.
Le procedure di produzione (numerazione, programmazione, revisione, ecc.), di distribuzione (tipo, numero di copie, destinatari) e di approvazione (timbro di approvazione) degli elaborati costruttivi dovranno essere concordate e sottoposte ad approvazione della Direzione Lavori.
Gli elaborati costruttivi e di cantierizzazione dovranno essere forniti in due copie cartacee (formati A0/A1 per i disegni e formati A3/ A4 per relazioni, note, calcoli cataloghi, etc) firmate dall’ Appaltatore stesso e da un tecnico abilitato di sua nomina e una copia elettronica contenente files in formato modificabile (.dwg; .doc; .xls). I files in formato .pdf sono ammessi solo per cataloghi o immagini.
Tutti gli elaborati saranno numerati e avranno una copertina o intestazione concordata con la Direzione Lavori.
L’approvazione di un elaborato costruttivo non sarà considerata come autorizzazione per lavorazioni addizionali, modifiche che comportino aggiustamenti o variazioni al prezzo di contratto, al tempo di ultimazione, ai Milestone o ad altre condizioni di contratto.
ART. 34 GARANZIE
L’Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli art. 1667-1668-1669 C.C.
Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni caso non inferiore a 2 (due) anni dalla data del certificato di regolare esecuzione.
Laddove nei documenti contrattuali siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo.
Durante tali periodi l’Appaltatore risponderà di ogni danno derivato alla Committente ed a terzi dall’esecuzione non corretta, anche se non rilevato né rilevabile in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate obbligandosi ad eseguire con sollecitudine, e comunque non oltre il 10º (decimo) giorno dalla ricezione dell’avviso inviatogli dalla Committente, le opportune riparazioni o rifacimenti o sostituzioni di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito.
In difetto di ciò, l’Appaltatore si assumerà i rischi e le spese relative ai lavori eseguiti dalla Committente in sua vece.
ART. 35 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE, ASSISTENTI DEL DIRETTORE
L’Appaltatore sarà rappresentato, ad ogni effetto, nei suoi rapporti con la Committente da un Rappresentante che, previa approvazione della Committente anche a seguito dei necessari accertamenti relativi alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, sarà investito di ogni potere per impegnare l’Appaltatore stesso ed al quale faranno capo, in quanto di sua competenza, anche le responsabilità previste per l’Appaltatore.
Detto Rappresentante dovrà garantire un efficace rapporto tecnico-contrattuale con la Committente e la Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà altresì nominare un proprio Direttore Tecnico e un Direttore di cantiere i cui nominativi dovranno essere comunicati, per l’approvazione, alla Committente ed alla Direzione Lavori prima dell’apertura del cantiere.
Al Direttore di Cantiere comporterà ogni responsabilità inerente a tale qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilanza del cantiere, la custodia dei materiali e mezzi d’opera nonché per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art.2087
C.C. e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalle leggi 55/90 e TU 81/2008, in modo che la Committente e il Direttore dei Lavori siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale.
Il Direttore di Cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza.
Dalla Direzione Lavori il Direttore di cantiere prenderà eventuali disposizioni inerenti la programmazione dei lavori, la loro esecuzione, la verifica della contabilità.
E’ facoltà della Committente e/o del Direttore dei Lavori chiedere la motivata sostituzione del Rappresentante, del Direttore di cantiere o l’allontanamento di qualunque addetto ai lavori in caso di negligenza o indisciplina.
A tali richieste l’Appaltatore dovrà prontamente aderire.