DISPONE
Prot. n. 2016/42295
Disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Definizioni e ambito applicativo
1.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, per impresa con attività internazionale deve intendersi l’impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:
a. si trovi rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR;
b. il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
c. abbia corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
d. eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
1.2 Le imprese definite al punto 1.1 possono accedere agli accordi preventivi con riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”);
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a oppure da soggetti non residenti.
1.3 Per l’accesso ai medesimi ambiti di cui al punto 1.2, per impresa con attività internazionale deve, altresì, intendersi l’impresa non residente che esercita la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
1.4 Con riferimento alla preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, per impresa con attività internazionale deve intendersi l’impresa che si trovi nelle condizioni indicate rispettivamente agli articoli 166 e 166-bis del TUIR.
1.5 Per impresa con attività internazionale, ai fini della la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’art. 162 del TUIR, nonché dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, deve intendersi l’impresa non residente, che abbia intenzione di esercitare la propria attività per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato entro il periodo di imposta successivo a quello di presentazione dell’istanza.
2. Accesso alla procedura
2.1 Per accedere alla procedura, le imprese di cui al punto 1 del presente provvedimento indirizzano un’istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali (nel seguito “l’Ufficio”) dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, sezione di Roma, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d oppure sezione di Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 00.
2.2 L’istanza di cui al punto 2.1, è redatta in carta libera ed inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione. Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico. Con successivo provvedimento saranno disciplinate ulteriori modalità di presentazione dell’istanza per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.3 L’istanza, a pena di inammissibilità, deve:
a) riportare la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e, eventualmente, l’indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura;
b) indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, qualora presentata da impresa non residente, ed eventualmente il domiciliatario nazionale per la
procedura; tali requisiti non sono richiesti in caso di istanza presentata da impresa non residente ai fini del punto 1.5 del presente provvedimento;
c) contenere una chiara indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo, di cui agli ambiti elencati nel punto 1 del presente provvedimento, oltre che una sintetica descrizione degli elementi di cui ai punti 2.4 e seguenti del presente provvedimento;
d) recare, in allegato, la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti relativi all’impresa con attività internazionale;
e) essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
2.4 L’istanza avente ad oggetto il valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 del TUIR (punto 1.2 lett. a) del presente provvedimento), oltre agli elementi di cui al punto 2.3:
a. deve contenere una sintetica descrizione delle operazioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 del TUIR con indicazione dettagliata dei beni o servizi oggetto delle operazioni stesse;
b. deve indicare le società non residenti con le quali dette operazioni sono effettuate e le ragioni per le quali il rapporto intercorrente tra di esse e l’impresa residente configura una delle situazioni previste nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR;
c. deve illustrare i criteri e i metodi di determinazione del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’art. 110 del TUIR e le ragioni per cui i predetti criteri e metodi sono ritenuti conformi alla normativa e alla disciplina di riferimento;
d. può essere corredata dalla relativa documentazione illustrativa.
2.5 L’istanza avente ad oggetto l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente (punto 1.2 lett. b) del presente provvedimento), oltre agli elementi di cui al punto 2.3:
a. deve contenere una sintetica descrizione delle operazioni realizzate con indicazione dettagliata del caso concreto in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
b. deve indicare gli elementi identificativi della stabile organizzazione in un altro Stato dell’impresa residente istante ovvero, in caso di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa non residente, gli elementi di cui al punto 2.3 lett. b);
c. deve illustrare la soluzione che si intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui si ritiene che essa sia conforme alle norme di legge;
d. può essere corredata dalla relativa documentazione economica, patrimoniale e finanziaria.
2.6 L’istanza avente ad oggetto l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a oppure da soggetti non residenti (punto 1.2 lett. c) del presente provvedimento), oltre agli elementi di cui al punto 2.3:
a. deve indicare dettagliatamente il caso concreto in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
b. deve indicare i soggetti non residenti, destinati a percepire o erogare i componenti reddituali;
c. deve illustrare la soluzione che si intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui si ritiene che essa sia conforme alle norme di legge;
d. può essere corredata dalla relativa documentazione illustrativa.
2.7 L’istanza avente ad oggetto i valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza rispettivamente ai sensi degli artt. 166 e 166-bis del TUIR (punto 1.4 del presente provvedimento), oltre agli elementi di cui al punto 2.3:
a. deve indicare lo Stato di trasferimento o di provenienza;
b. deve indicare dettagliatamente i componenti dell’azienda o del complesso aziendale in uscita e le attività e passività in ingresso, da e nel territorio dello Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui agli artt. 166 e 166-bis del TUIR;
c. deve illustrare i criteri e i metodi di valorizzazione dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale in uscita e/o delle attività e passività in ingresso, da e nel territorio dello Stato, e le ragioni per cui si ritiene che essi siano conformi alla normativa e alla disciplina di riferimento;
d. può essere corredata dalla relativa documentazione illustrativa.
2.8 L’istanza avente ad oggetto la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (punto 1.5 del presente provvedimento), oltre agli elementi di cui al punto 2.3:
a. deve descrivere dettagliatamente il caso concreto in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
b. deve essere corredata dalla documentazione atta ad illustrare in maniera circostanziata le iniziative poste in essere e le nuove attività che si intendono intraprendere;
c. deve indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’impresa istante ritiene che, nel caso di specie, sia possibile configurare o escludere l’esistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato alla luce dei criteri previsti dall’art. 162 del TUIR nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, rilevanti nella fattispecie;
d. può essere corredata dalla relativa documentazione illustrativa.
2.9 Prima della presentazione dell’istanza è data facoltà alle imprese con attività internazionale di richiedere un incontro con i rappresentanti dell’Ufficio al fine di ottenere, anche per il tramite
di propri procuratori ed in forma anonima, chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura.
3 Ammissibilità, improcedibilità e inammissibilità dell’istanza
3.1 L’istanza è dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal suo ricevimento qualora ricorrano gli elementi di cui al punto 2.3, con comunicazione inviata dall’Ufficio al soggetto istante. Nel caso di soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, la comunicazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica ordinaria utilizzando l’indirizzo della casella di posta elettronica indicata nell’istanza.
3.2 Entro lo stesso termine l’istanza è dichiarata improcedibile qualora l’Ufficio non sia posto in condizione di verificare la sussistenza degli elementi di cui al punto 2.3. L’Ufficio comunica al soggetto istante l’improcedibilità e concede un termine non inferiore a 30 giorni per integrare l’istanza. In tal caso, i termini di cui al punto 3.1 per la dichiarazione di ammissibilità iniziano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
3.3 L’istanza è dichiarata inammissibile quando siano mancanti gli elementi di cui al punto 2.3, quando il soggetto istante non provveda entro il termine di cui al punto 3.2 a integrare l’istanza ovvero quando la documentazione integrativa prodotta entro il medesimo termine di cui al punto 3.2 sia ritenuta non idonea ad integrare gli elementi di cui al punto 2.3.
4. Svolgimento del procedimento nelle ipotesi di cui ai punti 2.4; 2.5; 2.6; 2.7
4.1 L’Ufficio, ultimata l’attività istruttoria di cui al punto 3, invita l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. Il procedimento può articolarsi in più incontri. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.
4.2 Nel corso del procedimento l’Ufficio potrà accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.
4.3 Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.
4.4 L’Ufficio, ove necessario, potrà richiedere l’attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali; in tali casi il termine di conclusione della procedura indicato al precedente punto 3.1, deve intendersi sospeso per un periodo di tempo pari a quello necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste all’Amministrazione fiscale del Paese a cui si è chiesta la collaborazione.
4.5 Al termine dell’istruttoria, la procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa, di un accordo nel quale vengono individuati e definiti gli elementi oggetto dell’istanza.
4.6 L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi, alle condizioni previste dall’art. 31-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4.7 L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è fatto constare mediante processo verbale.
5. Svolgimento del procedimento nell’ipotesi di cui al punto 2.8
5.1 Il procedimento si articola in due fasi: una fase documentale e una fase operativa. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 4.3.
5.2 Nel corso della fase documentale l’Ufficio svolge l’istruttoria, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.
5.3 Nel corso della fase operativa l’Ufficio effettua, nei tempi concordati con l’impresa istante, uno o più accessi presso le sedi di svolgimento dell'attività o presso qualunque altro luogo di esercizio dell’attività medesima, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi utili ai fini istruttori.
5.4 Ciascuna delle fasi di cui ai punti 5.2 e 5.3 si conclude con la redazione di un processo verbale nel quale l’Ufficio espone, alla luce di quanto emerso nel corso della relativa istruttoria, le conclusioni cui è pervenuto in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti, nell’ambito della disciplina di riferimento, gli elementi di fatto e di diritto rilevati e i criteri previsti dall’art. 162 del TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, rilevanti nella fattispecie.
5.5 La procedura si conclude con la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’Ufficio e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa istante.
5.6 L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è fatto constare mediante processo verbale.
5.7 L’accordo individua e descrive le specifiche condizioni e definisce i termini sulla base dei quali, nel caso di specie, è stata riscontrata o è stata esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e stabilisce in capo all’impresa istante gli obblighi cui è subordinata la validità dell’accordo stesso.
5.8 L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi di imposta successivi, alle condizioni previste dall’art. 31-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Cause di estinzione del procedimento
6.1 Rappresenta causa di estinzione del procedimento volto alla stipula degli accordi di cui al presente provvedimento la mancata produzione, senza giustificato motivo, entro il termine comunicato all’atto della richiesta o del diverso termine eventualmente concordato con l’Ufficio, della documentazione e/o dei chiarimenti necessari ai fini della prosecuzione dell’istruttoria.
6.2 La procedura può essere altresì estinta in caso di sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Ufficio, di elementi e notizie relativi a fatti e circostanze che fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione che è alla base dell’istituto disciplinato dal presente provvedimento.
7. Verifica degli accordi
7.1 Al fine di verificare il rispetto dei termini dell’accordo sottoscritto e accertare di iniziativa il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo, l’accordo stesso prevede, a carico dell’impresa, l’onere di:
a. predisporre e mettere a disposizione dell’Ufficio, periodicamente, ovvero dietro specifica richiesta, documentazione ed elementi informativi;
b. consentire a funzionari dell’Agenzia delle Entrate di accedere, nei tempi concordati con l’impresa, presso la sede o i luoghi di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere diretta visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili ai fini della verifica di cui alla lett. a.
7.2 L’Ufficio può, comunque, durante il periodo di vigenza dell’accordo, invitare l’impresa per fornire chiarimenti e documentazione utile ai fini della verifica dello stesso.
7.3 Di ogni attività, svolta in contraddittorio, è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.
8. Violazione totale o parziale dell’accordo
8.1 Costituiscono ipotesi di violazione totale o parziale dell’accordo le seguenti circostanze che emergono dall’esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate ai sensi del punto 7 o anche per altra via:
a. uno o più episodi di inosservanza dell’accordo in grado di produrre effetti sostanzialmente incompatibili con le finalità dell’ accordo stesso;
b. uno o più episodi di mancata collaborazione o trasparenza, che apprezzati complessivamente, non consentano di poter efficacemente verificare il rispetto dell’accordo nei tempi e nei modi previsti.
8.2 L’Ufficio, con atto motivato da inoltrare con lettera raccomandata, ovvero telematicamente, attraverso posta elettronica certificata, o altra modalità prevista dal presente provvedimento,
dà comunicazione all’impresa delle ipotesi di violazione di cui al punto 8.1, invitandola a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, eventuali memorie a difesa del proprio operato.
8.3 Qualora le memorie presentate dall’impresa siano considerate non idonee a smentire la denunciata violazione dell’accordo, ovvero quando sia vanamente decorso il termine di 30 giorni assegnato all’impresa per la presentazione delle memorie stesse, l’accordo si considera risolto, eventualmente in maniera parziale, a decorrere dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante violazione dell’accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell’accordo medesimo. L’Ufficio ne dà comunicazione all’impresa con lettera raccomandata, ovvero telematicamente, attraverso posta elettronica certificata, o con altra modalità prevista dal presente provvedimento.
9. Modifica dell’accordo
9.1 Qualora a seguito dell’esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate ai sensi del punto 7 o quando, anche per altra via, sia stato riscontrato un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto su cui l’accordo si basa, l’Ufficio invita l’impresa al contraddittorio.
9.2 Nel caso in cui, a seguito del contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell’accordo, o in tutti i casi in cui i mutamenti riscontrati nelle condizioni poste a base dell’accordo siano di consistenza tale da rendere impossibile la modifica, l’accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di comunicazione dell’invito di cui al punto 9.1. L’Ufficio ne dà comunicazione all’impresa con lettera raccomandata ovvero con altra delle modalità ammesse dal presente provvedimento.
9.3 Con istanza motivata e circostanziata, da inoltrarsi con le modalità di cui al punto 2.2, l’impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell’accordo, la modifica del medesimo, quando sopravvengono circostanze non prevedute né altrimenti prevedibili e sostanziali mutamenti di quelle iniziali, parimenti non preveduti né altrimenti prevedibili, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo.
9.4 L’istanza di cui al punto 9.3 deve indicare in maniera completa e dettagliata le modifiche proposte e le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle modifiche stesse. Si applicano le indicazioni di cui al punto 2 del presente provvedimento.
9.5 Nella fase istruttoria finalizzata alla modifica dell’accordo trovano applicazione le disposizioni di cui ai punti 4.2, 4.3, e 5.3, 5.4. L’Ufficio invita l’impresa per la sottoscrizione della modifica dell’accordo. Si applicano le disposizioni di cui al punto 9.2.
9.6 Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al punto
9.3 o dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di comunicazione dell’invito di cui al punto 9.1.
10. Rinnovo dell’accordo
10.1 L’impresa che intende rinnovare i termini dell’accordo ha l’onere, a pena di decadenza, di inoltrare all’Ufficio l’istanza di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza e con le modalità di cui al punto 2.2.
10.2 Almeno 15 giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo, l’Ufficio comunica l’avvio dell’istruttoria volta al rinnovo dell’accordo ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato.
10.3 Al fine di procedere al rinnovo dell’accordo, l’Ufficio può:
a. procedere alla richiesta di documentazione, dati e informazioni;
b. invitare la parte istante a presentarsi a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo procuratore allo scopo di ottenere documentazione, dati ed informazioni ovvero chiarimenti relativi agli stessi;
c. procedere ad accessi ai fini e con le modalità di cui ai punti 4.2, 4.3 e 5.3.
10.4 Di ogni attività svolta in contraddittorio è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.
10.5 Il procedimento di rinnovo si conclude con la firma di un accordo il cui contenuto recepisce gli esiti dell’istruttoria svolta.
11. Disposizioni finali
11.1 Il presente provvedimento sostituisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004 e trova applicazione dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
11.2 Il presente provvedimento si applica anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi alla data della sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Motivazioni
L’art.1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha abrogato l’art. 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed ha introdotto l’art. 31-ter “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale” nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce, a favore delle imprese con attività internazionale, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata
alla stipula di accordi preventivi con principale riferimento agli ambiti indicati al comma 1 dello stesso art. 31-ter: il regime dei prezzi di trasferimento, la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.
Con la medesima norma il Direttore dell’Agenzia delle entrate è stato delegato a emanare apposito provvedimento per stabilire le modalità ed i termini della procedura.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma
1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 31-ter);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo Unico delle imposte sui redditi (artt. 9, 110, 152, 162, 166, 166-bis, 167 e 169);
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese;
Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 21 marzo 2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA