PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
REGIONE ABRUZZO E
COMUNE DI ORTONA
La Regione Abruzzo (di seguito Regione), nella persona del Dirigente del Servizio “Trasporto Pubblico” del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Il Comune di ORTONA (di seguito Comune), nella persona del Dirigente del Settore 3° Attività Tecniche e Produttive- dott.ssa Xxxxxxx Di Xxxxx,
congiuntamente definite “Parti”
PREMESSO CHE
• con l’art. 1 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 43 è stato istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma/filoviario ricadenti nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riconoscendo alla Regione le funzioni di programmazione nonché quelle elencate nel medesimo articolo 3 bis: “l’organizzazione dei servizi pubblici, le funzioni di scelta di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione”;
• ai sensi del co. 2 del citato art. 1 della L.R. 43/2017, la Regione esercita d’intesa con gli enti locali le funzioni di programmazione nonché quelle di cui all’art. 3 bis del D.L. 138/2011 e adotta i conseguenti provvedimenti garantendo in ogni caso la partecipazione di tutti gli enti competenti per il trasporto locale;
• l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• con deliberazione n. 738 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto «Atto di indirizzo e determinazione delle condizioni dirette alla verifica di disponibilità da parte dei gestori dei servizi di tpl in scadenza ai fini dell’applicazione della previsione normativa di cui all’art. 24, co. 5 bis del
d.l. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25», la Giunta regionale ha dato mandato al Dipartimento Infrastrutture – Trasporti (DPE), Servizio di Trasporto Pubblico (DPE005), di procedere alla sottoscrizione con i Comuni titolari di concessioni per il Tpl di intese dirette all’applicazione, anche per i predetti servizi urbani, di quanto previsto dall’articolo 24, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25;
• con lettera del 22.12.2022 il Servizio DPE005 del Dipartimento regionale Infrastrutture-Trasporti (DPE) ha illustrato ai Comuni interessati i contenuti della DGR n. 738 del 12 dicembre 2022 nonché le ragioni ad essa sottese, così come determinate all’interno del perimetro di azione stabilito dall’articolo 24, comma 5 bis citato, allegando lo schema di protocollo d’intesa ed invitando le Amministrazioni a valutarne l’adesione;
• con nota del il Comune, nel condividere i contenuti e l’azione programmatica illustrata, ha aderito all’iniziativa impegnandosi alla sottoscrizione del presente protocollo.
CONSIDERATO CHE
• al Comune sono riconosciuti 400.500 vett*Km/anno a titolo di servizi minimi di trasporto pubblico comunale a valere sul Fondo regionale Trasporti, originariamente assegnati con Delibera del Consiglio regionale 23 dicembre 1998, n. 110/5, riprogrammati in applicazione dell’art. 61 della
L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 e successivamente confermati sia nel documento allegato alla Delibera di Consiglio regionale del 7 agosto 2018, verbale n. 111/2 “Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017”, sia nella Delibera della Giunta regionale n. 2 del 13.01.2022 avente ad oggetto “L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e ss.mm.ii. - art. 10 "Programma triennale dei servizi". Adozione ai fini dell'art. 6 bis della L.R. n. 6 bis della L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii. del programma triennale dei servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2022-2024”;
• detti servizi minimi sono attualmente affidati per 245.250 vett*Km/anno all’impresa F.lli Xxxxxxxxx X. e T. snc di Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx & C. [P.IVA 00088160692, con sede a Ortona (CH) in C.da Santa Liberata (REN n. )] e per 155.250 vett*Km/anno all’impresa Xxxxxxxxxx Viaggi S.r.l. [P.IVA 00093120699, con sede a Ortona (CH) in Villa Rogatti n.168 (REN n.
)] giusto avente scadenza al 31.03.2023;
• sono in corso le procedure collegate al Piano degli investimenti (di cui beneficerà anche la rete comunale) per l’acquisto dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale su gomma finanziato integralmente con risorse pubbliche;
• la scadenza degli affidamenti di servizio per il TPL automobilistico sul territorio regionale al 31.03.2023, come rappresentato nella citata D.G.R. n. 738 del 12.12.2022, rischia di mettere a repentaglio il conseguimento degli obiettivi di investimento pubblico e il rispetto delle tempistiche poste a livello nazionale per il conseguimento dei fondi disponibili per il rinnovo delle flotte, poiché priva gli operatori di un congruo orizzonte temporale di riferimento in grado di consentire lo sviluppo degli ammortamenti per la quota di investimento privato e l’organizzazione delle procedure di acquisto a seguito dell’assunzione della qualifica di soggetti attuatori degli interventi;
• l’applicazione dell’art. 24, comma 5-bis citato consentirebbe il pieno dispiego delle esternalità positive derivanti dall’attuazione degli investimenti programmati e il conseguente coinvolgimento dei gestori come parti attive nel processo di sviluppo (sia con riguardo all’organizzazione e responsabilità dell’attuazione delle diverse misure di finanziamento sia in termini di contributo finanziario), facilitando, in questo modo, il perseguimento degli obiettivi - anche temporali - di attuazione degli interventi e consentendo, al contempo, un congruo orizzonte temporale di riferimento (2026);
• i piani di investimento pubblico (già in corso di realizzazione), l’assunzione da parte degli attuali affidatari dei servizi della responsabilità e qualifica di soggetti attuatori degli stessi, la loro partecipazione anche finanziaria al miglioramento della qualità dei trasporti, costituiscono, di conseguenza, asset operativi in grado, da un lato, di rispondere con un margine maggiore di utilità all’interesse pubblico e, dall’altro, di conseguire, anche più celermente, un maggior livello di qualità dei servizi, in ragione della circostanza che essi appaiono, a parità di condizioni, maggiormente idonei ad accelerare le procedure di impiego delle risorse, utilizzo dei finanziamenti e consequenziale approvvigionamento dei beni, in questo modo aumentando in maniera più rapida la qualità delle flotte e degli altri elementi di utilizzo e fruizione dei trasporti pubblici;
• l’attuale assetto dei rapporti tra Regione, Comune e impresa individua nella Regione l’ente onerato dell’obbligo di calcolare e corrispondere alle imprese affidatarie (ad esse direttamente ovvero per il tramite dell’ente affidante) i contributi di esercizio ai sensi della L. 151/81 e delle
L.L.R.R. 62/83 e 9/12, nonostante detti servizi siano oggetto di provvedimenti di concessione comunale;
• anche in ragione di ciò, i Servizi DPE001 e DPE005 del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti della Regione Abruzzo hanno potuto operare e definire i PEF preordinati all’applicazione dell’art. 24, comma 5 bis citato, anche per la parte dei servizi minimi comunali, giacché in possesso dei dati aziendali (trasportistici, economici e patrimoniali) necessari alla definizione degli stessi;
• si rende pertanto necessario che tra le Parti si stipuli un accordo diretto a instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla gestione dei servizi minimi assegnati al Comune (pertanto ad invarianza chilometrica) e a valere sul Fondo regionale trasporti, definendo, per il periodo collegato all’estensione temporale degli attuali affidamenti (dunque fino al 2026), i compiti di ciascuno.
VISTI
- l’art. 1 della L.R. 4 agosto 2017, n. 43 di istituzione del bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma ricadenti nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- il Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 e s.m.i. relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
- l’art. 24, comma 5 bis del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada” in base al quale “Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l’art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento”;
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 (Oggetto)
1. Con il presente protocollo le Parti intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, un rapporto di collaborazione finalizzato alla gestione, nei termini nel prosieguo indicati, dei servizi minimi di trasporto automobilistico comunale riconosciuti e assegnati al Comune a valere sul Fondo regionale Trasporti.
2. Le Parti prendono atto che detti servizi, come indicati nel Documento allegato alla Delibera del Consiglio regionale del 7.08.2018 - verbale n. 111/2, “Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017” hanno una consistenza, in termini di percorrenze chilometriche, pari a km 400.500.
3. Le parti stabiliscono che il presente protocollo si applica con riferimento ai predetti servizi, rimanendo esclusi eventuali ulteriori servizi di trasporto pubblico (e correlate percorrenze chilometriche – c.d. servizi aggiuntivi) che il Comune abbia o intenda assicurare nel proprio territorio. Per questi ultimi servizi il Comune rimane, pertanto, unico titolare del potere di programmazione, gestione, vigilanza, controllo, reperimento ed erogazione delle provviste finanziarie a ciò necessarie.
ART. 2 (Servizi di trasporto e soggetto gestore)
1. Il Comune dà atto che i servizi di trasporto pubblico, di cui al secondo comma del precedente articolo, e in essere al momento della sottoscrizione della presente Intesa sono eserciti per
245.250 vett*Km/anno dall’impresa F.lli Xxxxxxxxx X. e T. snc di Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx & C. [P.IVA 00088160692, con sede a Ortona (CH) in C.da Santa Liberata (REN n. )] e per 155.250 vett*Km/anno all’impresa Xxxxxxxxxx Viaggi S.r.l. [P.IVA 00093120699, con sede a Ortona (CH) in Xxxxx Xxxxxxx x.000 (XXX n. )] giusto Det. N. 352 del 14.12.2022 (n. 2618 del Reg. Gen., con scadenza al 31.03.2023
2. La Regione dà atto che le medesime imprese affidatarie svolgono anche servizi di trasporto regionale da essa affidati giusto con pari scadenza al 31.03.2023.
ART. 3 (Finalità e obiettivi dell’Intesa)
1. Il Comune concorda con quanto contenuto nella delibera della Giunta regionale n. 738 del 12.12.2022 e valuta positivamente lo scenario di attuazione di un’estensione temporale dell’affidamento dei predetti servizi ai sensi dell’art. 24, comma 5 bis del D.L. 4/2022 in quanto è interesse anche dell’Amministrazione comunale implementare e potenziare al massimo il piano di investimenti anche con risorse delle imprese affidatarie.
2. Il Comune, [anche in considerazione di quanto contenuto al comma 2, dell’articolo 2 della presente Intesa (ove ricorra il caso)], delega la Regione a porre in essere tutti gli atti necessari per dar corso a quanto disposto dall’articolo 24, comma 5 bis del D.L. 4/2022 per conseguire in particolare:
a) una sostanziale valorizzazione, con riguardo al piano economico finanziario, degli impegni degli attuali gestori, con conseguente determinazione a valere dal 1° aprile 2023 di un corrispettivo chilometrico;
b) investimenti da realizzarsi a carico delle imprese affidatarie e che potranno riguardare investimenti del parco mezzi o più in generale dell’offerta di servizi (in termini di migliorie delle dotazioni informatiche o infrastrutturali afferenti la rete quali, per esempio, la messa in sicurezza e il rinnovamento delle fermate);
c) l’aggiornamento degli impegni imposti alle imprese affidatarie in materia di qualità dei servizi rendendo sin da subito operative le condizioni minime di qualità approvate con DD n. 64/2022/DPE005 del 26.07.2022 a seguito di procedura di consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2022.
d) l’estensione temporale al 31.12.2026 dell’affidamento dei servizi urbani di cui al comma 2, dell’articolo 1 della presente Intesa, con subentro della Regione nella titolarità dei rapporti economici finanziari e stipula degli atti di proroga.
ART. 4 (Impegni delle Parti)
1. La Regione si impegna, entro il 31 marzo 2023 e nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 24, comma 5 bis del D.L. 4/2022, a porre in essere gli atti necessari all’estensione temporale, per il periodo 1° aprile 2023 – 31 dicembre 2026, dell’affidamento dei servizi comunali assegnati al Comune riconosciuti quali servizi minimi e, dunque, nella consistenza chilometrica annua pari a
400.500 vett*Km, con subentro nella titolarità del rapporto con le imprese affidatarie per gli aspetti disciplinati nel successivo comma.
2. La Regione si impegna a predisporre, sulla base dei dati trasportistici, economici e patrimoniali delle imprese affidatarie, il PEF di cui all’art. 24, comma 5 bis del D.L. n. 4/2022, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della quota di autofinanziamento stabilita con DGR n. 738 del 12.12.2022, a predisporre gli atti di affidamento fino al 31.12.2026, a proseguire la gestione della risorsa finanziaria mediante compensazione degli obblighi di servizio pubblico collegati alla proroga, nonché alla validazione ed al controllo degli investimenti richiesti alle aziende.
3. Le parti stabiliscono che si provvederà congiuntamente alla stipula degli atti di affidamento alle aziende di cui al precedente art. 2, comma 1, entro il 31.03.2023. A tal fine, il Comune provvede tempestivamente all’inoltro dei programmi di esercizio da allegare all’atto di affidamento, fermo restando quanto previsto al comma 4 per le successive annualità.
4. Le parti concordano che la programmazione delle linee (percorsi, orari e frequenza), nell’ambito del monte chilometrico di cui al primo comma, rimane in capo al Comune il quale si impegna a trasmettere entro il 31 agosto di ogni anno di validità della presente intesa, i programmi di esercizio comunicando tempestivamente le modifiche alla Regione.
5. Il Comune si impegna, altresì, a provvedere alla vigilanza ed al controllo del rispetto dei programmi di esercizio nonché del regolare svolgimento dei servizi e a informare la Regione di ogni eventuale difformità.
ART. 5 (Durata)
1. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata fino al 31 dicembre 2026.
2. All’attuazione del Protocollo ognuna delle parti provvede con le proprie risorse umane e
strumentali.
Il presente protocollo viene sottoscritto in conformità con quanto disposto dall’art. 15 della L. n.
241/1990.