ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI COMO E LA FONDAZIONE CARITAS
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI COMO E LA FONDAZIONE CARITAS
PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DORMITORIO ANNUALE PER LA CITTA’ DI COMO
L’anno 2010 (duemiladieci), il giorno …. (…………….), del mese di , in Como,
nella Residenza Municipale, Sede distaccata in Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00/X, a mezzo della presente scrittura privata da valere, occorrendo, quale atto pubblico e da registrarsi a cura e spese di chi se ne procurasse l'uso,
FRA
- Comune di Como, (Cod.Fisc. N.80005370137 e Part. IVA N.00417480134) di seguito denominato “COMUNE”, con sede in Como, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX 00, legalmente rappresentato dalla Dr.ssa Xxxxxx XXXXXXXX, nata a NOVARA il 18 marzo 1954, in qualità di Direttore dell’Area Attività Sociali ed Educative;
E
- La Fondazione Caritas Solidarietà e Servizi Onlus (C.F.95069480135), con sede in Como, P.zza Grimoldi 5, legalmente rappresentato dall’Xxx.xx Xxxxx XXXXX, nato a BOLLATE (MI) l’11 marzo 1949, in qualità di Presidente, in prosieguo indicato semplicemente col termine “FONDAZIONE”;
PREMESSO
- Che, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni”, i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
- Che, ai sensi dell’art. 43 della Legge 449 del 1997, i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie e devono essere diretti a perseguire interessi pubblici escludendo forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- Che la Legge 328 dell’8 novembre 2000 afferma, all’art. 1, comma 4, che “Gli enti locali
……nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Che nella stessa Legge all’art. 1, comma 5, si enuncia che “alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;
- Che la Legge Regionale 3 del 2008 valorizza la rete di unità di offerta promuovendo la sinergia tra pubblico e privato attraverso una sperimentazione di nuovi modelli gestionali, affidandone all’Ente Locale il ruolo di governance;
- Ai sensi della Legge Quadro n. 328/2000 i Soggetti del Terzo Settore concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali utilizzando in parte risorse proprie e secondo il principio dell’universalismo selettivo;
CONSIDERATO CHE
- Il Comune di Como offre da anni in risposta al bisogno di un tetto ove trascorrere la notte per i senza fissa dimora un servizio dormitorio gratuito, storicamente ubicato in Via Xxxxxxx Xxxxxx. Dal dicembre 2008 il servizio è stato trasferito provvisoriamente nella struttura di Via Sacco e Vanzetti in località Prestino;
- il periodo di funzionamento è stato, negli anni, limitato alla stagione invernale e determinato in fase di inizio e in chiusura in base alle caratteristiche stagionali;
- il servizio concentra l’attenzione nel dare risposta primaria al problema dell’accoglienza abitativa soprattutto nel periodo invernale per l’incalzare di un fenomeno già sociale che favorisce i processi di emarginazione, di isolamento e di vuoto esistenziale soprattutto di soggetti appartenenti alle “fasce deboli” (senza fissa dimora, extracomunitari, alcoolisti, tossicodipendenti, malati psichiatrici);
- l’esperienza percorsa negli anni precedenti pone la necessità da una parte di un consolidamento dei collegamenti in modo più sistemico con gli altri soggetti presenti in città e nella provincia, sia istituzionale che espressione del mondo solidaristico e del volontariato, dall’altra, di rispondere alle emergenti necessità di presenza/presidio nei luoghi urbani caratterizzato da questo fenomeno spesso causa di microcriminalità e tipicizzato spesso da atteggiamenti giudicati “intollerabili” dal “comune sentire” del cittadino;
- da diversi anni è segnalata nel territorio di Como e dintorni la mancanza di una struttura “dormitorio” che sia aperta tutto l’anno che sia una risposta continuativa anche per il crescente numero di cittadini italiani in situazione di grave marginalità e di fragilità come risulta dai dati in possesso che segnano una inversione di tendenza nella proporzione di crescita degli accessi tra cittadini italiani e stranieri;
- al progetto di un servizio dormitorio annuale ha lavorato la Caritas Diocesana di Como che negli anni ha messo in evidenza l’esigenza di una struttura con posti letto gratuiti aperta tutto l’anno;
- l’esigenza è emersa in modo marcato nell’ambito della ricerca-intervento sulle persone senza dimora effettuata nell’estate dalla Caritas Diocesana, ricerca da cui è emerso che sono circa 150 le persone senza dimora nella Città di Como;
- in collaborazione con l’Associazione Piccola Casa Xxxxxxxx Xxxxxx si è pensato alla struttura di Via Napoleona (attuale Centro Xxxxx Xxxxx) da adeguare in parte per essere convertita a dormitorio annuale;
- contemporaneamente è stata coinvolta la Provincia di Como che già nel 2008 aveva stanziato e finalizzato all’avvio di servizio dormitorio risorse proprie per un ammontare di Euro 90.000,00 a seguito di una deliberazione di Consiglio che impegnava l’ente provinciale ad assumere ogni iniziativa atta a ricercare una idonea struttura e a provvedere ai relativi finanziamenti per la realizzazione di un dormitorio pubblico gratuito,
aperto tutto l’anno, che garantisca ai cittadini senza tetto una adeguata accoglienza e di rispetto dei diritti umani previsti dalla Costituzione, dall’Onu e dall’Unione Europea”
- nel quadro della normativa sopra richiamata la FONDAZIONE si pone come risorsa e congiuntamente come risposta rispetto alle contingenze emergenti legate a situazioni di forte disagio sociale ed economico di persone stanziali sul territorio;
- in data 24 settembre 2010, per gli effetti delle potenziali sinergie di cui sopra, è stato siglato un protocollo di intesa tra il Comune di Como, la Provincia di Como e l’Associazione Piccola Casa di Xxxxxxxx Xxxxxx all’uopo predisposto in ordine ai lavori di adeguamento dell’immobile di Via Napoleona di proprietà dell’Associazione da destinare all’attivazione di un servizio dormitorio annuale per la Città di Como, demandando al Comune di Como gli oneri e le responsabilità delle modalità di gestione e della scelta del gestore, con particolare attenzione ai principi che regolano il governo di un sistema integrato di interventi;
ATTESO
- che gli interventi di cui si tratta nel presente accordo sono privi di rilevanza economica in quanto erogati gratuitamente prevedendo solo la copertura parziale a concorso dei costi;
- che le parti hanno individuato, con riferimento all’area della grave marginalità, della fragilità sociale e dell’accoglienza, finalità condivise in una logica di interesse pubblico volto a promuovere virtuose sinergie;
- che è prevalente per le attività progettate l’interesse pubblico avvalorato dalla natura no- profit dei partner a spiccata vocazione solidale;
- che in ordine all’efficacia degli interventi, le parti si impegnano a condividere il proprio know-how mettendolo a disposizione dei partner in una logica di sussidiarietà orizzontale al fine di creare un sistema sperimentale di welfare territoriale per l’accoglienza ed il sostegno delle situazioni compromesse, anche gravemente, sul piano dell’integrazione e dell’inclusione sociale;
RITENUTO
- di sperimentare, per quanto sopra, un modello di sussidiarietà orizzontale per la gestione di un servizio di dormitorio annuale, programmando percorsi e metodologie di integrazione e di condivisione sia delle risorse sia del know-how a disposizione, compatibilmente con lo stato dell’arte dei servizi e le risorse umane ed economiche;
- che le parti intendono accordarsi nella gestione degli interventi di prima accoglienza garantendo massima collaborazione e condivisione del “know-how” e delle offerte sulla base del principio di sussidiarietà e in funzione dei criteri di efficacia ed economicità dell’azione;
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 – Premessa
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.
Articolo 2 – Oggetto
Oggetto del presente accordo è l’implementazione, l’avvio e la sperimentazione di servizio di dormitorio annuale della Città di Como per il territorio situato negli immobili della
Casa Xxxxx Xxxxx di proprietà dell’Associazione Piccola Casa Xxxxxxxx Xxxxxx in locazione al Comune, con capienza gestionale pari a 45 posti per uomini e donne.
Articolo 3 – Finalità e obiettivi specifici
Il servizio dormitorio annuale si propone come un servizio di bassa soglia: alle persone interessate non viene chiesta nessuna disponibilità ad un eventuale percorso di recupero sociale. Successivamente, se la persona è disponibile, si può iniziare una specifica progettualità.
L’accesso al servizio vuole essere una prima risposta al disagio abitativo e alla mancanza di dimora. Agli ospiti verranno offerti tutti gli altri Servizi della Fondazione Caritas e della Caritas Diocesana in città (Centro Diurno, Porta Aperta, Centro di Ascolto) in modo da poter elaborare veri e propri progetti di accoglienza.
A tal fine corre obbligo individuare e graduare i diversi obiettivi:
- fornire un posto letto gratuito alle persone che si trovano in situazione di bisogno;
- individuare persone che sono all’inizio del processo di emarginazione e avviare con loro progetti di accompagnamento al fine di promuovere il reinserimento sociale;
- integrare i Servizi che la Fondazione Caritas offre nella Città di Como anche al fine di facilitare l’accesso delle persone ai Servizi;
- sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave emarginazione mediante ricerche, pubblicazioni, ed incontri ad hoc.
Articolo 4 – Destinatari
La struttura sarà dedicata a persone maggiorenni, in situazione di emarginazione grave e/o vulnerabilità sociale, di nazionalità italiana e straniera, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
A fronte di un numero di richieste maggiore alla disponibilità dei posti saranno privilegiate le persone residenti nella Provincia di Como. Per le persone provenienti da altre province e/o di passaggio sul territorio si adotterà la modalità dell’invio ai servizi territoriali di competenza.
ore 8.
Articolo 5 – Prestazioni e funzionamento
L’attività di accoglienza e ospitalità notturna è svolta tutte le sere dalle ore 20 alle
Il responsabile della struttura, un volontario e un custode organizzano le
sistemazioni all’interno delle stanze.
Dalle ore 20 alle ore 22 è possibile accedere alla struttura mediante tessera di riconoscimento rilasciata presso l’Ufficio di Porta Aperta della Fondazione Caritas presso la sede di Via Tatti 18.
Solo in presenza di un lavoro, è possibile accedere alla struttura in altro orario. Le persone sono sistemate nelle varie camere disponibili.
Alle ore 7 del mattino è data la sveglia e gli ospiti sono invitati a lasciare la struttura entro le ore 8 del mattino, orario in cui il dormitorio è chiuso dal Responsabile.
Il servizio offre:
- un posto letto, con cambio lenzuola settimanale;
- l’utilizzo dei servizi igienici;
- la fornitura di prodotti per la pulizia degli spazi comuni e delle stanze;
- la presenza continuativa di custodi/operatori per il presidio della struttura;
- l’osservazione sui casi da parte degli operatori;
- lo sportello di Porta Aperta per informazioni a tutte le persone senza dimora che richiedono accoglienza nel servizio.
Si prevede che le persone accolte verranno ospitate gratuitamente; la permanenza al dormitorio di norma sarà per un massimo di 60-90 giorni a persona (prorogabile solo con un progetto definito dal responsabile del dormitorio in collaborazione con i Servizi Sociali invianti).
Si ipotizza un tempo di permanenza massimo più breve, di 30 giorni, per quelle persone che sono in transito sul territorio.
In relazione al tema della durata della permanenza degli ospiti le modalità definitive verranno decise entro 3-4 mesi dall’apertura tenendo in considerazione le effettive richieste che la struttura riceverà e anche tenendo in considerazione le modalità operative di gestione di strutture analoghe nel territorio della Regione Lombardia.
L’accesso alla struttura avverrà, di norma, attraverso il filtro effettuato dal Servizio Porta Aperta della Fondazione Caritas presso i propri locali in via Tatti 18.
Attualmente l’ufficio è aperto il lunedì il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Per gli ospiti del dormitorio l’ufficio sarà aperto anche nelle mattine di martedì e giovedì, sempre dalle ore 9 alle ore 12.
Gli ospiti del dormitorio avranno così degli orari dedicati dove incontrare gli operatori per tutte le loro necessità.
Qualora un ospite si presenti direttamente presso la struttura verrà accolto temporaneamente (in presenza di disponibilità di posti) e sarà poi inviato presso Porta Aperta per presentare la regolare domanda di accesso.
Progetti individuali di accoglienza-accompagnamento
È il metodo e lo strumento con cui si definiscono obiettivi, attività e tempi di accoglienza.
È costruito di concerto tra gli operatori del Centro, l’eventuale servizio inviante e la persona stessa.
Si prevedono verifiche ed aggiornamenti in itinere con incontri ad hoc presso la sede di Porta Aperta.
Laddove la condizione dell’ospite lo rende possibile si avvia un progetto di accompagnamento che sarà finalizzato all’aumento dell’autonomia personale e all’inserimento sul territorio in altre strutture.
Articolo 6 – Durata
La durata del presente accordo è fissata in 26 mesi dal 1 novembre 2010 con scadenza il 31 dicembre 2012 e comunque dalla data di esecutività degli atti di approvazione dell’accordo sino a tutto il 31.12.2012.
La validità del presente accordo potrà essere prorogata a seguito di formale e congiunta richiesta delle parti e per accordo unanime da manifestare entro tre mesi dalla scadenza.
Articolo 7 – Impegni del COMUNE
Il COMUNE per gli effetti di cui alla presente collaborazione, si impegna a reperire risorse economiche fino a un massimo di Euro 132.000,00 annui, ovvero canoni mensili di Euro 11.000,00 soggetti a conguaglio a consuntivo, per supportare le attività e le azioni che la Fondazione Caritas nell’ambito del servizio dormitorio intende coordinare e governare in funzione di:
- un posto letto gratuito alle persone che si trovano in situazione di bisogno.
- per le persone che sono all’inizio del processo di emarginazione, l’avvio e il monitoraggio di progetti di accompagnamento al fine di promuovere il reinserimento sociale.
Il COMUNE si impegna a nominare un referente responsabile del monitoraggio del presente accordo di collaborazione e un supervisore dell’efficacia e degli esiti di accordo.
Articolo 8 – Impegni della FONDAZIONE
La FONDAZIONE si impegna nei confronti delle attività di cui all’art. 5 mediante la messa a disposizione di:
- personale idoneo all’esercizio delle specifiche mansioni, retribuito in misura non inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria ed in regola dal punto di vista contributivo, previdenziale e assicurativo;
- idoneità delle strutture ospitanti, dal punto di vista igienico sanitario;
- adozione regolamento interno e Carta dei Servizi;
- predisposizione, custodia e aggiornamento per ogni utente di una cartella personale contenente dati anagrafici ed eventualmente ulteriori informazioni sanitarie, giudiziarie, relazioni sociali, annotazioni sui rapporti con le famiglie e altra documentazione rilevante;
- rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al DPR n. 81/2008.
Ai fini della gestione ed a supporto del personale dipendente impiegato anche in funzione della vocazione solidale della FONDAZIONE sono previste risorse di volontariato. In particolare ai volontari viene affidato il compito delle attività di socializzazione all’interno della struttura in modo da prevenire eventuali conflittualità e comunque con l’intento di creare un clima di accoglienza che possa favorire la nascita di relazioni positive.
Ogni notte sarà prevista la presenza di un volontario per il totale annuo in ore pari a
4.380 (365 giorni x 12 ore).
Agli ospiti saranno offerti tutti i servizi che la Fondazione Caritas organizza direttamente o indirettamente nella città di Como; in particolare i seguenti servizi:
- Accompagnamento agli altri Servizi del Territorio
- Docce ed igiene personale lavanderia(c/o Centro diurno)
- Domiciliazione posta,
- Espletamento pratiche
- Corsi di informatica e lingua italiana (centro diurno)
- Progettazione personalizzata
- Servizi informativi di orientamento
- Sostegno economico strutturato
- Counseling educativo
- Residenza anagrafica fittizia
- Unità di strada
- Tutela legale
- Contributo economico una tantum (Buoni doccia)
Inoltre offrirà anche l’accesso ai servizi Coordinati da Porta Aperta quali mensa, vestiario, ambulatorio medico.
Sarà offerta, sempre gratuitamente, la possibilità di frequentare il Centro Diurno, ove gli ospiti possono trascorrere alcune ore durante il giorno nelle varie attività di risocializzazione che il Centro organizza. Al momento il Centro Diurno è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10 alle ore 18 e il sabato dalle ore 10 alle ore 12.
La FONDAZIONE per le attività di cui alla presente convenzione provvederà altresì a sottoscrivere idonee coperture assicurative contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno cagionato dallo svolgimento delle mansioni assegnate, tenendo indenne il COMUNE da qualsiasi responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento dell’attività in parola e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
A seguito della stipula della presente la FONDAZIONE si impegna a inviare copia della polizza assicurativa ed eventuali successive integrazioni e variazioni.
Nomina un proprio referente responsabile dell’attuazione del presente accordo.
Articolo 9 - Attività ulteriori, integrative e complementari
Le parti, dopo una prima fase di sperimentazione e monitoraggio del servizio, si impegnano a collaborare fattivamente per la predisposizione di una carta del servizio che sia espressione dell’esperienza maturata e degli esiti registrati.
Le parti convengono altresì che, qualora il COMUNE rilevi la necessità di ulteriori interventi, a integrazione del presente, saranno negoziati all’uopo patti e condizioni.
La FONDAZIONE per parte propria garantisce la prosecuzione delle attività del servizio “Porta Aperta” per le persone in condizione di grave emarginazione che si rivolgeranno al Servizio Dormitorio e si rende disponibile a programmare occasioni formative per la rete territoriale, anche avvalendosi di risorse professionali proprie.
Articolo 10 – Personale
Il personale addetto alla realizzazione del presente accordo dovrà essere regolarmente assunto e/o incaricato dalle parti, ognuna per quanto di propria competenza.
Le parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La FONDAZIONE in qualità di gestore delle attività di accoglienza, garantisce il rispetto degli adempimenti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Le parti si impegnano a manlevarsi reciprocamente da qualunque richiesta o pretesa, avente contenuto o effetto economico, avanzata nei confronti di una di esse da parte di dipendenti e/o collaboratori delle altre parti, quale conseguenza delle attività prestate nell’accordo.
In ogni caso i dipendenti e/o collaboratori ovvero i volontari saranno estranei all’attività lavorativa del COMUNE rispetto al quale non si instaura alcun rapporto di impiego senza alcuna possibilità di ingerenza nell’organizzazione o nella gestione dei rapporti di lavoro dei partner.
In caso di inosservanza di questa clausola le altri parti avranno la facoltà di risolvere immediatamente l’accordo mediante semplice comunicazione scritta.
Le parti si impegnano inoltre a:
- assicurare che gli operatori inseriti nelle funzioni oggetto del presente accordo hanno la padronanza delle essenziali conoscenze tecniche e pratiche necessarie per svolgere le attività dell’accordo;
- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall’Ente pubblico le sospensioni che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché a informare delle eventuali sostituzioni degli operatori.
- assicurare gli operatori contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 11 - Coperture Assicurative
Le parti assicurano operatori e/o volontari addetti alle attività di cui alla presente convenzione contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno cagionato dallo svolgimento delle mansioni assegnate, tenendo indenne gli altri partner da qualsiasi responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovesse verificarsi a seguito dell’espletamento dell’attività in parola e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
A seguito della stipula del presente la FONDAZIONE si impegna a inviare all’Ente promotore dell’accordo ovvero al COMUNE copia della polizza assicurativa ed eventuali successive integrazioni e variazioni.
Articolo 12 - Monitoraggio, valutazione e controllo
I referenti della gestione dell’accordo provvedono al monitoraggio e verifica degli interventi programmati attraverso incontri a cadenza mensile nella fase di start-up dell’accordo e successivamente a cadenza bimestrale; redigono ogni tre mesi una relazione sull’attività oggetto del presente accordo e la depositano agli atti del COMUNE.
Articolo 13 – Responsabilità
I soggetti firmatari o loro delegati saranno responsabili dell’attuazione della presen- te accordo. In caso di delegato lo stesso dovrà essere comunicato dall’Ente di appartenenza a seguito della sottoscrizione del presente.
I Responsabili dei firmatari vigilano, reciprocamente, sul funzionamento degli accordi e delle reciproche competenze, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano effettuate con le modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
I Responsabili verificano i risultati della collaborazione sancita con il presente attraverso incontri a cadenza bimestrale.
Articolo 14 – Risorse economiche e rimborsi
Il COMUNE promotore dell’accordo sostiene le attività oggetto del presente con risorse economiche proprie messe a disposizione del partner per la copertura dei costi delle attività implementate per effetto della collaborazione attivata.
A tal fine stima una spesa complessiva pari a € 132.000,00 annui ovvero n. 12 canoni mensili di Euro 11.000,00, volti a coprire gli oneri diretti derivanti dalla gestione degli interventi di cui trattasi, da conguagliare a consuntivo per effetto di eventuali economie e da operare in conto canone mensile agosto 2011, 2012 e 2013.
La liquidazione avverrà a consuntivo con cadenza mensile da versare al partner a seguito di relazione e rendiconto economico. L’intera e idonea documentazione comprovante le spese sostenute per la gestione dell’attività erogata, per gli effetti del presente accordo, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla FONDAZIONE e posta prontamente a disposizione del COMUNE di Como per eventuali ulteriori atti ispettivi, secondo le disposizioni di legge e regolamentari dell’Ente.
Articolo 15 - Inadempienze
In caso di gravi negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti del presente accordo il COMUNE si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse, potendo nei casi più gravi procedere alla sospensione temporanea o definitiva delle attività.
Articolo 16 - Privacy e trattamento dei dati personali
I partner provvedono alla tutela della riservatezza degli utenti e garantiscono che il trattamento dei dati sia conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
I dati personali acquisiti saranno raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire una efficace gestione, nella misura
necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto (art. 24, comma 1, lett. b, D.Lgs. 196/2003).
A seguito della sottoscrizione del presente accordo, sarà individuato il titolare del trattamento dei dati personali al quale andrà indirizzata ogni richiesta ai sensi degli artt.7- 13 del DLgs n. 196/03.
Le parti si obbligano a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse al COMUNE e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell'autorità giudiziaria o in caso di richieste provenienti da altri soggetti previo assenso del COMUNE.
Articolo 17 – Recesso
E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal presente accordo, dandone preavviso alle altre nel termine di almeno 3 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 18 – Gestione delle controversie
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che potrebbero comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo.
In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre rappresentanti, uno nominato dall’Amministrazione Comunale di Como, uno nominato dalla FONDAZIONE e uno con funzione di Presidente, che verrà nominato dal Tribunale di Como, su ricorso della parte più diligente.
Il collegio arbitrale avrà sede in Como.
Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l’intervento e graveranno definitivamente sulla parte soccombente.
ART. 19 – Norme finali
Per quanto non previsto nel presente accordo si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle disposizioni regolamentari e alle discipline organizzative del COMUNE e della FONDAZIONE.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMUNE DI COMO
IL DIRETTORE D’AREA – ATTIVITA’ SOCIALI ED EDUCATIVE
Dr.ssa Xxxxxx XXXXXXXX
FONDAZIONE CARITAS - Solidarietà e Servizi Onlus
IL PRESIDENTE
Avv. Xxxxx XXXXX