Contract
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12 NELLA CAVA DENOMINATA “AREA-I12” – POLO ESTRATTIVO 5 “PEDERZONA”--------------------------------------------
---------------------------------------- FRA-----------------------------------------
il COMUNE DI MODENA (che in seguito sarà citato come Comune), con codice fiscale 00221940364, nella persona del Dirigente Responsabile del Servizio Risorse, Territorio e Protezione Civile Arch. Xxxxxx Xxxxxxxx;
------------------------------------------ E-------------------------------------------
la ditta BETONROSSI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Ditta) con sede a Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 00, P.IVA 01033690338, rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxx, nato a Roma, il 21/10/1971, C.F. MNN NRC 71R21 H501S, nella sua qualità di Procuratore Speciale, domiciliato per la carica in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx n. 11;-------------
----------------------------------- PREMESSO------------------------------------
- che la ditta BETONROSSI S.P.A. interviene in qualità di esercente l’attività estrattiva e proprietaria delle aree, firmataria delle precedenti Convenzioni e dell’Accordo, sottoscritto in data 06/08/2013, per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona – Fase A”, posto agli atti con protocollo PG 101155 del 27/08/2013;
- che la ditta ha presentato allo Sportello Unico del Comune di Modena in data con protocollo di ricezione n. , integrata con nota prot. del domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava “AREA-I12” per l'estrazione di materiali inerti alluvionali;
- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive
della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività Estrattive per il Comune di Modena (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009;
- che la L.R. 7/2004 prescrive che l’attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive;
- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all’interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004;
- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con Deliberazione n. 29 del 14/07/2011 il Consiglio Comunale ha approvato l’Atto di Indirizzo per l’attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere;
- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta Comunale ha approvato le Linee Guida per l’attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi;
- che con Deliberazione n. 304 del 16/07/2013 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona” – Fase A - e la proposta di Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena;
- che l’Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell’art. 11 della l. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per il Polo estrattivo individuato nel PAE dal n. 5 e denominato “Pederzona” – Fase A – è stato sottoscritto dalla ditta BETONROSSI S.P.A. in data 06/08/2013, posto agli atti con protocollo PG 101155 del 27/08/2013;
- che l’area oggetto della presente Convenzione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Modena al Foglio 228, Mappali 155 e parte del 151 (a, b e c), oltre che su un’ulteriore parte del Mappale 151 (d) già ricompresa nella cava “Gazzuoli-MO” (scarpata di rilascio oggetto di scavo e sistemazione) e confina:
a) ad ovest con residue proprietà della stessa BETONROSSI S.P.A. (Foglio 228, Mappale 151parte);
b) a sud con proprietà La Modenese Società Consortile a r.l. (Foglio 228, Mappali 152, 153 e 156) e Xxxxxxxx-Xxxxxxxx (Foglio 228, Mappale 126);
c) ad est con proprietà della stessa BETONROSSI S.P.A. (Foglio 228, Mappale 154);
d) a nord con proprietà La Modenese Società Consortile a r.l. (Foglio 228, Mappali 19 e 250) e C.E.M. S.r.l. (Foglio 228, Mappale 251); --------
- che la disponibilità dei terreni di cava deriva dai seguenti titoli:-----------
• Atto di fusione tra le ditte Xxxxx Xxxxx S.p.A., S.I.C.I. Società Italiana Cave Inerti S.r.l., Calcementifera Eridania S.r.l., Calcestruzzi Selgea S.p.A. e Pantabeton S.p.A. in BETONROSSI S.P.A. del 19 novembre 1999 – repertorio n. 47208, raccolta n. 15593; ---------------
• Compravendita in data 26 febbraio 1996 tra la ditta Xxxxx Xxxxx
S.p.A. e i Sigg. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx; ----------------------
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il progetto di coltivazione della cava e relativo progetto di sistemazione, durante ed al termine dell’attività;
- che tali atti progettuali prevedono anche l’esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività; -----
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all’art. 13 della L.R. 17/91;
- che la ditta BETONROSSI S.P.A. ha presentato allo Sportello Unico del Comune di Modena in data con protocollo di ricezione n.
, integrata con nota prot. del , istanza di
Valutazione di Impatto Ambientali ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm.ii.. ---
- che la competente conferenza dei servizi ha esaminato, ai sensi della
L.R. 9/99 e ss.mm.ii. la domanda di cui sopra, con relativi allegati tecnici
e amministrativi esprimendo il proprio parere con atto n.
;
del
- che ai sensi dell’art. 26 co.4 il provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto; -------------------------------------------
- che la competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del
, esprimendo il proprio avviso con parere finale positivo n.
;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. del ;-------------
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all’attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto); ------------------
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:
a) documentazione amministrativa:
- Fascicolo C1 – Documentazione amministrativa (Visura per immobile, Estratti di mappa catastale, Titoli conferenti la disponibilità dell'area; Scritture private per l’avvicinamento alle proprietà confinanti; Certificato di iscrizione alla camera di commercio; Moduli per il rilascio informazione antimafia; Procura speciale; Designazione del Direttore responsabile);
- Fascicolo C8 - Proposta di convenzione;
a) documentazione tecnica:
- Fascicolo C2 - Relazione geologica e idrogeologica; -----------------------
- Fascicolo C3 - Relazione tecnica, Piano di coltivazione e sistemazione;
- Fascicolo C4 - Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale;----
- Fascicolo C5 – Programma economico-finanziario, Computo metrico estimativo;
- Fascicolo C6 - Documentazione fotografica; --------------------------------
- Fascicolo C7 - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5, comma 3 D.Lgs. 117/2008);
- Tav. CT1: Stato di fatto - Planimetria generale su base topografica - Corografia – scala 1:4000/25000;
- Tav. CT2: Stato di fatto - Planimetria a curve di livello - scala 1:1000; --
- Tav. CT3: Stato di fatto - Planimetria catastale su base topografica - Particellare - scala 1:1000/3000;
- Tav. CT4: Progetto - Planimetria di minimo scavo – distanze non derogate - scala 1:1000;
- Tav. CT5: Progetto - Planimetria di massimo scavo – scala 1:1000; ------
- Tav. CT6: Progetto - Sistemazione morfologica - scala 1:1000; -----------
- Tav. CT7: Progetto - Sistemazione vegetazionale - scala 1:1000; --------
- Tav. CT8: Sezioni 1 - 2 - 3 - Stato di fatto – Coltivazione – Sistemazione morfologica e vegetazionale - scala 1:500; --------------------
- Tav. CT9: Planimetria delle aree in cessione – scala 1:2500; --------------
Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.------------
Le premesse sono parte integrante della Convenzione. -----------------------
TITOLO I° CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE --------------------------
La presente convenzione, predisposta ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera
e) della L.R. 17/91, viene sottoscritta del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava “AREA-I12”, nel rispetto dell’Accordo per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” – Fase A – sottoscritto dalla ditta BETONROSSI S.P.A. in data 06/08/2013, posto agli atti con protocollo PG 101155 del 27/08/2013;
ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA ----------------------------
Ai sensi della L.R. 17/91 e ss.mm.ii. e delle norme tecniche del PAE comunale, con il presente atto si convenziona l'intervento estrattivo per il periodo previsto di quattro annualità. -------------------------------------------
Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17, sono personali: ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione; la durata complessiva delle autorizzazioni è fissata in anni quattro, salvo richiesta di proroga ai sensi della citata L.R. 17/1991.
ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA ---------------------------------------
Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 36, 37 e 37bis.---------------------------
ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI---------------------------------
La Ditta dovrà comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall’art.
20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall’art. 147 della L.R. 3/99, al Comune, alla Provincia di Modena e all’AUSL competente. Analogamente la Xxxxx dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine dei lavori.
Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia e all’AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624. -------------------------
ART. 5 - DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE --------------------------
La durata dell’autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in anni 2 (due) per la fase di estrazione e anni 2 (due) per la fase di sistemazione per un totale di anni 4 (quattro) a partire dalla data di notifica alla Ditta dell’autorizzazione stessa, nel rispetto delle fasi indicate all’art. 19.
ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA -----------------
Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava: ---------------
- Comune di Modena;
- tipo di materiale estratto;
- denominazione della cava;
- progettista;
- ditta esercente e relativo recapito telefonico; ---------------------------------
- direttore responsabile e relativo recapito telefonico; ------------------------
- sorvegliante e relativo recapito telefonico;------------------------------------
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza dell’autorizzazione;
- eventuali proroghe dell’autorizzazione. ---------------------------------------
TITOLO II° OPERE PRELIMINARI
ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA--------------------------
La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati, cartografati in scala adeguata e corredati di schede monografiche; copia di tale cartografia dovrà essere fornita contestualmente all’inizio dei lavori al Comune.------
ART. 8 – RECINZIONE
La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, costruita in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m. Lungo la recinzione dovranno essere posizionati appositi cartelli monitori ogni 40
m. In corrispondenza del previsto accesso all’area di cava dovrà essere posto in opera un cancello metallico idoneo ad impedire l’ingresso a persone e mezzi non autorizzati.
ART. 9 – TERRAPIENI PERIMETRALI-----------------------------------
Primetralmente all’area di cava sono già presenti argini perimetrali idonei alla mitigazione degli impatti indotti; essi saranno mantenuti fino alle fasi finali di escavazione, come indicato in progetto. ------------------------------
ART. 10 – FOSSI DI GUARDIA
Lungo i lati della cava dovranno essere realizzati fossi di guardia disposti come indicato nelle tavole progettuali, sui margini occidentale e settentrionale dell’area di stoccaggio, per evitare l’ingresso delle acque superficiali esterne, di sezione tale da consentire il loro smaltimento in un ricettore idoneo.
ART. 11 – PIANI DI MONITORAGGIO------------------------------------
La Ditta si impegna a dare attuazione al “Piano di monitoraggio” della cava AREA-I12, secondo le modalità descritte nel Progetto. ----------------
La ditta BETONROSSI S.P.A. e' tenuta a concorrere, per la parte di propria competenza, al monitoraggio ambientale complessivo del Polo 5, secondo le modalità approvate con DGC n. 304 del 16/07/2013 (Piano di Coordinamento relativo all’attuazione della Fase A del Polo n. 5 “Pederzona” in Comune di Modena), nonchè dall’Allegato 1 alle NTA del PAE del Comune di Modena “Prescrizioni ARPA”. ----------------------
ART. 11bis – PIEZOMETRI ---------------------------------------------------
Per il monitoraggio periodico delle acque sotterranee, la Ditta utilizzerà specificamente i piezometri esistenti, posti a monte e a valle della cava, denominati CG3 e CM3.
Il monitoraggio delle acque sotterranee a presidio della cava in oggetto dovrà essere cosi strutturato:
I dati di monitoraggio del livello di falda che verranno prodotti durante le attività di coltivazione e sistemazione dell’area, dovranno
necessariamente riportare i valori di soggiacenza riferiti sia al piano ribassato, sia al piano campagna originario. ------------------------------------
Il programma di monitoraggio sulla qualità delle acque sotterranee, mediante analisi chimica dei parametri indicati nel Progetto, dovrà proseguire fino al momento del rilascio del certificato definitivo di regolare esecuzione delle opere di sistemazione, di cui all’art. 38.----------
In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l’aumento sia della frequenza delle letture sia delle analisi. La prima campagna di misura, che servirà come termine di confronto per i successivi controlli, dovrà essere effettuata prima dell’inizio degli scavi. --------------------------
I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune di Modena, ad ARPA ed alla Provincia di Modena, entro i quindici giorni successivi alla data di certificazione e tali dati, opportunamente elaborati per definire l’andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei, dovranno essere allegati alla relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 26. -------------------------------------------
Ai fini della tutela delle acque sotterranee all’interno dell’area di cava non potranno essere serbatoi di combustibili o altre sostanze pericolose. -- Ai fini della verifica degli eventuali impatti sull’area circostante il vuoto da attività estrattive ripristinato con i materiali inerti utilizzati per il ripristino, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere di due anni dopo la completa ultimazione dei lavori di ripristino. -------------------
ART. 12 - STRADA DI ACCESSO - POLVEROSITA' ------------------
Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto fino alla viabilità pubblica.
Dovrà inoltre essere garantita la ripulitura della viabilità asfaltata eventualmente interessata.
La Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto nel Progetto in merito al Piano di monitoraggio degli impatti ambientali, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio delle polveri da attuarsi presso il ricettore identificato come R3, entro la proprietà Bandieri-Bulgarellli-Golinelli. ----------------------------------------
ART. 13 - CONTENIMENTO DEL RUMORE ----------------------------
La Ditta dovrà rispettare quanto previsto nel Progetto, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio del rumore da attuarsi presso il ricettore identificato come R3, più prossimo alla cava.
L'attività estrattiva non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone acustiche presenti.
ART. 14 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO -----------------------------
Nel caso di interessamento di aree assoggettate dal PSC-POC-RUE a “controllo archeologico preventivo”, l’esercizio dell’attività estrattiva è subordinato al preventivo nulla-osta da parte della Soprintendenza ai Beni Archeologici ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate. Tale nulla-osta deve essere richiesto con istanza rivolta alla Soprintendenza e presentata al Museo Civico Archeologico di Modena; copia del parere deve far parte della documentazione amministrativa. -----
TITOLO III°
ATTIVITA' ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO
ART. 15 - SUPERFICIE DI CAVA -------------------------------------------
La superficie interessata dall’intervento di coltivazione e sistemazione della cava AREA-I12 è di 63.944 mq, comprensiva di un’area di circa
11’312 mq interna all’adiacente cava “Gazzuoli-MO” ed inclusa nel presente progetto per l’esaurimento dei volumi sottesi dalla scarpata di rilascio ed il recupero in continuità tra le due cave. ---------------------------
Sarà oggetto di escavazione una superficie, calcolata sul ciglio degli scavi, pari a circa 26’143 mq, dei quali 3’286 mq del lotto 1a, 10.247 mq del lotto 1b, 0 mq del lotto 1c e 12’610 mq del lotto 2, oltre a 6’945 mq corrispondenti all’area sottesa dalla scarpata di fine scavo della cava “Gazzuoli-MO” in espansione (parte dei lotti 1a e 1b, lotto 1c). ------------
La superficie destinata all’escavazione indicata al comma precedente si riferisce all’ipotesi di utilizzazione anche di aree comprese nel rispetto di cui all’art. 104 del D.P.R. 128/59 relativo alla linea telefonica esistente, per la quale sono previsti l’abbattimento e la ricollocazione; si richiamano pertanto le condizioni riportate ai successivi artt. 19, 20 e 21.- ART. 16 - PROFONDITA' DI SCAVO --------------------------------------
La profondità massima raggiungibile è di 12,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e riferiti ai capisaldi inamovibili individuati negli atti di progetto.
ART. 17 - MATERIALI ESTRAIBILI---------------------------------------
Il materiale da movimentare nella cava e' di 309’761 mc, costituito da:----
- 190’000 mc di ghiaia e sabbia utili, misurati in cava, corrispondenti a 14’703 mc del lotto 1a, 76’348 mc del lotto 1b, 11’437 mc del lotto 1c e 87’512 mc del lotto 2, oltre a 119’761 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. ---------------
Nel caso in cui la linea telefonica a sud non venga ricollocata e non vengano ottenute le deroghe di cui all’art. 104 del D.P.R. 128/59, il volume massimo estraibile è pari a 174’907 mc di ghiaia e sabbia utile oltre a 109’607 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. ----------------------------------
ART. 18 – PRESENZA DI RIFIUTI INERTI ------------------------------
Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati volumi significativi di materiali diversi da quello autorizzato, ne dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 35 della presente convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino.
ART. 19 –TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO -----
Nella coltivazione e nella sistemazione l’attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, ed in particolare: -------------------------
- l’attività di coltivazione avverrà in due lotti annuali successivi, il primo dei quali diviso in tre sublotti che potranno subire slittamenti temporali in funzione delle attività estrattive nelle cave adiacenti, identificati nel progetto;
-alla fine del primo anno di esercizio dovrà essere completato il lotto d’escavazione 1b ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% del fondo cava, escluso il riporto di terreno vegetale; -------------------------------------
- alla fine del secondo anno di esercizio dovranno essere completati i rimanenti lotti d’escavazione ed eseguito il ritombamento di almeno il 50% della superficie di fondo cava, escluso il riporto di terreno vegetale;-
- alla fine del quarto anno di esercizio l’area di cava dovrà risultare completamente risistemata, con la realizzazione di tutti gli inerbimenti, dei rimboschimenti, dei sentieri e di ogni altra opera prevista nel progetto;
La ditta dovrà comunicare l’avvenuto completamento dell’escavazione dei singoli lotti di scavo.
ART. 20 – MODALITA’ DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE ---------
L’inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui al Titolo II della presente Convenzione. -------------------
L’attività di escavazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. ----------------------------------------
In ogni momento della lavorazione la terra non inquinata dovrà risultare asportata per una distanza minima di 2 m dal ciglio superiore del fronte di scavo e avere una pendenza minore o uguale a 30° misurati sull’orizzontale. Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da garantire la stabilità dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria. --------------------
Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all’inizio delle opere di risistemazione. ----------------------
ART. 21 – MODALITA’ DEI LAVORI DI RIPRISTINO --------------
L’attività di ripristino dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. ----------------------------------------
La modalità di sistemazione è quella naturalistica, che prevede il recupero dell’intero fondo cava alla quota di -10,50, il rinfianco delle scarpate passibili di futuri arretramenti, con inclinazione pari a 27° e del fronte definitivo ad est del lotto 1a a pendio unico con inclinazione pari a 20° e la rivegetazione dell’intera cava secondo quanto definito nel progetto
agrovegetazionale. -
Il materiale disponibile per il ripristino morfologico, costituito dalle terre estratte in fase di coltivazione, è pari a circa 119’761mc. --------------------
Il quantitativo di materiale necessario per il ripristino naturalistico definitivo è di circa 71'131 mc.
Considerate le modalità di ripristino dell’area estrattiva si ha un eccesso di 48’630 mc di materiale oltre a quello necessario per tali lavori. Questo potrà essere accumulato in cava ed essere utilizzato, entro il periodo di validità della presente Convenzione, per il ripristino della cava o di cave adiacenti preferibilmente all’interno del Polo 5 o commercializzato secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 3 delle NTA del PAE; in questo caso verranno applicate le tariffe regionali. ----------------------------
L’inerzia della Ditta nei lavori di ripristino ambientale, come previsti dall’art. 19, tale da compromettere la conclusione, anche parziale, dell’attività di recupero entro i tempi programmati può comportare la decadenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. 17/91. -------
ART. 22 – PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESTRAZIONE
I rifiuti da estrazione prodotti durante l’attività di escavazione dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel “Piano di gestione dei rifiuti da estrazione”.------------
Eventuali terre in esubero, verificatane la qualità e la quantità, potranno essere utilizzate conferite ad altro sito idoneo al loro riutilizzo (in un’altra cava o per opere civili ai sensi dell’art. 41bis del D.L. n. 69 del 21/06/2013 come convertito dalla L. 98 del 09/08/2013). --------------------
ART. 23 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI ------------
Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Comune, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai successivi art. 36 e 37, facendo gravare sull’esercente l’eventuale maggiore spesa.----------------------------
ART. 24 – LAVORI DI MANUTENZIONE --------------------------------
La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell’attività estrattiva fissata all’art. 5 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 23 e delle eventuali proroghe previste dall’art. 33. ------------
La Ditta s’impegna a provvedere ad un’adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di almeno 2 anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente Convenzione.-------------------------------------------
ART. 25 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA' --------------
La Ditta è obbligata, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91:-------------------
- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino così come previsto nel progetto;
- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;-----------------------
La Ditta è inoltre obbligata, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117:
- ad utilizzare i rifiuti di estrazione derivanti dall’attività estrattiva per il riempimento dei vuoti prodotti ai fini del ripristino così come previsto dal Piano di gestione, parte integrante del progetto. -------------------------------
Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione dell’autorizzazione estrattiva di cui all’art. 2. ----------------------------------
ART. 26 - RELAZIONE ANNUALE -----------------------------------------
La Ditta dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:
- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 settembre di ogni anno, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino e di quelle relative allo stoccaggio della terra non inquinata e dei rifiuti di estrazione;
- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, terra non inquinata e rifiuti di estrazione); --------------------------------------------
- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna, impiegati per eventuali ritombamenti e distinti per quantità e qualità.
La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. -------------------
Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 settembre e indicato nella relazione, sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 35. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta. ---------------------
Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della garanzia fideiussoria come indicato all’art. 38. --------------------------------
La relazione dovrà contenere i risultati del controllo archeologico di cui all’art. 14, a firma dell’archeologo incaricato. ---------------------------------
TITOLO IV° CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 27 – COSTRUZIONI ACCESSORIE---------------------------------
Per l’esercizio dell’attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L. R. 25/11/2002 n° 31 e successive modifiche ed integrazioni.
Non necessitano quindi di autorizzazione le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l’esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi lavori di ripristino.
Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l’attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Gli eventuali locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del
D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui al precedente art. 21.--------------
ART. 28 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO ---------------------------------------------
Fermo restando quanto indicato dalla Soprintendenza archeologica per le operazioni di controllo archeologico preventivo, di cui all’art. 14, qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di
legge. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Comune di Modena.
La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità.
In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Xxxxx dovrà presentare un nuovo piano di escavazione e/o un nuovo progetto di ripristino ai sensi del successivo art. 32 secondo capoverso.-----------------
ART. 29 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI-------------------
Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta s’impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare e al Comune e a sospendere immediatamente i lavori. Questi potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare. -----------------------
ART. 30 - RISCHI EMERGENTI---------------------------------------------
Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.------------------------------------
Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell’autorizzazione s’impegna ad eseguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.
ART. 31 – DANNI ----------------------------------------------------------------
Nel caso che, nell'esercizio dell'attività, siano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività estrattiva. Qualora tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui al successivo art. 41 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all’evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin d’ora il Comune da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava di cui alla presente Convenzione.
TITOLO V°
VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO ART. 32 – VARIANTI AL PROGETTO ------------------------------------
Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell’area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale estraibile. ---
Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11,12,13,14. In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l’entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.
ART. 33 – PROROGA DELLA CONVENZIONE ------------------------
Qualora, in seguito a fatti ostativi alla coltivazione della cava come previsto agli artt. 19 e 20, si dovesse verificare la necessità di una proroga dell’autorizzazione, così come prevista all’art. 15 comma 2 della
L.R. 17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch’essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni 1 (uno).
ART. 34 – DEROGHE -----------------------------------------------------------
L’attività estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all’art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L’escavazione in deroga dalle distanze previste dall’art. 104 è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione provinciale. L’eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta autorizzazione sarà considerata abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L’escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all’assenso dei confinanti. ----------------------------
TITOLO VI° ONERI E GARANZIE
ART. 35 – TARIFFE -------------------------------------------------------------
La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 15 ottobre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. comma 2 della
L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014. --------------------------------------
Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 26.
Il mancato versamento dell’onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l’automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16
L.R. 17/91) nonché l’automatica sospensione della validità dell’autorizzazione all’attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un’eventuale
prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.
ART. 35bis – OPERE COMPENSATIVE
La Ditta si impegna ad accantonare e mettere a disposizione del Comune di Modena le somme in ragione dei volumi estratti, risultanti dalle Relazioni Annuali, per la realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all’art. 6 dell’Accordo sottoscritto in data 06/08/2013 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del “Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Fase A”, agli atti con protocollo PG 101155 del 27/08/2013. ART. 36 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE -----------------------------------------------------------------
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:
a) l’ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in Euro 191'814,42 (centonovantunomilaottocentoquqattordici/42euro) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, per l’esecuzione delle opere di ripristino della cava.
b) la garanzia di cui al precedente comma è costituita per mezzo di
fideiussione bancaria o assicurativa n. contratta in data
presso la ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza. -----------------
c) la Ditta dovrà effettuare tutti i rinnovi tacitamente e automaticamente fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 38. ------
d) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall’istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione prevista dall’art. 16 della
L.R. 17/91 e l’eventuale successivo incameramento delle garanzie. --------
e) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole:
- il mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di Modena, dell'Istituto o Compagnia fideiussore;
- indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola solo il Comune di Modena è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore; ----------------------------------
- fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l’Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa all’Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo del Comune; ---------------------
- l’Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all’art. 1944 comma 2 del Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;-----------------------
f) all’inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 26 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di ripristino finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria.
ART. 37 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI
A garanzia della manutenzione delle piantumazioni, da eseguire sulla base del progetto approvato, per un periodo di 2 anni dal momento della conclusione di tutte le opere di rimboschimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, la Ditta dovrà prestare alla firma della presente convenzione, ulteriore fideiussione di Euro 17'853,71 (diciassettemilaottocentocinquantatre/71 euro), pari al 20% dei costi di rimboschimento e manutenzione, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, da mantenere per i 2 anni successivi al completamento delle opere di risistemazione; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n. contratta in data presso la ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro dieci giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
Il contratto fideiussorio dovrà contenere le clausole indicate al punto c),
d) ed e) del precedente art. 36.
ART. 37bis - GARANZIA PER OPERE COMPENSATIVE
La Ditta si impegna inoltre, su richiesta del Comune, a rilasciare una ulteriore specifica polizza fidejussoria, fino alla concorrenza dell’importo determinato come specificato al punto 6.4 dell’Accordo per il Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx 0 “Pederzona”, sottoscritto il 06/08/2013, a garanzia delle opere compensative. Tale ulteriore polizza fidejussoria, a
garanzia delle somme afferenti la cava “Area I12”, oggetto della presente convenzione, sarà richiesta ad avvenuta approvazione, da parte del Comune di Modena, del progetto esecutivo di una o più opere, individuate tra quelle dell’elenco di cui all’art. 6, punto 7 del citato Accordo.
ART. 38 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37 ---------
Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue: ------------------------
- a completa ultimazione dei lavori di ripristino di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da un’attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di cui al precedente art. 26, il Comune libererà la garanzia di cui all’art. 36, contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un primo parziale certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposito procedimento di verifica finale; detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Trascorsi due anni dal completamento delle opere di ripristino, il Comune, previa richiesta della Ditta, verificherà lo stato di attecchimento delle piantumazioni e lo stato dell’ambiente nell’area circostante il vuoto ripristinato attraverso i risultati del monitoraggio di cui all’art. 11. --------
Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato definitivo di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di
protocollo di ricevimento della richiesta al quale seguirà lo svincolo della garanzia di cui all’art. 37.
E' ammesso, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta motivata della ditta. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui al precedente comma. Xxxxx restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto.
Gli oneri per le eventuali spese tecniche quali rilievi topografici, della rumorosità, indagini geotecniche e chimiche che il Comune ritenga necessarie e funzionali all’accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno a carico della Ditta. -----------------------------------
ART. 39 - VIGILANZA E CONTROLLI------------------------------------
L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari. ---
ART. 40 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI------------------
Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale.-------------------------
ART. 41 – CONTENZIOSO ----------------------------------------------------
Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d’ora alla decisione di un collegio
arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell’art. 822 del C.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.------------------------------
ART. 42 – SANZIONI -----------------------------------------------------------
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 della L. R. 18/91 n. 17.-------
Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.
ART. 43 – CESSIONE DELLE AREE ---------------------------------------
Ai sensi dell’Accordo sottoscritto in data 06/08/2013 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del “Polo Estrattivo 5 – Pederzona
– Fase A”, fra i cui firmatari risulta la ditta BETONROSSI S.P.A., la stessa Ditta dovrà cedere al Comune di Modena, al termine dell’attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate e ripristinate sottese ai Mappali 155(a) e 151 (a, b) del Foglio 228.
La Ditta si impegna fin d’ora a cedere gratuitamente le aree scavate e ripristinate di cui al comma precedente.-----------------------------------------
La cessione dell’area di cui sopra avverrà in qualsiasi momento il Comune lo richieda, a seguito di semplice richiesta del Comune di Modena, al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale, inverdimenti compresi.
La DITTA si impegna inoltre, fin d’ora, a trasferire il possesso delle aree di cui sopra anche prima del trasferimento della proprietà, nel momento in cui il Comune lo richiedesse.
Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese quelle tecniche necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., rimangono a carico della Ditta.
Relativamente ai quantitativi di materiale nelle aree in cessione, sottesi ai fronti attivi e/o di futuro ampliamento, per i quali ad oggi non e' possibile l'estrazione, il Comune si impegna a concedere il diritto di scavo su tale materiale, alla escavazione del quale dovranno essere tuttavia corrisposti gli oneri comunali di legge (tariffe regionali e opere compensative).-------
TITOLO VII° ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 44 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI ------------------------
La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione della presente Convenzione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta. ---------
Modena, lì
PER IL COMUNE Il Dirigente Responsabile del Servizio Risorse, Territorio e Protezione Civile Arch. Xxxxxx Xxxxxxxx | PER LA DITTA BETONROSSI S.P.A. Xxxxxx Xxxxx |