CONVENZIONE
TRA
LA REPUBBLICA CECA
E
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
La Repubblica Ceca e La Repubblica Italiana
animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale
hanno convenuto quanto segue:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
a) il termine "Parte Contraente" indica la Repubblica Ceca o la Repubblica Italiana;
b) il termine “cittadino” indica:
per quanto riguarda la Repubblica Ceca: le persone in possesso della cittadinanza della Repubblica Ceca;
per quanto riguarda l’Italia: le persone in possesso della cittadinanza italiana;
c) il termine “lavoratore” indica i cittadini di ciascuno dei due Stati che sono o sono stati iscritti ad uno o più regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 2 della presente Convenzione;
d) il termine "familiare" designa le persone a carico del lavoratore, definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;
e) il termine “legislazione” indica le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni disposizione di applicazione, relativi ai regimi di sicurezza sociale di cui all’ articolo 2 della presente Convenzione;
f) il termine “Autorità competente” indica: per quanto riguarda la Repubblica Ceca:
- il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali;
- il Ministero della Sanità; per quanto riguarda l’Italia:
- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- il Ministero della Sanità;
g) il termine “Istituzione competente” indica l’Istituzione alla quale l’assicurato é iscritto al momento della domanda di prestazioni o nei cui confronti ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se risiedesse nel territorio della Parte Contraente dove ha sede tale Istituzione;
h) il termine “residenza” indica la dimora abituale;
i) il termine "soggiorno” indica la dimora temporanea;
j) il termine “periodo di assicurazione” indica i periodi di contribuzione o di lavoro definiti o riconosciuti quali periodi di assicurazione dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
k) il termine “rifugiati” indica le persone riconosciute come tali da una delle due Parti Contraenti, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del relativo Protocollo di New York del 31.1.1967 sulla condizione giuridica dei rifugiati;
l) il termine “apolidi” indica le persone riconosciute come tali da una delle due Parti Contraenti ai sensi della Convenzione di New York del 28.9.1954 sulla condizione giuridica degli apolidi;
m) il termine "prestazioni" indica le prestazioni in denaro e in natura ai sensi dell’articolo 2 della presente Convenzione.
2. Gli altri termini ed espressioni utilizzati nella presente Convenzione hanno il significato loro attribuito dalla legislazione applicabile.
Articolo 2
Campo di applicazione per materia
1. La presente Convenzione si applica:
A. In Italia, alle legislazioni concernenti:
a) l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi;
b) i regimi speciali che sostituiscono l’assicurazione generale di cui alla lettera a);
c) i regimi speciali per i liberi professionisti gestiti da associazioni o fondazioni di carattere privato;
d) l’assicurazione sanitaria;
e) le indennità economiche di malattie e maternità.
B. Nella Repubblica Ceca, alle legislazioni concernenti:
a) l’assicurazione pensionistica, fatta eccezione per quanto riguarda la pensione piena di invalidità per casi particolari;
b) l’assicurazione sanitaria;
c) l’assicurazione malattia.
2. La presente Convenzione si applica anche ai provvedimenti normativi che modificano o completano le legislazioni enumerate nel primo comma del presente articolo. Essa si applica, altresì, ai provvedimenti normativi che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori a meno che non vi sia, a tale riguardo, opposizione dell’altra Parte Contraente entro tre mesi dalla data di ricezione della notifica di detti provvedimenti.
3. Le disposizioni relative all’assoggettamento alla legislazione di cui all’articolo 6.2 della presente Convenzione e quelle relative alle deroghe alla legislazione di cui agli articoli 7 e 8 della presente Convenzione si estendono anche ai rami delle assicurazioni sociali non comprese nel comma 1 del presente articolo.
4. La presente Convenzione non si applica alla legislazione italiana relativa all’assegno sociale, alla maggiorazione sociale, alle prestazioni di accompagnamento degli inabili, a tutte le altre prestazioni non contributive a carico dei fondi pubblici, né all’integrazione al trattamento minimo delle pensioni fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16.
Articolo 3
Campo di applicazione personale
1. La presente Convenzione si applica ai lavoratori che sono o sono stati sottoposti alle legislazioni di cui all’articolo 2, nonché ai loro familiari ed ai loro superstiti, a condizione che i loro diritti derivino dall’assicurazione del lavoratore.
2. La presente Convenzione si applica altresì ai rifugiati ed agli apolidi che risiedono abitualmente e legalmente sul territorio di una delle due Parti Contraenti e che sono o sono stati sottoposti alle legislazioni di cui all’articolo 2, nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che i loro diritti derivino dall’assicurazione del rifugiato o dell’apolide.
Articolo 4 Uguaglianza di trattamento
Le persone che risiedono o soggiornano sul territorio dell’altra Parte Contraente, alle quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di tale Parte alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato, fatte salve le disposizioni particolari della presente Convenzione.
Articolo 5 Esportabilità delle prestazioni
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le prestazioni in denaro acquisite ai sensi della legislazione di una Parte Contraente o in applicazione della Convenzione sono erogate direttamente agli interessati, anche se essi stabiliscono la loro residenza sul territorio dell’altra Parte Contraente o di uno Stato terzo.
2. Ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni di cui al comma 1) non è richiesta la presenza del destinatario sul territorio della Parte dove ha sede l’Istituzione competente.
TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo 6 Principi generali
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 i lavoratori occupati sul territorio di una Parte Contraente sono soggetti alla legislazione di detta Parte.
2. Nel caso di lavoratori autonomi che, in ragione del loro lavoro, sono soggetti alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti si applica la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi stabiliscono la residenza.
Articolo 7 Deroghe ai principi generali
Il disposto di cui all’articolo 6 della presente Convenzione comporta le seguenti eccezioni:
a) il lavoratore dipendente da una impresa con sede in una Parte Contraente, che sia inviato sul territorio dell’altra Parte Contraente per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa per un periodo limitato di tempo, resta soggetto alla legislazione della prima Parte, a condizione che la sua attività sul territorio dell’altra Parte non superi i dodici mesi.
Se la durata di tale attività dovesse prolungarsi per periodi superiori ai dodici mesi previsti, l’applicazione della legislazione della prima Parte può essere prorogata per altri dodici mesi, previo consenso dell’Autorità competente della seconda Parte o dell’Istituzione eventualmente da essa delegata.
Le Autorità Competenti delle due Parti Contraenti o gli organismi da esse eventualmente designati possono prevedere di comune accordo che, in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, resti applicabile la legislazione della Parte Contraente di provenienza nel caso in cui ciò corrisponda all’interesse del lavoratore.
b) il personale di volo di un’impresa di trasporto aereo rimane soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l’impresa;
c) i membri dell’equipaggio di navi battenti bandiera di una Parte Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Parte.
Ogni altra persona occupata sulla nave in operazione di carico, scarico e vigilanza quando la nave è attraccata, è soggetta alla legislazione della Parte Contraente cui appartiene il porto;
d) i dipendenti pubblici restano sottoposti alla legislazione della Parte Contraente a cui appartiene l’Amministrazione che li occupa;
e) gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonché i membri del personale tecnico o amministrativo appartenenti all’organico delle cancellerie, in servizio nelle Missioni diplomatiche e negli Uffici consolari, sono sottoposti alle Convenzioni ed ai Trattati internazionali ad essi applicabili.
Articolo 8
Personale delle Rappresentanze diplomatiche e consolari diverso da quello previsto all’Articolo 7 lettera e)
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello di cui all’articolo 7 lettera e) della presente Convenzione nonché i lavoratori alle dipendenze personali degli agenti diplomatici, dei funzionari consolari di carriera o di altro personale amministrativo o tecnico hanno facoltà di optare per l’applicazione della legislazione dello Stato rappresentato entro tre mesi dalla data di inizio del lavoro o dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, a condizione che siano cittadini di questo Stato, secondo le modalità fissate nell’Accordo Amministrativo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Capitolo I Malattia e maternità
Articolo 9 Totalizzazione dei periodi assicurativi
Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l’Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente, a condizione che essi non si sovrappongano.
Articolo 10
Prestazioni sul territorio dell’altra Parte Contraente
1. I cittadini di ciascuno dei due Stati Contraenti che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione della Parte Contraente competente per aver diritto alle prestazioni, beneficiano per la durata della loro permanenza nel territorio dell’altra Parte Contraente:
a) delle prestazioni in natura necessarie erogate in caso di cure urgenti da parte dell’Istituzione del luogo di soggiorno per conto dell’Istituzione competente, secondo la legislazione che quest’ultima applica;
b) delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall’Istituzione competente secondo la legislazione che quest’ultima applica. Tuttavia, previo accordo tra l’Istituzione competente e l’Istituzione del luogo di soggiorno, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima Istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione della Parte Contraente competente.
2. Previo accordo dell'Istituzione competente, l'assistenza sanitaria può essere fornita nell'altra Parte Contraente anche oltre la misura necessaria di cui al comma 1, a.
Articolo 11
Assistenza sanitaria a lavoratori italiani nella Repubblica Ceca
I lavoratori di cui agli articoli 7 e 8 della presente Convenzione che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione italiana riguardante il diritto all'assistenza sanitaria ricevono, per la durata della loro permanenza nel territorio della Repubblica Ceca, unitamente ai familiari che li accompagnano, l'assistenza sanitaria erogata, a carico
dell'Istituzione italiana, da parte dell'Istituzione ceca secondo la legislazione che quest'ultima applica.
Articolo 12
Prestazioni in natura di grande importanza
La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sarà stabilita nell'Accordo Amministrativo di cui all’articolo 17 della presente Convenzione, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.
Articolo 13 Rimborsi tra Istituzioni
1. Le prestazioni in natura concesse dall'Istituzione di una Parte Contraente a carico dell'Istituzione competente dell’altra Parte Contraente in base alle disposizioni del presente Capitolo danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite nell’Accordo Amministrativo previsto all’articolo 17 della presente Convenzione.
2. Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti possono concordare altre modalità di rimborso, in particolare rimborsi forfettari che si avvicinino il più possibile alle spese effettive o la rinuncia totale o parziale per determinate categorie di assistiti e/o tipologie di prestazioni.
Capitolo II
Prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti Articolo 14
Totalizzazione dei periodi assicurativi
1. Se la legislazione di una delle Parti Contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell’altra Parte Contraente o può far valere in quest’ultima un diritto a prestazioni.
2. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l’Istituzione competente di detta Parte Contraente tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altra Parte Contraente, a condizione che essi non si sovrappongano.
3. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’erogazione di determinate prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una
professione sottoposta ad un regime speciale, sono totalizzati i periodi compiuti in un regime corrispondente dell’altra Parte Contraente o, in mancanza, nella stessa professione. Se anche dopo la totalizzazione l’assicurato non soddisfa le condizioni richieste per il diritto alla prestazione del regime speciale, sono totalizzati i periodi rispettivi per l’erogazione delle prestazioni secondo il regime generale.
4. Se un lavoratore non acquisisce il diritto alle prestazioni in base ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti Contraenti, egli può acquisire il diritto alle prestazioni facendo valere eventuali periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di un terzo Stato con il quale entrambe le Parti Contraenti hanno stipulato convenzioni in materia di Sicurezza Sociale che prevedono disposizioni sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione.
Articolo 15 Calcolo delle prestazioni
1. Se un lavoratore acquisisce il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione di una Parte Contraente senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione, l’Istituzione competente di questa Parte calcola la prestazione a proprio carico unicamente in base alla legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche se l’interessato ha diritto, da parte dell’altra Parte Contraente, ad una prestazione calcolata in base al successivo comma 2.
2. Se un lavoratore non acquisisce il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una Parte Contraente, l’Istituzione competente di questa Parte totalizza i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti. Detta Istituzione determina l’importo della prestazione nel modo seguente:
a) stabilisce l’importo teorico della prestazione a cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti in base alla legislazione che essa applica;
b) stabilisce successivamente l’importo effettivo della prestazione a proprio carico, ripartendo l'importo teorico in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione delle due Parti Contraenti.
3. Se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione delle due Parti Contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una sola di esse per beneficiare di una prestazione completa, viene presa in considerazione tale durata massima in luogo della durata totale dei periodi.
4. Se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una Parte Contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto unicamente di questi periodi, nessun diritto a prestazione è acquisito ai sensi di questa legislazione, l’Istituzione di questa Parte Contraente non è tenuta ad erogare alcuna prestazione per detti periodi. Tuttavia, l’Istituzione competente dell’altra Parte Contraente prende in considerazione detti periodi sia per il diritto sia per il calcolo della prestazione a proprio carico.
5. Se, ai sensi della legislazione italiana, la prestazione il cui diritto sorga in virtù della totalizzazione deve essere calcolata, in tutto o in parte, sulla base del nuovo sistema italiano di calcolo contributivo, l’Istituzione competente italiana determinerà l’ammontare, rispettivamente dell’intera pensione o della quota di essa, tenendo conto del predetto sistema di calcolo anziché di quello previsto al comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di stabilire la base di misura per il calcolo delle prestazioni da parte delle due Parti Contraenti vengono presi in considerazione unicamente i periodi di assicurazione compiuti ai sensi delle rispettive legislazioni.
Articolo 16 Integrazione al trattamento minimo
1. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni competenti delle Parti Contraenti in virtù della totalizzazione non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio il beneficiario risiede, l’Istituzione competente di detta Parte, qualora sussistano i requisiti richiesti dalla normativa nazionale, integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.
2. Le disposizioni del comma precedente non trovano applicazione qualora la pensione italiana sia calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo.
TITOLO IV
Disposizioni varie Articolo 17
Accordo Amministrativo Le Autorità competenti delle Parti Contraenti:
a) stipulano l'Accordo Amministrativo necessario all'applicazione della presente Convenzione;
b) si comunicano tutte le informazioni relative alle misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione;
c) si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche delle loro legislazioni che possano influire sulla applicazione della presente Convenzione;
d) al fine di facilitare i rapporti diretti tra di loro designano gli Organismi di collegamento.
Articolo 18 Assistenza reciproca
1. Le Autorità e le Istituzioni incaricate dell'attuazione della presente Convenzione si scambiano i loro buoni uffici e si propongono di agire come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. L’assistenza amministrativa reciproca tra queste Autorità ed Istituzioni è in linea di massima gratuita. Tuttavia, le Autorità competenti delle Parti Contraenti possono concordare il rimborso di determinate spese.
2. La documentazione da presentare all’Istituzione competente di una Parte Contraente ai fini dell’applicazione della presente Convenzione può essere autenticata dall’Istituzione dell’altra Parte Contraente.
Articolo 19 Esenzioni
1. Il beneficio delle esenzioni o delle riduzioni di tasse, bolli, diritti legali o di registrazione previsti dalla legislazione di una Parte Contraente per certificati o documenti da esibire in applicazione della presente Convenzione è esteso a certificati e documenti analoghi da esibire in conformità della legislazione dell’altra Parte Contraente ai fini dell’applicazione della presente Convenzione.
2. Tutti gli atti, i documenti ed i certificati di natura ufficiale da esibire in conformità alla legislazione dell’altra Parte Contraente per l’applicazione della presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione e da ogni altra simile formalità.
Articolo 20 Lingua di comunicazione
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione le Autorità, le Istituzioni o Giurisdizioni delle Parti Contraenti comunicano direttamente tra loro nella lingua ufficiale dei due Stati e non possono respingere richieste o altri documenti loro indirizzati adducendo il motivo che sono redatti nella lingua ufficiale dell’altra Parte Contraente.
Articolo 21 Domande, dichiarazioni, ricorsi
1. Le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che devono essere presentati in base alla legislazione di una Parte Contraente entro determinati termini all’Autorità o all’Istituzione di questa Parte possono essere presentati nei medesimi termini all’Autorità o all'Istituzione dell’altra Parte Contraente. L'Autorità o l'Istituzione così investita è tenuta a trasmettere immediatamente le domande, dichiarazioni o ricorsi all'Autorità o all'Istituzione competente del primo Stato. La data alla quale tali domande, dichiarazioni o ricorsi sono stati presentati all'Autorità o all'Istituzione
dell’altra Parte Contraente è considerata come data di presentazione all'Autorità o all'Istituzione competente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non pregiudicano l'applicazione delle norme di legge nazionali in materia di decorrenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento relativo alla domanda di pensione.
Articolo 22 Interessi
Gli interessi legali per ritardato pagamento delle pensioni vengono liquidati secondo quanto previsto dalla legislazione di ciascuna Parte Contraente.
Articolo 23 Trasferimenti di somme
I trasferimenti tra le due Parti Contraenti di somme risultanti dall’applicazione della presente Convenzione sono effettuati in valuta liberamente convertibile in conformità alle procedure previste dalla legislazione in vigore in tale materia in ciascuna delle Parti Contraenti al momento del trasferimento.
Le Parti Contraenti adottano i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento delle somme dovute ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 24
Recupero di anticipi o eccedenze
Le Istituzioni competenti delle due Parti Contraenti stabiliranno mediante accordo le modalità di compensazione degli anticipi o eccedenze.
Articolo 25 Visite e perizie mediche
1. Le visite e le perizie mediche previste dalla legislazione di una Parte Contraente vengono effettuate dall’Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza del beneficiario delle prestazioni, su richiesta ed a carico dell’Istituzione competente, alle condizioni stabilite dall'Accordo Amministrativo. Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti possono concordare modalità alternative di rimborso ovvero la rinuncia ai rimborsi stessi.
2. Nel caso di visite e perizie mediche previste dalla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, le spese relative restano a carico dell’Istituzione che le effettua.
Articolo 26 Controversie
1. Qualsiasi controversia che sorga riguardo alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione sarà risolta mediante negoziati tra le rispettive Istituzioni e Autorità competenti delle Parti Contraenti.
2. Qualora la controversia non possa essere risolta nel termine di sei mesi a decorrere dalla prima richiesta di avvio dei negoziati, essa verrà risolta per la via diplomatica tra le Parti Contraenti.
Articolo 27 Tutela dei dati personali
Senza pregiudizio per gli obblighi imposti dalle leggi di ciascuna delle Parti Contraenti, i dati personali trasmessi da una Parte Contraente all’altra ai sensi della presente Convenzione e ai fini della sua applicazione, saranno tenuti riservati e potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare la presente Convenzione.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali Articolo 28
Decorrenza dei diritti
1. La presente Convenzione non fa sorgere alcun altro diritto per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore.
2. I periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una Parte Contraente prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione sono presi in considerazione per la determinazione dei diritti che sorgono in conformità delle disposizioni della Convenzione medesima ad esclusione del caso in cui i periodi di assicurazione in questione siano già stati utilizzati per la liquidazione di una prestazione secondo la legislazione della Parte Contraente in base alla quale tali periodi di assicurazione sono stati compiuti.
3. A coloro che alla data di entrata in vigore della Convenzione hanno maturato il diritto alla prestazione e presentino la relativa domanda entro dodici mesi dalla predetta data, viene riconosciuta la decorrenza della prestazione dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
Articolo 29 Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa avrà durata illimitata.
Articolo 30 Denuncia
1. La presente Convenzione potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti Contraenti. La denuncia dovrà essere notificata all’altra Parte Contraente al più tardi nei primi sei mesi di ogni anno. In tal caso la denuncia avrà effetto dal 31 dicembre di detto anno.
2. In caso di denuncia, qualsiasi diritto acquisito ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione non decade.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a il in due originali, ciascuno nelle lingue ceca e italiana entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER LA PER LA
REPUBBLICA CECA REPUBBLICA ITALIANA