CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Santobono - Pausilipon”
Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di somministrazione annuale, prorogabile di un ulteriore anno, di lavoro interinale. Importo annuo dell’affidamento € 2.160.000,00, di cui € 56.411,91 + iva per oneri di agenzia posti a base di gara
CIG . 7572646929
Art.1- OGGETTO
Il presente appalto è finalizzato all’individuazione di una Agenzia, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per il servizio di fornitura in somministrazione di lavoro interinale, ai sensi del d. lgs.10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.
Con il lavoro interinale, l’Azienda intende garantirsi la disponibilità di personale qualificato per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.
Sarà richiesto all’aggiudicatario il seguente personale e relativo monte ore presumibile per la durata di 12 mesi:
- Rif. 1) Profilo Operatori socio-sanitari : n. 75.590 ore/anno,
- Rif. 2) Profilo Infermiere pediatrico: n. 28.080 ore/anno.
A tal riguardo si precisa che l’Azienda si riserva, nell’arco dell’anno, di effettuare, a parità di costo complessivo pattuito, rimodulazioni del fabbisogno di monte ore, relativamente ai due profili professionali sopra indicati.
Per i requisiti professionali di detto personale, si rinvia a quanto previsto nella relativa vigente normativa. I titoli conseguiti nei Paesi europei devono essere riconosciuti dal Ministero della Salute.
Per il personale somministrato sono, inoltre, richieste:
- l’iscrizione all’Albo del Collegio della relativa Professione Sanitaria;
- la conoscenza della lingua italiana.
Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La disciplina normativa di riferimento è costituita da:
- Direttiva 2004/18/CE;
- d.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 artt.30-40
- d. lgs. n. 50 del 18/04/16 e s.m.i. “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” da ora in avanti denominato “Codice”;
- d. lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
- d.lgs. 165/2001 e s.m.i., art. 36
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO
La durata complessiva dell'appalto, è di 12 mesi, a partire dalla data di registrazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
La durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di scelta di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Per i primi 30 giorni l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire alla
Committente una valutazione ampia e complessiva del progetto attivato e del servizio reso. Durante tale periodo di prova la Committente potrà, a seguito di inadempienze od anche di mera inidoneità del servizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto previo preavviso di 3 (tre) giorni. In tale eventualità alla ditta spetterà il corrispettivo delle prestazioni già eseguite, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’importo annuo posto a base di gara è di complessivi € 2.160.000,00,oltre iva di legge solo sul compenso di agenzia.
Il fabbisogno complessivo per numero di ore espresse nel presente capitolato è presunto e la quantificazione esatta sarà determinata dalle prestazioni effettivamente richieste e rese. Il numero di ore richieste è suscettibile di variazione in più nei limiti del venti per cento del monte orario complessivo o in meno nel corso dell’appalto anche oltre il venti per cento del monte orario complessivo.
La Direzione dell’esecuzione dell’appalto è affidata al Direttore della S.C. Gestione Risorse Umane, al quale competerà valutare la sussistenza di circostanze di carattere temporaneo o eccezionale, sulla base delle istanze formulate dalle Direzioni Mediche di Presidio-
Trattandosi di fornitura in somministrazione, le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere erogate solo previa richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto secondo le quantità e nella misura indicate negli ordini di fornitura. In particolare, l’ordine di somministrazione conterrà le seguenti informazioni:
-descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie e gli eventuali requisiti professionali richiesti per il profilo;
-le modalità e la durata della prestazione lavorativa;
-la U.O.C. o Servizio di destinazione;
-eventuali ulteriori informazioni.
Lo stesso dovrà essere accompagnato dall’ordine contabile estratto dalla procedura informatica contabile aziendale
Sempre ricorrendo i medesimi presupposti e compatibilmente con le disponibilità della società di somministrazione, il committente, tramite il direttore dell’esecuzione del contratto, si riserva di richiedere figure professionali diverse che eventualmente dovessero risultare necessarie nel corso dell’appalto, nei limiti del venti per cento.
ART. 5 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI
Il prestatore del servizio avrà l’obbligo di assicurare al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’AORN Santobono Pausilipon.
L’A.O.R.N. corrisponderà all’Agenzia, nei limiti dell’importo del contratto, come risultante dall’aggiudicazione definitiva e fatto salvo quanto disposto dall’art. 4:
- un rimborso costituito dalle retribuzioni dei lavoratori e di tutte le voci stipendiali quali ratei di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei di ferie, ecc. calcolati sulla base di quanto previsto dal CCNL come applicato nell’A.O.R.N., e commisurato alle effettive esigenze che saranno di volta in volta contenute nella richiesta di utilizzo del lavoratore da parte dell’A.O.;
- e, per ogni ora effettivamente prestata, un corrispettivo calcolato applicando il moltiplicatore offerto espresso in misura percentuale al costo orario desunto dallo stipendio base, come riportato nella tabella che segue;
- oltre l’IVA calcolata sul solo margine di intermediazione dell’Agenzia.
Il sistema del rimborso a piè di lista implica che al prestatore del servizio saranno restituite esattamente le spese sostenute per la retribuzione e le voci correlate, così come risultanti dalla documentazione prodotta.
Di seguito i parametri utili per il calcolo dell’importo che sarà corrisposto all’impresa:
rif. | categoria prof.le | n. di ore previste | rimborso riconosciuto dal committente all’agenzia | moltiplicatore offerto | costo orario di riferimento per il calcolo del corrispettivo | ore ordinarie |
1 | Operatore Socio Sanitario | 75.590 | tutte le voci stipendiali del CCNL applicato nell’A.O. per un dipendente di pari qualifica, contributi, TFR, ecc. | 10,26 | Quelle effettivamente rese | |
2 | Infermiere pediatrico | 28.080 | tutte le voci stipendiali del CCNL applicato nell’A.O. per un dipendente di pari qualifica, contributi, TFR, ecc. | 12,56 | Quelle effettivamente rese |
Nel caso di variazioni del trattamento economico del lavoratore connesse ai rinnovi contrattuali od altre disposizioni di legge, l’ A.O.R.N. si impegnerà a rimborsare i relativi differenziali retributivi senza che all’Agenzia spetti alcunché. Il costo orario di riferimento è quello di cui alla precedente tabella e sempre e solo su questo si applica il moltiplicatore anche nel caso di variazioni del trattamento del lavoratore.
Il corrispettivo (presunto) spettante all’Agenzia per l’intera durata del contratto è determinato applicando il moltiplicatore unico espresso in misura percentuale offerto al costo orario desunto dallo stipendio base di ciascuna categoria professionale come indicato nella precedente tabella, moltiplicato per il corrispondente numero massimo di ore previste.
Si precisa che il moltiplicatore offerto costituisce un valore percentuale fisso e immutabile che moltiplicato per il costo orario - desunto dallo stipendio base del livello economico iniziale di ciascuna categoria professionale richiesta - determina il compenso (per ogni ora ordinaria effettivamente prestata dal lavoratore) spettante all’agenzia per l’attività di intermediazione e segnatamente per (l’elencazione non ha carattere esaustivo):
- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione;
- sostituzione del personale;
- spese a qualsiasi titolo e compenso spettante all’Agenzia;
- rischio assenteismo.
Il moltiplicatore comprende pertanto tutte le voci sopra indicate e tutto quant’altro il concorrente, secondo calcoli di propria utilità e convenienza, riterrà opportuno prevedere per l’assunzione del servizio con esclusione quindi delle retribuzioni dei lavoratori e di tutte le voci stipendiali (quali ratei
di tredicesima, contributi sociali, contributi INAIL, TFR, ratei di ferie, ecc.) che saranno rimborsate a piè di lista.
Le modalità di computo delle ore effettivamente svolte dal lavoratore e delle ore ordinarie rese dovranno essere determinate dall’Agenzia nella relazione tecnica ed avvenire con metodi appropriati, efficaci, trasparenti ed informatizzati da indicare nella stessa relazione.
Sarà obbligo dell’Agenzia produrre certificazione, completa di prospetto, che attesti l’avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, corrispettivo del servizio ed IVA, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del lavoratore.
ART. 6 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
L’operatore economico si impegna a informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale.
L’A.O. li informa e li addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal d. lgs.81/15, art. 35 comma 4-
Parimenti, l’Azienda Ospedaliera osserverà nei confronti dei lavoratori tutti gli obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa, previsti dalla vigente normativa. Detti obblighi saranno portati a conoscenza del lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal citato decreto legislativo.
L’Azienda Ospedaliera si impegna ad adottare tutte le misure connesse all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal d. lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tale scopo l’A.O. si impegna a comunicare all’Agenzia il nominativo del referente aziendale per i problemi di sicurezza del lavoro.
ART. 7 - ULTERIORIORI OBBLIGHI
Con il contratto di Somministrazione di lavoro a tempo determinato l’Agenzia per il lavoro assume l’obbligo:
di effettuare la somministrazione della professionalità richiesta;
del pagamento diretto del lavoratore somministrato nella misura corrispondente alla categoria di inquadramento e al conseguente trattamento economico applicato presso l’AORN Santobono Pausilipon;
del versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di somministrazione;
di non subappaltare il servizio e non cederlo a qualsiasi titolo;
messa a disposizione e sostituzione del personale massimo in un giorno dall’ordine.
ART. 8 - PERIODO DI PROVA DEL LAVORATORE – PENALI
Il prestatore di lavoro a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova di 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario. Il periodo di prova in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 giorni e superiore a 10. In caso di mancato superamento del periodo di prova l’Azienda Ospedaliera ne darà comunicazione scritta all’agenzia per il lavoro la quale a sua volta provvederà ad informare il lavoratore. L’Agenzia sarà tenuta in questo caso a sostituire il lavoratore cessato con altra figura di pari qualifica professionale.
In caso di ritardo nell’avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, rispetto ai tempi stabiliti, l’Azienda potrà applicare la seguente penale:
-per ritardi nell'avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione nel giorno richiesto: penale fino ad un massimo del costo giornaliero, riservandosi l’Azienda, comunque, la facoltà di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore
danno.
- per ritardi che abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l’Azienda potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza è da intendersi superata dopo con l’avvenuto intervento di tre contestazioni.
Agli importi delle penali sopra indicati saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all’inadempimento, ecc.);
danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda;
minori introiti.
Nel caso in cui il servizio non sia stato regolarmente eseguito, il Direttore dell’esecuzione del Contratto provvederà alla contestazione dell’inadempimento sulla base della seguente procedura:
1. Le irregolarità riscontrate dovranno risultare da verbale redatto in contradditorio tra l’AORN e l’esecutore, nel quale siano specificamente indicate le irregolarità o inadempienze riscontrate, come sopra individuate;
2. Sulla base del predetto verbale, il Direttore dell’esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla fine del mese di riferimento provvederà a contestare l’inadempimento all’esecutore, assegnando il termine perentorio di sette giorni per l’acquisizione di eventuali controdeduzioni e prospettando l’applicazione delle penali e/o delle ulteriori eventuali sanzioni di cui al presente capitolato speciale. La predetta comunicazione verrà inviata per conoscenza alla S.C. Economico Finanziaria ed alla S.C. Acquisizione Beni e Servizi;
3. Decorso il termine di cui sopra ed acquisite le controdeduzioni, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ne darà comunicazione alla S.C. Acquisizione beni e servizi e per conoscenza alla S.C. Economico Finanziaria, unitamente alle proprie valutazioni;
4. La S.C. Acquisizione Beni e Servizi, alla luce delle valutazioni del Direttore dell’Esecuzione, procederà all’applicazione della penale o delle altre misure sanzionatorie previste dal contratto, dandone contestuale comunicazione al Direttore dell’Esecuzione ed alla S.C. Economico Finanziaria.
5. La S.C. Economico Finanziaria provvederà a decurtare l’importo della penale applicata dai pagamenti relativi alle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria quali corrispettivi dei servizi resi.
La procedura di contestazione delle penali, tramite contraddittorio, è prevista per ogni ipotesi di applicazione delle penali.
L’Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta.
ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il servizio, oggetto del presente appalto, dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dal d. lgs del 10 settembre 2003 n. 276, dal presente Capitolato e alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Sanitaria e dal DEC.
I lavoratori dovranno essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per il profilo e saranno adibiti alle mansioni della qualifica rivestita. Dovranno essere istruiti e formati, a cura dell’operatore economico, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle XX.XX.XX.
Il datore di lavoro s’impegna altresì a destinare all’appalto personale in regola con le norme di cui al D.Lgs. 4.03.2014 n. 39, contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori
La Direzione Sanitaria potrà verificare l’idoneità dei prestatori di lavoro e chiedere la sostituzione di coloro che saranno considerati non utilizzabili per la categoria lavorativa richiesta. Potrà richiedere, altresì, la sostituzione del personale nei casi stabiliti dalla legge se negligente,
indisciplinato, o che non mantenga un contegno dignitoso all’interno della struttura ospedaliera e nei casi di cessata corrispondenza ai requisiti richiesti o per sopravvenienza di una giusta causa. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica, per iscritto, al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Pertanto, eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori saranno adottati dall’operatore economico come previsto dal d. lgs. 276/2003.
L’Azienda Ospedaliera ha facoltà di effettuare tramite la Direzione Sanitaria, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’operatore economico di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato. Qualora dal controllo qualitativo/quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato, l’operatore economico dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad eliminare le disfunzioni relative. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’operatore economico dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali.
ART. 10 - CONTRATTO E SPESE
Ogni contratto dovrà contenere gli elementi previsti dal d. lgs. 276 del 10 settembre 2003. Resta inteso che tutte le spese e tasse relative al contratto, comprese quelle di registrazione in caso di uso, rimangono a carico dell’agenzia per il Lavoro.
ART. 11 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’Impresa riconosce fin d’ora il diritto della Committente, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453, 1671, 1672 del Codice Civile, di risolvere "ipso iure" il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera A.R., nelle seguenti fattispecie:
- per motivi di interesse pubblico, opportunamente esplicitati e motivati in atti;
- in caso di interruzione del servizio, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali da parte dell’impresa somministratrice;
- in caso di cessione del servizio da parte dell’aggiudicatario, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di legge nei confronti dei lavoratori sia singolarmente che collettivamente considerati.
- in caso di accertamento da parte della Committente di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell’Impresa;
- in caso di cessione del contratto;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- in caso di recidive, fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal Capitolato;
- in caso di impiego di personale non corrispondente per quantità e qualifica a quanto richiesto;
- in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale;
- in caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente;
- in caso di interruzione del servizio
- per i raggruppamenti d’impresa, in caso di violazione delle quote fissate in sede di gara in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata;
- in caso di successivi analogo affidamento da parte di Xx.Xx.Xx. spa in seguito a gara centralizzata;
- in tutti i casi espressamente previsti dalla legge, dal presente Capitolato o di reiterata violazione degli obblighi previsti nel contratto.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’Impresa, la Committente potrà procedere all’incameramento della cauzione definitiva, e salva ogni altra azione che la Committente ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L’esecuzione del servizio verrà assicurata in prima istanza ricorrendo all’impresa che in sede di gara è risultata seconda in graduatoria, in seconda istanza all’impresa risultata terza, solo a fronte di rinuncia anche di questa si procederà all’esperimento di nuova gara.
L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte.
La Committente si riserva la facoltà di addebitare all’Impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che si troverà a dover sostenere per il restante periodo contrattuale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 12 - DATI PERSONALI
Si informa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n. 196/2003 che i dati del soggetto aggiudicatario verranno comunicati:
-- alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia” e relativi al Protocollo di Legalità;
- agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni relative alle dichiarazioni rese in sede di gara ex DPR 445/00 e smi;
- al Sistema di Monitoraggio degli Appalti.
Art. 13 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L'appaltatore dovrà presentare un’unica fattura alla scadenza di ogni mese.
I pagamenti, ove non intervengano contestazioni sui servizi e/o sulle relative fatture, verranno effettuati entro il termine che verrà concordato in sede di stipulazione del contratto, conformemente alla prassi commerciale.
Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi risultanti dall’aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del primo anno contrattuale. Detti corrispettivi potranno essere soggetti ad adeguamento ISTAT solo dal secondo anno.
L’ adeguamento prezzi avverrà ad istanza della Ditta all’Amministrazione, corredata della necessaria documentazione (Bollettini Ufficiali ISTAT – indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati –). Tale procedura di adeguamento verrà applicata nelle more dell’entrata in vigore del metodo di revisione dei prezzi previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/2006, attraverso il richiamo all’articolo 7 comma 4, lettera c) e comma 5 del D. lgs. 163/06.
Resta inteso che la contabilizzazione da parte della ditta degli avvenuti aumenti, potrà essere effettuata solo dopo le opportune verifiche e la conseguente approvazione da parte dell’Amministrazione.
Le disposizioni del presente articolo escludono l’applicabilità dell’art. 1664 del Codice Civile, nonché ogni altra norma in materia di revisione prezzi.
Art. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentita la cessione totale o parziale del contratto. Non è consentito il subappalto.
Art. 16 – RECESSO
Oltre a quanto previsto dalla Legge, l’Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti dell’Impresa, anche se non gravi,
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sulle prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa.
In tali casi, l’Impresa ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
In ogni caso di recesso l’Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione fino al nuovo affidamento.
Art. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concorrente si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall’art.7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010. Ai sensi dell’art. 7 comma 9 bis della summenzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art.18 - CONTROVERSIE
Per qualunque controversia nascente fra le parti sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.