COMUNE DI SARONNO
COMUNE DI SARONNO
Provincia di VARESE
DISCIPLINARE DI INCARICO
xxxxxxx xxxxx e condizioni per le prestazioni relative al servizio di “ASSISTENZA TECNICO- GIURIDICA-AMMINISTRATIVA PER RISCATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L., PER ACCOMPAGNAMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO IN HOUSE O CON GARA.”.
Tra
- Il Comune di SARONNO rappresentato dall’arch. Xxxxxxx XXXXXXXXXX – Dirigente del Settore Ambiente, Territorio e Opere Pubbliche, di seguito denominato semplicemente «Stazione Appaltante», e
- Il signor di seguito
denominato semplicemente «tecnico incaricato», Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. (Oggetto dell’incarico)
1. PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DA ENEL SOLE;
2. PREDISPOSIZIOE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DA ENEL SOLE;
3. APERTURA DI PROCESSO “ATTO GIUDIZIARIO” PER ACQUISIZIONE IMPIANTI- LETTERE E COMUNICAZIONI MESSI GIUDIZIARI;
4. PREDISPOSIZONE CORRISPONDENZA PER I RAPPORTI DI COMUNICAZIONE CON LA SOCIETA’ ENEL SOLE;
5. PREDISPOSIZONE CORRISPONDENZA PER I RAPPORTI DI COMUNICAZIONE CON LA SOCIETA’ ENEL DISTRIBUZIONE;
6. DEFINIZIONE ACCORDO CON ENEL DISTRIBUZIONE DI PROCEDURA ACCESSO AGLI IMPIANTI PROMISCUI;
7. DEFINIZIONE DEGLI ONERI A CARICO ENEL SOLE PER LE NON CONFORMITA’ DA DEDURRE NEL CONTO DI VALORE RESIDUO;
8. SOTTOSCRIZIONE VERBALE DI CONDIVISIONE DELLE QUANTITA’ DI IMPIANTO DA RISCATTARE CON ENEL SOLE;
9. VERIFICA DEGLI ONERI GIA’ VERSATI DA PARTE DEL COMUNE A ENEL SOLE E CONTABILIZZAZIONE DEI VALORI A REGISTRO CONTABILE;
10. PREDISPOSIZIONE PERIZIA DI VALUTAZIONE TECNICO GIURIDICA DA TRASMETTERE A ENEL SOLE;
11. PREDISPOSIZIONE DI LETTERA AI SENSI DELL’ART. 826 DEL CODICE CIVILE DI DICHARAZIONE DI PROPRIETA’;
12. VERBALE DI MANCATO ACCORDO SUL VALORE DI RISCATTO;
13. PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA PER LA CONSEGNA FORZOSA DEGLI IMPIANTI;
14. PREDISPOSIZIONE DELLA ORDINANZA DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI;
15. PREDISPOSIZIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA FORZOSA DEGLI IMPIANTI;
16. RELAZIONE GENERALE E DETERMINAZIONE INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ ENEL SOLE AI SENSI DELL’ARTICOLO N. 24 DEL REGIO DECRETO N. 2578 DEL 15 OTTOBRE 1925 (nel prosieguo definita: ELABORATO) NELLE FORME DI RELAZIONE PER L’ATTO GIUDIZIARIO – ARBITRATO;
17. ASSISTENZA ALLE RIUNIONI CON ENEL DISTRIBUZIONE PER LE PROCEDURE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PROMISCUI;
18. ASSISTENZA PER TUTTI GLI INCONTRI CON ENEL SOLE PER LA TRATTATIVA ECONOMICA DI PRIMO ACCORDO;
19. ASSISTENZA PER GLI INCONTRI CON ENEL SOLE PER I VERBALI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI;
20. VERBALE DI ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI;
21. ASSISTENZA E PRESENZA ALLE VARIE RIUNIONI DI GIUNTA E/O TECNICHE NECESSARIE PER RENDERE EDOTTA LA GIUNTA E L’UFFICIO TECNICO DEI VARI PASSI, INCONTRI, STATO DI AVANZAMENTO DELLA PROCEDURA.
22. ACCOMPAGNAMENTO ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA SARONNO SERVIZI S.p.A.
23. REDAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
24. ACCOMPAGNAMENTO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO CON GARA
Il tecnico incaricato si obbliga altresì a partecipare a tutte le operazioni peritali in contraddittorio con la ditta proprietaria Xxxx Xxxx, al fine di coadiuvare il committente in merito ad osservazioni controdeduzioni e valutazioni della controparte che dovessero risultare dall’attività svolta.
Si precisa che con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 19.2.2014 è stato approvato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) costituito dai seguenti elaborati:
Relazione norme tecniche;
Tavola Stato di Fatto apparecchi di illuminazione pubblica; Tavola Stato di Fatto quadri elettrici;
Tavola Stato di Fatto distribuzione dei livelli di luminanza Tavola indicazione di progettuale.
Art. 2. (Obblighi legali)
1. Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)
1. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali della determinazione dell’indennizzo, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
Art. 4. (Altre condizioni disciplinanti l’incarico)
1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all’amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L’amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità della determinazione dell’indennizzo e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a produrre un numero minimo di TRE copie di ogni ELABORATO già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché il file dell’ELABORATO in formato txt;
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto redatto a favore del tecnico incaricato, l’amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell’incarico,
5. con il conferimento dell’incarico il tecnico incaricato deve rendersi disponibile per gli eventuali incarichi successivi relativamente agli eventuali prosegui giuridici legati alla redazione della relazione
Art. 5. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)
1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto redatto ed eseguito a quanto previsto.
2. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
Art. 6. (Durata dell’incarico)
1. Il tempo per eseguire il servizio è fissato in 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di incarico, interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante.
Art. 7. (Penali)
1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'uno per mille dell’importo dei compensi di cui all’articolo 10, per ciascun giorno di ritardo.
2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
Art. 8. (Risoluzione del contratto)
1. E’ facoltà dell’amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 9. (Determinazione dei corrispettivi)
1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 2233 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente,
TOTALE GENERALE euro 30.000,00 (trentamila/00) da sottoporre a ribasso d’asta
2. I corrispettivi sopra indicati, comprensivi delle spese, sono fissi e vincolanti, essi sono stati determinati in sede di affidamento, a conclusione della procedura aperta. Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell’individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
4 La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma,
del codice civile, e comprensiva dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del codice civile.
5. L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.
Art. 10. (Modalità di corresponsione dei compensi)
1. Il compenso, così come stabilito all’articolo 9, sarà corrisposto con le modalità di seguito descritte:
a) 30% alla consegna dell’elaborato di cui al punto 16 dell’art. 1
b) 20% all’approvazione dell’affidamento del SERVIZIO PUBBLICO IN HOUSE o del provvedimento di Indizione gara
b) il rimanente in un’unica soluzione a 30 giorni DALLA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI ENEL SOLE;
2. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.
Art. 11. (Conferimenti verbali)
1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. E’ inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’amministrazione committente affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, per un numero di riunioni non superiore a quattro.
Art. 12. (Definizione delle controversie)
1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro dove ha sede la Stazione Appaltante.
Saronno, lì ottobre 2014
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