CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E HOUSING
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E HOUSING
Art. 1 – Premesse 4
Art. 2 – Oggetto del contratto 4
Art. 3 – Piano annuale delle attività 5
Art. 4 – Durata del contratto 5
Art. 5 – Oneri ed obblighi a carico di Città metropolitana 5
Art. 6 – Oneri, obblighi e responsabilità a carico di Venis 6
Art. 7 – Attivazione dei servizi 6
Art. 8 – Livelli dei servizi (Service Level Agreement –SLA) 7
Art. 9 – Segnalazione di guasti e/o anomalie 7
Art. 10 – Copertura assicurativa 7
Art. 11 – Manutenzione programmata dell’immobile e degli impianti 7
Art. 12 – Accesso al datacenter da parte di personale Città metropolitana 7
Art. 13 – Corrispettivo e fatturazione 8
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 8
Art. 15 – Penali 8
ART. 16 – Vigilanza della Città metropolitana 9
ART. 17 – Affidamento di ulteriori servizi in house 9
Art. 18 – Messa a disposizione del servizio per altri enti del territorio 9
ART. 19 – Strumenti e metodologie per l’attuazione del controllo analogo 10
Art. 20 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori 11
ART. 21 – Divieto di cessione del contratto e di sub affidamento dei beni o servizi 11
Art. 22 – Recesso/scadenza naturale 11
ART. 23 – Risoluzione del contratto 12
Art. 24 – Riservatezza 12
Art. 25 – Comunicazioni 13
ART. 26 – Divieto di pantouflage 13
ART. 27 – Codice di comportamento 13
ART. 28 – Trattamento dei dati personali 13
ART. 29 – Adempimenti in materia di sicurezza 14
Art. 30 – Foro competente 14
Art. 31 – Oneri e registrazione 14
ART. 32 – Rinvio 14
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E HOUSING
Tra
Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia – Xxx Xxxxx, 0000, codice fiscale n. 80008840276, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Ferrara il 28 agosto 1963, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, competente, nella sua qualità di dirigente, a stipulare i contratti per conto della “Città metropolitana” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 28 dello statuto dell’Ente, del decreto del Presidente della Provincia n. 41 del 23/12/2009 e successiva proroga del 14/12/2012 ai sensi dell’art. 27, co. 4, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la quale interviene nel presente Atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 21 dicembre 2017, di seguito anche “Città metropolitana” o “Ente”,
e
VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A., con sede in Venezia Xxx Xxxxx, 0000, Registro Imprese Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 02396850279 - R.E.A. Venezia 214409, Capitale sociale € 1.549.500 i.v., in persona del Direttore Generale dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 15 settembre 1971, in virtù dei poteri conferiti dall’Assemblea degli Azionisti nella seduta del 28 dicembre 2016, domiciliata, per la carica, nella sede legale della Società, di seguito anche “Venis” o “Società”,
Premesso che
la legge n. 56 del 2014 individua, tra le finalità istituzionali generali della Città metropolitana, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della stessa Città metropolitana (art. 1, co. 2) e le affida, tra le altre, le funzioni di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (art. 1, co. 44), di raccolta ed elaborazione di dati e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (art. 1, co. 85);
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato con proprio decreto in data 31 maggio 2017, il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), attraverso il quale viene definito il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e dato il via ad un percorso di razionalizzazione infrastrutturale e di riqualificazione della spesa ICT, attribuendo alle Città metropolitane il ruolo di aggregatore delle amministrazioni nella realizzazione del Piano;
ai fini della razionalizzazione dei data center, AgID, con una specifica procedura di qualificazione, individuerà un insieme di infrastrutture fisiche della PA che diventeranno Poli Strategici Nazionali (PSN) e che dovranno rispettare i requisiti di capacità, eccellenza tecnica, economica ed organizzativa; tali strutture dovranno assorbire le strutture più piccole destinate ad essere rapidamente consolidate verso uno dei Poli strategici nazionali o verso il cloud tramite i servizi disponibili con il contratto quadro SPC Cloud lotto 1;
tutte le amministrazioni sono tenute ad adeguare le proprie programmazioni per realizzare le azioni descritte nel Piano;
Venis gestisce il datacenter del comune di Venezia, che è strutturato, ampiamente dimensionato e provvisto dei requisiti di potenza, connettività e sicurezza adeguati a qualificarsi come polo strategico nazionale;
tale datacenter ha conseguito in data 31 dicembre 2017, dall’ente certificatore Bureau Veritas Italia, il Certificato (n. IT278203/DC) di conformità ai requisiti della normativa ANSI/TIA 942-A-2014 ottenendo il livello TIER III/RATING 3 per "facilities and computer rooms, including site location, architecture, security, safety, fire suppression, electrical, mechanical and telecommunication";
Città metropolitana intende utilizzare tali risorse per concorrere, acquisendone le potenzialità, a diventare polo strategico nazionale, esercitando in tal modo le proprie funzioni fondamentali ed ottimizzando così anche gli investimenti effettuati dal Comune di Venezia sul proprio data center;
più precisamente, trasferendo il data center della Città metropolitana (distribuito presso le sedi di Ca’ Corner e Centro servizi 1) in housing e, progressivamente, in hosting, entro la struttura tecnologica gestita da Venis e affidandone alla stessa la conduzione, sarà possibile:
- candidare la complessiva infrastruttura tecnologica veneziana a polo strategico nazionale, salvaguardando e valorizzando così gli investimenti effettuati, anche a vantaggio dei Comuni del territorio;
- attuare le linee d’azione del Piano AgID aggregando e coordinando le pubbliche amministrazioni del territorio nel processo di razionalizzazione e consolidamento dei rispettivi data center, conseguendo consistenti economie di scala;
- offrire ai cittadini dell’intero territorio metropolitano servizi tecnologici coordinati ed innovativi, anche nell’ambito delle risorse del PON metro, affidate in gestione a VENIS spa;
- acquisire una dimensione per concorrere ai progetti europei e perseguire una maggiore qualità dei servizi;
la Città metropolitana, in attuazione della propria deliberazione consiliare n. 29 del 21/12/2017, ha acquistato dal Comune di Venezia, socio di maggioranza, il 10% delle quote di Venis, definendo al contempo le linee guida per la redazione del contratto di servizio regolante gli affidamenti volti al conseguimento degli obiettivi dichiarati ai precedenti capoversi;
in data 12 luglio 2018, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Città metropolitana ha presentato, con le modalità stabilite dalle Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (X.X.XX.) n. 7/2017, la propria domanda di iscrizione nell'Elenco, tenuto dalla stessa A.N.A.C., delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che intendono operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house (protocollo X.X.XX.
n. 61805/2018; protocollo Città metropolitana n. 53145/2018); la suddetta domanda, finalizzata ad affidare a Venis la conduzione in house providing dei propri datacenter, costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house oggetto del presente contratto, ai sensi del paragrafo 9.2 delle citate Linee guida;
Venis è società strumentale a capitale interamente pubblico partecipata al 65,10% dal Comune di Venezia, al 10% dalla Città Metropolitana di Venezia, al 5,9% da Actv spa, al 5% da Casinò di Venezia Gioco spa, al 5% da Veritas spa, al 3% da Ames spa, al 3% da Insula spa e al 3% da Xx.Xx. spa;
Venis opera nell’interesse degli enti costituenti con la finalità di favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale e metropolitano per la realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni del Comune e di altri soci;
in data 3.12.2018, con documento sigla: 979_PT_181130, acquisito al prot. generale di Città metropolitana al n. 88075/2018, Venis ha inviato offerta tecnico economica, comprensiva degli allegati A, B, C e D, per il consolidamento dell’infrastruttura datacenter della Città metropolitana di Venezia presso il datacenter Venis/Comune di Venezia e relativa conduzione per gli esercizi 2019/2021, poi integrata il 6.12.2018 con documento sigla: 1001_PT_181206, acquisito al prot.
generale di Città metropolitana al n. 89807/2018 (di seguito semplicemente ed unitariamente definita “Offerta allegato 3”) per la somma complessiva di euro 362.760,40, oltre ad IVA al 22%, per un totale IVATO di euro 442.567,69.
con determinazione dirigenziale n. 4014 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, verificata la congruità della suddetta offerta, è stato infine approvato lo schema del presente contratto di servizio, conforme alle Linee guida approvate dal Consiglio metropolitano;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse, gli allegati “1 - Composizione dell’Infrastruttura Tecnologica della Città metropolitana di Venezia”, “2 - Caratteristiche e qualità dei servizi” e l’”Offerta allegato 3” formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. Il presente contratto disciplina l’affidamento “in house” da parte della Città metropolitana di Venezia alla società “Venezia Informatica e sistemi S.p.A. – VENIS”, dei servizi di housing da svolgersi attraverso il consolidamento della propria infrastruttura datacenter presso il datacenter Venis/Comune di Venezia e la relativa conduzione per il periodo 2019/2021, con le modalità ed alle condizioni dedotte, nell’”Offerta allegato 3”, indicate nel presente contratto di servizio e di seguito ulteriormente specificate, comprensive di:
a) Supporto all’installazione delle Infrastrutture Tecnologiche di proprietà di Città metropolitana presso le Pleiadi, struttura situata all’interno del XXXX Parco scientifico e tecnologico di Venezia;
b) Moving dei data center metropolitani (Centro servizi 1 e Ca’ Corner) presso le Pleiadi;
c) Conduzione data center per il periodo 2019/2021.
2. Nella conduzione datacenter sono ricompresi i seguenti sottoservizi (di seguito anche “Servizi ICT”) poi dettagliati nell’allegato 2 al presente contratto:
- housing dei sistemi;
- conduzione tecnica sistemistica dell'infrastruttura del datacenter e servizi professionali specialistici;
- servizi di salvataggio e ripristino dei sistemi e basi dati, disaster recovery/continuità operativa;
- gestione e manutenzione tecnica dei locali (energia, impianti rilevazione fumi, antincendio, gruppi di continuità e gruppi elettrogeni, sistemi antiallagamento e monitoraggio temperatura, servizio di sorveglianza e accesso ai locali e sistemi di videosorveglianza, pulizia);
- help desk;
- gestione delle implementazioni e della scalabilità;
- connettività rete metropolitana;
- connettività accesso Internet;
- servizi fax;
- erogazione servizi wi-fi presso le sedi metropolitane.
Art. 3 – Piano annuale delle attività
1. Venis dovrà redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, la proposta di Piano annuale delle attività (di seguito “Piano”) realizzative dell’”Offerta allegato 3”, condividendone la definizione dei contenuti con la Città metropolitana.
2. Il Piano, in conformità all’”Offerta allegato 3”, dovrà essere coerente con i regolamenti e i documenti di Programmazione generale della Città metropolitana e dovrà contenere, fra l’altro, la previsione di specifiche indagini di soddisfazione.
3. La Città metropolitana, con provvedimento del proprio organo competente, approva il Piano proposto da Venis, con possibilità di proporre variazioni sia funzionali che finanziarie, comunicandolo alla società entro il 15 febbraio di ogni esercizio. La società adotta in via definitiva il piano entro il 28 febbraio adeguandolo alle eventuali variazioni richieste da Città metropolitana. Il mancato totale o parziale adeguamento sospende l’esecuzione del contratto relativamente alle parti di Piano non condivise.
4. Il Piano potrà essere aggiornato anche in corso di esercizio, in accordo tra le parti, in relazione:
- all'evoluzione delle norme vigenti in materia amministrativa, informatica e di telecomunicazioni;
- all'evoluzione tecnologica nell'ambito ICT;
- ad intervenute mutate condizioni tali da non assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili.
Art. 4 – Durata del contratto
1. Il presente contratto ha durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile per altri 3 anni, anche per singolo anno, previo conforme provvedimento dei competenti organi di entrambe le parti.
2. Nessuna indennità sarà dovuta alla Società alla scadenza del presente contratto, in caso di mancato rinnovo del medesimo.
Art. 5 – Oneri ed obblighi a carico di Città metropolitana
1. Città metropolitana, nell’esecuzione del presente contratto, si impegna a:
a. adottare tutti i provvedimenti e ad assolvere a tutti gli adempimenti rientranti nella sfera delle proprie competenze istituzionali;
b. adoperarsi affinché le risorse messe a disposizione da Venis siano utilizzate conformemente alla normativa vigente e nel rispetto dei generali principi etici;
c. consentire il più agevole accesso della società a tutte le informazioni in proprio possesso inerenti alle attività affidatele;
d. dettare indirizzi affinché la società agisca in conformità a quanto previsto dalla pianificazione strategica metropolitana, alle linee programmatiche di mandato, aggiornate annualmente in coerenza con i documenti di programmazione generale dell'Ente;
e. agevolare una fattiva collaborazione tra la società e gli uffici metropolitani, in particolare con il servizio Informatica e, comunque, ogni iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi affidati;
f. porre nella disponibilità della Società i beni hardware di cui all’allegato 1 ed aggiornare lo stesso annualmente;
g. garantire che le componenti delle Infrastrutture Tecnologiche siano in uno stato di funzionamento tale da non arrecare disturbi ai servizi di housing e a rispondere comunque in via esclusiva degli eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dalla violazione di tale obbligo, tenendo indenne Venis da qualsiasi conseguente onere o costo;
h. intervenire sollecitamente nella rimozione o riparazione di apparecchiature difettose o non omologate o che presentino delle disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare i servizi e/o creare rischi per l’incolumità fisica delle persone e delle cose.
i. comunicare tempestivamente, ai sensi del paragrafo 7.1 delle Linee guida X.X.XX. n. 7/2017, all’Autorità nazionale anticorruzione, con le modalità da questa stabilite, ogni circostanza sopravvenuta, idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house;
j. informare tempestivamente Venis di qualsiasi riscontrata violazione alla sicurezza.
2. Città metropolitana dichiara di essere in regola con le licenze dei software autonomamente inseriti ed utilizzati nelle Infrastrutture Tecnologiche. e se ne assume i relativi costi.
Art. 6 – Oneri, obblighi e responsabilità a carico di Venis
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, Venis assume a proprio completo carico ogni e più ampia responsabilità, civile e penale, derivante dalle attività svolte in sua esecuzione.
2. Venis, nell’esecuzione del presente contratto, si impegna a:
a. rispettare le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi affidati con il presente contratto, come previsti nell’”Offerta allegato 3” e nel Piano delle attività, garantendo la fornitura di tutti i servizi 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana per 365 giorni all’anno, mantenendo altresì costanti i livelli di qualità di cui all’allegato 2 al presente contratto;
b. erogare i servizi affidati adempiendo agli obblighi contrattualmente previsti con diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza, efficacia e trasparenza;
c. conservare, custodire e utilizzare, con la massima cura e diligenza, i beni oggetto del servizio di housing, elencati nell’allegato 1, destinandoli esclusivamente per le finalità precisate dal presente contratto, e comunque solamente per usi compatibili con i fini statutari ed autorizzati ai sensi della disciplina vigente;
d. è fatto divieto a Venis di utilizzare le Infrastrutture Tecnologiche di Città metropolitana per fini propri e diversi dall’esecuzione del presente contratto, salvo eventuali specifici accordi in merito;
e. e’ fatto altresì divieto a Venis di spostare dalla sede contrattualmente prevista o consentire ad altri l’utilizzo delle Infrastrutture Tecnologiche della Città metropolitana senza sua preventiva autorizzazione;
f. restituire, al termine del contratto, i beni ricevuti nel medesimo stato d’uso, salvo il normale deterioramento;
g. fornire e mantenere aggiornati strumenti di monitoraggio condivisi, quali ad esempio cruscotti web, che garantiscano la verifica delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei livelli di servizio;
h. predisporre ed inviare trimestralmente a Città metropolitana i report riportanti i livelli di servizio relativi alle attività svolte come specificato nell’allegato 2;
i. agevolare e promuovere, tramite azioni congiunte e condivise con Città metropolitana, l’avvio di servizi di datacenter per comuni ed enti del territorio, convenzionati con Città metropolitana;
j. attivare e gestire, in collaborazione con Città metropolitana, la procedura finalizzata al riconoscimento di Polo strategico nazionale;
k. informare tempestivamente Città metropolitana di qualsiasi riscontrata violazione alla sicurezza.
Art. 7 – Attivazione dei servizi
1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere attivi non appena completata l’attività di moving di cui alla lettera b) dell’Art. 2, come da “Offerta allegato 3”.
2. Il servizio di moving avrà inizio su disposizione della Città metropolitana con preavviso di 15 giorni lavorativi, e dovrà concludersi entro i successivi due mesi, come da “Offerta allegato 3”
Art. 8 – Livelli dei servizi (Service Level Agreement –SLA)
1. Il Service Level Agreement definisce i parametri di riferimento per l’erogazione dei servizi ICT elencati nel precedente Art. 2 e per il monitoraggio del livello di qualità dei servizi effettivamente erogati.
2. Gli indicatori e SLA di funzionalità operativa infrastrutturale e di rete backbone, di gestione operativa e di assistenza per i servizi professionali sono indicati nell’allegato 2 al presente contratto.
3. Ai fini della verifica del rispetto degli SLA, Venis si obbliga sin d’ora a garantire alla Città metropolitana la massima disponibilità delle proprie infrastrutture.
Art. 9 – Segnalazione di guasti e/o anomalie
1. Città metropolitana segnalerà a Venis eventuali guasti e/o anomalie relativi alla propria Infrastruttura Tecnologica o alle risorse del datacenter attraverso il quale vengono erogati i servizi contrattualmente previsti tramite i canali di comunicazione di cui al successivo Art. 25.
2. Guasti e/o anomalie possono essere segnalati da Città metropolitana al Servizio Assistenza di Venis 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana per 365 giorni all’anno. Ogni segnalazione sarà tempestivamente inoltrata al supporto tecnico di Venis rispettando l’ordine cronologico di ricevimento, comunque non oltre quanto previsto negli SLA.
3. Il monitoraggio del servizio fornito da Venis verrà effettuato tramite specifico software che rilevi ed indichi eventuali guasti e/o anomalie, che dovranno essere comunicati da Venis tempestivamente a Città metropolitana tramite i canali di cui al successivo Art. 25.
Art. 10 – Copertura assicurativa
1. Venis si obbliga a stipulare e mantenere per tutta la durata del presente contratto, con primaria compagnia assicurativa, polizza assicurativa “all risk” per il risarcimento di ogni eventuale danno che possa derivare alle Infrastrutture Tecnologiche ospitate nel proprio data center e di consegnarne copia alla Città metropolitana alla stipula contrattuale.
Art. 11 – Manutenzione programmata dell’immobile e degli impianti.
1. Nel caso in cui la manutenzione programmata su immobile e/o impianti comporti un blocco dei servizi previsti dal presente contratto, il cronoprogramma dell’intervento andrà comunicato alla Città Metropolitana almeno 30 giorni prima dell’intervento.
2. La manutenzione dovrà essere comunque eseguita in orari di minimo impatto per il funzionamento degli uffici.
3. La manutenzione programmata non dovrà in ogni caso superare quattro ore nell’arco dei tre mesi; il tempo eccedente verrà utilizzato per il calcolo degli SLA.
Art. 12 – Accesso al datacenter da parte di personale Città metropolitana
1. Il personale autorizzato di Città metropolitana può accedere ai locali ed a tutte le proprie infrastrutture, senza alcun limite di permanenza, in orario d’ufficio 08.30-18.30 dal lunedì al venerdì, escluso festivi, senza comunicazione preventiva, attraverso il supporto del personale tecnico di Venis autorizzato ad accedere al perimetro protetto.
2. In orario extra ufficio (18.30 – 8.30 e il sabato, la domenica e i giorni festivi), l’accesso di cui al precedente comma potrà avvenire su richiesta motivata, senza limiti di permanenza, previa chiamata telefonica a Venis protetta da PIN.
Art. 13 – Corrispettivo e fatturazione
1. Il corrispettivo dovuto a Venis per l’avvio e la conduzione triennale è pattuito dalle Parti in € 362.760,40 (I.V.A. esclusa) massimi e comprende i servizi dettagliati nell’”Offerta allegato 3” e di seguito riassunto:
Descrizione | Importi | Importi con IVA 22% |
Costi 2018 Una Tantum | 33.874,40 | 41.326,77 |
Costi 2019 Una Tantum e canoni (*) | 125.462,00 | 153.063,64 |
Costi 2020 Canoni | 101.712,00 | 124.088,64 |
Costi 2021 Canoni | 101.712,00 | 124.088,64 |
Totale valore del progetto | 362.760,40 | 442.567,69 |
(*) I corrispettivi per il 2019 saranno tarati sulla base della data di effettivo avvio dei servizi.
2. La modalità di fatturazione del corrispettivo indicato al precedente comma, è qui di seguito riportata:
Anno 2018: |
Acconto di EURO 33.874,40 I.V.A. esclusa (pari a EURO 41.326,77 I.V.A. inclusa), corrispondente ai costi di rilegatura delle sedi e alla progettazione e avvio delle attività di moving dei sistemi, all’accettazione della presente. |
Anno 2019: |
Saldo di EURO 1.000,00 I.V.A. esclusa (pari a EURO 1.220,00 I.V.A. inclusa), al termine delle attività di moving dei sistemi. |
Il resto in rate trimestrali posticipate (in data 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 di ciascun anno) (*), |
Anni 2020 e 2021: |
Rate trimestrali posticipate (in data 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 di ciascun anno) |
Pagamento: 30 giorni data fattura fine mese (d.f.f.m.). |
3. Qualora, nel periodo di validità del presente contratto, i servizi forniti da terzi dovessero subire una riduzione, le parti si impegnano a rimodulare di conseguenza gli importi contrattuali.
4. Per tutto quanto non previsto dall’”Offerta allegato 3”, compresa l’eventuale necessità di ampliamento dei servizi nel periodo di validità del presente contratto, sarà oggetto di specifica negoziazione.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Trattandosi di affidamento in house providing di servizi, non si applica la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 15 – Penali
1. In caso di contrasto tra le prestazioni rese dalla società e quelle previste dal presente contratto verrà applicata una penale, in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, Città metropolitana potrà risolvere lo stesso per grave inadempimento.
2. Ove Città metropolitana ritenga di contestare una violazione contrattuale, ne darà comunicazione a Venis per iscritto, via PEC o con altra forma idonea a certificarne il
ricevimento, entro il termine di cinque giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Venis potrà, nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della predetta comunicazione, presentare memorie. Qualora le predette memorie non pervengano a Città metropolitana nel termine di cinque giorni ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Città metropolitana, ad escludere l’inadempienza contestata, potranno essere applicate a Venis le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. In nessun caso Venis, nemmeno ai sensi dell’art. 1460 c.c., potrà sospendere di sua iniziativa i servizi, salvo incontrovertibili cause di forza maggiore.
4. L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato da Città metropolitana mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla società inadempiente.
5. Le penali non potranno essere applicate nei seguenti casi:
- anomalie e malfunzionamenti dei software applicativi/gestionali forniti a Città metropolitana da terze parti;
- azioni imputabili a Città metropolitana;
- interventi straordinari da effettuarsi con urgenza per evitare pericoli alle persone, alla sicurezza e/o stabilità e/o riservatezza e/o integrità della struttura e/o dei server e dei dati e/o informazioni in essi contenuti, salvo che gli interventi non siano necessari per fatti o cause imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia di Venis nell’esecuzione del contratto. L’eventuale esecuzione di tali interventi, sarà tempestivamente comunicata a mezzo telefono a Città metropolitana e, contestualmente, se tecnicamente possibile, tramite e-mail agli indirizzi indicati al successivo Art. 25.
6. Venis sarà tenuta a risarcire tutti i danni causati a Città metropolitana per la violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- mancata custodia o uso non consentito delle Infrastrutture Tecnologiche depositate presso il datacenter gestito da Venis;
- perdita di dati a seguito di mancato funzionamento del servizio di backup o disaster recovery;
- data breach.
7. Per tutta la durata del contratto, sarà effettuato dalla Città metropolitana il monitoraggio del servizio erogato da Venis, determinando in tal modo l’applicazione o meno delle penali nella misura prevista nell’allegato 2.
ART. 16 – Vigilanza della Città metropolitana
1. La Città metropolitana effettua, almeno due volte all’anno, i controlli e le verifiche tecniche finalizzate a verificare eventuali carenze nella manutenzione e conservazione dei beni oggetto di servizi di housing.
ART. 17 – Affidamento di ulteriori servizi in house
1. Città metropolitana potrà affidare a Venis ulteriori servizi, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli concernenti la conduzione di reti e telecomunicazioni, richiedendo apposita offerta tecnica ed economica dettagliata. In ogni caso Città metropolitana si riserva se procedere o meno al conseguente affidamento in base ed a seconda degli esiti di apposita indagine di mercato.
Art. 18 – Messa a disposizione del servizio per altri enti del territorio
1. Entro i primi 4 mesi dall’avvio del servizio di housing, Venis predisporrà un documento contenente le condizioni generali di erogazione dei servizi datacenter per altri enti che volessero
stipulare convenzioni con la Città metropolitana per la gestione del proprio data center su Infrastruttura Tecnologica della Città metropolitana, in attuazione del Piano triennale per l’informatica nella PA di Agid.
2. Le parti di volta in volta definiranno di concerto gli aspetti tecnici e progettuali necessari alla migrazione dei dati, dei sistemi e la messa a disposizione dei servizi. La Società dovrà a tal fine precisare le eventuali modalità di implementazione dei servizi messi a disposizione della Città metropolitana e i relativi costi, dettagliando le modalità di gestione.
ART. 19 – Strumenti e metodologie per l’attuazione del controllo analogo
1. Venis, in quanto società in house della Città metropolitana, è soggetta al cosiddetto “controllo analogo” (congiunto col Comune di Venezia), esercitato mediante i seguenti strumenti previsti dalle disposizioni del capo IV del regolamento sui controlli interni dell’Ente, dallo statuto della medesima società ovvero dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento:
a. il piano annuale di gestione (art. 16, co. 1, reg. cit.);
b. il report semestrale di gestione (art. 16, co. 2, reg. cit.);
c. il report annuale di gestione (art. 16, co. 2, reg. cit.);
d. l’autorizzazione preventiva dell’Assemblea dei soci per il compimento di specifici atti di amministrazione (art. 15, statuto);
e. il collegamento delle attività della società, per le parti relative ai servizi affidati, al DUP dell’Ente e al piano annuale di gestione (art. 16, reg. cit.);
f. la delimitazione dei poteri dell’amministratore unico (art. 22 statuto) ed il controllo sulle decisioni da questi assunte attraverso l’obbligo di trasmissione delle relative determinazioni (art. 16, co. 4, reg. cit.);
g. la trasmissione dei verbali delle sedute dell’assemblea dei soci (art. 15, reg. cit.);
h. la partecipazione della Città metropolitana al Comitato di coordinamento e controllo analogo, previsto dall’art. 29 dello statuto e disciplinato dall’omonimo regolamento della società, per come aggiornato dall’Assembla dei soci in data 17 dicembre 2018;
i. la vigilanza dell’Ente sul rispetto delle norme di legge in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, contratti, vincoli di finanza pubblica e vincoli specifici per le società in house, anche in termini di fatturato (L. n. 190/2012 e s.m.i.; d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; deliberazioni X.X.XX.; x.xxx. n. 50/2016 e s.m.i.; d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ecc);
j. la vigilanza dell’Ente sul rispetto di ogni ulteriore obbligo sancito dal contratto di servizio.
2. Il piano annuale di gestione di cui al punto 1. a) deve, in particolare:
a. essere redatto in termini di equilibrio economico, con evidenziata, fra l’altro, la spesa per il personale in servizio e quella per il personale eventualmente da assumere, nonché le tariffe e i prezzi previsti per i servizi erogati dalla Società;
b. individuare gli obiettivi di gestione, economici e patrimoniali, nonché, sulla scorta di quanto stabilito dal contratto di servizio, gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare e il piano degli investimenti da realizzare;
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Società è obbligata a presentare alla Città metropolitana il report annuale di gestione, contenente le attività realizzate, rispetto a quelle previste dal piano, e i risultati conseguiti.
4. Per il solo 2019, il report potrà limitarsi a descrivere le fasi di avvio dei servizi affidati dalla Città metropolitana, dando conto degli obiettivi assegnati dal socio, dei relativi indicatori di misurazione e delle iniziative assunte dalla società. Il report dovrà indicare, a titolo esemplificativo: i tempi impiegati, i risultati da raggiungere/già raggiunti, anche in termini di
bilancio, le risorse umane e materiali da utilizzare/già utilizzate, e ogni altro elemento utile ad informare in ordine all’evoluzione della gestione.
5. Con cadenza semestrale e, ogniqualvolta su richiesta con un preavviso di almeno 15 gg lavorativi, la Società deve comunicare alla Città metropolitana gli aggiornamenti, in termini economici e di obiettivi, circa l’andamento della gestione dei servizi in affidamento. In particolare la Società deve inviare al socio i prospetti delle rilevazioni economico - finanziarie periodiche, i quali andranno allegati al Piano annuale di gestione, al report semestrale e al report annuale/finale di gestione di cui al precedente punto 1.
6. La Società, inoltre, è tenuta a trasmettere alla Città metropolitana i seguenti atti fondamentali, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del citato regolamento metropolitano:
a. eventuali proposte di modifiche statutarie;
b. il bilancio di esercizio;
c. tariffe e prezzi praticati;
d. la Carta dei Servizi e le sue eventuali modifiche;
e. ogni ulteriore documento che incida o possa incidere sugli obiettivi strategici della società, con particolare riferimento agli aspetti che incidono sulla gestione dei servizi affidati “in house”.
Art. 20 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori
1. Venis può ricorrere a terzi appaltatori/fornitori secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia applicabile alle società in house a partecipazione pubblica; rimane in ogni caso unico responsabile, nei confronti dell’Ente, per l’esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.
2. È onere di Venis prevedere nei contratti con i terzi fornitori e/o appaltatori una clausola disciplinante l’esonero espresso della Città metropolitana da ogni responsabilità, diretta e indiretta.
3. Venis, è obbligata a tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Città metropolitana, nel caso di proprio inadempimento contrattuale con terzi.
ART. 21 – Divieto di cessione del contratto e di sub affidamento dei beni o servizi
1. Trattandosi di affidamento in house, è vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del presente contratto da parte della società Venis e ogni forma di sub affidamento dei beni o dei servizi che non sia dallo stesso prevista.
Art. 22 – Recesso/scadenza naturale
1. Entrambe le Parti sono libere di recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso minimo di 3 mesi, durante i quali Venis si impegna sin d’ora a dare continuità a tutti i servizi e alle prestazioni di cui al presente contratto, alle stesse condizioni economiche, fino al completo trasloco delle Infrastrutture Tecnologiche presso altra sede.
2. A tal fine, Città metropolitana si impegna a traslocare le Infrastrutture Tecnologiche entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del contratto. In caso di mancato rispetto del termine dei 6 mesi, Città metropolitana prende atto e accetta sin d’ora che Venis potrà interrompere con preavviso di 48 ore tutti i servizi e le prestazioni di cui al presente contratto e, ad esclusive spese di Città metropolitana, adoperarsi per traslocare le Infrastrutture in altra sede.
3. Nelle ipotesi di cui ai punti che precedono, la società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione dei beni e dei servizi affidati fino al subentro effettivo di un nuovo soggetto gestore o alla re-internalizzazione delle attività.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi vale anche in caso di scadenza naturale del contratto senza intenzione di rinnovo da parte delle parti.
ART. 23 – Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto si intende risolto
a. al verificarsi dell’evenienza di cui al primo capoverso dell’art. 15, anche indipendentemente dall’applicazione delle penali di cui al precedente art 15:
b. per ripetute e gravi inadempienze agli obblighi del presente contratto, che provochino gravi deficienze o interruzione nella gestione dei servizi;
c. in caso di revoca dell’affidamento dei beni e dei connessi servizi, deliberata dalla Città metropolitana per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun effetto risarcitorio tra le parti;
d. abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività da parte di Venis;
e. in caso di diniego espresso dell’Autorità nazionale anticorruzione sulla domanda di iscrizione della Città metropolitana nell’apposito Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che intendono operare mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, senza alcun effetto risarcitorio tra le parti;
f. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche con espresso riferimento agli obblighi sanciti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
2. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, la Società potrà inviare le proprie controdeduzioni alle contestazioni mosse da Città metropolitana secondo la procedura fissata dall'art. 15. Nel caso di cui alla lettera e) del precedente comma, Venis si impegna ad agevolare la re-internalizzazione del servizio da parte di Città metropolitana senza previsione di oneri aggiuntivi al riguardo.
3. In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, la società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione dei beni e dei servizi affidati fino al subentro effettivo di un nuovo soggetto gestore o alla re-internalizzazione delle attività. In caso contrario, Città metropolitana potrà esercitare rivalsa per le spese sostenute.
Art. 24 – Riservatezza
1. Per l'intera durata del contratto, ed anche successivamente alla scadenza o risoluzione dello stesso, le Parti si obbligano a considerare strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni relativi di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del contratto, ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne la completa riservatezza, in ogni caso non inferiore a quella assicurata alle proprie notizie di natura riservata, ed a fare in modo che il proprio personale e tutti coloro che intervengono nell’esecuzione del contratto rispettino tale obbligo.
2. Tale obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni che:
- siano ricevute da una delle Parti, senza vincolo di segretezza, da terzi che potevano legittimamente disporne;
- siano legittimamente richieste da una Pubblica Autorità nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.
3. Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili a una delle Parti, la parte inadempiente sarà tenuta a manlevare l’altra da qualsivoglia richiesta, pregiudizio, danno (compresi procedimenti legali e conseguenti costi e spese), che dovessero derivare per comportamenti svolti in contrasto con quanto previsto dal presente articolo e dal contratto.
Art. 25 – Comunicazioni
1. Le Parti indicano di seguito i propri riferimenti per l’esecuzione del contratto e per le comunicazioni ad esso inerenti:
per Città metropolitana:
- Referente per il contratto: Xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
- Referenti tecnici:
- Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) ;
- Xxxx Xxxxxxxx (xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)
- Recapiti del personale Helpdesk, contattabile dal lunedì al venerdì con orario 08.00 – 18.00:
- Tel.: 041/0000000000;
- mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
- Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
- Posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
- Indirizzo Servizio Informatica: Via Forte Marghera 191 – Venezia Mestre
- Indirizzo Sede Legale: San Marco 2662 - 30124 Venezia - Tel. 041/0000000000
per Venis:
- Referente per il contratto: Xxxxxxxx Xxxxx (xxxxx@xxxxx.xx)
- Referente tecnico: Xxxxxxx Xxxxxx (xxxxx@xxxxx.xx)
- Indirizzo per l'attivazione dell'assistenza e la segnalazione di guasti: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xx;
- Numero telefonico per chiamata protetta da PIN: Tel.041/0000000;
- Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
- Indirizzo Datacenter: Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX, Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00/X – 30175 Venezia-Marghera; Tel.041/0000000;
- Indirizzo Sede Legale: Xxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx 0000, 00000 Xxxxxxx Tel.041/0000000 xxxxx@xxxxx.xx
ART. 26 – Divieto di pantouflage
1. Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al suddetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico ricoperto.
ART. 27 – Codice di comportamento
1. Venis si impegna a fare osservare ai propri collaboratori coinvolti nell’esecuzione del presente contratto, a qualsiasi titolo, gli obblighi derivanti dall'applicazione in capo alla società del Codice di comportamento della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 217 in data 23 dicembre 2013 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 36 del 9 aprile 2014, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta.
ART. 28 – Trattamento dei dati personali
1. Città metropolitana individua, quale Responsabile esterno dei dati, la società Venis, che verrà nominata con apposito e distinto atto di nomina in rispetto a quanto previsto dal Regolamento
Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”), nel quale verranno specificatamente descritti finalità, tipologia di dati ed ambiti di trattamento.
2. Ai fini del medesimo Regolamento e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., rispetto alla tutela dei dati personali, Venis è responsabile del trattamento dei dati personali di cui viene in possesso nell'espletamento dei servizi affidati, avendo cura di utilizzarli conformemente alle previsioni normative ed esclusivamente per gli adempimenti finalizzati agli obblighi di cui al presente contratto.
3. Venis deve comunicare alla Città metropolitana i nominativi dei soggetti delegati al trattamento dei dati e i nominativi dei responsabili esterni eventualmente nominati, specificando i relativi obblighi.
ART. 29 – Adempimenti in materia di sicurezza
1. Venis, nell'espletamento dei servizi, dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e garantire, altresì, che tutto il proprio personale, ed se del caso quello di Città metropolitana autorizzato, sia adeguatamente formato ed aggiornato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente.
Art. 30 – Foro competente
1. Per ogni controversia che possa insorgere fra le Parti sull’interpretazione, esecuzione o corretto adempimento del presente accordo, qualora fallisca un tentativo di soluzione bonaria della controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Art. 31 – Oneri e registrazione
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico di Venis. La Società dovrà dimostrare entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, con l’invio di copia dell’attestazione di pagamento.
2. Le Parti convengono che la registrazione del contratto avverrà solo in caso d’uso, essendo le relative prestazioni soggette ad IVA.
ART. 32 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle normative che disciplinano la materia.
Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale; i certificati dei sottoscrittori risultano validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.
Venezia, 28 dicembre 2018
Per Città metropolitana di Venezia Per VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx (documento firmato digitalmente)
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (documento firmato digitalmente)