ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE D’IMPRESA ALBERGHI E RISTORANTI
Condizioni generali
Edizione 01.11.2006
Assicurazione responsabilità civile d’impresa Alberghi e ristoranti
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE D’IMPRESA ALBERGHI E RISTORANTI
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE (CGA)
Edizione 01.11.2006
X. Xxxxxxxxx di base | ||
Pagina | ||
A1 | Oggetto dell’assicurazione | 6 |
A2 | Persone assicurate | 6-7 |
A3 | Spese di prevenzione di danni | 7 |
A4 | Veicoli a motore | 7 |
A5 | Biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati | 7 |
A6 | Pregiudizi all’ambiente | 8-9 |
A7 | Restrizioni all’estensione della copertura | 9-11 |
A8 | Validità territoriale | 11 |
A9 | Validità temporale | 11 |
A10 | Prestazioni della Vaudoise | 12 |
A11 | Franchigie | 12 |
B. Copertura allargata
B1 | Cose apportate, guardaroba, oggetti in deposito | 13 |
B2 | Locali in affitto | 13-14 |
B3 | Danni agli impianti e apparecchi di telecomunicazione in noleggio o in leasing | 14 |
B4 | Viaggi d’affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada | 14 |
B5 | Responsabilità civile del committente | 14-15 |
B6 | Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici | 15 |
B7 | Protezione giuridica penale | 15-16 |
C. Estensioni di copertura
C1 | Scelta individuale | 16 |
C2 | Xxxxx a cose lavorate o affidate | 16 |
C3 | Chiavi e tesserini affidati | 17 |
C4 | Veicoli a motore degli ospiti | 17 |
C5 | Organizzatore e venditore di viaggi | 17-18 |
D. Entrata in vigore, durata e fine dell’assicurazione
D1 | Entrata in vigore del contratto | 18 |
D2 | Durata del contratto | 18 |
D3 | Disdetta in caso di sinistro | 18 |
E. Obblighi contrattuali
E1 | Modifica, aggravamento e diminuzione del rischio | 18 |
E2 | Soppressione di uno stato di fatto pericoloso | 19 |
E3 | Violazione degli obblighi contrattuali | 19 |
F. Premio
F1 | Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora | 19 |
F2 | Basi per il calcolo dei premi | 19 |
F3 | Modifica dei premi e delle franchigie | 19 |
X. Xxxxxxxx
G1 | Obbligo di notifica | 20 |
G2 | Liquidazione dei sinistri, processo | 20 |
G3 | Cessione delle pretese | 20 |
G4 | Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali | 20 |
G5 | Rivalsa | 20 |
H. Diversi
H1 | Fallimento dello stipulante | 21 |
H2 | Comunicazioni | 21 |
H3 | Protezione dei dati | 21 |
H4 | Foro e diritto applicabile | 21 |
Informazioni per lo stipulante
Introduzione | Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull’identità dell’assicuratore e sugli elementi principali del contratto d’assicurazione, ai sensi del- l’art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). | |
Informazioni per lo stipulante | Identità dell'assicuratore | L’assicuratore è la VAUDOISE GÉNÉRALE, Compagnia d’Assicurazioni SA, in seguito Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in xxxxxx xx Xxxx 00, 0000 Xxxxxxx. |
Diritti e obblighi delle parti | I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall’offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all’accettazione della proposta o dell’offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all’offerta. | |
Copertura assicurativa e ammontare del premio | La proposta o l’offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assi- curati, nonché l’estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l’offerta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a pos- sibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo. | |
Diritto al rimborso del premio | Se il contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se : | |
– lo stipulante recede dal contratto d’assicurazione in seguito a un danno che si veri- fica nel corso dell’anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione – il contratto si è estinto a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni. | ||
Obblighi dello stipulante | La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante : – Modifica del rischio : se nel corso dell’assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto. | |
– Accertamento dei fatti : lo stipulante deve collaborare – agli accertamenti riguardanti il contratto d’assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc. – all’accertamento della prova del danno. | ||
Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura relativa al danno senza l’accordo della Vaudoise. | ||
Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documenta- zione utile, a richiedere queste ultime a terzi all’attenzione della Vaudoise, nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito. | ||
– Sopravvenienza del sinistro : l’evento assicurato deve essere notificato immediata- mente alla Vaudoise. | ||
Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. | ||
Inizio della copertura assicurativa | L’assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell’offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d’assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una coper- tura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell’attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali. |
Scioglimento del contratto da parte dello stipulante | Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi : – al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato con- venuto, tre mesi entro la fine dell’anno di assicurazione; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro e non oltre il giorno che precede l’inizio del termine di tre mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell’of- ferta, rispettivamente nella polizza – dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi quattordici giorni dopo aver preso conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise – se la Vaudoise modifica i premi; in questo caso la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo – se la Vaudoise viola l’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 3 LCA; il diritto di disdetta si estingue dopo quattro settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a cono- scenza della violazione, ma al più tardi entro un anno dal giorno in cui ha avuto luogo la violazione. | |
L’elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a uno scioglimento del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni con- trattuali e dalla LCA. | ||
Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise | La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta. La disdetta è valida nei seguenti casi : – al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato con- venuto, tre mesi entro la fine dell’anno di assicurazione; la disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l’ultimo giorno che pre- cede l’inizio del termine di tre mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; i contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella proposta o nell’offerta, ri- spettivamente nella polizza – dopo ogni evento assicurato per il quale è prevista l’erogazione di una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della presta- zione. In questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica di scioglimento allo stipulante – a meno che non abbia rinunciato a esercitare tale diritto, la Vaudoise può recedere dal contratto nelle quattro settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che cono- sceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. | |
La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui veri- ficarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall’oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto. | ||
La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi : | ||
– se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all’incasso per via esecutiva – in caso di frode ai danni dell’assicurazione. | ||
L’elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre allo scioglimento del con- tratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. | ||
Cambiamento di proprietario | Se l’oggetto del contratto d’assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà. |
A. Copertura di base
A1 Oggetto dell’assicu- razione | Principio | L’assicurazione responsabilità civile d’impresa tutela il patrimonio delle persone assicu- rate contro le pretese legali avanzate da terzi. Salvo convenzioni contrarie, la copertura assicurativa comprende: – il rischio «installazioni», vale a dire i danni risultanti dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali e impianti – il rischio «esercizio», vale a dire i danni risultanti dall’attività aziendale o da processi operativi entro il perimetro dell’impresa o su luoghi di lavoro all’esterno – il rischio «prodotti», vale a dire i danni risultanti dalla produzione e dalla consegna di prodotti e di prestazioni lavorative messi sul mercato. L’assicurazione copre la responsabilità civile in cui incorrono le persone assicurate in seguito a: – lesioni corporali (morte, ferite o altri danni alla salute di persone) – danni materiali (distruzione, danneggiamento o perdita di cose); il danneggia- mento della funzionalità di un oggetto senza che la sostanza stessa dell’oggetto sia danneggiata non costituisce un danno materiale. La morte, il ferimento o altri danneggiamenti alla salute degli animali e la loro per- dita sono assimilati ai danni materiali. L’assicurazione comprende altresì : 1. la responsabilità per i danni causati da fondi, edifici, locali e impianti (salvo in caso di proprietà per piani) che servono, anche solo parzialmente, all’impresa assicurata. I fondi e gli edifici che hanno quale scopo l’investimento di capitali non sono consi- derati al servizio dell’impresa 2. le pretese per lesioni corporali e per danni materiali come pure le spese di preven- zione di danni in relazione a pregiudizi all’ambiente, ai sensi dell’art. A6 CGA 3. le spese di prevenzione di danni, ai sensi dell’art. A3 CGA 4. la responsabilità in caso di : – partecipazione a fiere o a esposizioni – associazioni aziendali. L’estensione della copertura è definita inoltre dalle presenti CGA, dalle condizioni com- plementari, dalle disposizioni della polizza e dalle appendici. |
Estensione della copertura | ||
Fondi, edifici | ||
Pregiudizi all’ambiente | ||
Spese di prevenzione | ||
Rischi secondari | ||
Disposizioni contrattuali | ||
A2 Persone assicurate | Principio | Nell’ambito dell’attività svolta per l’impresa assicurata, l’assicurazione copre la respon- sabilità civile delle persone elencate qui di seguito : a) lo stipulante se esso è una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comu- nione di proprietari in comune (p. es. una comunione ereditaria) o se ha concluso l’assicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunità o le altre persone che beneficiano dell’assicurazione, hanno gli stessi diritti ed obblighi dello stipulante b) i rappresentanti dello stipulante, come pure le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell’impresa c) i dipendenti e altri ausiliari dello stipulante. |
Esclusioni Proprietari di fondi | – Gli imprenditori e i liberi professionisti ai quali ricorre lo stipulante, p. es. i subap- paltatori ecc. – Le rivalse avanzate da terzi contro i dipendenti e altri ausiliari. È altresì assicurata la responsabilità del proprietario del fondo, qualora lo stipulante sia soltanto proprietario dell’edificio ma non del fondo (diritto di superficie). | |
A3 Spese di prevenzione di danni | Principio Esclusioni | Se, in relazione a un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la copertura assicurativa si estende anche, in deroga all’art. A7, lett. k) e n) CGA o a un’altra disposizione che si applicherebbe in sostitu- zione, alle spese che incombono alla persona assicurata in ragione delle misure appro- priate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni), ma non in ragione delle misure prese dopo la scomparsa del pericolo, p. es. il richiamo, il ritiro o l’eliminazione di prodotti difettosi. Sono escluse dall’assicurazione : – le misure di prevenzione di danni che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l’eliminazione dei difetti e dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effettuati – le spese sopportate per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell’art. E2 CGA – le misure di prevenzione adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di spese di prevenzione di danni in relazione a pregiudizi all’ambiente, ai sensi dell’art. A6, lett. d) CGA. |
A4 Veicoli a motore | Principio | L’assicurazione copre la responsabilità in qualità di detentore e/o risultante dall’utilizzo di veicoli a motore (p. es. carrello elevatore) non immatricolati, per i quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale o che beneficiano di un attestato assicurativo ai sensi degli artt. 32 e 33 dell’Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV), nell’ambito di corse effettuate conformemente alla legislazione in vigore. |
Somme assicurate | Le somme assicurate corrispondono agli importi d’assicurazione minimi fissati dalla Legge federale sulla circolazione stradale, a meno che la polizza non preveda somme assicurate superiori. | |
Veicoli da lavoro a motore | Se le targhe dei veicoli da lavoro a motore sono state depositate, l’assicurazione copre la responsabilità civile risultante dall’utilizzo di tali veicoli fino alla rimessa in circola- zione delle targhe, ma al massimo per una durata di sei mesi a datare dal deposito. Durante il deposito delle targhe, la copertura è limitata ai danni che sopravvengono su aree chiuse alla circolazione pubblica o nel perimetro dell’impresa non accessibile al pubblico. | |
A5 Biciclette e veicoli a motore ad esse equiparati | Principio Somma assicurata | L’assicurazione copre la responsabilità risultante dall’utilizzo di biciclette e ciclomotori nell’ambito degli spostamenti effettuati per conto dell’impresa assicurata, purché il danno non sia coperto, o non avesse dovuto esserlo, da un’assicurazione responsabilità civile prescritta dalla legge. La copertura è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma assicurata in virtù della quale è stato rilasciato il contrassegno o la targa di controllo (assicurazione |
complementare). Il limite di cui sopra non è applicabile qualora la circolazione di tali | ||
veicoli senza contrassegno o senza targa di controllo risulti conforme alla legislazione | ||
sulla circolazione stradale. |
A6 Pregiudizi all’am- biente | Definizione Condizioni di copertura Esclusioni Spese di prevenzione Esclusioni | a) Si considera pregiudizio all’ambiente una perturbazione durevole dello stato naturale dell’aria, dei corsi d’acqua (comprese le acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, quando a causa di questa perturbazione, pos- sono risultare o risultano eventi dannosi o altri effetti nocivi per la salute dell’uomo, per i beni materiali o per gli ecosistemi. È parimenti considerato un pregiudizio all’ambiente uno stato di fatto che il legisla- tore designa come «danno all’ambiente». b) Le lesioni corporali e i danni materiali relativi a un pregiudizio all’ambiente sono assicurati solamente se questo pregiudizio è la conseguenza di un evento unico, repentino, imprevisto e che esige, inoltre, provvedimenti immediati, quali l’annun- cio alle autorità competenti, l’allarme alla popolazione, l’adozione di misure pre- ventive o di misure volte a limitare i danni. Non si accorda copertura alcuna : – se le misure di cui sopra sono state adottate solo per far fronte a diversi eventi simili per quanto concerne gli effetti (p. es. infiltrazione per sgocciolamento e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili), mentre non sarebbero state necessarie per un evento unico di tale natura – per i danni all’ambiente in senso proprio – per le pretese relative a siti contaminati. c) Sono escluse dall’assicurazione le pretese relative ai pregiudizi all’ambiente causati da impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione di residui, di altri rifiuti o di materiali riciclabili, purché lo stipulante sia proprietario di tali im- pianti o questi ultimi siano utilizzati da egli stesso o per suo mandato. Per contro, è concessa la copertura per impianti appartenenti all’impresa e desti- nati : – al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri rifiuti – alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo. d) Se, in relazione a un pregiudizio all’ambiente, è imminente il verificarsi di lesioni corporali o di danni materiali assicurati, la Vaudoise si fa carico anche delle spese che incombono legalmente alla persona assicurata in ragione delle misure appro- priate e immediate prese per evitare il pericolo (spese di prevenzione di danni). Non sono assicurate : – le misure preventive che rientrano nel buon adempimento del contratto, quali l’eliminazione dei difetti o dei danni a cose fabbricate, consegnate o a lavori effet- tuati – le spese di prevenzione conseguenti a eventi cagionati da veicoli a motore, vei- coli nautici e aeromobili, come pure dai loro pezzi e accessori, non assicurati dal presente contratto – le spese di prevenzione di danni in relazione a danni di origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser. Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di danni cagionati dall’utilizzo di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3A e 3B e risul- tanti dall’effetto dei raggi laser. – le spese di avviso di richiamo e di ritiro di xxxx, ai sensi dell’art. A7, lett. p) CGA – le spese per eliminare uno stato di fatto pericoloso, ai sensi dell’art. E2 CGA – le spese derivanti dalla constatazione di fughe, di un mal funzionamento e delle cause del danno, nonché dallo scarico e dal riempimento d’impianti, recipienti e condutture, come pure le spese occasionate dalla loro riparazione o trasformazione (p. es. spese di risanamento). |
Misure da adottare da parte delle persone assicurate | e) Le persone assicurate sono tenute a controllare che: – la produzione, il trattamento, la raccolta, il deposito, la pulizia e l’eliminazione di sostanze pericolose per l’ambiente si svolgano nel rispetto delle prescrizioni fis- sate dalla legge e dalle autorità – gli impianti utilizzati per le attività soprammenzionate, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a manutenzione e tenuti in servizio a re- gola d’arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e legali, come pure ai sensi delle regolamentazioni emesse dalle autorità – le decisioni prese dalle autorità in merito al risanamento o a misure analoghe siano messe in atto nei termini prescritti. | |
A7 Restrizioni all’estensione della copertura | Danni propri | Sono escluse dall’assicurazione : a) le pretese – dello stipulante – che derivano da lesioni corporali subite dallo stipulante (compresa p. es. la perdita di sostegno) – delle persone che vivono in comunione domestica con la persona assicurata re- sponsabile |
Personale a prestito | b) le pretese per le lesioni corporali che colpiscono una persona impiegata dallo stipu- lante in virtù del contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servi- zio), nel compimento della sua attività nell’ambito del contratto di lavoro o della sua attività professionale per l’impresa assicurata. L’esclusione è limitata alle rivalse esercitate da terzi | |
Crimine e delitto | c) la responsabilità dell’autore per i danni causati in caso di crimine o di delitto inten- zionale | |
Responsabilità contrattuale, obbligo di assicurazione | d) le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali, o le pretese derivanti dall’inadempienza di obblighi assicurativi legali o con- trattuali | |
Indennità a carattere punitivo | e) le pretese per indennità a carattere punitivo, in particolare in caso di danni punitivi ed esemplari («punitive and exemplary damages») | |
Pregiudizi all’ambiente | f) la responsabilità per le pretese in relazione a pregiudizi all’ambiente, nella misura in cui esse non rientrano nella copertura prevista ai sensi dell’art. A6 CGA | |
Committente | g) le pretese per il danneggiamento di fondi, edifici e altre opere causate da lavori di demolizione, di sterro o di costruzione | |
Amianto | h) le pretese in relazione all’amianto | |
Xxxxx prevedibili | i) la responsabilità per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai proba- bile dallo stipulante, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della dire- zione o della sorveglianza dell’impresa. Questo vale anche per i danni il cui verifi- carsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro al fine di contenere i costi, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali | |
Oggetti affidati, affittati, in lea- sing o lavorati | k) le pretese per : – i danni a cose che una persona assicurata ha preso o ricevuto a scopo d’uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto, oppure per altre ragioni (p. es. in conto vendita o scopo espositivo) o che essa ha preso in affitto o in locazione – i danni a cose con o sulle quali la persona assicurata esercita o omette di eserci- tare un’attività (p. es. trasformazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Ai sensi della presente disposizione, si considera attività anche il fatto di allestire piani, dirigere lavori, impartire direttive o istruzioni, esercitare una sorveglianza o effettuare controlli, come pure altre attività simili |
Adempimento del contratto | l) le pretese – che mirano all’adempimento di contratti o, in sostituzione di queste, le pretese che mirano a prestazioni compensatrici a causa dell’inadempimento o dell’adem- pimento imperfetto, in particolare in caso di difetti o di danni a cose o a lavori che lo stipulante, o una persona da esso incaricata, ha fabbricato, consegnato e fornito, e se la causa di tali difetti risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nell’esecu- zione del lavoro – per le spese in relazione all’accertamento e all’eliminazione dei difetti e dei danni menzionati nel capoverso 1, come pure le pretese per perdite di utili e per pregiudizi economici consecutivi a tali difetti o danni – extracontrattuali avanzate con o in sostituzione delle pretese contrattuali escluse dal- l’assicurazione in virtù dei summenzionati capoversi 1 e 2 | |
Xxxxxxxx, licenze, piani e altro | m) la responsabilità che risulta dalla consegna a titolo oneroso o gratuito a imprese, non assicurate mediante il presente contratto, di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software o dati informatici, piani e disegni di costruzione, di xxxxxx- cazione o di opere. | |
Non è considerata una consegna di software, la consegna di cose in cui è incor- | ||
porato un sistema di comando per software | ||
Danni economici | n) le pretese per pregiudizi economici che non risultano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato alla persona lesa | |
Danni nucleari e raggi | o) la responsabilità in caso di danni – di origine nucleare ai sensi della legislazione federale sulla responsabilità civile in materia nucleare – in relazione agli effetti dei raggi ionizzanti e dei raggi laser. | |
Questa limitazione non trova applicazione nel caso di spese di prevenzione di | ||
danni in relazione con l’uso di apparecchi e impianti laser delle classi 1, 2, 3A e | ||
3B e risultanti dall’effetto dei raggi laser | ||
Spese di richiamo | p) le spese di avviso di richiamo o di ritiro di cose, i provvedimenti necessari a tale scopo o le spese sopportate per aver adottato altre misure, in sostituzione ai prov- vedimenti di richiamo e di ritiro | |
Aeromobili e battelli | q) la responsabilità derivante dalla detenzione e/o dall’uso di battelli o di aeromobili di qualsiasi tipo per i quali il detentore ha in Svizzera l’obbligo legale di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile o di fornire garanzie, o che sono immatrico- lati all’estero | |
Impianti di trasporto | r) la responsabilità derivante dalla presenza e/o dall’esercizio di raccordi ferroviari, d’impianti a teleferica di ogni tipo e d’impianti di risalita che servono al trasporto di persone (membri dell’impresa o terzi) | |
Personale fornito a prestito a terzi | s) la responsabilità civile dei lavoratori impiegati da un terzo in virtù di un contratto di locazione di personale (lavoro o servizi a prestito) concluso con lo stipulante, per i danni causati a cose di questa terza persona | |
Residui e altri rifiuti | t) la responsabilità per danni a impianti di deposito, di trattamento, di trasferimento o di eliminazione dei residui o di altri rifiuti o materiali riciclabili provocati dalle so- stanze che vi sono state portate. | |
La presente disposizione non si applica alle pretese riguardanti i danni agli impianti | ||
di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo | ||
Software | u) le pretese per il danneggiamento (per es. alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non si tratti della conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati |
Organismi geneticamente modificati | v) la responsabilità per i danni dovuti all’impiego di – organismi geneticamente modificati o di prodotti a essi assimilabili in ragione della modificazione del materiale genetico – organismi patogeni in ragione delle loro proprietà patogene, | |
a condizione che l’impresa assicurata soggiaccia all’obbligo di dichiarazione o auto- rizzazione ai sensi della legislazione svizzera per questo tipo d’impiego o che lo sarebbe se l’uso che ne ha fatto all’estero avvenisse in Svizzera. | ||
È altresì esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni dovuti alla produ- zione o alla commercializzazione di alimenti per animali o di complementi alimentari per animali contenenti organismi geneticamente modificati | ||
Organizzatore o venditore di viaggi | w) la responsabilità derivante dall’attività di organizzatore e/o di venditore di viaggi ai sensi della Legge federale concernente i viaggi «tutto compreso» per i danni cau- sati dal trasporto o dalle prestazioni turistiche (p. es. viaggi in torpedone, utilizzo di teleferiche o di impianti di risalita, gite guidate, escursioni in montagna e con gli sci, scuola di sci) che non sono prestazioni accessorie all’alloggio. | |
La responsabilità che risulta dall’organizzazione, dalla preparazione e dalla realizza- zione di attività legate a sport alla moda quali p. es.: bungee jumping (salto con l’elastico), river rafting (canoa sui fiumi), canyoning (torrentismo), snow rafting (discesa sulla neve a bordo di un gommone), fun yak (gommone sui fiumi), sky diving (paracadutismo sportivo) o flying fox (passaggio aereo con xxxxxxxxx). L’elenco non è esaustivo. | ||
A8 Validità territoriale | Principio Spese | L’assicurazione è valida per i danni che si verificano in tutto il mondo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada. Ai sensi del precedente capoverso, si considerano danni anche le spese di prevenzione di danni assicurati come pure altri costi eventualmente assicurati. |
A9 Validità temporale | Principio | 1. L’assicurazione copre i danni che si verificano nel corso della durata del contratto e che sono annunciati alla Vaudoise entro al massimo 60 mesi dalla fine del contratto. |
Data del danno | 2. Per «data in cui il danno si verifica» s’intende il momento in cui si constata per la prima volta il danno. In caso di una lesione corporale, si considera, nel dubbio, che la stessa sia avvenuta nel momento in cui il danneggiato ha consultato per la prima volta un medico riguardo ai sintomi di un danno alla salute, anche se il nesso cau- sale viene stabilito solo in seguito. | |
Per le spese di prevenzione dei danni, si considera come data del danno il momento in cui si constata per la prima volta l’imminenza del danno. | ||
Danni in serie | 3. In caso di danni in serie, ai sensi del sottostante art. A10, cifra 3, cpv. 1 CGA, tutti i danni sono considerati avvenuti nel momento in cui si è manifestato il primo dei danni, secondo la cifra 2 qui sopra. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell’inizio del con- tratto, tutte le pretese legate a questa serie sono escluse dalla copertura assicurativa. | |
Rischio precedente | 4. In caso di responsabilità per danni causati prima dell’inizio del contratto, la copertura è accordata se la persona assicurata prova che, in buona fede, al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di un atto o di un’omissione che avrebbe potuto implicare la sua responsabilità. Vale la stessa cosa per le pretese derivanti da un danno in serie, ai sensi del sottostante art. A10, cifra 3 cpv. 1 CGA, nel caso in cui un danno appartenente alla serie è stato cagionato prima dell’inizio del contratto. | |
Se i danni ai sensi del capoverso soprastante sono coperti da un’assicurazione pre- cedente, si accorda una copertura calcolata sulla differenza delle somme di assicu- razione, nel quadro delle disposizioni contrattuali (assicurazione complementare). Predominano le prestazioni dell’assicurazione precedente che sono pertanto dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto. | ||
Modifica della copertura | 5. Se, nel corso della durata contrattuale, l’estensione della copertura (compresa la somma di assicurazione e/o la franchigia) viene modificata, si applica per analogia la cifra 4 cpv. 1 di cui sopra. |
X00 Xxxxxx- zioni della Vaudoise | Principio | 1. Le prestazioni della Vaudoise consistono nel versamento delle indennità dovute in caso di pretese fondate e nella difesa delle persone assicurate contro le pretese infondate. Esse comprendono anche gli interessi sul danno e gli interessi di mora, le spese di contenimento del danno, le spese di perizia e legali, le spese giudiziarie, d’arbitrato e di mediazione, nonché le spese di prevenzione di danni, le altre spese (p. es. le ripetibili accordate alla controparte) e sono limitate dalla somma di assi- curazione o da un limite inferiore fissato nella polizza, rispettivamente nelle condi- zioni contrattuali, dedotta la franchigia convenuta. |
Somma d’assicurazione | 2. La somma di assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno assicurativo, ossia essa viene versata al massimo una sola volta per l’insieme dei danni, le spese di prevenzione di danni come pure per le altre spese eventualmente assicurate che si verificano nel corso dello stesso anno di assicurazione. | |
Danni in serie | 3. L’insieme delle pretese che derivano da danni attribuibili alla stessa causa (p. es. diverse pretese avanzate in seguito a danni cagionati dallo stesso difetto, quali errori di concezione, di costruzione, di produzione o di istruzione, vizi o difetti di un pro- dotto o di una sostanza, uno stesso atto o la stessa omissione) viene considerato come un solo e unico danno (danno in serie). Il numero dei danneggiati, dei richie- denti o degli aventi diritto non è determinante. | |
In caso di danni dovuti a un danno in serie – di cui al precedente capoverso – che si verificano dopo la fine del contratto, la copertura è accordata durante un periodo massimo di 60 mesi a partire dalla fine del contratto, se il primo di questi danni si è verificato durante la validità contrattuale. | ||
Precisazione | 4. Le prestazioni e le loro limitazioni poggiano sulle disposizioni del contratto d’assicu- razione (comprese quelle riguardanti la somma di assicurazione e la franchigia) che erano in vigore nel momento in cui si è verificato il danno ai sensi dell’art. A9, cifre 2 e 3 CGA. | |
A11 Franchigie | Principio | Le franchigie convenute nella polizza si applicano per ogni sinistro e sono preliminar- mente prese a carico dallo stipulante. Le franchigie si applicano a tutte le prestazioni versate dalla Vaudoise, comprese le spese di difesa contro pretese ingiustificate. |
B. Copertura allargata
B1 Cose apportate, guardaroba, oggetti in deposito | Principio | In deroga parziale dell’art. A7, lett. k) CGA, l’assicurazione si estende altresì – ai sensi degli art. 487-490 del Codice delle obbligazioni (CO), alla responsabilità civile per i danni risultanti dalla distruzione, dal danneggiamento, dalla sottrazione o dalla perdita di effetti che gli ospiti che alloggiano presso lo stipulante hanno portato o gli anno affidato. Se lo stipulante accetta in deposito oggetti preziosi, somme di denaro o cartevalori, egli è tenuto a chiuderli in una cassaforte, farne un inventario scritto e conservarlo in un luogo separato. Se gli ospiti dispongono in camera di casseforti a muro o cofanetti individuali analo- ghi, gli oggetti e i valori ivi custoditi sotto chiave sono assicurati fino ad un importo di CHF 1000.– per evento. Nel caso in cui una persona assicurata deve rispondere di un danno che essa causa al veicolo di un ospite utilizzando un veicolo affidatole da un altro ospite, la Vaudoise rinuncia a rivalersi contro l’assicurazione responsabilità civile del detentore del veicolo incriminato – alla responsabilità civile per i danni risultanti dalla distruzione, dal danneggiamento, dalla sottrazione o dalla perdita di effetti – esclusi oggetti preziosi, somme di denaro, cartevalori, documenti e progetti – depositati contro consegna di un biglietto di con- trollo e custoditi in un guardaroba costantemente sorvegliato o chiuso a chiave – alla responsabilità civile per i danni risultanti, al momento della partenza, dalla distruzione, dal danneggiamento, dalla sottrazione o dalla perdita di cose – esclusi oggetti preziosi, somme di denaro, cartevalori, documenti e progetti – date in custo- dia allo stipulante, contro consegna di una ricevuta e di un inventario scritto, dagli ospiti che hanno alloggiato presso di lui. Sono esclusi dalla copertura – le pretese per i danni risultanti dalla distruzione, dal danneggiamento, dalla sottra- zione o dalla perdita di oggetti preziosi, somme di denaro o cartevalori che lo stipu- lante ha rifiutato di custodire – i danni a cose con o sulle quali l’assicurato ha esercitato oppure omesso di esercitare un’attività. In caso di sottrazione o sparizione di oggetti depositati al guardaroba, portati o conse- gnati allo stipulante, quest’ultimo è tenuto ad avvertire immediatamente la polizia e la Vaudoise. |
Esclusioni | ||
Obblighi | ||
B2 Locali in affitto | Principio | In deroga parziale dell’art. A7, lett. k) CGA o di una regolamentazione sostitutiva, l’as- sicurazione comprende anche pretese per i danni : – a fondi, edifici e locali presi in affitto o in leasing che servono all’impresa assicurata – a delle parti di edifici o di locali usati in comune con altri locatari, titolari di un con- tratto leasing o con il proprietario. Sono coperti anche i danni : – a impianti di riscaldamento e d’alimentazione in acqua calda – a scale mobili, ascensori e montacarichi – a impianti di climatizzazione, d’aerazione ed impianti sanitari utilizzati in comune. Per i danni di cui non è possibile identificare l’autore, la copertura assicurativa, in deroga all’art. 7 lett. d) CGA, è limitata alla parte del danno di cui la persona assicurata deve rispondere in virtù del contratto di locazione, leasing o affitto. A complemento dell’art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per : – i danni a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicu- razione di cose, rami tecnici o altro) |
Xxxxxxxx | ||
Xxxxx il cui autore è ignoto | ||
Esclusioni |
– i danni dovuti all’azione progressiva dell’umidità e quelli sopravvenuti poco a poco o risultanti dall’usura – le spese di ripristino di una cosa, qualora sia trasformata di proposito da una persona assicurata o dietro sua iniziativa. | ||
B3 Danni agli impianti e apparecchi di telecomu- nicazione in noleggio o in leasing | Principio | In deroga parziale all’art. 7, lett. k) CGA, l’assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati alle seguenti attrezzature noleggiate o in leasing : – apparecchi telefonici fissi, segreterie telefoniche – telefax – videocitofoni, impianti per videoconferenze – centrale dell’edificio (impianti interni) |
come pure ai cavi che servono direttamente agli impianti e agli apparecchi di cui sopra. | ||
Esclusioni | Sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese per danni cagionati | |
– a telefoni mobili, cercapersone, pager, segnalatori di chiamata (beeper), computer personali e relative periferiche, server, reti centrali, reti di cablaggio – da incendio, fumo, fulmine, esplosione, piene, inondazioni, uragani (vento a più di 75 km/h che sradica alberi e scoperchia i tetti delle case nelle immediate vici- nanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane e scoscendimenti di terreno – in seguito a furto – dalle acque fuoriuscite dalle condutture d’acqua che servono esclusivamente all’im- presa assicurata, dagli impianti e dagli apparecchi ad esse collegate, dagli acquari, dalle fontane ornamentali, a prescindere dalla causa della fuoriuscita – dall’acqua piovana, dall’acqua risultante dal fondersi della neve e del ghiaccio, se l’acqua è penetrata all’interno dell’edificio attraverso il tetto, le grondaie o dalle tubazioni di scarico esterne, dal rigurgito delle acque fognarie, come pure delle falde freatiche. | ||
B4 Viaggi d’affari in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada | Principio Esclusioni | In deroga parziale dell’art. A8 CGA, l’assicurazione si estende altresì alle pretese deri- vanti dai danni che si verificano in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti e il Canada, e causati da una persona assicurata nell’esecuzione dei suoi compiti (esclusi lavori di montaggio, manutenzione e riparazione) durante viaggi e soggiorni d’affari effettuati nell’interesse dell’impresa assicurata e la cui durata non supera i sessanta giorni. A complemento dell’art. A7 CGA, l’assicurazione non copre – i danni in relazione con pregiudizi all’ambiente – i danni cagionati da veicoli a motore, compresi quelli a noleggio. |
B5 Responsa- lità civile del commit- tente | Principio Esclusioni | In deroga parziale dell’art. A7, lett. g) CGA, l’assicurazione si estende altresì alle prete- se avanzate contro lo stipulante in veste di committente per il danneggiamento di fondi, edifici oppure opere di terzi causato da lavori di demolizione, sterro o costruzione. A complemento dell’art. A7 CGA sono escluse dalla copertura le pretese per danni: |
– in relazione a opere il cui costo totale per oggetto supera CHF 1 000 000.–; sono con- siderate come uno solo e unico oggetto di opere che comportano diverse parcelle o di opere con le stesse caratteristiche edificate nella stessa fase di costruzione – che concernono il progetto di costruzione stesso o il fondo che ne fa parte – che concernono la realizzazione di opere contigue a opere di terzi – che concernono le opere ubicate su una pendenza di oltre il 25 o sulle rive di un lago – che concernono le opere per le quali sono stati effettuati lavori di trivellazione, batti- tura e vibratura per l’esecuzione di fondamenta su pali o di una sbadacchiatura dello scavo |
– dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di una sorgente – che concernono le opere per le quali occorre abbassare il livello della falda freatica – che concernono le opere per le quali sono effettuati lavori con esplosivi (i massi erratici non sono presi in considerazione). | ||
B6 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri e nautici | Principio | In deroga parziale dell’art. A7, lett. k) CGA, l’assicurazione si estende altresì alle pretese derivanti da danni causati a) a veicoli terrestri e nautici, sovrastrutture e semirimorchi compresi, dal carico e dallo scarico di colli. Sono considerati colli, le cose che vengono caricate o scaricate individualmente, quali le macchine, gli apparecchi, gli elementi di costruzione (porte, finestre, ele- menti di carpenteria), le palette (bancali) e i recipienti di ogni genere (casse, gab- bie, contenitori, vasche, botti, bidoni, taniche ecc.) b) ad autobotti e autocisterne dalle operazioni di riempimento o di svuotamento di prodotti solidi o liquidi. A complemento dell’art. A7 CGA, sono escluse dalla copertura le pretese per danni cau- sati a) ad aeromobili e materiale rotabile delle ferrovie b) a veicoli terrestri e nautici che una persona assicurata ha preso in prestito, locazione o leasing c) a veicoli terrestri e nautici dal carico e dallo scarico di merci alla rinfusa (con riserva della lett. b) al paragrafo «Principio»). Sono considerate merci alla rinfusa, le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo e residui d) a veicoli terrestri e nautici in seguito a carico o riempimento eccessivo e) a recipienti (escluse le sovrastrutture e i semirimorchi di cui alla lett. a), al paragrafo «Principio» e le cisterne di cui alla lett. b) al paragrafo «Principio»), come pure alle merci manipolate, dal carico e dallo scarico di veicoli. |
Esclusioni | ||
B7 Protezione giuridica penale | Principio Estensione della copertura | L’assicurazione si estende anche alla protezione giuridica delle persone assicurate in caso di procedura penale. Nel caso in cui un sinistro di responsabilità civile coperto derivante dall’attività assi- curata comporta una lesione corporale e ha come conseguenza l’apertura di una pro- cedura penale giudiziaria o di polizia, la Vaudoise copre, nell’ambito della somma d’assicurazione massima indicata nella polizza, le spese occasionate alla persona assi- curata dalla procedura penale (p. es. onorari d’avvocato, spese giudiziarie, spese di perizia, ripetibili attribuite alla controparte, escluse le indennità versate per il risarci- mento di danni) e le spese messe a carico della persona assicurata dalla procedura penale. |
Gli oneri di carattere penale (per es. le multe) così come le spese che figurano sulla prima notifica della multa sono tuttavia sempre a carico della persona assicurata. | ||
Difesa della persona assicurata | La Vaudoise designa un avvocato incaricato di difendere la persona assicurata nella pro- cedura penale. La persona assicurata che si oppone alla scelta della Vaudoise deve pro- porre essa stessa tre avvocati e la Vaudoise ne sceglierà uno. Senza l’accordo prelimi- nare della Vaudoise, la persona assicurata non è autorizzata a dare mandato a un avvo- cato. |
Ricorso, appello | La Vaudoise ha il diritto di rifiutare l’esercizio di un ricorso contro una condanna a una multa o all’appello contro una sentenza di prima istanza se, in considerazione dell’in- carto dell’inchiesta penale o di polizia, una tale procedura è ritenuta priva di possibilità di successo. | |
Indennità giudiziarie | Le indennità giudiziarie e altre indennità attribuite alla persona assicurata sono acqui- site dalla Vaudoise fino a concorrenza delle sue prestazioni, se non costituiscono il rim- borso di spese personali della persona assicurata o un indennizzo per servizi che essa stessa ha reso. | |
Obblighi della persona assicurata | La persona assicurata è tenuta a seguire le istruzioni della Vaudoise e a portare imme- diatamente a sua conoscenza tutte le comunicazioni verbali o scritte relative all’inchie- sta o alla procedura penale. | |
Divergenza di opinioni | Se per propria decisione o contrariamente alle istruzioni della Vaudoise, la persona assicurata intraprende delle iniziative qualsiasi, in particolare fa valere un mezzo di diritto senza l’accordo formale della Vaudoise, lo fa a suo rischio e spese. Se però tali iniziative o mezzi di diritto hanno dato un risultato sensibilmente più favorevole, la Vaudoise rimborsa le spese che ne sono risultate, nei limiti delle disposizioni prece- denti. |
C. Estensioni di copertura
C1 Scelta individuale | Principio | Se la polizza lo dispone esplicitamente, sono assicurati uno o più rischi definiti negli artt. C2-C5 : |
C2 Xxxxx a cose lavorate o affidate | Principio Esclusioni Beni immobili | Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga parziale all’art. A7, lett. k) CGA, la copertura assicurativa comprende anche i danni alle cose affidate, in affitto o in leasing o sulle quali la persona assicurata esercita un’attività diretta. Non sono assicurati i danni – a cose che avrebbero potuto essere assicurate contro i danni materiali (assicurazione di cose, rami tecnici o altro) – a veicoli terrestri, nautici o ad aeromobili. Sono invece assicurati i danni arrecati a biciclette (esclusi i veicoli a esse equiparati) – a oggetti di valore, titoli, documenti, progetti, libretti di risparmio, metalli preziosi grezzi, monete, medaglie, pietre preziose e a perle non incastonate – economici e perdite di reddito conseguenti a un danno materiale. In caso di lavori su beni immobili, le parti adiacenti che si trovano nella zona stessa di attività sono anch’esse considerate cose lavorate. In caso di lavori di sottostruttura, di sottomurazione o di interventi sugli elementi sta- bilizzanti o portanti, l’opera esistente è considerata quale oggetto dell’attività nel suo insieme. |
C3 Chiavi e tesserini affidati | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, l’assicurazione comprende anche le chiavi e/o i tesserini affidati. In deroga parziale all’art. A7, lett. k) e n) CGA, la copertura si estende pure, in caso di perdita di chiavi e/o tesserini affidati e concernenti gli edifici, i locali e gli impianti che servono all’attività dell’impresa assicurata, alle spese di modifica o di sostituzione di serrature e delle relative chiavi e/o dei sistemi di chiusura elettronica e dei relativi tes- serini. |
C4 Veicoli a motore degli ospiti | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, l’assicurazione comprende anche, in deroga parziale agli art. A7, lett. k) CGA e B1, secondo trattino alla voce «Esclusioni», la responsabilità delle persone assicurate per i danni cagionati ai veicoli degli ospiti, ai sensi dell’art. 487 e segg. CO – durante il lavaggio del veicolo. Non sono invece assicurate le pretese per i danni cagionati in tali circostanze a pezzi e accessori fissati al veicolo (p. es. retrovisori esterni, spoiler, alettoni, antenne, tergicristalli, applicazioni adesive, come pure alla vernice) – durante corse di prova consecutive al lavaggio del veicolo – manovrando il veicolo nei garage o sui posti di parcheggio – durante il tragitto diretto di andata e ritorno al distributore di benzina, ai garage (p. es. officina di riparazioni) o ai posti di parcheggio. La copertura di cui al 2° e 4° trattino qui sopra è tuttavia accordata soltanto se il condu- cente è titolare della licenza di condurre richiesta per la categoria di veicoli in questione. |
C5 Organizza- tore e venditore di viaggi | Principio | Se la polizza contiene una disposizione in merito, in deroga all’art. A7, lett. w) CGA, l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile legale delle persone assicu- rate conseguente alla preparazione e alla realizzazione di viaggi (soggiorni compresi) in qualità di organizzatore di viaggi, come pure nell’attività di venditore di viaggi |
«tutto compreso». | ||
L’assicurazione copre inoltre la responsabilità civile legale delle persone assicurate in caso | ||
di lesioni corporali e danni materiali conseguenti ad atti oppure a omissioni di prestatori | ||
di servizi indipendenti incaricati dall’organizzatore di viaggi (per es. compagnie di navi- | ||
gazione, imprese di trasporti terrestri, alberghi); nell’ambito di questa copertura l’art. A7, | ||
lett. q) e w) CGA non è applicabile se i prestatori indipendenti utilizzano veicoli a motore, | ||
aerei o natanti, di cui l’organizzatore di viaggi non è né detentore né proprietario. | ||
Esclusioni | A complemento dell’art. A7 delle CGA, l’assicurazione non comprende : | |
– la responsabilità civile derivante dalla presenza e dall’esercizio di filiali all’estero – la responsabilità civile derivante dalla presenza e dall’esercizio di alberghi, ristoranti e stabilimenti simili, come pure di imprese industriali e commerciali appartenenti alla persona assicurata o da essa gestite – la responsabilità civile che risulta dall’organizzazione, dalla preparazione e dalla rea- lizzazione di attività legate a sport alla moda quali per es.: bungee jumping (salto con l’elastico), river rafting (canoa sui fiumi), canyoning (torrentismo), snow rafting (discesa sulla neve a bordo di un gommone), fun yak (gommone sui fiumi), sky diving (paracadutismo sportivo) o flying fox (passaggio aereo con carrucola). (L’elenco non è esaustivo) – la responsabilità civile dei prestatori di servizi indipendenti di cui al capoverso 2 alla voce «Principio» – le pretese risultanti dalla distruzione, dal danneggiamento, dalla sottrazione o dalla perdita di oggetti di valore (quali pellicce, gioielli, orologi, materiale per riprese cine- matografiche, apparecchi fotografici e materiale audiovisivo), denaro, carte di credito, cartevalori (compresi gli assegni), documenti e atti pubblici o privati che apparten- gono ai partecipanti al viaggio – le pretese risultanti da lesioni corporali e materiali conseguenti a eventi bellici e tumulti di ogni genere. | ||
Si definiscono tumulti gli atti di violenza contro persone o cose che si manifestano | ||
in occasione di assembramenti, sommosse, disordini, come pure i saccheggi avve- | ||
xxxx in tali circostanze. |
– le pretese risultanti da danni di qualsiasi tipo, dovuti direttamente o indirettamente al terrorismo, indipendentemente da un eventuale concorso di cause. Si considera terrorismo qualsiasi atto di violenza o minaccia di violenza perpetrati per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L’atto di violenza o minaccia di violenza ha per sua natura la capacità di diffondere paura o terrore tra la popo- lazione o parte di essa, o può esercitare pressione su un governo o organi statali. |
D. Entrata in vigore, durata e fine dell’assicurazione
D1 Entrata in vigore del contratto | Principio | L’assicurazione entra in vigore alla data indicata sulla polizza. |
D2 Durata del contratto | Rinnovo tacito | Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Terminata la durata, il contratto si rin- nova tacitamente di anno in anno se non viene rescisso in forma scritta al minimo tre mesi prima di ogni scadenza. |
D3 Disdetta in caso di sinistro | Principio Scadenza del contratto | Dopo ogni sinistro per il quale deve pagare un’indennità, la Vaudoise può rescindere il contratto al più tardi entro il pagamento dell’indennità e lo stipulante al più tardi quat- tordici giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento. In caso di rescissione del contratto, la responsabilità della Vaudoise si estingue quat- tordici giorni dopo la notifica della disdetta all’altra parte. |
E. Obblighi contrattuali
E1 Modifica, aggrava- mento e diminuzione del rischio | Principio Aggravamento | Qualsiasi modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e di cui le parti hanno determinato la portata al momento della stipulazione del contratto, dev’essere immediatamente notificata per iscritto alla Vaudoise. Se, nel corso dell’assicurazione, un fatto rilevante, dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modifica tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve darne subito avviso per iscritto alla Vaudoise. Se lo stipulante omette di fare questa comunicazione, la Vaudoise in avvenire non è più vincolata al contratto. Se lo stipulante adempie tale obbligo di notifica, l’assicurazione viene estesa anche al rischio aggravato. La Vaudoise ha tuttavia il diritto di rescindere il contratto con un preavviso di due settimane ed entro quattordici giorni dalla ricezione dell’avviso di aggravamento del rischio. Un eventuale sovrappremio è dovuto dal momento dell’ag- gravamento del rischio. |
Diminuzione | In caso di diminuzione del rischio, la Vaudoise riduce il premio nella misura corrispon- dente, dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dallo stipulante. |
E2 Soppressione di uno stato di fatto pericoloso | Obbligo delle persone assicurate | Le persone assicurate sono tenute a eliminare, a loro spese ed entro un termine oppor- tuno, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Vaudoise. |
E3 Violazione degli obblighi contrattuali | Conseguenze | La violazione colposa degli obblighi contrattuali da parte delle persone assicurate com- porta la riduzione o la soppressione del diritto alle prestazioni. Ciò nella misura in cui la violazione influenza la causa del sinistro o l’importanza del danno. |
F. Premio
F1 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora | Scadenza Rimborso Eccezione Diffida Sospensione della copertura Spese | Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e pagabile in anti- cipo, al più tardi alla data convenuta nella polizza. Se il contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto fino al momento dello scioglimento del contratto. |
Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se : | ||
– lo stipulante recede dal contratto d’assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell’anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale – il contratto si estingue ed è dichiarato nullo a seguito della scomparsa del rischio, nel caso in cui la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni. | ||
Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è messo in mora per iscritto e a sue spese ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida. La messa in mora ricorda le conseguenze di un ritardo nel pagamento del premio. | ||
Se la messa in mora rimane senza effetto, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida e fino al pagamento integrale dei premi, bollo federale e spese compresi. | ||
Le spese di diffida o le spese di domanda d’esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 30.–, rispettivamente CHF 50.– al massimo. | ||
F2 Basi per il calcolo dei premi | Principio | I premi vengono calcolati in base al metodo indicato nella proposta o nella polizza. |
F3 Modifica dei premi e delle fran- chigie | Principio | La Vaudoise può richiedere l’adattamento dei premi e delle franchigie per il successivo anno di assicurazione. A tal fine, la Compagnia deve notificare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali, al più tardi venticinque giorni prima della fine dell’anno di assicurazione. |
Diritto di disdetta | Lo stipulante dispone, in tale circostanza, del diritto di disdire il contratto per la fine del- l’anno di assicurazione in corso. In tal caso il contratto si estingue, nella sua totalità, alla | |
fine dell’anno di assicurazione. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere | ||
alla Vaudoise al più tardi l’ultimo giorno dell’anno di assicurazione. | ||
Accettazione tacita | L’adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta. |
X. Xxxxxxxx
G1 Obbligo di notifica | Modalità In caso di procedura penale | Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l’assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento di danni contro una persona assicurata, lo sti- pulante deve avvertire immediatamente la Vaudoise in merito. La Vaudoise dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito ad un sinistro, la persona assicurata è oggetto di una contravvenzione o di una procedura penale e se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale. |
G2 Liquidazione dei sinistri, processo | Principio | La Vaudoise si occupa della gestione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassano la franchigia convenuta. |
Rappresentanza | La Vaudoise conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappre- sentante delle persone assicurate e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola le persone assicurate. | |
Versamento | La Vaudoise ha il diritto di versare l’indennità direttamente al danneggiato, senza dedurre un’eventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare la franchigia, rinunciando a qualsiasi opposizione. | |
Obblighi | La persona assicurata deve assistere la Vaudoise nella sua inchiesta sui fatti e astenersi da qualsiasi presa di posizione personale in merito alle richieste del danneggiato. In partico- lare, la persona assicurata non è autorizzata a riconoscere le pretese di risarcimento di danni o a indennizzare il danneggiato. | |
Processo | Quando viene intrapreso un processo, la persona assicurata deve affidare la gestione del processo civile alla Vaudoise. Quest’ultima ne sopporta le spese. Se il giudice accorda delle ripetibili alla persona assicurata, le stesse vengono percepite dalla Vaudoise nella misura in cui esse non siano destinate a coprire le spese personali della persona assicurata. | |
G3 Cessione delle pretese | Principio | Le persone assicurate non sono abilitate, senza previa autorizzazione della Vaudoise, a cedere a danneggiati o a terzi le pretese risultanti da questa assicurazione. |
G4 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali | Obbligo di notifica Obblighi contrattuali | Le persone assicurate si assumono esse stesse tutte le conseguenze di una violazione colposa dell’obbligo di notifica. Se una persona assicurata viola in modo colposo uno degli obblighi contrattuali, la Vaudoise è liberata da ogni obbligo nei suoi confronti. |
G5 Rivalsa | Principio | Se le disposizioni del presente contratto o della LCA che limitano o annullano la garan- zia non possono essere opposte a norma di legge al danneggiato, la Vaudoise ha un diritto di rivalsa contro la persona assicurata, purché sia stata autorizzata a diminuire o a rifiutare le sue prestazioni. |
H. Diversi
H1 Fallimento dello stipulante | Principio | In caso di fallimento dello stipulante il contratto si estingue alla data in cui viene dichia- rato il fallimento. |
H2 Comunica- zioni | Principio | Le persone assicurate devono indirizzare le notifiche e le comunicazioni imposte loro dal presente contratto o alla sede della Vaudoise o all’agenzia designata nella polizza. |
H3 Protezione dei dati | Principio Informazioni Lotta agli abusi | La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il pre- mio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche come pure a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi parteci- panti al contratto, sia in Svizzera sia all’estero, e in particolare ai coassicuratori e ai rias- sicuratori. La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione ritenuta utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all’evoluzione dei sinistri. Tale auto- rizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L’autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento. Le compagnie di assicurazione sono dotate di un sistema centrale di informazione (ZIS) per lottare contro le frodi in materia assicurativa. La banca dati è registrata presso l’in- caricato federale alla protezione dei dati e le iscrizioni si effettuano ai sensi del rego- lamento ZIS. |
H4 Foro e diritto applicabile | Foro Diritto applicabile | La persona assicurata può scegliere come foro giudiziario tra il foro ordinario, quello del suo domicilio o della sua sede svizzera. Il contratto di assicurazione è retto esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalle disposizioni della LCA. |
1 50 264/11.2006
Sede sociale Place de Milan
Casella postale 120
1001 Losanna
T 021 618 80 80
F 021 618 81 81
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