Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Casa e Famiglia
Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni Compagnia: Linear Assicurazioni Prodotto: Casa e Famiglia
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’Albo delle soc ietà capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec. unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con p rovvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative, sia base che opzionali, sono applicate franchigie (espresse in cifra fissa) che vengono indicate nella scheda contrattuale e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Sono altresì presenti alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie od opzioni supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:
Danni al fabbricato e Danni al contenuto: causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, da invasione; causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche
Assitenza: le prestazioni non sono fornite se la situazione di difficoltà è conseguenza di: dolo o colpa grave dell’assicurato o delle persone di cui deve rispondere per legge; eventi naturali eccezionali per intensità e delimitazione geografica (per esempio: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche) quando non è materialmente e oggettivamente possibile intervenire
Responsabilità Civile del proprietario, Responsabilità Civile dell’inquilino, Responsabilità Civile della famiglia: causati da atti dolosi dell’assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge; da furto o rapina
Infortuni domestici e del tempo libero: derivanti da esercizio di una professione, un mestiere o comunque un’attività retribuita; attività svolte in violazione di norme di legge
Tutela legale casa e Tutela legale famiglia: l’assicurazione non è operante per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia di reati fiscali e tributari
Che cosa è assicurato?
SEZIONE CASA (Garanzie valide solo se richiamate in polizza)
Danni al fabbricato: danni materiali e diretti ai locali dell’abitazione causati dai seguenti eventi: incendio, fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di antenne o parabole radiotelericeventi compresi i danni agli stessi, esplosione, implosione, scoppio, acqua condotta, fenomeni elettrici, guasti causati dai soccorritori.
Responsabilità Civile del proprietario: danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose causati da incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’abitazione, o per eventi connessi alla proprietà dell’abitazione stessa comprese attività di manutenzione ordinaria, committenza di lavori di straordinaria manutenzione, fuoriuscita di liquidi causati da guasto o rottura accidentali degli impianti fissi al servizio dell’abitazione, da opere interrate, fissi ed infissi, rivestimenti, da installazioni e impianti al servizio del fabbricato, dagli spazi di proprietà dell’assicurato adiacenti o pertinenti al fabbricato, dalla Responsabilità Civile del contraente (se da’ in locazione o comodato il fabbricato) nei confronti del locatario, da recinzioni fisse e cancelli.
Responsabilità Civile dell’inquilino: danni materiali e diretti ai locali che l’assicurato ha preso in affitto, causati da incendio, fumo, esplosione e scoppio, e danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose per i medesimi eventi.
Assistenza: prestazioni di immediato aiuto in caso di fughe di gas, malfuzionamento impianto elettrico e necessità di intervento di un fabbro e vetraio, nelle ipotesi espessamente indicate.
SEZIONE FAMIGLIA (Garanzia valida solo se richiamata in polizza)
Responsabilità Civile della famiglia : danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose per eventi legati alla vita privata e ai lavoratori domestici.
GARANZIE OPZIONALI (A PAGAMENTO)
(dettagli riportati nel DIP Aggiuntivo Danni): Sezione Casa: Estensioni aggiuntive ai Danni al fabbricato (Eventi atmosferici e atti vandalici, Ricerca e riparazione danni da acqua); Danni al contenuto; Estensioni aggiuntive ai Danni al contenuto (Furto e rapina in casa, Rapina e scippo fuori casa, Furto preziosi); Cyber risk; Tutela legale casa.
Sezione Famiglia: Estensioni aggiuntive alla Responsabilità Civile della famiglia (Responsabilità Civile cani e gatti, Responsabilità Civile e-bike e monopattini elettrici); Infortuni domestici e del tempo libero; Tutela legale famiglia.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati:
le abitazioni non indicate in polizza e/o che non rientrino nelle definizioni di Abitazione e Tipologia di Abitazione indicate nel Glossario, secondo le caratteristiche costruttive e di destinazione d’uso definite nel Glossario
i danni causati con dolo del contraente, dell’assicurato, dei suoi familiari, eccetto quelli di cui l’assicurato deve rispondere per legge
Responsabilità Civile del proprietario, Responsabilità Civile dell’inquilino, Responsabilità Civile della famiglia:
non sono considerati terzi e quindi non possono ottenere il risarcimento dei danni subiti, l’assicurato e i suoi familiari, i lavoratori domestici, in occasione dello svolgimento della loro attività, salvo quanto previsto dall’art 9.1.2 “Lavoratori domestici” delle condizioni di contratto
Assistenza:
non sono comprese le prestazini richieste nelle situzioni che non rivestono carattere di urgenza e/o difficoltà
Cyber risk
non sono compresi i fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’assicurato e il professionista
Infortuni domestici e del tempo libero
non sono assicurabili le persone non ricomprese nello stato di famiglia del contraente alla data del sinistro o che hanno compiuto il 68° anno di età al momento della decorrenza della copertura
Tutela legale casa e Tutela legale famiglia:
in materia di reati fiscali, tributari; per vertenze concernenti il diritto di famiglia; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o alla locazione di un immobile adibito ad abitazione civile, e la responsabilità civile verso terzi per eventi legati alla proprietà o alla vita privata.
Dove vale la copertura?
🗸 Sei assicurato per le garanzie Danni al fabbricato (e relative estensioni), Responsabilità Civile del proprietario, Responsabilità Civile dell’inquilino, Cyber risk, Danni al contenuto, per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
🗸 Relativamente alla garanzia Rapina e scippo fuori casa, la copertura vale per i danni che avvengono negli stati dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
🗸 Sei assicurato per le garanzie Responsabilità Civile della famiglia e Infortuni domestici e del tempo libero, negli stati dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
🗸 Relativamente alla Responsabilità Civile e-bike e monopattini elettrici, la garanzia opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
🗸 Se sei assicurato per la garanzia Tutela legale casa o Tutela legale famiglia, l’assicurazione vale per i sinistri che si siano verificati e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
a) nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze con i fornitori, per vertenze con artigiani e riparatori e relative ad appalto di lavori di manutenzione, alla locazione, al diritto di proprietà e ad altri diritti reali
b) in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali relative all’acquisto del contenuto dell’abitazione o relative all’acquisto dell’abitazione, per vertenze contrattuali in materia di lavoro, per gli atti di volontaria giurisdizione, in materia amministrativa, fiscale, tributaria.
🗸 La garanzia Assistenza opera per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
- Quando stipuli il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza).
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della copertura e la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché l’esercizio da parte di Linear del diritto di rivalsa, totale o parziale, nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte, deve essere pagato anticipatamente al momento della stipulazione del contratto. Il premio, la cui periodicità è annuale, deve essere pagato con carta di credito, direttamente sul sito www.linear.it o contattando il servizio clienti.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto dura un anno, ha validità dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua scadenza. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto.
Come posso disdire la polizza?
Non è necessario dare disdetta, la copertura termina automaticamente alla scadenza indicata sulla polizza. Puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.
In caso di sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, puoi recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta a Linear. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Linear rimborsa all’assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Linear Assicurazioni Prodotto: Casa e Famiglia
Data: 02/2023 (Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile pubblicato)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via Larga 8, 40138 Bologna società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest’ultimo iscritto all’albo delle società capogruppo presso l’IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2021, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad €132,9 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 100,9 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all’indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all’esercizio 2021, è pari a 73,4 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 33,1 milioni di euro, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a 124,8 milioni di euro e a 120,4 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31dicembre 2021, pari a 1,70 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,67 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Le informazioni che seguono completano quelle riportate nell’analoga sezione del DIP Danni: | |
GARANZIE SEZIONE CASA | Danni al fabbricato La garanzia copre i danni all’immobile causati dai seguenti eventi: - incendio - fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta aeromobili o di loro parti o di cose trasportate - caduta di antenne o parabole, radiotelericeventi compresi i danni alle stesse - esplosione, implosione, scoppio - acqua condotta - fenomeni elettrici (massimale 2.500€) - guasti causati dai soccorritori per impedire o limitare i danni Massimale: la somma assicurata rappresenta il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile. Entro i limiti della somma assicurata e quelli specificamente indicati nelle condizioni di assicurazioni, sono ricomprese le spese sostenute per: - demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro (fino al 3% della somma assicurata) - rimuovere e ricollocare il contenuto per riparare i locali danneggiati (massimale 1.000€ per sinistro) - rimborso spese di affitto se i locali danneggiati sono di proprietà dall’assicurato (25€ al giorno per massimo 100 giorni) - spese per la riparazione di ascensori, montacarichi e montascale |
Assistenza Comprese nella garanzia (proprietario o inquilino), le coperture per: • Assistenza fabbro e vetraio (sempre compresa) • Assistenza gas (se prevista) • Assistenza luce (se prevista) Massimale: 300€ per intervento, massimo 3 interventi all’anno. Responsabilità Civile del proprietario La garanzia copre i danni a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto che si è verificato nell’ambito dei rischi connessi alle garanzie che seguono: • Danni a terzi da incendio • Proprietà dell’abitazione Massimale: a scelta del cliente tra 500.000€ o 1.000.000€. Responsabilità Civile dell’inquilino (nel caso di immobile in locazione) La garanzia copre i danni causati dai seguenti eventi: • Rischio locativo a seguito di: incendio, fumo, esplosione e scoppio Massimale: somma assicurata/valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile. • Danni a terzi da incendio per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di: incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’ abitazione in affitto Massimale: a scelta del cliente tra 500.000€ o 1.000.000€. | |
GARANZIE SEZIONE FAMIGLIA | Responsabilità Civile della famiglia Linear, nei limiti del massimale indicato in polizza, si fa carico delle somme che per capitali, interessi e spese, sono dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento, per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose per fatti legati a: • Vita privata - fatti relativi alla vita di tutti i giorni - fatti relativi alla famiglia e ai figli - fatti relativi al tempo libero Massimale: a scelta del cliente tra 500.000€ o 1.000.000€. • Lavoratori domestici La garanzia copre i danni cagionati a terzi dai lavoratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni e le lesioni subite dagli stessi in occasione dello svolgimento delle mansioni. Massimale: 30% del massimale indicato in polizza. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Eventi atmosferici e atti vandalici (Sezione Casa/ Danni al fabbricato) | La garanzia copre entro il massimale di 20.000€ per anno assicurativo, i danni materiali e diretti ai locali causati da grandine, uragani, bufere, trombe d’aria e ogni altro fenomeno atmosferico tanto violento da aver danneggiato anche altre abitazioni oltre a quella assicurata, sia nella stessa proprietà che nelle località vicine. La garanzia copre entro il massimale di 20.000€ per anno assicurativo, i danni materiali e diretti ai locali causati da atti vandalici e dolosi, scioperi, tumulti, sommosse e sabotaggio. |
Ricerca e riparazione danni da acqua (Sezione Casa /Danni al fabbricato) | La garanzia copre entro il massimale di 1.000€ per anno assicurativo le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e impianti, effettuate per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla perdita d’acqua. La copertura è accessoria alla garanzia acqua condotta e opera alle stesse condizioni. |
Danni al contenuto (Sezione Casa) | La garanzia copre entro le somme assicurate e nei limiti indicati in polizza i danni materiali e diretti al contenuto dell’abitazione causati dagli stessi eventi previsti per i Danni al fabbricato e dalle sue estensioni, se presenti in polizza. |
Furto e rapina in casa (Sezione Casa/ Danni al contenuto) | La garanzia copre entro il massimale di 5.000€ per anno assicurativo i danni materiali e diretti al contenuto causati da: furto commesso all’interno dell’abitazione; furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali; furto commesso da lavoratori domestici o agevolato con dolo o colpa grave dagli stessi (fino al 50% della somma assicurata); rapina e/o estorsione avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati; furto di fissi e infissi; atti vandalici commessi durante il furto, la rapina o nel tentativo di commetterli; spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell’abitazione (massimale 500€). |
Rapina e scippo fuori casa (Sezione Casa/ Danni al contenuto) | La garanzia copre entro il massimale di 1.000€ per anno assicurativo i danni materiali e diretti a capi di vestiario, oggetti per uso personale di proprietà degli assicurati portati all’esterno dell’abitazione causati dai seguento eventi: rapina; scippo; furto avvenuto in conseguenza di infortunio o improvviso malore; furto di bagagli riposti nel bagagliaio dell’autovettura di proprietà, compresi furto degli sci (massimale 500€ per anno assicurativo). |
Furto preziosi (Sezione Casa/ Danni al contenuto) | La garanzia copre entro il massimale di 2.000€ per anno assicurativo (e con il limite di un solo sinistro all’anno) i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni preziosi assicurati esclusivamente se riposti nei mezzi di custodia. |
Cyber risk (Sezione Casa) | La garanzia offre prestazioni di assistenza da “remoto” per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop di proprietà dell’assicurato o di un familiare causati da malware (virus informatici). E’ prevista inoltre una prestazione di assistenza in caso di disturbo post traumatico da stress manifestato dall’assicurato o dai suoi familiari in conseguenza di un atto di cyber bullismo, nonché l’indennizzo delle spese sostenute dall’assicurato per la cancellazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica o quella dei suoi familiari, o per impedire che il loro contenuto venga rintracciato tramite motori di ricerca esterni. |
Tutela legale casa | La garanzia prevede, previa autorizzazione da parte di Linear, il rimborso all’assicurato delle spese legali, peritali, di giustizie, processuali e di indagine, necessarie per la tutela dei diritti dell’assicurato in relazione alla proprietà delle abitazioni entro il massimale di 10.000€. |
Responsabilità Civile cani e gatti (Sezione Famiglia/ Responsabilità Civile della famiglia) | La garanzia copre nei limiti del massimale indicato in polizza, i danni cagionati dalla proprietà di cani e gatti nell’ambito della vita privata, di relazione e nel tempo libero, nei limiti del massimale indicato nella scheda contrattuale. Non sono coperte le seguenti razze: Pit bull, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Tosa Inu Giapponese, Fila Brasileiro, Dogo argentino, Dogue de Bordeaux, Dobermann, Rottweiler, Mastino Napoletano, Bull Mastiff, Cane da montagna dei Pirenei, Tibetan Mastiff, Briard. |
Responsabilità Civile e-bike e monopattini elettrici (Sezione Famiglia/ Responsabilità Civile della famiglia) | La garanzia copre entro il massimale di 500.000€ il rischio che deriva dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico, di proprietà del nucleo familiare, esclusivamente per le biciclette a pedalata assistita (e-bike) e i monopattini elettrici e solo se tali danni comportano morte o lesioni a persone o animali. |
Infortuni domestici e del tempo libero (Sezione Famiglia) | La garanzia indennizza con un importo forfettario di 500€, l’infortunio subito dal contraente o dalle persone che fanno parte del suo nucleo familiare, in occasione di infortunio che abbia comportato una frattura ossea o una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla, che implichi almeno 20 giorni di prognosi, avvenuto in occasione dello svolgimento di attività ordinarie nell’ambito della vita domestica e del tempo libero. |
Tutela legale famiglia | La garanzia prevede, previa autorizzazione da parte di Linear, il rimborso all’assicurato delle spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine necessarie per la tutela dei diritti dell’assicurato e dei suoi familiari nell’ambito della vita privata extraprofessionale entro il massimale di 10.000€. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che cosa non è assicurato?”. |
Alle coperture offerte dal contratto sono applicate franchigie contrattualmente indicate che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo/risarcimento.
Per le garanzie Danni al fabbricato e Danni al contenuto
- per i danni da incendio, fulmine, urto di veicoli, bang sonico, caduta di antenne o parabole, esplosione, implosione e scoppio, è prevista una franchigia di 150€ per sinistro
- per i danni creati dai soccorritori è prevista una franchigia di 150€ per sinistro
- per le spese di riparazione di ascensori, montacarichi e montascale è prevista una franchigia di 150€ per sinistro
- per i danni da acqua condotta è prevista una franchigia di 250€ per sinistro
- per i danni da fenomeni elettrici è prevista una franchigia di 150€ per sinistro
- per i danni da atti vandalici è prevista una franchigia di 250€ per sinistro
Ci sono limiti di copertura?
- per i danni da eventi atmosferici è prevista una franchigia di 250€ per sinistro
- per le garanzie Furto e rapina in casa, Rapina e scippo fuori casa, Furto preziosi, è prevista una franchigia di 150€ per sinistro
Per le garanzie Responsabilità Civile del proprietario, Responabilità Civile dell’inquilino, Responsabilità Civile della famiglia e sue estensioni:
- per le garanzie Responsabilità Civile del proprietario, Responsabilità Civile dell’inquilino e Responsabilità Civile della famiglia è prevista una franchigia di 150€ per sinistro
- per le garanzie facoltative Responsabilità Civile cani e gatti, e Responsabilità Civile e-bike e monopattini elettrici, è prevista una franchigia di 150€ per sinistro
Sono altresì previste ulteriori esclusioni per le seguenti garanzie:
Danni al fabbricato e Danni al contenuto: sono esclusi i danni da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce “spese di affitto” dall’art. dall’art. 2.1.1 “Rimborso di ulteriori spese”; causati da gelo; causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, allagamento, piene, mareggiate, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda, fatto salvo quanto previsto all’art.
2.4.1. Eventi atmosferici e atti vandalici se operante; causati con dolo dall’assicurato o dal contraente o dai suoi familiari conviventi; da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; a denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto; ai pannelli solari e/o fotovoltaici.
Assitenza: le prestazioni non sono fornite se la situazione di difficoltà è conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che hanno movente politico e sociale e ai quali l’assicurato ha partecipato attivamente; azioni delittuose compiute dall’assicurato; eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dell’abitazione (per esempio: impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento, cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’abitazione); interruzione della fornitura di gas e/o energia elettrica, da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati solo da soggetti autorizzati da tali enti; corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri; danni conseguenti a interventi di messa a norma dell’impianto. Non vengono fornite le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.
Cyber risk: relativamente alle garanzie Assistenza malware (virus informatici) (vedi art. 7.1) e Lesione della reputazione (vedi art. 7.3) l’assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:
• circostanze note all’assicurato al momento della stipula della polizza che potrebbero determinare il verificarsi di un sinistro
• dolo dell’assicurato, del contraente, dei suoi familiari, eccetto quelli di cui l’assicurato deve rispondere
• guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell’assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell’assicurato
• vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del sistema informatico dell’assicurato
• atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità
• multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
• utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti
• utilizzo di servizi di cloud computing (tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in rete)
• raccolta o acquisizione illegittima da parte dell’assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili
• ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying)
• attacchi Ransomware (virus che prende il controllo del PC ed esegue la crittografia dei dati al fine di richiedere un riscatto per ripristinare il funzionamento)
Si intendono inoltre esclusi dall’indennizzo:
• i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook o Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto dalla presente polizza nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei programmi
• i costi per il ripristino di archivi, dati, anche personali, e programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di malware
• i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i programmi andati distrutti o danneggiati
• i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto
• ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto
Relativamente alla garanzia Assistenza per cyber bullismo (vedi art. 7.2) la Centrale operativa non eroga:
• le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà
• alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle prestazioni
Le prestazioni di Assistenza non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’assicurato abbia partecipato attivamente
• di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari dal disturbo post traumatico da stress (check-up)
• di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni
• di dolo dell’assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere per legge
Responsabilità Civile del proprietario, Responsabilità Civile dell’inquilino, Responsabilità Civile della famiglia: l’assicurazione non comprende i danni causati alle cose altrui derivanti da incendio, fumo, esplosione e scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dagli artt. 5.1.1, Danni a terzi da incendio e 6.2. Danni a terzi da incendio; conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite; relativamente alla proprietà delle abitazioni di cui all’art. 5.1.2 lettera a), l’eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni; da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali; derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive; derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; derivanti da prodotti geneticamente modificati; derivanti da inquinamento di qualsiasi natura in conseguenza di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni.
Infortuni domestici e del tempo libero: derivanti da pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi; pratica di sport aerei in genere; partecipazioni a regate veliche; guida di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria; pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico; stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni; atti di autolesionismo; inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici; gli infortuni che derivano da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d’insurrezione; dolo dell’assicurato e/o dei beneficiari. La garanzia non copre inoltre le sublussazioni o le lussazioni ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidive). Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio.
Tutela legale casa e Tutela legale famiglia: l’assicurazione non è operante per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del
D. Lgs. 171/2005); per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo il caso di fatti compiuti da figli minori o di altre persone di cui l’assicurato debba rispondere per legge, conviventi o non conviventi; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’assicurato viene perseguito in sede penale; per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall’esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall’attività di lavoro autonomo o di impresa; per i casi di adesione a class action; per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale; per i casi connessi alla circolazione stradale, salvo quanto previsto all’art. 11.1 Tutela legale famiglia, lettera c) Pedone e ciclista; per vertenze con Linear; per controversie che coinvolgano il contraente o gli assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network; per i casi di difesa penale per abuso di minori; per i casi di difesa penale per sfruttamento o violenza contro le donne; per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume dell’abitazione; per i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche; per le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza; per le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria; per le controversie inerenti all’ art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno b) denunciare agli organi di polizia o all’Autorità Giudiziaria i sinistri dai quali possano emergere reati c) presentare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia a Linear, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un reato doloso d) conservare le tracce e i residui del sinistro, senza diritto di indennità alcuna |
e) avvisare Linear entro 3 giorni al numero di telefono e negli orari indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e fornire: - descrizione dettagliata dell’evento - indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute - indicazione delle persone, cose danneggiate ed eventuali richieste di risarcimento danni Per i sinistri relativi alle Estensioni aggiuntive ai Danni al contenuto, “Furto e rapina in casa”, “Rapina e scippo fuori casa”, “Furto preziosi”, l’assicurato deve fornire a Linear e ai fiduciari da essa incaricati prova del danno subito. La riparazione non può iniziare prima che intervenga un fiduciario incaricato da Linear per l’ispezione, ad eccezione delle attività strettamente necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità. Se l’ispezione per qualsiasi motivo non avviene entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro, il contraente o l’assicurato può dare corso alle riparazioni f) fornire a Linear entro i 5 giorni successivi: - elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate - copia dell’eventuale denuncia fatta alle Autorità - indicazione di altre eventuali assicurazioni sugli stessi rischi e copia delle relative polizze Su richiesta di Linear o di un fiduciario incaricato dalla stessa, il contraente o l’assicurato deve: g) presentare la documentazione relativa al sinistro, rilasciata dall’Autorità Giudiziaria o altra pubblica amministrazione, ritenuta utile e necessaria per l’istruttoria del sinistro In caso di sinistro relativo alla garanzia “Responsabilità Civile” e alla garanzia “Danni a terzi da Incendio”, l’assicurato deve informare immediatamente Linear dei procedimenti civili o penali promossi nei suoi confronti, fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Linear può assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve evitare qualunque transazione nella fase dell’istruzione del sinistro senza aver richiesto e ottenuto il consenso di Linear. Inoltre l’assicurato deve evitare il riconoscimento della propria responsabilità senza aver preventivamente avvertito Linear. In caso di sinistro relativo alla garanzia “Assistenza” l’assicurato, per ottenere la prestazione, deve contattare sempre e preventivamente la Centrale operativa ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili sezione “richiedere le prestazioni di assistenza”. In caso di sinistro relativo alla garanzia “Cyber risk” (limitatamente alle garanzie Assistenza malware (virus informatici) - Assistenza per cyber bullismo) per ottenere l’assistenza, l’assicurato deve contattare sempre e preventivamente la Centrale operativa ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili sezione “richiedere le prestazioni di assistenza”. In caso di sinistro relativo alla garanzia “Tutela legale casa” e/o “Tutela legale famiglia”, per attivare la garanzia l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e inviando la documentazione eventualmente richiesta. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Per la garanzia “Danni al fabbricato” limitatamente all’evento acqua condotta e per le estensioni aggiuntive “Ricerca e riparazione danni da acqua” e “Furto e rapina in casa”, lett. e) “Furto di fissi e infissi” e limitatamente ai danni con importo presumibilmente inferiore a 3.000€, fin dal momento della denuncia del sinistro, l’assicurato potrà scegliere di avvalersi della modalità di gestione della “Riparazione Diretta”, grazie alla quale, per il tramite di Linear, avrà la possibilità di usufruire dell’intervento di una rete di artigiani convenzionati, che procederanno direttamente alla riparazione senza applicazione delle franchigie, se previste. | |
Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri relativi alla garanzia “Assistenza” e alla garanzia “Cyber risk” - per quest’ultima limitatamente alle coperture “Assistenza malware (virus informatici)” e “Assistenza per cyber bullismo” - è affidata a UnipolAssistance Servizi Società consortile a r.l., Corso Massimo D’Azeglio 14, 10125 Torino, società non assicurativa. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione – diversi da quello relativo al pagamento del premio - si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 del Codice Civile). Per le assicurazioni di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Che obblighi ho?” |
Obblighi dell’impresa | Per i sinistri delle garanzie Danni al fabbricato, Danni al contenuto, comprese le relative Estensioni aggiuntive, entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’Indennizzo direttamente tra le parti o con verbale di perizia definitivo, Linear paga quanto dovuto, salvo che: a) il contraente o l’assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza a Linear per il pagamento b) a Linear venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione del credito c) in caso di incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa garanzia d) in caso di furto, si evidenzino dei casi di esclusione previsti nella relativa garanzia dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato Per i sinistri della garanzia Assistenza, Linear nei casi in cui la Struttura organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza, rimborsa le spese da lui sostenute e autorizzate entro 60 giorni dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa o dall’esito della procedura di arbitrato irrituale. Per i sinistri delle garanzie Responsabilità Civile del proprietario / dell’inquilino e Responsabilità Civile della famiglia, verificata l’operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, Linear si impegna a pagare l’importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l’istruttoria del sinistro. Per i sinistri della garanzia Infortuni domestici e del tempo libero, il pagamento di quanto spettante all’assicurato viene effettuato entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del sinistro, completa in ogni sua parte. Per i sinistri delle garanzie Tutela legale casa e Tutela legale famiglia, Linear provvede al rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per il compenso dovuto al professionista nel termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento, previa valutazione della congruità dell'importo richiesto o dal lodo arbitrale “Arbitrato irrituale”. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando e come devo pagare?”. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | Nel caso dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’assicurato ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte. In caso di risoluzione del contratto per vendita dell’immobile o per cessata locazione, Linear, fatte le opportune verifiche, procederà con il rimborso del premio non goduto al netto delle imposte. L’assicurato ha diritto al rimborso nel caso dell’esercizio del diritto di recesso in caso di sinistro. In questi casi verrà rimborsato il premio pagato e non goduto al netto delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce”. |
Sospensione | Non è consentita la sospensione del contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. |
Risoluzione | Il contraente ha diritto a richiedere la risoluzione consensuale in caso di: - vendita dell’immobile - cessata locazione |
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche proprietarie o locatarie di un immobile adibito a civile abitazione (compreso eventuale studio / ufficio annesso all’abitazione) destinato o meno a dimora abituale e realizzato in cemento armato o muratura, con esigenza principale di protezione del suddetto immobile, e del relativo contenuto, del proprio patrimonio e della persona (compresi i familiari) e di garantirsi contro i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso terzi per eventi legati alla proprietà, alla conduzione o alla vita privata (compresa quella dei familiari).
A chi è rivolto questo prodotto?
Non sono previsti costi di intermediazione a carico del cliente.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri o il comportamento della Società devono essere inoltrati per iscritto a: Linear Assicurazioni - Funzione Reclami, via Larga 8, 40138 Bologna - tramite email all’indirizzo reclami@linear.it - tramite fax al numero 051 7096924 Oppure utilizzando l’apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.Linear.it I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.Linear.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/ proponente nel termine massimo di 45 giorni |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni), è condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria. |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Perizia contrattuale: Relativamente alle garanzie Danni al fabbricato e Danni al contenuto, comprese le relative Estensioni aggiuntive, l’importo del danno viene concordato tra Linear, o un perito da questa |
incaricato e l’assicurato, o in alternativa da due periti, nominati rispettivamente da Linear e dal contraente; in caso di disaccordo tra essi si potrà richiedere l’intervento di un terzo perito e le decisioni sui punti sono prese a maggioranza. Arbitrato: Relativamente alle garanzie Tutela legale casa e Tutela legale famiglia è prevista una procedura di arbitrato; Linear ed il contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro. Liti transfrontaliere: Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and- finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute- resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Linear in qualità di distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione e di pubblicarlo sul sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto Linear consegna o trasmette le informazioni di cui all’allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (www.ivass.it)
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. C.F. 04260280377 - P.IVA 03740811207, sita in Italia, Sede Legale e Direzione in via Larga 8, 40138 Bologna, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito internet www.linear.it recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.
Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente secondo le modalità e i recapiti presenti nel DIP aggiuntivo.
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
b. il contraente ha facolta di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.
Linear in qualità di distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122 Sezione I - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
a. non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni
b. contattando il servizio clienti della Compagnia tramite telefono o email il cliente potrà ricevere informazioni personalizzate utili a valutare la coerenza della proposta assicurativa nonché a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni, pur non rientrando tale attività nella definizione di consulenza di cui all’art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni.
Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni
I dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la remunerazione prevista dalle tabelle stipendiali del Ccnl. A tale remunerazione si può aggiungere un compenso variabile composto da provvigioni di acquisto sui contratti perfezionati e incentivi legati raggiungimento di obiettivi di produzione.
Linear in qualità di distributore svolgendo la fase precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza, consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.
Compagnia assicuratrice Linear S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese al n. 1.00122.
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
Ai sensi dell’art. 121 - comma 1 lettera f) - del Decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP e nel DIP aggiuntivo.
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).
Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di Assicurazione Linear in qualità di distributore, ai sensi dell’art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2009 n. 209, e il Contraente attraverso l’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’articolo 120-quater del Codice delle Assicurazioni:
a) su supporto cartaceo;
b) su supporto durevole non cartaceo;
c) tramite un sito Internet solo laddove il contraente abbia regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica a lui riferibile ai fini della distribuzione del prodotto.
Nei casi b) e c) il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo a richiesta del contraente.
Per “supporto durevole” deve intendersi qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate. Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.
In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con l’incaricato del coordinamento e del controllo del call center.
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni mobili registrati, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l’esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo(3), sia per l’adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell’ambito della catena assicurativa (si veda nota 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(5). Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.
I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).
I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol(7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità dei predetti punti (ii), (ii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(8) (si veda anche nota 4).
COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,
contrattuali, assicurativi (di regola,10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via Larga 8 – 40138 Bologna (BO). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito privacy@linear.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).
Inoltre, collegandosi al sito www.linear.it nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.) da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Resta fermo l’eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A.. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo
8. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
Indice dei contenuti
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 1
2.4.1 Eventi atmosferici e atti vandalici 4
2.4.2 Ricerca e riparazione danni da acqua 5
3.4.1 Furto e rapina in casa 8
3.4.2 Rapina e scippo fuori casa 9
3.4.3 Furto prezioni 9
5. RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROPRIETARIO 14
6. RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’ INQUILINO 16
9. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA 25
9.4.1 Responsabilità Civile cani e gatti 27
9.4.2 Responsabilità Civile e-bike e monopattini elettrici 27
10. INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO 29
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear e l’assicurato attribuiscono il seguente significato:
A | |
Abitazione (Locali dell’abitazione) | Complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l’intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell’area. Il tutto di proprietà dell’assicurato o in uso allo stesso. Sono compresi: le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate; gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione; gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico; le dipendenze e/o pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i cancelli anche elettrici, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine, le strade private, i cortili, i parcheggi, i giardini e gli alberi; gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi; le quote di proprietà comune in condomini o in abitazioni plurifamiliari ed in genere tutto quanto è destinato al servizio dell’abitazione assicurata. Sono esclusi: tende da sole, gazebo e pergole, pannelli solari e fotovoltaici. |
Abitazione abituale | Abitazione dell’assicurato ove lo stesso vive per la maggior parte dell’anno. |
Abitazione non abituale | Abitazione saltuaria dell’assicurato ove lo stesso non vive per la maggior parte dell’anno. |
Aggravamento del rischio | Aumento della probabilità che si verifichi un sinistro a causa del successivo cambiamento delle circostanze/condizioni dichiarate dal contraente in fase di stipula della polizza. |
Assicurato/Cliente | La persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurato (solo per la Responsabilità Civile verso terzi) | Il contraente e il suo nucleo familiare. |
Assicurazione | Contratto di assicurazione1 e/o la garanzia prestata con il contratto. |
Atti di terrorismo | Qualsiasi azione intenzionalmente compiuta o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati per intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. |
Atto Vandalico | Atto di violenza sulle cose effettuato per danneggiare. |
B | |
Bang sonico | Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica (rottura del muro del suono). |
Bicicletta a pedalata assistita (e- bike) | Bicicletta dotata di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. |
C | |
Caratteristiche costruttive dell’abitazione | Cemento armato: abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con: strutture portanti verticali in cemento armato; pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili. È tollerato che: vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale; vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili. |
1 Come definito dall’art.1882 del Codice Civile.
Muratura: abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con: strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili. È tollerato che vi sia: la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale; il manto esterno di copertura del tetto totalmente in tegole bituminose o materiali catramati; la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili. Relativamente alle abitazioni tipo cemento armato e muratura è tollerato che: le dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell’area coperta dell’intera abitazione assicurata. Sono escluse: case prefabbricate, case costruite in bio-edilizia (costruite assemblando prodotti specifici per il risparmio energetico), e case con pareti esterne od interne in legno (per esempio gli chalet), e case prive del certificato di abitabilità. | |
Codice delle Assicurazioni Private | Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche. |
Colpa grave | Comportamento posto in essere senza la volontà di produrre l’effetto dannoso giuridicamente rilevante che, tuttavia, si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di regole di condotta dettate dalle normative vigenti. La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana e l’atto commesso si discosta in maniera molto evidente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto. |
Contenuto dell’abitazione (solo per la garanzia Danni al contenuto) | Mobilio anche di antiquariato, arredamento di normale dotazione dell’abitazione, elettrodomestici, provviste, vestiario e indumenti in genere e tutto ciò che serve per uso di casa e personale posto nei locali dell’abitazione e nelle relative dipendenze. Mobilio, arredamento, attrezzature dell’eventuale ufficio o studio professionale o gabinetto medico-dentistico posto in locali annessi e comunicanti con l’abitazione stessa. Tappezzerie, moquette e parquet che non fanno parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell’assicurato quale locatario. Sono compresi: attrezzature, macchinari e merci inerenti ad attività svolte saltuariamente a domicilio direttamente dall’assicurato e/o dai suoi familiari conviventi. |
Contraente | La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e si assume i relativi obblighi tra cui è preminente quello di pagare il premio. |
Cose | Oggetti materiali e animali. |
Cyber bullismo | Atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o un gruppo di individui usando varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, ecc.) ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi. |
D | |
Destinazione d’uso | L’abitazione assicurata deve essere adibita a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato annesso ed intercomunicante. L’edificio di cui fa parte l’abitazione assicurata deve essere adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze. |
Dipendenze e/o Pertinenze | Locali non intercomunicanti con l’abitazione o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all’abitazione quali: box, cantine, soffitte e centrali termiche, purchè abbiano caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale. |
Dolo | Comportamento posto in essere intenzionalmente con la volontà di produrre l’effetto dannoso giuridicamente rilevante. |
E | |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Estorsione | Violenza o minaccia che costringono a fare qualcosa, come ad esempio consegnare un bene di cui si ha il possesso. |
Evento socio-politico | Evento accaduto in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggi. |
F | |
Familiari | Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’assicurato (alla data del sinistro) e/o che convivono in modo continuativo con l’assicurato stesso, nonché i figli minorenni di quest’ultimo anche se non conviventi, esclusi i lavoratori domestici. |
Fatto illecito | Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. |
Fenomeno atmosferico | Grandine, tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate. |
Fissi ed infissi | Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. |
Franchigia (o Minimo non indennizzabile) | Importo fisso che rimane a carico dell’assicurato in caso di sinistro, indicato nella polizza. |
Furto | Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto. |
Furto con destrezza | Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. |
I | |
Implosione | Improvviso dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. |
Incendio | Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare o di canne fumarie, che può autoestendersi e propagarsi. Non è incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma. |
Incombustibili | Sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. |
Indennizzo | Somma dovuta da Linear all’assicurato in caso di sinistro. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. |
L | |
Linear | Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. Sede Legale e Direzione in via Larga 8, 40138 Bologna, che presta l’assicurazione. |
M | |
Malware | Software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software. |
Massimale/Somma assicurata | Somma sino alla concorrenza della quale Linear presta l’assicurazione. |
Mezzi di custodia | Sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento. |
O | |
Oggetti speciali | Pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d’oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, oggetti e servizi d’argento, armi, cose che abbiano valore artistico. |
P | |
Pannelli solari e/o fotovoltaici: | Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato. L’impianto fotovoltaico deve essere progettato ed installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine. |
Polizza | Documento che prova il contratto di assicurazione2. |
Premio | Somma che il contraente deve a Linear come corrispettivo per le garanzie assicurative prestate con il contratto. |
Prestazione di assistenza o Prestazione (per la garanzia Assistenza) | L’aiuto che Linear mette a disposizione dell’assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà. |
Preziosi | Gioielli, oggetti d’oro e/o di platino (anche solo parzialmente), pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature. |
Primo rischio assoluto | Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale, prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati. |
R | |
Raccolte e collezioni | Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari e/o curiosi il cui valore unitario è influenzato dall’appartenenza alla raccolta. |
Rapina | Sottrazione del bene mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona. |
Regola proporzionale | Regola che prevede la riduzione dell’indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. |
Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) | Responsabilità che deriva da un fatto che causa involontariamente ad altri un danno ingiusto e obbliga chi lo ha compiuto a risarcire il danno. |
Responsabilità Civile verso collaboratori familiari | Responsabilità che deriva da infortunio sofferto dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di dipendenza e assicurati3. |
Riparazione diretta | Modalità di gestione del sinistro che prevede per determinate e specifiche garanzie una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell’indennizzo ordinario per equivalente. Linear mette a disposizione dell’assicurato una rete di artigiani convenzionati che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di riparazione diretta consente all’assicurato, per danni fino a 3.000 €, di non vedersi applicare franchigie e/o scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione. |
Rischio | Probabilità che si verifichi un sinistro. |
2 Art.1888delCodice Civile.
3 Come da D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche.
Risarcimento | Somma dovuta da Linear al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Rivalsa | Diritto che Linear ha di recuperare, nei confronti del contraente o dell’assicurato, la parte del costo del sinistro che, a termini di contratto, gli compete. |
S | |
Secondo rischio | È la copertura assicurativa che, in relazione al medesimo rischio, viene prestata in eccedenza ad altra copertura (detta “di primo rischio”); essa opera infatti, entro il limite stabilito in polizza, a partire dal limite di risarcimento/indennizzo previsto per l'assicurazione di primo rischio. |
Scippo | Sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene. |
Scoppio | Improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati scoppio. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Stillicidio | Caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione in quanto il volume d’acqua non è intenso e non ha un flusso costante. |
Struttura organizzativa (per la garanzia Assistenza) | Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l. destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza. |
T | |
Tipologia di abitazione: | Appartamento: abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni, ma con esse non intercomunicante, ciascuna con proprio accesso dall’interno del fabbricato ma con accesso comune dall’esterno. Villa a schiera o bifamiliare: abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni, ma con esse non intercomunicante, ciascuna con accesso indipendente dall’esterno. Villa singola: abitazione unifamiliare separata da altri fabbricati. La tipologia di abitazione viene indicata in polizza. |
V | |
Valore a nuovo | Tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. |
Valore allo stato d’uso | Tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. |
Valore intero | Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale). |
Valori | Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati. |
NORME COMUNI
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando comincia la copertura e quando finisce
1.1. Decorrenza e durata del contratto
Il contratto dura un anno, ha validità dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua scadenza. Non è previsto il tacito rinnovo.
Per la prima emissione, le coperture assicurative relative alle “Estensioni aggiuntive ai Danni al contenuto”, decorrono dalle 24 del 30° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza. La copertura assicurativa relativa alle garanzie “Tutela legale casa” e “Tutela legale famiglia” decorre trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della polizza.
1.2. Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data della sua conclusione, il contraente può recedere dal contratto e in tal caso ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato al netto delle imposte che per legge restano a suo carico. Il contraente deve comunicare per iscritto a Linear la sua decisione via email, o raccomandata con avviso di ricevimento ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modifica la tua polizza”.
1.3. Risoluzione consensuale del contratto per vendita dell’immobile o per cessata locazione
Per ottenere la risoluzione, il contraente deve inviare a Linear la richiesta unitamente a una dichiarazione scritta in cui si attesta che non si sono verificati sinistri nel periodo di validità del contratto via email, o raccomandata con avviso di ricevimento ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modifica la tua polizza”.
Se nel periodo di validità del contratto si sono verificati dei sinistri la risoluzione non determinerà alcun rimborso.
1.4. Recesso in caso di sinistro
Entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’assicurato o Linear possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 15 giorni comunicando per iscritto all’altra parte la propria decisione, via email, o raccomandata con avviso di ricevimento ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Modifica la tua polizza”.
Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Linear rimborsa all’assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Quando e come devo pagare
1.5. Stipula del contratto e pagamento del premio
Per stipulare il contratto è necessario inviare a Linear eventuali documenti richiesti, scegliendo tra le modalità indicate nella pagina Recapiti utili, sezione “Acquistare la polizza”, e pagare il premio previsto con carta di credito.
Avvenuto il pagamento, Linear invia la polizza al contraente.
Che obblighi ho
1.6. Dichiarazioni e comunicazioni del contrarente
Linear presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte. In questo caso, se il contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l’annullamento del contratto. Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Linear può pagare il sinistro riducendolo in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se Linear ha percepito il 50% del premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il rischio, liquiderà solo il 50% dell’importo del sinistro).
1.7. Aggravamento del rischio
Il contraente o l’assicurato devono dare comunicazione scritta a Linear di ogni aggravamento del rischio rispetto al momento della sottoscrizione del contratto. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da Linear possono far perdere del tutto o in parte il diritto all’indennizzo e possono far cessare l’assicurazione4.
Altre norme
1.8. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.9. Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati
Nel caso in cui l’abitazione assicurata venga trasferita, per vendita dell’immobile assicurato o per nuova locazione, in alternativa a quanto previsto all’art. 1.3 “Risoluzione consensuale del contratto per vendita dell’immobile o per cessata locazione”, il contraente può decidere di trasferire la garanzia su un'altra abitazione di proprietà o in locazione allo stesso, a condizione che la stessa sia in territorio italiano. La garanzia è prestata nel nuovo indirizzo dalla data di effetto dell’appendice di variazione. Il contraente deve comunicare per iscritto a Linear, via email, o raccomandata con avviso di ricevimento ai riferimenti indicati nella sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza”, la nuova residenza/domicilio e la decorrenza della variazione.
1.10. Altre assicurazioni
Il contraente o l’assicurato sono tenuti a dichiarare a Linear l’eventuale esistenza o la successiva stipula, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie prestate con il presente contratto, indicandone le somme assicurate.
La mancata comunicazione della presenza di altre assicurazioni, se commessa con dolo, determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri5.
1.11. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente, comprese eventuali variazioni successive alla stipula della polizza.
1.12. Foro competente, legge applicata al contratto e rinvio alle norme di legge
In caso di controversie, è competente il Foro di residenza o domicilio del contraente o dell’assicurato. Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
4 Art. 1898 del Codice Civile.
5 Art. 1910 del Codice Civile
SEZIONE GARANZIE CASA
2. DANNI AL FABBRICATO
Garanzia operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
2.1. Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati
Linear indennizza, entro le somme assicurate e nei limiti indicati in polizza e nelle condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti ai locali dell’abitazione, causati dai seguenti eventi:
a) incendio
b) fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi6, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate
c) caduta di antenne o parabole radiotelericeventi, compresi i danni alle stesse
d) esplosione, implosione, scoppio Sono esclusi i danni causati:
• da ordigni esplosivi
• a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale
e) acqua condotta - fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza dei locali Sono esclusi:
• i danni da traboccamenti e rigurgiti di fognature
• i danni agli impianti d’irrigazione dei giardini di pertinenza e/o delle piscine e i danni causati dagli stessi
f) fenomeni elettrici - correnti, scariche o altri tipi di fenomeno elettrico, compresa l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica, che comportano danni agli impianti o alle installazioni dei locali considerati immobili per natura o destinazione
Sono esclusi i danni:
• agli elettrodomestici e agli apparecchi elettronici
• alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte dovuti ad usura, a manomissione
• causati da imperizia e negligenza degli addetti ai servizi domestici
• avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione
• ai pannelli solari e/o fotovoltaici
Per i danni da fenomeni elettrici è prevista una franchigia indicata in polizza per sinistro e un massimale di
2.500 € per anno assicurativo.
g) guasti causati dai soccorritori per impedire o limitare i danni causati dagli eventi coperti/assicurati elencati in questo articolo
2.1.1 Rimborso di ulteriori spese
Linear rimborsa, se conseguenti agli eventi indicati all’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati” lettera a), b), c), d), g), entro i massimali previsti per gli stessi, le spese sostenute per:
- demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia copre per ciascun sinistro fino al 3 % della somma assicurata per la voce di danno colpita da sinistro
- rimozione e ricollocamento dei seguenti beni assicurati: mobili, tendaggi, tappezzerie e quadri, se la loro rimozione è indispensabile per riparare i locali occupati dall’assicurato, danneggiati dagli eventi indicati all’art. 2.1 “Oggetto
dell’assicurazione – Rischi assicurati” lettera a), b), c), d), g). Massimale: 1.000 € per ciascun sinistro
- se i locali sono in proprietà dell’assicurato, le spese di affitto che egli ha sostenuto per il mancato godimento dei locali assicurati da lui abitati e rimasti danneggiati a seguito di sinistro. Massimale: 25€ al giorno per un massimo di 100 giorni
- spese per la riparazione di ascensori, montacarichi e montascale a seguito di rovinosa caduta per la rottura dei congegni
Cosa NON assicura
2.2. Rischi esclusi dalle garanzie Danni al fabbricato e sue estensioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, da invasione
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche
c) da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione
e) causati da gelo
g) causati con dolo dall’assicurato o dal contraente o dai suoi familiari conviventi
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma
i) a denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere
j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto
k) ai pannelli solari e/o fotovoltaici
2.3. Franchigia o minimo non indennizzabile
All’indennizzo è applicata una franchigia o un minimo non indennizzabile, riportati in polizza e calcolati sull’ammontare del danno indennizzabile.
2.4. Estensioni aggiuntive ai Danni al fabbricato (operanti solo se indicate in polizza)
Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che saranno operanti solo se indicate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
La vendita delle garanzie aggiuntive può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
2.4.1 Eventi atmosferici e atti vandalici
Linear indennizza, entro le somme assicurate e nei limiti indicati in polizza e nelle condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti ai locali, causati dai seguenti eventi:
• atti vandalici - scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, eventi socio politici, sabotaggio.
Sono esclusi i danni che si verificano durante la confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità. Inoltre sono esclusi i danni da esplosione, implosione, scoppio causati da ordigni esplosivi
• eventi atmosferici - grandine, uragani, bufere, trombe d’aria e ogni altra perturbazione tanto violenta da aver danneggiato anche altre abitazioni oltre a quella assicurata, sia nella stessa proprietà che nelle località vicine L’assicurazione comprende i danni: da acqua penetrata all’interno del fabbricato solo attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, direttamente causati dagli eventi citati; conseguenti al crollo totale o parziale del fabbricato, o sue parti, per sovraccarico di neve; da urto di cose trasportate o crollate a
causa del vento o degli eventi citati, da caduta di alberi di pertinenza dell’abitazione. Sono esclusi i danni:
• a vetrate, lucernari, tettoie, verande, pannelli solari e impianti fotovoltaici
• da infiltrazioni, umidità, stillicidio
• da acqua penetrata da aperture lasciate senza protezione
• da alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe e slavine
• cedimento o franamento del terreno
• da accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
Per i danni da Eventi atmosferici e atti vandalici il massimale è di 20.000 € per anno assicurativo.
2.4.2 Ricerca e riparazione danni da acqua
A parziale deroga dell’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati” lettera e), Linear indennizza l’assicurato delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti, per ricercare ed eliminare la rottura che ha causato lo spargimento d’acqua.
La copertura è accessoria alla garanzia acqua condotta art. 2.1 lettera e) e opera alle stesse condizioni. Le spese di ricerca e riparazione sono indennizzabili solo se la rottura accidentale causa:
- un danno materiale e diretto al fabbricato di proprietà
- un danno materiale e diretto a terzi Massimale: 1.000 € per anno assicurativo.
Come assicura
2.5. Forma dell’assicurazione
L’assicurazione in relazione alla garanzia “Danni al fabbricato” è stipulata nella forma a Valore intero.
2.6. Operatività delle garanzie
L’assicurazione vale per l’ abitazione indicata in polizza.
Per l’operatività delle garanzie è necessario che l’abitazione assicurata:
a) rientri nelle definizioni di abitazione e nella tipologia di abitazione indicate nel Glossario
b) abbia le caratteristiche costruttive e di destinazione d’uso definite nel Glossario
2.7. Valore assicurato del fabbricato e adeguamento automatico al rinnovo annuale
La somma assicurata rappresenta il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, ad ogni rinnovo annuale Linear adegua automaticamente il valore di ricostruzione in base alla rivalutazione corrente.
2.8. Dolo e colpa grave
Le garanzie previste operano anche per i danni causati da colpa grave del contraente o dell’assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per legge.
2.9. Vincolo mutuo (solo se indicato in polizza)
Se il contraente inserisce questa clausola, la polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Istituto di Credito indicato in polizza come creditore ipotecario e privilegiato in funzione del relativo contratto di finanziamento.
2.10. Abitazione in affitto
2.11. Validità territoriale
La garanzia vale per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
2.12. Tabella riassuntiva di massimali e franchigie Danni al fabbricato e sue estensioni
DANNI AL FABBRICATO | ||
Garanzie | Massimali | Franchigie |
Incendio | Massimale indicato in polizza | 150€ |
Fulmine, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili | 150€ | |
Caduta di antenne o parabole radiotelericeventi | 150€ | |
Esplosione, implosione, scoppio | 150€ | |
Acqua condotta | 250€ | |
Guasti creati dai soccorritori | 150€ | |
Spese per la riparazione di ascensori, montacarichi e montascale | 150€ | |
Fenomeni elettrici | 2.500€ per anno assicurativo | 150 € |
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro | Fino al 3% della somma assicurata per la voce di danno colpita dal sinistro | - |
Spese di rimozione e ricollocamento | 1.000€ per sinistro | - |
Spese di affitto | 25€ al giorno con un massimo di 100 giorni per sinistro | - |
Eventi atmosferici e atti vandalici | 20.000€ per anno assicurativo | 250€ |
Ricerca e riparazione danni da acqua | 1.000€ per anno assicurativo | - |
3. DANNI AL CONTENUTO
Garanzia operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
3.1. Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza, entro le somme assicurate e nei limiti indicati in polizza e nelle condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti al contenuto dell’abitazione causati dagli stessi eventi previsti dall’art. 2 “DANNI AL FABBRICATO”, e dalle sue estensioni se presenti in polizza.
3.1.1 Rimborso di ulteriori spese
Linear rimborsa, se conseguenti agli eventi indicati all’art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati” lettera a), b), c), d), g), entro i massimali previsti per gli stessi, le spese sostenute per:
- demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia copre per ciascun sinistro fino al 4 % della somma assicurata del contenuto indicata in polizza
- rimozione e ricollocamento dei seguenti beni assicurati: mobili, tendaggi, tappezzerie e quadri, se la loro rimozione è indispensabile per riparare i locali occupati dall’assicurato, danneggiati dagli eventi indicati all’art.
2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati” lettera a), b), c), d), g). Massimale: 1.000 € per ciascun sinistro
Cosa NON assicura
3.2. Rischi esclusi dalle garanzie Danni al contenuto e sue estensioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, da invasione
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche
c) da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione
e) causati da gelo
g) causati con dolo dall’assicurato o dal contraente o dai suoi familiari conviventi
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma
i) denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere
j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto
3.3. Franchigia o minimo non indennizzabile
All’indennizzo è applicata una franchigia o un minimo non indennizzabile, riportati in polizza e calcolati sull’ammontare del danno indennizzabile.
3.4. Estensioni aggiuntive ai Danni al contenuto (operanti solo se indicate in polizza)
Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che saranno operanti solo se indicate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
La vendita delle garanzie aggiuntive può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Linear rimborsa, nei limiti del massimale indicato in polizza e nelle condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti al contenuto, causati da:
a) furto commesso all’interno dell’abitazione, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
1) con scasso o rimozione delle difese esterne dei locali
2) praticando aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai
3) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili
4) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; la garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo
5) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi che registrano le aperture e i tentativi di apertura
6) senza scasso mediante scalata o per via diversa da quella ordinaria usando una particolare agilità personale o utilizzando corde, scale o simili
7) clandestinamente, cioè introducendosi all’interno dell’abitazione all’insaputa del contraente e dei suoi familiari, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a locali chiusi
8) senza scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, a condizione che all’interno dei locali siano presenti persone di età superiore a 12 anni
b) furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati, attraverso aperture nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante
c) furto comunque commesso da lavoratori domestici o agevolato con dolo o colpa grave dagli stessi purché i lavoratori domestici siano regolarmente assunti, fino al raggiungimento del 50% della somma assicurata
d) rapina e/o estorsione avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi
L’assicurazione comprende inoltre:
e) il furto di fissi ed infissi, compresi i danni agli stessi ed i danni all’abitazione, causati durante il furto, la rapina o nel tentativo di commetterli
f) gli atti vandalici commessi durante il furto, la rapina o nel tentativo di commetterli
g) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell’abitazione in caso di furto delle chiavi al contraente, all’assicurato e ai loro familiari, agli eventuali ospiti, ai lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia, fino al raggiungimento di 500€ per anno assicurativo e a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data del furto, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in occasione di terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e allagamento, piene, mareggiate, maremoti, franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi
b) avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi
c) avvenuti in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa, tumulto popolare, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi
d) avvenuti in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi
e) commessi o agevolati con dolo dal contraente, dall’assicurato o dai loro familiari
f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali il contraente o l’assicurato deve rispondere per legge, esclusi i figli minori, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono
g) ai beni mobili posti all’aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune
h) ai pannelli solari e/o fotovoltaici
i) ai preziosi salvo quanto previsto all’art. 3.4.3 “Furto preziosi”, se operante
j) ai valori, alle raccolte e collezioni e agli oggetti speciali
k) riferiti a beni di valore affettivo o che non riguardano la materialità dei beni assicurati
l) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti
m) ai beni contenuti all’interno delle dipendenze o pertinenze
n) e il furto dei dispositivi elettronici come smartphone, PC e tablet
3.4.2 Rapina e scippo fuori casa
Linear indennizza, entro i limiti del massimale indicato in polizza e nelle condizioni di assicurazione, i danni materiali e diretti a capi di vestiario, oggetti per uso personale di proprietà degli assicurati, portati all’esterno dell’abitazione dal contraente, dall’assicurato e dai loro familiari, causati dai seguenti eventi:
a) rapina
b) scippo
c) furto avvenuto in conseguenza di infortunio o di improvviso malore
d) furto di bagagli riposti nel bagagliaio dell’autovettura di proprietà, in uso, in leasing, a noleggio, purché l’autovettura sia regolarmente chiusa e con i vetri alzati. È compreso il furto degli sci purché chiusi nei porta-sci. La garanzia opera esclusivamente dalle ore 6 alle ore 24 ed è prestata fino al raggiungimento di 500€ per anno assicurativo. La garanzia non opera in caso di furto totale del veicolo
L’assicurazione comprende inoltre le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell’abitazione in caso di sottrazione delle chiavi al contraente/assicurato, ai loro familiari, agli eventuali ospiti, ai lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia, fino al raggiungimento di 150€ per sinistro ed a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione, risultante dalla denuncia all’ Autorità competente.
Sono esclusi:
- i beni relativi ad attività lavorative esercitate per conto proprio e di terzi
- i veicoli ed i natanti
- i beni custoditi di proprietà di terzi
- i preziosi e valori
- il furto con destrezza
- i dispositivi elettronici come smartphone, PC e tablet
Linear indennizza nei limiti del massimale indicato in polizza e nelle condizioni di assicurazione, fatte salve le esclusioni indicate al precedente art. 3.2 “Rischi esclusi dalle garanzie Danni al contenuto e sue estensioni”, i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni preziosi assicurati esclusivamente se riposti nei mezzi di custodia.
Sono considerati beni preziosi i beni contenuti nei locali dell’abitazione indicata in polizza, e precisamente:
gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, nei limiti del massimale indicato in polizza, oppure fino al 25% della somma assicurata se contenuti nei locali di villeggiatura ubicati in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo (compresa l’abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell’assicurato.
La garanzia opera per un solo sinistro per anno assicurativo.
Come assicura
3.5. Forma dell’assicurazione
L’assicurazione in relazione alla garanzia “Danni al contenuto” è stipulata nella forma a Primo rischio assoluto.
3.6. Operatività delle garanzie
L’assicurazione vale per le abitazioni indicata in polizza.
Per l’operatività delle garanzie è necessario che l’abitazione assicurata:
a) rientri nelle definizioni di abitazione e nella tipologia di abitazione indicate nel Glossario
b) abbia le caratteristiche costruttive e di destinazione d’uso definite nel Glossario e che:
c) per il furto commesso all’interno dei locali delle abitazioni assicurate i mezzi di chiusura e protezione dell’abitazione siano quelli usualmente installati nelle abitazioni private di adeguata resistenza e robustezza, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall’interno.
Se l’introduzione all’interno dei locali dell’abitazione avviene violando mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del vetro non antisfondamento, l’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto pari al 20% del danno
3.7. Dolo e colpa grave
Le garanzie previste operano anche per i danni causati da colpa grave del contraente o dell’assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per legge.
3.8. Validità territoriale
La garanzia vale per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
Le estensioni aggiuntive valgono per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
Relativamente all’estensione aggiuntiva di cui all’art. 3.4.2 ”Rapina e scippo fuori casa”, la copertura vale per i danni che avvengono negli stati dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
3.9. Tabella riassuntiva di massimali e franchigie Danni al Contenuto e sue estensioni
DANNI AL CONTENUTO | ||
Garanzie | Massimali | Franchigie |
Incendio | Massimale indicato in polizza | 150€ |
Fulmine, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili | 150€ | |
Esplosione, implosione, scoppio | 150€ | |
Acqua condotta | 250€ | |
Guasti creati dai soccorritori | 150€ | |
Fenomeni elettrici | 2.500€ per anno assicurativo | 150 € |
Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro | Fino al 4% della somma assicurata del contenuto indicata in polizza | - |
Spese di rimozione e ricollocamento | 1.000€ per sinistro | - |
Eventi atmosferici e atti vandalici | Massimale indicato in polizza per anno assicurativo | 250€ |
Furto e rapina in casa | 5.000€ per anno assicurativo | 150€ |
Rapina e scippo fuori casa | 1.000€ per anno assicurativo | 150€ |
Furto preziosi | 2.000€ un solo sinistro per anno assicurativo | 150€ |
4. ASSISTENZA
Cosa assicura
4.1. Oggetto dell’assicurazione
Linear mette a disposizione dell’assicurato le prestazioni di assistenza in caso di emergenza, se nell’abitazione si verifica uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e le disposizioni in esse contenuti.
L’assicurazione copre fino a un massimo di 3 interventi complessivi annui.
4.1.1 Assistenza fabbro e vetraio
In caso di :
- furto e tentato furto
- smarrimento o rottura delle chiavi
- malfunzionamento delle serrature o impossibilità di chiusura dell’abitazione causati da effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi
- rottura dei vetri dei serramenti ed infissi esterni conseguente a effrazione o tentata effrazione
Linear, attraverso la Centrale operativa UnipolAssistance, invia all’abitazione un fabbro/vetraio per effettuare le relative riparazioni. In relazione alla natura dell’intervento e ai relativi tempi di realizzazione, le riparazioni, in accordo con l’assicurato, possono essere prestate anche tenendo conto degli orari di attività del fabbro/vetraio.
Se per ripristinare il corretto funzionamento della parte danneggiata sono necessari pezzi di ricambio, questi sono scelti esclusivamente dal fabbro/vetraio e non sono necessariamente identici a quelli originariamente installati.
La riparazione consiste esclusivamente nel ristabilire il funzionamento della parte danneggiata.
4.1.2 Assistenza gas
In caso di fuga di gas:
- sulle tubazioni private d’alimentazione del gas, a valle del punto di consegna
- dal tubo o dai rubinetti di alimentazione della cucina o della caldaia
Linear attraverso la Centrale operativa UnipolAssistance, invia all’abitazione un termoidraulico per effettuare le relative riparazioni. In relazione alla natura dell’intervento e ai relativi tempi di realizzazione, le riparazioni, in accordo con l’assicurato, possono essere prestate anche tenendo conto degli orari di attività del termoidraulico.
La riparazione consiste esclusivamente nel ristabilire il funzionamento dell’impianto attraverso la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata.
Se per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto sono necessari pezzi di ricambio, questi sono scelti esclusivamente dal termoidraulico e non sono necessariamente identici a quelli originariamente installati.
Al termine dell’intervento il termoidraulico effettua una verifica dell’impianto (cd. check up dell’impianto).
4.1.3 Assistenza luce
In caso di mancata erogazione dell’energia elettrica provocata da uno dei seguenti casi di guasto:
- all’impianto elettrico di distribuzione interna (inclusi i danni provocati da fulmine)
- al quadro elettrico
- a una presa elettrica
- a un portalampada
- a un interruttore
- al salvavita (interruttore magnetotermico con o senza differenziale)
Linear, attraverso la Centrale operativa UnipolAssistance, invia all’abitazione un elettricista per effettuare le relative riparazioni. In relazione alla natura dell’intervento e ai relativi tempi di realizzazione, le riparazioni, in accordo con l’assicurato, possono essere prestate anche tenendo conto degli orari di attività dell’elettricista.
La riparazione consiste esclusivamente nel ristabilire il funzionamento dell’impianto attraverso la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata.
Se per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto sono necessari pezzi di ricambio, questi sono scelti esclusivamente dall’elettricista e non sono necessariamente identici a quelli originariamente installati.
Al termine dell’intervento l’elettricista effettua una verifica dell’impianto (cd. check up dell’impianto).
4.2. Massimale
Sono a carico di Linear i costi del diritto d’uscita, della manodopera, dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo fino a 300€ per evento, con un massimo di 3 interventi complessivi annui.
Nel caso di intervento di un termoidraulico, all’interno del massimale sono a carico di Linear inoltre i costi per Il ricambio dei tubi flessibili, a condizione che questi abbiano una data di scadenza superiore a 90 giorni dall’effettuazione dell’intervento di eventuale sostituzione.
4.3. Delimitazioni
a) Linear non risponde per danni conseguenti a un ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato
b) Linear non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le prestazioni di assistenza, ed è estranea ad ogni eventuale controversia tra l’assicurato e il professionista incaricato
c) Linear non riconosce rimborsi né importi compensativi per le coperture delle quali l’assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità
d) Linear non riconosce rimborsi, né importi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti se non sono state autorizzate e organizzate dalla Struttura organizzativa
e) le prestazioni di assistenza che richiedono l’accesso all’abitazione sono erogate solo in presenza dell’assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto
f) se l’entità degli eventi coperti da questa polizza comportano l’intervento delle Autorità, le prestazioni di assistenza legate all’invio di professionisti o personale idoneo possono essere attivate solo in presenza di documentazione che attesta l’agibilità dell’abitazione
g) eventuali eccedenze rispetto ai costi a carico di Linear devono essere pagate direttamente dall’assicurato
Cosa NON assicura
4.4. Esclusioni
Salvo quanto diversamente previsto dalle singole prestazioni di assistenza, le stesse non sono fornite se la situazione di difficoltà è conseguenza di:
a) dolo o colpa grave dell’assicurato o delle persone di cui deve rispondere per legge
b) eventi naturali eccezionali per intensità e delimitazione geografica (per esempio: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche) quando non è materialmente e oggettivamente possibile intervenire
c) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che hanno movente politico e sociale e ai quali l’assicurato ha partecipato attivamente
d) azioni delittuose compiute dall’assicurato
e) eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dell’abitazione (per esempio: impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento, cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’abitazione)
f) interruzione della fornitura di gas e/o energia elettrica, da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati solo da soggetti autorizzati da tali enti
g) corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri
h) danni conseguenti a interventi di messa a norma dell’impianto
Non vengono fornite le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.
Non sono fornite le prestazioni di assistenza che comportano:
a) l’intervento su impianti per i quali l’assicurato non è in grado di dimostrare l’avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle leggi in vigore
b) l’intervento su elettrodomestici e apparecchi alimentati a gas, impianti collettivi, cablaggio e qualsiasi elemento raccordato all’impianto fisso (caldaie, boiler, fornelli, ecc.)
c) le riparazioni e i ricambi relativi agli impianti domotici
d) il ripristino edile conseguente alla ricerca e risoluzione delle eventuali prestazioni di assistenza erogate in favore del cliente
Se l’assistenza è fornita nei locali dove sono esercitate attività professionali, sono sempre esclusi gli indennizzi a qualsiasi titolo richiesti dall’assicurato per l’impossibilità di esercitare l’attività professionale nei locali assicurati, anche se l’impossibilità dipende da ritardi o impedimenti dovuti a fatto colposo, anche grave, del soggetto incaricato del servizio di assistenza.
4.5. Interventi di messa a norma dell’impianto
Sono esclusi gli interventi di messa a norma dell’impianto stesso.
Le prestazioni di assistenza sono garantite solo in presenza di regolare certificazione di “messa a norma” dell’impianto. La certificazione può essere richiesta in anticipo da chi fornisce l’assistenza.
Se il certificato di “messa a norma” non esiste o non è disponibile, chi fornisce l’assistenza può rifiutarsi di prestarla. In questo caso Linear non è responsabile per la mancata erogazione delle prestazioni.
Come assicura
4.6. Pagamento delle Prestazioni
Linear sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili per affrontare e risolvere la situazione di difficoltà che si è verificata, nei limiti dei massimali indicati in polizza e/o nelle condizioni di assicurazione. Sono a carico dell’assicurato i costi eccedenti i massimali che devono essere pagati direttamente al soggetto che eroga la prestazione, o a Linear nel caso in cui li abbia anticipati per conto dell’assicurato.
Se l’assicurato non accetta di pagare l’eccedenza, Linear eroga la prestazione solo nei limiti del massimale indicato in polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.
In alternativa, Linear rimborsa la spesa sostenuta dall’assicurato per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa UnipolAssistance, entro i limiti e i massimali previsti da ciascuna prestazione, entro 60 giorni dalla ricezione di tutti i documenti fiscali in originale che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
Linear rimborsa esclusivamente le spese sostenute dall’assicurato soltanto se:
• sono state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa
• sono conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità
• l’assicurato non ha potuto richiedere subito l’assistenza per cause di forza maggiore
• le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono a Linear di pagarle direttamente al fornitore incaricato La Struttura organizzativa fornirà all’assicurato tutte le indicazioni necessarie per avviare la pratica.
4.7. Validità territoriale
La garanzia Assistenza opera per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
4.8. Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento
ASSISTENZA | |||
Garanzia | Prestazione | Massimali | Limiti di intervento |
Assistenza | In caso di emergenza, invio di un: • Fabbro/vetraio • Termoidraulico • Elettricista | 300€ per intervento | 3 interventi complessivi annui. |
5. RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROPRIETARIO
Cosa assicura
5.1. Garanzie Base
Linear nei limiti del massimale indicato in polizza, si fa carico delle somme che per capitali, interessi e spese, sono dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento, se civilmente responsabile per legge, per i danni involontariamente causati a terzi per:
• morte
• lesioni personali
• danneggiamenti a cose
in conseguenza di un fatto che si è verificato nell’ambito dei rischi connessi alle garanzie che seguono:
1) Danni a terzi da incendio
2) Proprietà dell’abitazione
Questa garanzia sarà operante solo se indicata in polizza.
5.1.1 Danni a terzi da incendio
Linear tiene indenne l’assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni causati a terzi in conseguenza di incendio, fumo, esplosione e scoppio delle abitazioni di sua proprietà.
5.1.2 Proprietà dell’abitazione
Nell’ambito della proprietà dell’abitazione si intendono compresi, i danni derivanti da:
a) proprietà dell’abitazione assicurata, compresi i beni mobili in essa contenuti. Se la proprietà si riferisce alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’assicurato
b) svolgimento di attività di manutenzione ordinaria delle abitazioni
c) fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o da una rottura accidentali degli impianti fissi al servizio delle abitazioni
d) committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione, a condizione che l’assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori se previsto ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e comunque non assuma la direzione dei lavori
e) da opere interrate, fissi e infissi, rivestimenti
f) da installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e da tutto ciò che è considerato bene immobile per natura o destinazione
g) dagli spazi di proprietà dell’assicurato adiacenti o pertinenti al fabbricato anche se sono tenuti a giardino, inclusi i danni che derivano dalla caduta accidentale degli alberi presenti
h) dalla Responsabilità Civile del contraente (se è proprietario del fabbricato e lo dà in locazione o comodato) nei confronti del locatario
i) da recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici
Cosa NON assicura
5.2. Persone non considerate “terzi”
Non sono considerati terzi:
a) l’assicurato e i suoi familiari
5.3. Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) causati da atti dolosi dell’assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge
b) da furto o rapina
d) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite
e) relativamente alla proprietà delle abitazioni di cui all’art. 5.1.2 “Proprietà dell’abitazione”lettera a), l’eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni
f) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali
g) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive
h) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
i) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici
j) derivanti da prodotti geneticamente modificati
k) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura in conseguenza di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo
l) i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni
Come assicura
5.4. Massimale per sinistro e forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.
Il massimale indicato in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Se al momento del sinistro il contraente è già assicurato con un’ altra valida polizza, le garanzie opereranno a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore.
5.5. Validità territoriale
La garanzia vale per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
5.6. Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROPRIETARIO | ||
Garanzia | Massimali | Franchigia |
Responsabilità Civile del proprietario | 500.000 € 1.000.000 € | 150€ |
6. RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’INQUILINO
Cosa assicura
La garanzia opera, nei limiti del valore assicurato indicato in polizza, per i danni subiti dall’abitazione in affitto all’assicurato causati da incendio, fumo, esplosione e scoppio e per i quali sia ritenuto responsabile per:
• Perdita e deterioramento della cosa locata7
• Incendio di cosa assicurata8
• Incendio di casa abitata da più inquilini9
6.1.1 Operatività delle garanzie
L’assicurazione vale per l’abitazione indicata in polizza.
Per l’operatività delle garanzie è necessario che l’abitazione assicurata:
a) rientri nelle definizioni di abitazione e nella tipologia di abitazione indicate nel Glossario
b) abbia le caratteristiche costruttive e di destinazione d’uso definite nel Glossario
6.2. Danni a terzi da incendio
Fermo quanto previsto dall’art 6.1 “Rischio locativo” Linear tiene inoltre indenne l’assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni causati a terzi per:
• morte
• lesioni personali
• danneggiamenti a cose
in conseguenza di incendio, fumo, esplosione e scoppio dell’ abitazione in affitto.
Cosa NON assicura
6.3. Persone non considerate “terzi”
Non sono considerati terzi:
a) l’assicurato e i suoi familiari
6.4. Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) causati da atti dolosi dell’assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge
b) da furto o rapina
d) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite
e) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali
f) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive
g) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
h) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici
7 Art.1588 del Codice Civile 8 Art.1589 del Codice Civile 9 Art.1611 del Codice Civile
i) derivanti da prodotti geneticamente modificati
j) derivanti da inquinamento, di qualsiasi natura in conseguenza di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo
k) i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni
Come assicura
6.5. Massimale per sinistro e forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata entro il limite del massimale indicato in polizza, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.
Il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Se al momento del sinistro il contraente è già assicurato con un’altra valida polizza, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore.
6.6. Validità territoriale
La garanzia vale per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
6.7. Tabella riassuntiva di massimali e franchigie
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’INQUILINO | ||
Garanzia | Massimali | Franchigia |
Rischio locativo | Massimale indicato in polizza | 150€ |
Danni a terzi da incendio | 500.000 € 1.000.000 € | 150€ |
7. CYBER RISK
Garanzia operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
7.1. Assistenza malware (virus informatici)
Linear si obbliga a fornire una prestazione di assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti software del computer notebook o desktop di proprietà dell’assicurato, o di un suo familiare, causati da introduzione di malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel computer notebook o desktop.
La prestazione viene erogata se il malware:
a) causa la distruzione o il danneggiamento del computer notebook o desktop o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento
b) sottrae, distrugge o danneggia i dati in esso contenuti
La Struttura organizzativa mette in comunicazione telefonica l’assicurato con un tecnico informatico che risolve, se possibile, il malfunzionamento esclusivamente mediante intervento da “remoto”, ovvero mediante operazioni svolte a distanza sul computer notebook o desktop tramite connessione con una rete informatica e con l’utilizzo di speciali programmi e tecnologie.
Nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante intervento da “remoto” non è previsto alcun intervento diretto presso l’abitazione.
La prestazione opera, fino a un massimo di 2 eventi per anno assicurativo.
7.2. Assistenza per cyber bullismo
Linear si obbliga a fornire all’assicurato o ai suoi familiari una prestazione di assistenza in caso di disturbo post traumatico da stress manifestato dall’assicurato o dai suoi familiari in conseguenza di un atto di cyber bullismo.
La Struttura organizzativa provvede a:
a) fornire all’assicurato consulenza telefonica con professionisti abilitati in materia:
• burocratico/amministrativa: denuncia degli atti di cyber bullismo presso le Autorità competenti (Polizia Postale, Autorità garante, ecc), denuncia dell’evento presso Linear, ecc.
• di norme vigenti in tema di privacy (tutela dei dati personali; violazione dei dati sensibili; ecc.) I costi della consulenza telefonica sono a carico di Linear.
La prestazione copre un solo evento per anno assicurativo
b) fornire all’assicurato una consulenza medica telefonica e a segnalare professionisti e strutture sanitarie a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura.
I costi della consulenza telefonica sono a carico di Linear.
Se ritenuto necessario, l’équipe medica mette in contatto l’assicurato con uno psicologo/psicoterapeuta che gli fornirà:
• i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute
• l’indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua abitazione La prestazione copre un solo evento per anno assicurativo
c) fornire all’assicurato una consulenza legale telefonica e a segnalare professionisti abilitati in materia legale, nell’ambito delle forme di tutela preventiva e difesa connesse agli atti di cyber bullismo.
I costi della consulenza telefonica sono a carico di Linear.
La prestazione copre un solo evento per anno assicurativo
d) inviare una baby-sitter/collaboratrice familiare presso l’abitazione per prestare assistenza ai figli minorenni se, a causa dell’impossibilità dell’assicurato di provvedervi personalmente, è necessaria la presenza temporanea di personale di supporto.
Sono a casico di Linear i costi fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore lavorative, anche non consecutive, per evento
e) inviare uno psicologo/psicoterapeuta presso l’abitazione per valutare le condizioni psichiche dell’assicurato e/o dei suoi familiari e fornire un sostegno psicologico.
Se in seguito al primo colloquio il professionista incaricato ne ravvisi la necessità, la prestazione potrà proseguire con un trattamento del disturbo post traumatico da stress presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato.
Sono a carico di Linear i costi relativi:
• al primo colloquio effettuato presso l’abitazione
• ai colloqui successivi, da effettuarsi presso lo studio medico convenzionato entro e non oltre 3 mesi dal momento in cui è stato effettuato il primo colloquio, con un massimale per evento di 500€ per singolo assicurato ed 1.000€ complessivi per assicurato e suoi familiari; la prestazione è erogata per un massimo di 2 eventi per anno assicurativo.
Sono a carico dell’assicurato i costi dei successivi colloqui che ha eventualmente concordato con il professionista incaricato dalla Centrale operativa
Sono a carico dell’assicurato i costi delle successive consulenze, indicate alle lettere lettere a), b) e c) che ha eventualmente concordato con il professionista incaricato dalla Centrale operativa.
7.3. Lesione della reputazione
Linear indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall’assicurato per la cancellazione da internet delle informazioni che hanno compromesso l’immagine pubblica dell’assicurato stesso e/o di un suo familiare o per impedire che il loro contenuto venga rintracciato tramite motori di ricerca esterni.
La presente garanzia opera a condizione che:
• le informazioni siano state sottratte e divulgate da terzi che si siano introdotti o abbiamo operato abusivamente nel computer notebook o desktop o su apparecchiature come ad esempio tablet, smartphone, memorie esterne, ecc. dell’assicurato e/o di un suo familiare
oppure
• le informazioni siano state divulgate dall’assicurato o da un suo familiare attraverso l’utilizzo di web e di social e media network
Il massimale è di 1.000€ per anno assicurativo.
7.4. Delimitazioni
Limitatamente alle garanzie di cui agli artt. 7.1 “Assistenza malware (virus informatici)” e 7.2 “Assistenza per cyber bullismo”, Linear:
• non si assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato
• non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l’assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità
• non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale operativa e da queste organizzate
• non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l’assicurato e il professionista
Cosa NON assicura
7.5. Esclusioni specifiche
a) Relativamente alle garanzie “Assistenza malware” (vedi art. 7.1) e “Lesione della reputazione” (vedi art. 7.3) l’assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:
• circostanze note all’assicurato al momento della stipula della polizza che potrebbero determinare il verificarsi di un sinistro
• dolo dell’assicurato, del contraente, dei suoi familiari, eccetto quelli di cui l’assicurato deve rispondere
• guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell’assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell’assicurato
• vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del sistema informatico dell’assicurato
• atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità
• multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie
• utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti
• utilizzo di servizi di cloud computing (tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in rete)
• raccolta o acquisizione illegittima da parte dell’assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili
• ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying)
• attacchi ransomware (virus che prende il controllo del PC ed esegue la crittografia dei dati al fine di richiedere un riscatto per ripristinare il funzionamento)
Si intendono inoltre esclusi dall’indennizzo:
• i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il computer notebook o desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto dalla presente polizza nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei programmi
• i costi per il ripristino di archivi, dati, anche personali, e programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di malware
• i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i programmi andati distrutti o danneggiati
• i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto
• ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto
b) Relativamente alla garanzia “Assistenza per cyber bullismo” (vedi art. 7.2) la Centrale operativa non eroga:
• le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà
• alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle prestazioni
Le prestazioni di Assistenza non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:
• di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l’assicurato abbia partecipato attivamente
• di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari dal disturbo post traumatico da stress (check-up)
• alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni
• di dolo dell’assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere per legge
Come assicura
7.6. Persone assicurate
L’assicurazione opera per il contraente e i suoi familiari, a condizione che il contraente sia una persona fisica.
7.7. Operatività delle garanzie
Per la garanzia di cui all’art 7.1 “Assistenza malware (virus informatici)” l’assicurazione opera in presenza delle seguenti condizioni:
a) le apparecchiature utilizzate dall’assicurato siano esclusivamente computer notebook o desktop e non siano utilizzate esclusivamente per attività professionali, commerciali e artigianali; pertanto non sono comprese in garanzia tutte le prestazioni di assistenza su apparecchiature quali ad esempio, tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.
b) il computer notebook o desktop operi in ambiente Microsoft Windows, OS X (per Mac - Apple) o Linux
c) l’assicurato possieda la licenza dei software utilizzati
d) l’assicurato effettui controlli periodici per verificare l’eventuale presenza di programmi non autorizzati e abbia adottato programmi antimalware e antivirus
Si precisa, inoltre, che al fine di ricevere l’erogazione della prestazione, deve essere attiva la connessione con una rete informatica (internet).
7.8. Validità territoriale
L’assicurazione opera per le prestazioni di cui agli artt. 7.1 “Assistenza malware (virus informatici)”, 7.2 “Assistenza per cyber bullismo”, 7.3 “Lesione della reputazione” in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
7.9. Tabella riassuntiva di massimali e limiti di intervento
CYBER RISK | |||
Garanzia | Prestazioni | Massimali/Limiti d’indennizzo | Limiti di intervento |
Assistenza malware | - | - | 2 eventi per anno assicurativo |
Assistenza per cyber bullismo | Consulenza telefonica medica, legale, amministrativa | - | 1 evento per anno assicurativo |
Baby sitter | - | 24 h | |
Psicologo | 500€ per evento per singolo assicurato 1.000€ per assicurato e familiari | 2 eventi per anno assicurativo | |
Lesione della reputazione | - | 1.000€ per anno assicurativo | - |
8. TUTELA LEGALE CASA
Garanzia operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
8.1. Oggetto dell’assicurazione
Linear, nei limiti del massimale, rimborsa all’assicurato le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, necessarie, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, per la tutela dei suoi diritti in relazione alla proprietà delle abitazioni per:
a) danni subiti, per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali all’abitazione subiti per fatti illeciti di terzi
b) controversie relative a presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, purché il valore della lite sia di almeno 300€ e non sia superiore a 50.000€
c) controversie relative a presunte inadempienze contrattuali dei fornitori delle utenze domestiche attive presso le abitazioni, purché il valore della lite sia di almeno 300€
d) diritti reali, per controversie relative al diritto di proprietà e agli altri diritti reali delle abitazioni purché il valore della lite sia di almeno 300€ e non sia superiore a 50.000€
Sono rimborsate le spese per l’intervento legale per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza a carico dell’assicurato.
Sono inoltre rimborsate le spese:
• legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
• dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e dell’arbitro eventualmente sostenute dall’assicurato
• per le operazioni di esecuzione forzata nel limite di 2 tentativi per sinistro
• per la proposizione della querela solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio
• di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta
L’assicurato tiene a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l’assicurato e il legale.
Per attivare la garanzia, l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e inviando la documentazione eventualmente richiesta. Prima di affrontare qualunque spesa, l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear.
Cosa NON assicura
8.2. Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
b) in materia di reati fiscali e tributari
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
d) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
f) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
g) per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale)
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005)
i) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo il caso di fatti compiuti da figli minori o di altre persone di cui l’assicurato debba rispondere per legge, conviventi o non conviventi
j) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente
k) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’assicurato viene perseguito in sede penale
l) per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall’esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall’attività di lavoro autonomo o di impresa
m) per i casi di adesione a class action
n) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale
o) per i casi connessi alla circolazione stradale, salvo quanto previsto dalla Garanzia “Tutela legale famiglia” all’art. 11.1 “Oggetto dell’assicurazione” lettera c) Pedone e ciclista, se operante
p) per vertenze con Linear
q) per controversie che coinvolgano il contraente o gli assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network
r) per i casi di difesa penale per abuso di minori
s) per i casi di difesa penale per sfruttamento o violenza contro le donne
t) per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume dell’abitazione
u) per i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche
v) per le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza
w) per le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria
x) per le controversie inerenti all’ art. 28 dello Statuto dei lavoratori
Come assicura
8.3. Decorrenza della garanzia e insorgenza del sinistro
Il rimborso viene garantito per i sinistri che siano insorti:
a) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa
b) trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della polizza, in tutti i restanti casi
Se la polizza è stata emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un’assicurazione precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di un’assicurazione precedente di Tutela legale.
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
a) il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato
b) la violazione o presunta violazione del contratto
c) la violazione o la presunta violazione della norma di legge
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Si considerano come unico sinistro uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati indipendentemente dalle spese sostenute singolarmente. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui agli artt. 8.1 “Oggetto dell’assicurazione”, 11.1 “Oggetto dell’assicurazione”.
8.4. Massimale
La garanzia si intende prestata nei limiti del massimale indicato in polizza, per un massimo di due sinistri per anno assicurativo.
8.5. Persone assicurate
L’assicurazione è operante:
a) per il contraente e i suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia al momento del sinistro
b) per le persone conviventi delle quali i soggetti di cui al punto a) debbano rispondere per legge
8.6. Validità territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri che si siano verificati e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
a) nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze con i fornitori, per vertenze con artigiani e riparatori e relative ad appalto di lavori di manutenzione, alla locazione, al diritto di proprietà e ad altri diritti reali
b) in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali relative all’acquisto del contenuto dell’abitazione o relative all’acquisto dell’abitazione, per vertenze contrattuali in materia di lavoro, per gli atti di volontaria giurisdizione, in materia amministrativa, fiscale, tributaria
8.7. Tabella riassuntiva dei massimali
TUTELA LEGALE CASA | |
Garanzia | Massimali |
Tutela legale casa | 10.000€ |
SEZIONE GARANZIE FAMIGLIA
9. RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA
Garanzia operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
9.1. Garanzia base
Linear, nei limiti del massimale indicato in polizza, si fa carico delle somme che per capitali, interessi e spese, sono dovute dall’assicurato a titolo di risarcimento, per i danni involontariamente causati a terzi, per:
• morte
• lesioni personali
• danneggiamenti a cose
in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito dei rischi connessi alla vita privata. Gli assicurati sono il contraente ed i suoi familiari.
L’assicurazione opera anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l’assicurato deve rispondere per legge.
Si intendono compresi, ad esempio, i danni derivanti da:
Fatti relativi alla vita di tutti i giorni:
a) la conduzione delle abitazioni e il loro contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Se la conduzione è riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’assicurato
b) lo spargimento d’acqua e altri liquidi, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico
c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi
d) l’intossicazione o l’avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall’assicurato
e) in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui, in questo caso la copertura opera a secondo rischio
Fatti relativi alla famiglia e ai figli:
f) i figli minorenni dell’assicurato e altre persone delle quali l’assicurato deve rispondere per legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi
g) nel caso in cui l’affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la Responsabilità Civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell’assicurato per la sorveglianza/ vigilanza momentanea
h) i minori temporaneamente affidati all’assicurato
i) la partecipazione dell’assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola
j) i figli minorenni dell’assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore o natanti. La garanzia è estesa alla guida di veicoli a motore che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia vale anche per l’azione di rivalsa eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli a motore o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all’insaputa dei genitori
Fatti relativi al tempo libero:
k) a partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie
l) la pratica di sport, compresa ad esempio la pratica dello sci alpino, la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute
m) la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego)
n) l’uso di camere d’albergo o di analoghe strutture
La garanzia comprende la responsabilità dell’assicurato:
a) per i danni causati a terzi dai lavoratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni
b) per gli infortuni subiti dai lavoratori domestici (escluse le malattie professionali) regolarmente assunti durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la morte o un’invalidità permanente. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esercitate dall’INAIL e/o dall’INPS10 nei confronti dell’assicurato
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 30% del massimale indicato in polizza per sinistro.
Cosa NON assicura
9.2. Persone non considerate “terzi”
Non sono considerati terzi:
a) l’assicurato e i suoi familiari
L’assicurazione non comprende i danni:
a) causati da atti dolosi dell’assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge
b) da furto o rapina
c) alle cose altrui derivanti da incendio, fumo, esplosione e scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute
d) alle cose in consegna o custodia o che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo
e) conseguenti all’esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite
f) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati
g) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria secondo le legge in vigore
i) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio
j) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute
k) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione
l) relativamente alla garanzia conduzione delle abitazioni l’eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni
m) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali
n) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria
o) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive
p) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
q) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici
r) derivanti da prodotti geneticamente modificati
s) derivanti da inquinamento
u) derivanti dalla proprietà,il possesso e l’uso di droni
v) derivanti dalla proprietà, il possesso, l’uso e la custodia di armi
w) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole
10 Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche.
9.4. Estensioni aggiuntive alla Responsabilita’ Civile della famiglia (operanti solo se indicate in polizza)
Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le seguenti garanzie aggiuntive che saranno operanti solo se indicate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.
La vendita delle garanzie aggiuntive può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
9.4.1 Responsabilità Civile cani e gatti
A parziale deroga dell’art. 9.3 “Esclusioni” lettera t) l’assicurazione è prestata per i danni causati dalla proprietà di cani e gatti nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero.
La garanzia opera esclusivamente per i cani e/o gatti con le seguenti caratteristiche:
- di proprietà dell’assicurato
- dotati di libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali
- muniti di microchip o tatuaggio
- che non siano utilizzati nell’ambito di attività professionali, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili
- la cui proprietà non sia proibita per legge
L’assicurazione non opera per i danni che derivano dalla proprietà, di cani delle seguenti razze/tipologie e agli incroci con esse ottenuti:
- Pitt Bull
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Dobermann
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bull Mastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard
La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in polizza.
9.4.2 Responsabilità Civile e-bike e monopattini elettrici
A parziale deroga dell’art. 9.3 “Esclusioni” lettera h), Linear assicura il rischio che deriva dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico, di proprietà dell’assicurato e dei suoi familiari, esclusivamente per le biciclette a pedalata assistita (e-bike) e i monopattini elettrici. Linear si impegna a liquidare le somme che gli assicurati devono risarcire (capitali, interessi e spese) se sono civilmente responsabili per legge di danni a terzi:
• conseguenti a un fatto accidentale
• causati involontariamente
e solo se tali danni comportano morte o lesioni a persone o animali.
L’assicurato ha diritto all’indennizzo solo se l’evento è stato verbalizzato dall’Autorità (Polizia stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, che certifica inequivocabilmente il verificarsi di un evento coperto da questa garanzia.
È assicurata solo la circolazione su mezzi la cui velocità generata dal motore elettrico non superi i limiti imposti dalla normativa in vigore e per cui non sia obbligatoria l’assicurazione.
La garanzia opera solo se il conducente responsabile ha almeno 14 anni e se la conduzione del mezzo avviene secondo le norme di legge in vigore al momento del sinistro.
Non è da intendersi coperta la responsabilità per i danni causati con dolo dell’assicurato e per i danni ad animali che l’assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo e per i danni a cose.
Sono esclusi inoltre i danni:
• che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali
• che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive
Come assicura
9.5. Massimale per sinistro e forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.
Il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Se al momento del sinistro il contraente è già assicurato con un’ altra valida polizza, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore.
9.6. Validità territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono negli stati dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
Per quanto riguarda la garanzia di cui all’art. 9.1.1 “Vita privata”, lettere a), b), c), la stessa opera solo per le abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
Per quanto riguarda la garanzia di cui all’art. 9.1.1 “Vita privata”, qualora il contraente trasferisca la propria residenza all’estero, la copertura opera esclusivamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
In relazione alla garanzia “Responsabilità Civile e-bike e monopattini elettrici” l’assicurazione vale in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
9.7. Tabella riassuntiva dei massimali
RC DELLA FAMIGLIA E SUE ESTENSIONI | ||
Garanzia | Massimale per sinistro | Franchigie |
Responsabilità Civile della famiglia | 500.000€ 1.000.000€ | 150€ |
Responsabilità Civile cani e gatti | 500.000€ 1.000.000€ | 150€ |
Responsabilità Civile e-bike e monopattini elettrici | 500.000€ | 150€ |
10. INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO
Garanzia operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
10.1. Oggetto dell’assicurazione
Linear indennizza l’importo forfettario indicato in polizza e sulle condizioni di assicurazione, se durante lo svolgimento di attività ordinarie nell’ambito della vita domestica e del tempo libero si verifica un infortunio che causa all’assicurato:
• una frattura ossea
• una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla, che implichi almeno 20 giorni di prognosi
In caso di frattura delle dita, questa deve coinvolgere 3 falangi, tranne nel caso di fratture del pollice o dell’alluce, per le quali il limite è ridotto a 2 falangi.
Sono inoltre indennizzati:
• gli infortuni che sono la conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’assicurato
• infortuni che derivano da colpa grave dell’assicurato a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile
• gli infortuni che l’assicurato subisce, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di linea La garanzia copre due eventi per anno assicurativo.
10.2. Persone assicurate e limiti di età
Linear assicura:
• il contraente
• le persone che fanno parte del suo stato di famiglia alla data del sinistro
solo se alla data di decorrenza della polizza non hanno compiuto il 68° anno d’età. Se l’assicurato compie il 68° anno di età durante il periodo di validità della polizza, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza.
Se in occasione di un sinistro denunciato a termini di polizza viene diagnosticata per la prima volta l’osteoporosi o un tumore alle ossa, l’assicurazione resta valida solo per quel sinistro. In caso di decesso dell’assicurato prima della liquidazione dell’indennizzo, Linear liquida ai beneficiari l’importo previsto in polizza.
Cosa NON assicura
10.3. Esclusioni
Sono esclusi gli infortuni che derivano da:
a) esercizio di una professione, un mestiere o comunque un’attività retribuita
b) attività svolte in violazione di norme di legge
c) pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi
d) pratica di sport aerei in genere
e) partecipazioni a regate veliche
f) guida di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l’assicurazione obbligatoria
g) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico
h) stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni
i) atti di autolesionismo
j) inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici
k) gli infortuni che derivano da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d’insurrezione
l) dolo dell’assicurato e/o dei beneficiari
La garanzia non copre inoltre le sublussazioni o le lussazioni ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidive).
Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute a seguito dell’infortunio.
10.4. Rinuncia all’azione di rivalsa
Linear rinuncia all’azione di rivalsa verso il responsabile dell’infortunio, lasciando integri i diritti dell’assicurato e dei suoi aventi causa nei confronti dei responsabili.
Come assicura
10.5. Massimali e somme assicurate
Se l’assicurato nello stesso infortunio riporta più lesioni, l’importo massimo liquidabile resta pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza possibilità di cumulo.
10.6. Franchigia
La garanzia non prevede l’applicazione di franchigie.
10.7. Validità territoriale
L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengono negli stati dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
10.8. Tabella riassuntiva dei massimali
INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO | ||
Garanzia | Massimale per sinistro | Franchigie |
Infortuni domestici e del tempo libero | 500€ | - |
11. TUTELA LEGALE FAMIGLIA
Garanzia operante solo se indicata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.
Cosa assicura
11.1. Oggetto dell’assicurazione
Linear, nei limiti del massimale, rimborsa all’assicurato le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, necessarie, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, per la tutela dei suoi diritti e di quelli dei suoi familiari nell’ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:
a) danni subiti, per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi
b) danni causati, per difendersi dalla richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali causati a terzi, se risultano assolti gli obblighi dell’assicuratore della Responsabilità Civile-che è tenuto a sostenere le spese necessarie all’assicurato per resistere all’azione del danneggiato nei limiti del quarto del massimale indicato in polizza11 - ai sensi di quanto previsto dall’art. 12.14 “Gestione delle vertenze e spese di difesa”. L’intervento di Linear è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.
La presente garanzia opera in primo rischio, nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente in essere:
• non è operativa nel merito, in quanto non copre la tipologia di danno denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto
• non è operativa perché non c’è responsabilità dell’assicurato
• non opera perché l’assicuratore di Responsabilità Civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La garanzia opera per le spese successive
c) pedone e ciclista, per l’esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di natanti o di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici
d) difesa penale, per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni
e) lavoratori domestici, per le controversie individuali di lavoro con lavoratori domestici, purché regolarmente assunti
f) locazione, per controversie contrattuali relativamente al contratto di locazione dell’abitazione abituale o di quella non abituale purché direttamente utilizzata dall’assicurato
Sono rimborsate le spese per l’intervento legale per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza a carico dell’assicurato.
Sono inoltre rimborsate le spese:
• legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
• dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e dell’arbitro eventualmente sostenute dall’assicurato
• per le operazioni di esecuzione forzata nel limite di 2 tentativi per sinistro
• per la proposizione della querela solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio
• di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta
L’assicurato tiene a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l’assicurato e il legale.
Per attivare la garanzia, l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e inviando la documentazione eventualmente richiesta. Prima di affrontare qualunque spesa, l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear.
11 Art. 1917, 3.comma, del Codice civile
Cosa NON assicura
11.2. Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
b) in materia di reati fiscali e tributari
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
d) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
f) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
g) per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale)
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del D. Lgs. 171/2005)
i) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo il caso di fatti compiuti da figli minori o di altre persone di cui l’assicurato debba rispondere per legge, conviventi o non conviventi
j) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente
k) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’assicurato viene perseguito in sede penale
l) per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall’esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall’attività di lavoro autonomo o di impresa
m) per i casi di adesione a class action
n) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell’ambito professionale
o) per i casi connessi alla circolazione stradale, salvo quanto previsto all’art.11.1 “Oggetto dell’assicurazione”, lettera c) Pedone e ciclista
p) per vertenze con Linear
q) per controversie che coinvolgano il contraente o gli assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network
r) per i casi di difesa penale per abuso di minori
s) per i casi di difesa penale per sfruttamento o violenza contro le donne
t) per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume dell’abitazione
u) per i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche
v) per le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza
w) per le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria
x) per le controversie inerenti all’ art. 28 dello Statuto dei lavoratori
Come assicura
11.3. Decorrenza della garanzia e insorgenza del sinistro
Il rimborso viene garantito per i sinistri che siano insorti:
a) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa
b) trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della polizza, in tutti i restanti casi
Se la polizza è stata emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un’assicurazione precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di un’assicurazione precedente di Tutela legale.
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
a) il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato
b) la violazione o presunta violazione del contratto
c) la violazione o la presunta violazione della norma di legge
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.
Si considerano come unico sinistro uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati indipendentemente dalle spese sostenute singolarmente. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all’artt. 8.1 “Oggetto dell’assicurazione”, 11.1 “Oggetto dell’assicurazione”.
11.4. Massimale
La garanzia si intende prestata nei limiti del massimale indicato in polizza, per un massimo due sinistri per anno assicurativo.
11.5. Persone assicurate
L’assicurazione è operante:
a) per il contraente e i suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia al momento del sinistro
b) per le responsabilità gravanti sui soggetti di cui alla lettera a) per fatti illeciti commessi dai lavoratori domestici nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti
c) per le persone conviventi delle quali i soggetti di cui al punto a) debbano rispondere per legge
11.6. Validità territoriale
L’assicurazione vale per i sinistri che si siano verificati e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
a) nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze con i fornitori, per vertenze con artigiani e riparatori e relative ad appalto di lavori di manutenzione, alla locazione, al diritto di proprietà e ad altri diritti reali
b) in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali relative all’acquisto del contenuto dell’abitazione o relative all’acquisto dell’abitazione, per vertenze contrattuali in materia di lavoro, per gli atti di volontaria giurisdizione, in materia amministrativa, fiscale, tributaria
11.7. Tabella riassuntiva dei massimali
TUTELA LEGALE FAMIGLIA | |
Garanzia | Massimali |
Tutela legale famiglia | 10.000€ |
SEZIONE SINISTRI
12. SINISTRI
12.1. Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato
Salve particolari previsioni per specifiche garanzie come indicato negli articoli che seguono, in caso di sinistro il contraente o l’assicurato devono denunciare l’accaduto a Linear immediatamente o al massimo entro 3 giorni dall’evento. Contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, l’assicurato potrà ricevere il supporto necessario. Se non vengono rispettati tempi e modalità per la denuncia del sinistro, Linear potrebbe subire gravi pregiudizi economici in relazione ai quali si riserva ogni azione per il risarcimento di danni eventualmente subiti.
Il contraente o l’assicurato deve:
• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno
• denunciare agli organi di Polizia o all’Autorità Giudiziaria i sinistri dai quali possano emergere responsabilità penali
• presentare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia a Linear, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un reato doloso
• conservare le tracce e i residui del sinistro, senza diritto di indennità alcuna
• avvisare Linear entro 3 giorni al numero di telefono e negli orari indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e fornire:
- descrizione dettagliata dell’evento
- indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute
- indicazione delle persone, cose danneggiate ed eventuali richieste di risarcimento danni
Per i sinistri relativi alle Estensioni Aggiuntive ai Danni al contenuto, art. 3.4.1 ”Furto e rapina in casa”, art. 3.4.2 “Rapina e scippo fuori casa” , art. 3.4.3 “Furto preziosi”, l’assicurato deve fornire a Linear e ai fiduciari da essa incaricati prova del danno subito.
La riparazione non può iniziare prima che intervenga un fiduciario incaricato da Linear per l’ispezione, ad eccezione delle attività strettamente necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità. Se l’ispezione per qualsiasi motivo non avviene entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro, il contraente o l’assicurato può dare corso alle riparazioni. L’assicurato in ogni caso deve inviare a Linear la documentazione per provare il danno effettivamente subito e gli interventi effettuati per ripristinare lo stesso
• fornire a Linear entro i 5 giorni successivi:
- elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate
- copia dell’eventuale denuncia fatta alle Autorità
- indicazione di altre eventuali assicurazioni sugli stessi rischi e copia delle relative polizze Su richiesta di Linear o di un fiduciario incaricato dalla stessa, il contraente o l’assicurato deve:
• presentare la documentazione relativa al sinistro, rilasciata dall’Autorità Giudiziaria o altra pubblica amministrazione, ritenuta utile e necessaria per l’istruttoria del sinistro
In caso di sinistro relativo alle garanzie “Responsabilità Civile del proprietario”, “Responsabilità Civile dell’inquilino”, “Responsabilità Civile della famiglia” e relative estensioni aggiuntive, e alla garanzia “Danni a terzi da incendio” di cui agli artt. 5.1.1 e 6.2, l’assicurato deve informare immediatamente Linear dei procedimenti civili o penali promossi nei suoi confronti e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Linear può assumere la direzione della causa e la difesa e potrà richiedere documentazione integrativa e utile alla valutazione della vertenza. L’assicurato deve evitare qualunque transazione senza aver richiesto e ottenuto il consenso di Linear. Inoltre l’assicurato deve evitare il riconoscimento della propria responsabilità senza aver preventivamente avvertito Linear.
Relativamente alle garanzie “Responsabilità Civile del proprietario”, “Responsabilità Civile dell’inquilino”, “Responsabilità Civile della famiglia”, il contraente o l’assicurato deve inoltre:
• comunicare tempestivamente le richieste e gli atti ricevuti anche giudiziari, relativamente al sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile
Relativamente alle garanzie “Danni al fabbricato” e “Danni al contenuto”, il contraente o l’assicurato deve:
• contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro” nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione di cui all’art. 12.12 “Riparazione diretta” o di cui all’art. 12.13 “Pronto rientro”, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del sinistro12 e accettazione del relativo servizio
Relativamente alle garanzie “Tutela legale casa” e “Tutela legale famiglia”, per attivare la garanzia il contraente o l’assicurato deve:
• immediatamente denunciare per iscritto a Linear qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza
• ottenere l’autorizzazione di Linear, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e inviando la documentazione eventualmente richiesta
• fare pervenire a Linear ogni atto a lui notificato
Relativamente alle garanzie “Assistenza” e “Cyber risk” (limitatamente all’ “Assistenza malware (virus informatici)” e all’“Assistenza per cyber bullismo”) l’assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale operativa UnipolAssistance S.c.r.l.:
• gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.)
• tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e ad individuare le prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul luogo dell’assistenza, presenza di eventuali animali, ecc.)
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo13.
NORME PER LE GARANZIE DANNI AL FABBRICATO E DANNI AL CONTENUTO, COMPRESE LE RELATIVE ESTENSIONI AGGIUNTIVE.
12.2. Criterio di valutazione del danno
L’ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al Valore a nuovo, fermi i limiti e le garanzie previsti in polizza, secondo i seguenti criteri:
• per l’abitazione vengono liquidate le spese necessarie per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate
• per il contenuto vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, sostituire i beni distrutti o danneggiati con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. Se la valutazione del danno è antieconomica la valutazione verrà fatta sulla base del valore di mercato
In entrambi i casi viene sottratto l’eventuale valore dei recuperi. Forma di assicurazione prestata:
a) per l’abitazione la valutazione del risarcimento è determinata a Valore intero: se, al momento del sinistro, la
somma assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato da Linear applicando la proporzione tra la somma assicurata e l’effettivo valore dell’abitazione assicurata
b) per il contenuto la valutazione del risarcimento è determinata a Primo rischio assoluto: indipendentemente dal valore del bene al momento del sinistro il danno viene liquidato fino al raggiungimento della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale
La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo i seguenti criteri relativamente a:
a) beni mobili anche parzialmente elettrici ed elettronici, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il sinistro, l’indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del sinistro
b) capi di vestiario e biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il sinistro, preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del sinistro
12 Art. 1913 del Codice Civile
13 Art. 1915 del Codice Civile
c) documenti personali, le spese per il rifacimento
In ogni caso, per ogni sinistro, Linear non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dalla legge per le spese di salvataggio14 nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando la diminuzione del valore dovuta al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione).
L’indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del valore allo stato d’uso; il versamento del supplemento d’indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima dell’indennizzo effettuata col criterio del valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del valore allo stato d’uso, verrà corrisposto se l’assicurato procederà, nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto di accertamento di danno o verbale definitivo di perizia, al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato e/o al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento d’indennità a nuovo ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del valore allo stato d’uso.
In alternativa alla ricostruzione del fabbricato, l’assicurato potrà scegliere di acquistare un’altra analoga abitazione, e in questo caso la somma liquidata da Linear per questo acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del valore a nuovo.
Deroga alla proporzionale
Quando l’assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre il 20%.
Se questo limite viene superato, la regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse tipologie di danno.
12.3. Procedura per l’accertamento del danno
La valutazione del danno può essere effettuata nelle seguenti modalità:
a) tramite accordo direttamente tra Linear, o un perito da questa incaricato, e l’assicurato o persona da lui indicata
oppure, a richiesta di una delle parti
b) da due periti, nominati rispettivamente da Linear e dal contraente con atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando sono in disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo se c’è disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ogni perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali senza voto deliberativo. Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, queste nomine, anche su richiesta di una sola delle parti, spettano al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico della parte soccombente
Questa procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
12.4. Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro
c) verificare separatamente, per ciascuna partita di danno colpita da sinistro, l’esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero per il fabbricato e Primo rischio assoluto per il contenuto), e dalle garanzie presenti in polizza, e dalle condizioni previste
d) procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta
I risultati delle sopra citate operazioni peritali devono essere inseriti in apposito verbale, in duplice copia, una per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono vincolanti per le parti che rinunciano ad impugnarli salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di accordi contrattuali. Rimane valida, in ogni caso, qualsiasi azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
14 Art. 1914 del Codice Civile
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono rispettare alcuna formalità giudiziale.
12.5. Pagamento dell’indennizzo
Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’indennizzo con accordo direttamente intercorso tra le parti o con verbale di perizia definitivo, Linear paga quanto dovuto, salvo che:
a) il contraente o l’assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza a Linear per il pagamento
b) a Linear venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione del credito
c) in caso di incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia
d) in caso di furto, si evidenzino dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato
12.6. Anticipo sull’indennizzo
Fermo quanto previsto dell’art. 12.5 “Pagamento dell’indennizzo” - e a richiesta del contraente - l’assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate da Linear, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che:
• l’assicurato/contraente abbia rispettato gli obblighi previsti dall’art. 12.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato” - e che ne faccia esplicita richiesta
• non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno
• l’indennizzo presumibile non sia inferiore a 15.000€ per i danni al fabbricato e al contenuto
• non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche)
Linear corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque superare qualunque sia l’entità del danno stimato:
• 7.500€ in caso di sinistro relativo ai danni al contenuto
• 250.000€ in caso di sinistro relativo ai danni al fabbricato
Alla liquidazione finale verra sottratto l’importo dell’anticipo sull’indennizzo già versato.
12.7. Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’assicurato deve darne comunicazione a Linear appena ne ha notizia, inviando la documentazione relativa al recupero.
Le cose recuperate diventano di proprietà di Linear se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà diviso nella stessa proporzione tra l’assicurato e Linear.
L’assicurato ha il diritto di trattenere i beni recuperati rimborsando a Linear l’importo ricevuto come indennizzo per gli stessi beni.
L’assicurato ha il diritto di lasciare a Linear le cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del sinistro.
12.8. Esagerazione dolosa del danno
Il contraente o l’assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che utilizza come prova mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
12.9. Buona fede
L’omissione da parte dell’assicurato o del contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al totale indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.
A Linear spetterà il maggior premio, proporzionale all’eventuale maggior rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.
12.10. Rinuncia alla rivalsa
Linear rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:
• delle persone ospitate dal contraente e/o dall’assicurato
• delle persone di cui il contraente e/o l’assicurato deve rispondere per legge, compresi i dipendenti
• dei familiari del contraente e/o dell’assicurato annoverati dall’art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l’abitazione a qualsiasi titolo
• dei parenti e/o affini che occupino appartamenti confinanti, soprastanti o sottostanti l’abitazione assicurata
• delle società commerciali, artigianali o industriali di proprietà del contraente e/o dell’assicurato o delle quali sia socio a responsabilità illimitata, che abbiano la sede nell’immobile contenente l’abitazione assicurata
a condizione che il contraente e/o l’assicurato non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.
12.11. Titolarità dei diritti nascenti dall’assicurazione
L’assicurazione deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio e anche nell’interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto possono essere esercitati solo dal contraente e da Linear. L’accertamento dei danni e dell’indennizzo è vincolante anche per i terzi interessati, che non hanno la possibilità di impugnarlo.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
L’assicurato, limitatamente alle garanzie prestate agli artt. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione – Rischi assicurati” lettera
e) acqua condotta, 2.4.2 “Ricerca e riparazione danni da acqua” e art. 3.4.1 “Furto e rapina in casa”, lettera e) furto di fissi ed infissi relativamente ai danni all’abitazione, per sinistri in cui l’importo presumibile del danno risulti non superiore a 3.000€, potrà liberamente scegliere fin dal momento della denuncia del sinistro, di usufruire del servizio di “Riparazione diretta”.
La scelta della procedura di riparazione diretta consente all’assicurato, per danni fino a 3.000€, di non vedersi applicare franchigie e/o scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.
In particolare:
a) al momento del sinistro l’assicurato dovrà contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, l’assicurato potrà ricevere il supporto necessario per richiedere la riparazione diretta
b) Linear invierà un perito per verificare il danno e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari
c) se il danno preventivato non supera l’importo di 3.000€ :
- l’assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito per effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all’artigiano riparatore mandato di incassare l’indennizzo dovuto da Linear e autorizzandola a pagare tale indennizzo direttamente al riparatore
- al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell’assicurato; Linear, valutata l’indennizzabilità del danno, pagherà l’indennizzo dovuto al riparatore, fino all’importo massimo di 3.000€, senza alcun costo a carico dell’assicurato, neanche a titolo di franchigia e/o scoperto
- questo pagamento estinguerà il debito dell’assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello di Linear verso l’assicurato per l’indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell’assicurato
d) se l’importo preventivato supera il limite di 3.000€, non potrà essere utilizzata la riparazione diretta, per cui il sinistro verrà gestito da Linear secondo i criteri dell’indennizzo ordinario, con applicazione al danno accertato delle franchigie e/o scoperti previsti
e) se non è possibile garantire la fattibilità degli interventi in riparazione diretta (ad esempio nel caso in cui la rete di artigiani riparatori non sia disponibile) Linear si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell’indennizzo ordinario: in questi casi resta comunque confermata l’eliminazione di franchigie e/o scoperti (pertanto senza loro applicazione al danno accertato)
Per quanto qui non espressamente indicato valgono le altre norme della presente “Sezione Sinistri”.
In alternativa a quanto sopra descritto, l’assicurato potrà liberamente scegliere la modalità di indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di riparazione diretta. In questo caso Linear pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all’assicurato, con l’applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti al danno accertato.
La riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.
Fermo quanto previsto dall’art. 12.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato”, Linear, in caso di sinistro indennizzabile a termine della garanzia “Danni al fabbricato” per il quale l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 5.000€ e fino ad un massimo di 50.000€ (IVA esclusa), potrà proporre al contraente e/o assicurato di avvalersi dell’intervento di tecnici specializzati nell’attività di assistenza successiva al sinistro per limitare o evitare l’aggravamento del danno, in seguito all’accordo tra Linear e la società incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di sinistro.
L’attività della società incaricata si articola in:
a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di “salvataggio”15
b) riparazioni e sostituzioni di beni danneggiati
Nel corso dell’intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del contraente e/o assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l’entità del danno.
Al termine dell’intervento della società, l’assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento insieme al documento di cessione del credito, che permette che le spese relative all’intervento della società (se rientranti nelle garanzie previste dalla polizza) vengano liquidate direttamente da Linear, consentendo all’assicurato di non anticipare alcun costo.
Se dopo l’intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il sinistro dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza, Linear rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di 1.000€ (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia.
Se i costi complessivi di questi interventi su sinistri non indennizzabili superano nell’arco dell’anno solare la cifra di 3.000€ (IVA esclusa) la società incaricata non avrà titolo per recuperare da Linear altro importo che superi questa somma.
Il pronto rientro opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.
I servizi di pronto rientro possono essere attivati contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”.
NORME PER LE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO, RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’INQUILINO, RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA E RELATIVE ESTENSIONI AGGIUNTIVE.
12.14. Gestione delle vertenze e spese di difesa
Linear può assumere a nome dell’assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all’assicurato stesso e con facoltà di nominare legali, periti, consulenti o tecnici:
• in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno
• in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno
Sono a carico di Linear le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato in polizza.
Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra Linear e il contraente e/o assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Linear non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o Linear lo richieda.
12.15. Pagamento del sinistro
Verificata l’operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, Linear si impegna a pagare l’importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l’istruttoria del sinistro.
15 Art. 1914 del Codice Civile
NORME PER LA GARANZIA ASSISTENZA
12.16. Modalità per richiedere le prestazioni di assistenza
Linear eroga le prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance Società consortile a r.l. con sede legale in Via Carlo Marenco 25, 10126, Torino e Centrale operativa con sede in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125, Torino.
La Centrale operativa è a disposizione dell’assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per tutte le prestazioni elencate nell’art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione” .
Linear ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, avvisando tempestivamente il contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.
Per ottenere l’assistenza, l’assicurato deve contattare sempre e preventivamente la Centrale operativa ai riferimenti indicati nella pagina recapiti utili sezione “Richiedere le prestazioni di assistenza”.
Linear non riconosce indennizzi se l’assicurato non contatta immediatamente e preventivamente la Centrale operativa, fatto salvo il caso dell’oggettiva impossibilità.
Per ogni altra tipologia di richiesta, è necessario contattare la Centrale operativa ai recapiti indicati nella pagina Recapiti utili sezione “Richiedere le prestazioni di assistenza”.
12.17. Erogazione delle prestazioni e suoi presupposti
Linear, a fronte del pagamento del premio, si impegna a erogare una o più delle prestazioni di cui all’art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione” se l’assicurato si trova in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti (ad esempio: mancata erogazione dell’energia elettrica provocata da guasto all’impianto elettrico dell’abitazione; fuga di gas sulle tubazione private ecc.).
Le prestazioni sono erogate tramite la Centrale operativa, la quale:
• individua quelle necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall’assicurato in base alle informazioni che quest’ultimo fornisce
• le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa
L’assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento (tipologia dell’evento stesso, ora e luogo dell’accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, ecc.), ad identificare con precisione le sue conseguenze e a fornire alla Centrale operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la prestazione deve essere erogata.
In qualunque caso, l’esecuzione delle prestazioni:
• non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni
• deve implicare l’utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale operativa
• deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all’evento da cui è scaturita la necessità di aiuto
• deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità
• deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza
Inoltre, le prestazioni di assistenza che richiedono:
• l’accesso all’abitazione sono erogate solo in presenza dell’assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto
• l’accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell’assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale operativa preventivo consenso scritto
• l’attestazione di agibilità dell’abitazione sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata delle Autorità preposte
La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l’erogazione della prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell’assicurato a ottenere l’erogazione delle altre prestazioni che la Centrale operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.
12.18. Pagamento dell’indennizzo
Linear, in relazione ai sinistri della garanzia “Assistenza”, nei casi in cui la Struttura organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza, rimborsa le spese da lui sostenute e autorizzate entro 60 giorni dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa o dall’esito della procedura di arbitrato irrituale.
NORME PER LA GARANZIA CYBER RISK (limitatamente alle garanzie “Assistenza malware (virus informatici)” e “Assistenza per cyber bullismo”)
12.19. Modalità per richiedere le prestazione
Relativamente alla denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri si applicano le regole contenute nella presente Sezione Sinistri. Valgono inoltre le seguenti specifiche norme:
a) per le garanzie di cui agli artt. 7.1 “Assistenza malware (virus informatici)” e 7.2 “Assistenza per cyber bullismo”, Linear eroga le prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance Società consortile a r.l. con sede legale in Via Carlo Marenco 25, 10126, Torino e Centrale operativa con sede in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125, Torino.
La Centrale operativa è a disposizione dell’assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e garantirà gli interventi di assistenza tutti i giorni dell’anno dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
Per ottenere l’assistenza, l’assicurato deve contattare sempre e preventivamente la Centrale operativa ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili sezione “Richiedere le prestazioni di assistenza”.
Linear ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, avvisando tempestivamente il contraente e senza che questo comporti la variazione delle prestazioni garantite
b) per la garanzia di cui all’art. 7.3 “Lesione della reputazione” vale quanto disciplinato all’art. 12.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato”
NORME PER LA GARANZIA INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO
12.20. Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato deve inviare a Linear la denuncia dell’infortunio entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile16..
La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti
• l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento
• l’indicazione delle cause che hanno determinato l’evento
• una descrizione dell’attività svolta al momento dell’evento
Se l’assicurato non rispetta gli obblighi indicati sopra, può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo, come previsto dal Codice Civile17..
Oltre alla denuncia di sinistro, l’assicurato deve consegnare a Linear anche:
• il certificato medico
• il certificato di stato di famiglia dell’assicurato alla data del sinistro
• un referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura Linear può richiedere eventuali ulteriori documenti nei seguenti casi:
• se i documenti elencati sopra non sono sufficienti a verificare se il sinistro è indennizzabile
• se è necessario individuare gli aventi diritto e i documenti elencati sopra non sono sufficienti a farlo
16 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
17 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
• in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito a modifiche legislative entrate in vigore successivamente
12.21. Come si calcola l’ammontare del danno
L’ammontare del danno è pari al massimale previsto in polizza e nelle condizioni di assicurazione.
12.22. Liquidazione dell’indennizzo
Linear liquida entro 45 giorni l’indennizzo dopo aver:
• ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro
• verificato l’operatività della garanzia
• verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato
Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Linear può richiedere il certificato che dimostra l’archiviazione dell’istruttoria penale prima di liquidarlo.
NORME PER LE GARANZIE TUTELA LEGALE CASA E TUTELA LEGALE FAMIGLIA
12.23. Modalità per richiedere le prestazioni di Tutela legale
Per attivare la garanzia, l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e inviando la documentazione eventualmente richiesta.
Prima di affrontare qualunque spesa, l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Linear. Spetta all’assicurato l’obbligo di interrompere i termini di prescrizione.
Entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, Linear invia all’assicurato la propria valutazione in merito e sull’opportunità di procedere o meno.
Linear può richiedere ulteriore documentazione; in questo caso il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Decorsi 60 giorni, in assenza di comunicazioni da parte di Linear, l’assicurato può avviare l’azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.
Se Linear non autorizza l’azione, l’assicurato può comunque agire per proprio conto e, in caso di esito favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute. In caso di esito sfavorevole invece il cliente non ha diritto al rimborso.
12.24. Libera scelta del legale
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
a) presso il Foro dove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia
b) presso il Foro del proprio luogo di residenza del contraente indicandolo a Linear contemporaneamente alla denuncia del sinistro
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, Linear lo invita a scegliere il proprio legale.
L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Linear.
12.25. Mezzi di prova e documenti necessari per la prestazione della garanzia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente Linear in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari
12.26. Pagamento dell’indennizzo
Se c’è disaccordo tra l’assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le parti fermo il diritto a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, possono affidare la decisione sul comportamento da tenere, a un arbitro che provvede secondo equità.
Linear avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di questa procedura.
Se non c’è accordo tra le parti, l’arbitro è nominato su richiesta di una di esse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione del Tribunale dove si trova la residenza dell’assicurato.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell’arbitro, salvo il caso di esito favorevole all’assicurato. Il lodo deve essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
12.28. Coesistenza con copertura assicurativa per danni ai terzi
In caso di coesistenza di una copertura assicurativa per danni ai terzi (Responsabilità Civile) la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza18.
12.29. Recupero di somme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
18 Art.1917 del Codice Civile
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