COMUNE DI POMEZIA
COMUNE DI POMEZIA
(Città metropolitana di Roma Capitale) REP. N.
CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZIO DI PEDIBUS – C.I.G.
.
APPALTATORE:
VALORE DEL CONTRATTO: € 2.049.040,67 + IVA nella misura di
legge.
L'anno duemiladiciassette, addì del mese di in Pomezia, presso la Casa Comunale sita in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x.0;
Avanti a me, Dr. , C.F. Segretario Generale del Comune di Pomezia, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa
SONO COMPARSI
da una parte:
- il Dr. , nato a il C.F. , dirigente del
Settore , domiciliato per la sua carica presso la sede comunale di Pomezia, il quale interviene in questo Atto esclusivamente in rappresentanza e per conto del Comune di Pomezia, P.I. 01040151001, Codice Fiscale 02298490588, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
dall'altra parte:
- Il Sig. I, nato a ( ) il C.F. , generalizzato a mezzo rilasciato in data dal , il quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dell’Impresa
con sede legale in ) c.a.p. alla Via
, C.F. e P.IVA Iscritta alla la C.C.I.A.A. di _ al REA n. in data , di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io segretario rogante, sono personalmente certo, senza l'assistenza dei testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me Pubblico Ufficiale Rogante, mi chiedono di ricevere quest’atto, ai fini del quale
PREMETTONO
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento del servizio di trasporto scolastico;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 11/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti i criteri minimi da considerare per l’elaborazione del Capitolato Speciale d’appalto per il servizio di trasporto scolastico e servizio pedibus, nonché per l’indizione della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento triennale del servizio in argomento;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale R.G. n. del , sono stati approvati il capitolato speciale di appalto per il servizio di scuolabus ed il capitolato speciale di appalto per il servizio di pedibus, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché lo schema del presente contratto, ed è stato autorizzato l’avvio delle procedure di gara relative all’affidamento del servizio triennale di trasporto pubblico scolastico e pedibus di competenza comunale, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/16, demandando alla Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia Città di Aprilia l’approvazione dello schema di bando e disciplinare di gara e suoi allegati.
- che l'importo dell'appalto, per il periodo 01.09.2017-30.06.2020, è stato
fissato nella misura presunta di € inclusi oneri per la sicurezza
da non assoggettare a ribasso di gara, ed I.V.A. al % a carico del Comune.
- è stato stabilito altresì che per il servizio di trasporto scolastico l’importo del corrispettivo a misura è quello risultante dall’offerta economica di ribasso sul prezzo unitario chilometrico formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, moltiplicata per il numero dei chilometri contabilizzati in base al servizio effettivamente svolto, cui dovranno aggiungersi gli oneri derivanti dagli adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il servizio di pedibus l’importo fissato all’art. 11 dell’apposito capitolato speciale di appalto è stabilito invece dal Comune di Pomezia in € 551.791,32 (non soggetto a ribasso) per il costo del personale ed € 20.340,00 (non soggetto a ribasso) per il costo di attrezzature per il totale di € 572.131,32 (non soggetto a ribasso) da contabilizzarsi a corpo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
- che il prezzo unitario chilometrico per il servizio di trasporto scolastico con scuolabus posto a base di gara è stato fissato pari ad €/km 2,56 oltre €/km 0,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
- che l’importo effettivo dell’appalto potrà variare nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 26 del C.S.A e sarà calcolato sulla base dell’effettiva percorrenza dei mezzi.
- E’ stato stabilito inoltre che i prezzi ribassati contrattuali saranno applicati anche per i trasporti con autobus e per i trasporti con scuolabus effettuati qualora per eventi straordinari il Comune dovesse trasferire gli alunni in altri plessi scolastici per lavori di manutenzione straordinaria della scuola originaria.
I prezzi ribassati contrattuali saranno applicati anche per il trasporto da e verso palestre ed impianti sportivi presso i quali gli alunni svolgeranno attività di educazione motoria.
- che il responsabile della Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia Città
di Aprilia con determinazione dirigenza RSUA n. del ha
provveduto all’approvazione dello schema di bando e disciplinare di gara e suoi allegati, così come da indicazioni della già citata determinazione a contrarre del Comune di Pomezia n. del .
- che in seguito a procedura di cui sopra, giusta verbale di gara del _ e seguenti, il servizio di che trattasi è stati affidato provvisoriamente
che ha offerto un ribasso unico ed incondizionato del per cento sul prezzo unitario chilometrico posto a base di gara per il servizio di trasporto scolastico di cui alla parte con corrispettivo a misura.
- che in seguito alle verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/16, ai sensi dell’art. 33, co.1 del D.Lgs. 50/16, i verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. del , stabilendo nel contempo, di procedere ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/16 all’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e del servizio pedibus all’impresa
, con sede in ( ), alla Via , n. C.F.
, prendendo atto che il corrispettivo verrà determinato per il servizio di scuolabus a misura per l’importo chilometrico di € al netto del ribasso del % offerto in sede di gara per un importo presunto di € 1.400.328,87 oltre € 76.580,48 per oneri della sicurezza per il totale di € 1.476.909,35, oltre IVA nella misura di legge, dando atto che la liquidazione del corrispettivo è effettuata a misura sulla base del servizio effettivamente svolto. Il corrispettivo verrà determinato invece a corpo per il servizio di pedibus, per l’importo triennale di € 551.791,32, per il costo del personale ed € 20.340,00 per il costo di attrezzature, per il totale di € 572.131,32 oltre IVA nella misura di legge, che resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.50/2016;
- che con note prot. nn. del è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/16 di cui
l’ultima è stata effettuata in data e che pertanto sono trascorsi i
termini di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In allegato a detta comunicazione è stato trasmesso, a tutti i partecipanti della gara in argomento, la determinazione del , ed i verbali di gara del e seguenti.
CIO’ PREMESSO
essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipula del contratto in forma valida e regolare, le stesse, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto appresso.
ARTICOLO 1 - INTEGRAZIONE DELLA PREMESSA.
La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio ed ha valore di patto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO.
2.1 Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra il Comune di Pomezia e l’appaltatore concernenti il servizio triennale di trasporto scolastico a favore delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed il servizio di pedibus, nel rispetto del regolamento del trasporto scolastico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2013, del capitolato speciale di appalto per il servizio di scuolabus e del capitolato di appalto del servizio pedibus, delle diciassette linee di percorsi da effettuare per il servizio di scuolabus e delle sei linee di percorsi da effettuare per il servizio pedibus, del presente contratto, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate in sede di gara.
E’ comunque nella facoltà dell’Amministrazione, nel periodo di validità temporale del presente contratto, di adeguare l’effettiva consistenza del
servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all’appaltatore l’attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico allo stesso prezzo unitario chilometrico di aggiudicazione. Inoltre all’occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale, i percorsi possono essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell’utenza. Dette variazioni al servizio sono ammissibili esclusivamente qualora ricorrano i presupposti indicati all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo.
ARTICOLO 3 – DURATA
L’appalto avrà inizio il 01.09.2017 e terminerà il 30.06.2020 e dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico degli anni 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì, ovvero sabato ove richiesto, sulla base degli orari e dei percorsi indicati nel programma di servizio approvato dal Comune fatte salve le modifiche effettuate con le modalità previste all’art. 2.
L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti, sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all’art. 12.
ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell'appalto, per il periodo 01.09.2017-30.06.2020, è fissato presuntivamente in € 1.476.909,35 per il servizio di scuolabus comprensivo degli oneri per la sicurezza da contabilizzarsi a misura, per cui potrà essere variabile, e di € 572.131,32 per il servizio di pedibus da contabilizzarsi a corpo, che resta fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, per la somma massima di € 2.049.040,67, oltre I.V.A. nella misura di legge a carico del Comune.
Il corrispettivo per il servizio scuolabus è quello risultante dall’offerta economica di ribasso sul prezzo unitario chilometrico formulata dall’appaltatore in sede di gara, moltiplicata per il numero dei chilometri effettivamente svolti dal programma di servizio eseguito dall’appaltatore, cui dovranno aggiungersi gli oneri derivanti dagli adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il prezzo unitario chilometrico risultante a seguito dell’offerta economica presentata in sede di gara è pari ad €/km oltre €/km 0,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara e quindi per €/km _. Il corrispettivo per il servizio di pedibus è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, per il valore triennale di € 572.131,32, valore annuo di € 190.710,44 suddiviso su nove mesi annui di servizio svolto da metà settembre a metà giugno, oltre IVA nella misura di legge.
L’importo effettivo dell’appalto potrà variare nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 26 del Capitolato speciale di appalto e sarà calcolato sulla base dell’effettiva percorrenza dei mezzi.
I prezzi ribassati contrattuali saranno applicati anche per i trasporti con autobus e per i trasporti con scuolabus effettuati qualora per eventi straordinari il Comune dovesse trasferire gli alunni in altri plessi scolastici per lavori di manutenzione straordinaria della scuola originaria.
I prezzi ribassati contrattuali saranno applicati anche per il trasporto da e verso palestre ed impianti sportivi presso i quali gli alunni svolgeranno attività di educazione motoria.
Le percorrenze sopra indicate sono calcolate sommando i percorsi da ogni capolinea relativo alla singola linea fino alle rispettive destinazioni scolastiche, moltiplicato per la frequenza quotidiana (andata antimeridiana, ritorno da orario scolastico a tempo parziale, ritorno da orario scolastico a tempo pieno).
Articolo 4 bis. Fatturazione
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma dell’accettazione del ricevimento delle fatture al sistema di interscambio, elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04//2013. Il Codice univoco da utilizzare per l’inoltro al Comune di Pomezia è UFU59W. Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di Pomezia devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori informazioni:
a) Codice Ufficio cui la fattura è diretta: Codice scrivania FAT-TRASCO;
b) il numero delle determinazioni dirigenziali di impegno: R.G. n. del
;
c) il numero e la data del contratto: Rep. N. del ;
d) il capitolo impegnato: Cap. n. ;
e) il numero dell’impegno: impegno n. dell’e.f. ;
f) il codice identificativo gara: CIG ;
g) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
h) la scadenza del pagamento;
L’appaltatore dichiara di essere informato che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il Settore competente per la liquidazione delle fatture provvederà a notificare al Sistema di Interscambio (SdI) del Comune di Pomezia un Esito Committente di “Rifiuto” della fattura elettronica.
2. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa.
3. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva eventualmente irregolare. ARTICOLO 5 - Impiego del personale dipendente – Clausola sociale e trattamento dei lavoratori.
L’Appaltatore sarà obbligato:
a) a norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese di autonoleggio CCNL autorimesse e noleggio automezzi Anav ex Enat e dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 l’impresa aggiudicataria del presente appalto, subentrando al precedente Appaltatore dovrà garantire, con le procedure appositamente stabilite dalle leggi e dai CCNL nonché dai Contratti aziendali, l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto, come da elenco allegato al verbale di accordo del .
b) al rispetto, per il proprio personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
c) ad osservare e a far osservare al proprio personale le norme che interverranno durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali aventi relazione con gli interventi oggetto dell’appalto.
Per quanto sopra, fra l’Aggiudicatario, l’Appaltatore uscente e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative dei dipendenti interessati, è stato sottoscritto apposito verbale di accordo in data
, il quale fa parte del presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
L’Ente si riserva di chiedere, durante l’appalto, l’intervento e le verifiche di competenza dell’Ispettorato del Lavoro.
ARTICOLO 5 - BIS – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il personale da impiegare nel servizio di guida degli automezzi deve possedere adeguata professionalità, ed in particolare patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus, o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato alle esigenze del
servizio chiamato a svolgere e, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
Per il personale del servizio pedibus si applica l’art. 6 del relativo capitolato speciale di appalto.
Qualora l’Amministrazione dovesse incrementare ed ampliare il servizio appaltato sia di scuolabus che di pedibus, ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Speciale di appalto del servizio scuolabus, all’eventuale personale aggiuntivo si applica quanto disposto nel presente articolo.
L’appaltatore dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
ARTICOLO 6 – VIGILANZA E CONTROLLO
Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
E’ in facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto eseguire personalmente, o a mezzo di altri dipendenti comunali, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le disposizioni, le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza dei dipendenti del soggetto aggiudicatario (autisti, assistenti, etc.), che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della
verifica della regolare esecuzione.
ARTICOLO 7 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
L’Impresa Affidataria è tenuta ad osservare gli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione. Tuttavia, in caso di provvedimenti che modifichino in modo sostanziale il costo di erogazione del presente servizio, il corrispettivo dovrà essere oggetto di concordata revisione.
ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese; il Comune incamera la cauzione definitiva;
e) ricorso al subappalto senza autorizzazione; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
g) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell’art. 106, del D.lgs 50/2016, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e
usufrutto dell'azienda;
h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
i) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
j) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
k) Negli altri casi previsti dal capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento. Articolo 9 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
- L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – della Provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Articolo 11 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Al fine di mettere in condizione il Comune di Pomezia di assolvere all’obbligo di verifica di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13/08/2010, n. 136, l’appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento.
ARTICOLO 12 – PENALI: FATTISPECIE E IMPORTI
In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le penali di cui all’art. 27 del capitolato speciale per il servizio di trasporto scolastico e dell’art. 15 del capitolato speciale del servizio pedibus.
Art. 13 – PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal capitolato.
Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto,
ovvero a mezzo PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, oppure nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.
1. Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i in data
è stata richiesta alla Prefettura di Roma attraverso il Sistema Informatico B.D.N.A. Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia e che .
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto o parte del servizio affidato.
In caso di ricorso al subappalto arbitrario, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
ARTICOLO 16 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia
fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero
in data rilasciata dalla per l'importo di euro (diconsi euro pari al
- La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
- La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 17 - Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- 17 linee di percorso per il trasporto scolastico facenti parte degli atti di gara;
- l’offerta tecnica;
- l’offerta economica;
l’offerta tecnica e l’offerta economica vengono sottoscritti dalle parti con firma digitale contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto il capitolato speciale d’appalto per il servizio di trasporto scolastico con scuolabus ed il capitolato speciale di appalto per il servizio di pedibus i quali vengono materialmente allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; ARTICOLO 18 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, ad eccezione dell’IVA che rimane a carico del Comune.
ARTICOLO 19 – REGISTRAZIONE
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente Contratto è soggetto al pagamento dell’IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, all’applicazione e/o all’esecuzione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Velletri. E’ escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 21 - Osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
Nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto, i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore, sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013,
n. 62 e Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pomezia, approvato con deliberazione della G.C. n. 192 del 02/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, che vengono consegnati in copia all’appaltatore al momento della sottoscrizione del presente contratto il quale si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori.
Articolo 22 – art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 – incarichi ad ex dipendenti pubblici
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, le parti si danno atto che in sede di gara l’appaltatore ha dichiarato ed attestato che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti
pubblici, che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima.
ARTICOLO 23 – NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Il trattamento dei dati sensibili avverrà in conformità alle disposizioni dettate dal D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 24 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto di Servizio si fa espresso riferimento e rinvio al Capitolato speciale d’appalto, all’Offerta tecnica nonché ai dettati normativi comunitari, regionali e nazionali.
Del presente Atto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono digitalmente con me Segretario rogante, il cui certificato di firma digitale risulta in corso di validità, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
IL DIRIGENTE L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE