LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
PROCEDURA APERTA
Articoli 3, lett. sss), 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL FRIGO MACELLO COMPRENSORIALE E SERVIZI ACCESSORI
CIG: ZF91E5C14B
ART. 1
Oggetto
L’appalto ha per oggetto il servizio di macellazione del bestiame, la gestione della zona frigo e della zona lavorazione carni, nel frigo macello comprensoriale di nuova realizzazione ubicato nel territorio Comunale di Palazzolo Acreide (SR), C.da Poi ed i servizi accessori.
Il Frigo macello Comprensoriale è stato realizzato nell’ambito del Patto Territoriale di Siracusa, con un investimento pubblico di € 4.530.000,00.
L’affidamento comprende:
a) la gestione dei servizi di macellazione, refrigerazione e lavorazione delle carni;
b) l’apertura al pubblico del frigo macello nelle giornate da concordarsi con l’Amministrazione Appaltante e comunque per almeno 2 (due) giorni ogni settimana;
c) le forniture e i servizi necessari per garantire il servizio di macellazione, refrigerazione e lavorazione delle carni;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature e la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria della struttura;
e) la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell’utenza dei diritti di macellazione e degli altri servizi;
f) la gestione dei servizi complementari quali impacchettamento, noleggio celle, pesature etc.;
g) l’effettuazione degli interventi di macellazioni urgenti per motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti di capi malati, abbattimenti su richiesta da parte dei medici veterinari dei rispettivi comuni);
Si specifica che per la completa attivazione di quanto realizzato potrebbe concorrere un investimento di parte privata da parte del soggetto concessionario, finalizzato a migliorare l’operatività produttivo-commerciale della struttura, con particolare riferimento al completamento dell’impianto di depurazione, in caso di mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dall’art. 101 comma 7 della L. 152/06, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per la utilizzazione agronomica degli effluenti accumulati nelle vasche ai sensi dell’art. 112 della Legge 152/06,; il tutto previo accordo con l’Amministrazione. Il gestore è tenuto ad adibire l’impianto e le attrezzature avute in concessione per la macellazione di animali bovini, ovini, caprini, suini, equini ed al successivo trattamento dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, secondo le modalità e le condizioni specificate in capitolato.
Il servizio deve essere finalizzato ad assicurare che la gestione del macello venga svolta in termini di regolarità, continuità, economicità e fruizione in condizione di uguaglianza.
Il gestore può inoltre attivare altri servizi complementari inerenti l’attività principale oggetto di affidamento al fine di accrescere i ricavi come ad esempio la trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle carni, ecc.
Il gestore è tenuto ad adibire l’impianto e le attrezzature avute in concessione per la macellazione di animali bovini, ovini, caprini, suini, equini ed al successivo trattamento dei prodotti e sottoprodotti della macellazione, secondo le modalità e le condizioni specificate in capitolato.
Il servizio deve essere finalizzato ad assicurare che la gestione del macello venga svolta in termini di regolarità, continuità, economicità e fruizione in condizione di uguaglianza.
Il concessionario deve acquisire il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004 per lo svolgimento di attività di macellazione per ungulati sia domestici sia selvatici, nonchè ogni altra autorizzazione occorrente per l’esercizio del macello e delle altre attività da svolgersi. Il servizio deve essere attivato entro 180 giorni dalla consegna dell’impianto.
ART. 2
Descrizione della struttura
La struttura oggetto della concessione, come meglio raffigurata nella planimetria A), è ubicata in Palazzolo Acreide (SR), c.da Poi e comprende n. 3 corpi di fabbrica giuntati, di cui il primo destinato alla zona stalle, il secondo destinato alla zona macellazione, ed il terzo destinato alla zona frigo e lavorazione carni, per complessivi di mq. 1.750 circa. L’area esterna è strutturata in due piazzali con la relativa viabilità, uno per la zona carni pulite e/o imballate (zona pulita), ed uno per la zona stalle e scarti (zona sporca), dove vi è anche un’area lavaggio automezzi, e vicino alle vasche di stoccaggio degli effluenti agronomici.
In particolare la zona stalle è costituita da:
- stalle bovini adulti;
- stalle vitelli;
- stalle suini;
- stalle ovini;
- stalle animali sospetti;
- servizi;
- percorsi interni;
il corpo macellazione è formato da:
- linea macellazione bovini/equini
- linea macellazione suini;
- linea macellazione ovini;
- zona tripperia e scarti di macellazione;
- ingresso, spogliatoi e servizi addetti zona sporca;
- ingresso, spogliatoi e servizi addetti zona pulita;
- ufficio e servizi veterinario;
- locali tecnici;
- celle sospetti;
- corridoi, percorsi interni e disimpegni; il corpo frigo e lavorazione è costituito da:
- celle frigo per mezzene bovini/equini
- celle frigo per quarti bovini, suini e xxxxx;
- celle frattaglie;
- zona spedizione;
- ufficio pesa;
- locali tecnici;
- sala sezionamento carni;
- celle per lavorazione carni, semilavorati, scarti, prodotti confezionati;
- zona imballaggio e spedizione;
- ingresso addetti;
- ufficio;
- spogliatoi e servizi;
- ingresso materie prime;
- locali tecnici.
Il complesso immobiliare è di nuova costruzione, completato nell’anno 2015, in ottime condizioni statiche e di manutenzione. Gli immobili e le attrezzature tecnologiche sono identificate nella planimetria allegata al presente capitolato.
Tutte le attrezzature e impianti ulteriori che dovessero essere necessari e non presenti nella struttura per come risultanti dal verbale di consistenza di cui agli articoli successivi sono a carico del gestore.
Si specifica che l’impianto per lo smaltimento dei reflui di macellazione è realizzato con vasche di accumulo dei reflui per la successiva utilizzazione agronomica degli effluenti ai sensi dell’art.112 della L. 152/2006. Il Gestore che non possieda i requisiti e le condizioni previste dall’art. 101 comma 7 della L. 152/06 e dalla vigente Disciplina Regionale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per la utilizzazione agronomica degli effluenti accumulati nelle vasche ai sensi dell’art. 112 della Legge 152/06 e secondo la normativa ed i regolamenti esistenti, o che intendesse utilizzare diversamente l’impianto deve provvedere con fondi propri al completamento dell’impianto al fine di poter depurare tali reflui secondo la normativa vigente. Per i reflui civili lo smaltimento avviene in classica fossa Imhoff.
ART. 3
Canone concessorio
Il gestore a fronte dell’affidamento dell’attività di gestione ed erogazione del servizio, è tenuto al pagamento di un canone in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, pari a 10.000,00 euro annui a base d’asta con adeguamento annuale ISTAT, più l’aumento percentuale offerto in sede di pubblico incanto. Detto canone viene versato annualmente all’Amministrazione in un'unica soluzione da versarsi entro il termine del 30 giugno di ogni anno. Il ritardo nel pagamento del canone di concessione comporterà l’applicazione degli interessi di mora nei termini di legge. Il mancato pagamento del canone concesso entro quindici giorni dalla comunicazione di messa in mora può determinare la rescissione del contratto, a discrezione dell’amministrazione. Il gestore a fronte dell’obbligo di pagare il canone, non può opporre l’eccezione di compensazione in virtù di titolarità di crediti liquidi ed esigibili. L’attività del gestore si intende interamente, autonomamente ed esclusivamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell’utenza delle tariffe di macellazione. Il gestore a fronte dell’obbligo di pagare il canone non può opporre l’esecuzione di compensazione in virtù di titolarità di crediti liquidi ed esigibili. Nel caso in cui gli introiti del mattatoio subiscano una forte riduzione dovuta, per causa di forza maggiore non imputabili alla attività di gestione del mattatoio, ad un consistente calo dei capi macellati l’Amministrazione potrà prendere in considerazione una verifica delle condizioni contrattuali. Il gestore trattandosi di concessione di servizio pubblico ex art 113 D.Lgs. n.267/2000 assume a titolo esclusivo il rischio di gestione dell’attività oggetto di concessione. Il canone concessorio sarà soggetto ad adeguamento ai sensi dell’articolo 106 comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016.
Il canone concessorio annuo può essere scomputato secondo quanto previsto al successivo art.14.
ART. 4
Assicurazioni
L’aggiudicatario deve provvedere a stipulare specifiche assicurazioni per la responsabilità civile per le attività svolte e responsabilità civile verso terzi, con massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e comprensiva della copertura per i danni eventualmente arrecati agli immobili e alle strutture sede di svolgimento delle attività stesse fino ad un limite massimo di € 500.000,00 (euro Cinquecentomila/00). Inoltre il concessionario dovrà garantire i danni alla carne ed ai sottoprodotti, per qualsiasi causa provocati durante le attività lavorative svolte.
ART. 5
Cessione
Il gestore è tenuto ad adempiere in proprio alle obbligazioni del presente capitolato.
E’ vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione.
ART. 6
Durata della concessione e risoluzione del contratto
Il servizio è affidato per anni 6 (sei), a decorrere dalla data del verbale di consegna dei locali e dei beni mobili al concessionario. L’amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano i presupposti di legge, di rinnovare alle medesime condizioni il contratto per un periodo massimo di ulteriori anni 6, previo assenso delle parti e adozione di apposito provvedimento.
Il servizio deve essere attivato entro 180 giorni dalla consegna dell’impianto. Decorso tale termine, è nella facoltà del concedente rescindere il contratto di concessione.
E’ consentito la proroga del contratto nei termini di legge, nel caso in cui l’Ente, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, ritenga di assicurare il servizio per il tramite dello stesso gestore, con l’eventuale revisione dei canoni di concessione all’indice corrente di variazione dei prezzi al consumo, sempre ché il prestatore esprima il suo assenso.
Qualora a causa dell’entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il mattatoio non più idoneo all’uso, il contratto cesserà i suoi effetti; per questa causa ed il gestore non potrà sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta. Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.
E’ data facoltà all’Amministrazione di recedere dal contratto prima della scadenza naturale del contratto al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
a) Per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali in genere, compreso l’abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 6 (sei) giorni;
b) Infrazioni continuate ed accertate all’obbligo di apertura degli impianti;
c) Mancata ed accertata manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti e delle apparecchiature, contestata per iscritto al gestore almeno due volte in un anno e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’Amministrazione;
d) Mancata custodia degli impianti esistenti;
e) Mancata custodia e pulizia dei servizi igienici ricadenti nella struttura;
f) Mancato pagamento del canone alla scadenza naturale e comunque non oltre quindici giorni dalla data di messa in mora;
g) Condizione degli impianti non rispondente alle norme igieniche in vigore o conduzione degli impianti tale da ritenere, a giudizio insindacabile della stazione
appaltante, che i servizi siano scadenti e non rispondenti alle esigenze della collettività.
L’Amministrazione può chiedere inoltre la risoluzione del contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:
• Per motivi di pubblico interesse;
• In caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e dei conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
• modifica unilaterale da parte del gestore delle tariffe a carico degli utenti rispetto a quelle offerte in sede di gara o successivamente variate ed approvate dall’Amministrazione;
• mancata attivazione del servizio entro i 180 giorni dalla data di consegna degli impianti.
La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l’Amministrazione comunichi per iscritto con raccomandata A.R. al Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art 1455 c.c.
Dalla comunicazione della risoluzione l’Amministrazione subentrerà al gestore nella gestione del contratto e avrà diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del contratto, affidando il servizio ad altra Ditta e addebitando alla impresa inadempiente l’eventuale maggior spesa sostenuta in più rispetto a quella derivante dal contratto risolto mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo fosse insufficiente, da eventuali crediti del gestore senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione su altri beni del gestore stesso. L’esecuzione in danno non esime comunque il gestore dall’obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ART.7
Condizioni dell’affidamento
Nell’accettare l’affidamento di gestione il Concessionario dichiara:
• Di aver preso esatta conoscenza del servizio da eseguire, di aver visitato la struttura oggetto dell’affidamento e di averne accettato le condizioni di stato, viabilità ed accesso;
• Di aver dettagliatamente ispezionato tutti gli impianti e le attrezzature installate nella struttura in correlazione anche alla loro funzionalità per il servizio di macellazione, e di trovarle in perfetto stato e rispondenti alle esigenze del servizio;
• di aver accertato l’entità della richiesta di prestazione del servizio degli operatori del settore presenti in zona, potenziali utenti della struttura
• Di aver valutato, nell’offerta in aumento sull’ammontare del canone annuo posto a base d’appalto, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo d’esercizio degli impianti, con considerazione del canone d’affidamento, dei costi di energia e dei servizi a rete in genere, dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto di smaltimento e depurazione, dei costo di gestione e manutenzione degli impianti, dei costi di smaltimento rifiuti,del servizio di autocontrollo ed, in generale, dei costo di tutti gli elementi correlati alla erogazione del servizio;
• Di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione degli impianti;
• Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dell’impianto;
L’affidataria non potrà quindi eccepire, durante la gestione degli impianto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel codice civile.
Con l’accettazione dell’affidamento, il concessionario dichiara implicitamente di avere la possibilità, i mezzi e le autorizzazioni necessarie per procedere alla esecuzione del servizio secondo le norme che regolano la materia.
ART. 8
Giorni di svolgimento del servizio
Il gestore svolge le attività nei modi previsti e concordati (in relazione alle esigenze di lavorazione e dei periodi festivi) con l’Amministrazione, secondo il piano proposto in sede di gara. Deve comunque garantire il servizio di pubblica utilità ad assicurare le operazioni di macellazione almeno due volte a settimana, a prescindere dalla quantità di capi da macellare, fermo restando che, sempre nel rispetto delle potenzialità complessive autorizzate, l’impianto può essere aperto a discrezione dell’affidataria tutte le volte che la stessa ne ravvisi la necessità.
L’apertura dell’impianto deve inoltre essere garantita nel caso di richiesta da parte del responsabile del servizio veterinario del Comune ove ricade l’opera per esigenze di tipo igienico sanitarie, per abbattimento di animali infetti e comunque in tutti i casi in cui il servizio veterinario competente ravvisi motivi urgenti ed improrogabili
L’Amministrazione si riserva la facoltà di visionare, valutare ed approvare orari e modalità di tutte le attività del servizio.
Il gestore:
– mantiene un numero di unità lavorative sufficiente a garantire il buon andamento del servizio;
– si assume gli oneri della custodia degli animali, delle carcasse, dei sottoprodotti di origine animale e quant’altro si trovi all’interno dello stabilimento;
– rispetta le disposizioni e le ordinanze delle Autorità competenti.
ART. 9
Adempimenti o oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a:
1. Acquisire il riconoscimento ai sensi del Reg.CE 853/2004 per lo svolgimento di attività di macellazione per ungulati sia domestici sia selvatici, nonché ogni altra autorizzazione occorrente per l’esercizio del macello;
2. Provvedere e accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti eventuali autorizzazioni necessarie per l’avvio e per tutta la durata del contratto anche nei casi di adeguamento alla normativa sopravvenuta, dell’attività della macellazione, nonché di tutte spese per forniture di attrezzature e arredi di cui è carente lo stabilimento che per legge deve essere prevista per l’attività;
3. Rispettare tutte le condizioni di carattere economiche, tecniche, logistiche e tutto quant’altro riportato nell’offerta tecnica proposta in sede di gara;
4. Provvedere all’apertura e chiusura del mattatoio ed alla tenuta delle relative chiavi;
5. Curare la custodia del mattatoio, dei locali annessi, delle relative attrezzature, delle aree pertinenti e delle aree a verde;
6. Provvedere scrupolosamente alla pulizia dei locali del mattatoio e di tutte le aree di pertinenza, comprese attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche e non, assicurando il costante mantenimento di adeguate e rispondenti condizioni igieniche, in particolare nelle sale di macellazione, dette celle frigo, sale di
lavorazione e di deposito delle carni, nei servizi igienici, nei locali del veterinario;
7. Coadiuvare il veterinario nelle visite di bestiame vivo o macellato e nelle altre operazioni in cui il predetto sanitario ne richiederà l’ausilio;
8. Vigilare che, prima e durante la macellazione e lavorazione delle carni, fino al trasporto delle stesse dal mattatoio, sussistano le prescritte condizioni igieniche, intervenendo opportunamente per rimuovere quanto possa riuscirne di pregiudizio;
9. Eseguire tutte le rituali operazioni necessarie all’attuazione del servizio di macellazione, dall’abbattimento dell’animale al caricamento delle carni macellate nei mezzi di trasporto, secondo i criteri igienico sanitari indicati dal servizio veterinario competente all’assistenza di tali attività;
10. Eseguire la distruzione delle carni e dei visceri sequestrati non riconosciuti idonei al consumo, in conformità alle condizioni e modalità prescritte dal veterinario;
11. Provvedere, a macellazione ultimata, al lavaggio dei locali ed all’eventuale disinfezione quanto quest’ultima si renderà necessaria a giudizio del veterinario;
12. Eseguire la disinfezione dei locali e dei servizi igienici ogni qualvolta si renda necessario;
13. Provvedere alla raccolta, dalla sala di macellazione, di tutti i resti animali; (materiale fecale, grassi, piedi etc.);
14. Provvedere alla raccolta del sangue dei capi macellati in appositi recipienti, senza che questa confluisca nell’impianto di depurazione;
15. Provvedere alla raccolta di materiale organico patologico e materiale proveniente da sequestro alla visita ispettive;
16. Provvedere allo smaltimento dei materiali di cui ai tre punti precedenti, in proprio o mediante consegna a ditta specializzata e autorizzata, scelta a cura e spese dall’affidatario, che avrà cura del trasporto con mezzi idonei ed autorizzati secondo le norme in vigore.
17. Curare la compilazione dei registri di carico e scarico per i residui della lavorazione;
18. Provvedere alla gestione dell’impianto di depurazione annesso, comprese tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento del ciclo depurativo dei liquami, per l’ottenimento con continuità dei requisiti richiesti dalle norme relative, ivi compreso l’espurgo fanghi dalle vasche di essiccazione ed il trasporto a rifiuto in luoghi idonei ed autorizzati, mediante mezzi anch’essi autorizzati,
19. sostenere tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti eventuali autorizzazioni necessarie per l’avvio dell’attività della macellazione, e delle altre attività da svolgere nonché di tutte spese per forniture di attrezzature, impianti ed arredi di cui è carente lo stabilimento che per legge deve essere prevista per l’attività;
20. farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell’attività: acqua, energia elettrica, gas, telefono, spese d’ufficio, internet, tributi in genere correlati all’attività; il Concessionario entro 30 giorni dall’inizio dell’affidamento dovrà intestare tutte le suddette utenze a proprio nome;
21. sostenere tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti la gestione dell’impianto avuto in gestione, ivi compresi tutti gli adempimenti, con relativi oneri, conseguenti agli scarichi inquinanti nel rispetto della normativa vigente, e delle condizioni previste nell'autorizzazione n.1 del 23/01/2017 rilasciata dal Comune di Palazzolo A., con specifico riferimento ai reflui civili;
22. provvedere, a sua cura e spese, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzioni e riparazioni dipendenti dal normale deterioramento prodotto dall’uso di attrezzature, degli impianti, fabbricati e delle aree accessorie
avute in consegna; per qualsiasi danneggiamento il concessionario sarà responsabile verso l’Amministrazione salvo l’eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell’autore del danno;
23. effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza, assicurando la massima disponibilità alla macellazione, anche per capi singoli di proprietà di privati, assicurando priorità alle esigenze degli allevatori ed operatori residenti nel territorio del Sud.-Est di Sicilia;
24. fornire il servizio a chiunque ne faccia richiesta, purché il richiedente accetti e soddisfi le condizioni e gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale d’appalto;
25. contestare obbligatoriamente, rispondendone in proprio, infortuni, manomissioni, xxxxxxxx ed altre anomalie riscontrate negli animali in arrivo e nella carne in partenza, nei confronti dei rispettivi proprietari o destinatari;
26. permettere le operazioni previste dai regolamenti o dai disciplinari dei marchi d’identificazione o di qualità presso il Mattatoio (marcatura delle carcasse, compilazione delle certificazioni, visite di controllo dell’ispettore, oltre quelle eventualmente previste dalla vigente normativa);
27. aderire ad eventuali piani nazionali, regionali o locali volti a promuovere la qualità della carne, attraverso il coinvolgimento di tutti i segmenti della filiera, macelli compresi;
28. fornire, obbligatoriamente e senza bisogno di preventiva richiesta, all’Amministrazione sia i dati nominativi degli utenti che le statistiche relative ai capi macellati, su supporto cartaceo ed informatico, con cadenza trimestrale ed annuale;
29. assicurare un orario d’apertura dell’impianto confacente le esigenze dell’utenza, conformemente a quanto stabilito d’intesa con l’Amministrazione e a ASL competente;
30. assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie impartite dal Servizio Veterinario della ASL;
31. utilizzare, per l’espletamento del servizio, personale dotato della specifica ed idonea professionalità e competenza;
32. gestire complessivamente il frigo macello con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico‐sanitaria di riferimento;
33. usare con diligenza tutte le attrezzature presenti nel frigo macello;
34. osservare, nell’utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
35. vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;
36. emanare una “carta della qualità dei servizi” da redigere e pubblicizzare in conformità all’art.2 comma 461 della L.244/2007; al fine della verifica di parametri di qualità, previsti dalla “carta della qualità dei servizi”, il gestore dovrà predisporre dei report con scadenza annuale;
37. produrre, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e ad informare l’Amministrazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso;
38. tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti; nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura;
39. nella gestione dell’impianto il concessionario dovrà osservare le tutte prescrizioni e le norme in materia sanitaria.
ART. 10
Oneri a carico dell’amministrazione
Rimangono a carico del Concedente le sole spese relative alla manutenzione straordinaria dei fabbricati, intesa come opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostenere parti strutturali degli edifici. Il gestore non può opporsi alla esecuzione dei predetti lavori né tantomeno prendere indennizzo alcuno per l’eventuale limitazione o temporanea sospensione dell’attività in dipendenza dei lavori medesimi. Il Concessionario non potrà apportare di sua iniziativa variazioni strutturali agli impianti ed alle attrezzature senza il benestare del concedente che potrà procedere alla eliminazioni di eventuali opere non autorizzate, a cura e spese del concessionario, salvo il risarcimento di eventuale danno all’amministrazione. Per quanto concerne i fabbricati, è a carico del gestore la manutenzione ordinaria. L’amministrazione si riserva il diritto di ordinare al gestore le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie per la salvaguardia dell’impianto e delle attrezzature; in caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinati si provvederà d’ufficio con spese a carico del gestore stesso.
ART. 11
Direzione del frigo macello
La Direzione del frigo macello è di competenza del gestore dell’impianto, il quale è responsabile del regolare funzionamento dell’impianto di macellazione e dei relativi servizi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché a quelle impartite dall’amministrazione e dalla ASL competente.
E’ fatto obbligo di nominare, quale Direttore del macello, persona di comprovate doti e professionalità. La stessa nomina e le relative variazioni e sostituzioni dovranno essere comunicate all’Amministrazione. Qualora il Direttore del macello dovesse assentarsi ovvero essere impedito, le relative attribuzioni dovranno essere assunte da un idoneo sostituto.
ART. 12
Consegna degli impianti, locali ed attrezzature.
La consegna degli impianti alla ditta concessionaria avverrà entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di affidamento. L’impianto viene concesso nella consistenza strutturale risultante dall’allegata planimetria, con il corredo di tutti gli impianti ed attrezzature che saranno elencati in apposito verbale di consegna e consistenza da redigere in contraddittorio con il legale rappresentante del gestore o suo delegato all’atto della consegna degli impianti e nello stato d’uso in cui la struttura, gli impianti e le attrezzature si trovano all’atto della consegna. Il gestore rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita all’Amministrazione la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, del verbale di cui in precedenza. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile. Gli eventuali danni eccedenti il normale deperimento d’uso riferiti alla struttura e a tutti i beni saranno a totale carico del gestore. Il Concessionario non potrà apportare di sua iniziativa variazioni strutturali agli impianti ed alle attrezzature senza il benestare del concedente che potrà procedere alla eliminazioni di eventuali opere non autorizzate, a cura e spese del concessionario, salvo il risarcimento di eventuale danno all’amministrazione.
La ditta si impegna a farne un uso corretto, responsabile e diligente, rispondendo di ogni danno causato da imperizia, negligenza, imprudenza o, comunque, non imputabile al normale esercizio, al regolare uso o a cause di forza maggiore. Il gestore in relazione
ai beni consegnati ha la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti dell’art.1768 e seg. del codice civile. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni ed agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate. I locali, le attrezzature e gli impianti avuti in consegna dovranno inoltre essere tenuti, a cura e spese della ditta, nel pieno rispetto delle norme igienico‐sanitarie ed in buono stato di conservazione e pulizia. Sono
a carico del Gestore tutti i costi e le spese rientranti negli oneri ordinari di gestione,
compresi i prodotti detergenti, chimici e disinfettanti necessari per la sanificazione dell’impianto.
E’ fatto assoluto divieto d’introdurre materiali o sostanze che possono arrecare danno o pericolo ai locali stessi, alle cose e alle persone. Il gestore s’impegna, per quanto riguarda gli impianti, trattandosi d’impiantistica di rilevante complessità e di notevole importanza funzionale e gestionale, ad assicurare la manutenzione con personale proprio e anche, se necessario, attraverso convenzioni con ditte specializzate in possesso di adeguate qualifiche. S’impegna, inoltre, a curarne la gestione e la conduzione, secondo le indicazioni d’uso fornite dai progettisti. Il gestore dovrà predisporre un idoneo registro degli interventi manutentivi, evidenziante il tipo d’intervento, la data, la ditta esecutrice dell’intervento medesimo. Tale registro dovrà essere esibito a richiesta dall’Amministrazione. Il gestore, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidatigli dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dovrà dotarsi di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per assicurare il servizio di macellazione così come richiesto dalla presente procedura.
ART. 13
Smaltimento dei rifiuti
Il gestore si fa interamente carico, sostenendone le relative spese, di tutte le fasi di raccolta, trasporto, custodia, trasformazione, distruzione, ecc., dei sottoprodotti di origine animale derivanti dall’attività di macellazione, appartenenti a qualunque delle categorie definite per legge, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Inoltre, si fa carico della raccolta differenziata degli altri rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento ed a conferire gli stessi negli appositi contenitori. Rispetta le disposizioni impartite per la gestione delle acque reflue di lavorazione e delle acque bianche. Rispetta le disposizioni per le emissioni di fumi e vapori in ambiente. Il concessionario è onerato di verificare costantemente che gli scarichi dei reflui provenienti dal depuratore rientrino nei limiti imposti dalla legge e quindi di effettuare tutte le analisi di laboratorio che si rendessero necessarie per tali controlli. Il Concessionario deve intraprendere tutte le iniziative necessarie, in caso di superamento dei limiti di cui sopra, per riportare a norma gli stessi, evitando di immettere in fognatura reflui fuori norma che potrebbero comportate conseguenze nella funzionalità dell’impianto di depurazione.
ART. 14
Lavori a scomputo di canone concessorio
Il canone concessorio annuo può essere scomputato fino alla concorrenza del 100%, nel caso in cui il concessionario effettui, dietro preventiva autorizzazione dell’amministrazione, interventi di valorizzazione e miglioramento della struttura, quali rifacimenti integrali e/o sostituzioni integrali e/o completamenti di impianti, realizzazioni ex novo di strutture e/o di particolari costruttivi quali a solo titolo esemplificativo: immobile per alloggio custode, interventi di pavimentazione dei piazzali, impianti di biogas o altri impianti di energia alternativa etc.. Lo scomputo di cui sopra avrà decorrenza dal terzo anno di gestione.
L’importo effettivo da scomputare è stabilito ad interventi ultimati, sulla base della spesa effettivamente sostenuta ed adeguatamente documentata, a seguito della verifica
della rispondenza dei lavori, degli impianti e degli interventi realizzati rispetto a quelli preventivati, nonché a seguito di rilascio delle relative certificazioni, ove previste.
Qualora la quota da scomputare, autorizzata dalla Stazione Appaltante, al termine del contratto risultasse maggiore del canone maturato e dovuto, il gestore nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante per la somma residua.
ART. 15
Tariffe di macellazione
Le tariffe, saranno quelle proposte dal soggetto affidatario in sede di gara, per tutto il periodo di durata del contratto attraverso un canone.
Il Concessionario avrà la facoltà di proporre le tariffe di macellazione e le modalità di riscossione che riterrà più eque, e comunque secondo i parametri di mercato del comprensorio Ibleo.
Si stabilisce che gli utenti del mattatoio che svolgano la loro attività nei Comuni limitrofi al Comune di Palazzolo e nel Comune di Palazzolo (aventi sede legale e/o operativa nei suddetti Comuni) debbano avere una riduzione sulla tariffazione non inferiore al 10% sulle tariffe di macellazione, e secondo le tariffe come stabilite in sede di gara. Il servizio di macellazione degli animali da destinare alla alimentazione umana, affidato in concessione, verrà espletato dal gestore senza alcun onere per l’Amministrazione. La remunerazione del gestore consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio verso l’utenza privata o pubblica (beneficiario finale). Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato si intende interamente e autonomamente finanziato con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell’utenza delle tariffe di macellazione come fissate dal Concessionario.
Durante l’esecuzione dei servizi, il Concessionario può proporre all’amministrazione tariffe in più o in meno il 10% quelle proposte in sede di gara, dandone comunicazione all’Amministrazione adeguatamente motivandone la variazione. L’applicazione delle variazioni è subordinata all’approvazione da parte dell’Amministrazione.
Il piano tariffario proposto dal gestore non potrà avere e/o presentare tariffe superiori per ciascun capo rispetto a quelle indicate nel presente articolo.
Si specifica che il piano tariffario non potrà avere tariffe superiori a quelle di seguito indicate:
TARIFFE:
- Bovini | € 60,00 |
- Suini | € 16,00 |
- Ovini adulti | € 12,00 |
- Ovini da latte | € 6,00 |
- Equini | € 70,00 |
Il Piano tariffario dovrà essere predisposto secondo le seguenti principali indicazioni:
- macellazione ordinaria;
- macellazione urgente;
- differenziazione fra i diversi tipi di capi da macellare;
- utilizzo celle frigo;
- maggiorazioni;
- agevolazioni;
- esenzioni;
- servizi complementari: impacchettamento, noleggio celle, pesature ed altri servizi che si intendono eventualmente attivare.
Le tariffe devono essere affisse nei locali del Mattatoio, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti. Le tariffe saranno indicate al netto dell’IVA, da applicarsi secondo il
regime vigente al momento del pagamento. Per ogni pagamento sarà rilasciata adeguata quietanza, nelle forme previste dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni in materia fiscale. Il gestore deve provvedere per ogni capo macellato al versamento dei Diritti sanitari e veterinari al competente Servizio dell’Azienda ASL.
Le entrate spettanti per la erogazione del servizio all’utenza vengono riscosse dal gestore in qualità di concessionario.
Per quanto attiene i prezzi di vendita delle carni macellate, nel caso si costituisca il servizio commercio carni, il gestore avrà la facoltà di applicare i prezzi più convenienti e rispondenti alle vigenti condizioni del mercato.
ART. 16
Interruzione del servizio e penali
L’affidatario non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell’autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell’impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte del concessionario.
Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzione programmate che comportino una sospensione dell’erogazione del servizio di durata superiore ai 5 giorni dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dell’utenza con qualsiasi mezzo idoneo (telefono, fax, telegramma, e‐mail, mass‐media, messo del gestore, ecc.).
In ogni caso il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure possibili volte ad arrecare
all’utenza il minor disagio possibile.
Nel caso in cui il gestore, durante il corso di validità della concessione a seguito di formale diffida, senza giustificati motivi, non esegua il servizio in modo regolare e completo, sarà applicata una penale di € 250,00 per ogni giorni di fermo impianto. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa può provvedere ad assicurare la continuità dell’impianto, anche ricorrendo a prestazioni di terzi. A carico del gestore gravano tutte le spese ed ogni altra passività derivanti dalle suddette inadempienze e dai provvedimenti che l’Amministrazione sia stata costretto ad adottare di conseguenza.
ART. 17
Responsabilità, cauzioni ed assicurazioni
Il gestore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
Il gestore è l'unico responsabile del funzionamento del frigo macello e delle attrezzature ricevute, nei limiti indicati dal presente capitolato.
Gli impianti e le attrezzature dovranno essere assicurati per la responsabilità civile, nei confronti del personale e di terzi utilizzanti o visitanti, guasti macchinari, incendio, furto, atti vandalici e danno ambientale da malfunzionamento, con estensione completa a tutti i rischi derivanti o comunque connessi all’attività di gestione.
La predetta polizza assicurativa dovrà essere stipulata, a cura ed onere dell'affidatario, con primarie compagnie, con massimale di € 500.000,00 e con copertura dei rischi sino alla scadenza contrattuale. Copia della polizza dovrà essere presentata al momento della presa in consegna del servizio. Di ogni furto o danno o atto vandalico dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente appaltante ed alle autorità competenti per territorio, fermo restando l'obbligo dell'immediato ripristino nel caso che gli stessi possano causare il fermo o l'inidoneo funzionamento degli impianti o del servizio.
La Ditta, a garanzia delle sue prestazioni riguardo la gestione del mattatoio comunale, dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Tale garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 18
Personale
Il gestore dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si impegna inoltre a rispettare i contratti collettivi di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi e le norme di sicurezza. La perdurante inosservanza di tale norma comporterà in qualsiasi momento l'immediata risoluzione del contratto di concessione. E' fatto altresì obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre la divisa, fornita a cura e spese dell'Impresa e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta. Il gestore è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati dallo stesso personale a terzi e al Libero Consorzio Comunale di Siracusa nell’espletamento della sua attività. Il gestore, nell’assumere il servizio, s’impegna ad
applicare e a far osservare ai dipendenti e coordinatori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia igienico‐sanitaria che giuridico‐amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente al servizio avuto in gestione. Il gestore è responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato in concessione nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni, di quanto a lui
affidato dall’Amministrazione.
Il gestore è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti concernenti la macellazione, ivi compresi gli animali in vincolo sanitario, per attestare sia la presa in consegna degli animali che la restituzione della carne, sollevando integralmente l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità, sia nei confronti degli utenti che di quanti altri possano chiamare in causa l’Ente concedente per danni, indennizzi, penalità, riconducibili a fatti colposi del gestore. Il gestore è, inoltre, obbligato ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, applicabili per tutta la durata della concessione del servizio.
ART. 19
Cooperazione
Il gestore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente all’Amministrazione, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.
ART. 20
Vigilanza e controllo
L’Amministrazione, anche per il tramite di soggetti terzi, si riserva di effettuare ispezioni e controlli sull’esatto adempimento di tutti gli obblighi propri del concessionario, circa il servizio, il personale e quant’altro definito nel presente capitolato speciale. In particolare, l’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, con interventi diretti di personale proprio o soggetti terzi incaricati, un controllo riguardante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, in qualsiasi
momento, prima e durante l’apertura del macello per accertare eventuali inefficienze nella gestione del servizio e per la adozione dei provvedimenti di cui agli articoli seguenti.
Il Servizio veterinario dell’ASL provvederà all’effettuazione dei controlli inerenti il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie per l’attività di macellazione.
ART. 21
Domicilio legale e Foro di competenza
La Ditta aggiudicataria si obbligherà a dichiarare espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede del Mattatoio, ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto d’appalto. Il Foro competente, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, è quello di Siracusa.
ART. 22
Spese di registrazione
Le spese contrattuali e di registrazione della Concessione, oltre bolli, accessori e quant'altro, sono a completo carico del Concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
ART.23
Tracciabilità
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche, l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Capo Settore VII Il Resp.Unico del Procedimento Xxxxxxx Silluzio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx