Per l'affidamento dell'uso esclusivo del bacino di carenaggio n. del Porto di Genova
ALLEGATO C - SCHEMA DI CONTRATTO
Per l'affidamento dell'uso esclusivo del bacino di carenaggio n. del Porto di Genova
Sommario
Art. 1) Validità delle premesse 2
Art. 2) Definizioni 3
Art. 3) Oggetto dell'Affidamento 4
Art. 4) Xxxxxx e modalità dell’Affidamento 4
Art. 5) Importo contrattuale 5
Art. 6) Adeguamento del corrispettivo 6
Art. 7) Modalità di fatturazione e pagamento 6
Art. 8) Documenti contrattuali 7
Art. 9) Lingua contrattuale, interpretazione e gerarchia dei documenti 7
Art. 10) Garanzie 7
Art. 11) Divieto di cessione del Contratto 8
Art. 12) Rapporti tra Affidatario ed Ente Bacini 8
Art. 13) Mancato utilizzo del Bacino di carenaggio e sua disponibilità 9
Art. 14) Manutenzione del bacino e interventi di nuova infrastrutturazione 10
Art. 15) Servizi forniti da Ente Bacini 13
Art. 16) Responsabilità dell'Affidatario 13
Art. 17) Personale dell’Affidatario 16
Art. 19) Utilizzo del bacino di carenaggio 17
Art. 20) Programma operativo integrato per gli aspetti ambientali e di sicurezza 19
Art. 23) Penali e premi 21
Art. 24) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 00
Art. 25) Controversie 23
Art. 26) Spese di scritturazione e copia 24
ALLEGATI AL CONTRATTO: 24
* * *
L'anno 2017, il giorno del mese di , in Genova, Via al Molo Giano presso la sede di Ente Bacini S.R.L., tra:
Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Genova, il , C.F.
, in qualità di Amministratore Unico nonché legale rappresentante di ENTE BACINI S.R.L., con sede in Genova, via al Molo Giano
C.F. 00263800104, partita I.V.A. IT00263800104 (in seguito per brevità: “Ente Bacini”)
e
, in persona di , nato a Genova, il , C.F. , in qualità di legale rappresentante di con sede in Genova, via
, l’“Affidatario”)
PREMESSO CHE
(in seguito per brevità
- Ente Bacini ha deciso di procedere, ai sensi dell’art. 20-bis del Regolamento per l’esercizio dei bacini di carenaggio nel Porto di Genova, di cui al decreto dell’Autorità Portuale di Genova n. 306 del 3.3.2003, come da ultimo modificato dal decreto n. 1373 del 12.9.2017, all’affidamento dell’uso esclusivo del bacino di carenaggio n. del Porto di Genova mediante procedura ad evidenza pubblica di cui all’avviso in data ;
- La gara di cui punto che precede è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- La società è risultata affidataria dell’uso esclusivo del bacino di carenaggio n.
Art. 1) Validità delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto (il “Contratto”).
Art. 2) Definizioni
Affidamento: rapporto contrattuale intercorrente tra Ente Xxxxxx e l’Affidatario avente ad oggetto l’Uso in via esclusiva del Bacino di carenaggio n.
Affidatario: soggetto che si è aggiudicato la procedura ad evidenza pubblica esperita da Ente Bacini per l'uso in via esclusiva e temporanea del Bacino di carenaggio n.
Allegati: gli allegati all'Avviso pubblico di gara.
Avviso pubblico: l’avviso pubblico di gara pubblicato in data con il quale è stata avviata la procedura per selezionare l’operatore cui affidare l’uso esclusivo del bacino di carenaggio n. per lo svolgimento di attività di riparazione navale.
Bacino di carenaggio: il bacino n. e le aree, infrastrutture e quant'altro ad esso relativo, come illustrato nell’Allegato B dell’Avviso di gara ed oggetto dell'Uso in via esclusiva.
Corrispettivo: importo complessivo stabilito per l'Uso in via esclusiva.
Impianti: impianti ed attrezzature necessari per rendere i servizi nel bacino di carenaggio, come illustrati nell'Allegato B dell’Avviso di gara.
Importo contrattuale: somma di corrispettivo ed importo dei servizi
Importo dei servizi: importo per la fornitura diretta di servizi nave e manovre eccedenti il numero previsto dall’art. 2.4 dell’ Avviso di gara.
Programma Operativo: Programma operativo integrato per gli aspetti ambientali e di sicurezza di cui all’art. 9.1.b dell’Avviso pubblico presentato dall’ Affidatario. Detto Programma costituisce l’allegato al presente contratto.
Regolamento: Regolamento per l’esercizio dei bacini di carenaggio nel Porto di Genova, di cui al decreto dell’Autorità Portuale di Genova n. 306 del 3.3.2003, da ultimo modificato dal Decreto n. 1373 del 12.9.2017 (All. A dell’Avviso di gara).
Servizi: attività, prestazioni, forniture e quant'altro necessari per il funzionamento del Bacino di carenaggio, come illustrati nell'Allegato E dell’Avviso di gara.
Uso in via esclusiva: diritto di utilizzare il Bacino di carenaggio in via esclusiva, limitatamente al periodo consentito, per le attività consentite dal “Regolamento per l’esercizio dei bacini di carenaggio del Porto di Genova”, allegato “A” all’avviso di gara.
Art. 3) Oggetto dell'Affidamento
1. Oggetto del presente Contratto è l'Affidamento da parte di Ente Bacini dell'Uso in via esclusiva del Bacino di carenaggio n. .
Art. 4) Xxxxxx e modalità dell’Affidamento
1. L’Affidamento decorre dalla data di stipulazione del presente Contratto e termina il 31.12.2018, fermi restando i periodi di indisponibilità nonché di inutilizzabilità a causa di interventi di manutenzione e/o di realizzazione di nuove infrastrutture eseguiti da Ente Bacini o dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (ASDP) di cui ai successivi artt. 14 e 15.
2. L’Affidamento non comprende i periodi di occupazione del bacino n. per i quali, alla data di pubblicazione dell’Avviso, risultano essere già state presentate da parte di Utenti terzi le domande di immissione, ai sensi dell’art. 2 e ss. Reg. es. Bac, nei termini e per la durata specificati dall’ art. 2 comma 2 dell’Avvio di gara. In tali periodi l’Affidatario non avrà la disponibilità del bacino e dovrà lasciarlo libero senza che ad esso spetti alcuna riduzione del corrispettivo o altro indennizzo di qualsivoglia genere. Rimane salvo per l’Affidatario il pagamento dei diritti di vasca
di cui all’art. 1 del Decreto di Autorità Portuale di Genova (oggi ADSP) n.941 del 9.8.2012, (All. E all’Avviso di gara), per ogni giorni di occupazione del bacino con la nave, che gli verrà corrisposto direttamente dall’Utente terzo occupante il bacino.
3. All'Affidatario verrà dato in uso il Bacino di carenaggio nello stato in cui si trova e con la consistenza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dello stesso e delle relative infrastrutture descritte nel presente Contratto e nell’Avviso pubblico e relativi Allegati.
4. L'Affidatario dichiara di aver esaminato il Bacino di carenaggio oggetto dell'affidamento nel corso del sopralluogo obbligatorio ai fini dell'ammissione alla gara e di averlo trovato adatto al proprio uso, riconoscendo che è esente da difetti che possano influire negativamente sulle attività che andrà a eseguirvi.
5. L’affidamento non è rinnovabile né tacitamente né espressamente.
6. L’Affidamento dell’uso esclusivo cesserà anticipatamente alla data di definitiva assegnazione del servizio dei bacini di carenaggio al nuovo concessionario per l’ipotesi in cui entro il 31.12.2018 intervenga il perfezionamento della procedura a evidenza pubblica intrapresa da ADSP. In tale ipotesi nulla sarà dovuto ad alcun titolo da Ente Xxxxxx all’Affidatario e il canone dallo stesso dovuto sarà proporzionalmente ridotto in relazione all’effettiva durata del contratto.
Art. 5) Importo contrattuale
1. L’importo contrattuale si compone di una parte fissa (Corrispettivo) e di una parte variabile (Importo dei servizi).
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 7, il Corrispettivo, per la durata prevista al precedente art. 4.1, è fissato in Euro ( ), oltre IVA come per legge se dovuta. Nel suddetto
Corrispettivo è compreso il numero di manovre, in ingresso e in uscita, indicate dall’art. 2.4 dell’Avviso, effettuate nell’orario ordinario indicato nell’All. E.
3. L’importo dei servizi sarà calcolato in base ai servizi effettivamente resi durante il periodo di vigenza del contratto sulla base delle tariffe di cui all’ allegato E, come vigenti al momento della loro erogazione. Nel corso dell’Affidamento le predette tariffe potrebbero variare a seguito specifico decreto di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l’Affidatario sin da ora accetta i nuovi importi che dovessero essere fissati dalla competente autorità.
Art. 6) Adeguamento del corrispettivo
1. Il Corrispettivo convenuto resterà fermo e definitivo sino alla scadenza della durata contrattuale, per cui non potrà formare oggetto né di revisione né di indicizzazione.
Art. 7) Modalità di fatturazione e pagamento
1. La fatturazione sarà effettuata da Ente Bacini nei confronti dell’Affidatario, con cadenza bimestrale anticipata ed il relativo importo corrisponderà ad 1/6 del Corrispettivo annuo (Euro ). Per l’ipotesi in cui la prima fatturazione non sia riferita ad un bimestre completo, si precisa che la stessa sarà calcolata dividendo l’importo del bimestre di cui sopra per il numero di giorni totali dello stesso e moltiplicando per il numero di giorni intercorrenti tra la data di validità del contratto e la fine del bimestre.
2. La fatturazione dell’Importo dei servizi sarà effettuata da Ente Bacini direttamente nei confronti dell’Affidatario, di regola all'uscita di ogni nave dal bacino e comunque almeno bimestralmente in caso di permanenza della nave superiore a sessanta giorni.
3. Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione
della fattura.
Art. 8) Documenti contrattuali
1. Per la disciplina del rapporto, oltre al presente Xxxxxxxxx ed ai suoi allegati, si rinvia espressamente ai seguenti documenti da intendersi interamente richiamati, come se fossero di seguito trascritti e quindi applicabili:
• l'Avviso di gara;
• gli Allegati all’Avviso di gara.
Art. 9) Lingua contrattuale, interpretazione e gerarchia dei documenti
1. La lingua applicabile al presente Affidamento è la lingua italiana. Pertanto tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana e nei rapporti con Ente Bacini dovrà essere utilizzata la lingua italiana.
2. In caso di contrasto tra i vari documenti contrattuali, gli stessi dovranno essere presi in considerazione seguendo l'ordine di elencazione definito nell'art. 9.
Art. 10) Garanzie
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, sanzioni e penalità derivanti dal presente Contratto, gravanti sull’Affidatario quest’ultimo ha costituito idonea garanzia autonoma bancaria dell’importo di Euro
( ) in favore di Ente Bacini. Detta Garanzia costituisce All. al presente contratto.
2. Tale garanzia ha validità temporale pari alla durata del presente Contratto ed avrà, comunque, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Ente Bacini, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale pretesa, eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Ente Bacini qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente. In caso di inadempimento a tale obbligo, Ente Xxxxxx ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
4. L’Affidatario ha stipulato un contratto assicurativo RCT/O (responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera/operai) (che si allega sub ) che garantisce cose e persone da eventuali danni derivanti dall’esercizio dell’attività dell’aggiudicatario nel bacino, con massimale di Euro 7.000.000,00 per la RCT ed Euro 7.000.000,00 (con il limite per persona di Euro 2.500.000,00) per la RCO, per ogni sinistro. La predetta garanzia RCT prevede che tutti i soggetti che concorrono in via diretta e/o indiretta alla riparazione delle navi in bacino siano considerati coassicurati addizionali ai sensi di tale polizza. Inoltre le polizze RCT/O contengono specifica clausola di garanzia con la quale si dà atto che Ente Xxxxxx è considerato terzo a tutti gli effetti. La durata di tale contratto assicurativo copre il periodo intercorrente tra la stipula del contratto fino a 12 mesi successivi alla sua scadenza.
Art. 11) Divieto di cessione del Contratto
1. Il presente Contratto non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente o temporaneamente.
Art. 12) Rapporti tra Affidatario ed Ente Bacini
1. Ente Xxxxxx ha nominato un Responsabile del contratto che eserciterà le sue funzioni tipiche per l'esecuzione dell’Affidamento, avvalendosi altresì delle prestazioni di un Addetto Tecnico e di un Addetto Amministrativo.
2. L'Affidatario dovrà rivolgersi all'Addetto Tecnico per gli aspetti tecnici e operativi relativi all'esecuzione dell’Affidamento e all'Addetto Amministrativo per
la contabilizzazione dei servizi resi da Ente Bacini e per le attività inerenti fatturazioni e pagamenti. Ente Xxxxxx comunicherà all'Affidatario, prima dell’inizio dell’esecuzione dell'Affidamento, i nominativi del personale preposto a tali attività.
3. L’Affidatario dovrà designare un’unica persona delegata a rapportarsi – con pieni poteri di rappresentanza sostanziale e di firma con Ente Bacini per tutte le questioni relative all'esecuzione del Contratto e all’Affidamento in oggetto. Tale incaricato dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'Affidamento ed essere munito dei necessari poteri. L’incaricato dell’Affidatario avrà la piena rappresentanza dell’Affidatario stesso nei confronti di Ente Bacini; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con tale incaricato avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Affidatario. In caso di impedimento personale, l’Affidatario dovrà comunicare ad Ente Xxxxxx il nominativo di un sostituto, per lo svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione dell'Affidamento e spettanti all’Affidatario stesso. L’Affidatario dovrà inoltre indicare l’indirizzo pec o e-mail dove Ente Bacini indirizzerà, in ogni tempo, ogni e qualunque comunicazione.
Art. 13) Mancato utilizzo del Bacino di carenaggio e sua disponibilità
1. Nulla sarà dovuto all’Affidatario in caso di mancato utilizzo del Bacino di carenaggio per motivi indipendenti da Ente Bacini e/o dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova: in tal caso l’Affidatario sarà comunque tenuto al pagamento integrale del Corrispettivo convenuto assumendo il relativo rischio d’impresa.
2. In ipotesi a di periodi di non utilizzo del Bacino di carenaggio, l’affidatario avrà il diritto di consentire l’uso del Bacino di carenaggio ad altri Utenti terzi per il
periodo in questione, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di riferimento, senza che nulla sia dovuto all’Affidatario medesimo, nemmeno a titolo di diritti di vasca. I soli giorni in cui il bacino fosse effettivamente occupato da Utenti terzi non daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 23, né saranno calcolati nei giorni di mancata occupazione ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 24.
3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 14, in caso di mancato utilizzo del Bacino di carenaggio per motivi dipendenti da Ente Bacini e/o da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova, il Corrispettivo convenuto non sarà dovuto per i soli giorni di mancato utilizzo del Bacino di carenaggio per tali motivi. I giorni di mancato utilizzo del Bacino di carenaggio a causa di tali motivi non daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 23, né saranno calcolati nei giorni di mancata occupazione ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 24.
Art. 14) Manutenzione del bacino e interventi di nuova infrastrutturazione
1. Sono a carico di Ente Bacini la definizione e l'esecuzione della manutenzione (programmata e non programmabile) del Bacino di carenaggio e degli impianti e le corrispondenti spese.
a) Manutenzione programmata.
Ente Bacini e l'Affidatario concorderanno gli intervalli temporali necessari per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione (ordinaria o straordinaria) programmata del Bacino di carenaggio e degli impianti. L'esecuzione delle attività di manutenzione programmata, eseguite nei limiti sopra descritti, potrebbe comportare la conseguente indisponibilità da parte dell'Affidatario dell'uso del Bacino di carenaggio e/o degli impianti in manutenzione, indisponibilità che non
potrà eccedere il numero di 30 giorni lavorativi anche non continuativi per anno. Essendo conosciute dall'Affidatario sia la necessità di effettuare le manutenzioni programmate sia la durata massima prevista per l'inutilizzabilità del bacino per tali motivi già in fase di gara, nessun compenso, risarcimento, indennizzo od altro sarà corrisposto all'Affidatario, per nessun motivo, per gli eventuali periodi di sospensione anche parziale dell'uso del bacino e/o degli impianti per tale motivo. L'Affidatario sarà tenuto al pagamento del Corrispettivo anche nel periodo di esecuzione delle manutenzioni programmate. I giorni di mancato utilizzo del bacino a causa delle operazioni di manutenzione programmata non daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 23, né saranno calcolati nei giorni di mancata occupazione ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 24.
b) Manutenzione non programmabile.
Qualora Ente Bacini e/o Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dovessero o ritenessero necessario, per qualunque motivo, eseguire manutenzioni (ordinarie o straordinarie) o interventi imprevisti e imprevedibili sul Bacino di carenaggio e/o sugli impianti, Ente Bacini si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere in tutto o in parte l'uso da parte dell'Affidatario del Bacino di carenaggio e/o degli impianti per il periodo necessario all'esecuzione di tali attività. Le predette decisioni di Ente Bacini sono immediatamente vincolanti per l'Affidatario. Nessun compenso, risarcimento, indennizzo od altro sarà corrisposto all'Affidatario, per nessun motivo, per i periodi di sospensione dell'uso del bacino per tale motivo. Il periodo di manutenzione non programmabile si configura come mancato utilizzo del bacino di carenaggio per motivi dipendenti da Ente Bacini, ai sensi e con gli effetti di cui al precedente art. 13, comma 3, nel solo caso in cui l'intervento di manutenzione non programmabile renda del tutto impossibile e/o
pregiudichi gravemente l'utilizzo del bacino.
2. Nel corso dell’Affidamento, in forza di specifica determinazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale immediatamente vincolante per l'Affidatario, potranno essere eseguiti interventi di realizzazione di nuove infrastrutture al servizio del Bacino di carenaggio. L'esecuzione delle attività di nuova infrastrutturazione potrebbe comportare la conseguente indisponibilità da parte dell'Affidatario dell'uso del Bacino di carenaggio e/o degli impianti. Essendo conosciuta dall'Affidatario la necessità di effettuare tali attività già in fase di gara, nessun compenso, risarcimento, indennizzo od altro sarà corrisposto all'Affidatario, per nessun motivo, per gli eventuali periodi di sospensione dell'uso del bacino e/o degli impianti per tale motivo.
Tale periodo di sospensione si configura come mancato utilizzo del bacino di carenaggio per motivi dipendenti da Ente Bacini, ai sensi e con gli effetti di cui al precedente art. 13, comma 3, nel solo caso in cui l'intervento di infrastrutturazione renda del tutto impossibile e/o pregiudichi gravemente l'utilizzo del bacino.
Nel caso in cui i lavori di infrastrutturazione comportassero la totale impossibilità di utilizzo del Bacino di carenaggio per un periodo superiore a 6 mesi, il Contratto potrà essere risolto su richiesta dell'Affidatario. La risoluzione non comporterà la corresponsione all'Affidatario di nessun compenso, risarcimento, indennizzo od altro. Con particolare riferimento al bacino n. 3, è previsto per il 2018 l’inizio dei lavori di copertura del bacino 1 a cura di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Tali lavori potrebbero comportare alcune interferenze con l’adiacente bacino 3 ed in particolare potrebbe causare alcune limitazioni alla banchina adiacente ai due bacini e all’operatività della gru da 20 ton che scorre sulla banchina stessa. L’Affidatario si impegna a consentire l’esecuzione dei predetti
lavori in programma con facoltà insindacabile di Ente Bacini di sospendere del tutto o in parte l’Affidamento del bacino n. 3
3. L’Affidatario, previo assenso di Ente Bacini e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, potrà realizzare nel Bacino di carenaggio nuove infrastrutture o opere di miglioria, previo ottenimento a suo carico di ogni altro nulla osta, permesso o assenso eventualmente necessario per la realizzazione e per la gestione dell’opera, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle prescrizioni comunque applicabili.
Art. 15) Servizi forniti da Ente Bacini
1. Ente Xxxxxx non sarà ritenuta responsabile per ritardi od omissioni nell'esecuzione dei Servizi di cui al predetto Allegato E, qualora detti ritardi dovessero dipendere da responsabilità di terzi o da forza maggiore o da scioperi delle maestranze anche a livello locale, oqualora dovessero essere inferiori a 12 ore.
2. Negli altri casi, fermo restando l'impegno di Ente Xxxxxx a ovviare agli inconvenienti nel più breve tempo possibile, il ritardo produrrà gli effetti di cui al precedente art. 13, comma 3, nel solo caso in cui esso renda del tutto impossibile e/o pregiudichi gravemente l'utilizzo del bacino.
3. L'Affidatario ritiene sin d'ora quanto previsto al comma precedente congruo ed idoneo a sanare qualunque danno sofferto per il ritardo o l'omissione di Ente Bacini nella esecuzione dei Servizi di sua spettanza e rinuncia - ad eccezione dei casi di dolo e colpa grave - fin d’ora a qualunque pretesa nei confronti di Ente Bacini.
4. L’Affidatario si impegna a tenere indenne Ente Xxxxxx rispetto a qualunque pretesa di terzi avanzata direttamente e/o indirettamente in relazione ai servizi forniti da Ente Bacini.
Art. 16) Responsabilità dell'Affidatario
1. Premesso che Ente Bacini si fa carico dell'acquisizione dei pareri e provvedimenti autorizzativi propri del concessionario dell'area, all'Affidatario compete l'acquisizione di tutti i necessari restanti pareri, provvedimenti autorizzativi e titoli abilitativi necessari per o relativi all'uso del Bacino di carenaggio, nonché l'espletamento dei connessi obblighi. In ogni caso l’attività di riparazione navale verrà svolta da aziende titolari di licenza di esercizio, anche temporanea, nel Porto di Genova.
2. L'occupazione di aree scoperte con containers dovrà essere preventivamente richiesta ad Ente Bacini che, nella sua qualità di concessionaria, trasmetterà le richieste all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova per la relativa autorizzazione.
3. L’Affidatario deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla prevenzione e protezione dagli infortuni, all’igiene e ambientali, con particolare riferimento al D.Lgs. 27.7.1999, n. 272 e al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81. L’Affidatario emetterà i documenti relativi alla sicurezza previsti dalla normativa di riferimento. L’affidatario si impegna altresì al rispetto dei contenuti recepiti dal Modello 231 adottato da Ente Bacini in data 20.1.2017.
4. L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento del Contratto.
5. Qualora l'Affidatario dovesse omettere o ritardare la consegna alle competenti Amministrazioni di documenti indispensabili per lo svolgimento dell'attività di riparazione navale, o dovesse omettere l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, per il conseguente periodo di mancato utilizzo del Bacino di carenaggio saranno applicate le penali di cui all'art. 23, comma 4, e saranno calcolati i giorni di mancata occupazione ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 24, n.
(vii). L'Affidatario dovrà comunque corrispondere integralmente il corrispettivo dovuto.
6. L’Affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni che dovesse arrecare ad Ente Bacini, a terzi, a persone - inclusi i dipendenti di Ente Bacini - ed a cose, in dipendenza di fatti occorsi nell’esecuzione da parte dell'Affidatario stesso (e/o di tutti gli eventuali consorziati e di chiunque altro concorra in via diretta e/o indiretta alla riparazione delle navi in bacino) degli obblighi assunti con l'Affidamento e/o con il Contratto e/o nell'esecuzione delle attività nel Bacino di carenaggio.
7. Qualora Ente Bacini dovesse corrispondere indennizzi, giudizialmente accertati, di qualsiasi entità e per qualunque motivo, in conseguenza di fatti per i quali
in forza del precedente punto 6, l’Affidatario ha assunto la responsabilità, l’Affidatario stesso dovrà rimborsare ad Ente Xxxxxx la spesa sostenuta (comprese eventuali spese legali) a semplice richiesta di quest’ultimo ed entro 10 giorni da tale richiesta. In caso di ritardo sul rimborso Ente Bacini opererà un corrispondente prelievo sulla garanzia. In quest’ultimo caso l’Affidatario è obbligato al reintegro della garanzia.
8. Resta a carico dell'Affidatario ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia di Ente Bacini che di terzi). E’, in particolare, a carico dell'Affidatario l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette ai lavori e dei terzi (ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Affidatario, con pieno e incondizionato esonero di Ente Bacini) il completo risarcimento del danno provocato, a persone, cose.
9. Restano a carico dell’Affidatario ogni responsabilità e ogni conseguente onere,
obbligo, adempimento, attività, indennizzo o risarcimento conseguente all’eventuale inquinamento di qualsiasi genere da esso provocato o relativamente alla normativa in materia di gestione dei rifiuti.
10. In caso di controversie relative all’attività svolta dall’Affidatario insorte con soggetti terzi, quest’ultimo si impegna ad intervenire in giudizio, sollevando Ente Bacini da ogni e qualsivoglia responsabilità.
11. Restano ferme le garanzie costituite dall’Affidatario in favore di Ente Bacini ai sensi del precedente art. 10.
Art. 17) Personale dell’Affidatario
1. Ente Xxxxxx rimarrà estraneo ad ogni rapporto tra l'Affidatario e il personale dello stesso e/o terzi e il personale di questi ultimi, qualunque sia la natura dei loro rapporti con l'Affidatario.
2. L’Affidatario si obbliga a osservare e far osservare dai propri dipendenti, e da chiunque altro concorra in via diretta e/o indiretta alla riparazione delle navi in bacino le prescrizioni, sia verbali che scritte, ricevute da Ente Bacini.
3. Il personale impegnato nelle attività di riparazione, deve essere provvisto di apposito abbigliamento conforme alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, e dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
4. L’Affidatario è tenuto a comunicare all'Addetto Tecnico, all'ingresso di ogni nave in bacino o a richiesta, l’elenco nominativo del personale. L’affidatario dà atto che Ente Xxxxxx non è in alcun modo responsabile dell’eventuale furto e/o danneggiamento da parte di ignoti di attrezzature e mezzi d’opera dell’Affidatario. Art. 18) Verifica dello stato dei luoghi.
1. Ente Bacini e l'Affidatario hanno verificato lo stato dei luoghi come risultante
dal “Verbale di verifica dello stato dei luoghi ad inizio dell'Affidamento”. Nel caso in cui durante la durata dell'Affidamento vengano sostituiti o dati in uso all’Affidatario ulteriori beni si procederà all’aggiornamento del predetto verbale.
2. Si conviene che l’Affidatario assuma tutti i rischi per danneggiamenti, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati da Ente Bacini, come risultanti dal Verbale di verifica dello stato dei luoghi ad inizio dell'Affidamento, essendosi costituito custode degli stessi.
3. All'entrata ed all'uscita di ogni nave verrà redatto in contraddittorio un Verbale di Consegna e successivo Verbale di Riconsegna, in conformità alle procedure di cui all’All. F dell’Avviso.
Art. 19) Utilizzo del bacino di carenaggio
1. Il Bacino di carenaggio potrà essere utilizzato dall'Affidatario esclusivamente per gli usi previsti dal “Regolamento Bacini”. L'Affidatario, conformemente all’offerta formulata in fase di gara, si impegna ad occupare effettivamente con una nave in riparazione e ad utilizzare per l’attività di riparazione navale il Bacino di carenaggio per una soglia minima di giorni di effettiva occupazione dalla data della stipula del presente Contratto al 31.12.2018.
2. Alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'Affidamento, l’Affidatario dovrà riconsegnare a Ente Bacini quanto assegnato, in numero, specie e qualità uguali a quelli risultanti dal Verbale di verifica dello stato dei luoghi ad inizio dell'affidamento. Tali beni dovranno essere consegnati a Ente Bacini in perfetto stato di pulizia, di funzionamento e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. Allo scadere del periodo contrattualmente fissato per l'affidamento Ente Xxxxxx e l'Affidatario procederanno alla verifica finale dello stato dei luoghi. Tale evento sarà
formalizzato con il “Verbale di verifica dello stato dei luoghi alla fine dell' affidamento”.
3. Nel caso in cui, all’esito delle verifiche di ogni Verbale di Riconsegna o del Verbale di verifica dello stato dei luoghi alla fine dell'affidamento, Ente Bacini constatasse danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell’Affidatario, ovvero dall’inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero eventuali mancanze di quanto oggetto del Verbale di verifica dello stato dei luoghi ad inizio dell'affidamento, l’Affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario a tale obbligo, Ente Xxxxxx potrà provvedere direttamente, addebitando i relativi costi all’affidatario maggiorati della penale prevista, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di mancato pagamento dei costi e della penale Ente Bacini potrà incamerare la garanzia di cui all’art. 10,, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale maggior danno. In quest’ultimo caso l’Affidatario è obbligato all’immediato reintegro della garanzia.
4. Contestualmente alla riconsegna finale, l'Affidatario dovrà curare lo sgombero dall’impianto delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove. L'eventuale presenza di opere non autorizzate comporta la rimessa in pristino a carico dell’Affidatario.
5. Eventuali nuove infrastrutture, addizioni e/o migliorie apportate al Bacino di carenaggio – che dovranno comunque sempre essere autorizzate preventivamente da Ente Bacini e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occientale resteranno, al termine dell’affidamento, acquisite gratuitamente da Ente Bacini salvo il diritto della stessa di chiedere la remissione in pristino a spese
dell’Affidatario, fatti salvi eventuali accordi preventivamente assunti tra le parti.
Art. 20) Programma operativo integrato per gli aspetti ambientali e di sicurezza
1. L’Affidatario, oltre ad eseguire tutte le attività previste dalle vigenti normative e dal Regolamento in materia di pulizia del bacino di carenaggio, sicurezza, igiene, inquinamento, gestione e smaltimento dei rifiuti ed emissioni in atmosfera, dovrà altresì eseguire le attività, le prestazioni e quanto altro dallo stesso previsto nel Programma Operativo elaborato in sede di gara.
2. L'Affidatario deve adottare e rispettare l’organizzazione e le procedure interne adottate per la parte ambientale e per la parte di sicurezza sul lavoro, nonché la relativa normativa di legge e segnatamente il D.Lgs. 27.7.1999, n. 272 e il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, anche ai sensi del precedente art. 16.3., e le procedure/ordinanze emesse da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Capitaneria di Porto, Provincia di Genova ed Ente Bacini.
3 L’Affidatario deve adottare e rispettare sia i contenuti obbligatori che quelli opzionali del Programma Operativo dichiarati in fase di gara.
Art. 21) Rispetto dei livelli di occupazione e di servizio
Al fine di consentire a Ente Bacini di programmare le proprie attività di fornitura dei servizi, l'Affidatario ha consegnato a Ente Bacini il programma di lavoro relativo alla programmazione trimestrale della occupazione del bacino di carenaggio e, per quanto possibile, dei Servizi da rendere da parte di Ente Bacini. Tale documento costituisce All. 4 al presente contratto. Al giorno 30 di ogni mese l’Affidatario provvederà a consegnare un aggiornamento del programma relativo gli ultimi due mesi inclusi nel programma precedente, ed il programma del primo mese del trimestre immediatamente successivo.
2. Compatibilmente con il programma di occupazione di cui al punto che precede, l’Affidatario, si impegna a consentire, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni e del quadro normativo e Regolamentare di riferimento, l’utilizzo da parte di terzi del bacino per lo svolgimento dell’attività di riparazione navale.
Art. 22) Inadempienze e danni
1. L'Affidatario dichiara che, ai fini del presente affidamento, ogni danno arrecato al Bacino di carenaggio e/o agli impianti dall’Affidatario stesso, dalle navi, dagli equipaggi delle navi e da chiunque altro concorra in via diretta e/o indiretta alla riparazione delle navi nel Bacino di carenaggio, è di sua esclusiva responsabilità, fatto salvo il diritto di rivalsa.
2. La verifica degli adempimenti previsti nel Contratto è effettuata dall’Addetto tecnico.
3. Eventuali inadempienze e/o danni di cui si dovessero rendere responsabili l'Affidatario, eventuali terzi incaricati, le navi, gli equipaggi delle navi e chiunque concorra in via diretta e/o indiretta alla riparazione delle navi nel bacino di carenaggio, verranno segnalate con comunicazione idonea dell’Addetto tecnico e l'Affidatario dovrà provvedere immediatamente in merito, presi gli opportuni accordi con lo stesso Responsabile.
4. In particolare, le inadempienze e/o i danni saranno segnalati a mezzo di comunicazione scritta, via pec e/o e-mail l, in cui faranno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione di Ente Bacini e comunque con qualsiasi altro mezzo convenuto tra le parti. Nella contestazione potrà essere richiesto da Ente Bacini un sopralluogo congiunto con l’Affidatario, entro 24 ore dal momento in cui è stato riscontrata l’inadempienza e/o il danno. Di tale sopralluogo sarà redatto apposito
verbale, sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, oppure, in caso di assenza del rappresentante dell’Affidatario, dall’Addetto tecnico alla presenza di due testimoni.
5. In ogni caso, quale che sia l’inadempienza e/o il danno contestati, nella contestazione sarà concesso all’Affidatario un termine non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni, decorso il quale l'inadempienza e/o il danno contestato saranno considerati accertati e accettati dall'Affidatario. L'inadempienza e/o il danno dovranno essere eliminati e/o riparati entro il termine congruo stabilito dalle parti.
6. A seguito delle inadempienze contrattuali e/o dei danni accertati con le modalità indicate nel presente articolo, qualora l'Affidatario non provveda nei termini di cui sopra, Ente Bacini, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere direttamente in danno dell’Affidatario, addebitando ad esso i relativi costi, sostenuti da Ente Xxxxxx, maggiorati del 10% per spese generali, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di mancato pagamento dei costi, Ente Xxxxxx potrà incamerare la garanzia di cui al precedente art. 10, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale maggior danno. In quest’ultimo caso l’Affidatario è obbligato all’immediato reintegro della garanzia di esecuzione.
Art. 23) Penali e premi
1. Le penali verranno applicate anche mediante incameramento di quota parte della garanzia. In quest’ultimo caso l’Affidatario è obbligato al reintegro della garanzia entro e non oltre 10 giorni dall’escussione
2. In caso di mancato/ritardato pagamento del Corrispettivo e/o del prezzo dei servizi, di cui all'art. 7 da parte dell’Affidatario sarà applicata una penale pari all’interesse legale sull'importo della fattura sino a sessanta giorni di ritardo, decorsi i quali Ente Xxxxxx potrà escutere la garanzia.
3. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima di giorni di effettiva occupazione garantita dall’Affidatario di cui al precedente art. 19, comma 1 ( giorni), verranno applicate le seguenti penali giornaliere:
(i) per le occupazioni comprese tra giorni e il numero di giorni di cui all’Art. 9.1.a) dell’Avviso: /giorno;
(ii) per le occupazioni superiori al n. di giorni di cui all’Art. 9.1.a) dell’Avviso ma inferiori alla soglia minima di giorni di effettiva occupazione garantita dall’Affidatario di cui al precedente Art. 19, sarà pari (a quello di cui al precedente punto ridotto nella misura del 50%).
4. Le penali di cui al comma precedente saranno applicate alla scadenza dell’Affidamento..
5. Per i giorni di occupazione effettiva eccedenti la soglia minima garantita dall’ Affidatario e di cui al precedente art. 19 comma 1, verrà praticato, a titolo di premio, uno sconto del 10% dei prezzi di tariffa applicabili ai servizi, esclusi i consumi di energia e di acqua.
Art. 24) Clausola risolutiva espressa
1. Ente Bacini s.r.l. si riserva di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, mediante semplice dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
(i) omessa acquisizione dei pareri e provvedimenti autorizzativi e titoli abilitativi di cui all’art. 16, comma 1;
(ii) ritardato pagamento di oltre 60 giorni di tre fatture per servizi resi da Ente Bacini e/o di tre quote di corrispettivo;
(iii) occupazione non autorizzata di aree demaniali;
(iv) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi;
(v) venir meno dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
(vi) l'Affidatario si trovi in stato di insolvenza;
(vii) occupazione effettiva del Bacino di carenaggio per un periodo inferiore a
giorni nel 2018;
(viii) cessione dell'Affidamento o sub-affidamento anche parziale o temporaneo;
(ix) uso non autorizzato del bacino di carenaggio;
(x) raggiungimento in un anno dell’ammontare complessivo delle penali applicate superiore al 30% dell’importo del corrispettivo dovuto per ciascun anno;
(xi) mancata reintegrazione delle garanzie di cui al precedente art. 10, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla loro escussione;
(xii) inadempimento di obblighi o prestazioni previste dal Programma Operativo presentato in sede di gara.
2. In caso di risoluzione in danno dell’Affidatario, oltre alla immediata perdita della garanzia di cui all’art. 10 a titolo di penale, egli sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, ivi compresi la corresponsione delle maggiori spese che Ente Bacini dovrà sostenere per il rimanente periodo di durata contrattuale e il mancato guadagno.
3. Ente Bacini si riserva la facoltà di riedizione della gara.
Art. 25) Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra Ente Xxxxxx e l'Affidatario, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo tra le parti, sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.
Art. 26) Spese di scritturazione e copia
1. Sono a completo carico dell'Affidatario tutte le spese di scritturazione, copia, xxxxx e registrazione, ove richiesta, relative alla formalizzazione dell'affidamento. A tal fine, Ente Xxxxxx procederà all’inserimento, nella prima fattura relativa al canone, di un importo pari agli oneri fiscali sostenuti e debitamente documentati per la registrazione del presente contratto.
ALLEGATI AL CONTRATTO:
1) Programma operativo integrato per gli aspetti ambientali e di sicurezza;
2) Garanzia bancaria;
3) Contratto assicurativo RCT/O;
4) Programmazione trimestrale di occupazione del bacino di carenaggio;
5) Modello 231 di Ente Bacini Genova, 2017
ENTE BACINI S.r.l. L’Affidatario