ACCORDO QUADRO TRA
UNIFGCLE - Prot. n. 0016621 - III/14 del 26/03/2021 - Delibera Consiglio di Dipartimento n. 333/2021
ACCORDO QUADRO TRA
L’Università degli Studi di Bari “Xxxx Xxxx” – Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso con sede in Bari, Xxxxxx Xxxxxxx X, x. 0, codice fiscale 80002170720 e P.IVA 01086760723, rappresentata dal Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma (RM) il 03/01/1959, autorizzato alla stipula del presente atto (di seguito denominato Dipartimento SMBNOS)
E
Dipartimento di Economia – Laboratorio Hermes di economia sanitaria e risk management (di seguito “Laboratorio”), Università degli Studi di Foggia, codice fiscale n. 94045260711, con sede in Foggia, Largo Papa Xxxxxxxx Xxxxx XX n. 1, nella persona del Rettore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente;
PREMESSO CHE
a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di aṄvità di interesse comune”;
b) i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(1) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che
essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’oṄca di conseguire gli obieṄvi che essi hanno in comune;
(2) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
(3) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle aṄvità interessate dalla cooperazione”.
c) I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
i. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
ii. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
iii. le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
iv. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
v. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
d) Il Laboratorio è impegnato in studi e ricerche nel campo dell’economia sanitaria, delle poli- tiche sanitarie, dell’erogazione dei servizi sanitari, della telemedicina, dell’innovazione, a favore delle imprese sanitarie pubbliche e private, attraverso la pianificazione di progetti di ricerca interuniversitari ed in collaborazione con altre strutture di ricerca cosi come meglio e più specificatamente evidenziato nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia dell’università di Foggia del 19/12/2017,
e) Il Dipartimento SMBNOS e specificatamente il settore MED/10 – malattie dell’apparato re- spiratorio è impegnato da tempo in numerose attività di ricerca nel campo dell’Economia Sanitaria e dell’ottimizzazione dei percorsi dal punto di vista della sostenibilità economica nel campo delle Malattie Polmonari e di condizioni spesso associate quali quelle dell’aging che riguardano anche altri settori medici legate all’aumento dell’interesse degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione.
f) È di grande attualità in questo momento il problema della ottimizzazione e appropriatezza della terapia nelle malattie bronchiali-ostruttive assimilabili ad asma e BPCO. Tra le più im- portanti delle malattie croniche e per le quali la regione ha sottolineato con propria delibe- ra lo splafonamento della spesa pugliese, per quanto riguarda questi farmaci di circa 18 mi- lioni di euro rispetto alla media nazionale per il 2018. Con la necessità di correttivi sia per quanto riguarda percorsi sia per quanto riguarda l’appropriatezza.
g) Nello stesso campo delle malattie croniche la Regione Puglia con una recente Delibera ha sottolineato come il consumo di ossigeno nelle malattie respiratorie ha avuto per il 2019 uno splafonamento di circa 13 milione e mezzo rispetto alla media nazionale.
h) Il Dipartimento SMBNOS (Settore MED/10) a tal proposito, sta producendo documenti in merito alla possibilità di risparmiare sull’uso dei farmaci per la BPCO e asma ed è prossima una pubblicazione in tal senso su giornali di economia sanitaria.
i) e si propone, secondo un approccio definito di “Medicina di precisione”, di dare una risposta alle sfide, emergenti in campo medico e non solo, legate alle malattie neurodegenerative, la cui prevalenza e rilevanza è destinata ad aumentare a causa degli stili di vita e dell’invecchiamento della popolazione.
j) Le parti intendono con il presente accordo quadro disciplinare condizioni, nonché tempi e modalità di conclusione di futuri Accordi Attuativi, dai quali essi si attendono di attivare collaborazioni finalizzate allo svolgimento di attività progettuali e di ricerca coerenti con le finalità istituzionali di entrambi e con i filoni scientifici comuni oggetto di interesse e di stu- di innanzi descritti
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART.1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
ART.2 OGGETTO
Con il presente Accordo Quadro, nel rispetto dei propri fini istituzionali, della normativa vigente e dei rispettivi regolamenti interni, le Parti intendono porre le basi per una collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:
- Modellistica decisionale per la valutazione economico-sanitaria, Avvio, gestione ed interpretazione delle valutazioni economiche di servizi clinici e assistenziali.
- Interpretazione ed analisi delle variabili chiave nell’analisi dei dati patient-level.
- Analisi dei record classificati per DRG.
- Valutazione delle misure di outcome riportate dal paziente.
- Uso dei dati per l'analisi comparativa e per la valutazione delle politiche adottate nel contesto sanitario.
- Analisi dei costi per DRG e per singola scheda di dimissione ospedaliera (SDO).
- Metodi valutativi della concentrazione e della disuguaglianza in sanità.
- Metodi valutativi della qualità della vita dei pazienti.
- Valutazioni dei modelli organizzativi delle organizzazioni sanitarie.
- Analisi economica delle tecnologie sanitarie (HTA).
- Appropriatezza prescrittiva, diagnostica e terapeutica.
- Supporto alla definizione di PDTA seguendo la logica di economicità.
- Attività di ricerca in tema di valutazione dei costi e qualità dei servizi sanitari.
- Attività di ricerca in tema di organizzazione dei processi di cura orientati al raggiungimento di migliori livelli di efficienza ed efficacia.
- Elaborazione di protocolli di studio con le unità operative in area medica da sottoporre al comitato etico.
- Valutazioni in termini monetari dei benefici delle prestazioni sanitarie.
- Implicazioni delle politiche sulle tematiche di ordine monetario, con particolare riferimento ai rapporti di cambio delle principali valute mondiali ivi comprese quelle dei paesi emergenti, con specifico riferimento alle loro implicazioni e ricadute sul comparto agroalimentare regionale e nazionale.
ART.3
ACCORDI DI ATTUAZIONE
Le attività di cui al presente Accordo, finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, saranno attuate tramite la stipula di Convenzioni attuative o accordi di collaborazione specifici tra Il Dipartimento di Economia – Laboratorio di Economia Sanitaria e Risk Management (HERMES) e il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso (Università di Bari “Xxxx Xxxx”), nel rispetto della presente Accordo Quadro e della normativa vigente.
Relativamente alle prestazioni scientifiche (oggetto di convenzioni attuative o rientranti nell’art. 2 del presente accordo), finanziate su fondi appositamente stanziati per la ricerca e/o con fondi eventualmente acquisibili sia dal Dipartimento SMBNOS (settore MED/10) che dal Dipartimento di Economia, le parti concorderanno - tramite i rispettivi Direttori ed i responsabili scientifici - gli obblighi ed i relativi impegni economici che ne deriveranno. Le parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e tecnologiche e il proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate.
Tutte le modalità di cooperazione attuativa disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, l’oggetto, la durata, i risultati attesi, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, se prevista, nonché gli aspetti riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della stessa collaborazione e, infine, gli aspetti relativi alla sicurezza.
ART. 4 REFERENTI
Per l’attuazione e la gestione delle azioni di cui al precedente art. 2 dell’accordo, le Parti possono designare ciascuna almeno un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azioni comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Le Parti indicano come loro referente e del presente accordo rispettivamente:
- Il referente dell’Università di Bari è la Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- I referenti dell’Università di Foggia – Dipartimento di Economia Laboratorio di Economia sanitaria e Risk Management sono i prof.xx Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
ART. 5 ONERI
La presente convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 del presente Accordo.
ART.6 DURATA
Il presente accordo ha una durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato, per uguale periodo, su richiesta scritta di una delle Parti ed accettazione dell’altra, mediante scambio di corrispondenza.
È fatta salva la garanzia della ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
ART. 7 RECESSO
Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di un mese, alla controparte a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante P.E.C.
Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente accordo quadro.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano sin d’ora di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Accordo, salvo diversa pattuizione concordata nei singoli accordi attuativi.
ART. 8
SICUREZZA, COPERTURA ASSICURATIVA, ACCESSO ALLE STRUTTURE ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n.81 e al D.M. n. 363 del 5.8.1998, le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle Strutture presso cui si svolgeranno le attività in oggetto del presente Accordo.
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il personale delle parti contraenti, compresi gli eventuali collaboratori esterni ed occasionali degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di prevenzione individuale – DPI – in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura / ente di provenienza.
Resta intesto che il personale di ciascuna parte non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili, secondo quanto verrà di volta in volta stabilito negli accordi di attuazione.
ART. 9
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le parti danno atto che le attività di ricerca in oggetto del presente accordo rientrano nella previsione di cui all’art. 65, comma 5, del d.lgs. n.30/2005 e s.m.i. Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore, ai sensi delle leggi vigenti, le parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati, creati durante o risultanti dall’attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti d’autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti su marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale, saranno regolati, di volta in volta, negli accordi attuativi di cui al precedente art. 3 del presente Accordo.
Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazioni ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti parteciperanno ai diritti morali spettanti per legge ad autori e inventori, in ragione e proporzione dell’entità del rispettivo apporto al loro sviluppo e conseguimento.
ART. 10
UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12, i risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione del presente accordo, brevettabili o non brevettabili, ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati da una parte solo dietro preventiva autorizzazione scritta dall’altra parte, cui sarà sottoposto il testo da pubblicare. L’Autorizzazione dovrà essere inoltrata nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta. Trascorso tale termine l’autorizzazione verrà considerata concessa.
Ai ricercatori di entrambe le parti sarà comunque sempre garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito puramente scientifico, previa preventiva comunicazione scritta all’altra parte.
ART. 11
UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI
La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce altre parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altro segno distintivo delle altre parti, salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della parte che concede l’utilizzo del proprio segno distintivo.
ART.12
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire), che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con l’esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati “GDPR” e il D. Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, c.d. Xxxxxx Xxxxxxx, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ed i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e delle altre autorità di controllo competenti, impegnandosi a collaborare per adempiere alle rispettive prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo
ART.13 CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Bari sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo Quadro.
ART.14
ESCLUSIONE DI RAPPORTI DIVERSI
Con il presente accordo le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione per il raggiungimento dei fini di cui al punto 2, con esclusione di qualsiasi altro rapporto.
ART. 15 REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI XXXXX
Il presente accordo, firmato digitalmente, sarà soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e le relative spese, nessuna esclusa, saranno ad esclusivo carico della Parte richiedente.
……..provvederà all’assolvimento della marca da bollo in maniera virtuale in virtù dell’autorizzazione n……… del…… rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Bari.
ART. 17 CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Il presente accordo è costituito da n. … pagine. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “Xxxx Xxxx”
Dipartimento di Scienze Mediche di base, neuroscienze ed organi di senso Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Dipartimento di Economia
Laboratorio di economia sanitaria e risk management “Hermes” Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx