BOZZA DI ACCORDO
BOZZA DI ACCORDO
Tra
l’Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea”, con sede in , in persona di
, il Comune di Cesana Torinese, con sede in , in persona di
, il Comune di Sestriere, con sede in , in persona di , il Comune di Pragelato, con sede in , in persona di , il Comune di Claviere, con sede in , in persona di , il Comune di Sauze d’Oulx, con sede in , in persona di , (nel loro insieme considerate, “Amministrazioni”)
e
Sestrieres S.p.A., P. I.V.A. 00941880015 con sede in xxxxxx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxxxxx (XX), in persona dell’Amministratore Delegato Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (“Sestrieres”)
Premesse
a. Il Comprensorio Sciistico della Vialattea insiste sul territorio dei Comuni di Cesana Torinese, Sestriere, Sauze d’Oulx, Pragelato e Claviere (facenti parte dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea) e comprende, oltre che piste da sci e altri impianti, impianti di risalita in parte maggiore di proprietà privata (Sestrieres) e in parte minore di proprietà pubblica (Comuni e Unione Montana).
b. Sestrieres gestisce gli impianti di cui è proprietaria; allo stato gestisce anche gli impianti di proprietà pubblica oggetto del presente accordo (“Accordo”), in adempimento di concessioni che, nel corso del tempo, le sono state affidate dalle Amministrazioni o da altre amministrazioni pubbliche con convenzioni poi trasferite alle Amministrazioni.
c. Le Amministrazioni, tenuto conto dei differenti termini di scadenza delle concessioni relative agli impianti di proprietà pubblica, hanno ritenuto opportuno proporre alla Sestrieres, in ragione dell’unitarietà del Comprensorio e alla luce di una perizia commissionata dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, di addivenire a un accordo che consentisse un omogeneo termine finale di cessazione delle convenzioni aventi a oggetto le singole concessioni.
d. La Sestrieres si è dichiarata disponibile ad esaminare le questioni poste dalle Amministrazioni e le Parti hanno concordato, anche con riferimento ad altri aspetti nel frattempo emersi, quanto previsto nel presente Accordo, a valere quale accordo modificativo delle convenzioni in essere nei termini di cui all’Accordo medesimo.
e. Nel corso della definizione del testo dell’Accordo è sopravvenuta la nota pandemia di COVID 19, attualmente in corso, la quale ha comportato e comporterà ancora (oltre che l’emergenza
sanitaria) gravi conseguenze negative in ordine alla situazione economica e produttiva dell’Italia e del Mondo intero, tra cui anche una forte contrazione delle attività delle stazioni sciistiche in generale e, quindi, anche dell’attività del Comprensorio sciistico della Vialattea per la prossima stagione sciistica 2020 – 2021, senza escludere che ciò avvenga anche nelle stagioni successive.
f. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a causa della detta pandemia e delle relative conseguenze, i valori di gestione degli impianti indicati nelle Tabelle ricomprese nella perizia espletata dal tecnico incaricato dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, sulla base dei quali sono stati determinati i canoni delle singole concessioni e il Canone (così come indicato al successivo articolo 3), non possono essere ritenuti congrui e applicabili per la stagione sciistica 2020 – 2021 ed eventualmente anche per le stagioni sciistiche successive.
g. Gli organi competenti delle Parti hanno approvato il presente Accordo.
Tutto quanto sopra premesso
le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Oggetto
1.1 Il presente Accordo ha ad oggetto il coordinamento e la modifica delle convenzioni che disciplinano le concessioni di gestione degli impianti di risalita di proprietà pubblica siti nel comprensorio sciistico della Vialattea delle quali la Sestrieres è concessionaria, di seguito indicate (“Concessioni”) disciplinate dalle convenzioni sempre di seguito indicate (“Convenzioni”):
(a) Convenzione Regione Piemonte, Sestrieres s.p.a., Sporting Club Sestrieres s.r.l. a.s.u., Provincia di Torino, Comune di Sauze d’Oulx, Comune di Cesana Torinese, Comune di Claviere, Comune di Sestriere in data 19 giugno 2003 rep. 8119 e sue successive modifiche, per quanto riguarda le concessioni degli impianti:
(i) Sciovia Nuova Garnel – con scadenza al 13 dicembre 2029
(ii) Trebials – con scadenza il 21 dicembre 2031
(iii) Serra Xxxxxx – con scadenza il 29 aprile 2021
(iv) Nuova Clotes – con scadenza il 20 dicembre 2019 prorogata al 14 aprile 2020
(b) Convenzione Regione Piemonte, Sestrieres s.p.a., Comune di Pragelato, Comune di Sestriere in data 29 maggio 2008 rep. 13517 e sue successive modifiche, per quanto riguarda le concessioni degli impianti:
(i) Sestriere Fraiteve con scadenza al 30 aprile 2046
(ii) Fraiteve 3 Sx con scadenza al 30 aprile 2046
(iii) Fraiteve 3 Dx con scadenza al 30 aprile 2046
(iv) Skilodge – Le Sellette con scadenza al 30 aprile 2046
(c) Convenzione Sestrieres s.p.a., Comune di Pragelato in data 6 novembre 2012 rep. 1037, per quanto riguarda la concessione dell’impianto:
(i) Pattemouche Anfiteatro con scadenza al 20 gennaio 2026
(d) Convenzione Sestrieres s.p.a., Comune di Cesana Torinese in data 28 dicembre 2012 rep. 1863, per quanto riguarda le concessioni degli impianti:
(i) Rafujel – Sagnalonga con scadenza al 27 dicembre 2046
(ii) Gimont - Colle Bercia con scadenza al 12 gennaio 2047
(e) Convenzione Sestrieres s.p.a., Comune di Cesana Torinese in data 6 dicembre 2013 rep. 1877, per quanto riguarda le concessioni degli impianti:
(i) Cesana Skilodge con scadenza al 30 aprile 2023
(ii) Baby Sansicario con scadenza al 1 dicembre 2043
(f) Convenzione Sestrieres s.p.a., Comune di Claviere in data 24 dicembre 2014 rep. 236, per quanto riguarda la concessione dell’impianto:
(i) Gimont - Col Xxxxxx con scadenza al 18 dicembre 2040
(h) Convenzione Sestrieres s.p.a., Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea in data 31 agosto 2018 rep. 7, per quanto riguarda la concessione dell’impianto:
(i) Cote d’Pin Faure con scadenza al 30 aprile 2022
(g) Convenzione Sestrieres s.p.a., Comune di Sauze d’Oulx in data 23 novembre 2018 rep. 637, per quanto riguarda la concessione dell’impianto:
(i) Jouvenceaux – Sarnas – Sportinia con scadenza al 7 febbraio 2047
1.2 Le Convenzioni e le Concessioni rimangono valide ed efficaci fatte salve le modificazioni alle stesse apportate con l’Accordo che troveranno applicazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Durata
2.1 Per le Concessioni il cui termine di durata è attualmente previsto in data successiva al 30 aprile 2040, il medesimo termine è concordemente ridotto e stabilito al 30 aprile 2040, ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 2.2.
2.2 Il termine di durata delle concessioni indicate al precedente articolo 1.1. alla lettera d. numero (i) Rafujiel-Sagnalonga e numero (ii) Gimont – Colle Bercia e alla lettera i. Jovenceaux – Sarnas – Sportinia, è concordemente ridotto al 30 aprile 2031.
2.3 Le concessioni il cui termine di durata è attualmente previsto in data anteriore al 30 aprile 2040 manterranno il termine di scadenza originariamente previsto fatta salva la concessione dell’impianto
di cui al precedente articolo 1.1 lettera a. n. (ii) Trebials, la cui scadenza è concordemente anticipata al 30 aprile 2031.
2.4 Le Parti rinunciano reciprocamente a ogni richiesta, domanda, pretesa e/o istanza di indennizzo, risarcimento e/o compenso, a qualsiasi titolo, conseguente e/o connessa alle riduzioni della durata delle concessioni sopra indicate.
3. Canone
3.1 Le Parti stabiliscono il canone attuale delle Concessioni nella misura complessiva di Euro 306.232,85 (trecentoseimiduecentotrentadue,85) annui che Sestrieres dovrà corrispondere alle Amministrazioni a decorrere dal 30.04.2021.
3.2 L’importo di cui al precedente punto 3.1 è stato determinato sulla base del rendimento di ciascun impianto (positivo o negativo che sia) e che è indicato nella colonna G della tabella denominata “Contributo stagionale al funzionamento degli impianti” che costituisce l’allegato 1 dell’Accordo (“Tabella 1”) la quale fa parte della perizia espletata da un tecnico incaricato dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea; tale importo è quindi il risultato aritmetico che indica la differenza tra l’importo dei canoni dei singoli impianti che sono dovuti da Sestrieres alle Amministrazioni (in nero) e l’importo dei canoni dei singoli impianti che sono invece dovuti dalle Amministrazioni a Sestrieres (in rosso). La Sestrieres precisa che la Tabella 1 e le altre tabelle, come la perizia delle quali fanno parte, non sono dalla stessa condivise, sia per i criteri di formazione sia per i risultati; tuttavia accetta che vengano utilizzati, nel modo regolamentato dalle Parti nel presente Accordo, i dati indicati nella Tabella 1 colonna G e nella Tabella 2 definita successivamente al punto 5.2, ma solo ai fini delle pattuizioni economiche previste dall’ Accordo stesso.
3.3 L’importo complessivo del canone varierà in ragione delle concessioni che, tempo per tempo, verranno a scadere, sicché l’importo dello stesso sarà ridefinito in occasione della scadenza di ogni concessione sulla base del valore indicato nella colonna G della Tabella 1 per ciascuna di esse. In tal modo si determinerà l’importo del nuovo canone totale dovuto da Sestrieres alle Amministrazioni ovvero l’importo del nuovo canone totale dovuto dalle Amministrazioni a Sestrieres. Per maggior chiarezza, a titolo di esempio (e sempreché Sestrieres non risulti aggiudicatario delle relative procedure di gara): alla scadenza della concessione dell’impianto Serra Xxxxxx nel 2021, il canone complessivo sarà versato al 30.04.2022 dalla Sestrieres alle Amministrazioni con un aumento di Euro 36.302,33 rispetto al canone complessivo attuale; alla scadenza della concessione dell’impianto Cote d’Pin Faure nel 2022, il canone complessivo sarà versato al 30.04.2023 dalla Sestrieres alle Amministrazioni, con un aumento di Euro 154.100,62 rispetto al canone complessivo precedente; alla scadenza della concessione dell’impianto Cesana-SkiLodge nel 2023 il canone complessivo sarà
versato al 30.04.2024 dalla Sestrieres alle Amministrazioni, con un aumento di Euro 183.114,69 rispetto al canone complessivo precedente; alla scadenza della concessione dell’impianto Pattemouche – Anfiteatro nel 2026 il canone complessivo sarà versato al 30.04.2027 dalla Sestrieres alle Amministrazioni, con una diminuzione di Euro 162.890,79 rispetto al canone complessivo precedente. In tal modo si procederà per tutta la durata dell’Accordo nel corso del quale, come sopra detto, potranno verificarsi momenti in cui la Sestrieres corrisponderà il canone complessivo alle Amministrazioni e momenti in cui le Amministrazioni corrisponderanno il canone complessivo alla Sestrieres.
3.4 Le Parti precisano che il canone dell’impianto oggetto della concessione indicata all’articolo 1.1 lettera f n. (i) Col Saurel previsto dalla Tabella 1 colonna G non dovrà essere corrisposto dalla Sestrieres e pertanto non inciderà sul canone complessivo fino al termine della stagione 2021/2022, nonostante l’impianto sia sospeso dall’esercizio, in ragione di quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Comune di Cesana Torinese, il Comune di Claviere e la Sestrieres in data 9 novembre 2017.
3.5 Gli importi del canone di ciascuna concessione (dovuto da Sestrieres alle Amministrazioni o dalle Amministrazioni a Sestrieres) saranno annualmente adeguati secondo la variazione dell’indice ISTAT del mese di marzo a decorrere dal secondo anno di validità del presente Accordo.
3.6 Il pagamento del canone complessivo, così come dovuto, tempo per tempo in ragione di quanto sopra previsto dovrà essere effettuato, tenendo conto della sua unitarietà con le seguenti modalità:
a. se il pagamento sarà dovuto da Sestrieres alle Amministrazioni, l’importo sarà versato entro il 30 aprile di ciascun anno con modalità che saranno indicate dall’Unione dei Comuni entro 45 giorni prima della scadenza.
b. se il pagamento sarà dovuto dalle Amministrazioni alla Sestrieres, l’importo sarà versato entro il 30 aprile di ciascun anno con modalità che saranno indicate dall’Unione dei Comuni entro 45 giorni prima della scadenza.
3.7 In caso di ritardato pagamento saranno dovuti dalla parte debitrice, a decorrere dal 1 maggio di ogni anno, gli interessi di mora da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002.
4. Nuove Concessioni
4.1 Per la gestione degli impianti oggetto delle concessioni di cui al precedente articolo 2, punti 2.2 e 2.3, l’Amministrazione competente esperirà le procedure necessarie all’individuazione del relativo concessionario. La/e procedura/e sarà/saranno avviata/e con modalità e tempi idonei per consentire alle Amministrazioni di garantire la continuità del servizio, con la previsione che la stipula della/e
relativa/e convenzione/i avvenga almeno tre mesi prima dell’inizio della stagione sciistica nel corso della quale decorrerà il termine finale della concessione scaduta.
4.2 Le concessioni per la gestione degli impianti affidate con le procedure di cui al precedente punto
4.1 avranno il termine di durata finale alla data del 30 aprile 2040, indipendentemente dal loro termine iniziale.
4.3 Le previsioni di cui al presente articolo 4 si applicano anche per l’impianto di cui al precedente articolo 1.1 lettera a n. (iv), Nuova Clotes, il cui termine finale di concessione è già scaduto e la cui gestione è stata svolta dalla Sestrieres sino al 14 aprile 2020.
4.4 Gli atti delle procedure per l’individuazione del concessionario non potranno prevedere il diritto del concessionario medesimo o delle Amministrazioni di partecipare ai ricavi della Sestrieres derivanti dalla gestione degli impianti di cui la stessa è concessionaria o proprietaria. Le parti precisano che ciò non esclude, in ossequio ai principi della unitarietà e interconnessione dell’intero comprensorio sciistico della Vialattea nonché di promozione dell’utilizzo del comprensorio medesimo, la possibilità che i biglietti emessi dalla Sestrieres (skipass giornalieri, settimanali, stagionali o altro) consentano agli sciatori di utilizzare anche gli impianti gestiti dai terzi concessionari e che definiscano l’eventuale quota del prezzo dei predetti titoli spettante al terzo concessionario per il singolo impianto.
4.5 Per ciò che concerne l’impianto indicato all’art. 1.1 alla lettera a numero (ii) (Trebials) la cui concessione scadrà al 30 aprile 2031, tenuto conto del relativo rendimento così come risultante dalla colonna G della Tabella 1, le Amministrazioni si impegnano a prevedere, qualora la relativa procedura di selezione del gestore si svolga in modo disgiunto rispetto a quella/e degli impianti di cui all’articolo 2.2, l’obbligo per il relativo gestore di prestare idonea fideiussione emessa da primario istituto di credito o assicurativo a livello nazionale a garanzia del pagamento di quanto dalle Amministrazioni stesse dovuto alla Sestrieres in considerazione della ridefinizione del canone così come determinato ai sensi degli articoli 3 e 6 dell’Accordo.
4.6 Per quanto riguarda gli impianti oggetto di procedure di gara di cui al precedente punto 4.1 così come per gli eventuali nuovi impianti pubblici che dovessero essere realizzati, le Amministrazioni riconoscono che la Sestrieres non è tenuta a partecipare alle procedure di gara per la relativa gestione e che gli stessi possono anche essere gestiti in via diretta dalle Amministrazioni medesime.
5. Gestione degli impianti e tariffe
5.1 I periodi di apertura e chiusura degli impianti oggetto delle concessioni avverrà in conformità al programma stagionale che dovrà essere tramesso dalla Sestrieres all’Unione di Comuni entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti si danno reciprocamente atto che il programma condiviso per la
stagione sciistica 2019/2020 è quello di riferimento e che pertanto sarà di regola applicato anche per gli anni successivi per quanto riguarda gli impianti per i quali la Sestrieres rimarrà o diverrà concessionaria; fatto salvo che calamità naturali, epidemie o altri fatti eccezionali e straordinari ne impongano o anche solo ne consiglino per qualsivoglia motivo obiettive modificazioni.
5.2 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto 5.1, i Comuni per il tramite dell’Unione dei Comuni potranno entro il 30 giugno, richiedere motivatamente alla Sestrieres modifiche al programma; diversamente il programma si intenderà approvato. Nell’ipotesi in cui tali modifiche comportassero un aumento dei periodi e degli orari di apertura di uno o più impianti, le Parti, determineranno una correlata variazione del canone di cui al punto 3 calcolata sulla base della tabella “Riepilogo consuntivo dei costi di gestione degli impianti” che si allega con il numero 2 (Tabella 2). Nel solo caso di apertura anticipata e/o chiusura posticipata della stagione, dalla variazione del canone di cui sopra dovrà essere dedotto il prodotto tra il numero dei passaggi effettuati nel periodo in questione e il valore del passaggio desunto dalla tabella allegato 1 “Contributo stagionale al funzionamento degli impianti” colonna C.
5.3 Esclusivamente per l’impianto di Cote d'Pin Faure, le Parti convengono che le previsioni di cui all’ultimo periodo del precedente punto 5.2 si applicano anche per le variazioni del programma diverse da quelle dell’apertura anticipata e/o della chiusura posticipata della stagione.
5.4 Le tariffe degli skipass attualmente praticate dalla Sestrieres potranno essere aggiornate tenendo conto dell’aumento del costo del lavoro, dell’energia elettrica, dei combustibili, dell’ammortamento dei nuovi investimenti, dell’I.V.A., di altre imposte e tasse e del tasso di inflazione. La Sestrieres comunicherà all’Unione dei Comuni le tariffe degli skipass entro il 31 luglio di ogni anno, dimostrando – con modalità tali che possano essere verificate – le motivazioni di eventuali aumenti; l’Unione dei Comuni potrà non condividere gli eventuali aumenti se non adeguatamente dimostrati o proposti per ragioni diverse da quelle relative agli aggiornamenti sopra previsti entro il successivo 31 agosto; diversamente le tariffe si intenderanno approvate.
6. Realizzazione di nuovi impianti e altre circostanze
6.1 La realizzazione di nuovi impianti, non già la sostituzione di quelli obsoleti, su linee nuove da parte di Sestrieres e/o delle Amministrazioni che incida per vicinanza o per funzionalità sul rendimento degli impianti oggetto delle concessioni disciplinate con il presente Accordo comporterà esclusivamente la rideterminazione del valore della gestione degli impianti esistenti secondo i criteri previsti nella Tabella 1 colonna G, con particolare riferimento all’incremento/diminuzione dei passaggi, e conseguentemente la correlata ridefinizione del relativo canone.
6.2 Nel caso in cui si dovessero verificare eventi climatici o eventi calamitosi o situazioni di particolare emergenza che incidano in modo significativo sull’utilizzo di uno o più impianti, ovvero intervenissero provvedimenti di amministrazioni terze o nuove norme che dovessero incidere in modo particolarmente rilevante sul rendimento gestionale di uno o più impianti oggetto delle concessioni disciplinate con il presente Accordo, le Parti, secondo buona fede, valuteranno l’eventuale rideterminazione del valore della gestione dell’impianto o degli impianti eventualmente interessati, secondo i criteri previsti nella Tabella 1 e nella Tabella 2, e conseguentemente valuteranno l’eventuale correlata ridefinizione del relativo canone e/o l’individuazione di diverse soluzioni che consentano di calmierare gli effetti dei predetti eventi, provvedimenti e norme.
7. Investimenti
7.1 La Sestrieres si impegna ad eseguire investimenti di interesse generale aventi ad oggetto impianti di risalita, impianti di innevamento, riposizionamenti di impianti, attrezzature, macchinari (esclusi autoveicoli e motoveicoli, componenti degli impianti la cui sostituzione rientri tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie) o mezzi battipista, pertinenti all’attività sciistica della Vialattea, per un importo complessivo di Euro 30.000.000,00. Di tali investimenti, una parte, pari al valore di Euro 15.000.000,00, dovrà essere effettuata entro l’anno 2030 e l’altra parte, per la differenza sino all’importo di Euro 30.000.000,00, nei successivi 10 anni.
7.2 La Sestrieres si impegna a comunicare all’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e alle singole Amministrazioni interessate l’elenco degli investimenti effettuati e in corso con il relativo valore, con periodicità almeno biennale, nonché e comunque ogni informazione utile sia ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi per l’esecuzione degli stessi sia per lo svolgimento delle opportune attività di sviluppo del territorio e promozione turistica di competenza delle singole Amministrazioni stesse.
7.3 In caso di inadempimento da parte della Sestrieres all’obbligo di cui al precedente punto 7.1 la scadenza della durata delle concessioni oggetto dell’Accordo sarà ridotta, mediante semplice comunicazione da inviarsi dalle Amministrazioni alla Sestrieres mediante posta elettronica certificata, alla data del 30 aprile 2035, con rinuncia sin d’ora da parte della Sestrieres a ogni richiesta di indennizzo, risarcimento e/o compenso a qualsiasi titolo.
8. Interpretazioni e rinvio
8.1 Con riguardo alle Convenzioni relative alle Concessioni di cui all’art. 1 si precisa che per le procedure di cui all’art. 4 non valgono le previsioni, contenute nelle convenzioni stesse che prescrivono requisiti di partecipazione da richiedere ai concorrenti. Le Parti precisano, a valere come
interpretazione autentica, che le clausole delle convenzioni relative alle concessioni di cui al punto 1, che prevedono il diritto di prelazione in favore del concessionario debbano essere interpretate come criterio di scelta per l’Amministrazione concedente tra offerte identiche presentate da diversi concorrenti nella medesima procedura.
8.2 Le Parti si danno atto che rimane fermo in capo al Comune di Sestriere e al Comune di Pragelato l’obbligo di pagamento a favore della Sestrieres dell’importo annuo di Euro 80.000,00 a titolo di contributo per le manutenzioni straordinarie della funivia Pattemouche-Anfiteatro previsto dalla convenzione stipulata in data 6 novembre 2012.
8.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che rimane fermo il credito di Sestrieres pari a complessivi Euro 1.547.332,73, comprensivo di I.V.A. così come previsto dalla convenzione sottoscritta tra la medesima Sestrieres, la Sporting Club Sestrieres s.r.l. a.s.u., la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune d Cesana Torinese, il Comune di Claviere, il Comune di Sauze d’Oulx e il Comune di Sestriere, in data 19 giugno 2003. Il predetto importo è così composto e dovuto:
- Euro 522.572,94 dal Comune di Sestriere alla data del 13 dicembre 2029, scadenza della concessione relativa all’impianto Nuovo Garnel,
- Euro 1.002.315,52 dal Comune di Sestriere alla data 21 dicembre 2031, scadenza della concessione relativa all’impianto Trebials,
- Euro 22.433,07 dal Comune di Cesana Torinese alla data del 29 aprile 2021, scadenza della concessione relativa all’impianto Serra Xxxxxx,
- Euro 1,20 dal Comune di Sauze d’Oulx alla data del 14 aprile 2020– scadenza della concessione relativa all’impianto Nuova Clotes.
8.4 Per tutto quanto non previsto o modificato dal presente Accordo trovano applicazione le previsioni contenute nelle Convenzioni e nelle Concessioni di cui all’articolo 1. (con le interpretazioni di cui al precedente punto 8.1. )
8.5 Le Parti dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere una dall’altra, con riferimento a quanto oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda il periodo anteriore alla stipulazione dell’Accordo stesso, fatto salvo quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3 del presente articolo e quanto dovuto dalla Sestrieres alle Amministrazioni per le concessioni in essere per l’annualità 2020.
9. Foro competente
9.1 Ogni controversia inerente all’Accordo sarà devoluta in via esclusiva al Giudice del Foro di Torino.
10. Disciplina transitoria - COVID 19.
10.1 In ragione di quanto esposto alle lettere e. e f. delle premesse, le Parti convengono che, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, fino al termine della stagione sciistica 2020-2021:
a. Per gli impianti indicati all’articolo 1.1 le cui concessioni sono in corso di validità, la Sestrieres dovrà corrispondere alle Amministrazioni i canoni originariamente previsti dalle relative convenzioni anch’esse richiamate all’articolo 1.1.
b. La Sestrieres si impegna comunque a gestire, fino al 30 aprile 2021, gli impianti le cui concessioni (tra quelle indicate all’articolo 1.1.) in corso di validità alla data di sottoscrizione del presente accordo scadranno antecedentemente alla medesima data del 30 aprile 2021, previa adozione da parte dell’amministrazione competente di idoneo e tempestivo provvedimento di proroga o atto equivalente e alle medesime condizioni originariamente previste.
c. Il programma di apertura e chiusura degli impianti di cui all’articolo 5.1 potrà essere modificato in riduzione dalla Sestrieres, ancorché non pregiudichi l’apertura di tutte le aree nel periodo dal 21/12 al 31/3, con comunicazione all’Unione dei Comuni entro il 30 luglio 2020, che, tenuto conto della particolare situazione di emergenza, si intende sin d’ora approvato. Se, anche successivamente, verranno poste limitazioni all’uso degli impianti e/o alla mobilità delle persone tali da mettere in discussione l’attività stessa della Sestrieres, le Parti si incontreranno per concordare soluzioni atte ad attenuare l’impatto economico che tali decisioni faranno riverberare sulla gestione degli impianti e sul Territorio.
d. Il termine per la realizzazione della prima parte degli investimenti previsti all’articolo 7.2, è prorogato di un anno e quindi scadrà nel 2031; resta fermo il termine finale del 2040 per il loro completamento.
10.2 Rimangono salve le previsioni del presente Accordo che non siano oggetto delle deroghe transitorie di cui al precedente punto 10.1 o con le stesse incompatibili.
10.3 Al termine della stagione sciistica 2020-2021 e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile 2021, le Parti si confronteranno per accertare il perdurare della situazione di emergenza e delle conseguenze negative sul comprensorio sciistico della Vialattea. Per svolgere tale accertamento le Parti prenderanno come riferimento il valore di gestione degli impianti di cui alle Tabelle – allegato 1 e allegato 2 - dell’articolo 3 calcolato sulla base della differenza fra il numero dei passaggi considerati in tali Tabelle rispetto a quelli effettivamente realizzati nella medesima stagione 2020/2021 se pur con una tolleranza di 150.000 passaggi, tenendo altresì conto dei sussidi, contributi, finanziamenti, indennità e/o altra forma di aiuto economico e/o finanziario di cui le Parti stesse avranno usufruito, per disposizioni regionali, nazionali e/o europee, in conseguenza o connessione con la pandemia di COVID-19 (fatta eccezione per quelli relativi all’anticipata chiusura degli impianti nella stagione 2019-2020, di cui non si terrà conto). Qualora sia accertato il perdurare della situazione di emergenza,
che si manifesta attraverso una riduzione dei passaggi, con la medesima tolleranza di cui al capoverso precedente, rispetto a quelli previsti dalle Tabelle più volte richiamate, le Parti, mediante comunicazione scritta, concorderanno il proseguimento della presente clausola anche per la stagione 2021-22, con conseguente differimento anche dei termini di cui al punto 10.1.
10.4 Quanto concordato al punto 10.3 troverà applicazione anche al termine della stagione sciistica 2021-22, sempre che ai sensi dello stesso comma e con le stesse modalità sia stato accertato il perdurare della situazione di emergenza.
10.5 Qualora, nei casi di cui ai precedenti punti 10.3 e 10.4, sia invece accertato che la situazione di emergenza come sopra definita è venuta meno, la disciplina transitoria di cui al presente articolo perderà efficacia, con impegno della Sestrieres al versamento dell’importo pari alla differenza tra i canoni di cui al precedente punto 10.3 lettera a. e il canone complessivo per la stagione di cui al precedente art. 3.1.
11. Premesse e Allegati
11.1 Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
11.2 Sono allegati al presente Accordo: 1) Tabella 1; 2) Tabella 2.
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Letto, firmato e sottoscritto dalle Parti in data 2020 presso la sede dell’ Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea in .