TITOLO I CRITERI GENERALI
“REGOLAMENTO DEI PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE E PARTNERARIATO NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI”
TITOLO I CRITERI GENERALI
1. OGGETTO
Il presente Regolamento definisce gli indirizzi inerenti le esternalizzazioni e i partnerariati nell’ambito dei servizi socio-assistenziali erogati dall’ACT. Sono escluse dalla sua applicazione le procedure inerenti altri beni, servizi, lavori, nonché tutte le prestazioni lavorative e/o professionali e quelle rese individualmente da volontari.
2. FATTISPECIE
Ferma restando la possibilità per l’ACT di erogare i servizi in amministrazione diretta, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono ammesse le ulteriori formule procedimentali:
a) Le procedure di acquisto o di appalto di servizi;
b) I partnerariati nelle forme della concessione, della concessione nell’ambito della finanza di progetto, della sponsorizzazione, dell’accordo, dell’affidamento in convenzione, della coprogettazione e/o cogestione con istruttoria pubblica per iniziative sperimentali, la contribuzione e il patrocinio.
3. PROGRAMMAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione dell’ACT, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, elaborerà, subito dopo l’approvazione del bilancio previsionale, una programmazione di massima delle procedure di amministrazione diretta, esternalizzazione e partnerariato dei servizi socio- assistenziali da erogarsi, modificabile ed integrabile nel corso dell’anno in base alle esigenze ed alle circostanze sopravvenute.
Il documento approvato verrà trasmesso al Direttore Generale affinché, nel rispetto degli indirizzi formulati dal CdA, predisponga tempestivamente tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti.
4. AUTORIZZAZIONI
Ai sensi dell’art. 1 co. 5 della Legge Regionale del Lazio n. 41/2003, è necessario il possesso di idonea autorizzazione per erogare servizi socio- assistenziali alle persone con dipendenze da sostanze. A tal fine è stata istituita, nell’ambito del Registro degli Enti Metropolitani tenuto dall’ACT, l’apposita sezione autorizzazioni. Pertanto la conclusione di qualsiasi contratto o convenzione avente ad oggetto detti servizi, dovrà essere preceduta dalla verifica del possesso, da parte del soggetto stipulante, di detta autorizzazione.
Tutti gli inviti e gli avvisi indetti ai sensi del presente Regolamento dovranno pertanto prevedere che gli operatori, per partecipare alla procedura:
• Possiedano la regolare autorizzazione;
• In alternativa possano partecipare alla procedura con riserva, attestando nella domanda il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per poter ottenere l’autorizzazione ai sensi del Regolamento del R.E.M..
La presente previsione non si applica nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere servizi sperimentali e innovativi, che verranno iscritti, ai fini della loro esecuzione, nella apposita sezione del Registro degli Enti Metropolitani, nel rispetto della procedura indicata dal vigente Regolamento.
5. DISPOSIZIONI COMUNI
Ferme restando le norme specifiche previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale, nonché le disposizioni contenute nei titoli successivi per disciplinare le singole fattispecie, valgono le seguenti disposizioni comuni:
a) AFFIDAMENTI DIRETTI
Gli acquisiti, gli appalti, le concessioni e gli affidamenti in convenzione di valore fino a 20.000,- euro al netto di IVA, possono essere conclusi direttamente, senza la necessità di esperire una procedura ed evidenza pubblica.
In detti casi il contratto o la convenzione devono solamente essere preceduti da una relazione del Direttore attestante la rispondenza alle finalità dell’Agenzia dell’iniziativa e la congruità della spesa.
Le relazioni con lo schema della convenzione o del contratto dovranno essere sottoposti al CdA per la previa approvazione.
Per ragioni di opportunità o urgenza l’approvazione potrà essere data dal Presidente che ne riferirà al CdA alla prima convocazione utile.
b) ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA
Per le procedure di acquisizione di valore superiore ai 20.000,- euro al netto di IVA e di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 28 del
D. Lgs. n. 163/2006, si applicano gli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine, ogni qual volta una procedura comparativa sia compatibile con l’oggetto del contratto, l’ACT inviterà almeno cinque soggetti, nell’ambito degli iscritti nel Registro degli Enti Metropolitani o degli enti previsti dagli artt. 114, 115 e 116 del “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e di sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, a partecipare alla procedura.
L’invito, contenente le specifiche tecniche o progettuali del servizio, le condizioni contrattuali, il valore stimato del contratto, i criteri di comparazione, le modalità procedimentali, o in alternativa i contenuti propri del dialogo competitivo disciplinato al successivo art. 3 del Titolo II del presente Regolamento, dovrà essere predisposto ed approvato dal Direttore Generale nel rispetto delle indicazioni formulate dal CdA.
Qualora il CdA ne ravvisi l’opportunità, potrà dare indicazione al Direttore di sostituire la procedura ad invito con procedura resa pubblica mediante avviso.
La procedura comparativa dovrà essere svolta dal Direttore che si avvarrà di un segretario scelto nell’ambito del personale in forza all’Agenzia.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, di cui il Direttore darà avviso, con anticipo di almeno tre giorni, mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
Per la comparazione delle proposte il Direttore si potrà avvalere di un esperto anche esterno all’Agenzia.
L’aggiudicazione provvisoria sarà sottoposta dal Direttore al CdA per l’approvazione.
Per ragioni di opportunità o urgenza l’approvazione potrà essere data dal Presidente, che ne riferirà al C.d.A. nella prima seduta utile.
Entro i quindici giorni successivi alla aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula contrattuale, previo deposito da parte dell’aggiudicatario di tutta la documentazione richiesta.
c) ACQUISIZIONI SOPRA SOGLIA
Per le procedure di acquisizione di valore superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, l’ACT, pur non sussistendo l’obbligo di gara comunitaria, dovrà comunque pubblicare un avviso e utilizzare le forme più idonee per garantire alle stesse adeguata conoscibilità.
La valutazione delle offerte pervenute dovrà essere effettuata da apposita Commissione, costituita da almeno tre membri interni o esterni all’Agenzia, all’uopo nominati dal Direttore, sentito il C.d.A.. Della Commissione potrà far parte lo stesso Direttore.
Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto b).
d) DURATA
I contratti e/o le convenzioni possono avere durata massima di nove anni salve diverse previsioni normative valevoli per le singole fattispecie.
E’ consentita la proroga tecnica, limitatamente al periodo necessario ad esperire una nuova procedura di affidamento, in ogni situazione in cui sia necessario garantire la continuità nell’erogazione di servizi la cui interruzione sarebbe gravemente pregiudizievole per l’utenza, purché la necessità di ricorrere all’Istituto della proroga non sia imputabile a colpevoli inadempienze dell’ACT.
Il rinnovo, nei limiti della durata massima di cui al primo comma, è possibile, previo accertamento della convenienza economica e del pubblico interesse, se detta possibilità è prevista negli atti procedimentali presupposti al contratto o alla convenzione, se è stata riportata negli stessi e se ne è stato tenuto conto ai fini del computo del valore del servizio ai sensi dell’articolo 29 D.Lgs. 163/2006.
e) REFERENTI
Per ogni contratto o convenzione stipulata sia l’ACT che il soggetto stipulante devono indicare un Referente, che sarà anche responsabile dell’esecuzione contrattuale. Al referente dell’ACT dovrà essere sempre consentito l’accesso ai luoghi, agli atti, ai documenti e alle informazioni utili per verificare la corretta esecuzione delle attività commissionate.
Poiché i servizi alla persona erogati dall’ACT rientrano nel novero dei servizi pubblici locali e comportano un contatto diretto con l’utenza, il loro affidamento a terzi dovrà essere gestito mediante contratto di servizio.
Il contratto di servizio dovrà avere il seguente contenuto essenziale:
• Premesse
• Durata e tempi del contratto
• Oggetto del contratto ed oggetto specifico
• Obblighi del gestore
• Obblighi dell'amministrazione
• Profili economici del contratto
• Monitoraggio
• Garanzie
• Interruzione e sospensione del servizio
• Sanzioni
• Cause estinzione del rapporto
• Modalità per l'eventuale modifica del contratto
• Elezione del foro competente e clausola compromissoria
• Sottoscrizione
• Allegati
g) FIDEJUSSIONI
In caso di acquisizioni di valore superiore ai 20.000,- euro al netto di I.V.A., la stipula contrattuale è condizionata al rilascio di una fidejussione (bancaria o assicurativa) per un valore pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. E’ facoltà dell’ACT prevedere cauzioni provvisorie per la partecipazione alle procedure.
h) ULTERIORI GARANZIE PER INADEMPIMENTO
I contratti stipulati da ACT dovranno contenere la previsione delle più adeguate clausole di penali per inadempimento e di risoluzione in danno, nonché l’indicazione delle segnalazioni obbligatorie all’Autorità dei Contratti Pubblici cui l’ACT dovrà procedere ai sensi del D.Lgs 163/2006, nonché ancora l’indicazione che la mancata attestazione di regolare e corretta esecuzione contrattuale comporterà l’impossibilità di nuova stipula con l’ACT per i successivi due anni.
i) CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
L’ACT, nel rispetto del DPCM 30 marzo 2001, non potrà procedere ad affidamenti secondo il criterio del prezzo più basso. L’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inoltre, non dovrà necessariamente essere diretto a valutare, oltre all’offerta tecnico- progettuale, un ribasso percentuale sul prezzo base, bensì potrà prevedere, fermo il costo del servizio, la valutazione della migliore proposta di gestione economica della somma messa a disposizione in base a servizi aggiuntivi, ottimizzazione delle spese, razionalizzazione e capacità di reperimento delle risorse.
i) ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI
E’ ammessa la partecipazione in qualsiasi forma associata alle procedure indette ai sensi del presente Regolamento, salvi i divieti di legge.
6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
L’ACT procede ai sensi di legge ogni qualvolta si rendano necessarie forme di informazione e pubblicità.
TITOLO II
LE ACQUISIZIONI
1. L’ACQUISTO
Ai fini del presente Regolamento, l’acquisto è il contratto che si può utilizzare quando si voglia acquistare sul mercato un servizio standardizzato offerto abitualmente dai soggetti autorizzati. In caso di acquisti fino a 20.000,- Euro IVA esclusa l’acquisto può essere effettuato direttamente. In caso di acquisti di valore superiore ma nei limiti della soglia comunitaria, occorre chiedere una proposta ad almeno cinque soggetti che offrono tale prestazione, scegliendo le condizioni migliorative nel rapporto qualità/prezzo, sempre che l’oggetto contrattuale consenta comparazioni. Nel caso di valore superiore alla soglia comunitaria, occorre procedere a ricerca di mercato pubblica, invitando tutti coloro che sono in grado di fornire il servizio a formulare la loro migliore proposta, anche mediante l’offerta di prestazioni migliorative o aggiuntive.
2. L’APPALTO
Ai fini del presente Regolamento l’appalto è un contratto a titolo oneroso cui si ricorre per affidare a un soggetto terzo l’esecuzione di un servizio da erogarsi per conto dell’ACT, identificato secondo specifiche tecniche e valore presunto. In caso di appalti fino a 20.000,- Euro IVA esclusa, sarà possibile affidare l’appalto direttamente ad un operatore economico che, interpellato, abbia dato la sua disponibilità ad eseguirlo. In caso di appalti di valore superiore ma nei limiti della soglia comunitaria, occorre invitare almeno cinque soggetti a formulare offerta, aggiudicando l’appalto a chi formula l’offerta economicamente più vantaggiosa, sempre che l’oggetto
consenta comparazioni. Nel caso di valore superiore alla soglia comunitaria, l’appalto dovrà essere oggetto di un avviso pubblico.
3. IL DIALOGO COMPETITIVO
Qualora l’appalto sia particolarmente complesso e l’ACT non sia in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o quando non sia in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto, l’ACT può utilizzare la procedura del dialogo competitivo, avendo riferimento all’art. 58 D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibile. Nel caso di disponibilità finanziaria inferiore alla soglia comunitaria, l’ACT dovrà inviare l’invito a partecipare alla procedura ad almeno cinque operatori. In caso di disponibilità ad impegnare una somma superiore alla soglia comunitaria, dovrà pubblicare un avviso garantendo l’adeguata conoscibilità dello stesso.
TITOLO III
Le forme di partnerariato pubblico privato
1. DEFINIZIONI DI PARTNERARIATO
Secondo il “Libro verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni”, presentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004, si distinguono: a) il partenariato contrattuale, basato su legami contrattuali tra i soggetti partecipanti alle operazioni, in base ai quali uno o più compiti vengono affidati ad un privato. In questo contesto uno dei modelli più conosciuti è il modello concessorio, caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e l’utente finale: il privato fornisce un servizio alla collettività, in luogo, ma sotto il controllo, del soggetto pubblico; b) il partenariato istituzionalizzato, che implica l’esistenza di una struttura societaria detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, avente la missione di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore della collettività.
Rientrano nell’ambito del partnerariato contrattuale: la concessione di lavori; la concessione di servizi; la sponsorizzazione; la locazione finanziaria.
Rientra nel partnerariato istituzionalizzato la costituzione di società miste. Ai sensi dell’art.3 co. 15-ter D.Lgs. 163/2006, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la
concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi.
Nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, sono individuabili le ulteriori forme di partnerariato: a) accordi ai sensi dell’art. 43 L. 449/1997 e dell’art. 119 del D.Lgs. 267/00; b) convenzioni con soggetti no profit; c) istruttoria pubblica, ai sensi dell’art. 7 DPCM 30 marzo 2001; d) contribuzioni ad iniziative sperimentali ex l. 328/2000; e) patrocini.
2. CONCESSIONE
Ai fini del presente Regolamento, la concessione è un istituito cui si ricorre per affidare a un soggetto terzo l’esecuzione di un servizio da erogarsi per conto dell’ACT, identificato secondo specifiche tecniche, in cui la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. La concessione può prevedere anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
Il progetto concessorio, con le specifiche tecniche e il modello di convenzione, deve essere predisposto e approvato dal Direttore Generale secondo gli indirizzi del CdA.
Per procedure di valore superiore ai 20.000,- Euro al netto di IVA ma inferiori alla soglia comunitaria, la scelta del concessionario deve avvenire previa gara informale, con predeterminazione dei criteri selettivi, a cui sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati in relazione all'oggetto della concessione.
La procedura deve essere svolta dal Direttore Generale, che si avvarrà di un segretario scelto nell’ambito del personale in forza all’Agenzia.
Il Direttore Generale si potrà altresì avvalere di un esperto, anche esterno all’Agenzia, per la selezione.
Per procedure di valore superiore alla soglia comunitaria, l’ACT dovrà pubblicare un avviso per invitare tutti gli interessati a partecipare alla procedura comparativa.
Per la valutazione dei partecipanti sarà costituita una Commissione di almeno tre membri interni o esterni all’Agenzia, all’uopo nominati dal Direttore, sentito il C.d.A.. Della Commissione potrà far parte lo stesso Direttore.
L’aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta al CdA per l’approvazione definitiva.
Entro i quindici giorni successivi all’aggiudicazione definitiva si procederà all’adozione del provvedimento concessorio e stipula dell’annessa convenzione, previo deposito da parte dell’aggiudicatario di tutta la documentazione richiesta.
3. FINANZA DI PROGETTO
Ai fini del presente Regolamento il project financing, o finanza di progetto, è una forma per la quale soggetti privati propongono all’ACT un’iniziativa progettuale impegnandosi a finanziarla in cambio della concessione della gestione del progetto realizzato.
Se la proposta della finanza di progetto ha come aspetto prevalente la realizzazione e gestione di un’opera o di una struttura, la relativa procedura è disciplinata ai sensi della normativa nazionale vigente.
La disciplina prevista ai commi successivi regolamenta esclusivamente la residuale ipotesi di finanza di progetto per la gestione dei servizi, ove gli interventi che comportano opere o lavori sono assenti o secondari e i servizi prevalenti sono riconducibili all’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006.
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, il soggetto, singolo o associato, che si voglia rendere promotore di project financing per la concessione di servizi dovrà presentare all’ACT uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l’indicazione delle garanzie offerte dal promotore all’ACT. Il progetto deve indicare anche i costi relativi alla sua predisposizione, che non possono essere superiori al 2% del valore economico dello stesso.
La fattibilità del progetto è valutata dal CdA dell’ACT, che a tal fine si può avvalere di uno o più esperti, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità all’utenza, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; l’ACT deve verificare, altresì, l’assenza di elementi ostativi alla sua realizzazione.
Qualora il CdA dell’ACT ritenga il progetto meritevole, lo approva.
Se il suo valore è inferiore alla soglia comunitaria, verranno invitati almeno cinque dei soggetti iscritti al REM a presentare offerte migliorative. Qualora una di esse risulti più vantaggiosa alla stregua dei criteri indicati nell’invito, verrà stipulata la relativa convenzione col proponente, salvo l’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore originario.
Qualora il valore della progetto sia superiore alla soglia comunitaria, dovrà essere adottata la procedura di cui al comma precedente, ma essa sarà aperta a tutti gli interessati mediante pubblicazione di un avviso.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti, l’adozione degli atti di gara e l’espletamento delle procedure, nel rispetto delle indicazioni del CdA, spetta al Direttore Generale, che si avvarrà di un segretario interno all’Agenzia e, se del caso, di un esperto anche esterno per la valutazione.
L’esito della procedura dovrà essere approvato dal CdA.
Il concessionario del progetto sarà iscritto nella idonea sezione del REM, a seconda che svolga attività soggetta ad autorizzazione o sperimentale.
4. ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE E/O COGESTIONE
Ai fini del presente Regolamento si definiscono istruttorie pubbliche quelle procedure dirette a selezionare soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione e/o la corealizzazione di interventi innovativi o sperimentali di durata fino a tre anni.
Dette procedure debbono essere sempre precedute da avviso e prevedere comparazioni informate sui criteri dettati all’art. 4 del D.P.C.M. 30 marzo 2001.
La predisposizione e l’approvazione degli atti procedimentali spetta al Direttore Generale, in conformità agli indirizzi del CdA.
La selezione dei soggetti avverrà ad opera di una commissione, costituita da tre membri interni o esterni all’Agenzia, appositamente nominata dal CdA, che parteciperà per conto dell’Agenzia anche alle successive fasi della coistruttoria e/o della cogestione.
Gli atti definitori della procedura devono essere sottoposti al CdA per l’approvazione definitiva.
I soggetti selezionati verranno iscritti nell’apposita sezione del REM.
5. SPONSORIZZAZIONE
Le sponsorizzazioni sono disciplinate mediante il Regolamento delle sponsorizzazioni, approvato dall’ACT nella seduta del CdA n. 2 del 18 maggio 2009, e sue eventuali s.m.i..
6. ACCORDO
Ai fini del presente Regolamento si definiscono accordi tutti gli atti conclusi con soggetti terzi finalizzati a definire forme di collaborazione prive di impegni finanziari per l’ACT.
Gli accordi devono essere assunti dagli organi competenti ai sensi del Regolamento istitutivo dell’ACT e devono essere debitamente motivati.
7. AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE
Ai fini del presente Regolamento gli affidamenti in convenzione rappresentano affidamenti di servizi senza corrispettivo.
Le convenzioni possono essere concluse con associazioni solo se iscritte da almeno sei mesi nel proprio registro regionale o nazionale. Le associazioni devono possedere attitudine e capacità operativa rispetto all’oggetto della convenzione e devono dimostrare l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità l’attività, oltre a dover garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Le convenzioni, che devono escludere qualsiasi margine di lucro in favore dell’organismo no profit, devono prevedere solo rimborsi spese ammissibili fino ad un importo massimo determinato, devono prevedere pagamenti solo a seguito di idonea rendicontazione con indicazione precisa delle
modalità e dei termini di effettuazione; devono altresì prevedere che tutto il personale utilizzato sia coperto da idonea assicurazione stipulata dall’organismo con oneri a proprio carico.
Le convenzioni per un importo massimo fino a 20.000,- Euro IVA esclusa possono essere affidate direttamente; quelle di importo superiore, ma inferiore alla soglia comunitaria, devono essere affidate a seguito dell’invito a formulare proposta tecnico-progettuale inoltrata ad almeno cinque associazioni autorizzate, salvo che ve ne sia una che, per la propria specificità curriculare, può essere considerata oggettivamente la più idonea a rendere il servizio; le convenzioni che prevedano spese ammissibili per un importo superiore alla soglia comunitaria, devono essere affidate a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico e diretta a selezionare la proposta migliore in base al curriculum e alla proposta tecnico-progettuale.
Gli atti procedurali devono essere predisposti e approvati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CdA, dal Direttore Generale, che si avvarrà di un segretario interno all’Agenzia e di un esperto, anche esterno, se lo riterrà opportuno ai fini della valutazione delle proposte.
Il CdA, qualora lo ritenga opportuno, potrà incaricare il Direttore di provvedere alla nomina di una commissione, costituita almeno da tre membri interni o esterni all’Agenzia, per la valutazione comparativa nell’ambito di procedure di valore superiore alla soglia comunitaria. Della Commissione potrà far parte il Direttore medesimo
Il testo definitivo della convenzione dovrà essere sottoposto all’approvazione del CdA prima della stipula.
Per ragioni di opportunità o urgenza l’approvazione potrà essere data dal Presidente, che ne riferirà al C.d.A. nella prima seduta utile.
8. CONTRIBUZIONE
Ai fini del presente Xxxxxxxxxxx si definisce contribuzione quella procedura ad evidenza pubblica con la quale l’ACT finanzia una parte di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali proposti da soggetti terzi.
L’ACT può indire bandi pubblici per la concessione di contributi per l’esecuzione di servizi secondo formule innovative e/o sperimentali di durata fino a tre anni.
Nel bando deve essere indicato l’ambito delle iniziative finanziabili, nonché il tetto massimo e la percentuale del finanziamento a fondo perduto.
Le domande devono essere valutate secondo criteri predeterminati, tra i quali: la fattibilità del progetto, la rispondenza dello stesso agli obiettivi generali e particolari dell’ACT, la percentuale del finanziamento richiesto rispetto al valore economico del progetto, l’affidabilità del proponente.
La concessione del contributo deve essere condizionata alla presentazione delle spese sostenute. E’ possibile prevedere anticipazioni del contributo dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria.
Il bando e gli atti connessi, predisposti dal Direttore, devono essere sottoposti al CdA e approvati per la pubblicazione.
Le domande dovranno essere valutate da apposita Commissione, costituita da tre membri anche esterni all’Agenzia, nominata dal Direttore, sentito il CdA. Il Direttore potrà far parte della Commissione medesima.
La graduatoria provvisoria dovrà essere approvata dal CdA e poi pubblicata. I soggetti che ricevono il contributo per lo svolgimento di una iniziativa innovativa e/o sperimentale saranno iscritti nell’apposita sezione del REM.
9. PATROCINIO
Ai fini del presente Regolamento il patrocinio consiste nella dichiarazione di adesione ad una iniziativa privata per la sua particolare meritevolezza.
Quando il patrocinio morale è accompagnato dalla dazione di denaro o di beni materiali, si definisce patrocinio misto.
Il patrocinio si richiede con apposita domanda indirizzata al Presidente dell’Agenzia, da sottoporsi al CDA. Il CDA, all’esito dell’esame della domanda, delibera motivatamente l’eventuale concessione del patrocinio.
Il patrocinio misto non potrà prevedere dazioni in danaro o beni materiali superiori al valore di Euro 20.000,- e comunque il valore dello stesso non potrà mai superare il 5% del valore complessivo della iniziativa.
Il Direttore porrà in essere ogni e più opportuno provvedimento esecutivo della delibera del CdA.