TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DIFFUSIONE
Regolamento per l’iscrizione all’albo delle Associazioni e per la concessione di patrocini, vantaggi economici e contributi comunali
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.4.2016
TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DIFFUSIONE
Articolo1 (Oggetto)
1. Il presente Regolamento disciplina:
a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale;
b) la concessioni di patrocini e vantaggi economici indiretti;
c) la concessione di contributi e sovvenzioni ad enti e associazioni pubbliche e private, effettuata dal Comune nell’esercizio della propria autonomia.
2. Le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento, per la concessione dei vantaggi economici, danno attuazione all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all’azione amministrativa e realizzando il migliore impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità e alla promozione del suo sviluppo.
Articolo 2 (Pubblica diffusione)
1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente Regolamento e dell’Albo delle Associazioni anche mediante:
a) distribuzione di copia del Regolamento a ciascun Consigliere Comunale;
b) distribuzione di copia del Regolamento a ogni Associazione del territorio;
c) inserimento sul sito del Comune di Desio e deposito del presente Regolamento e dell’Albo delle Associazioni, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dove possono essere consultati da ogni cittadino;
d) possibilità di acquisizione di informazioni presso i servizi e gli uffici preposti all’attuazione delle procedure relative a quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. Chiunque può richiedere copia del Regolamento e dell’Albo, che viene rilasciata previo rimborso del costo di riproduzione, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI DESIO
Articolo 3 (Definizione)
1. L’Albo delle Associazioni è un registro ufficiale delle associazioni presenti e operanti sul territorio del Comune di Desio, riconosciute dal Comune in quanto in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, che intendono avviare un rapporto di collaborazione continuativa e costante con l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 4, dello Statuto Comunale.
2. L’Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
▪ Sezione Associazioni Socio Assistenziali e di Impegno Civile;
▪ Sezione Associazioni Culturali, Formative e Educative;
▪ Sezione Associazioni Sportive, Ricreative e del Tempo Libero;
▪ Sezione Associazioni di Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente
▪ Sezione Associazioni Combattentistiche e d’Arma
▪ Sezione Associazioni Comitati di Quartiere
3. Una stessa Associazione, al momento dell’iscrizione, può richiedere di essere inserita in una sola delle suddette sezioni, con riferimento alle sue finalità e attività prevalenti.
4. Gli uffici comunali competenti, per ogni sezione di riferimento, provvedono alla tenuta e all’aggiornamento dell’Albo.
Articolo 4 (Finalità)
1. Il Comune di Desio riconosce il ruolo delle associazioni come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorisce e promuove il pluralismo delle stesse per il perseguimento dell’interesse generale della comunità locale, ne valorizza la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, considera la loro presenza e radicamento sul territorio una risorsa fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e interagire efficacemente con l’Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti alla persona, della tutela della salute e dell’ambiente, di sviluppo della cultura e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, del territorio e delle sue tradizioni, di promozione dell’attività sportiva e di diffusione dei valori dello sport.
2. L’iscrizione all’Albo delle Associazioni comporta quindi il riconoscimento da parte del Comune di Desio delle caratteristiche d’interesse sociale e comunale dell’associazione e il valore della stessa ai fini della partecipazione alla vita sociale della città.
Articolo 5 (Requisiti)
1. Ai fini del presente regolamento è considerato “Associazione” ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui agli articoli 3 e 4 che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, le Associazioni che:
a) abbiano la sede legale o almeno una sezione operativa sul territorio comunale. La sede legale dell’Associazione è quella indicata nell’atto costitutivo, nello statuto e nel certificato di attribuzione del codice fiscale. La sede operativa è invece il luogo dove l’Associazione svolge la sua attività e può non coincidere con la sede legale;
b) dimostrino di avere svolto effettiva attività sul territorio comunale da almeno un anno, ad eccezione delle sole Associazioni “Comitati di Quartiere”, che, in
qualità di organismi di partecipazione, possono iscriversi, nel momento in cui vengono costituite;
c) siano dotate di Statuto e di Atto Costitutivo, anche in forma di accordi tra soci (debitamente registrati), dal quale risultino gli scopi perseguiti, l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura associativa, basata sull’elettività e gratuità delle cariche sociali, la gratuità delle prestazioni degli aderenti.
La struttura associativa dovrà, di norma, essere composta da:
- Assemblea degli iscritti,
- Organi Esecutivi,
- Presidente,
- Segretario.
3. Sono in ogni caso esclusi dall’iscrizione all’Albo i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste ad elezioni politiche generali e/o amministrative, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, gli ordini professionali.
4. Non possono altresì essere iscritti all‘Albo organismi che evidenzino nei propri statuti o nella loro attività pratica, la violazione dei principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini, costituzionalmente garantiti, attraverso atti discriminanti su basi razziali, etniche, religiose, sessuali o di genere, economiche, sociali e politiche.
Articolo 6 (Modalità d’iscrizione)
1. La domanda d’iscrizione all’Albo delle Associazioni, redatta in carta semplice sulla modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e inoltrata al Comune unitamente alla seguente documentazione:
a) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, dai quali risulti che l’Associazione è in possesso dei requisiti di cui all’art. 5;
b) copia dell’attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate (o Partita IVA);
c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
d) relazione illustrativa delle attività svolte nell’ultimo anno solare, con l’indicazione del numero degli aderenti e/o degli iscritti;
e) copia del bilancio finanziario/resoconto economico consuntivo corredato della dichiarazione dei metodi di gestione della contabilità e della documentazione giustificativa (es. ricevute, documentazione probatoria di entrate ed uscite, etc.).
2. L’iscrizione all’Albo comunale avviene con determinazione del Dirigente dell’Area di riferimento per ogni sezione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica della documentazione presentata. Il termine è sospeso in caso di richiesta d’integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La mancata presentazione della documentazione richiesta nei tempi indicati dal Comune comporta la non iscrizione all’Albo comunale. E’ facoltà del Comune procedere in qualunque momento alla verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo comunale.
3. Il diniego dell’iscrizione può essere disposto qualora:
a) l’attività dell’Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale;
b) vengano prodotti documenti risultanti, a seguito di accertamenti, falsi o incongruenti;
c) l’Associazione non possieda i requisiti di cui all’articolo 5;
d) la documentazione presentata a corredo della domanda sia incompleta e non sia stata integrata a seguito della richiesta degli uffici.
Articolo 7 (Aggiornamento e cancellazione)
1. Le Associazioni iscritte all’Albo comunale sono tenute a comunicare per iscritto entro 30 giorni dall’avvenuta variazione eventuali modifiche o integrazioni dei documenti di cui all’articolo 6, comma 1.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, è disposto l’aggiornamento dell’Albo comunale, al fine di verificare il permanere dei requisiti e il mantenimento dell’iscrizione.
3. Ai fini dell’aggiornamento, le Associazioni devono compilare e presentare, entro il termine di cui al comma 2, la modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione in cui si attesti il permanere dei requisiti di cui all’articolo 5, ed in particolare che l’atto costitutivo, lo statuto e le cariche associative sono rimasti invariati, ovvero in caso contrario, presentazione della nuova documentazione;
b) relazione illustrativa delle attività svolte nell’ultimo anno solare, con indicazione del numero degli iscritti e/o degli aderenti, e resoconto economico consuntivo;
c) programma annuale delle attività previste per il nuovo anno di iscrizione.
4. Il precedente comma 3 si applica alle Associazioni Comitati di Quartiere solo per quanto riguarda la lett. a) dello stesso.
5. Qualora un’Associazione iscritta all’Albo comunale perda uno dei requisiti necessari, indicati all’articolo 5, oppure non ottemperi, previo sollecito, agli adempimenti per il mantenimento dell’iscrizione, ovvero quando l’Associazione lo richieda espressamente per mezzo del suo legale rappresentante, si procede alla cancellazione dall’Albo comunale con motivata determinazione del Dirigente dell’Area di riferimento di ogni sezione.
Articolo 8 (Diritti e obblighi)
1. Alle Associazioni iscritte all’Albo comunale sono riconosciuti, oltre ai diritti previsti dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento, i seguenti:
a) il diritto di accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l’attività amministrativa, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;
b) il diritto di accedere ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi.
2. L’iscrizione all’Albo dà diritto ad accedere alla concessione di patrocini, contributi e benefici economici e agevolazioni tariffarie, all’utilizzo di spazi pubblici e a stipulare convenzioni con il Comune per la realizzazione di attività nel proprio ambito d’intervento.
3. La concessione in uso alle Associazioni iscritte all’Albo comunale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune ha la disponibilità, degli impianti sportivi e di altri spazi pubblici culturali, è disciplinata da appositi regolamenti.
4. Le Associazioni iscritte all’Albo comunale assicurano:
a) la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l’Amministrazione Comunale e con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasione di particolare rilievo per la comunità locale;
b) la piena informazione circa le modalità di attuazione dell’attività associativa e garantiscono all’Amministrazione Comunale l’accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO III – CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
Articolo 9
(Finalità e aree d’intervento)
1. Il Comune, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base di quanto previsto dallo Statuto comunale, favorisce l’iniziativa dei cittadini, singoli o organizzati in gruppi ed associazioni, per lo svolgimento di attività rivolte alla collettività. Per il raggiungimento di tale scopo, si avvale anche dell’istituto del Patrocinio.
2. Il patrocinio può essere concesso per attività che, rientrando nelle competenze dell’ente locale, vengono esercitate da soggetti terzi piuttosto che direttamente da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.
3. Il patrocinio può essere richiesto per iniziative, attività o manifestazioni, con particolare riferimento alle seguenti aree d’intervento:
▪ attività di promozione sociale e di volontariato;
▪ attività di promozione dell’impegno civile e di tutela dei diritti umani;
▪ attività educative e formative;
▪ attività di promozione culturale e celebrativa della storia e tradizioni locali;
▪ attività sportive, ricreative e del tempo libero;
▪ attività di valorizzazione del tessuto economico;
▪ attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente;
▪ feste e manifestazioni cittadine e/o di quartiere.
Articolo 10 (Soggetti beneficiari)
1. Possono essere beneficiari del patrocinio dell’Amministrazione Comunale:
▪ associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
▪ altri organismi non profit;
▪ aziende pubbliche di servizi alla persona;
▪ soggetti pubblici che realizzino attività d’interesse per la comunità locale;
▪ soggetti privati per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico.
2. L’Amministrazione Comunale non concede patrocini:
a) per iniziative di carattere politico;
b) per iniziative aventi fine lucrativo e in generale per attività commerciali;
c) per iniziative palesemente non coerenti con le finalità del Comune, richiamate nello Statuto.
Articolo 11 (Tipologia)
1. Il patrocinio a titolo non oneroso, consistente nell’utilizzo dello stemma comunale sul materiale di promozione, secondo le modalità e la grafica concordata con i servizi comunali competenti, è concesso con disposizione del Sindaco o dell’Assessore competente in relazione alle aree di intervento. E’ fatto divieto dell’uso dello stemma comunale salvo nei casi di concessione di patrocinio comunale e d’iniziative realizzate in collaborazione con l’Amministrazione.
2. Il patrocinio a titolo oneroso, consistente nell’attribuzione di vantaggi economici indiretti e/o nell’erogazione di un contributo, salvo il caso di cui al comma 6, è concesso formalmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione. In caso di erogazione di un contributo economico, l’organizzatore deve presentare, su apposito modulo, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo relativi all’iniziativa, attività, manifestazione.
3. Sono considerati vantaggi economici indiretti le tariffe e i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune, di seguito elencate:
▪ stampa di materiale pubblicitario;
▪ spedizione di materiale promozionale;
▪ esenzione o riduzione della tariffa affissioni;
▪ esenzione o riduzione delle tariffe per l’utilizzo di sale o strutture comunali per iniziative e/o manifestazioni;
▪ servizi di trasporto e facchinaggio;
▪ fornitura di materiali, attrezzature e impianti (palco, transenne, tavoli e sedie, impianti audio fonici, videoproiettori, ecc.);
▪ servizio pulizie;
▪ utenze elettriche per iniziative e/o manifestazioni.
4. L’esonero dal pagamento della tassa di concessione del suolo pubblico è consentita solo nelle ipotesi di occupazione effettuata direttamente dal Comune per il perseguimento degli scopi istituzionali, ancorché con l’utilizzo di soggetti esterni incaricati della realizzazione degli eventi.
5. La Giunta comunale può deliberare l’esenzione totale dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo di qualunque sala o struttura comunale gestita direttamente dal Comune, anche in deroga alla deliberazione annuale sulle tariffe per i servizi a domanda individuale, nei seguenti casi:
a) iniziative organizzate da soggetti pubblici, per iniziative aventi finalità di interesse pubblico;
b) iniziative organizzate da associazioni di volontariato iscritte all’Albo comunale delle Associazioni, purché tali iniziative siano aperte e gratuite per tutta la cittadinanza e abbiano un rilevante interesse pubblico o sociale.
6. Il patrocinio a titolo oneroso in cui il soggetto proponente chiede la sola esenzione o riduzione delle tariffe per l’utilizzo di sale o strutture comunali per le quali la Giunta
Comunale ha approvato, con apposita deliberazione, le tariffe e le relative agevolazioni, è concesso con disposizione del Sindaco o dell’Assessore competente.
7. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività di carattere generico/generale, ma è concesso solo per specifiche iniziative.
Articolo 12 (Pubblicizzazione)
1. La concessione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti locali. Sul materiale promozionale devono essere evidenti lo stemma e la dicitura “iniziativa realizzata con il Patrocinio (e/o contributo/collaborazione) del Comune di Desio”. La bozza del materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l’ufficio stampa e comunicazione del Comune.
Articolo 13 (Presentazione istanza)
1. I soggetti interessati a ottenere il patrocinio presentano istanza mediante compilazione della modulistica appositamente predisposta e disponibile presso gli uffici preposti o scaricabile dal sito del Comune, di norma entro i seguenti termini:
a) almeno 20 giorni prima rispetto alla data d’inizio o svolgimento dell’evento per i patrocini a titolo non oneroso;
b) almeno 60 giorni prima rispetto alla data d’inizio o svolgimento dell’evento per i patrocini a titolo oneroso.
2. Il Servizio comunale interessato per area d’intervento istruisce la pratica secondo le indicazioni dell’Assessore di riferimento, previa verifica dell’idoneità delle date e della disponibilità delle aree, locali, strutture e attrezzature comunali necessarie.
3. I soggetti richiedenti sono responsabili per l’ottenimento di tutti i permessi e le certificazioni previsti dalla normativa vigente per l’attuazione delle manifestazioni patrocinate.
4. Il patrocinio con utilizzo di strutture e/o aree pubbliche, comprese vie, piazze e altre aree scoperte, è concesso previo parere, obbligatorio e vincolante, rilasciato dal Servizio comunale competente (SUAP) al rilascio delle licenze d’esercizio per spettacoli, trattenimenti, manifestazioni in genere, sottoposte al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e/o alla normativa in materia commerciale (sagre, fiere e mercatini, ecc.). A detto Servizio dovranno essere inoltrate, entro il termine di 60 giorni previsto al comma 1, lett. b), le istanze e/o le SCIA (Segnalazioni Certificate Inizio Attività ex art. 19 Legge n. 241/1990) per il rilascio delle su citate licenze e/o autorizzazioni. Il Servizio, fatte salve le eventuali interruzioni dei termini per carenze documentali e fatto, altresì, salvo l’esito dell’istruttoria (accertata carenza dei requisiti a seguito di controlli con enti esterni), rilascia il parere per la concessione del patrocinio e/o per l’utilizzo della struttura e/o area pubblica entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza e/o della SCIA. Eventuali termini minori, comunque non inferiori a 20 giorni, dovranno essere autorizzati, per motivi di pubblico interesse non rinviabili, con delibera della Giunta Comunale.
Articolo 14 (Ulteriori adempimenti)
1. Al fine di agevolare i soggetti proponenti viene consegnato il vademecum informativo allegato al presente regolamento, contenente tutte le informazioni in materia di autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle iniziative, attività e manifestazioni.
2. I settori/servizi comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni provvedono all’aggiornamento del vademecum ogni volta che intervengano modifiche nelle procedure o nelle indicazioni in esso contenute.
3. L’aggiornamento del vademecum è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
TITOLO IV – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
Articolo 15 (Tipologia e destinatari)
1. Il Comune può concedere contributi e sovvenzioni a favore dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, nell’ambito delle attività di cui all’art. 9, comma 3, del presente regolamento:
▪ per manifestazioni, interventi e iniziative, progetti specifici;
▪ per attività svolte con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
▪ per iniziative organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
2. La concessione di contributi e sovvenzioni viene disposta, in ordine di priorità, a favore dei seguenti soggetti:
▪ associazioni iscritte all’Albo comunale di cui al Titolo II del presente regolamento;
▪ soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, del presente regolamento.
Articolo 16 (Modalità di presentazione)
1. Le richieste di contributo devono essere presentate a firma del legale rappresentante, utilizzando la medesima modulistica di richiesta del patrocinio e nel termine di previsto all’articolo 13, comma 1, lett. b) (60 giorni prima rispetto alla data d’inizio o svolgimento dell’evento per i patrocini a titolo oneroso). Le richieste devono essere corredate del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.
2. Nei preventivi e nei consuntivi non possono essere valorizzate le prestazioni svolte dai componenti dell’Associazione o Ente organizzatore e da tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente con esse collaborino, nonché gli oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone, o
che siano messi gratuitamente a disposizione dal Comune o altre Associazioni ed Enti pubblici o privati.
3. L’intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si verifichino per le manifestazioni e iniziative organizzate.
4. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
5. Il Comune non assume responsabilità alcuna, sotto alcun aspetto, in merito all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato patrocini, contributi e benefici economici. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale – al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti – può sospendere la concessione del patrocinio e/o l’erogazione del contributo e, in seguito all’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca qualora ricorrano i presupposti.
6. La concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
Articolo 17
(Criteri per la concessione)
1. La concessione di contributi è di competenza della Giunta Comunale ed è disposta con apposito atto deliberativo. L’Assessore competente in materia esamina la richiesta e propone alla Giunta Comunale l’importo del contributo da erogare.
2. L’esame delle richieste e la concessione dei contributi avviene tenendo conto dei seguenti criteri:
a) coerenza dell’attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune, nonché con i programmi dell’Amministrazione e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
b) perseguimento di interessi di utilità e valorizzazione ambientale, culturale, sportiva, sociale, realizzazione dei valori di solidarietà;
c) rilievo dell’iniziativa per la comunità;
d) carattere originale e innovativo;
e) concorso di altre associazioni o enti all’iniziativa;
f) entità del contributo richiesta in proporzione al costo preventivo di spesa.
Articolo 18 (Modalità di erogazione)
1. I Servizi comunali di riferimento, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale, provvedono alla liquidazione, a consuntivo, del contributo previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di:
a) rendiconto economico a firma del legale rappresentante, a cui dovranno essere allegate le pezze giustificative relative alle spese sostenute e riportanti i dati identificativi dell’evento per cui si chiede il contributo;
b) relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa e documentazione probatoria di supporto (locandine, avvisi, manifesti, inviti, recensioni stampa);
c) dichiarazione degli eventuali introiti derivanti da vendita biglietti, sponsor, contributi da altri Enti, pagamento corsi, ecc…;
d) dichiarazione di responsabilità ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600;
e) indicazione del conto corrente dedicato e del legale rappresentante abilitato alla riscossione.
2. Nel caso in cui i giustificativi di spesa siano inferiori alla somma degli introiti e del contributo comunale concesso, quest’ultimo sarà ridotto di conseguenza, fino alla copertura delle spese effettivamente sostenute.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Ai soggetti già iscritti all’Albo comunale è provvisoriamente confermata l’iscrizione. Per la conferma definitiva si procederà alla verifica della documentazione presente agli atti e alla sua eventuale integrazione da parte delle Associazioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono sostituiti (o revocati) i regolamenti e le linee guida adottati con i seguenti atti:
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 1991 (e successiva delibera di modifica n. 57 del 11 maggio 1992), avente ad oggetto “Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati ed enti pubblici e privati”;
▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13 febbraio 2002, avente ad oggetto “Regolamento per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni”;
▪ deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 1 ottobre 2013, avente ad oggetto “Linee guida per la concessione del patrocinio comunale”.
All. 1
VADEMECUM INFORMATIVO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Chiusura al traffico e viabilità
Per ottenere la chiusura al traffico di tratti di viabilità è necessario presentare istanza alla Polizia Locale, in concomitanza della richiesta di patrocinio, nei termini previsti dal regolamento, specificando decorrenza e durata (orario di inizio e fine), nonché – se necessario - i tratti di strada per i quali si chiede l’istituzione del divieto di sosta. E’ altresì opportuno richiedere, ove si ritenga possa esservene la necessità, che la Polizia Locale valuti l’eventuale presenza di personale per la sorveglianza (viabilistica o di altra natura). Nel caso di chiusura di un tratto parziale di strada è necessario indicare con esattezza l’area interessata per poter valutare le deviazioni di traffico e concordare con il Settore Tecnico Servizio LL.PP. la posa della prescritta segnaletica e/o la disponibilità alla movimentazione della segnaletica esistente su indicazioni del Comando.
Pubblicità e pubbliche affissioni
L’imposta sulla pubblicità è ridotta del 50%:
▪ per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
▪ per la pubblicità relativa a manifestazioni culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune;
▪ per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
▪ per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
▪ per i manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune;
▪ per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Le autorizzazioni per l'esposizione di materiale pubblicitario diverso da manifesti o locandine (es. insegne, striscioni, ecc.) devono essere richieste al competente servizio per l’edilizia privata.
Il pagamento delle tariffe e la richiesta di ogni informazione in merito devono essere effettuati presso il concessionario.
Rilascio licenze di pubblica sicurezza e commercio
La presentazione delle istanze della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività ex art. 19 Legge n. 241/1990) avviene esclusivamente con modalità telematica e procedura guidata di compilazione online. Sul sito web comunale possono essere reperite tutte le informazioni necessarie. Nel caso in cui la manifestazione preveda il pagamento della tassa o.s.a.p. o equivalente, la licenza e/o l’autorizzazione acquisteranno validità ed efficacia solo se accompagnate da attestazione di avvenuto versamento della tassa. Allo scopo, il titolo abilitante recherà apposita prescrizione.
Il pagamento della tassa o.s.a.p. deve essere effettuato presso il concessionario.
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, celebrative e aventi scopo di utilità sociale, si applica la tariffa ridotta dell'80%, mentre non si fa luogo a tassazione se l'area occupata non eccede i 10 mq.