ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato
ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Provveditorato
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxxx
AVVISO INDAGINE DI MERCATO
finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’Accordo Quadro (ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016), con un unico operatore economico, per l'appalto del servizio di effettuazione di esami ematochimici e visite oculistiche per il personale della Direzione ARPAT di Firenze, per la durata di 2 (due) anni o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale stabilito in euro 5.000,00, esente IVA..
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ARPAT intende svolgere un’indagine di mercato, tramite la piattaforma telematica START, finalizzata ad individuare l’operatore economico cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (affidamento diretto) l’Accordo Quadro (ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016), con un unico operatore economico, per l'appalto del servizio di effettuazione di esami ematochimici e visite oculistiche per il personale della Direzione ARPAT di Firenze, per la durata di 2 (due) anni fino all'esaurimento dell'importo contrattuale stabilito in euro 5.000,00, esente IVA., con le caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d’appalto (allegato).
Il quadro economico dell’Accordo Quadro è stimato complessivamente in Euro 5.000,00 (IVA esclusa).
Gli operatori economici sono invitati a trasmettere a mezzo pec (xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), indirizzata al Settore Provveditorato, entro il giorno 27 luglio 2018 il proprio miglior preventivo di spesa, per n. 1 visita specialistica oculistica e n. 1 esame ematochimico, come dettagliati nel Capitolato Speciale d’appalto allegato.
Il preventivo dovrà essere presentato utilizzando l’apposito modulo, allegato al presente avviso.
ARPAT procederà alla richiesta di offerta e all’affidamento diretto dell’Accordo Quadro della durata di 2 anni o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale stabilito in euro 5.000,00, esente IVA, mediante utilizzo della piattaforma telematica START, all’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo.
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tel. 000.00000 - fax 000.0000000 - p.iva 04686190481 - xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx
per comunicazioni ufficiali PEC: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - (accetta solo PEC),
per informazioni ambientali: xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx - per info sul trattamento dati xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx
Resta stabilito sin d’ora che sia il presente avviso che la presentazione del preventivo di spesa da parte dell’operatore economico non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento della fornitura di cui trattasi, gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire un preventivo di spesa che non ha valore vincolante per ARPAT né valore precontrattuale. Si precisa che il presente avviso non avvia una “procedura di gara” ma “un’indagine di mercato” svolta mediante utilizzo della piattaforma START. L'avviso inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta.
Firenze, 12 luglio 2018
La Responsabile del Settore Provveditorato Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx0
Pagina 2 di 2 tel. 000.00000 - PEC: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx - x.xxx 04686190481 - xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx - xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx
ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 50144 Firenze - via Porpora, 22 Tel. 055/32061 - Fax 055/0000000 P.IVA 04686190481
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’Accordo Quadro (ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016), con un unico operatore economico, per l'appalto del servizio di effettuazione di esami ematochimici e visite oculistiche per il personale della Direzione ARPAT di Firenze, per la durata di 2 (due) anni
Numero CIG:
ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’effettuazione di esami ematochimici e visite oculistiche per il personale della Direzione ARPAT di Firenze, per la durata di 2 (due) anni.
Il presente appalto è finalizzato all'affidamento del servizio consistente negli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore, meglio dettagliati all’Art.3 del presente capitolato.
Il personale interessato all'effettuazione del servizio è il personale di ARPAT in servizio presso la Direzione di ARPAT con sede in Xxx Xxxxxxx,00 – 00000 Xxxxxxx. I referti clinici ed i risultati degli accertamenti diagnostici effettuati in attuazione del servizio dovranno essere trasmessi, per il seguito di competenza e nel rispetto della segretezza dei dati da qualificarsi sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al soggetto attualmente affidatario della qualifica di medico competente, presso la Direzione di ARPAT, al seguente indirizzo: ARPAT – Via Porpora, 22 – 00000 - Xxxxxxx e, in copia, ai dipendenti stessi.
La puntuale e conforme effettuazione dell'adempimento della consegna dei referti al medico competente segna l'avvenuta esecuzione del contratto che consentirà al Direttore dell'esecuzione di attestare l'avvenuta conforme prestazione del servizio.
ART. 2. DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
Il contratto di appalto in forma di accordo quadro avrà la durata massima di 2 anni o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale stabilito in euro 5.000,00, esente IVA.
L’Accordo Quadro riguarda le modalità con cui ARPAT potrà ricorrere al servizio oggetto di appalto mediante ordini/contratto che verranno attivati da ARPAT durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro.
Con la stipula dell’Accordo Quadro, l’affidatario si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi (ordini/contratto) fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.
L’affidamento del servizio avrà la durata di due anni decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Il quadro economico dell’Accordo Quadro è stimato complessivamente in Euro 5.000,00 (esente IVA).
Il valore suddetto non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed il quadro economico massimo dell’accordo quadro.
Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l’Accordo Quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l’aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).
ART. 3 . PRESTAZIONI RICHIESTE, TEMPI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Prestazioni richieste:
• - Xxxxx xxxxxxxxxxxx:
Dovranno essere relativi a:
glicemia; creatininemia; ast;
alt; ggt;
bilirubina totale e frazionata; emocromo;
colesterolo totale; HDL-colesterolo; LDL-colesterolo; trigliceridi;
dovrà essere effettuato l'esame urine completo.
• - Visite specialistiche oculistiche: Dovranno comprendere:
Esame visus, da lontano, intermedio e da vicino (naturale e corretto); Tono oculare;
Esame fundus oculi; Senso cromatico.
Tempi: Le prestazioni debbono essere effettuate in una o più date, da concordarsi in corso di esecuzione contrattuale con il RUP o suo incaricato; in particolare i referti clinici ed i risultati (in duplice copia in busta chiusa) degli accertamenti diagnostici effettuati dovranno pervenire ad ARPAT nei tempi che saranno concordati.
Xxx i prelievi ematici che le visite specialistiche dovranno, per quanto possibile, essere effettuati nelle date da concordare di volta in volta con il RUP o suo incaricato.
Modalità: Tutte le prestazioni, da effettuarsi da parte di medici o personale sanitario legittimamente abilitato ai sensi della vigente normativa sanitaria, dovranno essere effettuate presso i locali di ARPAT – Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx.
l prelievo di sangue per gli esami ematochimici e le visite oculistiche devono essere eseguiti in orario mattutino dalle ore 7,30.00 alla ore 13.00.
ART. 4. DURATA E IMPORTO
L’affidamento avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di effettiva stipula del contratto.
Il valore dell'accordo quadro è quantificato nell'importo massimo di Euro 5.000,00 (IVA esente) comprensivo di tutto quanto previsto dal presente capitolato, inclusi trasferte, materiali di consumo e quant'altro necessario alla corretta esecuzione del servizio.
Resta inteso che l'importo che ARPAT pagherà a titolo di corrispettivo, sarà quello definito nei singoli ordini che di volta in volta saranno emessi, che ammonterà al prodotto del prezzo offerto in gara per le singole prestazioni per il numero delle prestazioni effettivamente svolte, desumibile dal dettaglio dell'offerta economica presentata in sede di gara e che comunque, qualora alcuno dei dipendenti non fosse disponibile nelle date individuate in prima istanza, lo stesso verrà sottoposto alle prestazioni mediche e diagnostiche nel corso della validità del
contratto, quindi con integrazione e correlativo pagamento delle prestazioni erogate in seconda istanza.
ART. 5. PAGAMENTI
Il corrispettivo di appalto, dovuto per ogni singolo ordine, è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto e si intende fisso ed invariabile; il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità della fornitura eseguita dal Responsabile di esecuzione del contratto, a seguito di emissione di fattura relativa ad ogni singolo ordine posticipata. La verifica di conformità sarà effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo dell’esito delle prestazioni al medico competente, presso ARPAT – Via Porpora, 22 – 00000 Xxxxxxx.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012.
Le fatture dovranno essere intestate:
“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Xxx Xxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxxx, Cod. Fiscale e P.04686190481”
Le fatture dovranno essere trasmesse tramite SDI.
Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.
Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente rispetto all’esecuzione delle attività ricomprese nel servizio e dovranno riportare il numero di CIG e il numero dell’ordine a cui fanno riferimento.
A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24-04-2017 n. 50, anche ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitaIVA> il valore S “scissione pagamenti”.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.
ART. 6. SEGRETO D’UFFICIO
L’affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d’opera.
I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti dovranno essere trattati e gestiti con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.
ART. 7. PERIODO DI PROVA
La ditta aggiudicataria sarà soggetta ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi
dall’avvio del servizio.
La valutazione del periodo di prova sarà effettuata da ARPAT in modo autonomo ed indipendente.
L'esito negativo del periodo di prova si verificherà nel caso anche di una sola inadempienza alla prestazione contrattuale (ritardo o non effettuazione delle prestazioni richieste), certificata da motivata e circostanziata relazione del RUP. In tal caso, ARPAT procedere alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare obiezioni.
ART. 8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Non è consentita la cessione del contratto. La cessione costituisce motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 9. INADEMPIENZE E PENALITA’
Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto da ARPAT, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). La ditta aggiudicataria avrà 7 giorni, dalla data di ricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non vi ottemperi entro il termine predetto, ARPAT si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC, con richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all’entità delle penali applicate, da detrarre dall’importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze. Si stabilisce l’eventuale applicazione delle penali come di seguito riportato:
- mancata o ritardata consegna degli esiti degli esami e delle visite effettuate: Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data di contestazione.
In caso di ritardo nell’espletamento della servizio, tale da comportare inconvenienti, fatta salva l’ipotesi di risoluzione del contratto, ARPAT potrà rivolgersi ad altra ditta addebitando all’aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con ARPAT. L’illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate “gravi” alle prescrizioni contrattuali
comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.):
• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010;
• in caso di esito negativo del periodo di prova;
• in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione,
• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
• in caso di cessione del contratto;
• in caso di subappalto non autorizzato;
• ritardo nella refertazione della prestazione oltre 30 giorni lavorativi dalla data dell'analisi/visita del dipendente di ARPAT;
• mancato espletamento della prestazione oltre 30 giorni lavorativi dalla richiesta.
In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento di ARPAT, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.
In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio ecc...
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.
Le ipotesi di risoluzione del contratto possono integrare la fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), D.Lgs 50/2016.
ART. 11. CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, la ditta aggiudicataria si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili.
(reperibili sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali) :
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 di cui al decreto del Direttore generale n. 6/2018;
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166/2014. (reperibili sul sito di ARPAT xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-
trasparente/disposizioni-generali).
ART. 12. RECESSO DAL CONTRATTO
ARPAT oltre che nei casi previsti dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (Clausola ex art. 1341 c.c.):
- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico- organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all’aggiudicatario.
ARPAT, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l’appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.
In ogni caso, fermo restando il diritto dell’aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario (clausola ex art. 1341 C.C.).
ART. 13. CONTRATTO
Il contratto, relativo al presente Accordo Quadro, con la ditta aggiudicataria verrà concluso per mezzo di corrispondenza commerciale.
Successivamente verranno emessi, da parte della Direzione di ARPAT, i singoli ordini (appalti attuativi).
ART. 14. FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
ART. 15. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa rinvio al Capitolato Generale d’oneri di ARPAT (reperibile su "xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxx), alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341 C.C.: ART. 7 Periodo di prova
ART. 9 – Inadempienze e penalità ART. 10 – Risoluzione del contratto ART. 11 - Clausola anticorruzione ART. 12 – Recesso
ART. 13 - Contratto
ART. 14 - Foro competente
MODULO PER PREVENTIVO
• A)- Xxxxx ematochimici:
glicemia; creatininemia; ast;
alt; ggt;
bilirubina totale e frazionata; emocromo;
colesterolo totale; HDL-colesterolo; LDL-colesterolo; trigliceridi;
esame urine completo.
PER UN TOTALE DI EURO:
• B)- Visite specialistiche oculistiche:
Esame visus, da lontano, intermedio e da vicino (naturale e corretto); Tono oculare;
Esame fundus oculi; Senso cromatico.
PER UN TOTALE DI EURO:
PREVENTIVO TOTALE (A+B) EURO:
i prezzi si intendono IVA ESENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma digitale)