CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA CORPORATE
PREMESSO CHE
● Che la società Credito Facile Mediazione Creditizia Srl opera quale Mediatore Creditizio così come definito dall'attuale Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) che prevede che: “è Mediatore Creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”;
● Che il Mediatore per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primari Istituti di Credito e/o intermediari finanziari previa valutazione di ogni singola posizione nel rispetto delle disposizioni circa la dovuta garanzia di professionalità ed indipendenza;
● Che il Cliente intende avvalersi dell'attività esercitata dal Mediatore Creditizio per la ricerca di un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità;
● Che Credito Facile Mediazione Creditizia Srl è disponibile a supportare il Cliente per la predisposizione di quanto necessario per la messa in relazione con il potenziale Soggetto Finanziatore;
● Che il Mediatore garantisce al Cliente la massima trasparenza e professionalità nella gestione del rapporto con lo stesso e che risulta in possesso di adeguata struttura, per il corretto e conforme esercizio dell'attività di mediazione creditizia, nell'interesse e tutela della Clientela e della potenziale Clientela nel rispetto della disciplina del settore;
● Che il Cliente ha ricevuto e preso visione della documentazione precontrattuale, di trasparenza e di tutela dei dati personali consegnata dal collaboratore del Mediatore in possesso di tutti i requisiti prescritti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;
● Che il Cliente ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi al Mediatore Creditizio e si obbliga al pagamento dei compensi come di seguito definiti e accetta i vincoli di seguito riportati.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
DOCUMENTO DI SINTESI
Vengono di seguito riportate le principali condizione presenti nel Contratto di Mediazione Creditizia:
Termini di esecuzione del servizio: mesi 12 (dodici). La durata è suscettibile a variazioni non dipendenti all’operato della Società di Mediazione come a titolo meramente esemplificativo, particolari criticità emerse nel corso dell’istruttoria; Un importo variabile, calcolato in ragione di anno per la durata del finanziamento e versato in unica soluzione, complessivamente pari al % ( percento) dell’importo deliberato; Può essere chiesto un importo fisso, a titolo di acconto, pari a € ( /00) per spese di istruttoria e riassorbibile in caso di perfezionamento dell’operazione come da punto I;
Per le operazioni di factoring, per le prestazioni successive alla prima, un importo variabile calcolato sulle singole operazioni pari al % ( %) dell'importo;
Spese eventuali a titolo di penale: minimo € 1.000,00 (Euro mille/00) - massimo 50% del compenso di mediazione previsto;
Diritto di recesso: giorni 14, per contratti offerti fuori sede o a distanza, con il pagamento di eventuali spese.
Tutto ciò premesso si stipula, con il presente contratto, tra le seguenti parti:
x. Xxx./Sig.ra , nato/a ( ) il ,
residente a ( ) via/piazza n. , Codice Fiscale in qualità di rappresentante legale di , con sede legale in ( ) via/Piazza n. , Codice Fiscale/P. Iva PEC di seguito “Cliente”
b. Credito Facile Mediazione Creditizia Srl, iscritta all’elenco dei Mediatori Creditizi (OAM) al n° M469; con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx, xx 0000, Xxx. 00.00000000 – C.F e P.IVA 15313361006 - Capitale sociale € 50.000,00 i.v., in persona del legale rappresentante, di seguito “MEDIATORE CREDITIZIO”.
ART. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha per oggetto la Mediazione Creditizia intesa come messa in relazione di Banche o Intermediari Finanziari previsti dal Testo Unico Bancario con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'attività di mediazione va adeguata al profilo economico/reddituale e generale del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all'entità del finanziamento richiesto. Sarà principalmente sviluppata attraverso l'intervento e l'interposizione di Collaboratori e/o Dipendenti di cui la società si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti senza aggravio di costo per il Cliente. Il Mediatore si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili a una scelta libera e consapevole da parte sua tra le diverse alternative presenti sul mercato.
Il Mediatore potrà assumere tutte le informazioni (inerenti al Cliente) tecnico-legali ritenute utili nonché esibire la documentazione esistente ai potenziali enti finanziatori e fare quant'altro ritenuto necessario e opportuno per l'espletamento e il conseguimento del presente mandato, con promessa fin d'ora da parte del Cliente di rato e valido rispetto all'operato del Mediatore Creditizio, al fine della concessione di un finanziamento (come meglio specificato in premessa):
- Tipologia di finanziamento richiesto:
- Capitale richiesto: ( /00)
- Durata:
L’importo richiesto potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione durante l’istruttoria della pratica anche a seguito delle evidenze risultanti dall’attività di mediazione. Tale variazione non pregiudica in alcun modo la validità del presente contratto.
ART. 2 - Durata del contratto
Il presente contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. In caso di recesso prima della scadenza da parte del Cliente, questo è tenuto al pagamento in favore del Mediatore delle spese come specificato dall’ART. 9 lettere b), c) e d) o dall’ART. 10. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale cesserà senza necessità di disdetta.
ART. 3 - Diritto di esclusiva
Il Cliente riconosce al Mediatore Creditizio il diritto di esclusiva fino all’estinzione del presente contratto. In caso di violazione è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale come indicato dall’ART 10.
ART. 5 Termini di esecuzione del servizio
a) Il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto.
b) Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio entro il termine di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente contratto.
ART. 6 Obblighi del Cliente
a) Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero; in caso contrario il Cliente
è tenuto al pagamento in favore del Mediatore Creditizio delle spese a titolo di penale così come indicato all’ART. 10.
b) Il Cliente dichiara espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, procedimenti disciplinari, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:
1. ⬜ di avere / ⬜ di non avere in corso uno o più finanziamenti, dei quali si impegna a dare comunicazione al Mediatore Creditizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni, o contestualmente alla consegna dei documenti;
2. ⬜ di avere / ⬜ di non avere rilasciato fideiussioni o coobbligazioni a favore di un terzo;
3. ⬜ di essere / ⬜ di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale Rischi tenuta da Banca d'Italia e/o in altre banche dati.
Il Cliente dichiara:
di NON avere in corso contratti di Mediazione con altra Società di Mediazione per la concessione del medesimo finanziamento
di avere in corso contratti di Mediazione con altra Società di Mediazione per la concessione del medesimo finanziamento
Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante, riferita alla propria situazione societaria che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
ART. 7 - Obblighi del Mediatore Creditizio
a) Il Mediatore Creditizio deve adeguare l’attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all’entità del finanziamento
richiesto.
b) Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede, e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
c) Il Mediatore Creditizio si impegna a mantenere la riservatezza su dati e informazioni riservate di cui venga a conoscenza.
ART. 8 - Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio
a) Il Cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da Banche e Intermediari Finanziari, il Mediatore Creditizio non sarà tenuto a comunicare al Cliente né genericamente né specificatamente le motivazioni.
b) Il Cliente prende altresì atto che il Mediatore Creditizio non sarà in alcun modo responsabile dell’operato delle Banche e Intermediari Finanziari, anche nell’ipotesi di ritardo o mancata concessione del finanziamento richiesto.
ART. 9 - Spese
a) Le spese di istruttoria, relative al Mediatore Creditizio sono comunque dovute. In caso di buon fine della pratica, sono comprese nel compenso di mediazione.
b) Le spese documentate dal Mediatore Creditizio (tipo spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) sono interamente rimborsate dal Cliente, indipendentemente dalla conclusione del contratto di Mediazione.
c) Le spese relative ai servizi accessori/opzionali (tipo contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc.) espressamente accettati e sottoscritti dal cliente sono totalmente a carico del Cliente.
ART. 10 - Spese eventuali a titolo di penale
Qualora il Cliente, senza giustificato motivo, receda dal contratto, o abbia fornito dati, notizie o documentazione non rispondenti al vero, o abbia stipulato un contratto con altro Mediatore Creditizio per il medesimo finanziamento, o qualora la pratica sia in primo parere positivo e venga ritirata dal Cliente, o qualora la pratica venga declinata dalla Banca per una delle seguenti motivazioni: segnalazione negativa in banche dati CRIF, CR, CTC, CAI, SIA, verrà versata dal Cliente a favore del Mediatore Creditizio a titolo di penale una somma pari alla metà del compenso di mediazione pattuito, se definito in maniera fissa, o se definito in maniera variabile pari alla metà dell’importo calcolato in base all’importo richiesto e indicato all’”Art. 4
– compensi di mediazione”. La penale non potrà mai essere inferiore a € 1.000,00 (Euro mille/00).
ART. 11 - Diritto di recesso
Il Cliente può recedere entro 14 gg dalla sottoscrizione del presente contratto, qualora sottoscritto fuori dalle sedi del Mediatore Creditizio o a distanza, dandone comunicazione al Mediatore Creditizio con raccomandata A/R o a mezzo pec; in tale ipotesi sono a carico del Cliente le spese documentate dal Mediatore Creditizio, come indicate all’ART. 9 lettera b).
ART. 12 – Reclami, controversie e foro competente
Il Cliente o le altre parti interessate hanno possibilità di presentare reclami scritti da far pervenire presso la sede del mediatore
creditizio indicata nel presente documento intestata al Responsabile dell’Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxxxxx mediante una lettera
circostanziata, fax, e-mail o tramite lo specifico form nella sezione reclami del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Il mediatore si impegna
a rispondere ai reclami presentati entro i successivi 15 giorni lavorativi. Nel caso di insorgenza di controversie, sarà competente il Foro di Roma.
ART. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali
Il Cliente consente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 6-10 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 ai fine del presente contratto.
Luogo................................................, lì …………….………..
Primo richiedente Secondo richiedente L’Agente Collaboratore
Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli art.1 (Oggetto del contratto) - art.2 (Compensi di Mediazione) - art.3 (Durata del contratto) - art.4 (Diritto di esclusiva)
- art.5 (Termini di esecuzione del servizio) - art.6 (Obblighi del Cliente) - art.7 (Obblighi del Mediatore Creditizio) - art.8 (Esoneri di responsabilità del Mediatore Creditizio) - art.9 (Spese) - art.10 (Spese eventuali, a titolo di penale) - art.11 (Diritto di recesso)
- art.12 (Reclami, controversie e foro competente).
Primo richiedente Secondo richiedente L’Agente Collaboratore
Dichiaro che la clausola all’art.12, relativa alla deroga al foro competente in caso di controversie, è frutto di separata e
individuale trattativa tra i contraenti e dichiaro di approvarla specificatamente.
Primo richiedente Secondo richiedente L’Agente Collaboratore
Il Cliente dichiara che è stato messo a sua disposizione/aver ricevuto copia del Contratto di Mediazione, il Foglio Informativo e le Guide di Banca d’Italia e ABF.
Primo richiedente Secondo richiedente