Condizioni di vendita, fornitura e pagamento
Condizioni di vendita, fornitura e pagamento
I INFORMAZIONI GENERALI
1. Le offerte e gli ordini vengono effettuati solamente sulla base delle condizioni riportate qui di seguito, che s'intendono accettate al più tardi alla ricezione della nostra conferma d'ordine.
2. Le condizioni d'acquisto o altre Condizioni Generali dell'acquirente non fanno parte di questo negozio giuridico e non sono da noi accettate. Ciò si applica anche a quelle parti delle condizioni d'acquisto o alle altre Condizioni Generali dell'acquirente che non sono in contrasto con le nostre CGC o con un singolo accordo contrattuale.
3. In deroga al punto I/2, Condizioni Generali di qualsivoglia natura dell'acquirente saranno applicate solamente se espressamente accettate da noi per iscritto.
4. Qualora una disposizione del presente contratto sia o diventi interamente o in parte inefficace o inapplicabile o il contratto presenti una lacuna, ciò non influisce sull'efficacia giuridica delle rimanenti disposizioni. In sostituzione delle disposizioni inefficaci o inapplicabili o per colmare la lacuna dovrà subentrare una regolamentazione adeguata, il cui scopo corrisponda il più possibile a quanto le parti avevano o avrebbero inteso secondo lo scopo e il senso del presente contratto, se avessero considerato il punto in questione.
5. È sempre esclusa una compensazione dei nostri diritti con crediti in contropartita di qualsivoglia natura.
6. Salvo esplicito consenso scritto, eventuali crediti nei nostri confronti non possono essere ceduti a terzi.
II OFFERTA E STIPULA
1. Tutte le nostre offerte non sono impegnative, né vincolanti.
2. I contratti stipulati s'intendono perfezionati solo all'emissione della conferma d'ordine scritta da parte nostra. Eventuali promesse verbali sono sempre non vincolanti e da esse non si può desumere alcuna responsabilità.
3. Tutti gli altri accordi, anche presi successivamente, o le clausole accessorie acquisiranno efficacia solo se da noi confermati per iscritto.
III PREZZI
1. I prezzi fatturati sono quelli in vigore alla data della fornitura.
2. Salvo diversi accordi, i xxxxxx s'intendono franco fabbrica caricato, ma escluso il materiale di imballaggio e di carico.
IV ESECUZIONE DELLA FORNITURA
1. Un termine di consegna da noi accettato decorre una volta messi a punto tutti i dettagli tecnici e di altro tipo dell'ordine. I termini di consegna accettati saranno quanto più possibile rispettati, ma devono essere intesi come approssimativi, salvo che non sia stata espressamente pattuita una data fissa per iscritto. Sono consentite forniture parziali nella misura in cui non gravino in misura irragionevole sull'acquirente. Interruzioni del lavoro ed eventi di forza maggiore ci autorizzano a posporre le scadenze o ad annullare l'obbligo di fornitura, con esclusione di richieste di risarcimento danni.
2. La fornitura è resa franco fabbrica caricato (su camion).
3. Il trasporto avviene per conto e a rischio dell'acquirente, anche in caso di consegna parziale. Ciò vale anche in caso sia stata concordata una consegna franco domicilio. Le spese di trasporto non sono esibite. La merce viene assicurata solo per conto e su esplicito incarico dell'acquirente. Con la consegna della merce all'acquirente o a un suo incaricato, il rischio passa all'acquirente.
4. Indipendentemente da qualsiasi accordo sul luogo di consegna e l'assunzione di eventuali spese di trasporto, il luogo d'esecuzione concordato è Altheim.
V. RICORSO IN GARANZIA PER VIZI DELLA COSA
1. Il cliente deve presentare i ricorsi in garanzia per vizi della cosa il più presto possibile entro un arco di tempo adeguato, solitamente non superiore a 8 giorni. Tali ricorsi non autorizzano tuttavia a ritardare il pagamento degli importi delle fatture. Vizi riscontrabili solo dopo aver utilizzato il prodotto saranno riconosciuti se il ricorso viene presentato per iscritto subito dopo l'accertamento dei vizi, tuttavia entro e non oltre 3 mesi dal ricevimento della fornitura. Nel caso in cui, dietro richiesta, il cliente non ci metta immediatamente a disposizione campioni della fornitura contestata, decadono tutti i diritti di garanzia per vizi. In caso di ricorso legittimo in garanzia per vizi della cosa, provvederemo, a nostra discrezione, alla sostituzione ineccepibile degli oggetti viziati o al rimborso del relativo importo.
2. Nel caso in cui gli oggetti interessati dal vizio, o parti di essi, vengano lavorati, rielaborati o mischiati ad altri oggetti senza autorizzazione, indipendentemente da chi se ne occupi, decadono i diritti di garanzia.
3. Spetta sempre al partner contrattuale dimostrare l'esistenza di un vizio; il termine di presunzione di legge di cui all'Art. 924 del Codice civile austriaco viene escluso di comune accordo tra le parti.
4. Il diritto di rivalsa secondo L'Art. 933b del Codice civile austriaco decade dopo un anno dalla presa in consegna. Per 1 anno dalla presa in consegna prestiamo garanzia al partner contrattuale e, ai sensi dell'Art. 933 del Codice civile austriaco, il diritto di garanzia deve essere fatto valere in via giudiziale entro tale termine.
5. S'intendono garantite solamente quelle caratteristiche da noi espressamente assicurate per iscritto. In caso di produzioni conseguenti a dati di costruzione, disegni, modelli o altre specifiche (scelta dei materiali e simili) del partner contrattuale, la nostra responsabilità non si estende all'esattezza della costruzione e delle specifiche interessate, bensì al fatto che le esecuzioni siano state realizzate secondo i dati forniti dal partner contrattuale e le tolleranze e norme tecniche comunemente in uso.
6. Decliniamo ogni responsabilità per istruzioni di esecuzione e specifiche dei materiali forniteci nel corso dell'evasione dell'ordine sulla base delle indicazioni del partner contrattuale. Non esiste obbligo di prova per l'idoneità o la correttezza. Non forniamo alcuna garanzia in caso di modifiche o trasformazioni, vendita di merci usate o assunzione di ordini di riparazione.
7. Il partner contrattuale è tenuto a controllare accuratamente i nostri progetti, manufatti, calcoli statici, distinte base e simili subito dopo averli ricevuti. Tale documentazione s'intende approvata se non contestata entro dieci giorni dalla ricezione.
8. XXxxxxxx il partner contrattuale sia in ritardo con il pagamento, non siamo più tenuti a fornire prestazioni in garanzia per la merce difettosa.
9. Il periodo di garanzia non viene prolungato, né bloccato, né interrotto in conseguenza dell'eliminazione di vizi.
10. Solo se rifiutiamo espressamente l'eliminazione dei vizi, l'acquirente ha facoltà di farla eseguire da un'altra ditta. Non sussistono altri diritti di prestazioni in garanzia; a tale riguardo, sono anche esclusi diritti al risarcimento dei danni al posto della prestazione in garanzia.
VI. RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI
1. La nostra responsabilità per richieste di risarcimento danni, garanzia, mancato guadagno o altre rivendicazioni a qualsivoglia titolo giuridico è sempre limitata alla colpa grave e, in termini di ammontare, al valore della merce fornita. Ciò si applica anche in caso di perdita o danneggiamento di disegni, modelli e simili messi a disposizione.
2. Per danni a persone si risponde anche in caso di colpa lieve. Si declina ogni responsabilità per danni a cose e persone non oggetto del contratto o per altri danni indiretti o economici, quali quelli derivanti dal guasto del prodotto fornito.
3. Sono escluse richieste di risarcimento danni relative all'oggetto del contratto se non ci è stata prima inviata una richiesta scritta di eliminazione dei vizi con indicazione di un termine supplementare adeguato.
4. Facciamo espressamente presente che devono essere rispettate le disposizioni di installazione, posa e altre norme relative al trattamento. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura dovuti a carico eccessivo o trattamento errato.
VII. RISERVA DI PROPRIETÀ
1. Le nostre merci rimangono di nostra proprietà fino al pagamento di tutti i nostri crediti derivanti da qualsivoglia motivo giuridico (anche da precedenti noleggi). Per la fattura in corso la proprietà riservata vale a garanzia del nostro saldo a credito. L'esecuzione della cessione e la garanzia non vanno intese come recesso dal contratto e non esentano l'acquirente dai propri obblighi, in particolare dal pagamento del prezzo d'acquisto.
2. Durante il periodo di applicazione della riserva di proprietà non è consentito cedere, dare in pegno, costituire in garanzia o disporre altrimenti a favore di terzi dell'oggetto acquistato. L'acquirente è tenuto a comunicarci immediatamente anche la sola avvisaglia di pignoramento o altra compromissione della proprietà da parte di terzi.
3. L'acquirente è tenuto a sostenere i costi delle misure volte a eliminare l'intervento, in particolare le spese dei provvedimenti, qualora non possano essere riscossi dalla controparte.
4. L'acquirente è tenuto a trattare con cura l'oggetto acquistato durante il periodo di riserva di proprietà e a predisporre a proprie spese tutti gli interventi di manutenzione necessari.
5. Nel caso in cui, contravvenendo al punto 2, l'acquirente ceda l'oggetto acquistato, i crediti di quest'ultimo nei confronti del suo cliente ci dovranno essere ceduti anticipatamente, a titolo di garanzia, unitamente a tutti i diritti di presa in consegna fino all'ammontare dei nostri crediti nei suoi confronti.
6. Qualora l'acquirente non adempia ai propri obblighi o interrompa i pagamenti, l'intero debito residuo diventerà esigibile, anche in caso di cambiali con scadenza successiva. In questo caso siamo autorizzati a esigere immediatamente la restituzione dell'oggetto acquistato con esclusione di qualsiasi diritto di ritenzione. Dopo aver preso in consegna l'oggetto acquistato, spetta a noi decidere liberamente se cederlo nel miglior modo possibile e compensare il ricavato sugli obblighi ancora in essere dell'acquirente oppure riprendere l'oggetto acquistato al prezzo di fatturazione e addebitare all'acquirente un canone di noleggio alla tariffa normalmente in uso per il periodo in cui i prodotti forniti sono stati in suo possesso.
VIII. DIRITTI DI PROTEZIONE
1. Progetti, schizzi, documentazione tecnica, ecc. da noi redatti nel quadro dell'esecuzione del contratto rimangono di nostra esclusiva proprietà intellettuale. Il partner contrattuale non acquisisce alcun diritto di qualsivoglia natura sugli stessi, come ad es. diritti di godimento dell'opera o diritti di sfruttamento.
2. Ogni azione di godimento necessita del preventivo consenso scritto.
3. Se le forniture sono realizzate sulla base di disegni o altri dati forniti dal partner contrattuale, quest'ultimo assicura di non aver leso diritti di terzi e ci manleva interamente in tal senso.
IX. RISERVATEZZA
Le parti contraenti s'impegnano a mantenere riservate le informazioni confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto, come pure tutti i processi interni e non destinati al pubblico durante la validità del rapporto contrattuale e anche dopo la conclusione del presente contratto, s'impegnano inoltre a non sfruttarle, né a renderle accessibili a terzi ovvero a vincolare questi ultimi all'obbligo di segretezza.
X. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Le nostre fatture devono essere pagate a vista al netto, senza sconti o altre deduzioni. Alla scadenza del termine, saranno addebitati interessi di mora pari a un punto percentuale al mese.
2. Le cambiali saranno accettate solo previo accordi specifici e con addebito delle normali spese bancarie e di sconto; a tale proposito, tali costi dovranno essere sempre pagati subito in contanti. Le cambiali saranno accettate solamente se scontate dalle nostre banche. Tali pagamenti s'intendono effettuati solamente con l'estinzione delle cambiali.
3. Nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, si verifichi un peggioramento sostanziale delle condizioni patrimoniali del cliente o si venga a conoscenza di circostanze atte a diminuire l'affidabilità economica di quest'ultimo, tutti i crediti diventeranno immediatamente esigibili per il pagamento. In tal caso, ulteriori forniture saranno effettuate solo previo pagamento anticipato. Possiamo inoltre vietare la rivendita della merce fornita con riserva di proprietà, nonché richiedere immediatamente la restituzione della stessa o il trasferimento del possesso indiretto a spese del cliente. Eventuali rappresentanti non sono autorizzati a ricevere pagamenti salvo che non dispongano di una procura speciale all'incasso.
XI. FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE
A tutte le controversie derivanti dal presente contratto si applica il diritto austriaco; a tale riguardo, l'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG) è espressamente esclusa. Foro competente esclusivo per tutte le controversie sono i tribunali competenti in materia di Ried im Innkreis. A tale riguardo, XXXXXX ha comunque facoltà di presentare una controversia anche presso altri tribunali.
XII. INFORMAZIONI IN MATERIA DI LEGGE SULLA PRIVACY
In conformità all'Art. 22 della Legge austriaca sulla privacy, vi comunichiamo che i dati personali vengono salvati e trattati nel nostro sistema di elaborazione dati. Il tipo di dati e lo scopo del trattamento dipende esclusivamente dalla necessità di eseguire le nostre condizioni di contratto. La trasmissione dei dati è consentita solamente secondo gli obblighi di legge previsti e per la gestione del traffico monetario e dei pagamenti. Qualsiasi altra trasmissione necessita del consenso scritto del titolare dei dati.
Revisione 1, 24.07.2017