CONTRATTO
Allegato “6.a” al Disciplinare di Gara
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
(CUP […])
RELATIVO AL/AI BACINO/I […]
tra
(1) la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx (XX), in persona del Capo Servizio del Servizio Trasporti, Xxx. XXXXXXX XXXXXXX (indicata anche nel prosieguo, per brevità, come la “REGIONE”);
- da una parte –
e
(2) […] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […] (indicata anche nel prosieguo, per brevità, come il “GESTORE”);
- dall’altra -
(la REGIONE e il GESTORE sono congiuntamente definiti come le “Parti”)
L’anno […], il giorno […] del mese di […], presso i locali della […] in […], siti in […], le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente accordo (da qui in poi il “Contratto”).
PREMESSO CHE
(A) A mezzo di Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441 del 10 settembre 2010, la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA ha avviato una procedura ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55, comma 6°, e 70, comma 11°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, finalizzata all’affidamento del “Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico della Regione Autonoma della Valle d’Aosta” (di seguito il “Servizio di TPL”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali;
(B) a mezzo di Provvedimento Dirigenziale n. 4329 del 22 settembre 2010, il Servizio di TPL del sub bacino […] è stato aggiudicato definitivamente al Gestore […], quale operatore economico che ha presentato la migliore offerta;
(C) a mezzo di Deliberazione n. […] del […], la Giunta Regionale ha approvato il Programma di Esercizio presentato dal Gestore in sede di Offerta;
(D) il Gestore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali posti dalla lex specialis dell’affidamento;
(E) a mezzo di […] emessa in data […] da […] per l’importo di euro […], il Gestore ha ritualmente prestato in favore della Regione la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
(F) la Regione e il Gestore intendono stipulare il presente Contratto di TPL secondo i termini e le condizioni di seguito esposte.
Tanto ritenuto e premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come in epigrafe rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto di TPL sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
▪ “Regione”: il soggetto che affida l’esecuzione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale e degli ulteriori servizi oggetto del presente Contratto, ovverosia la Regione Autonoma della Valle d’Aosta;
▪ “Gestore”: il soggetto che eseguirà il Servizio di trasporto pubblico locale e gli ulteriori servizi ai sensi del presente Contratto;
▪ “Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Regione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, del predetto Decreto;
▪ “Disciplinare”: il disciplinare, volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’affidamento;
▪ “Lettera di Invito”: la richiesta di offerta trasmessa ai candidati che hanno presentato Domanda di Partecipazione alla procedura, nei casi previsti dall’art. 55, comma 6°, del D.Lgs. 163/06;
▪ “Capitolato Tecnico”: il documento che compendia nel dettaglio le specifiche tecniche e le caratteristiche dell’esecuzione del Servizio;
▪ “Contratto di TPL”: il presente contratto, avente ad oggetto il Servizio di trasporto pubblico locale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta con riguardo al sub bacino […];
▪ “Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che il Gestore ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ “Piano di Bacino di Traffico”: l’atto programmatico avente validità decennale, approvato ed attuato dalla Regione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 29/97, nel quale, tenuto conto delle esigenze di mobilità dei cittadini e del relativo fabbisogno, è individuata in dettaglio l’articolazione della rete di trasporto pubblico regionale con autobus;
▪ “Servizio” o “Servizio di TPL”: il servizio di trasporto pubblico collettivo di persone e cose riferito al sub bacino […], comprensivo dei Servizi Minimi, dei Servizi Aggiuntivi, dei Servizi Integrativi di Linea, dei Servizi Integrativi a Chiamata e dei Servizi Accessori (come di seguito definiti), svolto nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta e relativo alla rete del TPL regionale, costituita da linee di autobus in cui ogni linea è composta da uno o più percorsi ed ogni percorso da una o più corse, effettuate secondo una frequenza (giornaliera) ed una scadenza (oraria) definita;
▪ “Servizi Minimi”: i servizi automobilistici di linea qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità degli utenti nell’ambito del territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, così come determinati nel Piano di Bacino di Traffico;
▪ “Servizi Minimi Aggiuntivi”: i servizi minimi aggiuntivi di cui all’art. 10, comma 2°, lett. g) della L.R. 29/97, che il Gestore dovrà rendere alle stesse condizioni economiche dei Servizi Minimi, nel limite del cinque per cento delle percorrenze previste nel presente Contratto;
▪ “Servizi Integrativi di Linea”: i servizi di trasporto di cui all’art. 54-bis della L.R. 29/97, destinati a soddisfare specifiche esigenze di mobilità;
▪ “Altri Servizi”: tre tipologie di servizi facenti parte genus dei Servizi Integrativi di Linea di cui all’art. 54-bis della L.R. 29/97 ma non stimati nel Piano Bacino di Traffico. Nello specifico si tratta dei servizi in assuntoria, dei servizi di ski-bus e dei servizi occasionali;
▪ “Servizi Integrativi a Chiamata”: i servizi di trasporto di cui all’art. 59 della L.R. 29/97, svolti su percorsi fissi o variabili previa prenotazione da parte di un certo numero di utenti al fine di soddisfare le esigenze di trasporto in aree a domanda debole nel corso di intervalli della giornata (ore pomeridiane o serali, ore di funzionamento di determinati servizi pubblici etc.) o della settimana (giorni di mercato) ad integrazione dei Servizi Minimi;
▪ “Servizi Accessori”: i servizi correlati al Servizio di TPL, che il Gestore dovrà espletare in favore della Regione, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico-produttive, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto;
▪ “Fase Organizzativa”: il periodo, avente durata di 6 (sei) mesi e decorrente dalla data di stipula del Contratto, durante il quale il Gestore dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari a dare avvio all’esecuzione del Servizio, in conformità a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica e nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Contratto e nei relativi allegati;
▪ “Fase Operativa”: il periodo, decorrente dalla conclusione della Fase Organizzativa e che terminerà con la scadenza del presente Contratto, a partire dal quale il Gestore darà avvio all’esecuzione del Servizio;
▪ “Programma di Esercizio”: l’anagrafica di linee, percorsi, corse, fermate, orari di fermata e frequenza di effettuazione dei Servizi Minimi, presentata dal Gestore in sede di Offerta Tecnica secondo le specifiche di formulazione di cui al Capitolato Tecnico;
▪ “Programma dei Servizi Integrativi di Linea”: l’anagrafica di linee, percorsi, corse, fermate, orari di fermata e frequenza di effettuazione dei Servizi Integrativi di Linea (limitatamente ai servizi specifici ed ai servizi turistici, di cui rispettivamente alle lettere a) ed f) del comma 1° dell’art. 54-bis della L.R. 29/97) presentata dal Gestore in sede di Offerta Tecnica secondo le specifiche di formulazione di cui al Capitolato Tecnico;
▪ “Autostazione”: l’autostazione sita in via Carrel (Aosta), adibita a stazione per le attività afferenti al Servizio di TPL, la cui gestione è assunta dai Gestori del Servizio di TPL ed è svolta nell’ambito della struttura
unitaria che sarà individuata successivamente all’affidamento, secondo i termini e le modalità previsti dal Disciplinare e dal presente Contratto;
▪ “Linea”: l’insieme di corse suddivise in andata e ritorno tra due capolinea;
▪ “Corsa”: il percorso necessario per effettuare un servizio di TPL tra due capolinea;
▪ “Centroide di zona”: nodo di traffico del fondovalle, corrispondente ad un Comune, così come definito nel Piano di Bacino;
▪ “TUB”: la Tariffa Unitaria di Base prevista quale corrispettivo unitario di remunerazione dei servizi, complessivamente rapportata alle specifiche tipologie di servizi remunerati sulla base dei rapporti indicati nell’apposita tabella del presente Contratto.
Art. 2
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di TPL:
▪ Allegato A: Bando di Gara;
▪ Allegato B: Disciplinare di Gara;
▪ Allegato C: Capitolato Tecnico;
▪ Allegato D: Offerta Economica;
▪ Allegato E: Lettera di Xxxxxx;
▪ Allegato F: Offerta Tecnica e relativi allegati;
▪ Allegato G: Programma di Esercizio dei Servizi Minimi di Linea;
▪ Allegato H: Programma di Esercizio dei Servizi Integrativi;
▪ Allegato I: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
2. I suddetti documenti, materialmente congiunti al presente Contratto, sono siglati in ogni pagina e sottoscritti dalle Parti in segno di presa visione ed accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto di TPL, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole alla Regione.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
1. La Regione affida al Gestore, che accetta, l’esecuzione del Servizio di TPL su gomma relativo al sub bacino […] della rete della Regione Valle d’Aosta, secondo i termini, le modalità e le condizioni previsti nel presente Contratto di TPL e negli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” ed “I”, che si intendono integralmente richiamati.
2. Il Gestore si impegna a gestire:
a) in via esclusiva, una rete di Servizi Minimi destinati al trasporto pubblico collettivo di persone e cose, conformemente alle previsioni del Piano di Bacino;
b) in via esclusiva, i Servizi Minimi Aggiuntivi di cui all’art. 10, comma 2°, lett. g) della L.R. 29/97, quali servizi minimi da rendersi, in via esclusiva, alle stesse condizioni economiche dei Servizi Minimi nel limite del 5 (cinque) per cento delle percorrenze globali stimate;
c) i Servizi Integrativi cui all’art. 54-bis e di cui all’art. 59 della L.R. 29/97. Per il primo anno di affidamento, tali servizi sono indicativamente definiti nel Programma di Esercizio dei Servizi Integrativi di cui all’allegato sub “H”, ferme restando le variazioni qualitative e quantitative che, nell’invarianza dei corrispettivi unitari, potranno essere deliberate dalla Regione nel corso della durata del presente affidamento;
d) gli Altri Servizi;
e) i seguenti Servizi Accessori:
- l’installazione, la manutenzione e la sostituzione dei segnalatori di fermata, degli espositori degli orari, delle paline e delle paline elettroniche;
- la pubblicazione ed esposizione degli orari dei servizi e i relativi aggiornamenti, la realizzazione e distribuzione dell’orario aziendale e l’approntamento di altre modalità di informazione all’utenza, il tutto secondo quantità e modalità divulgative congrue rispetto al numero dei passeggeri trasportati ed alle caratteristiche di base dell’utenza comune;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, da svolgersi con modalità tali da garantire la sicurezza, la pulizia e l’efficienza operativa dei veicoli, affinché sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fisse e degli impianti di proprietà o in dotazione per lo svolgimento del Servizio di TPL, affinché sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- pro capite, nell’ambito della struttura unitaria obbligatoria tra i Gestori di cui al successivo art. 27, l’esercizio dell’Autostazione di Aosta e l’esecuzione delle relative attività di gestione e manutenzione
ordinaria e straordinaria necessarie a garantirne il perfetto stato di conservazione, pulizia e pubblico utilizzo;
- pro capite, nell’ambito della struttura unitaria obbligatoria tra i Gestori di cui al successivo art. 27, la gestione unitaria del sistema integrato di gestione tariffaria introdotto con apposite Delibere di Giunta Regionale, e nella specie la fornitura, l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei sistemi tecnologici di tariffazione, sia di bordo sia di struttura, previsti dal Capitolato Tecnico;
- la commercializzazione dei titoli di viaggio, secondo quanto previsto dal successivo art. 14.
3. Il Gestore non potrà far valere alcun diritto o pretesa rispetto alle variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative che, nel corso di esecuzione del Contratto, dovessero essere deliberate dalla Regione relativamente ai Servizi di cui alle precedenti lettere c) e d).
Art. 4
(Durata e decorrenza del Contratto)
1. La durata del presente Contratto è fissata in anni 10 (dieci), naturali e consecutivi, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2020.
2. L’esecuzione del Servizio sarà articolata e distinta in una Fase Organizzativa, avente durata massima di sei (6) mesi dalla stipula del Contratto, ed in una Fase Operativa, pari al periodo residuo. Nel corso della Fase Organizzativa, il Gestore dovrà approvvigionarsi dei beni strumentali necessari all’esecuzione del Servizio, nella misura prevista nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in corso di procedura.
3. L’avvio dell’esecuzione del Servizio avrà luogo a conclusione della Fase Organizzativa, e pertanto solo a partire dal momento in cui il Gestore avrà acquisito la disponibilità giuridica di tutti i beni strumentali necessari all’espletamento del Servizio ed avrà posto in essere ogni altro adempimento prodromico all’avvio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, in conformità a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica e nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Contratto e nei relativi allegati.
4. Sarà facoltà della Stazione Appaltante prorogare la durata della Fase Organizzativa, su motivata richiesta del Gestore e previo accertamento della ricorrenza di giustificati motivi. In caso di proroga della Fase Organizzativa non si darà luogo ad alcun prolungamento della Fase Operativa e della durata complessiva del Contratto.
5. Sarà parimenti facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’applicazione delle penali contrattualmente previste per il caso di mancato integrale allestimento, entro il termine della Fase Organizzativa, dei beni strumentali offerti, nonché di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 37, comma 1°, lettera l).
6. Successivamente alla scadenza del presente Contratto e nelle more della futura procedura, il Gestore sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio, sino al subentro del nuovo gestore, alle stesse condizioni di cui al presente Contratto.
Art. 5
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1°, della L.R. 29/97, per l’intera durata contrattuale la Regione corrisponderà al Gestore, nei limiti dei servizi prestati, l’importo indicativo di € […] (Euro /00), IVA esclusa.
2. Tale importo è costituito dalla sommatoria:
2.1) del corrispettivo globalmente previsto per l’intera durata contrattuale per l’espletamento del Servizio di TPL a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, pari a € […] (Euro /00) per il decennio, IVA esclusa, e ad € […] (Euro /00) annui, IVA esclusa, e discendente dal prodotto della T.U.B. di € […]/km per i volumi di percorrenza complessivamente stimati dal Piano di Bacino di Traffico in relazione all’intera durata contrattuale di anni dieci (10), pari a (km/vettura). Il corrispettivo è a sua volta costituito dalle seguenti remunerazioni:
- € […] (Euro /00), IVA esclusa, relativamente ai Servizi Minimi (fatta eccezione per le attività relative alla gestione dell’Autostazione di Aosta);
- € […] (Euro /00), IVA esclusa, quale cifra indicativa e presunta relativa ai Servizi Integrativi di Linea;
- € […] (Euro /00), IVA esclusa, quale cifra indicativa e presunta relativa agli Altri Servizi;
- € […] (Euro /00), IVA esclusa, quale cifra indicativa e presunta relativa ai Servizi Integrativi a Chiamata.
2.2) del corrispettivo forfetario erogato al Gestore per la gestione dell’Autostazione di Aosta, pari ad € 900.000,00 (Euro novecentomila/00) per l’intera durata contrattuale di anni dieci (10), IVA esclusa, e ad € 90.000,00 (Euro /00) per anno.
3. Le fonti della remunerazione del Servizio sono complessivamente rappresentate:
a) dal corrispettivo a carico della Regione determinato a misura, e dunque in ragione dei volumi di percorrenze effettive computate sulla base della Tariffa Unitaria di Base (T.U.B.), così come emersa dall’Offerta Economica presentata dal Gestore e pari ad € […] (Euro / )/km. Il corrispettivo per alcune tipologie di servizi integrativi sarà parzialmente a carico degli enti locali. La T.U.B. è valore unitario di
riferimento per la remunerazione delle specifiche tipologie di Servizio di TPL che dovranno essere prestate dal Gestore. La relazione tra la T.U.B. e tali tipologie è espressa nella seguente tabella:
Tipologie di servizio | Proporzionalità rispetto alla TUB | Importi assoluti a base d’asta |
Servizi extraurbani di vallata (€/Km) | TUB | 2,170 €/Km |
Servizi a lunga percorrenza su percorso autostradale (€/Km) | 80% * TUB | 1,736 €/Km |
Servizi a lunga percorrenza su percorso su strada statale (€/Km) | 85% * TUB | 1,845 €/Km |
Servizi suburbani ad alta velocità commerciale (€/Km) | 105% * TUB | 2,279 €/Km |
Servizi suburbani a bassa velocità commerciale (€/Km) | 115% * TUB | 2,496 €/Km |
Servizi urbani (€/Km) | 125% * TUB | 2,713 €/Km |
Ski bus (€/Km) | TUB | 2,170 €/Km |
Servizi a chiamata diurni (€/h) | 20 * TUB | 43,400 €/h |
Servizi a chiamata notturni (€/h) | 11 * TUB | 23,870 €/h |
Servizi in assuntoria (€/Km) | 2 * TUB | 4,340 €/Km |
Servizi non rientranti nelle altre tipologie (€/Km) | TUB | 2,170 €/Km |
b) dal corrispettivo spettante al Gestore per le attività di gestione dell’Autostazione di Via Carrel di Aosta, determinato pro capite e dunque indipendentemente dai Lotti oggetto di aggiudicazione, e rappresentato:
- da un importo riconosciuto in via forfetaria dalla Regione per ciascun anno nella misura di € 30.000,00 in caso di aggiudicazione di un Lotto su tre, e nella misura di € 45.000,00 in caso di aggiudicazione di due Lotti su tre;
- dal corrispettivo unitario di € 1,00 per ogni attestamento o transito presso l’Autostazione dovuto dagli operatori che gestiscono servizi di trasporto diversi da quelli oggetto del presente Contratto;
c) dai ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio verso l’utenza del Servizio di TPL, nonché dalle integrazioni di tali ricavi eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale a copertura delle agevolazioni
tariffarie, fermo restando il rispetto da parte del Gestore della normativa in materia e degli obblighi di esecuzione del Servizio di TPL previsti nel Capitolato Tecnico;
d) dagli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative elevate in sede di accertamento delle irregolarità nei casi, nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 33 della L.R. 29/97;
e) dalle somme spettanti al Gestore, in attuazione delle disposizioni statali vigenti, a titolo di parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore ed erogate dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 1 della L.R. 19/06;
f) dai contributi regionali riconosciuti al gestore ai sensi della L.R. 11/91 e della L.R. 15/95 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre leggi regionali;
g) dagli eventuali ulteriori contributi pubblici di spettanza del Gestore, in relazione al Servizio di TPL;
h) dagli introiti che il Gestore potrà realizzare dalla valorizzazione commerciale delle infrastrutture, degli impianti e del parco mezzi, anche in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1/56, senza che ciò determini oneri aggiuntivi per gli utenti del servizio di trasporto.
4. Quanto alla trasmissione dei predetti corrispettivi in favore del Gestore:
▪ il corrispettivo di cui alla lettera a) verrà erogato dalla Regione in rate bimestrali posticipate, sulla base delle percorrenze effettive rendicontate attraverso il “Rapporto bimestrale di servizio” di cui al seguente art. 24;
▪ il corrispettivo di cui alla lettera b) verrà erogato dalla Regione in sei rate bimestrali posticipate, direttamente in favore della struttura unitaria di gestione dell’Autostazione. I corrispettivi da attestamento o transito verranno attribuiti ai Gestori da parte della struttura unitaria che gestisce l’Autostazione;
▪ i corrispettivi di cui alle lettere c), d) e h) che precedono verranno ritenuti direttamente dal Gestore, all’esito della loro riscossione presso l’utenza o i terzi, quale risultato economico della gestione del Servizio;
▪ i corrispettivi di cui alle lettere e), f) e g) verranno conseguiti, conformemente alle previsioni di legge, dalla Regione e dagli altri enti pubblici deputati a corrisponderli.
5. Il Gestore, sulla base del consumo riportato e documentato, provvederà bimestralmente a emettere fattura per i corrispettivi di cui alle lettere a) e b), trasmettendola alla Regione.
6. Il pagamento dei corrispettivi avverrà subordinatamente:
▪ alla verifica delle effettive percorrenze svolte, per come documentate dal Gestore;
▪ alla verifica del D.U.R.C. del Gestore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dalla Regione;
▪ alla verifica della regolarità del Gestore ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
▪ alla verifica delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti dal Gestore a/ai subappaltatore/i e trasmesse alla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento ai sensi dell’art. 118, comma 3°, del D.Lgs. 163/06.
7. Il pagamento dei corrispettivi a carico della Regione avverrà presso il conto corrente bancario/postale intestato a […] presso la Banca […]/ [Poste Italiane S.p.A.], filiale di […], IBAN […] dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
8. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto è/sono […], c.f. […].
9. In riferimento ai commi 7° e 8° del presente articolo, è obbligo del Gestore comunicare alla Regione eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal manifestarsi delle stesse
10. Ai sensi della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, si attesta che i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente affidamento sono pari a € 0,00 (Euro Zero/00), non essendo prevista l’esecuzione del Servizio di TPL in strutture nella disponibilità della Regione.
11. Per le sole attività afferenti la gestione dell’Autostazione di Aosta, ai sensi dell’art. 26, comma 5°, del D.Lgs. 81/08, i costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono stimabili in € 414,00 (Euro quattrocentoquattordici/00), IVA esclusa, come da D.U.V.R.I. allegato sub lettera “I”.
12. I costi della sicurezza facenti capo all’Aggiudicatario nella sua qualità di Appaltatore, attinenti al Servizio di TPL, saranno invece esposti dall’Offerente medesimo nella propria Offerta Economica.
13. Si rammenta che, ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 81/08, è comunque onere dell’Affidatario elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
Art. 6
(Modalità generali di esecuzione del Servizio)
1. Il Gestore si impegna ad eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi nella propria disponibilità e con gestione a proprio rischio.
2. Il Gestore garantirà il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione del Servizio, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo
le direttive della Regione e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto e nei relativi allegati.
3. In particolare, il Servizio dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel Programma di Esercizio di cui agli allegati “G” e “H”.
4. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Saranno a carico del Gestore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si dovesse rendere necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico del Gestore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per gli eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire il corretto svolgimento del Servizio.
7. Il Gestore si impegna espressamente a:
• predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Regione di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Contratto;
• predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
• comunicare tempestivamente alla Regione le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
• dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
8. Il Gestore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Xxxxxxxxx dovrà essere prestato con continuità, assumendo esclusiva responsabilità dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso della durata contrattuale, e manlevando e tenendo indenne la Regione da eventuali pretese di terzi.
9. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni, di cui all’art. 10 del Capitolato Tecnico (“Standard minimi di qualità del servizio”), comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 36.
Art. 7
(Gestione dell’Autostazione)
1. Il Gestore dovrà provvedere alla gestione dell’Autostazione di Aosta (via Carrel), adibita a stazione per gli autobus complessivamente impiegati sulle linee oggetto di affidamento del Servizio di TPL della Regione, relativamente a tutti e tre i sub bacini.
2. L’esercizio dell’Autostazione verrà svolto dal Gestore, pro quota, nell’ambito della struttura unitaria di cui al successivo art. 27.
3. Con il presente Contratto la Regione intende concedere, come effettivamente concede, l’esercizio dell’Autostazione pro quota ai Gestori del Servizio di TPL, per come individuati in relazione ai tre Sub Bacini all’esito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Potranno avvalersi dei servizi dell’Autostazione anche gli autobus utilizzati sulle linee autorizzate dal Ministero dei Trasporti con capolinea o transito in Aosta nonché altri autobus anche se non in servizio pubblico di linea, previa autorizzazione della Direzione della Stazione.
5. Il Gestore si impegna ad eseguire, a far data dall’inizio della Fase Operativa, le attività relative alla gestione dell’Autostazione nell’ambito della struttura unitaria prevista dall’art. 21 della L.R. 29/97, ferma restando la ripartizione paritetica di tali attività tra il Gestore ed i soggetti privati partecipanti alla struttura unitaria.
6. La gestione dell’Autostazione dovrà aver luogo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Contratto, in conformità alle modalità ed ai termini specificati nell’art. 18 del Capitolato Tecnico, nonché alle disposizioni previste nel regolamento di esercizio della stazione autolinee emanato con decreto dell’Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti 22 novembre 1993, n. 1.
7. Sono ricomprese nelle attività di gestione dell’Autostazione:
• la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area di attestamento e delle dotazioni riferibili alla stessa, al fine di garantire il loro perfetto stato di conservazione, pulizia e pubblico utilizzo;
• l’accollo di tutti gli oneri di utilizzo, quali le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, telefono, eventuale tassa raccolta rifiuti, le spese per altre utenze, nonché le spese di pulizia del locale e dell’area di attestamento.
8. Il corrispettivo riconosciuto per le attività di gestione dell’Autostazione è rappresentato:
a) dall’importo globale di € 90.000,00, a titolo di compenso forfetario annuale per le attività di gestione dell’Autostazione, a carico della Regione;
b) dagli eventuali ricavi tariffari discendenti dall’applicazione della tariffa di € 1,00, determinata, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 29/97, per ogni attestamento o transito presso l’Autostazione, e posta a carico degli operatori che gestiscono servizi di trasporto diversi da quelli esercenti il Servizio di TPL in favore della Regione, oggetto del presente Contratto.
Il corrispettivo complessivamente versato per gli attestamenti o transiti presso l’Autostazione sarà ripartito, in parti uguali, tra il Gestore e gli altri affidatari del Servizio di TPL della Regione che eseguano le attività di gestione dell’Autostazione nell’ambito della struttura unitaria di cui al comma 2° che precede.
9. La Regione dovrà essere tenuta indenne e manlevata da ogni responsabilità, di qualsivoglia natura, e pretesa e/o azione di terzi conseguente ad atti, fatti od omissioni relativi e connessi alle attività di gestione dell’Autostazione.
10. Qualora ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone, la gestione dell’Autostazione dovrà essere condotta nel rispetto ed in conformità alle prescrizioni che dovessero essere al riguardo definite ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 2°, della L.R. 29/97.
Art. 8
(Piano di Bacino di Traffico, Programma di Esercizio dei Servizi Minimi e relative modifiche)
1. Il Piano di Bacino di Traffico è l’atto programmatico, avente validità decennale, approvato dalla Regione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 29/97 al fine di individuare le esigenze di mobilità dei cittadini e del relativo fabbisogno di trasporto pubblico.
2. Le modifiche al Piano di Bacino di Traffico devono essere definite dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, nell’osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione dall’art. 6 della L.R. 29/97.
3. Sono tuttavia rimesse all’approvazione della Giunta Regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di trasporti, le variazioni al Piano di Bacino di Traffico rispetto alle quali concorrano entrambe le seguenti circostanze:
a) le variazioni al Piano di Bacino di Traffico si riferiscano ai contenuti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3° dell’art. 6 della L.R. 29/97;
b) tali variazioni comportino un aumento di percorrenza chilometrica non superiore al 4% della percorrenza massima indicata nel Piano di Bacino di Traffico per il sub bacino oggetto del presente Contratto.
4. Il Programma di Esercizio contiene l’anagrafica di linee, percorsi, corse, principali fermate, orari di fermata e frequenza di effettuazione dei Servizi minimi presentata dal Gestore in sede di Offerta Tecnica secondo le indicazioni fornite negli atti di gara, ed in particolare sulla base delle specifiche di formulazione di cui al Capitolato Tecnico.
5. Il Programma di Esercizio potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni relativamente ai Servizi Minimi ivi previsti nei casi dovuti a:
a) variazioni al Piano di Bacino di Traffico;
b) variazioni degli orari dei Servizi Minimi;
c) variazioni dei volumi di percorrenza dovute a situazioni e/o eventi contingenti e temporanei, o in ragione del variare di anno in anno del numero di giorni festivi rispetto a quelli feriali;
d) variazioni dei volumi di percorrenza determinati da cause di forza maggiore, motivi di ordine o sicurezza pubblica.
6. Il Gestore potrà altresì proporre, entro il 31 ottobre di ogni anno, modifiche migliorative al Programma di Esercizio. Le proposte di modifica saranno esaminate dalla Regione, la quale valuterà l’opportunità di una loro eventuale adozione.
7. Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 29/97, le variazioni al Programma di Esercizio sono approvate dalla Giunta Regionale, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
8. Le modifiche al Programma di Esercizio che si riferiscano agli orari dei Servizi Minimi sono approvate con decreto dall’Assessore Regionale competente in materia di trasporti; limitate variazioni ai predetti orari, conseguenti alla necessità di adeguarsi a situazioni contingenti o di emergenza, possono invece essere autorizzate con disposizione del Dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti.
9. Ai sensi dell’art. 36 della L.R. 29/97, in caso di pubbliche calamità o di interruzione dei Servizi per cause di forza maggiore o comunque quando sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico interesse, servizi di trasporto, il Presidente della Giunta Regionale può, con proprio decreto, imporre agli esercenti di servizi pubblici di trasporto l’obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni stabilendo le modalità di esercizio dei Servizi Minimi e gli eventuali compensi da corrispondere agli stessi.
10. Nel caso di variazioni al Programma di Esercizio che comportino un aumento/decremento nei limiti del 5% delle percorrenze chilometriche ivi previste, il Gestore sarà tenuto a dare esecuzione alle suddette variazioni e non potrà essere richiesto alla Regione alcun onere aggiuntivo, salvo il pagamento del corrispettivo chilometrico moltiplicato per le maggiori/minori percorrenze effettuate.
11. Nel caso di variazioni al Programma di Esercizio che comportino un aumento/decremento delle percorrenze chilometriche superiore al 5% ed entro il limite del 15%, le Parti si riuniranno al fine di concordare, nell’invarianza del corrispettivo chilometrico, le modalità di espletamento del Servizio. Nessun onere aggiuntivo potrà in ogni caso essere richiesto alla Regione.
12. Nel caso di variazioni al Programma di Esercizio che comportino un aumento/decremento delle percorrenze chilometriche superiore al 15%, ciascuna delle Parti avrà diritto di richiedere la revisione del corrispettivo chilometrico previsto nel presente Contratto.
13. In tutte le ipotesi di variazione del Programma di Esercizio previste nel presente articolo il Gestore si impegna ad informare tempestivamente ed in modo appropriato l’utenza, al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del Servizio e di garantire il rispetto delle esigenze della domanda.
Art. 9
(Programma dei Servizi Integrativi e relative modifiche)
1. I Servizi Integrativi di Linea ed i Servizi Integrativi a Chiamata rappresentano due tipologie dei servizi integrativi previsti dalla L.R. 29/97, e costituiscono servizi di trasporto destinati a soddisfare ulteriori e specifiche esigenze di mobilità rispetto ai Servizi Minimi, a favorire gli insediamenti diffusi sul territorio, a promuovere il trasporto collettivo di persone, a migliorare le condizioni del traffico ed a disincentivare l’uso del mezzo privato.
2. I Servizi Integrativi di Linea, in coerenza con le previsioni del Piano di Bacino di Traffico, sono specificati in dettaglio, negli aspetti esecutivi, nell’ambito del Programma dei Servizi Integrativi di Linea presentato dal Gestore in sede di Offerta.
3. Il Programma dei Servizi Integrativi di Linea sarà soggetto periodicamente a variazioni qualitative e quantitative definite dalla Giunta Regionale, la quale, mediante propria deliberazione, potrà altresì autorizzare o definire ulteriori tipologie di Servizi Integrativi di Linea, ai sensi degli artt. 54 e 54-bis, comma 2°, della L.R. 29/97.
4. Sono, invece, definiti Servizi Integrativi a Chiamata, i servizi di cui all’art. 59 della L.R. 29/97, svolti su percorsi fissi o variabili previa prenotazione da parte di un certo numero di utenti al fine di soddisfare le esigenze di trasporto in aree a domanda debole nel corso di intervalli della giornata (ore pomeridiane o serali, ore di funzionamento di determinati servizi pubblici, ecc.) o della settimana (giorni di mercato) ad integrazione dei normali servizi di linea.
5. Quanto a tipologie, i Servizi Integrativi a Chiamata sono individuati dalla Regione. Quest’ultima provvede, inoltre, alla loro attivazione ed alle loro successive modifiche qualitative e quantitative.
6. Ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, la Giunta Regionale può inoltre individuare, con propria deliberazione, nuove aree, non incluse nel Piano di Bacino di Traffico, in cui siano attivabili Servizi Integrativi a Chiamata.
Art. 10
(Interruzioni e modifiche per scioperi e per eventi straordinari ed imprevedibili)
1. L’effettuazione del Servizio non potrà essere interrotta né sospesa dal Gestore per nessun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dal successivo comma 2° o i casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
2. Fermo restando ed in conformità a quanto previsto nell’art. 8 che precede, saranno possibili variazioni del Programma di Esercizio a seguito di eventi straordinari o accidentali o comunque non prevedibili dalle Parti, quali
xxxxx, terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali, incidenti e problemi di ordine pubblico. Il Gestore è tenuto a darne comunicazione a mezzo fax alla Regione immediatamente e comunque non oltre 1 (una) ora dal verificarsi dell'evento ed a concordare con detto Ente il nuovo assetto del servizio relativo al periodo per il quale si potrebbero protrarre gli effetti dell'evento eccezionale.
3. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, tale da determinare sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore sarà tenuto ad adottare adeguati provvedimenti, disponendo anche l’effettuazione di corse aggiuntive sullo stesso percorso e traccia oraria, dandone comunicazione, comprensiva di descrizione dettagliata delle cause del fenomeno, alla Regione entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento. La Regione, prima di erogare il corrispettivo per tali corse, si riserva di verificarne a posteriori l’effettiva necessità. Per afflusso straordinario ed imprevedibile si intende il verificarsi di una situazione eccezionale, diversa dalle punte di traffico che caratterizzano di norma i servizi a carattere turistico, che non era possibile, con la normale diligenza, prevedere al momento della definizione del Programma di Esercizio. Il Gestore, qualora l’evento dovesse ripetersi nei periodi successivi, dovrà concordare con la Regione l’effettuazione delle corse aggiuntive.
4. In caso di sciopero, il Gestore garantirà comunque i “servizi minimi” previsti dalla Legge 146/90 così come modificata dalla Legge 83/00, provvedendo agli adempimenti richiesti da dette normative. Il Gestore dovrà inoltre comunicare entro 24 (ventiquattro) ore alla Regione l’ammontare delle percorrenze relative ai servizi resi al pubblico non effettuati.
5. Qualora le variazioni di cui ai commi precedenti comportino aumento o diminuzione del volume di servizio prodotto, i pagamenti saranno effettuati in base ai chilometri effettivamente percorsi.
6. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, il Gestore dovrà assicurare un’adeguata informazione alla clientela. Al riguardo, il Gestore si impegna a conformarsi agli obblighi di comunicazione all’utenza ed alle modalità di esercizio del Servizio determinati con decreto dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 36 della L.R. 29/97.
7. Al verificarsi dell'abbandono o della sospensione del Servizio da parte del Gestore, nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2° del presente articolo, la Regione può sostituirsi ad essa senza formalità di sorta per l’esecuzione d’ufficio del Servizio, con diritto di rivalsa per le spese sostenute. In tale ipotesi, per lo svolgimento del Servizio la Regione potrà avvalersi di altre imprese, nel rispetto della normativa vigente e ponendo i relativi costi a carico del Gestore.
Art. 11
(Materiale rotabile, depositi, attestamenti e altri beni strumentali)
1. Il Gestore dovrà espletare il Servizio mediante attrezzature mobili (ivi comprese le attrezzature ed i sistemi tecnologici di bordo previsti dal Capitolato Tecnico), materiale rotabile e depositi destinati al rimessaggio dei veicoli in numero adeguato e sufficiente a svolgere le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto degli standard di affidabilità previsti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Servizio dovrà essere reso mediante autobus immatricolati ad uso servizio di linea per il trasporto pubblico di persone ai sensi dell’art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), muniti delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ed aventi le caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico.
3. Il Gestore si impegna ad acquisire la piena disponibilità giuridica di tutte risorse strumentali all’esecuzione del Servizio entro il termine di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, fermo restando che alla scadenza di tale termine le risorse strumentali dovranno risultare pienamente ed integralmente acquisite, nella piena disponibilità giuridica del Gestore ed immediatamente utilizzabili dal punto di vista tecnico- operativo ai fini dell’esecuzione del Servizio.
4. Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del suddetto termine, il Gestore si impegna, altresì, a trasmettere alla Regione un elenco dettagliato delle attrezzature mobili, del materiale rotabile, dei depositi, degli attestamenti e, in ogni caso, di tutti i beni strumentali destinati al Servizio, atto a dimostrare quanto dichiarato in sede di Offerta. Tale elenco dovrà inoltre essere aggiornato nel corso dell’affidamento, affinché registri e ricomprenda le variazioni intervenute nel corso del tempo in ordine a tutto il compendio strumentale necessario all’espletamento del Servizio.
5. Nel periodo di vigenza contrattuale, il Gestore dovrà garantire il rispetto dei requisiti minimi previsti nell’art. 10 del Capitolato Tecnico.
6. La Regione procederà annualmente, al termine di ogni anno di validità del Contratto, a verificare il rispetto dei requisiti minimi.
7. Gli autobus acquistati dal Gestore per il rinnovo del parco rotabile dovranno essere predisposti con soluzioni tecniche identiche a quelle degli autobus sostituiti e coerenti con i miglioramenti proposti in sede di Offerta. E’ salva qualunque determinazione della Regione comportante la richiesta di sostituire i predetti autobus con altri mezzi di dimensioni più ridotte, per finalità di miglioramento dei servizi urbani o extraurbani.
8. Il Gestore è tenuto ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli autobus e a mantenere in perfetto stato di efficienza gli autobus impiegati per l’espletamento del Servizio, nel rispetto dei tempi, degli impegni previsti dalla normativa vigente e degli standard di qualità di cui all’art. 10 del Capitolato Tecnico.
9. Il Gestore dovrà, inoltre, trasmettere ogni mese l’elenco degli eventuali sinistri e/o danni occorsi nel mese precedente rispetto al compendio strumentale.
10. Nel caso di eventuali sinistri in cui siano causati danni a persone, il Gestore sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione.
11. Alla scadenza del presente Contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, gli autobus acquistati con contributi pubblici non ammortizzati saranno sottoposti a collaudo, da effettuarsi a spese del Gestore, al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dal Gestore stesso, il quale sarà, comunque, chiamato a rispondere dell’eventuale deterioramento degli autobus che vada oltre il normale degrado d’uso e a corrispondere la penale di cui all’art. 36.
12. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal presente articolo comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 36, fatta salva la risoluzione del Contratto.
Art. 12
(Cessione delle attrezzature mobili e del materiale rotabile)
1. Il Gestore ha diritto di prelazione sulle attrezzature mobili ed il materiale rotabile utilizzato per l’effettuazione dei servizi oggetto del presente Contratto, che il gestore uscente intenda vendere entro un anno dall’aggiudicazione del Servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 5°, della L.R. 29/97.
2. Il Gestore avrà diritto di esercitare il suddetto diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del gestore uscente recante l’intenzione di vendere ed il prezzo pattuito ed inviata mediante lettera raccomandata al Gestore e, per conoscenza, alla Regione.
3. La suddetta comunicazione dovrà riportare l’elenco del materiale rotabile in vendita, con le relative caratteristiche tecniche ed il prezzo che non potrà superare l’importo determinato, per ogni veicolo, sulla base del valore di mercato detratti eventuali contributi erogati in base a provvedimenti regionali o a legge dello Stato, parametrati in funzione della vita utile di ciascun mezzo finanziato.
4. Ai fini dell’esercizio della prelazione, che dovrà essere esercitato per l'intero Lotto messo in vendita, il Gestore, sempre con lettera raccomandata, avrà facoltà di richiedere al gestore uscente ulteriori chiarimenti sulle caratteristiche dei veicoli.
5. Le prescrizione del presente articolo si applicheranno anche nei rapporti tra l’attuale gestore del Servizio ed il diverso soggetto che risulti affidatario alla scadenza del presente Contratto, salvo che non sia diversamente previsto nella normativa applicabile al momento della cessazione dell’affidamento.
Art. 13
(Trasferimento delle attrezzature fisse e degli impianti)
1. Il Gestore è tenuto a presentare al gestore uscente, entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione della gara, una proposta irrevocabile di acquisto delle attrezzature fisse e degli impianti riferibili al servizio oggetto del presente Contratto, salvo l’esercizio da parte della Regione del diritto di prelazione su tutti o su parte dei beni, ai sensi dell’art. 19, comma 4°, della L.R. 29/97.
2. Il gestore uscente comunicherà al Gestore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta irrevocabile di cui al precedente comma 1°, trasmettendo tale comunicazione per conoscenza anche alla Regione.
3. Il prezzo di cessione sarà dato dal valore di mercato dei beni, al netto di eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati.
4. Le prescrizioni del presente articolo si applicheranno anche nei rapporti tra l’attuale gestore del Servizio ed il diverso soggetto che risulti affidatario alla scadenza del presente Contratto, salvo che non sia diversamente previsto nella normativa applicabile al momento della cessazione dell’affidamento.
Art. 14
(Obblighi tariffari, servizi commerciali all’utenza e sistema di bigliettazione)
1. Ai sensi dell’art. 22 della L.R. 29/97, la Giunta Regionale, in attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel Piano di Bacino di Traffico, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti e, sentite le società affidatarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce e modifica, ove occorra, nel corso dell’anno, le tariffe ordinarie ed agevolate, nonché i documenti di viaggio dei servizi pubblici di trasporto urbano, extraurbano e relative tratte ferroviarie facenti capo al sistema tariffario integrato regionale.
2. La Regione, nel corso del periodo di validità del Contratto, potrà apportare al sistema tariffario le modifiche che riterrà opportune al fine di incrementare l’efficacia del sistema dei trasporti pubblici locali.
3. Ai sensi del comma 4° del predetto articolo 22 della L.R. 29/97, le tariffe possono essere aggiornate dalla Giunta Regionale, con scadenze annuali, tenuto conto:
• dell’eventuale inflazione;
• di variazioni significative del costo medio di produzione del Servizio e sue variazioni;
• del perseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato;
• della necessità della omogeneizzazione e semplificazione.
4. Il Gestore si impegna ad applicare le tariffe stabilite nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441/2010 allegata sub 10 al Disciplinare di Gara e ad adeguarsi alle eventuali successive modifiche al sistema tariffario definite dalla Regione.
5. Il Gestore avrà facoltà di proporre alla Regione modifiche del Sistema Tariffario per l’introduzione, in relazione a servizi e linee di prodotti particolari, di titoli e tariffe differenziate al fine di promuovere e facilitare un’efficace politica commerciale. Le proposte di modifica al sistema tariffario saranno esaminate dalla Regione, la quale valuterà l’opportunità di una loro eventuale adozione.
6. L’adozione di modifiche al Sistema Tariffario, qualora generino un rilevante impatto, positivo o negativo, sull’andamento dei proventi del traffico e dei passeggeri trasportati può comportare, al termine dell’esercizio durante il quale sono intervenute, una revisione del corrispettivo chilometrico. Le Parti, attraverso l’analisi congiunta dell’andamento storico dei ricavi e dei passeggeri trasportati, valuteranno di comune accordo le variazioni della domanda dei servizi attribuibili alle modifiche del Sistema Tariffario. Qualora le modifiche al Sistema Tariffario dovessero intervenire nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxxxxxx) mesi dell’esercizio, la valutazione del loro impatto sarà effettuata al termine dell’esercizio successivo.
7. La Regione, applicando il metodo previsto per l’aggiornamento delle tariffe, si impegna ad adeguare il livello così come determinato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441/2010 allegata sub 10 al Disciplinare di Gara.
8. Il Gestore si impegna pertanto ad applicare il sistema tariffario di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441/2010 allegata sub 10 al Disciplinare di Gara., nonché le condizioni di gratuità di cui all’art. 24 della L.R. 29/97, secondo le modalità stabilite dalla Regione.
9. Il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri sarà a cura del Gestore, secondo quanto disposto dall’art. 33 della L.R. 29/97 e dalle disposizioni emanate dalla Regione.
10. Le comunicazioni all’utenza relative ad articolazione e funzionamento del Sistema Tariffario saranno anch’esse a cura del Gestore.
11. Il Gestore si impegna a dotarsi della strumentazione di propria competenza di cui all’Allegato B della Deliberazione della Giunta regionale n. 2441/2010, entro i termini previsti dall’art. 10 del Capitolato Tecnico, allo scopo di realizzare nel concreto i principi previsti dall’Allegato A della medesima Deliberazione.
12. In caso di mancata realizzazione della strumentazione di cui al comma precedente, sarà applicata la penale di cui all’art. 36.
13. Il Gestore si impegna ad acquisire, presso la struttura unitaria di cui. all’art. 20 della L.R. 29/97 e con modalità definite all’interno di detta struttura, adeguata quantità di documenti di viaggio su supporto elettronico e magnetico in relazione alle successive esigenze di distribuzione all’utenza.
14. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita dovrà essere curata dal Gestore, anche sotto il profilo contrattuale. Il Gestore dovrà provvedere:
a) a dotarsi di biglietterie autorizzate nel numero e secondo la distribuzione territoriale definiti dall’art. 10 del Capitolato Tecnico.
b) a bordo dei mezzi, alla vendita dei titoli di viaggio su supporto cartaceo e, laddove non sia possibile a terra, alla vendita e ricarica di titoli di viaggio non nominativi su carta senza contatto, al rinnovo di titoli di viaggio nominativi su carta senza contatto e alla ricarica dei titoli di viaggio nominativi di cui alle gratuità previste dall’art. 24 della L.R. 29/1997;
c) presso le biglietterie, alla vendita dei titoli di viaggio su supporto magnetico, alla vendita e ricarica di titoli di viaggio non nominativi su carta senza contatto, al rinnovo di titoli di viaggio nominativi su carta senza contatto e alla ricarica dei titoli di viaggio nominativi di cui alle gratuità previste dall’art. 24 della L.R. 29/97;
d) presso la propria sede aziendale, alla vendita dei titoli di viaggio su supporto magnetico, alla vendita e ricarica di titoli di viaggio non nominativi su carta senza contatto, alla vendita e rinnovo di titoli di viaggio nominativi su carta senza contatto e alla ricarica dei titoli di viaggio nominativi di cui alle gratuità previste dall’art. 24 della
L.R. 29/97;
e) a far pervenire alla Regione, prima dell’inizio del Servizio e con cadenza annuale, l’elenco aggiornato delle biglietterie autorizzate.
Art. 15 (Valorizzazione commerciale)
1. Il Gestore potrà utilizzare, per iniziative di valorizzazione commerciale, gli spazi interni ed esterni degli autobus, nonché le superfici delle pensiline, delle paline di fermata e di qualunque altro bene funzionale al Servizio, purché ciò non determini oneri aggiuntivi a carico della Regione, disagi per l’utenza ed il venir meno delle condizioni di decoro del Servizio e dei mezzi utilizzati per il suo espletamento, secondo valutazioni compiute dalla Regione.
2. La volontà di intraprendere le suddette iniziative dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni specificate al comma 1° e del conseguimento della necessaria autorizzazione.
Art. 16
(Qualità del Servizio e Carta della Qualità dei Servizi)
1. Il Gestore dovrà espletare il Servizio oggetto del presente Contratto nel rispetto degli obiettivi generali di riferimento per il miglioramento dell’efficacia, efficienza e qualità dei servizi, nonché degli standard minimi di qualità di cui all’art. 10 del Capitolato Tecnico.
2. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli di qualità del Servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall’utenza, con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, e ad intraprendere azioni finalizzate ad elevarne nel tempo il livello.
3. Il Gestore dovrà, altresì, porre in atto un Sistema per la rilevazione della qualità percepita ed attesa dall’utenza, inteso a verificare ed individuare i necessari e/od opportuni adeguamenti del Servizio e degli standard qualitativi di erogazione dello stesso rispetto alle esigenze della domanda.
4. Il Sistema di cui al comma 3° dovrà essere definito da parte del Gestore tenendo conto delle specifiche di cui all’art. 11 del Capitolato Tecnico (“Specifiche tecniche per l’effettuazione dell’indagine di customer satisfaction”).
5. Le rilevazioni della soddisfazione dell’utenza verranno realizzate, a carico del Gestore, con cadenza almeno annuale, attraverso una società esterna specializzata in modo che sia garantita la terzietà della valutazione.
6. Gli elaborati contenenti i risultati delle indagini eseguite, di cui al predetto art. 11 del Capitolato Tecnico, dovranno essere trasmessi alla Regione entro il mese di dicembre di ogni anno.
7. La supervisione della Regione garantirà l’adozione di metodi di rilevazione omogenei su tutto il territorio regionale ed i rapporti annuali di rilevazione dovranno illustrare nel dettaglio la metodologia di analisi utilizzata.
8. In caso di mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti dall’art. 10 del Capitolato Tecnico, il Gestore sarà soggetto alle penali di cui al successivo art. 36.
9. Il Gestore si impegna inoltre ad emanare, entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Carta della Qualità dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 286/99 (“Qualità dei servizi pubblici”) e dell’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, in modo da realizzare un modello omogeneo per i diversi sub bacini secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti pubblici locali allegato al D.P.C.M. 30/12/1998. La Carta definisce gli standard minimi di qualità erogata da garantire all’utenza, e rappresenta il manifesto degli impegni del Gestore con l’utenza medesima.
10. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Qualità dei Servizi sarà a carico del Gestore stesso, il quale vi provvederà a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet aziendale, nonché attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno, in misura congruente con il numero di passeggeri trasportati. Tale diffusione dovrà essere resa disponibile, su richiesta, in formato consultabile dai non
vedenti. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma, il Gestore sarà soggetto alle penali di cui all’art. 36.
11. La Carta della Qualità dei Servizi verrà aggiornata con cadenza annuale a cura del Gestore, e dovrà a tal fine essere sottoposta alla Regione per l’approvazione entro il 31 marzo di ciascun anno.
Art. 17 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di effettivo svolgimento del Servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza, nonché al puntuale rispetto delle norme di riferimento e degli obblighi contrattuali. Il Gestore dovrà, a tal fine, fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei dati da parte della Regione. Per l’effettuazione delle suddette verifiche il Gestore concederà la libera circolazione su tutti gli autobus in servizio di Trasporto Pubblico oggetto del presente Contratto del personale incaricato dalla Regione munito di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi dovranno essere preventivamente segnalati.
2. In particolare, la Regione provvederà, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 29/97:
a) ad emanare le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esecuzione del Servizio;
b) ad eseguire la visita dei percorsi per accertarne l'idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al Servizio, ai soli effetti della regolarità di esercizio;
c) a controllare la consistenza, la tipologia e la qualità del parco veicoli da adibire al Servizio;
d) ad autorizzare l'immissione e la dismissione dei veicoli di cui alla lett. c);
e) a rilasciare l’autorizzazione a distogliere dal servizio di linea gli autoveicoli da impiegare occasionalmente per corse fuori linea, con le condizioni e le modalità previste nel successivo articolo;
f) a controllare l'organico del personale addetto al Servizio.
3. La Regione eserciterà, inoltre, tutti gli altri i compiti di vigilanza e controllo previsti dalla predetta L.R. 29/97 e da tutte le altre fonti di legge che attribuiscano ad essa poteri in materia.
4. Al riguardo, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 29/97, ai funzionari della Regione allo scopo incaricati spetta la vigilanza sull'esercizio dei servizi, fatte salve le attribuzioni del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al fine di accertare, in particolare, il rispetto degli standard minimi di qualità del Servizio, l’efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e degli autobus, in particolare di quelli finanziati con contributi pubblici, il personale
incaricato dalla Regione potrà effettuare presso gli impianti di officina, i depositi e sugli autobus del Gestore le verifiche volte ad accertare:
• il corretto esercizio del percorso;
• la regolarità e la tipologia dei titoli di viaggio in possesso dei passeggeri;
• l’identificazione del personale addetto alla guida;
• il corretto impiego degli autobus autorizzati per l’effettuazione del servizio;
• lo stato di pulizia degli autobus;
• lo stato di funzionalità delle apparecchiature di bordo (obliteratrici, riscaldamento, condizionamento, sistemi di accesso agevolato, sistemi di informazione all’utenza, sistemi di controllo di esercizio, ecc.);
• il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada.
6. Analoghe verifiche potranno essere effettuate da parte della Regione sugli autobus dell’eventuale subappaltatore. La Regione potrà, inoltre, svolgere indagini statistiche sulla frequentazione degli autobus, anche a mezzo di Società specializzate all’uopo incaricate.
7. Il personale incaricato dalla Regione potrà inoltre effettuare ispezioni e verifiche presso gli uffici amministrativi della sede legale/operativa del Gestore, al fine di accertare la regolarità della tenuta della documentazione amministrativa relativa tra l’altro a:
a) turni di servizio del personale;
b) impiego del materiale rotabile;
c) libro matricola del personale dipendente del Gestore;
d) registrazione delle operazioni di pulizia;
e) registrazione incidenti occorsi nello svolgimento del servizio con coinvolgimento del materiale rotabile del Gestore;
f) registrazione dei reclami;
g) registrazione delle variazioni giornaliere dell’esercizio;
h) registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autobus.
8. In caso di subappalto, copia di analoga documentazione, aggiornata almeno mensilmente, relativa all’attività del subappalto dovrà essere conservata e resa disponibile per le stesse ispezioni e verifiche presso gli uffici del Gestore.
9. Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni della Regione, di fornire a questa tutti i dati tecnico- economici e gli elementi statistici concernenti il Servizio, e di fare quant'altro occorra per agevolare i funzionari della Regione nell'esercizio del proprio mandato.
10. La vigilanza ed il controllo sulla corretta utilizzazione dei documenti di viaggio, dei buoni, delle tessere e circa la gratuità e le agevolazioni da parte degli utenti autorizzati spettano sia al Gestore che alla struttura regionale competente in materia di trasporti.
11. L'uso dei buoni da parte di persona diversa dal titolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di falsi, la contraffazione e l'alterazione dei buoni, dei biglietti e delle tessere, l'uso di buoni, biglietti, tessere, documenti di viaggio contraffatti od alterati sono puniti ai sensi delle leggi vigenti.
12. I beneficiari delle agevolazioni possono essere sospesi, per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione accertata, dall'uso dei titoli di viaggio agevolati e sono altresì tenuti alla restituzione delle somme corrispondenti alle agevolazioni indebitamente fruite, secondo le modalità stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 18
(Distrazione degli autobus di linea e da noleggio)
1. Gli autobus destinati ai Servizi Minimi possono essere impiegati occasionalmente in servizio di noleggio con conducente, purché ciò non pregiudichi in alcun modo la regolarità dei Servizi Minimi stessi.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 29/97, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per l'impiego di cui al comma 1° del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti.
3. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati nell’erogazione dei Servizi Minimi, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di trasporti.
Art. 19 (Informazioni all’utenza)
1. Il Gestore si obbliga a garantire un livello minimo di informazioni all’utenza, consistente in:
a) esposizione nelle autostazioni, e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza di ogni fermata, degli orari aggiornati della linea che vi presta servizio, con indicazione degli orari di coincidenza delle corse integrate con essa, in conformità alle modalità e forme definite dalla struttura regionale competente in materia di trasporti ai sensi dell’art. 14 della L.R. 29/97;
b) esposizione nelle autostazioni, e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza di ogni fermata, di un numero telefonico aziendale da contattare per segnalare situazioni di irregolarità del servizio o ottenere informazioni;
c) individuazione, all’interno della propria struttura organizzativa, di un ufficio dedicato al rapporto con l’utenza e di un apposito call center (numero verde), per fornire informazione all’utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti. Dei reclami ricevuti e delle relative risposte ed azioni intraprese dovrà essere tenuto apposito registro;
d) realizzazione di un Sito internet Aziendale in grado di interagire con l’utenza, di gestire i flussi informativi e di fornire gli orari vigenti delle linee relative al lotto in maniera coerente con quanto indicato sul sito della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, con il quale sarà, inoltre, necessario prevedere un apposito link;
e) esposizione presso le autostazioni e i nodi di interscambio della pianta della rete integrata del trasporto pubblico, previa consegna da parte dell’Amministrazione regionale dell’esecutivo di stampa;
f) annuncio visivo delle fermate a bordo di tutti i veicoli;
g) realizzazione con cadenza annuale e distribuzione dell’orario aziendale riferito al lotto affidato, in misura appropriata rispetto al numero di passeggeri trasportati.
2. Onde assicurare e mantenere un’immagine unificata del sistema di trasporti e del connesso sistema informativo, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della L.R. 29/97, il Gestore dovrà attenersi alle disposizioni emanate dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, afferenti le caratteristiche di gestione del sistema unificato grafico ed informativo.
3. Nell’ambito delle attività finalizzate al miglioramento della qualità dell’informazione all’utenza, il Gestore dovrà, al termine del Contratto garantire la presenza di fermate attrezzate con paline elettroniche, con pannelli a messaggio variabile, nella misura prevista dall’art. 10 del Capitolato Tecnico relativo agli Standard minimi di qualità del servizio. Tali paline dovranno essere collegate alla centrale operativa di cui all’art. 13 del Capitolato Tecnico.
4. Ai fini di cui al comma che precede, il Gestore si impegna pertanto ad acquistare le paline elettroniche secondo le modalità e sulla base delle tempistiche previste nel predetto art. 10 del Capitolato Tecnico.
Art. 20 (Trasferimento del personale)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 3°, della L.R. 29/97, il Gestore si impegna ad assumere il personale dipendente del/dei gestore/i uscente/i, ad eccezione di quello per cui questo/i ultimo/i abbia/abbiano manifestato l’intenzione di mantenere alle proprie dipendenze.
2. In ragione della diversa articolazione territoriale dei sub bacini, stabilita nel nuovo Piano di Bacino di Traffico, il personale oggetto di trasferimento in capo al Gestore è determinato tenendo conto dei criteri definiti nell’art. 16 del Capitolato Tecnico.
3. Il trasferimento del personale avrà luogo solo al momento dell’effettivo avvio dell’esecuzione del Servizio da parte del Gestore, il quale sarà obbligato ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal Contratto collettivo nazionale del settore ed a garantire ai lavoratori trasferiti il mantenimento dei diritti acquisiti in ordine alla retribuzione, all’anzianità di servizio ed alle mansioni.
4. Il Gestore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività necessarie a perfezionare il trasferimento del personale nel rispetto delle vigenti disposizioni giuslavoristiche e sindacali applicabili.
Art. 21
(Personale impiegato dal Gestore)
1. Al Servizio oggetto del presente Contratto potranno essere impiegati soltanto conducenti in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal Decreto del Ministro dei Trasporti n. 88 del 23 febbraio 1999, e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione allo svolgimento del Servizio.
2. I conducenti adibiti al Servizio dovranno essere regolarmente autorizzati, a livello contrattuale, alla vendita a bordo dei biglietti.
3. Il Gestore, almeno 15 (quindici) giorni prima dall’inizio dello svolgimento del Servizio, dovrà trasmettere alla Regione l’elenco del personale addetto al Servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato, dell’inquadramento orario (eventuale part-time e relativa percentuale), della percentuale di utilizzo esclusivamente in servizio di TPL espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, della tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza).
4. Il Gestore trasmetterà alla Regione, con cadenza annuale o ad ogni richiesta di quest’ultimo, le eventuali variazioni intervenute. Le variazioni in ingresso riguardanti il personale addetto alla guida dovranno essere comunicate prima dell’assunzione in servizio.
5. Il Gestore dovrà applicare a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del Servizio i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e dagli eventuali accordi integrativi aziendali e potrà beneficiare delle somme erogate dalla Regione, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 19/06, a titolo di parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del predetto contratto collettivo.
6. Il Gestore, nell’ambito della propria organizzazione e della gestione a proprio rischio, sarà tenuto a conformare le proprie prestazioni, gli strumenti impiegati e i luoghi di lavoro alle prescrizioni in tema di sicurezza poste dal D.Lgs. 81/08, e dall’ulteriore normativa di riferimento, adottando nel corso della prestazione del Servizio tutte le prescrizioni e cautele necessarie per tutelare l’incolumità del personale addetto all’espletamento del Servizio.
Art. 22 (Direttore di Xxxxxxxxx)
1. Il Gestore è tenuto a individuare, previo assenso della Regione, un Direttore o Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dal D.M. 448/91.
2. La Regione potrà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3°, della L.R. 29/97 revocare in qualunque momento l’assenso e richiedere la sostituzione del predetto soggetto ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale, o quando accertati motivi facciano ritenere che l'incarico non possa più essere convenientemente assolto dallo stesso.
3. Il Direttore o Responsabile dell'Esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato e della Regione e risponde dell'efficienza del Servizio ai fini della sicurezza e della regolarità nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
4. In conformità a quanto previsto dall’art. 27 della L.R. 29/97, il Direttore o Responsabile dell'Esercizio:
• cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni della Giunta Regionale, dell'Assessorato competente in materia di trasporti e di quelle contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni concernenti la sicurezza impartite dalla Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.) e di quelle concernenti la regolarità dell'esercizio impartite dal competente assessorato regionale;
• dà il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;
• deve essere reperibile nei periodi di funzionamento del Servizio, salvo che sia stato nominato un sostituto di sua fiducia nel caso di sua temporanea assenza od impedimento, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti.
5. Il Direttore o Responsabile dell'Esercizio deve emanare nei limiti e nel rispetto degli atti di autorizzazione e di concessione e della vigente normativa:
a) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari adottate dal Ministero dei trasporti, in relazione alle caratteristiche e peculiarità del Servizio;
b) le disposizioni interne riguardanti, tra le altre, in particolare:
• la manutenzione della sede, degli impianti, delle apparecchiature ed il relativo impiego di queste;
• la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
• l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, degli impianti per le ore notturne;
• le velocità ammesse e gli orari;
• la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;
• la disciplina dell'accesso ai veicoli ed alle stazioni delle fermate;
• il numero e l'ubicazione dei mezzi di emergenza e di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;
• i servizi delle stazioni, delle fermate e della linea ed i servizi ai veicoli;
• la riserva dei posti a favore delle categorie protette;
• le modalità di presentazione dei reclami;
• il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.
6. Tutte le disposizioni interne devono essere preventivamente approvate dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.
Art. 23
(Registri e regolamenti di esercizio)
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 28 della L.R. 29/97, presso le stazioni principali e le biglietterie dovrà essere messo a disposizione del pubblico un registro per i reclami, che periodicamente dovrà essere vidimato dai funzionari della struttura regionale competente in materia di trasporti.
2. Il Gestore dovrà inoltre tenere presso la sede dell'esercizio il libro-giornale nel quale saranno registrate dal Direttore o dal Responsabile dell'Esercizio tutte le annotazioni relative al Servizio.
3. Il Gestore dovrà predisporre per ogni linea o rete di Servizio un regolamento d'esercizio, da approvarsi dalla struttura regionale competente in materia di trasporti, su proposta del direttore o del responsabile dell'esercizio.
4. Il regolamento di esercizio dovrà contenere prescrizioni riguardanti il personale, il trasporto e le fermate, i viaggiatori e le cose e dovrà essere portato a conoscenza del personale e dei viaggiatori.
Art. 24
(Rapporto bimestrale di servizio)
1. Il Gestore trasmetterà alla Regione, entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni bimestre, il “Rapporto bimestrale di servizio” contenente la rendicontazione del Servizio effettuato nel bimestre precedente. Il rapporto, redatto sulla base di quanto contenuto all’art. 15 del Capitolato Tecnico, conterrà la descrizione di tutte le linee e di tutte
le corse, il dettaglio dei chilometri effettuati, nonché le maggiori o minori percorrenze dovute, rispetto ai Programmi di esercizio, ai Programmi dei Servizi integrativi di linea e dei Servizi integrativi a chiamata, a variazioni di percorso per cause non imputabili al Gestore. La veridicità del rapporto, redatto in regime di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della L.R. 19/07, sarà attestata dal Responsabile d’Esercizio del Gestore mediante firma in calce allo stesso ed adempimento delle altre formalità previste dalle suddette norme.
2. Il Gestore, inoltre, si obbliga a rendere disponibile, sino a cinque anni successivi alla liquidazione del saldo dell’anno di competenza, la documentazione di esercizio a cui si riferisce il rapporto e da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto stesso, per eventuali verifiche da parte della Regione, compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l’effettuazione delle corse.
3. La violazione di quanto contenuto al presente articolo comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 36.
Art. 25
(Rapporto annuale sui servizi)
1. Il Gestore si impegna a predisporre un “Rapporto annuale sui servizi”, articolato in un rapporto riassuntivo di tutto l’anno, al termine di ogni anno di validità del presente Contratto, redatto sulla base di quanto contenuto all’art. 9 del Capitolato Tecnico.
2. Il rapporto di cui al primo comma sarà redatto dal Gestore in regime di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della L.R. 19/07, in conformità alle modalità di rilevazione ed al formato indicati nel predetto art. 9 del Capitolato Tecnico.
3. Il Gestore riconosce al “Rapporto annuale sui servizi”, così come articolato al comma 1°, la funzione di strumento di base per la valutazione da parte della Regione del rispetto degli impegni assunti dal Gestore stessa in sede di presentazione dell’offerta e di sottoscrizione del presente Contratto, nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli standard connessi all’esercizio del Servizio.
4. Il Gestore si impegna a trasmette alla Regione il Rapporto di cui al comma 1° entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni anno di validità del presente Contratto. La mancata trasmissione di tali rapporti nel predetto termine comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 36.
5. Il “Rapporto annuale sui servizi” dovrà contenere anche i dati di carattere economico e gestionali dei servizi relativi all’anno di riferimento che consentano di procedere anche alla valutazione del rapporto ricavi da traffico/costi operativi. In particolare, il Gestore si impegna a fornire i dati di natura economico-gestionale del
Servizio in base allo schema di rilevazione dei dati economici sui servizi contenuto all’art. 9 del Capitolato Tecnico.
6. In ogni caso non sussiste alcun obbligo da parte della Regione per la copertura dei disavanzi eventualmente accusati dal Gestore nell’esercizio dei servizi affidati.
7. La Regione effettua la verifica del rispetto degli impegni assunti dal Gestore e l’attribuzione delle responsabilità con cadenza annuale.
Art. 26
(Sistema di posizionamento georeferenziato)
1. Il Gestore dovrà provvedere ad attivare, entro i termini previsti dall’art. 10 del Capitolato Tecnico, un sistema di monitoraggio basato sulla rilevazione in tempo reale del posizionamento georeferenziato degli autobus, con indicazione dell’orario di passaggio alle fermate di ciascun veicolo facente parte del parco autobus ed il riscontro del Programma di Esercizio effettuato rispetto a quello programmato. Tale sistema, descritto nell’art. 13 del Capitolato Tecnico, dovrà essere sostanzialmente costituito da:
a) una centrale collocata presso la sede legale/operativa del Gestore, che dovrà prevedere il collegamento disponibile presso la sede della Regione;
b) apparecchiature di bordo, installate su ciascun veicolo adibito al Servizio.
2. In caso di mancata attuazione del Sistema di cui al presente comma, sarà applicata la penale di cui all’art. 36.
3. Il Sistema dovrà prevedere la trasmissione in tempo reale alla Regione dei dati monitorati relativi al posizionamento georeferenziato di cui al precedente comma. Inoltre, dovrà prevedere la trasmissione dei dati rilevati da tale sistema di monitoraggio e relativi al riscontro del programma esercitato e previsto, secondo il formato, le modalità ed i tempi definiti nel citato art. 13 del Capitolato Tecnico.
Art. 27
(Struttura unitaria deputata alla gestione del sistema tariffario integrato e dell’Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx)
0. Il Gestore si impegna a curare, unitamente a tutti gli altri Gestori del Servizio di TPL, le attività relative all’esercizio del sistema integrato di gestione tariffaria di cui al comma 1° dell’art. 21 della L.R. 29/97, nell’ambito della struttura unitaria di cui al presente articolo.
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 29/97, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell’ultimo dei Contratti tutti gli Aggiudicatari del Servizio di TPL dovranno giuridicamente
costituire tra loro un’apposita struttura unitaria, attraverso la formazione di un nuovo soggetto giuridico o mediante i subentri del caso presso il soggetto già esistente, la quale abbia ad oggetto:
(i) la gestione unitaria del sistema integrato di gestione tariffaria, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 20 e ss. della L.R. 29/97, sulla base dei criteri e delle modalità tecnico-organizzative stabilite dalla Regione ai sensi dell’art. 20, comma 3-bis, della predetta Legge Regionale;
(ii) l’esercizio dell’Autostazione di Aosta;
(iii) la gestione di altre eventuali attività di interesse comune.
3. La struttura non potrà perseguire statutariamente scopi di lucro, e la sua organizzazione interna dovrà essere articolata su un modello di governance informato alla piena parità decisionale tra i Gestori che ne fanno parte. A tal fine, la partecipazione alla struttura avverrà ad opera dei Gestori aggiudicatari secondo un criterio di distribuzione pro capite delle quote o azioni, indipendente dal numero di Lotti di cui un singolo operatore dovesse risultare aggiudicatario.
4. Ai sensi dell’art. 21, comma 2°, della L.R. 29/97, la Regione avrà facoltà di partecipare al predetto centro di gestione in quanto soggetto gestore di impianti di trasporto pubblico, ente interessato alla diffusione di carte di pagamento multiservizio ed ente interessato a disporre dei dati statistici ed economici relativi al sistema dei trasporti pubblici.
5. Ai fini di cui sopra, gli atti costitutivi e regolamentari della struttura unitaria dovranno contemplare, mediante gli strumenti giuridici più opportuni:
- il subentro giuridico della struttura nei diritti e negli obblighi facenti capo pro quota ai Gestori verso la Regione e i terzi, ivi compresa la concessione di esercizio dell’Autostazione, con riferimento alle attività oggetto di gara di cui al precedente comma 3°, senza liberazione dei Gestori stessi in ordine agli obblighi in questione;
- l’apertura obbligatoria della struttura alla partecipazione della Regione, in via paritaria rispetto alle quote detenute dai Gestori, ai sensi dell’art. 21, comma 2°, della L.R. 29/97. A tal fine, gli atti in questione dovranno in particolare prevedere che, in caso di richiesta di partecipazione della Regione, l’assemblea o altro organo rappresentativo della struttura dovrà acconsentire all’ingresso della Regione stessa mediante tutti gli strumenti giuridici più opportuni, quali un obbligatorio aumento di capitale con rinuncia al diritto di opzione o la cessione obbligatoria delle quote dei partecipanti, provvedendo alle relative determinazioni e deliberazioni entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di adesione da parte della Regione;
- l’assunzione ed il mantenimento in capo ai Gestori, anche nelle forme della garanzia, manleva o responsabilità solidale o sussidiaria, di ogni esclusiva responsabilità sui servizi gestiti attraverso la struttura
unitaria, sia verso la Regione che verso i terzi, con esclusione di qualunque responsabilità della Regione in relazione ai servizi svolti dalla struttura stessa, qualora la Regione partecipi alla medesima;
- una struttura di ripartizione interna dei costi conforme a quella prevista dal successivo comma 15°, nell’ambito della quale la Regione concorra solo nei limiti del 65% delle spese di esercizio previsto per legge, con esclusione di qualunque altro costo dovuto alla sua partecipazione alla struttura;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4°, della L.R. 29/97, l’apertura obbligatoria alla partecipazione di terzi soggetti diversi dalla Regione o l’espletamento di servizi a favore di terzi, purché ciò consenta la riduzione dei costi imputabili alla gestione e manutenzione del sistema integrato relativo al TPL, e ferma restando la natura non lucrativa della struttura unitaria;
- in capo ai Gestori, la cessione obbligatoria della partecipazione societaria nella struttura, al valore nominale, nei confronti dei soggetti formalmente individuati quali subentranti, in caso di perdita della qualità di Gestore da qualunque causa determinata, ivi compresa la variazione dei Gestori conseguente a nuova aggiudicazione del Servizio;
- l’adeguata previsione di xxxxxxxx xxxxxx, a sanzione degli obblighi facenti capo a ciascun partecipante della struttura e a garanzia dei corrispondenti diritti.
6. Gli atti costitutivi e regolamentari della struttura unitaria, adottati entro il termine di cui al comma 3°, dovranno essere immediatamente trasmessi alla Regione, la quale dovrà approvarli entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla loro trasmissione e potrà non riconoscere la costituzione della struttura agli effetti dell’affidamento formulando motivati rilievi. Decorso il termine di cui sopra nell’assenza di rilievi da parte della Regione, la costituzione della struttura si intenderà approvata.
7. In caso di opposizione espressa alla costituzione della struttura, ovvero in caso di inerzia dei Gestori alla costituzione stessa o qualora la struttura medesima non risulti in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 20, comma 2°, la Regione provvederà in via sostitutiva all’adozione degli atti necessari, ai sensi dell’art. 21, comma 5°, della L.R. 29/97.
8. Conformemente a quanto previsto dal comma 2° dell’art. 20 della L.R. 29/1997, il sistema integrato di gestione tariffaria di cui al comma 1°, dovrà consentire in particolare, avvalendosi delle più avanzate tecnologie informatiche, in piena conformità alle previsioni di volta in volta dettate mediante apposita Deliberazione di Giunta regionale:
• l’istituzione di un sistema tariffario univoco ed indipendente dal mezzo di trasporto utilizzato;
• l’utilizzo di un unico titolo di viaggio che permetta di usufruire di più mezzi di trasporto;
• la gestione integrata dei dati statistici ed economici di interesse regionale;
• il trattamento automatizzato delle fatture relative alle tariffe agevolate.
9. La struttura unitaria dovrà essere dotata delle apparecchiature necessarie alla gestione del sistema tariffario di cui all’Allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441/2010, entro i termini previsti dall’art. 10 del Capitolato Tecnico, allo scopo di realizzare nel concreto i principi previsti dall’Allegato A della medesima Deliberazione;
10. Nell’ambito della struttura, anche usufruendo di eventuali finanziamenti previsti dalla normativa regionale, dovranno essere conseguiti gli obiettivi di cui al precedente 8° comma, procedendo a:
• manutenzione delle apparecchiature di cui al comma precedente;
• tutto quanto necessario a realizzare tecnicamente quanto previsto dall’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441/2010;
• acquisto dei supporti necessari alla fruizione dei titoli di viaggio di cui all’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441/2010 e alle gratuità di cui all’art. 24 della L.R. 29/97;
• vendita dei titoli di viaggio su supporto magnetico, vendita e ricarica di titoli di viaggio non nominativi su carta senza contatto, vendita e rinnovo di titoli di viaggio nominativi su carta senza contatto e ricarica dei titoli di viaggio nominativi di cui alle gratuità previste dall’art. 24 della L.R. 29/1997;
11. Il Gestore si impegna a rendere disponibile all’ente affidante, tramite la struttura unitaria di cui. all’art. 20 della
L.R. 29/97, tutti i dati relativi al movimento passeggeri, ai corrispondenti incassi ed alle operazioni di vendita/ricarica, al massimo livello di dettaglio e disaggregazione.
12. All’interno della predetta struttura unitaria, i Gestori del Servizio di TPL svolgeranno inoltre le attività relative alla gestione dell’Autostazione di Aosta (via Carrel).
13. Ai fini dell’espletamento del servizio di gestione dell’Autostazione, con la presente procedura la Regione concede, in capo a ciascun Gestore, l’utilizzo dell’immobile e dell’area destinata all’attestazione degli autobus.
14. La gestione dell’Autostazione dovrà aver luogo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, in conformità alle modalità ed ai termini specificati nel Capitolato Tecnico, nonché nell’osservanza delle disposizioni previste nel regolamento di esercizio della stazione autolinee emanato con decreto dell’Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti 22 novembre 1993, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
15. Sono ricomprese nelle attività di gestione dell’Autostazione:
• la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area di attestamento e delle dotazioni riferibili alla stessa, al fine di garantire il loro perfetto stato di conservazione, pulizia e pubblico utilizzo;
• l’accollo di tutti gli oneri di utilizzo, quali le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, telefono, eventuale tassa raccolta rifiuti, le spese per altre utenze, nonché le spese di pulizia del locale e dell’area di attestamento.
16. I costi della struttura, relativamente alle varie attività operative oggetto di affidamento, saranno ripartiti come segue nei rapporti interni tra i vari Gestori, e nei rapporti esterni tra i Gestori e la Regione:
a) i costi di acquisto, installazione e messa in opera del nuovo sistema integrato di gestione tariffaria saranno sostenuti integralmente dai Gestori, e saranno ripartiti tra i Gestori stessi secondo un criterio pro capite, indipendentemente dal numero di Lotti aggiudicati, per quanto concerne i costi di acquisto e installazione dei dispositivi centralizzati;
b) i costi di gestione del nuovo sistema integrato di gestione tariffaria, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno sopportati dai Gestori, secondo un criterio pro capite, nella misura del 35% delle spese autorizzate dalla Regione, e per il restante 65% dalla Regione medesima, su approvazione preventiva delle relative spese ad opera della Stazione Appaltante e su consuntivazione successiva, conformemente a quanto previsto dall’art. 21, comma 3°, della L.R. 29/97;
c) i costi di esercizio dell’Autostazione di Aosta verranno sostenuti in proprio dai Gestori e ripartiti in egual misura tra gli stessi secondo un criterio pro capite, indipendentemente dal numero di Lotti aggiudicati, e saranno alimentati:
- dall’importo globale di € 90.000,00, a titolo di compenso forfetario annuale per le attività di gestione dell’Autostazione, a carico della Regione. Tale importo sarà ripartito tra i Gestori pro capite, indipendentemente dal numero di Lotti di cui siano risultati aggiudicatari;
- dagli eventuali ricavi tariffari discendenti dall’applicazione della tariffa di € 1,00, determinata, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 29/97, per ogni attestamento o transito presso l’Autostazione, e posta a carico degli operatori che gestiscono servizi di trasporto diversi da quelli esercenti il Servizio di TPL in favore della Regione, oggetto del presente Contratto.
Il corrispettivo complessivamente versato per gli attestamenti o transiti presso l’Autostazione sarà ripartito in parti uguali tra il Gestore e gli altri affidatari del Servizio di TPL della Regione che eseguano le attività di gestione dell’Autostazione nell’ambito della struttura unitaria di cui al comma 3° che precede;
d) i costi relativi ad ulteriori eventuali attività oggetto di svolgimento comune, nei limiti di compatibilità con la normativa vigente, saranno ripartiti internamente tra i Gestori e la Regione in base a successive intese.
17. La Regione dovrà essere tenuta indenne e manlevata da ogni responsabilità, di qualsivoglia natura, pretesa e/o azione di terzi conseguente ad atti, fatti od omissioni relativi e connessi alle attività di gestione dell’Autostazione.
Art. 28
(Impegni del Gestore in materia di investimenti)
1. Il Gestore si impegna ad effettuare, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle prescrizioni tecniche di cui al Capitolato Tecnico, i seguenti investimenti concernenti:
a) la dotazione minima necessaria per l’espletamento del servizio come da Offerta;
b) il rinnovo e la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco autobus;
c) l’accessibilità agli autobus da parte di utenti con ridotta capacità motoria;
d) la dotazione del parco autobus con impianti di climatizzazione;
e) il contenimento delle emissioni mediante dotazione del parco autobus con mezzi dalle emissioni atmosferiche ridotte (i.e. Euro 3, Euro 4, a metano);
f) la diffusione dell’informazione all’utenza mediante installazione sugli autobus di dispositivi visivi ed impianti sonori;
g) il miglioramento degli impianti di fermata e, in particolare, l’installazione di paline elettroniche presso le fermate;
h) l’attivazione del sistema di posizionamento georeferenziato;
i) la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione tariffaria di cui all’art. 20 della L.R. 29/97 e del sistema di bigliettazione integrata regionale.
2. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento dei suddetti impegni comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 36.
3. Gli investimenti dovranno essere effettuati dal Gestore secondo le specifiche tecniche e le indicazioni di cui al Capitolato Tecnico ed alla relativa Offerta Tecnica, in misura congrua rispetto alle esigenze di servizio di cui a ciascun Lotto di aggiudicazione, e saranno assoggettati ad approvazione preventiva da parte della Regione, qualora non siano stati già oggetto di Offerta Tecnica.
4. A tal fine, il Gestore sarà tenuto a trasmettere alla Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sottoscrizione del Contratto per il primo anno di affidamento ed entro il 30 gennaio per ognuno degli anni successivi, un Piano Annuale degli Investimenti dettagliato, il quale contenga:
▪ il cronoprogramma degli investimenti programmati nell’anno, recante l’analitica indicazione dei beni oggetto di investimento, del periodo entro il quale i beni stessi entreranno in piena operatività, dei volumi di spesa del periodo e di quelli complessivi del Piano;
▪ le specifiche tecniche dei beni oggetto di investimento, con dettagliata indicazione delle componenti di costo di ciascun bene oggetto di investimento, sia con riferimento all’acquisto che con riferimento a tutti i servizi accessori necessari all’implementazione.
5. Qualora relativi ad attività comuni tra i Gestori, o rientranti nell’ambito della struttura unitaria di cui all’art. 27, gli investimenti dovranno essere concordati e pianificati dal Gestore con gli altri Gestori del Servizio di TPL, in maniera tale da garantire modalità attuative coordinate ed omogenee quanto a beni oggetto di investimento e tempistiche di attuazione, e nell’ambito di un Piano Annuale degli Investimenti da presentarsi alla Regione secondo le modalità e le tempistiche fissate ai commi precedenti.
Art. 29
(Revisione annuale e revisione straordinaria del corrispettivo)
1. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/06, la T.U.B. sarà aggiornata annualmente in misura corrispondente al tasso di inflazione rilevato sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (FOI), utilizzando come parametro l’indice su base annua misurato con riferimento al mese di settembre o, diversamente.
2. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Gestore sarà tenuto a trasmettere alla Regione, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
3. In conformità alla previsione dell’articolo 8, comma 2°, lettera e) della L.R. 29/97, la T.U.B. potrà altresì essere soggetta ad aggiornamento in presenza (i) di variazioni tariffarie, (ii) di modificazioni significative del costo medio di produzione e (iii) di variazioni dei volumi di traffico oltre i limiti percentuali di cui al comma 12° dell’articolo 8 che precede.
4. L’aggiornamento del corrispettivo si applica dal gennaio dell’anno successivo.
Art. 30
(Responsabilità del Gestore, garanzia fideiussoria ed obblighi assicurativi)
1. Il Gestore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione ex lege previste dal successivo art. 37, la Regione formulerà contestazione scritta diretta al Gestore circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 10 (dieci) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto si risolverà secondo quanto previsto al successivo art. 37, e dunque previa dichiarazione della Regione di volersi valere della risoluzione.
4. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dalla Regione o da terzi da essa incaricati, il Gestore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
5. Quando, per l’effetto di forza maggiore, il Gestore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, la medesima ne darà immediata comunicazione alla Regione, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. Le Parti, all’esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell’adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.
6. Il termine “forza maggiore” quivi utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l’insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erronee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
7. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a quindici (15) giorni, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, su iniziativa della Regione, salvo il risarcimento del danno da parte del Gestore.
8. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Gestore dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione medesima per cause riconducibili alle attività del Gestore.
9. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, il Gestore ha regolarmente costituito e consegnato alla Regione una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
10. La Regione, in presenza di inadempimenti del Gestore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Regione, il Gestore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Regione stessa.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
12. A ulteriore garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ed ai sensi di quanto previsto nell’art. 17 della L.R. 29/97, il Gestore ha inoltre stipulato con primarie compagnie assicurative le seguenti polizze assicurative che produce debitamente in copia:
• polizza assicurativa n. […], stipulata con […] volta a coprire tutti i rischi e le responsabilità derivanti dall’incendio dei beni aziendali, dell’autostazione e degli impianti, nonché idonea a coprire i danni, arrecati da fatto proprio o dei propri dipendenti alle persone, alle cose e agli animali delle persone trasportate, comunque verificatisi nel corso e/o per effetto dello svolgimento del Servizio. Detta polizza assicurativa ha un massimale di euro […] (euro ), non inferiore a quello di euro […] (euro […]/00) già previsto dalla lex specialis;
• polizza assicurativa n. […], stipulata con […] volta a coprire la responsabilità per i danni causati a persone, animali e cose non trasportate, nonché la responsabilità relativa alle merci ed agli eventuali effetti postali trasportati. Detta polizza assicurativa ha un massimale di euro […] (euro ), non inferiore a quello di euro […] (euro […]/00) già previsto dalla lex specialis;
• polizza assicurativa n. […], stipulata con […] volta a coprire tutti i rischi e le responsabilità, derivanti dal Servizio svolto, con riferimento agli infortuni del proprio personale dipendente. Detta polizza assicurativa ha un massimale di euro […] (euro ), non inferiore a quello di euro […] (euro […]/00) già previsto dalla lex specialis.
13. Il mancato adempimento ai prescritti obblighi di copertura assicurativa comporterà, ai sensi dell’art. 17, comma 4°, della L.R. 29/97 la sospensione immediata dell’esecuzione del Servizio, fatta salva la regolarizzazione da parte del Gestore entro gli 8 (otto) giorni successivi alla diffida della Regione.
14. Il Gestore si obbliga inoltre a munire i veicoli (flotta) utilizzati di coperture assicurative per RCA che siano conformi ai massimali richiesti dalla legge.
Art. 31
(Disciplina dell’avvicendamento tra Gestori)
1. Il Gestore sarà tenuto ad inviare alla Regione, almeno 21 (ventuno) mesi prima della scadenza del presente Contratto e fino alla data della nuova aggiudicazione, i seguenti aggiornamenti:
a) l’elenco delle attrezzature fisse, degli impianti e del materiale rotabile utilizzati per l’esecuzione del Servizio;
b) la consistenza del personale, escluso quello dirigente, suddiviso per categoria.
2. Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovranno recare le informazioni previste dall’art. 9 del Capitolato Tecnico.
3. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al comma che precede, la Regione sospenderà l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di ritardo nella trasmissione, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 36.
4. Il Gestore sarà tenuto a cedere, al termine dell'affidamento, al gestore subentrante gli immobili, i veicoli, le attrezzature ed i dispositivi acquistati con i contributi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di contributi in quanto vincolati ai servizi di trasporto locale affidati dalla Regione. L'obbligo di cessione non sussisterà per i beni non più vincolati perché completamente ammortizzati.
5. In ogni caso di perdita della qualità di Gestore, l’operatore economico sarà tenuto a cedere la propria partecipazione nella struttura unitaria di cui all’art. 27 nei confronti dei soggetti subentranti, con le forme e le modalità stabilite negli atti di regolazione e disciplina della struttura stessa.
Art. 32 (Contributo di sorveglianza)
1. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 2°, della L.R. 29/97, sarà tenuto a pagare, entro il 31 gennaio di ogni anno solare, un contributo di sorveglianza annuale nella misura di € 0,00258228 (Euro Zero/00258228) per ogni chilometro della percorrenza annua. Il contributo sarà soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata a livello nazionale, riferita al mese di giugno. L'aggiornamento del contributo avverrà qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il dieci per cento e l'applicazione dell'aggiornamento decorrerà dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.
Art. 33 (Lavoro e sicurezza)
1. Il Gestore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Gestore si obbliga verso la Regione a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni ed infortuni, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
3. Il Gestore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
4. Il Gestore si obbliga verso la Regione a far osservare la normativa in tema di sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
5. Il Gestore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligata a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
▪ prima dell’avvio dell’esecuzione, il Gestore dovrà trasmettere alla Regione la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Gestore che ai propri eventuali subappaltatori;
▪ ai fini dei pagamenti, la Regione verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo sia al Gestore che ai propri eventuali subappaltatori, e potrà sospendere i pagamenti verso il Gestore nel caso di accertate inadempienze.
7. Il Gestore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Regione da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate alla Regione ai sensi dell’art. 36 della legge 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
8. Nel caso in cui dipendenti del Gestore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Regione per inadempimenti imputabili al Gestore e/o al suo subappaltatore in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Gestore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Regione, e a richiedere l’estromissione della Regione stessa ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’Autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
9. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Gestore le spese legali affrontate dalla Regione per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
10. La Regione, in caso di violazione da parte del Gestore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Gestore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Gestore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
11. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che il Gestore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Regione sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Gestore.
Art. 34
(Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, è fatto divieto al Gestore di cedere il presente Contratto, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, il Gestore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle normative vigenti (art. 118 del D.Lgs. 163/06), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Regione ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, il Gestore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intende subappaltare;
b) che il Gestore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Regione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Regione, il Gestore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
X.Xxx. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni, e il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico-organizzativo, dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore, dietro richiesta della Regione;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Il Gestore che si avvale del subappalto dovrà allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. La Regione provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Regione abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 (due) per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura del Gestore, sarà obbligo del medesimo Gestore trasmettere alla Regione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Regione a favore del Gestore stesso, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dal Gestore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Gestore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Regione provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso il Gestore medesimo.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Gestore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Gestore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso.
Art. 35 (Riservatezza)
1. Il Gestore dovrà mantenere il massimo riserbo su tutti i dati di cui venga a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dello svolgimento del Servizio. In particolare, il Gestore dovrà astenersi dal comunicare a terzi soggetti, dal divulgare o comunque dal rendere pubblici tutti gli elementi acquisiti quale
conseguenza dell’accesso alle banche dati messe a sua disposizione da parte dell’Amministrazione ai fini dell’espletamento del Servizio.
2. Sarà comunque escluso l’accesso, da parte del Gestore, ai dati sensibili in possesso della Regione.
3. Il Gestore prende atto della circostanza che, nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto di TPL il personale impiegato (dipendente e non) potrà porre in essere dei trattamenti di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”). In relazione ai dati personali acquisiti nel corso dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
• titolare del trattamento, nonché responsabile del medesimo, è la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Xxx. XXXXXXX XXXXXXX;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell’esecuzione del Contratto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal Titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente, e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
5. Il Gestore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
6. Il Gestore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del Contratto, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
7. Il Gestore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
8. IL Gestore si obbliga a tenere indenne e manlevare la Regione da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del presente Contratto a sollevare eccezioni all’accertamento effettuato dalla Regione circa la violazione delle suddette previsioni.
Art. 36 (Penali)
1. Qualora la Regione accerti il ritardo, l’inadempimento o l’inesattezza da parte del Gestore nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, si applicheranno le penali previste dall’art. 12 del Capitolato Tecnico (“Penalità”).
2. L’applicazione delle penali sarà preceduta da rituale diffida scritta della Regione, nella quale sarà concesso al Gestore un termine, decorrente dalla notifica, per adempiere a quanto richiesto, ove possibile. Qualora il Gestore non ottemperi nel termine assegnato, la Regione avrà diritto alla risoluzione contrattuale.
3. Nel caso in cui il Gestore non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti entro un mese dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, che il Gestore avrà obbligo di reintegrare nei successivi 15 (quindici) giorni. In caso di mancato reintegro della cauzione nei termini si procederà alla risoluzione contrattuale.
4. Le penali non potranno comunque superare il limite massimo del 10% del corrispettivo contrattuale previsto per ciascun anno.
5. La Regione avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 37, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
6. Il Gestore autorizza sin d'ora la Regione, anche ai sensi dell’art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Gestore dovute con gli importi spettanti alla Regione a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali non esonererà in alcun caso il Gestore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Le sanzioni di cui al presente articolo, sulla base delle risultanze previste, saranno corrisposte dal Gestore alla Regione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
9. In caso di ricorso all’applicazione delle penali, saranno comunque fatti salvi la responsabilità da inadempimento del Gestore ed il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione, ai sensi dell’art. 1382 c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge.
Art. 37
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Il Gestore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Regione che nei rapporti con gli Operatori della Filiera.
2. In particolare, il Gestore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente affidamento, sia attivi da parte della Regione che passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1°, della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente affidamento, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante, siccome reso noto dalla Regione;
f) in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti dedicati, a comunicare alla Regione gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente affidamento, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente affidamento di importo inferiore o uguale a € 500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
Art. 38
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente affidamento e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con gli Operatori della Filiera, il Gestore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento dei propri Operatori della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Regione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutti gli Operatori della Filiera e verso tutti i contraenti a valle;
d) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti le clausole risolutive espresse di cui al comma 2° del successivo articolo 39, opportunamente adeguate in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché gli obblighi di tracciabilità siano assistiti dal potere di risolvere il contratto per il caso di loro inadempimento ad opera della controparte.
Art. 39 (Risoluzione e revoca)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività oggetto del presente Contratto in capo al Gestore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Gestore verso la Regione, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo al Gestore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) xxxxxxx, in capo al Gestore, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dalla legge vigente;
e) sospensione, revoca o cessazione, in capo al Gestore, per qualsiasi motivo, dell’autorizzazione o delle autorizzazioni necessaria/e all’esercizio dell’attività oggetto del Contratto;
f) subappalto non autorizzato, o cessione parziale o totale del Contratto da parte del Gestore;
g) mancato avvio del Servizio nel termine stabilito nel presente Contratto, ovvero abbandono, interruzione o esecuzione del Servizio con ripetute irregolarità;
h) mancata ottemperanza da parte del Gestore alle disposizioni impartite dalla Regione o derivanti da norme imperative di legge o regolamentari;
i) mancata cessazione dell’inadempimento, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata dalla Regione, degli obblighi derivanti dal presente Contratto;
j) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 15 (quindici) giorni;
k) applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
l) mancata acquisizione delle risorse strumentali all’esecuzione del Servizio, entro il termine previsto dall’art. 11, comma 3°, per fatti imputabili al Gestore.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Regione comunicherà formalmente al Gestore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili al Gestore, la Regione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Regione applicherà in danno del Gestore una penale di importo pari alla cauzione predetta.
4. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Regione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 29/97, di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del Contratto, nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base del presente affidamento.
5. Qualora il Gestore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, ai sensi di quanto previsto dal comma 9° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto al medesimo di modificare la propria composizione, fatti salvi i casi previsti dai commi 18 e 19 del predetto art. 37.
6. In caso di violazione del predetto divieto, così come nel caso di scioglimento del raggruppamento o del consorzio in via anticipata rispetto all’esecuzione degli obblighi contrattuali, il presente Contratto diverrà nullo, ai sensi e per gli effetti del comma 10° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
7. Nei casi di cui al precedente comma, la Regione provvederà ai sensi di quanto previsto dal comma 3° del presente articolo.
8. E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni in favore della Regione.
Art. 40 (Recesso contrattuale)
1. La Regione potrà recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso non inferiore a quattro (4) mesi, per motivi di pubblico interesse o per l’applicazione di disposizioni normative che impongano la cessazione immediata del servizio. In tale ultimo caso, la cessazione degli effetti del contratto avrà effetto immediato dalla ricezione della relativa raccomandata.
2. In caso di recesso, in deroga al disposto dell’art. 1671 del codice civile, la Regione dovrà remunerare unicamente le prestazioni regolarmente rese dal Gestore sino alla data di efficacia del recesso.
Art. 41 (Comunicazioni)
1. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per il Gestore a:
[denominazione]
c.a. [nominativo referente] [indirizzo]
[C.A.P.] [città]
fax […]
e-mail […]
per la Regione a:
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Xxx. XXXXXXX XXXXXXX
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Saint Christophe (Valle d’Aosta)
fax 0165/272.954
e-mail x.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
2. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate a mezzo telefax o e- mail avranno effetto a partire dalla conferma dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità di comunicazione qui previste.
3. Il Gestore sarà tenuta a comunicare e/o trasmettere alla Regione tutti i dati e/o tutti i documenti richiesti in relazione al Servizio, nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta della Regione medesima, o immediatamente nel caso in cui la richiesta abbia carattere urgente.
Art. 42 (Spese contrattuali)
1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di natura fiscale e tributaria, saranno di competenza e onere esclusivo del Gestore che, ai fini dello stesso Contratto, eleggerà domicilio in Aosta. In caso di anticipazione da parte della Regione, il Gestore sarà tenuto al rimborso immediato delle medesime, nel termine di cinque (5) giorni dalla richiesta di rimborso documentata della Regione stessa.
Art. 43
(Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il rapporto contrattuale di cui al Servizio sarà regolato dalla Legge Italiana, e dalle fonti normative di estrazione regionale.
2. L'affidamento e la materiale prestazione del Servizio sono subordinati all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il Gestore garantisce ed è tenuto a comprovare costantemente, qualora richiesto dalla Regione, l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla Lettera di Invito, dal Capitolato Tecnico e dagli ulteriori documenti allegati per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione.
3. Il Gestore dovrà comunicare immediatamente alla Regione - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.
4. La Regione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Gestore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
5. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 44 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Aosta, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Aosta,
(Il Gestore) (La Regione)
Il Capo Servizio del Servizio Trasporti Xxx. XXXXXXX XXXXXXX
Il Gestore, ai sensi e per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di aver letto e di accettare espressamente i seguenti articoli: 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), 3 (Oggetto del Contratto) 4 (Durata e decorrenza del Contratto), 5 (Corrispettivi e modalità di pagamento) 6 (Modalità generali di esecuzione del Servizio), 7 (Gestione dell’Autostazione), 8 (Piano di Bacino di Traffico, Programma di Esercizio dei Servizi Minimi e relative modifiche), 9 (Programma dei Servizi Integrativi di Linea, relative modifiche, e Servizi Integrativi a Chiamata), 10 (Interruzioni e modifiche per scioperi e per eventi straordinari ed imprevedibili), 11 (Materiale rotabile, depositi, attestamenti e altri beni strumentali), 12 (Cessione delle attrezzature mobili e del materiale rotabile), 13 (Trasferimento delle attrezzature fisse e degli impianti), 14 (Obblighi tariffari e servizi commerciali all’utenza), 15 (Valorizzazione commerciale), 16 (Qualità del Servizio e Carta della Qualità dei Servizi), 17 (Vigilanza e controllo), 18 (Distrazione degli autobus di linea e da noleggio), 19 (Informazioni all’utenza), 20 (Trasferimento del personale), 21 (Personale impiegato dal Gestore), 22 (Direttore di Esercizio), 23 (Registri e regolamenti di esercizio), 24 (Rapporto bimestrale di servizio), 25 (Rapporto annuale sui servizi), 26 (Sistema di posizionamento georeferenziato), 27 (Struttura unitaria deputata alla gestione del sistema tariffario integrato e dell’Autostazione di Aosta), 28 (Impegni del Gestore in materia di investimenti), 29 (Revisione annuale e straordinaria del corrispettivo), 30 (Responsabilità del Gestore, garanzia fideiussoria ed obblighi assicurativi), 31 (Disciplina dell’avvicendamento tra gestori), 32 (Contributo di sorveglianza), 33 (Lavoro e sicurezza), 34 ((Divieto di cessione del contratto e subappalto), 35 (Riservatezza), 36 (Penali), 37 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente affidamento e in quelli della filiera), 39 (Risoluzione e revoca), 40 (Recesso contrattuale), 42 (Spese contrattuali), 43 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici), 44 (Foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto.
Aosta,
(Il Gestore)