Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera (Ramo Assicurativo III)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Mediolanum Personal Pir
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera (Ramo Assicurativo III)
Edizione: 13/02/2020
Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida “Contratti Semplici e Chiari” elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall’ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.
È un prodotto di
Ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in grassetto che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in corsivo che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.
Retro di copertina
Indice
Art. 1. Oggetto del Contratto 7
Art. 3. Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato 7
Art. 5. Investimento del Premio e attribuzione delle quote dei Fondi Interni 8
Art. 6. Modifica della ripartizione dell’investimento da parte del Contraente (c.d. switch) 8
Art. 7. Opzione di conversione in rendita del valore di riscatto 9
Art. 8. Attività di Salvaguardia e Monitoraggio 10
CHE COSA NON E’ ASSICURATO? 12
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 12
Art. 10. Esclusioni e limitazioni 12
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? 12
Art. 11. Documentazione richiesta per i pagamenti 12
Art. 12. Pagamenti da parte della Compagnia 12
Art. 13. Pagamento del Premio 13
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 16
Art. 14. Conclusione del Contratto 16
Art. 15. Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa 16
Art. 16. Durata del Contratto 16
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO? 17
Art. 17. Diritto di recesso 17
E’ PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA? 17
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? 19
Art. 20. Costi e oneri collegati al Contratto 19
Art. 22. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni 23
Art. 25. Modifiche del Contratto 23
Art. 27. Legge applicabile al Contratto e foro competente 24
ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 25
GLOSSARIO
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che coincide con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicurato Reversionario
Persona fisica a cui deve essere pagata la rendita reversibile in caso di sua sopravvivenza all’Assicurato.
Benchmark
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi Interni/OICR.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata nel contratto dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal
contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Combinazioni libere
Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.
Commissioni di gestione
Compensi pagati alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Compagnia (o Impresa di assicurazione)
Mediolanum Vita S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il Contratto e contengono i diritti e doveri delle parti.
Contraente
Persona fisica che coincide con l’Assicurato e che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto unit linked
Il contratto di assicurazione in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.
Controvalore
L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costo di switch
Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
Costi di sottoscrizione
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della
Compagnia.
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP)
Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto d’ investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al Key Information Document (KID).
Fondo Interno
Portafoglio di attivi di proprietà della Compagnia, segregato dal resto del patrimonio della stessa, le cui caratteristiche e politica di investimento sono tratteggiate in un apposito regolamento di gestione. La gestione del Fondo Interno può essere svolta direttamente dalla Compagnia ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato. Il Fondo Interno costituisce, all'interno del patrimonio della Compagnia, un patrimonio separato, destinato unicamente al soddisfacimento dei crediti derivanti dai contratti assicurativi collegati al Fondo Interno.
Giorno di Riferimento
È il giorno in cui Mediolanum Vita ha acquisito sia la disponibilità del premio presso la propria sede che la conoscenza della relativa causale.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Key Information Document (KID)
Documento contenente le informazioni chiave per i Prodotti di Investimento Assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.
Modulo di proposta
Xxxxxx sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento e le SICAV.
Piano Individuale di Risparmio (PIR)
Piano individuale di risparmio a lungo termine, ai sensi dell’art. 1 commi da 100 a 114 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e successive modificazioni ed integrazioni, che si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto di determinati vincoli di investimento, con importi non superiori, in ciascun anno solare, a € 30.000 ed entro un limite complessivo non superiore a
€ 150.000.
Premio Aggiuntivo
Importo che il Contraente ha facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.
Premio Investito
Premio, al netto delle componenti di costo e dell’eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l’acquisto di quote del Fondo Interno o di OICR.
Premio periodico
Premio che il Contraente si impegna a versare alla Compagnia su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di Assicurazione, esso è anche detto premio ricorrente.
Premio Unico
Premio che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato
Importo versato dal Contraente alla Compagnia per l’acquisto del prodotto di investimento assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi
dell’evento assicurato.
Prodotto d’investimento assicurativo (IBIP)
Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Quota
Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Reclamo
Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione.
Regolamento del Fondo Interno
Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d’Investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e l’eventuale benchmark di riferimento.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Revoca della proposta
Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta -polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
SGR (o Società di Gestione del Risparmio)
Società appositamente autorizzata, di diritto italiano, che fornisce il servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
SICAV
Società di Investimento a Capitale Variabile.
Spese di emissione
Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l’emissione del prodotto di investimento
assicurativo.
Switch
Operazione con la quale il Contraente richiede il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto in un altro Fondo Interno/OICR tra quelli in cui il contratto consente di investire.
Valore della quota/azione
Il valore unitario della quota/azione di un Fondo Interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
Art. 1. Oggetto del Contratto
Mediolanum Personal PIR è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked nella forma “a vita intera”, in cui l’entità delle somme dovute da Mediolanum Vita S.p.A. (la Compagnia) è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote di Fondi Interni e/o Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, cosiddetti OICR, (di seguito, congiuntamente, i “Fondi”) tempo per tempo resi disponibili dalla Compagnia.
Il Contraente ha comunque la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il Contratto, riscuotendo il corrispondente valore di riscatto, secondo i termini descritti nei successivi artt. 18 e 19.
La prestazione della Compagnia è in ogni caso ed in ogni momento integralmente correlata al valore delle quote dei Fondi in cui vengono investiti i premi versati dal Contraente e potrebbe quindi essere inferiore a questi ultimi.
Il Contratto rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di un Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (PIR) ai sensi dei commi da 100 a 114 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, beneficiando dell’agevolazione fiscale ivi prevista mediante la destinazione di quanto investito nel Contratto. Mediolanum Personal PIR potrà pertanto essere sottoscritto unicamente per tale finalità da una persona fisica, residente fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano per tutta la durata del Contratto, e che non risulti già titolare di altro PIR.
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del Contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è tenuto a comunicarlo alla Compagnia al fine di consentire alla stessa di determinare correttamente il regime fiscale da applicare al Contratto.
Art. 2. Assicurato
L’Assicurato, che deve sempre coincidere con il Contraente, non potrà avere al momento della sottoscrizione del prodotto un’età superiore a 85 anni. Per i contratti a premi periodici, l’età dell’Assicurato al termine del Piano dei Premi Programmati (in breve “PPP”) non potrà essere superiore a 85 anni.
Mediolanum Vita, a fronte di specifica richiesta del Contraente/Assicurato, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute del Contraente/Assicurato.
In considerazione di quanto sopra, non è consentita la cessione del contratto inter vivos per tutta la durata dello stesso.
Art. 3. Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato coincidente il Contraente, indipendentemente dall’età dello stesso, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, secondo le modalità previste all’Art.12, un capitale pari al 101% del controvalore complessivo delle quote dei Fondi riferiti al Contratto.
Il controvalore è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi collegati al Contratto secondo i criteri di valorizzazione indicati nell’Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione. Dal controvalore così determinato verrà trattenuto l’eventuale importo pro-quota della commissione per l’Attività di Salvaguardia e Monitoraggio ed ogni eventuale ulteriore onere maturato ma non ancora prelevato.
L’importo da corrispondere ai Beneficiari o agli aventi diritto sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data, con le modalità descritte nel DIP aggiuntivo IBIP tempo per tempo vigente e sarà
liquidato entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa di cui al successivo Art.11.
In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote dei Fondi in cui vengono investiti i Premi versati dal Contraente, l’importo liquidabile ai Beneficiari designati o agli aventi diritto potrebbe essere inferiore ai Premi versati.
Art. 4. I Fondi Interni
I Fondi ai quali può essere collegato il Contratto e le caratteristiche degli stessi sono riportati negli Allegati al Documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document - KID), la cui versione aggiornata è sempre disponibile sul sito internet della Compagnia, nonché all’interno del Regolamento/ dei Regolamenti/Statuti presenti sul sito internet delle rispettive Società emittenti. In particolare, i Fondi Interni e gli OICR collegati al Contratto rientrano tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016 n.232, come tempo per tempo modificata.
Nel caso in cui fossero istituiti e resi disponibili per l’investimento ulteriori Fondi Interni e/o OICR, anche in abbinamento ad eventuali servizi resi disponibili dalla Compagnia, quest’ultima ne darà comunicazione al Contraente con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Su tali nuovi Fondi, il Contraente avrà pertanto la facoltà di versare, riallocare parzialmente o totalmente la propria posizione.
Sugli OICR abbinabili al Contratto, la Compagnia svolgerà, nell'interesse del Contraente, le Attività di Monitoraggio e Salvaguardia descritte al successivo Art. 8.
Art. 5. Investimento del Premio e attribuzione delle quote dei Fondi Interni
I premi versati dal Contraente, al netto di tutti i costi di sottoscrizione di cui all’Art.20, vengono investiti nelle quote di uno o più Fondi con le modalità previste dal Contraente stesso. La Compagnia provvede ad assegnare ad ogni Contraente le quote, dividendo l’importo netto del premio per il valore della quota come determinato in base ai criteri di valorizzazione dei Fondi indicati nell’Allegato alle presenti Condizioni.
La data rilevante ai fini del computo dell’importo massimo investibile pari ad € 30.000 per anno solare nonché del periodo minimo di detenzione delle quote pari a 5 anni, coincide con la data di valuta riconosciuta dalla Compagnia ai mezzi di pagamento e riportata sul modulo di Proposta e di versamento Premio aggiuntivo.
Art. 6. Modifica della ripartizione dell’investimento da parte del Contraente (c.d. switch)
Il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione dell’investimento del capitale maturato, mediante operazioni di conversione o switch tra i Fondi tempo per tempo abbinabili al Contratto.
La modifica della ripartizione dell’investimento può essere richiesta in ogni momento, qualora tutte le seguenti condizioni risultino soddisfatte:
- l’importo oggetto di conversione sia complessivamente almeno pari a € 250;
- l’importo minimo da investire in Fondi nei quali risulti già investita una parte del capitale al momento dell’operazione sia almeno pari a € 250 ovvero almeno pari a € 500, in caso di selezione di un Fondo non valorizzato al momento dell'operazione;
- il valore residuo delle quote detenute nel Fondo oggetto di conversione, dopo l’operazione, sia almeno pari a € 250; il Contraente, in alternativa, potrà richiedere il disinvestimento di tutte le quote detenute in tale Fondo.
Prima di dare esecuzione ad un’operazione di switch, la Compagnia verificherà che, a seguito dell’operazione
stessa, almeno il 60% del controvalore del Contratto sia investito in quote di Fondi Interni della Compagnia
e/o OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum.
La richiesta deve essere inviata alla Compagnia e potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto dalla stessa; in alternativa la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore.
Il disinvestimento totale o parziale ed il successivo reinvestimento dell’importo del capitale maturato fino al momento della richiesta, sarà determinato in base al valore delle quote dei Fondi collegati al Contratto secondo i criteri di valorizzazione indicati nell’Allegato alle presenti Condizioni.
Nel caso in cui sul Contratto sia in corso il versamento di un Premio aggiuntivo con rate programmate, le operazioni di switch non comportano l’automatica modifica della ripartizione delle rate stesse così come nel caso in cui sul Contratto sia in corso un PPP; per quest’ultimo il Contraente ha comunque la facoltà di inviare apposita richiesta alla Compagnia, compilando il Modulo predisposto dalla stessa.
Per ogni istruzione di modifica della ripartizione dell’investimento del capitale maturato, con l’eccezione della prima istruzione impartita dal Contraente ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto, la Compagnia applicherà un costo di switch a titolo di rimborso spese, come descritto al successivo Art.20.
Art. 7. Opzione di conversione in rendita del valore di riscatto
Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del Contratto, il Contraente/Assicurato avrà la facoltà di richiedere, in caso di riscatto totale o parziale della polizza, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita annua rivalutabile che sarà corrisposta a favore dello stesso Contraente/Assicurato e potrà assumere una delle forme di seguito indicate:
a) rendita “vitalizia” che verrà corrisposta finché il Contraente/Assicurato è in vita. Nel caso di riscatto totale, l’eventuale decesso del Contraente/Assicurato nel periodo di erogazione della rendita determina l’interruzione dei pagamenti con la conseguente estinzione del Contratto;
b) rendita “reversibile” che verrà corrisposta finché siano in vita il Contraente/Assicurato e l’Assicurato Reversionario, designato al momento dell’esercizio dell’opzione. Nel caso in cui l’Assicurato Reversionario dovesse sopravvivere all’Assicurato, la rendita gli sarà erogata nella percentuale di reversibilità indicata al momento dell’esercizio dell’opzione dal Contraente/Assicurato tra quelle messe a disposizione della Compagnia, finché lo stesso Assicurato Reversionario sarà in vita;
c) rendita “certa” pagabile per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che il Contraente/Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso del Contraente/Assicurato nei primi 5 o 10 anni dell’esercizio dell’opzione, la stessa sarà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.
Il Contraente/Assicurato potrà altresì richiedere il pagamento di una parte del valore di riscatto in forma capitale e la restante parte in rendita in una delle forme sopra indicate.
L’opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che:
- il Contraente/Assicurato e l’eventuale Assicurato Reversionario abbiano al momento della richiesta di
conversione un’età compresa tra i 55 e gli 85 anni;
- l’importo annuo della rendita sia almeno pari a € 3.000. Qualora non fosse soddisfatto tale ultimo requisito,
la Compagnia liquiderà il valore di riscatto in forma capitale.
L'esercizio dell'opzione di conversione in rendita deve essere notificato per iscritto alla Compagnia, utilizzando anche il modulo di adesione che sarà da quest'ultima reso disponibile al Contraente/Assicurato. La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata di riferimento all'epoca della conversione.
In base alla rateazione prescelta dal Contraente/Assicurato la rendita sarà corrisposta in via posticipata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.
Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato ed in vigore alla data in cui la Compagnia riceve l’apposita richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente/Assicurato. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell’età del Contraente/Assicurato.
L'importo convertito in rendita non potrà formare oggetto di riscatto nel corso del periodo di erogazione della rendita stessa. In caso di riscatto totale del Contratto, durante il periodo di erogazione della rendita, non sarà comunque consentito effettuare ulteriori versamenti di Premio, né disporre operazioni sul Contratto (es. switch).
Ai fini dell'esercizio dell'opzione di conversione in rendita, la Compagnia fornirà al Contraente/Assicurato le informazioni previste dalla normativa tempo per tempo applicabile.
Art. 8. Attività di Salvaguardia e Monitoraggio
a) Attività di Salvaguardia
La Compagnia svolgerà, senza scadenze predefinite, un'apposita Attività di Salvaguardia al fine di tutelare il
Contraente qualora si verifichino determinati eventi riguardanti gli OICR, quali a titolo esemplificativo:
➢ sospensione o interruzione dell’offerta dell’OICR;
➢ sospensione o revoca della negoziazione;
➢ operazioni di fusione o liquidazione di OICR;
➢ significative variazioni della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sull’OICR o altre variazioni tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso;
➢ venir meno dei requisiti per l'investimento nell'OICR.
In questi casi la Compagnia potrà sostituire l’OICR interessato con un altro OICR tra quelli resi disponibili dalla Compagnia, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio dell’OICR di destinazione risultino sostanzialmente analoghi a quelli dell’OICR da sostituire. Qualora non sia possibile identificare un OICR di destinazione avente tali caratteristiche, le risorse saranno trasferite sul Fondo Interno/OICR con più bassa volatilità tra quelli abbinabili al Contratto.
Le operazioni di sostituzione inerenti l’attività di Salvaguardia sono effettuate con le modalità indicate all’Art. 6.
Nel caso in cui sul Contratto sia in corso un Piano di Premi Programmati o il versamento di un Premio aggiuntivo con rate programmate a favore di uno o più OICR oggetto dell’attività di Salvaguardia, la disposizione di versamento programmato verrà trasferita automaticamente a favore del/dei Fondo/i di destinazione individuato/i dalla Compagnia, come sopra specificato, dalla prima ricorrenza utile. Eventuali operazioni di investimento del Premio in corso al momento di inizio dell’Attività di Xxxxxxxxxxxx potranno essere completate; le quote/azioni così sottoscritte saranno successivamente convertite in quote del/dei
Fondo/i individuato/i dalla Compagnia in conformità a quanto precede. Resta salva la facoltà del Contraente di richiedere il trasferimento delle quote/azioni da sostituire in altro Fondo, entro la data eventualmente comunicata di volta in volta dalla Compagnia, prima che l’Attività di Salvaguardia sia completata ovvero di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo tra quelli resi disponibili dalla Compagnia, secondo le condizioni previste al precedente Art. 6. In ogni caso la disposizione permanente di addebito SDD finanziario relativa ai Premi Successivi del PPP o alle rate programmate del Premio aggiuntivo resterà attiva a favore degli OICR originariamente selezionati dal Contraente (escluso l’OICR sostituito), compreso il nuovo Fondo individuato dalla Compagnia in seguito all’Attività di Salvaguardia. La Compagnia renderà note al Contraente le operazioni effettuate nello svolgimento dell'Attività di Salvaguardia e la data oltre la quale non sarà possibile effettuare nuove operazioni sugli OICR interessati, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.
b) Attività di Monitoraggio
La Compagnia, nell’interesse del Contraente, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi degli OICR resi disponibili tempo per tempo, svolge un’Attività di Monitoraggio almeno semestrale e qualora le condizioni di mercato o il contesto finanziario lo rendano necessario. Tale attività è finalizzata ad inserire nuovi OICR ovvero a sostituire gli OICR che non rispettino determinati standard qualitativi e/o quantitativi, sulla base di un apposito modello valutativo utilizzato dalla Compagnia. In considerazione dei risultati finanziari e sulla base di un’attenta analisi qualitativa e/o quantitativa degli OICR e del mercato, la Compagnia potrà pertanto eseguire operazioni di sostituzione degli OICR prescelti dal Contraente con OICR aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe, mediante apposite operazioni di switch. Qualora non sia possibile identificare tali OICR aventi tali caratteristiche, le risorse saranno trasferite sul Fondo Interno/OICR con più bassa volatilità tra quelli abbinabili al Contratto.
Inoltre – sulla base della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR resi disponibili dalla Compagnia rispetto a quelli presenti sul mercato – la Compagnia valuterà la possibilità di rendere abbinabili al Contratto uno o più nuovi OICR.
L’analisi quantitativa è mirata a valutare le performance degli OICR in rapporto ai rischi sopportati e ad altre variabili di mercato.
L’analisi qualitativa consta in una valutazione complessiva degli OICR comprendente, tra gli altri elementi, la solidità del gestore e la qualità della strategia, anche in relazione al contesto di mercato analizzato.
Le operazioni di sostituzione inerenti l’Attività di Monitoraggio del Contratto sono effettuate con le modalità indicate all’Art. 6.
Nel caso in cui sul Contratto sia in corso un Piano di Premi Programmati o il versamento del Premio aggiuntivo con rate programmate a favore di uno o più OICR che la Compagnia ritenga non più idonei all'esito dell’Attività di Monitoraggio, la disposizione di versamento programmato verrà trasferita automaticamente a favore del/i Fondo/i di destinazione individuato/i dalla Compagnia come sopra specificato, dalla prima ricorrenza utile. Eventuali operazioni di investimento del Premio in corso al momento di inizio dell’Attività di Monitoraggio potranno essere completate; le quote/azioni così sottoscritte saranno successivamente convertite in quote del/dei Fondo/i individuato/i dalla Compagnia in conformità a quanto precede. Resta salva la facoltà del Contraente di richiedere il trasferimento delle quote/azioni da sostituire in altro Fondo, entro la data comunicata di volta in volta dalla Compagnia, prima che l’Attività di Monitoraggio sia completata ovvero di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo tra quelli resi disponibili dalla Compagnia, secondo le condizioni previste al precedente Art. 6. In ogni caso la disposizione permanente di addebito SDD finanziario relativa ai Premi Successivi del PPP o alle rate programmate del Premio aggiuntivo resterà attiva a favore degli OICR originariamente selezionati dal Contraente (escluso l’OICR sostituito) compreso il nuovo Fondo individuato dalla Compagnia in seguito all’Attività di Monitoraggio. La
Compagnia renderà note al Contraente le operazioni effettuate e le ulteriori iniziative intraprese nello svolgimento dell'Attività di Monitoraggio, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.
CHE COSA NON É ASSICURATO?
Art. 9. Rischi esclusi
La polizza copre esclusivamente il rischio di decesso dell’assicurato, pertanto sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni nonché quella relativa alla sopravvivenza in quanto il contratto è a vita intera.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 10. Esclusioni e limitazioni
Non vi sono esclusioni o limitazioni alla copertura in quanto il decesso dell’ Assicurato, coincidente con il Contraente, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso.
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
Art. 11. Documentazione richiesta per i pagamenti
Mediolanum Vita S.p.A., per i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale, al decesso dell’Assicurato e in caso di opzione di conversione in rendita, richiede la consegna preventiva di tutti i documenti, di seguito indicati, necessari a verificare l’obbligo di pagamento in capo alla stessa e ad individuare gli aventi diritto.
DOCUMENTI RICHIESTA | |
Riscatto parziale o totale | Xxxxxxxxx sottoscritta dal Contraente con specifica delle modalità di liquidazione. |
Consenso scritto del Beneficiario nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario. | |
Decesso del Contraente/Assicurato | Certificato di morte del Contraente/Assicurato. |
Documenti necessari ad identificare gli aventi diritto. | |
Opzione di conversione in Rendita | Richiesta sottoscritta dal Contraente/Assicurato indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento nonché, in caso di rendita reversibile, dell’Assicurato Reversionario. |
La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere.
Art. 12. Pagamenti da parte della Compagnia
Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà i pagamenti relativi al riscatto parziale o totale, al decesso dell’Assicurato e in caso di opzione di conversione in rendita, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, la Compagnia riconoscerà gli interessi per il ritardato pagamento, qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse tempo per tempo in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato esercitasse l’opzione di conversione in rendita del valore di riscatto, la corresponsione della rendita avverrà nei termini previsti dal precedente Art. 7.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Art. 13. Pagamento del Premio
Alla sottoscrizione del Modulo di Proposta il Contraente stabilisce in quale forma versare i Premi tra le modalità indicate alla lettera a) sotto riportata e in quali Fondi investire i medesimi, come indicato alla successiva lettera b):
a) è facoltà del Contraente scegliere alternativamente tra (i) Premio Unico e (ii) Piano dei Premi Programmati. La forma del contratto, una volta stabilita non è più modificabile.
(i) Premio Unico
Il Contraente versa un premio il cui importo dovrà essere compreso tra minimo € 2.500 e massimo €
30.000, con un minimo di versamento per ogni singolo Fondo pari a € 500.
E’ prevista la possibilità di versare Premi Aggiuntivi il cui importo dovrà essere almeno pari a € 500 in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e € 250 in caso di versamento aggiuntivo su Fondo già valorizzato al momento dell’operazione. Gli importi destinati nel PIR non possono essere superiori a € 30.000 per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo di €
150.000 sul Contratto. La Compagnia pertanto non accetterà Premi aggiuntivi che dovessero comportare il superamento dei predetti limiti di importo previsti dalla normativa.
(ii) Piano dei Premi Programmati (PPP)
Per attivare il Piano dei Premi Programmati il Contraente deve:
• scegliere l’entità del Premio Unitario con un minimo di € 100 ed un massimo di € 2.500;
• stabilire e versare l’importo del Premio Iniziale che determina il perfezionamento del Contratto. Tale
importo deve essere almeno pari ad un Premio Unitario e comunque non inferiore a € 1.000;
• fissare la “dimensione” del Piano intesa come numero totale dei Premi Unitari che intende versare, scegliendo tra 60, 120, 180 e 240. Pertanto, il valore nominale del Piano, compreso tra minimo € 6.000 e massimo € 150.000, è dato dall’importo del Premio Unitario per il numero totale dei Premi Unitari sopra indicato. In ogni caso gli importi destinati nel Piano Individuale di Risparmio (PIR), per ciascun anno solare, non possono essere superiori a € 30.000. Il versamento del Premio Iniziale concorre alla determinazione dell’importo del Piano;
• scegliere l’importo dei Premi Successivi, che può essere pari al Premio Unitario o pari ad un altro importo a scelta del Contraente, nonché la frequenza di versamento, tenuto conto dei seguenti criteri:
• mensile, con versamento minimo di € 100 e massimo di € 2.500;
• trimestrale, con versamento minimo di € 100 e massimo di € 7.500;
• semestrale, con versamento minimo di € 100 e massimo di € 15.000;
• annuale, con versamento minimo di € 100 e massimo di € 30.000.
A favore di ciascun Fondo di destinazione dovrà essere corrisposto al termine del Piano un importo
totale pari ad almeno € 500.
E’ facoltà del Contraente, in qualsiasi momento, successivamente alla sottoscrizione del Contratto effettuare le operazioni di seguito indicate:
• versare in ogni momento Premi Aggiuntivi con un minimo di € 500 in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e € 250 in caso di versamento aggiuntivo su Fondo già valorizzato al momento dell’operazione, a condizione che l’importo dei Premi Aggiuntivi, compresi sia quelli già versati che quelli relativi al Piano, non sia superiore a € 30.000 per
ciascun anno solare; pertanto, al raggiungimento della predetta soglia, la Compagnia provvederà a sospendere automaticamente per l’anno solare in corso l’eventuale disposizione permanente di addebito tramite SDD finanziario riferita ai Premi Successivi del PPP, e a riattivarla a decorrere dalla prima data utile dell’anno solare successivo, in base alla frequenza scelta dal Contraente. Inoltre, nel caso in cui nel corso dell’anno solare il Contraente abbia effettuato versamenti aggiuntivi che, sommati all’importo della rata prevista dal Piano, comportino il superamento dell’importo massimo previsto dalla normativa per ciascun anno solare, la Compagnia non provvederà ad incassare né l’intera rata né l’eventuale quota parte per il raggiungimento dell’importo della rata stessa, sospendendo pertanto la disposizione permanente di addebito per l’anno in corso.
Gli aggiuntivi effettuati nel corso della durata del Piano concorreranno al raggiungimento
dell’Importo totale dello stesso, abbreviandone in tal modo la durata;
• versare premieccedentiilPiano di importo minimo di € 500 in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e € 250 in caso di versamento aggiuntivo su Fondo già valorizzato al momento dell’operazione, rispettando i limiti di versamento di € 30.000 per ciascun anno solare e complessivamente di € 150.000 sul Contratto. In tal caso, ad ogni versamento saranno applicate le commissioni di sottoscrizione previste per il Premio Unico, considerando la somma del nuovo versamento lordo più i Premi lordi precedentemente investiti, meno gli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo);
• modificare l’importo e/o la frequenza del singolo Premio Successivo (nel rispetto degli importi sopra indicati);
• revocare ovvero sospendere (per un massimo di 12 mesi) e riprendere il Piano;
• modificare la ripartizione dei Premi Successivi tra i Fondi abbinati al Contratto, nel rispetto
dell’importo minimo di versamento sopra indicato previsto per ciascun Fondo.
La Compagnia non accetterà Premi aggiuntivi che dovessero comportare il superamento del limite di
versamento di € 30.000 per ciascun anno solare e complessivamente di € 150.000 sul Contratto.
Il Contraente è tenuto a comunicare a Mediolanum Vita tutte le eventuali modifiche mediante comunicazione scritta o, per i titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore; le richieste di modifica dovranno pervenire un mese prima della data valuta del Premio che il Contraente intende variare e saranno processate a partire dalla prima ricorrenza utile.
b) il Contraente sceglie, sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, i Fondi nei quali sarà investito il Premio tra quelli tempo per tempo abbinabilialContratto. Nel caso di sottoscrizione di più Fondi, tale composizione si intende valida anche per i Premi Aggiuntivi o per i Premi Successivi del Piano dei Premi Programmati, salvo comunicazione contraria (Art.6). A tal fine, il Contraente potrà selezionare sia gli OICR non gestiti da Società facenti parte del Gruppo Bancario Mediolanum (di seguito “Case Terze”) sia gli OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum nonché i Fondi Interni costituiti dalla Compagnia, purché almeno il 60% del Premio risulti investito in Fondi Interni della Compagnia e/o OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum. Nel caso in cui sul Contratto sia in corso un Piano dei Premi Programmati o il versamento di un Premio aggiuntivo con rate programmate, la verifica del suddetto limite percentuale sarà effettuato dalla Compagnia considerando la ripartizione dell’investimento risultante alla conclusione del Piano ovvero al completamento delle rate programmate riferite al Premio aggiuntivo.
Ogni successiva operazione richiesta dal Contraente potrà essere effettuata esclusivamente qualora
rispetti le predette condizioni.
Il pagamento del Premio Unico e degli eventuali Premi Aggiuntivi nonché del Premio Iniziale di un PPP può essere effettuato tramite assegno bancario o bonifico. Possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente i Premi successivi di un PPP nonché il Premio Aggiuntivo con rate programmate; in particolare per quest’ultimo il Contraente dovrà indicare unitamente all’importo del Premio:
• l’importo della singola rata che dovrà essere almeno pari a € 150, nonché la frequenza di versamento delle rate, tenuto conto dei seguenti criteri:
- mensile, con versamento massimo di € 2.500;
- trimestrale, con versamento massimo di € 7.500;
- semestrale, con versamento massimo di € 15.000;
- annuale, con versamento massimo di € 30.000;
• il numero di rate da un minimo di 2 ad un massimo di 240;
• i Fondi di destinazione, tenuto conto che l’importo complessivo da destinare ad ogni singolo Fondo dovrà essere pari ad un minimo di € 500 in caso di selezione di un Fondo non precedentemente valorizzato e € 250 in caso di versamento su Fondo già valorizzato al momento dell’operazione. Successivamente non è consentito al Contraente modificare le caratteristiche né i Fondi ma resta salva la sua facoltà di revocare in qualsiasi momento la disposizione di versamento. In tal caso gli importi versati resteranno investiti nei Fondi valorizzati al momento della revoca della disposizione. A valere sullo stesso Contratto non è consentito versare contemporaneamente più di un Premio aggiuntivo con rate programmate. Nel caso in cui sul Contratto sia in corso un Piano dei Premi Programmati sarà possibile versare il Premio aggiuntivo con rate programmate soltanto al completamento del PPP.
L’importo dei Premi Aggiuntivi, compresi quelli versati mediante SDD finanziario, non può superare i limiti di importo previsti dalla normativa; in particolare, gli ulteriori Premi aggiuntivi effettuati mediante bonifico o assegno e corrisposti qualora sia in corso il versamento di un Premio aggiuntivo con rate programmate, concorrono al computo dell’importo massimo investibile previsto dalla normativa che in caso di raggiungimento determina l’applicazione della medesima operatività sopra descritta con riferimento alla sospensione della disposizione permanente di addebito SDD finanziario nell’ambito del PPP.
I mezzi di pagamento sopra indicati sono accettati dalla Compagnia salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la Compagnia procederà alla liquidazione delle quote corrispondenti all’importo del premio e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.
Il versamento di Premi Aggiuntivi può essere effettuato anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore.
L’efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del Premio è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, all’effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell’adeguatezza dell’operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal Contraente successivamente alla richiesta di versamento ed anteriormente all'esecuzione della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 232/2016, come tempo per tempo modificata. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di
impedimenti e requisiti normativi del rapporto, non si procederà con l’operazione di investimento.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Art. 14. Conclusione del Contratto
Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta. Le Condizioni di Assicurazione si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta. La Compagnia dà altresì per conosciuta da parte del Contraente la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente,quest’ultimosiconsiderainformato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte del Contraente. La Compagnia attesta l’avvenuto perfezionamento del contratto inviando al Contraente il Documento di Xxxxxxx, che verrà inviato al Cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio del Cliente, contenente le caratteristiche peculiari dell’investimento. L’operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, allo svolgimento dell’adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, all’effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell’adeguatezza dell’operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal Contraente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 232/2016, come tempo per tempo modificata. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del Contratto, la Compagnia non darà corso alle operazioni di investimento dei premi nei Fondi ed il Contratto si intenderà risolto di diritto.
Art. 15. Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa
La Compagnia riconosce a tutti i sottoscrittori il diritto di ripensamento di cui al secondo paragrafo del successivo Art. 17. Nel periodo di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, durante i quali il Contraente può comunicare per iscritto il proprio ripensamento, l’efficacia del Contratto è sospesa.
Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 dell’ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento) in conformità a quanto previsto dall’Allegato alle presenti Condizioni. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.
Art. 16. Durata del Contratto
Il Contratto ha una durata coincidente con la vita del Contraente/Assicurato e si estingue nei seguenti casi:
• decessodel Contraente/Assicurato;
• richiesta del riscatto totale da parte del Contraente/Assicurato;
• azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote dei Fondi abbinati al Contratto, anche derivante
dal pagamento dell’imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.
In tale ultima ipotesi, qualora il controvalore delle quote attribuite al Contratto risultasse pari o inferiore all’importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il Contratto.
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?
Art. 17. Diritto di recesso
In conformità a quanto previsto dall’Art.177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato ai sensi del precedente Art. 14 che il Contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. Qualora il Contraente comunichi il proprio recesso per iscritto al Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede (“il Consulente Finanziario”) del Soggetto Distributore o alla Compagnia entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta, periodo durante il quale l’efficacia del contratto è sospesa, la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo.
Qualora il Contraente comunichi per iscritto il proprio recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, il premio versato al netto dei diritti fissi.
Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l’importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote dei Fondi abbinati al Contratto, determinato secondo i criteri di valorizzazione indicati nell’Allegato alle presenti Condizioni, comprensivo dell’importo delle commissioni di sottoscrizione. Saranno inoltre dedotti l’eventuale imposta sostitutiva applicabile al Contratto per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio, in relazione al quale si rimanda a quanto disciplinato nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi (c.d. DIP aggiuntivo IBIP) tempo per tempo vigente, ed i diritti fissi di cui al successivo Art.20.
É PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?
Art. 18. Riscatto Totale
Il Contraente, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, ha la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso richiedendo alla Compagnia il valore di riscatto.
L’esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente invii apposita richiesta scritta alla Compagnia, anche compilando il Modulo predisposto dalla stessa. La risoluzione del Contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto completa di tutti i documenti di cui all’Art.11 presso la sede della Compagnia. L’esercizio del diritto di riscatto fa decadere il diritto di ricevere la prestazione caso morte e comporta l’estinzione del Contratto, dalla data di effetto del riscatto stesso sopra indicato, con il disinvestimento totale delle quote dei Fondi abbinati al Contratto. Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi collegati al Contratto secondo i criteri di valorizzazione indicati nell’Allegato alle presenti Condizioni, al netto degli eventuali costi pro-quota maturati ma non ancora prelevati (quali la commissione di Salvaguardia e Monitoraggio).
Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del Contraente entro 20 giorni dalla data di
ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data, con le modalità descritte nel DIP aggiuntivo IBIP tempo per tempo vigente.
Nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario (Art. 1921 del Codice Civile) occorrerà da parte di
quest’ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del Contraente.
L’efficacia dell’operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.
Art. 19. Riscatto Parziale
Il Contraente, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, può esercitare il diritto di riscatto parziale inviando apposita richiesta scritta alla Compagnia, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa. La liquidazione di una parte del capitale maturato potrà essere richiesta solo per un importo minimo di € 250, a condizione che:
(i) il controvalore residuo delle quote del Fondo indicato, successivamente all’operazione, non sia inferiore a € 250;
(ii) il capitale residuo complessivo sul Contratto sia almeno pari a € 1.000;
(iii) a seguito dell’operazione stessa, almeno il 60% del controvalore del Contratto sia investito in quote di
Fondi Interni della Compagnia e/o OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum.
Qualora le disposizioni impartite dal Contraente non rispettino le predette condizioni, la Compagnia ne sospenderà l'esecuzione e ne darà comunicazione al Contraente il quale avrà facoltà di impartire nuove disposizioni conformi alle predette condizioni ovvero di richiedere il riscatto totale del Contratto ai sensi del precedente Art. 18.
La Compagnia, ricevuta la richiesta di riscatto completa di tutti i documenti di cui all’Art.11, disinvestirà dal Fondo indicato un numero di quote corrispondente all’importo richiesto, sulla base del valore delle quote del Fondo determinato secondo i criteri di valorizzazione indicati nell’Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione. Dall’importo da liquidare non verrà trattenuto l’eventuale pro-quota della commissione per l’Attività di Salvaguardia e Monitoraggio maturato fino alla data di riscatto.
Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del Contraente entro 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti a tale data, con le modalità descritte nel DIP aggiuntivo IBIP tempo per tempo vigente. Con il riscatto parziale la Compagnia provvederà a disinvestire gli importi relativi ai Premi rispettando l’ordine temporale di versamento degli stessi. Tali importi, se sottoposti all’applicazione della tassazione prevista, potranno essere reintegrati dal Contraente mediante versamenti aggiuntivi successivi purché, nell’anno solare in cui il Contraente richiede tale investimento, non abbia già versato sul Contratto importi pari a 30.000 €. In ogni caso, i riscatti parziali assoggettati a tassazione concorreranno a ricostituire l’importo complessivo di € 150.000 che può essere destinato al PIR.
Nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario (Art. 1921 del Codice Civile) occorrerà da parte
di quest’ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del Contraente.
In caso di disinvestimento totale di uno o più OICR, la disposizione permanente di addebito SDD finanziario, eventualmente in essere sul Contratto, relativa ai Premi Successivi del PPP o alle rate programmate del Premio aggiuntivo resterà attiva.
In ogni caso, l’esercizio del diritto di riscatto riduce la prestazione caso morte che sarà parametrata al
solo capitale ancora investito.
L’efficacia dell’operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
Art. 20. Costi e oneri collegati al Contratto
Di seguito uno schema riassuntivo dei principali costi previsti dal Contratto:
COSTI | |
Diritto fisso sul Premio (Premio Unico e Piano dei Premi Programmati) rivalutabile annualmente in base all’indice ISTAT (base anno 2018) | € 20,46 in fase di sottoscrizione € 2,05 per eventuali Premi aggiuntivi € 2,05 su ogni singolo Premio Successivo di un PPP e su ogni singola rata programmata del Premio aggiuntivo |
Commissioni di sottoscrizione | Variabili in funzione dell’importo versato (vedere Tabella A per versamenti a Premio Unico e Tabella B per versamenti mediante PPP) |
Commissione di gestione annua per Attività di Salvaguardia e Monitoraggio effettuata sugli OICR abbinati al Contratto | 1,75% del controvalore totale degli OICR abbinati al Contratto |
Commissione di gestione annua sui Fondi Interni | 1,95% sul Fondo Flessibile Dinamico 1,70% sul Fondo Flessibile Equilibrato |
Costi per riscatto | Non previsti |
Costi per operazioni di switch (ad esclusione delle operazioni di switch automatico effettuate in seguito all’Attività di Salvaguardia e Monitoraggio) | € 20,46 rivalutabile annualmente in base all’indice ISTAT (base anno 2018), ad eccezione della prima istruzione impartita dal Contraente ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto |
Costi per insoluto SDD finanziario per i Premi successivi di un PPP e per le rate programmate del Premio aggiuntivo, rivalutabile annualmente in base all’indice ISTAT (base anno 2018) | € 10,23 |
Costi per variazione ripartizione SDD finanziario (solo per i Premi Successivi di un PPP) per alimentazione Fondi | Non previsti |
Costi per l’erogazione della rendita | L’importo della rendita erogata è al netto della commissione dell'1,25%. |
La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere il rimborso delle spese per gli effettivi esborsi sostenuti dalla stessa (es. documentazione extra richiesta dal Contraente).
a) Xxxxx gravanti sul Premio (commissioni di sottoscrizione)
Sul Premio (unico, iniziale, successivo o aggiuntivo) si applicano le commissioni di sottoscrizione come di seguito specificato:
❖ in caso di VERSAMENTO effettuato con Premio Unico
Ogni Premio é soggetto alle commissioni riportate nella Tabella A, riferite alla somma dei Premi lordi
versati (c.d. Beneficio di Accumulo).
In caso di versamento aggiuntivo di Premio unico in un momento successivo a quello di sottoscrizione del Contratto, la commissione di sottoscrizione è calcolata considerando la somma del nuovo versamento lordo più i Premi lordi precedentemente investiti, meno gli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo).
TABELLA A
TOTALE PREMI VERSATI (Euro) | COMMISSIONE |
Importi inferiori a 25.000 | 2,50% |
Da 25.000 a importi inferiori a 75.000 | 2,00% |
Da 75.000 a 150.000 compresi | 1,50% |
In caso di Premio aggiuntivo con rate programmate, la commissione di sottoscrizione è calcolata, considerando le percentuali indicate nella Tabella A, sull’importo complessivo dell’aggiuntivo sommato ai Premi lordi precedentemente investiti, al netto degli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto e applicata equamente su ogni singola rata versata.
Qualora il Contraente intenda versare un Premio aggiuntivo mediante bonifico o assegno e sul Contratto sia in corso il versamento di un Premio aggiuntivo con rate programmate, la commissione verrà calcolata applicando l’aliquota corrispondente alla somma del nuovo Premio aggiuntivo, dei Premi lordi e delle rate già investite, al netto di eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto, non considerando le rate programmate mancanti.
❖ in caso di VERSAMENTO effettuato mediante Piano dei Premi Programmati
La commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore nominale del Piano, come indicato nella Tabella B,
e applicata a ciascun Premio in proporzione all’ammontare dello stesso.
Agli eventuali Premi aggiuntivi eccedenti il Piano la commissione applicata è quella prevista per i versamenti a Premio Unico (Tabella A), calcolata in base al cumulo dei Premi sino a quel momento versati, al netto degli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto (c.d. Beneficio di Accumulo).
TABELLA B
IMPORTO TOTALE Piano dei Premi Programmati (Euro) | COMMISSIONE |
Importi inferiori a 25.000 | 3,00% |
Da 25.000 a importi inferiori a 75.000 | 2,50% |
Da 75.000 a 150.000 compresi | 2,00% |
Per tutte le ipotesi sopra indicate, nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali riscatti eseguiti sullo stesso Contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero.
a.1) Agevolazioni finanziarie concesse ad alcune categorie di Contraenti
Le commissioni di sottoscrizione sopra indicate non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, Consulenti Finanziari o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum.
Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado.
b) Switch e relativi costi
Il Contraente ha la facoltà di effettuare switch totali o parziali tra i Fondi abbinabili al Contratto. Per ogni istruzione di modifica della ripartizione dell’investimento del capitale maturato richiesta dal Contraente, con l’eccezione della prima istruzione impartita dal Contraente ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del Contratto, la Compagnia tratterrà dall’importo da investire, a titolo di rimborso spese, la somma di € 20,46 che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell’indice ISTAT (base anno 2018) dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità “indice ISTAT”.
L’incremento dell’indice ISTAT viene calcolato come differenza tra la rilevazione a ottobre dell’anno
precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata a ottobre di due anni prima.
c) Commissione di gestione sul Fondo Interno
Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli importi della commissione di gestione di ciascun Fondo Interno; tale commissione è calcolata quotidianamente sulla base del valore netto del relativo Fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso nell’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
FONDO INTERNO | COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUA |
Flessibile Dinamico | 1,95% |
Flessibile Equilibrato | 1,70% |
Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio dei Fondi siano investiti in quote di OICR collegati, la commissione di gestione di cui sopra sarà applicata nella misura del 100% anche sulla porzione di patrimonio dei Fondi investita in quote/azioni di OICR collegati, in ragione del fatto che Mediolanum Vita svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di asset allocation e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote dei Fondi.
d) Commissione di gestione annua relativa agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono
I Fondi Interni possono investire parte del loro patrimonio in quote di OICR. Pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano le commissioni di gestione stabilite dalle relative Società di Gestione. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento alla Compagnia di utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione degli OICR in cui investono i Fondi Interni (c.d. rebates), tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi Interni collegati al Contratto. Per un’illustrazione dei costi applicati si rinvia al KID e al DIP aggiuntivo IBIP. nonché al Regolamento dei Fondi Interni.
e) Altri costi previsti dal Regolamento dei Fondi Interni
- spese di verifica e revisione dei Fondi Interni;
- oneri di intermediazione (inclusi i costi di c.d. “settlement”) inerenti alla compravendita e custodia dei valori
mobiliari;
- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi Interni;
- oneri fiscali di pertinenza dei Fondi Interni per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta.
f) Commissioni gravanti sugli OICR abbinabili al Contratto
Gli investimenti effettuati negli OICR abbinabili al Contratto saranno soggetti all’applicazione delle commissioni e spese previste dalla documentazione d’offerta di ciascun OICR, tempo per tempo vigente, e che la Compagnia comunicherà al Contraente con le modalità previste dalla normativa applicabile.
g) Commissione per Attività di Salvaguardia e Attività di Monitoraggio
Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia opera un’Attività di Salvaguardia e un’Attività di Monitoraggio, descritte all’Art.8, a seguito delle quali applica sugli OICR abbinati al Contratto una commissione di gestione annua dell’1,75% del controvalore totale degli stessi. Tale commissione non grava pertanto sui Fondi Interni.
La commissione per l’Attività di Salvaguardia e l’Attività di Monitoraggio è calcolata giornalmente e prelevata mensilmente il settimo giorno del mese successivo a quello di calcolo, attraverso il disinvestimento delle quote/azioni degli OICR abbinati al Contratto, proporzionalmente in base al valore delle quote/azioni degli OICR alla data del disinvestimento. Tuttavia, nel caso in cui il valore delle quote da disinvestire da uno o più OICR sia inferiore ad 1 euro, tale importo sarà prelevato disinvestendo l’OICR che presenta il controvalore maggiore.
In caso di operazioni di disinvestimento in corso, il calcolo del rateo giornaliero sarà effettuato anche sugli OICR oggetto di disinvestimento, utilizzando l’ultimo controvalore disponibile. Per le modalità e le tempistiche si rinvia a quanto indicato nell’Allegato alle presenti Condizioni.
Il Contraente, con la sottoscrizione del Modulo di Proposta, autorizza la Compagnia a disinvestire un numero sufficiente di quote/azioni degli OICR abbinati al Contratto ed a trattenere il relativo importo. Inoltre, nelle ipotesi di riscatto totale e di sinistro, la Compagnia tratterrà dall’importo da liquidare la quota parte della commissione maturata e non ancora addebitata.
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 21. Beneficiari
I Beneficiari possono essere designati, oltre che all’atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento dal Contraente per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento. Xxxx l’inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione del Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto.
I Beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del Contraente, un “diritto proprio” ai vantaggi dell’assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la Compagnia ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell’Assicurato, coincidente con il Contraente, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente.
Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all’Art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell’Assicurato.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente
la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Nelle ipotesi di designazione irrevocabile dei Beneficiari, le richieste di riscatto totale o parziale delle somme assicurate trasmesse dal Contraente ai sensi, rispettivamente, degli Artt.18 e 19, potranno essere eseguite dalla Compagnia esclusivamente con il consenso scritto dei Beneficiari medesimi.
Art. 22. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni
Mediolanum Vita S.p.A. impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’Art. 1411 del Codice Civile – il Soggetto Distributore a inoltrare alla Compagnia i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Soggetto Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal Contraente nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla Compagnia, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate. Il Soggetto Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri Consulenti Finanziari a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente ed i relativi mezzi di pagamento.
Art. 23. Pegno
Il credito derivante dal Contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno. Contestualmente la Compagnia effettuerà l’annotazione relativa alla costituzione di pegno emettendo la relativa appendice.
La Compagnia può opporre ai creditori pignoratizi tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente
originario in conformità con quanto disposto dall’Art. 2805 del Codice Civile.
Nel caso di pegno, ogni operazione di riscatto richiede assenso scritto del creditore pignoratizio.
Art. 24. Prestiti
Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.
Art. 25. Modifiche del Contratto
La Compagnia fornirà al Contraente le informazioni e la documentazione previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
La Compagnia si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni contrattuali, purché tali modifiche non risultino peggiorative per i Contraenti. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Compagnia avrà altresì il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni contrattuali, anche qualora tali modifiche dovessero risultare peggiorative per i Contraenti.
Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto ai Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. Il Contraente che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla Compagnia.
In ogni caso il presente Contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi un mutamento della legislazione applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina applicabile.
Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.
Art. 26. Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 27. Legge applicabile al Contratto e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Per ogni controversia riguardante il Contratto si applicano le norme tempo per tempo vigenti in materia di foro competente.
ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Criteri di determinazione della decorrenza del Contratto e di valorizzazione delle quote dei Fondi
Giorno di Riferimento: giorno in cui la Compagnia ha sia la disponibilità del Premio che la conoscenza della relativa causale. La disponibilità del Premio viene considerata acquisita una volta trascorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento oppure, in caso di bonifico, al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell’avvenuto accredito del Premio sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del Premio è data per conosciuta una volta che il Modulo di Proposta o altra comunicazione idonea, in caso di Premi aggiuntivi, sia pervenuta alla sede della Compagnia. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul Modulo di Proposta e sul modulo di versamento premio aggiuntivo.
Determinazione del giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi: con riferimento ai criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Interni nonché del valore unitario della quota degli stessi, si rinvia agli Artt. 7 e 8 del relativo Regolamento.
I criteri per la determinazione del valore delle quote di eventuali OICR collegati al Contratto avverrà secondo quanto previsto dal relativo Regolamento e/o Prospetto.
Giorno di valorizzazione delle operazioni effettuate sul Contratto
- Giorno di valorizzazione delle quote/azioni dei Fondi per il caso di recesso entro i 30 giorni: 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso.
- Giorno di valorizzazione delle quote/azioni dei Fondi per le operazioni di investimento: 2° giorno lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.
- Giorno di valorizzazione delle quote/azioni dei Fondi per le operazioni di disinvestimento (riscatti, switch, sinistro): 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di riscatto o switch/denuncia di sinistro corredata del certificato di morte.
- Giorno di valorizzazione delle quote/azioni dei Fondi per le operazioni di reinvestimento (switch): 3° giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato effettuato il disinvestimento.
La Compagnia si riserva di modificare la data di valorizzazione delle operazioni, dandone opportuno preavviso al Contraente secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile. Per effetto dell’inserimento di OICR, la tempistica di valorizzazione verrà applicata a tutte le operazioni, indipendentemente dalla tipologia di Fondo oggetto dell’operazione stessa.
I giorni di calcolo per l’attribuzione e il disinvestimento delle quote dei Fondi sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta eccezione per i giorni di festività nazionale nonché per i giorni in cui le Borse di riferimento dei Fondi oggetto di trattazione sono chiuse.
Se per motivi esogeni non dipendenti dalla Compagnia (ad esempio festività delle Borse di riferimento dei Fondi abbinabili al prodotto nonché festività nazionali) non fossero disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi interessati dall’operazione di movimentazione del Contratto, la Compagnia effettuerà l’investimento/disinvestimento delle quote/azioni il primo giorno utile successivo in cui tutti i suddetti valori sono disponibili.
Nel caso in cui nello stesso giorno di calendario ricadano più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà contrattuali, la Compagnia vi darà esecuzione, anche in giornate diverse, in relazione alle priorità alle stesse attribuita dalla Compagnia, tenendo conto dei processi aziendali e delle date di esecuzione
degli ordini da parte delle SGR/SICAV.
Qualora l’OICR avesse denominazione diversa dall’Euro, ai fini della determinazione del numero delle quote da acquistare/vendere, la Compagnia convertirà gli importi in valuta estera utilizzando i tassi di cambio di negoziazione degli ordini. Ogni rendicontazione al Contraente avverrà utilizzando il valore unitario delle quote convertito in Euro in base ai suddetti valori di cambio delle valute.
MEDIOLANUM VITA S.p.A.
Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci
Xxx X. Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxx (XX) - T +39 02 9049.1
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n. 01749470157 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Capogruppo
del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritta al n. 055 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973) xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
MPPIR 13/02/20
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