Polizza Creditor Protection Insurance
Polizza Creditor Protection Insurance
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Alter Ego Leasing (Polizza Collettiva n. 5348/02)
Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa in forma di Polizza collettiva, che copre alcuni rischi che potrebbero impedire all’Aderente/Assicurato di rimborsare la Locazione Finanziaria, detta “leasing finanziario”.
Contraente: Volkswagen Bank GmbH
Che cosa è assicurato?
Decesso
Decesso derivante da Infortunio
Somma assicurata massima 100.000 euro. Prestazione pari al 120% della somma risultante dall’attualizzazione dei canoni a scadere, calcolata al momento del Decesso.
Invalidità Permanente
Invalidità Permanente, pari o superiore al 66%, derivante da infortunio. Per Invalidità Permanente si intende perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa. Il grado di Invalidità Permanente si calcola secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel
T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Somma assicurata massima 100.000 euro. Si liquida una somma pari all’attualizzazione dei canoni a scadere, risultante al momento del Sinistro.
Che cosa non è assicurato?
Assicurato con età superiore ai 65 anni al momento dell’adesione
Assicurato con età superiore ai 70 anni alla scadenza della Locazione Finanziaria
Assicurato con domicilio abituale fuori dall’Italia
Aderente o Assicurato che siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
Aderente o Assicurato che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
Aderente con residenza fuori dall’Italia
Aderente (Persona Giuridica) con sede legale fuori dall’Italia
Aderente (Persona Giuridica) che intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran, Nord Xxxxx e Regione Crimea/Sebastopoli, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate
Il Titolare Effettivo che sia cittadino di, o residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
Aderente (Persona Giuridica) e Xxxxxxxx Effettivo che facciano parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
Aderente (Persona Giuridica) che intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti negli Stati indicati nel Modulo di Adesione oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate
Ci sono limiti di copertura?
Ogni garanzia può essere sottoposta a esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo e periodi di carenza.
Le esclusioni generali per tutte le garanzie
! dolo dell’Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
! sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l'assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
! xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: suicidio dell’Assicurato entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell’assicurazione ; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
! xxxxxxxx conseguenti ad un incidente aereo, se l’Assicurato viaggiava a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
! infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell'Assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
! sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei
! xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo
! malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate.
Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Adesione.
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
E’ necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall’Italia e l’eventuale acquisizione di cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.
In caso di Xxxxxxxx, devi comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email.
Hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Come e quando devo pagare?
Il Premio è unico, anticipato e dipende dall’importo indicato sul contratto di Locazione Finanziaria (al netto dell’anticipo versato). Il Premio è pagato dalla Contraente all’Assicuratore in un’unica soluzione alla Data di Decorrenza; verrà frazionato e addebitato dalla Contraente all’Aderente in un numero di quote mensili pari al numero di canoni mensili a scadere del contratto di Locazione Finanziaria. L’ammontare totale del Premio, indicato sul Modulo di Adesione, è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre, cioè entra in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza. Le garanzie cessano:
- alla data di scadenza dell’ultimo canone previsto dal piano di rimborso del contratto di Locazione Finanziaria
- in caso di cessione del contratto di Locazione Finanziaria a terzi
- in caso di insolvenza degli obblighi derivanti dal contratto di locazione finanziaria
- in caso di Decesso
- se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
- in caso di estinzione o risoluzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria (a meno che richieda di mantenere la copertura) con effetto dalla data indicata
Come posso disdire la polizza?
Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza.
Per recedere, devi comunicarlo alla Compagnia con un preavviso di 60 giorni con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
Polizza Creditor Protection Insurance
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers Alter Ego Leasing (Polizza Collettiva n. 5348/02)
Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 - Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3; cap 20124; città Milano; tel. 00.000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurances Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 257,005 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 240,129 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DIP. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Non sono previste. |
Opzioni con riduzione del premio |
Non sono previste opzioni con riduzione di premio |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi Esclusi | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Decesso | Franchigia: non prevista L’indennità è al netto dell’anticipo, del riscatto finale e di eventuali importi di canoni insoluti. |
Invalidità Permanente | Franchigia: 65% L’Indennità è al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti ed al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Xxxxxxxx dovrai dare immediatamente avviso alla Compagnia a mezzo posta, email o fax, ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Fax: 00 00000000 Telefonando al numero verde Servizio Clienti 800.900.780, attraverso il quale potrai altresì chiedere informazioni sulla denuncia del Sinistro (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00). DECESSO I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificato di morte; • certificato medico che precisi le esatte cause della morte; • se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale; • copia del referto autoptico, se è stata effettuata l’autopsia; • altra documentazione eventualmente necessaria per individuare i/il beneficiari/o di Polizza. INVALIDITA’ PERMANENTE I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono: • certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale; • la copia della cartella clinica; • copia dell’eventuale verbale di incidente stradale. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell’adesione all'Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. |
Obblighi dell’impresa | Riceverai l’indennità entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP |
Rimborso | Hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, con riferimento alle polizze a premio unico, nei seguenti casi: Recesso dell’Aderente: l’importo rimborsato è pari al Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto anche le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel Modulo di adesione. Estinzione o risoluzione Anticipata: se non hai richiesto il mantenimento della copertura assicurativa la Compagnia ti restituisce la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo. Dall’importo da restituire, la Compagnia potrà trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del Premio e per l’emissione del contratto, secondo i criteri indicati nel Modulo di adesione. Perdita dei requisiti di assicurabilità: la Compagnia ti restituisce la parte di Premio relativa al periodo residuo dal momento della perdita del requisito alla scadenza del periodo assicurativo interessato, al netto delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata massima dell’Assicurazione è pari a 60 mesi dalla data di decorrenza In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, puoi anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non prevista |
La persona fisica residente in Italia o persona giuridica con sede legale in Italia che, in relazione a un contratto di Locazione Finanziaria erogato dalla Contraente, ha aderito alla Polizza.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’importo del premio dipende dall’importo indicato sul contratto di Locazione Finanziaria (al netto dell’anticipo versato).
In caso di rimborso del premio per estinzione anticipata del contratto, le relative spese di rimborso sono di 12,50 euro come indicato nel Modulo di adesione. Costi amministrativi per la gestione del contratto: 10,10% del Premio al netto delle tasse.
Spese di emissione del contratto: 5€
Costi di intermediazione: in media 48% del Premio lordo; ad esempio, su un premio lordo di Euro 100,00, la remunerazione dell’intermediario è pari ad Euro 48,00.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000 La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a: • l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità xxxxxx informandola per conoscenza. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione POLIZZA COLLETTIVA n. 5348/02
Edizione 01/2019
GLOSSARIO:
Aderente: la persona fisica o giuridica che, in relazione a un contratto di Locazione Finanziaria erogato dalla Contraente ha aderito alla Polizza.
Assicurato: la persona fisica, che può coincidere con l’Aderente, per la quale è prestata l’assicurazione.
Assicuratore – Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l’Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: 16.875.840,00
• X.XXX, C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
• Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Attività sportiva professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Condizioni di Assicurazione: il documento, parte del Set informativo, che contiene l’insieme delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente: Volkswagen Bank GmbH, che stipula la Polizza per conto dei clienti che sottoscrivono contratti di locazione finanziaria concessi dalla stessa Contraente o da altre società da essa controllate.
Data di Decorrenza: il giorno di stipulazione del contratto di Locazione Finanziaria.
Decesso: la morte dell’Assicurato.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: La perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Locazione Finanziaria: operazione di finanziamento, altrimenti detta “leasing finanziario”, con la quale la Contraente concede un bene in uso all’Aderente, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).
Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 5348/02 stipulata fra Contraente ed Assicuratore.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Set informativo: l’insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018 che devono essere contestualmente consegnati all’Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell’impresa. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di proposta/polizza/adesione.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Titolare Effettivo: la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando l’Aderente è una persona giuridica.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni di cui all’Art. 5, le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:
- Copertura per Decesso a seguito di Infortunio, per tutti gli Assicurati;
- Copertura per Invalidità Permanente di grado non inferiore al 66%, a seguito di infortunio, per tutti gli Assicurati.
Art. 2 - Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
È assicurabile la persona fisica che, al momento dell’adesione, abbia un’età non superiore ai 65 anni.
È inoltre necessario che il contratto di Locazione Finanziaria concesso dalla Contraente abbia una scadenza anteriore al compimento del 70° anno di età dell’Assicurato stesso.
Per ogni singolo contratto di Locazione Finanziaria può essere assicurata una sola persona e l’importo massimo assicurabile è pari ad Euro 100.000,00.
Nel caso di stipulazione di più contratti di Locazione Finanziaria da parte del medesimo soggetto, l’importo massimo assicurabile è pari ad Euro 100.000,00 con riferimento alla somma delle operazioni di Locazione Finanziaria.
2.1 Condizioni al momento dell’adesione
È possibile sottoscrivere la copertura assicurativa se, al momento dell’adesione, sono rispettate le seguenti condizioni:
Persona Fisica | Persona Giuridica | |
Aderente | A) ha la propria residenza in Italia B) non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America C) non fa parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) | G) ha sede legale in Italia H) non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran, Nord Xxxxx e Regione Crimea/ Sebastopoli, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate I) il suo Titolare Effettivo non è cittadino di, né residente in, Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America L) non fa parte - come anche il Titolare Effettivo - di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) M) non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti negli Stati indicati nel Modulo di Adesione oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate |
Assicurato | D) ha il proprio domicilio abituale in Italia E) non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America F) non fa parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) |
2.2 Condizioni durante l’assicurazione
L’assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) era cittadino al momento dell’adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, oppure gli Stati di cui il Titolare Effettivo dell’Aderente (persone giuridiche) acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia;
• l’Aderente continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, o nel caso di persone giuridiche, mantiene la propria sede legale in Italia.
L’Aderente e l’Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell’assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato.
Si ricorda altresì che, in caso di Aderente persona giuridica, l’assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede legale dell’Aderente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o dopo l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente).
Inoltre l’assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in o l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare Effettivo dell’Aderente.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 3 - Decorrenza e cessazione delle garanzie – Estinzione o risoluzione anticipata del Contratto di Locazione
3.1 Decorrenza delle garanzie
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.
3.2 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
- alla data di scadenza dell’ultimo canone previsto dal piano di rimborso del contratto di Locazione Finanziaria e comunque non oltre 60 mesi dalla Data di Decorrenza;
- in caso di cessione del contratto di Locazione Finanziaria a terzi;
- in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
- in caso di estinzione o risoluzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria;
- in caso di Decesso;
- in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Invalidità Permanente;
- in caso di insolvenza degli obblighi derivanti dal contratto di locazione finanziaria;
- in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria a terzi;
- se l’Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio;
- se l’Aderente, oppure il suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente, oppure del suo Titolare Effettivo qualora sia una persona giuridica, o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;
- se l’Aderente (persona giuridica) perde la propria sede legale in Italia oppure, in caso di Aderente persona fisica, trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato in cui l’Aderente ha trasferito, dopo l’adesione, la propria residenza originaria);
- se l’Aderente trasferisce la sede in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America, con effetto dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di sede originaria dell’Aderente con effetto dalla data di applicazione.
3.3 Estinzione o risoluzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria
In caso di estinzione o risoluzione anticipata della Locazione Finanziaria la copertura assicurativa avrà termine, alla data di effetto dell’estinzione o risoluzione anticipata, salvo il caso in cui non abbia richiesto il mantenimento della copertura fino alla scadenza originaria entro 15 giorni dalla richiesta di estinzione o di risoluzione anticipata.
Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all’Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Di seguito è riportata la formula per il calcolo del Premio rimborsato.
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto, già al netto delle imposte, le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio come quantificate nel Modulo di Adesione.
Premio puro rimborsato = Premio (al netto delle spese di emissione e delle tasse) X
Caricamenti e costi rimborsati = Caricamenti e Costi Cardif
Durata residua Durata alla sottoscrizione
Durata residua
X
Durata alla sottoscrizione
Premio rimborso totale = Premio puro rimborsato + Caricamenti e costi rimborsati - Spese di rimborso
Dove:
• Premio puro è il premio pagato dal cliente per coprire il rischio ed ottenere la prestazione quando si verifica un sinistro;
• Caricamenti e Costi Cardif rappresentano le somme incluse nel premio a copertura dei costi amministrativi e commerciali relativi alla gestione del contratto;
• Durata residua è il periodo che va dalla data di effetto dell’estinzione anticipata totale alla data di scadenza della copertura;
• Durata iniziale è la durata della copertura definita in fase di sottoscrizione del contratto di Locazione Finanziaria.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Area Personale) potrà ottenere l’informazione sull’importo rimborsabile riferito alla sua copertura assicurativa.
Nel caso in cui la copertura non abbia termine poiché l’Aderente ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino al termine del piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del finanziamento, secondo il piano di rimborso originariamente sottoscritto.
Il mantenimento delle coperture potrà essere richiesto per iscritto a mezzo posta, fax o tramite email ai seguenti recapiti: Cardif - Back Office Protezione – Post Vendita, Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, fax: 00 00000000, email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Si invita in ogni caso l’Aderente a contattare il Servizio Clienti di Cardif al numero 800.900.780 oppure dall’estero
+39/0277224686 (attivo lun - ven 8.30 - 19.00; sab 09.00 - 13.00).
Art. 4 - Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione ad uno degli Assicuratori a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti: Cardif - Back Office Protezione
– Post Vendita, Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Fax: 00 00000000, Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di inoltro della comunicazione, e la restituzione all’Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate sul Modulo di Adesione.
In caso di durata poliennale delle coperture, a fronte della riduzione di Premio che l’Assicuratore ha concesso nella misura indicata sul Modulo di Adesione, l’Aderente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla Data di Decorrenza, mediante comunicazione da inviare all’Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.
La Compagnia può recedere dall’assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato (o il Titolare Effettivo se l’Aderente è una persona giuridica) entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia può, inoltre, recedere dall’assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate in sede di sottoscrizione dell’assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Art. 5 - Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
5.1 Copertura assicurativa per Decesso
(a) Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è il decesso, avvenuto a seguito di Infortunio.
(c) Prestazione assicurativa
Xxxxx i massimali di cui all’Art. 9, l’Assicuratore liquida una somma pari al 120% della somma risultante dall’attualizzazione dei canoni a scadere, calcolata al momento del Decesso, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Locazione Finanziaria, al netto dell’anticipo, del riscatto finale e di eventuali importi di canoni insoluti.
5.2 Copertura assicurativa in caso di Invalidità Permanente
(a) Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
(b) Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 66%, da Infortunio verificatisi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di invalidità pregressa all’adesione alla Polizza non rilevano, pertanto, ai fini dell’Invalidità rilevante per la prestazione.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
(c) Prestazione assicurativa
Xxxxx i massimali di cui all’Art. 9, l’Assicuratore liquida una somma pari all’attualizzazione dei canoni a scadere, risultante al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Locazione Finanziaria, al netto dell’anticipo e di eventuali importi di canoni insoluti ed al netto del riscatto finale e di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di Polizza.
Come data di Sinistro si intende la data di accadimento.
Art. 6 - Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
(a) dolo dell’Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
(b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezione fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici se e in quanto l’Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
(c) xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: suicidio dell’Assicurato entro i primi due anni dalla data di decorrenza dell’assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d’alcolismo acuto o cronico;
(d) xxxxxxxx conseguenti ad incidente aereo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
(e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
(f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di decorrenza dell’assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
(g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
(h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
(i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei;
(j) xxxxxxxx conseguenti al paracadutismo;
(k) malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero in altre patologie ad essa collegate.
Art. 7 - Beneficiari delle prestazioni
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente, è l’Aderente.
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Decesso e Decesso da Infortunio per incidente stradale, è ogni soggetto che, al momento del decesso dell’Aderente, risulti essere nell’ordine:
- coobbligato con l’Aderente, del contratto di finanziamento; ovvero, in mancanza di coobbligati,
- garante, a qualunque titolo, insieme con l’Aderente, del contratto di Finanziamento (ad esempio garante in qualità
di fideiussore); ovvero, in mancanza di garanti,
- coniuge dell’Aderente non legalmente separato; ovvero, in mancanza di coniuge,
- erede testamentario dell’Aderente; ovvero, in mancanza di eredi testamentari,
- erede legittimo dell’Aderente.
L’Aderente rinuncia espressamente nei confronti dell’Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione.
È fatta salva, in caso di Portabilità, per le coperture abbinate ai Finanziamenti, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento.
In caso di Aderente, persona fisica o giuridica, diversa dall’Assicurato, il beneficiario per tutte le garanzie (anche Decesso) sarà sempre l’Aderente.
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 8 - Premi dell’assicurazione
Il Premio è unico, anticipato e dipende dall’importo indicato sul contratto di Locazione Finanziaria (al netto dell’anticipo versato). L’ammontare totale del Premio si ottiene secondo la seguente formula:
3,00% * Importo della Locazione Finanziaria
Il Premio è pagato dalla Contraente all’Assicuratore in un’unica soluzione alla Data di Decorrenza; verrà frazionato e addebitato dalla Contraente all’Aderente in un numero di quote mensili pari al numero di canoni mensili a scadere del contratto di Locazione Finanziaria.
Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale.
Il Premio indicato nel Modulo di Adesione è già comprensivo della suddetta riduzione. È altresì comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Art. 9 - Massimali
Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dall’Assicuratore è:
- per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente: Euro 100.000 per singolo Assicurato, nell’ambito dell’insieme delle operazioni di Locazione Finanziarie stipulate dal medesimo Aderente.
Art. 10 - Denuncia dei Sinistri
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo posta, fax o tramite email ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 – 00000 Xxxxxx, fax n. 02 3032.9810,
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.
L’Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800.900.780 oppure dall’estero +39/0277224686 (Lun-Ven 8.30-19.00; Sab 09.00-13.00).
Ai fini della liquidazione dei sinistri dovrà essere consegnata all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l’Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall’Assicuratore):
Decesso: ai fini della valutazione della liquidabilità dei sinistri, certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; in caso di effettuazione di autopsia, copia del referto autoptico; ai fini dell’individuazione del/i beneficiario/i della prestazione, la documentazione comprovante l’identità di eventuali coobbligati con l’Aderente in relazione al finanziamento (in qualità di fideiussori o, comunque, di garanti a qualunque titolo dell’Aderente medesimo) ovvero, in mancanza di coobbligati, l’identità di eventuali cointestatari, insieme con l’Aderente, del finanziamento; ovvero, in mancanza anche di cointestatari, estratto dell’atto di matrimonio dell’Aderente; in mancanza dei predetti soggetti o di un coniuge, se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l’età e la capacità di agire; se l’Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi.
Invalidità Permanente: certificazione di invalidità permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale.
L’Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:
- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 11 - Liquidazione dei Sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni da tale ricezione.
Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
• in euro;
• versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Art. 12 - Legge applicabile
La legge applicabile alle Polizze è quella italiana.
Art. 13 - Comunicazioni
Tranne che per il recesso (> art. 4), per i sinistri (> art. 10), per i reclami (> art. 17) e per la privacy (> art. 18), può inviare le sue comunicazioni a:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita, Casella Postale 550 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato.
La Compagnia, nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un’area riservata per la consultazione della loro posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS.
L’area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 14 - Cessione dei diritti
L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 15 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell’Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all’atto dell’adesione all’assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 16 - Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione delle presenti Polizze, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
Art. 17 - Reclami
Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, e-mail o fax, all’Ufficio Reclami di Cardif Assurances Risques Divers ai seguenti recapiti:
Cardif – Ufficio Reclami
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx
Fax: 0000.000.000
È possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all’IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l’eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’intermediario assicurativo
Il reclamo che riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all’IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l’eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all’IVASS ai seguenti recapiti:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Fax: 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico del reclamante;
• la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo;
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e ss.mm.ii) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
• l’autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all’Autorità estera informando l’Assicurato per conoscenza
L’autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurances Risques Divers è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
Art. 18 - Protezione dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l’Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
I dati personali raccolti dall’Assicuratore sono necessari:
A. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• Risposta ad una richiesta ufficiale di un’autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
B. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la gestione dei sinistri assicurativi e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
C. Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore
L’Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
• prova del pagamento del premio o del contributo;
• prevenzione delle frodi;
• gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
• elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull’analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
• elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
• lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
• formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
• personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso: o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato. Tale obiettivo può essere raggiunto:
- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell’Assicuratore;
- analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell’Assicuratore, ecc.);
- incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di lui (es. l’Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare);
• organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso. L’Assicurato ha i seguenti diritti:
• il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali;
• il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati;
• il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge;
• il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
• il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
• il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO”, responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
• xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
• X.xx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo competente.
Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all’Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.
Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all’Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.
Quando il Cliente compila un questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l’Assicurato o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un’offerta assicurativa. Il premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell’Assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
Condizioni di Assicurazione - 9 di 9
Ultimo aggiornamento 01/10/2018
MODULO DI ADESIONE
Data e luogo
Alle Polizze Collettive: “CPI ALTER EGO LEASING” n. 5348/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers, “CPI ALTER EGO DUO PLUS – Dipendenti di aziende private” n. 5116/01 e n. 5488/02 tra Volkswagen Bank GmbH, Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers, “CPI ALTER EGO DUO PLUS” – Per Tutti n. 5107/01 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurance Vie, “GAP” n. 5260/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers.
DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO / LEASING
Pratica Finanziamento/Leasing n.:
Xxxxxx Xxxxxxxxx (in mesi) CPI:
Somma da assicurare (in euro) CPI:
Durata Finanziamento/Leasing (in mesi):
Durata Copertura (in mesi) GAP:
Costo del Veicolo (in euro) GAP: (Finanziamento: costo comprensivo di IVA come riportato sul contratto di Finanziamento) (Leasing: costo al netto dell’IVA come riportato sulla fattura di acquisto)
DATI RELATIVI ALL’ADERENTE / ASSICURATO
Cognome e Nome/Ragione Sociale C.F./P.IVA Sesso Data di Nascita Luogo di Nascita Prov. Cittadinanza Documento Numero Data rilascio Luogo rilascio Indirizzo/Sede Legale: Via e n. Civico Città Prov. C.A.P. Professione Indirizzo di recapito (domicilio eletto se diverso dalla residenza) Via e n. Civico Città Prov. C.A.P.
DATI RELATIVI ALL’ASSICURATO SE DIVERSO DALL’ADERENTE (in caso di Leasing)
Assicurato
Cognome e Nome C.F. Professione
Indirizzo (domicilio) Città Prov. C.A.P.
FACSIMILE
ADESIONE “CPI ALTER EGO LEASING” (in caso di Leasing)
Polizza n. 5348/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l’Italia. Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5348/02 e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle richieste ed esigenze di copertura assicurativa. Confermo altresì: - di non intrattenere rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran, Nord Xxxxx e Regione Crimea/Sebastopoli oppure con persone giuridiche aventi sede negli Stati indicati o loro società/entità controllate o partecipate; - di sapere che è possibile richiedere alle Compagnie le credenziali per l’accesso all’area riservata, ADERISCO alla Polizza n. 5348/02. ATTENZIONE: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione. Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere. Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro riconosciuti all’intermediario).
Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un’unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio verrà addebitato in un numero di quote mensili pari al numero di canoni mensili a scadere del contratto di Locazione Finanziaria. In caso di durata poliennale il Premio usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale, nella misura del 12,4%. Le spese di emissione del contratto sono di 5 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, le spese di rimborso sono di 12,50 euro.
Data e firma dell’Aderente Data e firma dell’Assicurato (se diverso dall’Aderente)
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 2 “Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa”, 6 “Esclusioni”, 7 “Beneficiari delle prestazioni”, 9 “Massimali”, 10 “Denuncia dei Sinistri”, 14 “Cessione dei diritti”.
Data e firma dell’Aderente
Data e firma dell’Assicurato (se diverso dall’Aderente)
ADESIONE “CPI ALTER EGO DUO PLUS – Dipendenti di aziende private” (in caso di Finanziamento)
Polizze n. 5116/01 e n. 5488/02 tra Volkswagen Bank GmbH e le Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers.
Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alle Polizze collettive
n. 5116/01 e n. 5488/02, il Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente Terzo da contattare in caso di Decesso e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle Polizze alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa.
Confermo altresì di sapere ed accettare che:
- la garanzia Inabilità Temporanea Totale della Polizza n. 5488/02 si attiverà, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato;
- in caso di Sinistro che interessa la garanzia Perdita d’Impiego (oppure, in ipotesi di modifica dello status di Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Inabilità Temporanea Totale), il numero delle Indennità mensili riconosciute all’Aderente potrà risultare inferiore, in considerazione del rischio assicurato, ed in particolare per effetto della franchigia e del massimale, al numero delle rate del Finanziamento che ancora rimangono da pagare;
- in caso di recesso dall’assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza, saranno ridotte la durata e/o le rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle imposte, della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto e delle spese amministrative per l’emissione del contratto (in relazione a ciò, libero espressamente le Compagnie da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio);
- di sapere che è possibile richiedere alle Compagnie le credenziali per l’accesso all’area riservata,
e, dunque, ADERISCO alle Polizze n. 5116/01 e n. 5488/02, indicando come Assicurato me stesso/a.
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro riconosciuti all’intermediario).
L’importo del Premio relativo alle singole garanzie è indicato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un’unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio verrà addebitato unitamente alla rata mensile del Finanziamento. Le spese di emissione del contratto sono di 10 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, le spese di rimborso sono di 25 euro.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
Mod. 26-5196-bis CARDIF - 01/2019 - 1FIVE1
Ai fini dell’efficacia dell’adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato, DICHIARO INOLTRE:
- di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
- di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche);
- di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati;
- di essere un Lavoratore Dipendente Privato, individuato ai fini della copertura assicurativa come: Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore. Inoltre, al momento dell’adesione, è richiesta un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente;
- di non avere ricevuto nei 12 mesi antecedenti la presente adesione una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale sono stato individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
ATTENZIONE: le dichiarazioni dell’Assicurato sul suo stato di salute.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione. Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere. Anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 “A quali condizioni opera l’Assicurazione?”; 6.2 “Recesso delle Compagnie”; 8 “Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?”; 9 “A quanto ammonta l’indennità massima per ogni garanzia?”; 10 “Chi ha diritto all’indennità in caso di Sinistro?”; 12 “Come si denuncia un Sinistro?”; 13 “Quando riceverò l’indennità?”.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte;
pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
ADESIONE “CPI ALTER EGO DUO PLUS” – Xxx Xxxxx (in caso di Finanziamento)
Polizza n. 5107/01 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurance Vie, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva
n. 5107/01, il Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente Terzo da contattare in caso di Decesso e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.
Confermo altresì di sapere ed accettare che:
- in caso di Sinistro che interessa la garanzia Inabilità Temporanea Totale, il numero delle Indennità mensili riconosciute all’Aderente potrà risultare inferiore, in considerazione del rischio assicurato, ed in particolare per effetto della franchigia e del massimale, al numero delle rate del Finanziamento che ancora rimangono da pagare;
- in caso di recesso dall’assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza, saranno ridotte la durata e/o le rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio versato al netto delle imposte, della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto e delle spese amministrative per l’emissione del contratto (in relazione a ciò, libero espressamente la Compagnia da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio);
- di sapere che è possibile richiedere alle Compagnie le credenziali per l’accesso all’area riservata,
ADERISCO alla polizza n. 5107/01, indicando come assicurato me stesso.
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro riconosciuti all’intermediario).
FACSIMILE
Il pagamento del Premio avviene in anticipo e in un’unica soluzione e verrà versato dalla Contraente alla Compagnia. Il Premio verrà addebitato unitamente alla rata mensile del Finanziamento. L’importo del Premio relativo alle singole garanzie è indicato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Le spese di emissione del contratto sono di 5 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento, le spese di rimborso sono di 12,50 euro.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
Ai fini dell’efficacia dell’adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato, DICHIARO INOLTRE:
- di non essere portatore di uno stato di Invalidità Permanente da malattia o infortunio di grado pari o superiore a 34%, riconosciuto da una compagnia di assicurazione o da INPS, INAIL o altro ente preposto (la dichiarazione non riguarda le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/psichiatriche);
- di non ricevere una pensione di invalidità o non aver presentato domanda per ottenerla (la dichiarazione non riguarda pensioni di invalidità eventualmente riconosciutemi per patologie mentali/psichiatriche);
- di aver ricevuto copia dei moduli sanitari eventualmente da me firmati.
ATTENZIONE: le dichiarazioni dell’Assicurato sul suo stato di salute.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono escludere il diritto alla prestazione.
Prima di firmare è necessario verificare che le dichiarazioni, comunicate con il questionario medico o in qualsiasi forma, siano precise e veritiere.
Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell’Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti 800.900.780).
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 “A quali condizioni opera l’Assicurazione?”; 6.2 “Recesso della Compagnia”; 8 “Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?”; 9 “A quanto ammonta l’indennità massima per ogni garanzia?”; 10 “Chi ha diritto all’indennità in caso di Sinistro?”; 12 “Come si denuncia un Sinistro?”; 13 “Quando riceverò l’indennità?”.
Data e firma dell’Aderente / Assicurato
La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte;
pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.
ADESIONE “GAP”
Polizza n. 5260/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurances Risques Divers, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Confermo di avere ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso ed accettato, prima di firmare questa dichiarazione: la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alla Polizza collettiva n. 5260/02 e che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa.
ADERISCO alla Polizza n. 5260/02.
I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di euro (di cui euro riconosciuti all’intermediario).
Il Premio lordo è unico e anticipato. Il Premio sarà anticipato dalla Contraente e da quest’ultima addebitato all’Assicurato unitamente alla rata mensile del Contratto. Le spese di emissione del contratto sono di 10 euro. In caso di rimborso del Premio per estinzione anticipata o trasferimento del Finanziamento sono di 25 euro. In caso di durata poliennale il Premio usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale, nella misura del 12,4%.
Data e firma dell’Aderente
L’Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 6 “Massimali”; 7 “Esclusioni”; 8 ”Beneficiari delle prestazioni”; 10 “Denuncia dei Sinistri”; 15 “Cessione dei diritti”.
Data e firma dell’Aderente
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), dalle Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers tramite l’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell’informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Data e firma dell’Aderente
Data e firma dell’Assicurato (se diverso dall’Aderente)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI1
(Xxxxxx da consegnare al Cliente in caso di adesione all’offerta assicurativa)
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
(a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
(b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
(c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
(d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
(e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
Mod. 26-5034 – 10/2018 - 1FIVE1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
1 In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l’Aderente alla stessa polizza.
DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL’INTERMEDIARIO
AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente1 il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario responsabile
(a) Cognome e nome: ;
(b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data ................... numero sezione E;
(c) indirizzo della sede operativa (ufficio) ;
(d) telefono: .................................... indirizzo di posta elettronica ;
(e) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA*, MMA IARD Assurance Mutuelles*, Allianz S.p.A., Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie*, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.*, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni*;
(f) svolge l’attività di intermediazione assicurativa per conto di “VOLKSWAGEN BANK GmbH” con sede in
Xxxxxxxxx Xxxxxx 00, X – 00000 Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), succursale di Milano Via Xxxxxxx n. 15 (responsabile della sede italiana: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), iscritta all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, annesso al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in data 30/05/2007 con numero UE00005460. Sito internet registro Stato membro d’origine: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx; Autorità di vigilanza Stato membro d’origine: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK); Numero di registrazione Stato membro d’origine: D- HNQM- UQ9MO-22.
Si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati facendone richiesta all’intermediario stesso.
* Per tali compagnie, l’attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l’attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 00 00000000, xxx.xxxx-0.xx, xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx.
Per i reclami si dovrà inviare lettera raccomandata a/r oppure e-mail PEC ai recapiti sopra indicati.
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
(a) L’intermediario Volkswagen Bank GmbH e l’impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen Financial Services AG;
(b) l’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari sono quelle indicate nella parte I alla lettera (e) svolgono attività in Italia.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all’Intermediario in relazione all’attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l’Intermediario Volkswagen Bank GmbH la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti: Milano Via C.I. Xxxxxxx
Mod. 26-5217-Modulo 7B – 00/0000 - 0XXXX0
x. 00, tel. x00 00 00 000 0000, fax x00 00 00 000 000, indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx. Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa Assicurativa.
Quando Volskwagen Bank GMBH opera in collaborazione con altro intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a Volkswagen Bank GmbH, la quale provvederà a inoltrarli all’altro intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l’intermediario in diretta relazione con l’impresa assicurativa.
1In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l’Aderente alla stessa Polizza Collettiva.
VOLKSWAGEN BANK GmbH - Filiale di Milano
Dichiarazione dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 relativa alla/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e in occasione del contratto di finanziamento
sottoscritto da:
Dichiarazione
Confermo/iamo di aver ricevuto e trattenuto:
a) in occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli intermediari assicurativi sono tenuti nei confronti dei contraenti e/o aderenti alle Polizze Collettive ed una Nota illustrativa sintetica delle caratteristiche della/e Polizza/e Collettiva/e e/o del Contratto Assicurativo;
b) prima dell’adesione alla/e Polizza/e Collettiva/e e/o della sottoscrizione del contratto assicurativo, sia la Dichiarazione da cui risultano i dati essenziali degli intermediari assicurativi e delle loro rispettive attività, sia copia conforme, non sottoscritta e non impegnativa per le Parti, della documentazione contrattuale (Nota Informativa e Condizioni Generali della/e Polizza/e Collettiva/e e/o Nota Informativa e Contratto Assicurativo);
c) contestualmente alla sottoscrizione, un esemplare della documentazione contrattuale.
Luogo e data:
Firma Assicurato:
Mod. 26-5201 – 06/2016 - 1FIVE1
(per le Società timbro e firma procuratore con poteri di firma)