amselettricità
comune di stabio
amselettricità
Regolamento per la fornitura di energia elettrica
Entrata in vigore il 27.09.2005 Modifiche in vigore dal 10.05.2016
I N D I C E
Capitolo | 1 | Disposizioni generali | ||
Art. | 1 | Scopo e campo d’applicazione | ||
Art. | 2 | Istituzione 1 | ||
Art. | 3 | Organizzazione | ||
Art. | 4 | Compiti dell’azienda | ||
Art. | 5 | Definizioni | ||
Capitolo | 2 | Art. | 6 | Rete di distribuzione e allacciamenti Rete di distribuzione 2 |
Art. | 7 | Costruzione della rete | ||
Art. | 8 | Utilizzazione di proprietà private | ||
Art. | 9 | Proprietà degli impianti | ||
Art. | 10 | Allacciamenti | ||
Art. | 11 | Obblighi del proprietario | ||
Art. | 12 | Potenziamento o modifica | ||
Art. | 13 | Costruzioni accessorie | ||
Art. | 14 | Progetto di allacciamento | ||
Art. | 15 | Esecuzione | ||
Art. | 16 | Oneri di costruzione del genio civile | ||
Art. | 17 | Oneri dell’Azienda | ||
Art. | 18 | Oneri per messa a disposizione della potenza | ||
Art. | 19 | Esecuzione, modifiche e manutenzione | ||
Art. | 20 | Modifiche dell’allacciamento | ||
Art. | 21 | Manutenzione dell’allacciamento | ||
Art. | 22 | Proprietà dell’allacciamento | ||
Art. | 23 | Allacciamenti provvisori o temporanei; modalità d’esecuzione | ||
Art. | 24 | Cabine di trasformazione e allacciamenti in media tensione | ||
Capitolo | 3 | Fornitura di energia, produttori in proprio | ||
Art. | 25 | Fornitura di energia | ||
Art. | 26 | Condizioni di fornitura | ||
Art. | 27 | Regolarità della fornitura | ||
Art. | 28 | Obblighi dell’abbonato | ||
Art. | 29 | Indennizzi | ||
Art. | 30 | Apparecchi ammessi | ||
Art. | 31 | Condizionamento termico | ||
Art. | 32 | Richiesta e disdetta di fornitura 3 | ||
Art. | 33 | Limitazione o sospensione della fornitura | ||
Art. | 34 | Cessione di energia a terzi 4 | ||
Art. | 35 | Produttori in proprio 5-6 | ||
Capitolo | 4 | Art. | 36 | Transito di energia Transiti (utilizzo rete) 7 |
Art. | 37 | Costi di transito (utilizzo rete) 8 | ||
Capitolo | 5 | Impianti di rete – Installazioni elettriche interne | ||
Art. | 38 | Esecuzione di lavori in vicinanza di impianti di rete | ||
Art. | 39 | Collaudo degli impianti d’utenza | ||
Art. | 40 | Esecuzione e controllo finale degli impianti | ||
Art. | 41 | Esecuzione e manutenzione degli impianti – oneri del proprietario 9 |
I N D I C E
Capitolo | 6 | Misura dell’energia | ||
Art. | 42 | Apparecchi di misura | ||
Art. | 43 | Guasti e manomissioni | ||
Art. | 44 | Verifiche | ||
Art. | 45 | Misura del consumo | ||
Art. | 46 | Errori di misura | ||
Art. | 47 | Difetti dell’impianto interno | ||
Capitolo | 7 | Tariffe e tasse | ||
7.1 | Tasse di allacciamento | |||
Art. | 48 | Tasse di allacciamento | ||
7.2 | Tariffe e tasse di consumo | |||
Art. | 49 | Base di calcolo 10 | ||
Art. | 50 | Forniture provvisorie / senza conteggio 11 | ||
Art. | 51 | Abbonati misurati in media tensione | ||
Art. | 52 | Contratti speciali 12 | ||
Art. | 53 | Costo dell’energia 13-14 | ||
Art. | 54 | Costo della punta di massimo rilievo 15-16-17 | ||
Art. | 55 | Costo dell’energia reattiva 18 | ||
Art. | 56 | Contributi legali 19-20 | ||
Art. | 57 | I.V.A. e altre tasse 21-22 | ||
Capitolo | 8 | Fatturazione, incasso e cauzioni | ||
Art. | 58 | Fatturazione e pagamenti | ||
Art. | 59 | Procedura d’incasso | ||
Art. | 60 | Ripristino della fornitura | ||
Art. | 61 | Cauzioni | ||
Art. | 62 | Inadempienza | ||
Art. | 63 | Restituzione della cauzione | ||
Capitolo | 9 | Contravvenzioni e rimedi di diritto | ||
Art. | 64 | Contravvenzioni | ||
Art. | 65 | Rimedi di diritto 23 | ||
Capitolo | 10 | Disposizioni transitorie e finali | ||
Art. | 66 | Esecuzione del regolamento | ||
Art. | 67 | Disposizioni transitorie | ||
Art. | 68 | Abrogazioni | ||
Art. | 69 | Entrata in vigore |
Inserto A – Tasse per allacciamenti 24 Inserto B – Tariffe e tasse di consumo 25 Inserto C – Tariffe e tasse di transito 26
Inserto D – Casistica e contributi per cauzioni 27
da 1 a 27 Modifiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Capitolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 Il presente regolamento disciplina:
a) l’istituzione e i compiti delle Aziende municipalizzate di Stabio (ams) sezione elettricità (denominata in seguito Azienda);
b) la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti;
c) i rapporti tra l’Azienda e l’utenza in genere.
2 Gli inserti A–B–C–D costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3 L’allacciamento alla rete, così come il consumo di energia elettrica, comportano l’accettazione del presente regolamento e dei suoi inserti.
Art. 2 Istituzione
1 L’Azienda è un ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, istituito secondo i disposti della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e del Regolamento Organico delle Aziende municipalizzate del Comune di Stabio.
2 L’Azienda assicura il servizio di distribuzione di energia elettrica in tutta la giurisdizione comunale, sulla base delle condizioni e dei limiti stabiliti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni in materia a livello federale e cantonale. 1
Art. 3 Organizzazione
L’azienda è amministrata dal Municipio e sottoposta alla vigilanza del Consiglio comunale.
Per il resto, la sua organizzazione è disciplinata dal Regolamento Organico delle aziende municipalizzate.
Art. 4 Compiti dell’azienda
L’Azienda:
a) costituisce, gestisce e mantiene l’impianto della rete elettrica, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali;
b) tramite la propria rete, distribuisce energia elettrica sul territorio comunale di Stabio per uso pubblico, domestico, artigianale, commerciale e industriale. In casi eccezionali può accordare l’allacciamento alla sua rete a utenti situati fuori del territorio comunale;
c) nel limite delle proprie possibilità tecniche, mette a disposizione la propria rete per il transito di energia destinata ad altri enti secondo i parametri descritti al capitolo 4 del presente regolamento.
1 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 5 Definizioni
1. Rete di distribuzione
La rete di distribuzione dell’Azienda comprende le linee di trasporto, gli impianti di trasformazione, le linee di distribuzione, le linee di allacciamento, gli impianti di illuminazione pubblica, le linee di teleazione, di telecomando e di telemisura.
2. Linee di trasporto
Le linee di trasporto sono costituite dagli elettrodotti ad alta e a media tensione e collegano gli impianti di trasformazione al punto di acquisto dell’energia. Esse fanno parte della rete di distribuzione e vengono realizzate secondo le esigenze di approvvigionamento.
3. Cabine e impianti di trasformazione
Gli impianti di trasformazione servono a trasformare le tensioni usate per il trasporto dell’energia in tensioni adatte alla distribuzione e al raccordo dell’utenza, alla tensione nominale di 3 x 400/230 V.
4. Linee di distribuzione
Sono costituite dai cavi e dalle linee aeree in bassa tensione e permettono la distribuzione capillare dell’energia elettrica.
5. Linee di allacciamento
Sono i collegamenti dalle linee di distribuzione fino al confine di proprietà dell’impianto d’utenza.
6. Impianto d’utenza
È l’impianto interno dell’utente. Conformemente all’Ordinanza federale sugli impianti a bassa tensione (OIBT) l’impianto d’utenza inizia dai morsetti d’entrata del dispositivo protettivo di sicurezza (DPS) di introduzione.
7. Installatore autorizzato
Persona fisica o giuridica in possesso dell’autorizzazione generale di installazione secondo l’OIBT.
8. Abbonato
L’abbonato è il titolare di un impianto di conteggio, colui al quale è indirizzata la bolletta per il consumo di energia elettrica.
9. Utente
L’utente è colui che utilizza un impianto elettrico.
10. Proprietario
Il proprietario è colui al quale l’impianto appartiene e al quale compete la responsabilità della sua manutenzione ai fini della sicurezza.
Capitolo 2 RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI
Art. 6 Rete di distribuzione
a) Comprensorio di distribuzione
1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello delle zone edificabili del piano regolatore del Comune.
Il proprietario del fondo concede all’Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento.
2 Per la realizzazione di impianti di distribuzione da parte dell’Azienda al di fuori delle zone edificabili, non sono applicabili le disposizioni del presente regolamento.
L'Azienda negozierà con l’utente interessato la partecipazione ai costi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie e della messa a disposizione della potenza richiesta. Il limite della partecipazione dell’utenza è stabilito dagli oneri effettivi risultanti dalla relativa opera (genio civile + tassa per la messa a disposizione della potenza).
3 L’Azienda è dotata di un proprio servizio di picchetto d’emergenza operativo unicamente sulla sua rete di distribuzione.
Interventi che esulano da questa competenza sono a carico dell’abbonato. 2
Art. 7 b) Costruzione della rete
L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche e i tracciati delle linee e degli impianti.
Art. 8 c) Utilizzazione di proprietà private
1 È stabilito l’obbligo per ogni proprietario di fondi interessati dalla rete di distribuzione di concedere le servitù necessarie all’installazione e alla manutenzione delle componenti di un impianto rete citate nel presente capitolo.
2 L'Azienda può far capo all’espropriazione secondo le modalità previste dalla relativa legge.
3 Restano riservati gli art. 676 e 742 del CCS.
Art. 9 d) Proprietà degli impianti
Il punto di confine tra la rete di distribuzione e l’impianto d’utenza è così definito:
a) per allacciamenti derivati dalla rete bassa tensione la proprietà dell’Azienda va fino ai morsetti a monte del DPS d’introduzione,
b) per allacciamenti ad una cabina di trasformazione la proprietà dell’Azienda va fino ai morsetti a valle del DPS nel quadro bassa tensione della cabina,
c) per allacciamenti in media tensione la proprietà dell’Azienda va fino ai morsetti a valle dell’interruttore media tensione di partenza.
Art. 10 Allacciamenti
a) Richiesta di allacciamento
La richiesta di allacciamento o di modifica di allacciamento è inoltrata dall’installatore autorizzato, che rappresenta il proprietario nei confronti dell’Azienda, mediante il modulo “Avviso d’installazione”, corredato da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l’impianto da allacciare.
2 Nuovo capoverso approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 11 b) Obblighi del proprietario
1 Il proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento ha l’obbligo di far accedere agli impianti il personale delegato dall’Azienda per le necessità di controllo, di manutenzione e di esercizio.
Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato ed a non eseguire opere di muratura sopra la condotta di allacciamento.
2 È impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà e alle colture.
Art. 12 c) Potenziamento o modifica
Per richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente valgono per analogia, oltre ai disposti dell’articolo 16 cpv. 1), le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
Art. 13 d) Costruzioni accessorie
1 Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici e altri impianti che interessano un unico complesso, devono essere alimentate in derivazione dall’impianto interno principale.
2 Se le costruzioni accessorie sono divise dallo stabile principale da aree pubbliche l’Azienda decide in merito.
Art. 14 e) Progetto di allacciamento
1 L’Azienda decide sul tipo e sul modo di esecuzione di un allacciamento, sul tracciato e sulla sezione delle linee; designa il punto di introduzione come pure la posizione del DPS d’introduzione, degli apparecchi di misura e di comando.
2 L’Azienda tiene conto, nella misura del possibile, dei desideri del richiedente.
3 Se si tratta di un allacciamento:
a) in bassa tensione le competenze dell’Azienda vanno fino ai morsetti a monte del DPS d’introduzione,
b) di un allacciamento ad una cabina di trasformazione le competenze dell’Azienda vanno fino ai morsetti a valle del DPS nel quadro bassa tensione della cabina,
c) di un allacciamento in media tensione le competenze dell’Azienda vanno fino ai morsetti a valle dell’interruttore media tensione di partenza.
Art. 15 f) Esecuzione
1 L’Azienda esegue, di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile.
2 L’Azienda ha il diritto di collegare più stabili derivandoli da qualsiasi linea di distribuzione o linea di allacciamento, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati.
Art. 16 Oneri di costruzione del genio civile
a) Xxxxx del proprietario per opere di genio civile
1 Sono a carico del proprietario gli oneri per le opere di genio civile necessarie per la preparazione degli allacciamenti, quali lo scavo, la fornitura e posa dei tubi, la formazione di camere ed eventuali opere accessorie alle cabine di trasformazione:
a) sul mappale oggetto dell’allacciamento,
b) dalla condotta di distribuzione esistente, su suolo pubblico o privato, per tutto il tracciato dell’allacciamento necessario a raggiungere il mappale da servire. Se la condotta è destinata a servire altri oggetti, l’Azienda procederà ad una ripartizione proporzionale degli oneri derivati.
2 L’Azienda, di regola, effettua tali opere, esclusa la parte sul sedime oggetto dell’allacciamento, per mezzo della propria impresa di costruzione.
L’azienda può comunque derogare da questa prescrizione se questo tipo d’intervento può essere assunto dall’impresa di costruzione già presente sul cantiere.
Art. 17 b) Oneri dell’Azienda
Sono a carico dell’Azienda l’estensione dell’impianto elettrico principale e la messa in opera della linea di allacciamento.
Art. 18 c) Oneri per messa a disposizione della potenza
1 Oltre agli oneri del genio civile è prelevata una tassa per la messa a disposizione della potenza sulla base delle disposizioni contenute nell’inserto A.
2 Il proprietario che è stato allacciato alla rete non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale dei contributi di allacciamento versati se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, demolizione dello stabile o altro.
Art. 19 d) Esecuzione, modifiche e manutenzione
1 L’Azienda esegue l’allacciamento, quando tutte le condizioni stabilite sono state osservate, entro:
a) tre mesi dal pagamento della tassa per un allacciamento derivato dalla rete a bassa tensione,
b) quattro mesi dalla consegna del locale ultimato per il montaggio della cabina di trasformazione,
c) otto mesi dall’adempimento degli obblighi del proprietario nel caso di costruzione della cabina di trasformazione interamente eseguita a cura dell’Azienda,
d) un termine stabilito tra le parti per gli allacciamenti provvisori o temporanei.
2 Nei casi di forza maggiore il proprietario non ha diritto a indennizzo alcuno per il ritardo nella fornitura di energia elettrica.
Art. 20 e) Modifiche dell’allacciamento
1 Se l'utente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a carico suo.
2 L’Azienda, previo esame della situazione che rende necessaria una modifica dell’allacciamento, definisce in accordo con il proprietario i dettagli del nuovo allacciamento e la posizione della nuova valvola d’entrata che, di regola, deve essere accessibile dall’esterno.
3 L'ubicazione del DPS d’introduzione è stabilito dall'Azienda.
Art. 21 f) Manutenzione dell’allacciamento
1 L’Azienda si assume l’onere della manutenzione degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
2 Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento, rispettivamente di un impianto, richiedono la demolizione ed il rifacimento o l’aggiramento dei manufatti costruiti sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del proprietario del manufatto.
Art. 22 g) Proprietà dell’allacciamento
L’Azienda rimane proprietaria della condotta secondo quanto definito dall’articolo 14 cpv. 3), anche nel caso in cui il tracciato della stessa è ubicato su terreni di proprietà privata.
Art. 23 Allacciamenti provvisori o temporanei; modalità d’esecuzione
1 L’Azienda esegue un allacciamento sulla base di un avviso di impianto.
2 Se la potenza richiesta supera la disponibilità della rete, l’Azienda fissa il punto dal quale deve diramarsi il cavo di raccordo, di regola un armadio di distribuzione o una cabina. Tutte le spese necessarie per la messa in opera dell’allacciamento sono a carico del richiedente.
3 Se la potenza richiesta esige l’installazione di una cabina di trasformazione, il contributo è stabilito in base ai costi effettivi per la completa realizzazione della stessa e del suo allacciamento.
Art. 24 Cabine di trasformazione e allacciamenti in media tensione
1 L’azienda provvede all’allacciamento, alla costruzione ed alla messa in esercizio delle cabine di trasformazione o di misurazione media tensione necessarie a garantire l’erogazione di energia elettrica ai forti consumatori o ad altri utenti particolari.
2 Per la costruzione degli oggetti di cui al paragrafo 1) l’utente si impegna a mettere a disposizione dell’Azienda un locale adatto per installare le apparecchiature. Il locale dovrà rispondere alle direttive che saranno impartite dall’Azienda, in particolare dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
a) ubicazione idonea in riferimento alle condotte primarie e secondarie,
b) accesso indipendente e sufficiente disponibilità d’area per permettere un agevole carico e scarico del materiale.
c) serramenti di sicurezza e fossa di ritenzione degli oli secondo indicazioni dell’Azienda.
3 Gli oneri a carico dell’utente per la costruzione e l’allacciamento delle cabine di trasformazione o degli allacciamenti in media tensione sono regolamentati ed esposti nell’inserto A.
4 L’Azienda si riserva il diritto di allacciare alle cabine le proprie reti secondarie, nonché di usufruire delle stesse per eventuali sezionamenti e per collegare altri utenti.
Resta inoltre autorizzata a procedere alla posa di linee aeree, cavi in arrivo ed in partenza dalla cabina, ed alla formazione degli impianti di messa a terra e camere sotterranee nella proprietà dell’utente.
5 Al personale dell’Azienda dovrà essere garantito in ogni momento il diritto di accesso alle cabine di trasformazione.
6 L’Azienda resterà proprietaria delle apparecchiature installate nella cabina di trasformazione e del suo contenuto, provvederà alla sua manutenzione e ad assicurare convenientemente questo impianto.
Capitolo 3 FORNITURA DI ENERGIA, PRODUTTORI IN PROPRIO
Art. 25 Fornitura di energia
a) Generalità
1 L’Azienda fornisce l’energia elettrica all’abbonato sulla base dei disposti del presente regolamento, prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza, il fattore di potenza come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi a essi allacciati.
2 L’obbligo di fornitura è limitato alle possibilità tecniche o economiche della rete.
Art. 26 b) Condizioni di fornitura
L’Azienda fornisce energia elettrica all’abbonato sulla base del presente regolamento nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all’ampliamento, al mantenimento dei propri impianti e alle vigenti condizioni tariffarie.
Art. 27 c) Regolarità della fornitura
1 La fornitura di energia avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza, riservate le eccezioni citate nel cpv. 2) del presente articolo e nei susseguenti articoli no. 33 e 59.
2 L’Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica nei seguenti casi:
a) forza maggiore come eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eccetera,
b) eventi straordinari quali incendi, inondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.,
c) interruzioni dovute all’esercizio quali riparazioni, manutenzione da parte del fornitore,
d) penuria di energia, allo scopo di assicurare l’approvvigionamento generale del paese,
e) imposizione delle autorità competenti.
3 L’Azienda tiene conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni degli utenti. Interruzioni o restrizioni prevedibili vengono di regola comunicate con preavviso di 24 ore.
4 Nei momenti di massimo carico l’Azienda può disinserire gli utilizzatori controllati mediante telecomando.
Art. 28 d) Obblighi dell’abbonato
1 L’abbonato è tenuto a prendere tutte quelle disposizioni atte a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall’interruzione parziale o totale o dal ritorno improvviso della tensione, come pure da oscillazioni anormali della tensione o della frequenza.
2 Gli abbonati con impianti di produzione propria devono provvedere, in caso di interruzione di corrente nella rete dell’Azienda, affinché questi loro impianti vengano automaticamente separati e non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell’Azienda.
Art. 29 e) Xxxxxxxxxx
1 Gli abbonati non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causate da variazioni di tensione o frequenza, come pure da interruzioni o limitazione della fornitura di energia.
2 Interruzioni della fornitura di energia per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiore danno diritto a una riduzione proporzionale degli importi forfetari. Gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.
Art. 30 f) Apparecchi ammessi
1 Sono ammessi apparecchi di ogni genere, purché adatti alle capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni o abbassamenti anormali della tensione di rete, non generino frequenze armoniche in percentuale superiore ai limiti tollerati, non assorbano in modo anormale i segnali di telecomando.
2 L’utente, l’installatore o il fornitore dell’apparecchio devono preventivamente informarsi presso l’Azienda in merito alle possibilità e alle condizioni di allacciamento. L’Azienda può rifiutare l’allacciamento degli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.
3 Gli apparecchi devono essere equipaggiati con dispositivi adatti a renderli insensibili a perturbazioni presenti in rete entro i limiti tollerati. Gli apparecchi devono rispettare le condizioni dell’OIBT.
4 I provvedimenti necessari per l’eliminazione degli inconvenienti dovuti all’inserimento di apparecchi non idonei o installati in modo inadeguato sono a carico dell’abbonato. I limiti di perturbazione tollerati o tollerabili sono definiti da norme specifiche.
5 Qualora il fattore di potenza non raggiungesse il valore prescritto dall’Azienda, l’abbonato è tenuto a prendere i provvedimenti che si impongono. In caso contrario l’Azienda ha il diritto di fissare condizioni tecniche e tariffarie particolari.
Art. 31 g) Condizionamento termico
1 L’allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico (riscaldamento diretto, ad accumulazione o a termopompa), è soggetto ad autorizzazione ed al pagamento di una tassa unica stabilita nell’inserto A.
2 La domanda di autorizzazione deve indicare il fabbisogno termico e dare indicazioni riguardanti gli apparecchi previsti.
3 L’Azienda può imporre particolari condizioni tecniche relative al tipo di impianto.
4 L’Azienda ha il diritto di rifiutare l’allacciamento di un impianto di condizionamento termico per motivi di ordine tecnico o di interesse generale che imponessero limitazioni all’uso di energia elettrica.
Art. 32 h) Xxxxxxxxx e disdetta di fornitura
1 La fornitura di energia implica la richiesta e l’ottenimento di almeno un abbonamento.
2 L’abbonato può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento con preavviso di almeno due giorni lavorativi. Se l’avviso di mutazione non è effettuato con l’anticipo minimo richiesto, l’intervento necessario sarà fatturato all’abbonato con eventuali supplementi causati dal lavoro fuori orario.
3 Nel caso di disdetta l’abbonato è tenuto al pagamento dell’energia consumata fino alla lettura finale del contatore e degli eventuali importi fissi mensili stabiliti dal tariffario. Il conteggio degli importi fissi, quali abbonamenti o tariffe forfetarie, avviene per mese d’uso. La frazione di mese è computata come un mese intero.
4 Qualsiasi cambiamento di residenza deve essere annunciato in tempo utile allo sportello dell’Ufficio controllo abitanti della Cancelleria comunale di Stabio, sia dall’abbonato che dal proprietario dello stabile.
Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore, specificando la data del trapasso. Il mancato annuncio di disdetta dell’abbonamento implica, per l’utente intestatario, la responsabilità del pagamento dell’energia utilizzata dal subentrante.
5 Il proprietario è responsabile nei confronti dell’Azienda del consumo di energia e di qualsiasi altra tassa concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall’Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
6 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento delle tasse.
7 Per il ripristino di un impianto precedentemente fuori servizio è richiesto il preventivo consenso dell’Azienda.
8 L’accesso al libero mercato elettrico da parte di utenti ams è disciplinato dalle disposizioni della Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e della rispettiva Ordinanza (OAEl). 3
Art. 33 i) Limitazione o sospensione della fornitura
1 Oltre che nei casi menzionati all’art. 27, l’Azienda si riserva il diritto di limitare o di sospendere la fornitura di energia, con preavviso scritto se la situazione non esige un intervento immediato, quando l’abbonato o chi per esso:
a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti,
b) consuma illecitamente o sottrae corrente dalla rete,
c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell’Azienda l’accesso alle proprie installazioni elettriche,
d) non si attiene alle prescrizioni del presente regolamento.
2 Gli incaricati dell’Azienda hanno il diritto di mettere fuori uso o di piombare anche senza avvertimento:
a) qualsiasi apparecchio o impianto difettoso tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone o cose,
b) impianti o parti di essi che sono stati eseguiti da persone non in possesso di una autorizzazione di installare rilasciata dall’Azienda.
3 L’azienda comunica tempestivamente con un rapporto scritto all’abbonato e al proprietario le ragioni dell’avvenuto intervento e le modifiche richieste.
4 Qualora un abbonato o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffarie o inganna in qualsiasi altra forma l’Azienda, è tenuto a rimborsare l’importo sottratto, compresi gli interessi e le spese.
5 Nel caso di limitazione o di sospensione nella fornitura di energia l’abbonato deve fare fronte ugualmente a tutti i suoi impegni verso l’Azienda senza alcun diritto al risarcimento per eventuali danni subiti.
3 Nuovo capoverso approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 34 l) Cessione di energia a terzi
1 Salvo autorizzazione dell’Azienda l’abbonato non ha il diritto di cedere energia a terzi, ad eccezione dei titolari di contratti di sublocazione.
2 Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l’Azienda può considerare quale abbonato il proprietario dell’immobile.
3 Nei casi in cui in uno stabilimento, abitazione, o altra costruzione, vi siano integrate diverse attività con propria personalità fisica o giuridica, ed è dotato di un unico punto di misura (o comunque tutte le attività insediate non sono separate da singoli e specifici punti di misura), l’azienda:
a) ordina l’intervento necessario per le modifiche da apportare al quadro di distribuzione affinché tutti gli utenti siano alimentati separatamente e con un loro punto di misura specifico,
b) qualora l’operazione risultasse tecnicamente improponibile o economicamente sproporzionata per il proprietario dell’allacciamento principale, l’azienda applicherà, per ogni singola attività/nucleo, una tassa di abbonamento e stabilirà le condizioni tariffarie da applicare al consumo registrato al contatore, prendendo come base la tariffa maggiore riconducibile alle attività operative. 4
Art. 35 Produttori in proprio
1 L’Azienda acquista, nei limiti di legge, l’energia generata con impianti decentralizzati appartenenti ad abbonati raccordati alla propria rete. L’utente è tenuto a fatturare personalmente all’Azienda l’energia prodotta alle modalità contemplate al cpv. 2) del presente articolo.
2 L’energia generata con impianti di potenza <30 kVA, rispettivamente
>=30kVA, alimentati da fonti rinnovabili è ripresa alle condizioni stabilite dal mercato elettrico –inserto B– e determinate annualmente mediante Ordinanza. 5
L’energia generata da fonti non rinnovabili sarà negoziata mediante contratto speciale.
3 Sono considerati alimentati da fonti rinnovabili gli impianti ad energia solare, energia idrica, geotermica, calore d’ambiente utilizzabile con o senza pompa di calore, energia eolica o biomassa (segnatamente legna, biogas, residui e scarti biologici derivanti da giardinaggio, agricoltura e selvicoltura).
4 Il raccordo di impianti auto produttori di energia elettrica è disciplinato dalle prescrizioni federali vigenti e dalle Prescrizione Aziende Elettriche (PAE).
I contatori sono installati dall’Azienda e rimangono di proprietà della medesima. 6
4 Nuovo capoverso approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
5 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
6 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Capitolo 4 TRANSITO DI ENERGIA
Art. 36 Transiti (utilizzo rete)
L’Azienda concede il transito di energia sulla propria rete di distribuzione, nei limiti della sua capacità, sulla base dei disposti delle leggi federali e cantonali vigenti. 7
Art. 37 Costi di transito (utilizzo rete)
Le tariffe per il transito di energia sugli impianti dell’Azienda sono definite nell’inserto C. 8
Capitolo 5 IMPIANTI DI RETE – INSTALLAZIONI ELETTRICHE INTERNE
Art. 38 Esecuzione di lavori in vicinanza di impianti di rete
1 Se l’abbonato o il proprietario intendono eseguire, o fare eseguire da terzi, lavori suscettibili di causare danni o perturbazioni agli impianti di rete (taglio alberi ecc.), devono chiedere l’autorizzazione all’Azienda che provvede a prescrivere le misure di sicurezza adeguate e fissa la partecipazione alle spese in caso di sue prestazioni.
2 Chiunque intenda eseguire o fare eseguire da terzi lavori di scavo su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l’Azienda sull’esistenza e sulla posizione di eventuali condotte sotterranee. Prima del riempimento dello scavo il responsabile dei lavori deve nuovamente verificare con l’Azienda che i cavi messi allo scoperto siano integri e protetti.
Art. 39 Installazioni elettriche interne
a) Collaudo degli impianti d’utenza
1 La procedura relativa ai collaudi di impianti è disciplinata dalle disposizioni dell’ordinanza federale OIBT.
2 L’Azienda vigila affinché riceva i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalla sua rete di distribuzione a bassa tensione. L’Azienda, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, chiede per iscritto ai proprietari degli impianti alimentati dalla sua rete, di presentare, prima della fine del periodo di controllo, un rapporto di sicurezza conformemente all’art. 36 OIBT.
3 L’azienda verifica saltuariamente la correttezza dei rapporti di sicurezza e ordina, se del caso, le misure necessarie per eliminare le lacune riscontrate. Informa l’Ispettorato se constata che i titolari di autorizzazioni d’installazione contravvengono in modo grave ai loro compiti.
7 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
8 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 40 b) Esecuzione e controllo finale degli impianti
1 L’installatore o le altre persone autorizzate devono presentare all’Azienda, prima dell’inizio dei lavori e sugli appositi moduli, la notifica di installazioni concernente l’esecuzione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti interni.
2 A lavori ultimati l’esecutore dei lavori è tenuto a far eseguire il controllo finale degli stessi e a inoltrare il rapporto di sicurezza (RaSi).
3 Il controllo finale e le misure possono essere eseguite unicamente da personale in possesso dei requisiti imposti dall’OIBT e in base alla procedura prevista dalle PAE.
Art. 41 c) Esecuzione e manutenzione degli impianti – oneri del proprietario
1 L’esecuzione, la riparazione e l’ampliamento delle installazioni elettriche interne sono a carico del loro proprietario. Queste devono essere eseguite da ditte autorizzate in possesso dei requisiti previsti dall’Ordinanza federale vigente per i diversi tipi di intervento sugli impianti.
2 Gli impianti interni devono essere eseguiti conformemente alla Legge sugli impianti elettrici (LIE), alle norme tecniche NIBT (Norme sugli impianti elettrici a bassa tensione) ed alle PAE.
3 I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli in buono stato e a fare riparare qualsiasi difetto constatato.
Gli abbonati devono segnalare tempestivamente ad un installatore autorizzato ogni funzionamento anormale. L’Azienda fattura gli interventi di verifica richiesti dall’utenza o rilevati d’ufficio, per difetti sugli impianti interni, ma non esegue la riparazione. 9
4 I proprietari degli impianti sono tenuti a fare eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti e a proprie spese.
Capitolo 6 MISURA DELL’ENERGIA
Art. 42 Apparecchi di misura
1 Gli apparecchi di misura devono essere ubicati conformemente ai requisiti delle PAE.
2 I contatori e gli apparecchi di misura e di comando vengono forniti e installati dall’Azienda e restano di sua proprietà.
3 Le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi competono all’Azienda.
4 Il proprietario dell’impianto deve predisporre il quadro di conteggio per la posa degli apparecchi, che devono essere protetti in apposite nicchie munite di porte o montati su quadri di distribuzione.
5 L’Azienda non concede di regola contatori in derivazione per un sotto conteggio.
9 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 43 Guasti e manomissioni
1 Guasti agli apparecchi di misura e di comando causati dall’abbonato, da altri utenti, come pure da eventi esterni, sono riparati dall’Azienda a spese del proprietario dell’impianto.
2 Solo gli incaricati dell’Azienda sono autorizzati ad agire sugli apparecchi di misura e di comando, come pure sui sigilli apposti agli stessi. Essi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura di energia mediante la posa o lo smontaggio degli apparecchi di proprietà dell’Azienda.
3 Chiunque manomette gli apparecchi dell’Azienda o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione e di taratura.
L’Azienda può denunciare l’autore alle Autorità competenti.
Art. 44 Verifiche
1 L’abbonato può richiedere che i suoi apparecchi di misura vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. In caso di contestazione decide l’Ufficio federale di metrologia.
2 Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, sono a carico della parte in errore.
3 Gli abbonati devono segnalare immediatamente all’Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura e di comando.
Art. 45 Misura del consumo
1 Per la determinazione del consumo di energia fa stato l’indicazione dei contatori.
2 La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli apparecchi di comando, vengono eseguiti periodicamente da un incaricato dell’Azienda.
3 L’Azienda è autorizzata a rilevare i dati di consumo mediante impianti di telemisura.
4 Eccezionalmente l’abbonato può essere invitato a leggere i contatori e a comunicarne i dati all’Azienda.
Art. 46 Errori di misura
1 Errori di misura dell’energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc., sono corretti, nel limite del possibile, sulla base di precedenti e/o successive indicazioni esatte. Se si constata che l’inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in base alla percentuale di errore accertata.
2 Se la taratura non consente di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo viene valutato dall’Azienda che tiene equamente conto delle indicazioni dell’abbonato.
La valutazione è fondata sul consumo del periodo corrispondente dell’anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell’impianto interno e nella sua utilizzazione.
3 Se è possibile stabilire esattamente o concordare l’ammontare dell’errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso, ritenuto un massimo di 10 anni.
4 Se l’inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato.
Art. 47 Difetti dell’impianto interno
L’abbonato non può richiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell’impianto interno, quali ad esempio il circuito a terra, il xxxxx xxxxxxxx, xxx.
Xxxxxxxx 0 TARIFFE E TASSE
7.1 Tasse di allacciamento
Art. 48 Tasse di allacciamento
1 È prelevata una tassa di allacciamento quale contributo per la messa a disposizione della potenza.
2 L'ammontare della tassa a carico del proprietario, una tantum per la durata di vita di un allacciamento, è definito dal Municipio, mediante ordinanza, sulla base dell’inserto A.
3 In caso di richiesta di modifica all’allacciamento, senza aumento della potenza, l’Azienda fattura i costi reali dell’intervento fino al raggiungimento dell’importo della tassa stabilita dal cpv. 2) del presente articolo.
7.2 Tariffe e tasse di consumo
Art. 49 Base di calcolo
1 Il Municipio stabilisce le tariffe di consumo mediante ordinanza sulla base delle disposizioni contenute nell’inserto B.
2 L’Azienda assegna gli abbonati al profilo stabilito dall’inserto B. 10
Art. 50 Forniture provvisorie / senza conteggio
Forniture provvisorie/senza conteggio sono concesse dall’Azienda solo quando la messa in opera di un impianto di misura è materialmente improponibile, se il carico allacciato è definibile con esattezza e non esistono possibilità di modificarlo. La tassa è definita dal Municipio sulla base del tariffario di cui all’inserto B. 11
Art. 51 Abbonati misurati in media tensione
1 Nel caso di un abbonato e utente unico, di forte potenza, la misura dell’energia può avvenire in media tensione.
2 La misura in media tensione tiene conto delle perdite di trasformazione. La tariffa applicabile sarà ridotta al fine di compensare le perdite di trasformazione.
10 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
11 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 52 Contratti speciali
In casi speciali, quali la messa a disposizione di energia in grandi quantitativi, per energia complementare o di soccorso, per gli allacciamenti temporanei o provvisori, ecc., il Municipio può stabilire condizioni speciali di allacciamento e stipulare contratti speciali di fornitura in deroga al presente regolamento e all’ordinanza tariffe e tasse per la fornitura di energia elettrica.
Il campo d’applicazione di questa deroga è limitato ai consumatori con accesso al libero mercato come stabilito dalle disposizioni federali. 12
Art. 53 Costo dell’energia
1 Il costo dell’energia è espresso in CHF/kWh. 13
2 Il diritto alla tariffa notturna è accordato in presenza di un impianto di riscaldamento elettrico o di un utilizzatore prevalentemente notturno, tutti con oltre 1 kVA di potenza, così come per altre apparecchiature stabilite dall’Azienda. 14
L’energia elettrica usata dall’abbonato per gli impianti citati deve sopperire al fabbisogno globale o comunque preponderante di tali applicazioni.
3 Il costo dell’energia di un abbonato, la cui misura avviene in media tensione, tiene conto delle perdite nell’impianto di trasformazione.
4 Le tasse sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza sulla base dell’inserto B.
Art. 54 Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
0 La punta rappresenta il massimo mensile/trimestrale/semestrale dell’integrazione della potenza prelevata dall’abbonato su un periodo di 15 minuti. 15
2 La punta è misurata con un apposito contatore applicato agli abbonati. 16
3 Le tasse sono stabilite sulla base dell’inserto C. 17
Art. 55 Costo dell’energia reattiva
1 L’energia reattiva è imposta unicamente se, a giudizio dell’Azienda, il genere dell’impianto lo richiede. 18
2 Se l’energia reattiva supera il livello massimo ammesso verrà richiesta l’installazione di un gruppo di compensazione o l’energia di supero verrà fatturata in base all’inserto B.
Art. 56 Contributi legali 19
Il Municipio può proporre un contributo dell’Azienda al Comune, applicando le disposizioni e le modalità stabilite dalle Leggi Federali/Cantonali/Comunali. 20
La competenza finale in merito è del legislativo comunale in sede di approvazione dei conti dell’Azienda e del Comune.
da 12 a 20 Modifiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 57 I.V.A. e altre tasse
1 L’imposta sul valore aggiunto ed eventuali altre tasse federali o cantonali vengono applicate alla fattura nelle modalità e percentuali stabilite dalle rispettive disposizioni federali, cantonali o comunali.
Le tariffe esposte nel Regolamento e negli allegati sono IVA esclusa. 21
2 L’azienda preleva tasse e contributi sulla base delle disposizioni stabilite dalle leggi federali, cantonali e comunali. 22
Capitolo 8 FATTURAZIONE, INCASSO E CAUZIONI
Art. 58 Fatturazione e pagamenti
1 Le fatture vengono allestite secondo le disposizioni legislative in vigore.
2 Le fatture vengono inviate agli utenti a intervalli regolari così come stabiliti nell’inserto B e nella relativa ordinanza.
3 Le fatture devono essere pagate entro la scadenza indicata.
4 L’Azienda può richiedere fra una lettura e l’altra, acconti calcolati in base al probabile consumo.
Ha inoltre il diritto di posare contatori a prepagamento o di inviare fatture intermedie.
5 Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente, riservate le disposizioni dell’art. 46.
6 Qualsiasi reclamo in sospeso non può giustificare il mancato pagamento delle fatture.
Art. 59 Procedura d’incasso
a) Esecuzione
1 L’Azienda indirizza all’abbonato in ritardo con il pagamento, un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 30 giorni, scaduto il quale notifica una diffida di pagamento (termine 10 giorni) con comminatoria dell’interruzione della fornitura di energia.
2 Scaduto il termine assegnato con la diffida l’Azienda può interrompere la fornitura di energia elettrica, garantendo alle economie domestiche una fornitura minima con la posa di un contatore a prepagamento.
Questo contatore può essere regolato in modo tale che l’incasso dia un supplemento destinato ad ammortizzare un precedente credito dell’Azienda. Essa da inoltre avvio alla procedura d’incasso del credito scoperto per via esecutiva.
3 L’Azienda non risponde per danni causati in seguito alla sospensione della fornitura ad abbonati in ritardo con i pagamenti.
21 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
22 Nuovo capoverso approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 60 b) Ripristino della fornitura
1 Il ripristino della fornitura avviene se è ossequiata una delle seguenti condizioni:
a) pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura di incasso,
b) definizione di un pagamento rateale e posa di un contatore a prepagamento fino a saldo avvenuto.
2 L’Azienda può inoltre intervenire per ottenere il deposito di una garanzia equivalente al probabile consumo di un semestre.
Art. 61 Cauzioni
a) Generalità
1 L’Azienda richiede all’abbonato un deposito a titolo di cauzione nei seguenti casi:
a) ditte dedite al commercio e/o all’industria, di società in nome collettivo, in accomandita, società per azioni o società per azioni a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni;
b) ditte i cui soci con responsabilità personale non hanno domicilio in Ticino;
c) abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
d) abbonati notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
e) abbonamenti per la fornitura di parti comuni di proprietà per piani;
f) abbonati in mora con il pagamento delle fatture dell’Azienda;
g) abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino;
h) abbonati che per deroga temporanea cedono energia a terzi.
2 L’importo e il genere di cauzione sono stabiliti nell’inserto D.
3 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di fideiussione solidale di una compagnia d’assicurazione svizzera o di una banca sottoposta alla legge federale sulle banche oppure in altro modo indicato dall’Azienda.
Per questi depositi l’Azienda non corrisponde interessi.
Art. 62 b) Inadempienza
1 Gli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta non ottengono l’allacciamento. Se lo stesso è esistente viene posato un contatore a prepagamento.
2 L’Azienda, nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria nei suoi confronti, può condizionare il ripristino della fornitura all’impianto che ha causato la perdita al pagamento degli importi arretrati.
Art. 63 c) Restituzione della cauzione
1 Le cauzioni vengono restituite qualora non si verifichino più le condizioni di cui all’art. 61 del presente Regolamento o alla cessazione dell’abbonamento, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell’Azienda.
2 Le cauzioni non ritirate passano in proprietà all’Azienda dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto con l’abbonato, se non ne è stata fatta richiesta di restituzione.
3 Alla restituzione delle cauzioni versate in contanti l’Azienda non corrisponde un interesse sull’importo depositato.
Capitolo 9 CONTRAVVENZIONI E RIMEDI DI DIRITTO
Art. 64 Contravvenzioni
1 Le infrazioni al presente regolamento ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite in ossequio ai disposti del Regolamento comunale.
2 Restano riservate le disposizioni penali.
Art. 65 Rimedi di diritto
1 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm). 23
2 Le contestazioni di natura tecnica sono demandate al giudizio dell’Ispettorato federale degli impianti elettrici a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.
Capitolo 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 66 Esecuzione del regolamento
Il Municipio emana mediante ordinanza le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
Esso in particolare determina le tasse applicabili, nel rispetto e nei limiti delle presenti disposizioni e dei rispettivi inserti A, B, C, D.
Art. 67 Disposizioni transitorie
Il presente regolamento si applica agli abbonamenti esistenti ed alle cauzioni già versate.
23 Modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
Art. 68 Abrogazioni
Il presente regolamento abroga:
1) il Regolamento e tariffe dell’Azienda elettrica comunale del 9.10.1961;
2) il Regolamento per la partecipazione dei forti consumatori o di altri utenti particolari alle spese di allacciamento e costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica del 27.6.1984.
Art. 69 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data d’approvazione del Dipartimento delle istituzioni.
Regolamento per la fornitura di energia elettrica approvato dal
⚫ Municipio di Stabio con risoluzione no. 277 del 22.02.2005
⚫ Consiglio comunale di Stabio nella seduta del 13.06.2005
⚫ Consiglio di Stato –Sezione enti locali– con decisione del 27.09.2005
Modifiche agli articoli e inserti (1 – 27) approvate dal
⚫ Municipio di Stabio con risoluzione no. 1252 del 15.12.2015
⚫ Consiglio comunale di Stabio nella seduta del 14.03.2016
⚫ Consiglio di Stato –Sezione enti locali– con decisione del 10.05.2016
elettricità Regolamento per la fornitura di energia elettrica
INSERTO A 24
Tasse per allacciamenti – capitolo 7 / 7.1
1. Disposizioni generali
a) La tassa di allacciamento è prelevata mediante fattura emessa dall’Azienda con termine di pagamento 30 giorni.
b) La tassa per la messa a disposizione della potenza è dovuta al più tardi al momento dell’esecuzione del nuovo allacciamento della struttura oggetto della domanda.
c) La tassa per la messa a disposizione della potenza richiesta è dovuta per tutte le nuove costruzioni e, per analogia, in caso di potenziamento di un allacciamento esistente.
d) La tassa di allacciamento è stabilita in base alla potenza massima disponibile (espressa in kVA) per l’impianto d’utenza.
2. Tabelle delle tasse
Le tasse sono stabilite dal Municipio, mediante ordinanza, sulla base delle seguenti tabelle:
Tassa per nuovi allacciamenti
Descrizione | minimo CHF / kVA | massimo CHF / kVA |
i primi 50 kVA * | 80.00 | 200.00 |
da 51 kVA a 100 kVA | 120.00 | 250.00 |
oltre 100 kVA | 140.00 | 300.00 |
A seconda del punto d’allacciamento sono applicate le seguenti riduzioni: | 0% | 0% |
allacciamenti ad una rete bassa tensione | ||
allacciamenti da una cabina di trasformazione | 15% | 30% |
allacciamenti alla media tensione | 30% | 60% |
* Viene comunque prelevata una tassa base minima per una potenza di 17 kVA (25 A).
Tassa per allacciamenti provvisori
Descrizione | minimo / CHF | massimo / CHF |
cantieri | 100.00 | 500.00 |
manifestazioni | 0.00 | 200.00 |
Tassa per riscaldamento elettrico
Descrizione | minimo CHF / kVA | massimo CHF. / kVA |
diretto libero | 100.00 | 300.00 |
diretto limitato | 100.00 | 300.00 |
accumulazione 8 ore | 100.00 | 300.00 |
accumulazione 11 ore | 100.00 | 300.00 |
accumulazione 14 ore | 100.00 | 300.00 |
termopompa | 100.00 | 300.00 |
3. Aumenti di potenza
a) Per richieste d’aumento di potenza saranno applicate le medesime disposizioni citate al punto 2., sarà considerata, quale valore di base, la potenza massima disponibile al momento della richiesta di aumento.
b) Per aumenti di potenza richiesti da abbonati già allacciati in media tensione sulla base del regolamento precedentemente in vigore, la tassa sarà concordata con l’azienda.
c) Per aumenti di potenza a fronte della messa in servizio d’impianti di produzione d’energia, saranno applicate le medesime disposizioni citate in precedenza e parallelamente osservate le disposizioni del settore.
4. Casi particolari
È data facoltà al Municipio di stabilire particolari condizioni e tasse di allacciamento con utenti le cui situazioni non rientrano fra quelle descritte dal regolamento e dal presente inserto. In ogni caso dovranno essere rispettati i principi del regolamento per il servizio distribuzione energia elettrica e le disposizioni del settore.
24 Modifiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
INSERTO B 25
Tariffe e tasse di consumo – capitolo 7 / 7.2
1. Disposizioni generali
La designazione dei profili d’utenza è così definita.
Profilo | Fattura | Acconto | Termine di pagamento |
Profilo BT <50 Utenti con consumi < di 50 MWh/anno Tariffa 7S05 (semplice) Tariffa 7D05 (doppia). | semestrale semestrale | semestrale semestrale | 30 giorni 30 giorni |
Profilo BT >50 Utenti con consumi >= di 50 MWh/anno Tariffa 7P15 (consumi sino a 150 MWh). Tariffa 7P00 (consumi >= 150 MWh). | trimestrale mensile | ------------- ------------- | 20 giorni 10 giorni |
Profilo MT Utenti in media tensione Tariffa 5P04 (ore utilizzo < 4'000/anno). Tariffa 5P46 (ore utilizzo >= 4'000 e < 6'000/anno) Tariffa 5P68 (ore utilizzo >= 6'000/anno). | mensile mensile mensile | ------------- ------------- ------------- | 10 giorni 10 giorni 10 giorni |
Profilo PROVVISORIO / SENZA CONTEGGIO Utenti nella categoria cantieri e forfait Tariffa 7SPR (provvisorio). Tariffa 7SSC (senza conteggio). | annuale annuale | ------------- ------------- | 30 giorni 30 giorni |
2. Tabelle tasse d’abbonamento e diverse
Le tasse d’abbonamento e le tasse diverse annue sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza sulla base delle seguenti tabelle:
Abbonamenti | minimo annuo CHF | massimo annuo CHF |
Profilo BT < 50 (7S05 – 7D05) | 60.00 | 240.00 |
Profilo BT >50 (7P15 trimestrali) | 160.00 | 600.00 |
Profilo BT >50 (7P00 mensili) | 600.00 | 2'400.00 |
Profilo XX (0X00 – 5P46 – 5P68) | 9'600.00 | 30'000.00 |
Profilo provvisorio/senza conteggio (7SPR) | 120.00 | 600.00 |
Profilo provvisorio/senza conteggio (7SSC) | 0.00 | 600.00 |
Nella tassa sono incluse le spese amministrative e il contatore per la registrazione del consumo.
Diverse | minimo annuo CHF | massimo annuo CHF |
Contatore a prepagamento – tassa annua aggiuntiva | 120.00 | 240.00 |
Tassa di diffida | 10.00 | 100.00 |
25 Modifiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
22
INSERTO B 25
Tariffe e tasse di consumo – capitolo 7 / 7.2
3. Tabella prezzo dell’energia
Il prezzo dell’energia, la rimunerazione dell’energia immessa in rete e il plus valore ecologico, sono stabiliti dal Municipio mediante ordinanza in base alla seguente tabella:
Prezzo dell’energia | Peak | Off Peak | |||
minimo | massimo | minimo | massimo | ||
Per tutti i profili d’utenza | CHF/kWh | 0.05 | 0.30 | 0.02 | 0.20 |
minimo | massimo | ||||
Illuminazione a forfait | CHF/W | 0.05 | 5.00 |
Immissione in rete dell’energia | minimo | massimo | |
Impianti < 30 kVA | CHF/kWh | 0.04 | 0.30 |
Impianti >= 30 kVA | CHF/kWh | 0.03 | 0.30 |
I prezzi di ritiro dell’energia si basano su indicazioni dell’Ufficio Federale dell’Energia e del mercato elettrico.
Plusvalore ecologico dell’energia | minimo | massimo | |
Impianti < 30 kVA (fotovoltaico) | CHF/kWh | 0.00 | 0.20 |
Impianti < 30 kVA (altre energie rinnovabili) | CHF/kWh | 0.00 | 0.20 |
Impianti >= 30 kVA | salvo accordi individuali, il plus valore ecologico non viene ritirato |
Il plusvalore ecologico non viene attribuito a chi ha già percepito un aiuto finanziario sotto forma di contributo d’investimento.
4. Tabella prezzo dell’energia reattiva
Il prezzo dell’energia reattiva è stabilito dal Municipio mediante ordinanza in base alla seguente tabella:
Descrizione | minimo | massimo | |
L’energia reattiva fino ad un quantitativo del 50% dell’energia attiva è gratuita, eventuali eccedenze saranno fatturate a | CHF/kVarh | 0.02 | 0.10 |
5. Costi di gestione e noleggio contatore
Costi gestione del punto di misura | minimo | massimo | |
Costo di gestione e lettura contatore | CHF/anno | 0.00 | 120.00 |
Costo di gestione e lettura contatore con curva di carico | CHF/anno | 480.00 | 1'200.00 |
Noleggio contatore supplementare, costo di gestione e lettura contatore | CHF/anno | 0.00 | 120.00 |
Noleggio contatore supplementare, costo di gestione e lettura contatore con curva di carico | CHF/anno | 480.00 | 1'200.00 |
Costo certificazione / verifica dell’impianto fotovoltaico | CHF | 0.00 | 500.00 |
Costo addizionale di gestione e lettura contatore fotovoltaico senza curva di carico | CHF/anno | 0.00 | 120.00 |
Costo addizionale di gestione e lettura contatore fotovoltaico con curva di carico | CHF/anno | 200.00 | 1'200.00 |
25 Modifiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 14.03.2016 e dalla Sezione enti locali in data 10.05.2016
23
Tariffe e tasse di transito – capitolo 4
1. Disposizioni generali
a) Il transito di energia (utilizzo rete) è inteso a partire dall’xxxxxxxxx xxx xxxx 00 xX xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx “Tana” in territorio di Mendrisio, fino al punto di prelievo per l’utente.
b) La tassa di transito è riscossa sui kWh e sulla punta massima determinati al punto di conteggio dell’utente, mediante fattura emessa dall’Azienda.
Valgono i termini di pagamento definiti al punto 1 dell’inserto B.
2. Tabella costi utilizzo rete
I costi per l’utilizzo della rete sono stabiliti dal Municipio, mediante ordinanza, in base alle seguenti tabelle:
Costo utilizzo rete | minimo | massimo |
Profilo BT <50 | Tariffa 7S05 | CHF/kWh | 0.04 | 0.20 |
Profilo MT | Tariffa 5P04 | CHF/kWh | 0.02 | 0.20 |
Profilo MT | Tariffa 5P46 | CHF/kWh | 0.02 | 0.20 |
Profilo MT | Tariffa 5P68 | CHF/kWh | 0.01 | 0.20 |
Profilo PROVVISORIO / SENZA CONTEGGIO | Tariffa 7SPR | CHF/kWh | 0.08 | 0.40 |
Tariffa 7SSC | CHF/kWh | 0.10 | 0.60 |
Costo utilizzo rete | Peak | Off Peak | ||
minimo | massimo | minimo | massimo |
Profilo BT <50 | Tariffa 7D05 | CHF/kWh | 0.05 | 0.30 | 0.02 | 0.20 |
Profilo BT >50 | Tariffa 7P15 | CHF/kWh | 0.04 | 0.20 | 0.01 | 0.20 |
Profilo BT >50 | Tariffa 7P00 | CHF/kWh | 0.03 | 0.20 | 0.01 | 0.20 |
3. Tabella prezzo della potenza (punta)
Il prezzo della potenza annua per kW è stabilito dal Municipio mediante ordinanza in base alla seguente tabella:
Punta massima | minimo CHF | massimo CHF | |
Profilo BT <50 (7S05 – 7D05) | (semestrale al kW) | 0.00 | 30.00 |
Profilo BT >50 (7P15) | (trimestrale al kW) | 2.00 | 50.00 |
Profilo BT >50 (7P00) | (mensile al kW) | 2.00 | 50.00 |
Profilo MT | (mensile al kW) | 0.00 | 50.00 |
Casistica e contributi per cauzioni – capitolo 8
1. Disposizioni generali
a) Le modalità di prestazione della cauzione sono stabilite, in accordo con le parti interessate, con depositi:
• in contanti, mediante fattura emessa dall’Azienda,
• di fideiussioni solidali di una compagnia d’assicurazione svizzera e di un istituto bancario sottoposto alla legge federale sulle banche,
• altra modalità concordata con l’Azienda.
b) La cauzione è dovuta entro 10 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. Il mancato versamento della cauzione nel termine stabilito autorizza l’Azienda, previo avviso raccomandato scritto, alla disattivazione dell’abbonamento od alla posa di un contatore a prepagamento.
c) Tutti gli utenti forti consumatori compresi nei profili BT >50 e MT, soggiacciono all’obbligo di presentare una cauzione alle modalità di cui al paragrafo a).
2. Casistica e tabella delle cauzioni
L’ammontare delle cauzioni è stabilito dal Municipio mediante ordinanza in base alla seguente tabella:
Descrizione | minimo CHF | massimo CHF |
Ditte dedite al commercio e/o industria, di società in nome collettivo, in accomandita, società per azioni o società per azioni a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni. Profili BT >50 e MT | 1'000.00 | tre mensilità (consumo medio) |
Ditte i cui soci con responsabilità personale non hanno domicilio in Ticino. Profili BT >50 e MT | 1'000.00 | tre mensilità (consumo medio) |
Abbonati domiciliati fuori comune e stranieri non in possesso del permesso stranieri di domicilio (C). Profilo BT <50 | 200.00 | 1'000.00 |
Abbonati notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi. Profilo BT <50 e PROVVISORIO/SENZA CONTEGGIO | 500.00 | consumo medio semestrale |
Abbonamenti per la fornitura di parti comuni di proprietà per piani. Profilo BT <50 | 200.00 | consumo medio semestrale |
Abbonati in mora nei pagamenti delle fatture ams. Profilo BT <50 | 500.00 | consumo medio semestrale |
Abbonati che, per deroga, cedono energia a terzi. Tutti i profili | 1'000.00 | consumo medio trimestrale o semestrale |