CRITERI-GUIDA PER CONTRATTI DI
Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI - REDAELLI”
SERVIZIO PATRIMONIO
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CRITERI-GUIDA PER CONTRATTI DI
CONCESSIONI D’USO E SERVITÙ
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Approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 80 del 18 maggio 2010 Entrato in vigore il 1° Giugno 2010
I N D I C E
CAPO I | |||
Art. 1 | Oggetto della disciplina. | Pag. | 3 |
Art. 2 | Individuazione delle concessioni d’uso e/o servitù soggette a canone. | Pag. | 3 |
Art. 3 | Durata delle concessioni d’uso e/o servitù: perpetue o temporanee. | Pag. | 4 |
Art. 4 | Occupazioni di urgenza. | Pag. | 4 |
Disposizioni generali
CAPO II Canone di concessione
Art. 5 Individuazione di beni immobili, corsi d’acqua di proprietà ed acque gestite dall’Azienda.
Pag. 5
Art. 6 Criteri di determinazione del canone di concessione d’uso e/o servitù. Pag. 5 Art. 7 Tariffe, tipologia di canone, e modalità di pagamento. Pag. 7
CAPO III Modalità di rilascio delle concessioni d’uso e servitù
Art. 8 | Domanda di concessione d’uso e/o servitù. | Pag. | 8 |
Art. 9 | Costituzione di concessione d’uso e/o servitù. | Pag. | 8 |
Art. 10 | Imposizione di servitù coattiva. | Pag. | 8 |
Art. 11 | La servitù coattiva di metanodotto | Pag. | 9 |
Art. 12 | Cauzione. | Pag. | 9 |
Art. 13 | Obblighi del concessionario e/o titolare della servitù. | Pag. | 10 |
Art. 14 Procedura di sottoscrizione atti di concessione d’uso e/o servitù e loro registrazione.
Pag. 10
Art. 15 Rinnovo delle concessione d’uso e/o servitù. Pag. 10
Art. 16 Modifica, revoca, e rinuncia delle concessione d’uso. Pag. 11
Art. 17 Decadenza ed estinzione delle concessione d’uso. Pag. 11
CAPO IV Pagamento del canone
Art. 18 Modalità pagamento canone, spese amministrative, ed oneri vari. Pag. 11 Art. 19 Omesso pagamento canoni. Pag. 12
Art. 20 Riscossione coattiva. Pag. 12
CAPO V Penali
Art. 21 Penali. Pag. 12
ALLEGATO “A”: Elenco corsi d’acqua di proprietà ed acque gestite dall’Azienda (articolo 5)
Pag. 14
ALLEGATO “B”: Tabella tipologia concessioni d’uso e servitù (articolo 7) Pag. 20
ALLEGATO “C”: Schema Domanda di concessione d’uso e/o servitù (articolo 7) Pag. 25
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Capo I° - Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto della disciplina.
1. Il presente documento disciplina i criteri di individuazione dei canoni di concessioni d’uso e servitù varie in relazione a diritti di proprietà su terreni e corsi d’acqua e/o a diritti di servitù d’acque e diverse, di ragione dell’Azienda, ed è stato predisposto anche ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Regionale 4 giugno 2003, n. 11 avente ad Oggetto "Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", il quale, al punto 2., stabilisce, testualmente, che “2. I contratti di locazione degli immobili da reddito ovvero degli immobili che non siano destinati all’esercizio delle attività istituzionali dell’azienda, devono essere stipulati tenendo conto delle condizioni di mercato e comunque secondo il principio della maggiore convenienza economica per l’azienda medesima”.
Articolo 2
Individuazione delle concessioni d’uso e/o servitù soggette a canone.
1. Le concessioni d’uso e/o servitù assoggettate al canone sono quelle che sottraggono - o modificano - la disponibilità originaria del bene, all’uso dell’Azienda, determinandone una limitazione di fatto, e/o, in alternativa, un vantaggio al titolare della concessione e/o servitù.
2. Sono pertanto soggette a canone, le occupazioni temporanee, in genere, di fabbricati, di terreni, di aree, di alvei ed argini e spazi soprastanti ai corsi d’acqua, di proprietà, e/o, gli utilizzi di acque, e/o, gli scarichi di acque in acque o corsi d’acqua o l’intubazione di acque o corsi d’acqua in genere, ecc., con conseguente individuazione di massima delle seguenti tipologie di concessioni d’uso e/o servitù passive:
1.1. occupazioni di fabbricati (per impianti ad uso cabine, magazzini e/o depositi in genere, per cartelli pubblicitari su muri esterni, o per altre occupazioni similari);
1.2. occupazioni di superfici [per cabine e/o magazzini e/o depositi in genere, per appostamenti fissi di caccia (con, o senza capanno); per recinzioni e/o ringhiere; per passaggi pedonali e/o carrabili; per parapetti di contenimento e difese spondali e/o similari lungo gli argini dei corsi d’acqua; per cartelli pubblicitari; per pali di illuminazione e/o similari; per affaccio di finestre e/o balconi; per parcheggio e/o area attrezzata; per sosta circhi e spettacoli viaggianti; per cantieri e/o lavori edili; per mezzi pubblicitari appoggiati o infissi al suolo, o per altre occupazioni similari);
1.3. attraversamenti aerei su corsi d’acqua [con linee elettriche o telefoniche o tecnologiche (es. fibre ottiche), metanodotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale, ponte carreggiabile, o con altri attraversamenti similari];
1.4. attraversamenti in sub-alveo di corsi d’acqua [con tubazioni elettriche o telefoniche o tecnologiche (es. fibre ottiche), metanodotti, oleodotti, acquedotti, fognature, sifoni, o con altri attraversamenti similari];
1.5. attraversamenti in sottosuolo [con tubazioni elettriche o telefoniche o tecnologiche (es. fibre ottiche), metanodotti, oleodotti, acquedotti, fognature, o con altri attraversamenti similari];
1.6. attraversamenti in soprassuolo [con pali, tralicci, tubazioni elettriche o telefoniche o tecnologiche (es. fibre ottiche), metanodotti, oleodotti, acquedotti, fognature, transito pedonale o ciclopedonale o carrabile, o con altri attraversamenti similari];
1.7. attraversamenti aerei in soprassuolo [con linee elettriche o telefoniche o tecnologiche (es. fibre ottiche), metanodotti, oleodotti, acquedotti, fognature, o con altri attraversamenti similari];
1.8. tombinature corsi d’acqua (per uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata, o per uso residenziale /industriale, o per altri usi similari);
1.9. tombinature acque (per uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata, o per uso residenziale
/industriale, o per altri usi similari);
1.10. attingimento acque (per uso agricolo o industriale, o per altri usi similari);
1.11. scarichi acque (acque meteoriche e fognarie di privati, o scolmatori troppo pieni acque fognarie, o acque provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, o acque industriali, o acque provenienti da depuratori e fognature gestiti da privati o acque per attività agricole, o altri scarichi similari);
1.12. altre limitazioni di diritti reali dell’Azienda in genere (altre utilizzazioni, in generale, che non rispondano ai criteri individuati nei commi precedenti).
3. Le tipologie di concessione d’uso e/o servitù sopraelencate sono da intendersi come esemplificative e non esaustive dei vari tipi di contratti sottoscrivibili dall’Azienda.
Articolo 3
Durata delle concessioni d’uso e/o servitù: perpetue o temporanee.
1. Le concessione d’uso e/o servitù possono essere perpetue o temporanee, a seconda della tipologia di utilità: perpetue per la durata, ma temporanee in ogni caso per il canone, possono essere solo le concessioni rilasciate in favore di società direttamente erogatrici di pubblici servizi od erogatrici per il tramite di società controllate e collegate (quali, Enel, Telecom, Eni, Sigemi, Snam, Stogit, Cap, ecc.) e ciò finché vi sia l’esigenza di mantenimento degli impianti o manufatti, salvo il pristino stato dei luoghi; temporanee invece sono tutte le altre concessioni, anche se ricorrenti nel tempo.
2. Entrambe le tipologie di concessione d’uso e/o servitù di cui sopra devono in ogni caso prevedere la amovibilità dei manufatti installati, in presenza di assoluta e comprovata necessità di edificazione, a seguito di intervenuta modificazione della destinazione d’uso delle aree attraversate.
3. Qualsiasi limitazione dei diritti reali dell’Azienda è soggetta sempre a preventiva concessione d’uso e/o servitù, rilasciata dal competente ufficio del Servizio Patrimonio, su richiesta dell’interessato.
4. Le limitazioni dei diritti reali realizzate, di fatto, senza il provvedimento autorizzatorio, sono considerate abusive, fatte salve quelle d’urgenza disciplinate dal successivo articolo 4. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dall’atto di concessione d’uso e/o servitù o protratte oltre il termine di validità della stessa.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe delle occupazioni regolari, fatto salvo l’addebito delle penali previste dall’articolo 18 del presente regolamento.
Articolo 4 Occupazioni di urgenza.
1. Sono ammesse le limitazioni dei diritti reali dell’Azienda effettuate prima del rilascio della concessione d’uso e/o servitù soltanto da parte di enti pubblici o di società direttamente erogatrici di pubblici servizi od erogatrici per il tramite di società controllate e collegate in oggettive circostanze di somma urgenza, nelle quali qualsiasi indugio diventi pericoloso per l’incolumità pubblica.
2. In questi casi, l’interessato deve dare comunicazione dell’avvenuta occupazione di beni immobili dell’Azienda al competente ufficio del Servizio Patrimonio nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di tre giorni.
3. La mancata comunicazione entro il termine previsto al comma precedente o l’inesistenza delle circostanze di somma urgenza configurano l’ipotesi dell’occupazione abusiva, anche ai fini del risarcimento danni.
Capo II° - Canone di concessione d’uso e/o servitù
Articolo 5
Individuazione di beni immobili, corsi d’acqua di proprietà ed acque gestite dall’Azienda.
1. Ai fini dell’applicazione del canone, i beni immobili di proprietà sono tutti quelli risultanti dall’ultimo inventario approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda, mentre i relativi titoli giuridici sono in custodia presso il locale Archivio storico.
2. I corsi d’acqua ed i diritti d’acque gestiti dall’Azienda, fra i più ricorrenti nelle richieste di concessione d’uso e/o servitù, sono tutti quelli riportati in Allegato “A” al presente documento quale parte integrante dello stesso, mentre i relativi titoli giuridici sono in custodia presso il locale Archivio storico.
Articolo 6
Criteri di determinazione del canone di concessione d’uso e/o servitù.
1. Il canone di concessione d’uso e/o servitù viene determinato e graduato sulla base di criteri generali e criteri specifici.
2. I criteri generali tengono conto, principalmente, della tipologia del soggetto richiedente, e delle caratteristiche della concessione d’uso e/o servitù richiesta, e cioé:
- la tipologia del soggetto richiedente, se soggetto pubblico od erogatore di pubblico servizio, o soggetto privato;
- la tipologia, consistenza, e durata della limitazione dei diritti reali dell’Azienda e/o degli attuali fruitori degli stessi;
- il vantaggio economico ricavato dal titolare della concessione d’uso e/o servitù;
- l’eventuale connessione tra l’oggetto della concessione d’uso e/o servitù e l’attività svolta dal beneficiario;
- l’ubicazione del bene immobile oggetto di concessione d’uso e/o servitù;
3. I criteri specifici, invece, fanno, riferimento alla stima differenziata dell’indennizzo da richiedere in relazione alla tipologia - ed alla gravità - di danno o di limitazione di diritti imposti all’Azienda o più in generale al pregiudizio economico arrecato. Le voci, in generale, che compongono le tariffe unitarie di asservimento - singolarmente, per i casi semplici, e tutte insieme, per quelli complessi - relativamente alle servitù di attraversamento in genere (quali, quelle con linee elettriche o telefoniche o tecnologiche, metanodotti, oleodotti, acquedotti, fognature, o altri attraversamenti similari), sono rappresentate da:
a) indennizzo per l’area occupata dalla servitù;
b) indennizzo per la concessione d’uso e/o servitù di transito agli addetti per raggiungere l’opera in caso di controlli, manutenzione, riparazioni o verifica delle strutture (quando sussistenti);
c) indennizzo per la diminuzione del valore delle aree, o del fondo, su cui grava il vincolo correlato all’impossibilità di edificare (in genere 20 metri) o di sopraelevare una costruzione già esistente;
d) indennizzo per le aree interessate dal vincolo di non coltivazione piante d’alto fusto ad una distanza variabile ma che comunque non può essere inferiore ai 2 metri dall’asse delle tubazioni.
4. I criteri specifici, in particolare, di determinazione del canone per singole tipologie di concessione d’uso e/o servitù, sono - di massima - i seguenti:
4.1. per occupazioni di fabbricati: il valore di mercato del fabbricato della zona x mq, per i soggetti privati, ed un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio (ai sensi dell’art. 44 e 50 del d. lgs. n. 327/2001) x mq, per i soggetti pubblici o soggetti erogatori di pubblico servizio;
4.2. per occupazioni di superfici: il valore di mercato dell’area della zona (secondo destinazione d’uso del bene) x mq, per i soggetti privati, ed un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio (ai sensi dell’art. 44 e 50 del d. lgs. n. 327/2001) x mq, per i soggetti pubblici o soggetti erogatori di pubblico servizio;
4.3. per attraversamenti in genere, la stima è stata effettuata come segue:
4.3.a. per le aree direttamente occupate dalla servitù: il valore di mercato della zona (secondo destinazione d’uso del bene) x mq, per i soggetti privati, ed un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio (ai sensi dell’art. 44 e 50 del d. lgs. n. 327/2001) x mq, per i soggetti pubblici o soggetti erogatori di pubblico servizio;
4.3.b. per le aree necessarie al transito: un quarto del valore di mercato della zona (secondo destinazione d’uso del bene) x mq delle aree necessarie per il transito, determinate dalla lunghezza delle strutture della servitù per un metro di larghezza ritenuto sufficiente dal legislatore;
4.3.c. per l’impossibilità di edificare o di sopraelevare una costruzione già esistente (solo nel caso si tratti di aree edificabili): il valore di mercato del fondo, prima e dopo la costituzione della servitù;
4.3.d. per l’impossibilità di coltivare piante d’alto fusto: la differenza fra il reddito percepito prima della costituzione della servitù ed il reddito ricavabile dalla stessa, in relazione, comunque, alla specifica destinazione che ha il suolo;
La superficie del manufatto di attraversamento per il calcolo del canone è data dall’occupazione in proiezione dell’area compresa nei confini di proprietà.
La formula riassuntiva di detti criteri per la determinazione del canone annuo da servitù di attraversamenti in genere risulta così composta: I = V1 + 1/4 V2 + (VA-VP) + 1/2V3 dove:
▪ V1 = area direttamente occupata dalle tubature e dai dispositivi di controllo e di sicurezza dell’impianto (V = valore monetario di mercato dell’area, calcolato mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell’I.C.I.);
▪ V2 = area sporadicamente occupata per il passaggio dei tecnici addetti alle operazioni di controllo;
▪ (VA-VP) = diminuzione del valore dell’intero fondo legata all’impossibilità di edificare entro una determinata distanza dall’asse delle tubazioni (VA = Valore ex ante; VP = Valore ex post);
▪ V3 = diminuzione di reddito che il proprietario subisce per l’impossibilità di coltivare piante d’alto fusto.
I suddetti valori sono quelli che, a seconda del caso, devono essere considerati nella stima dell’indennizzo da servitù. Essi possono essere tenuti presente, in parte, o tutti, a seconda della situazione che si verifica.
Per l’imposizione della servitù da metanodotto in particolare la normativa in materia di indennizzo è costituita dalla legge n. 136/1953 (per l’istituzione dell’Eni), dal testo unico
sulle espropriazioni per pubblica utilità (artt. 44 e 50 d. lgs. n. 327/2001) e dal codice civile (per analogia con altre servitù d’attraversamento direttamente disciplinate), tenuto conto dell’avvenuta abrogazione - fatta dall'anzidetto testo unico - dell’art. 123 della legge 1775/1933 che regolava l’indennità in merito all’istituzione della servitù da elettrodotto.
Per l’imposizione delle altre servitù per attraversamenti in genere la normativa di riferimento è quella del codice civile (artt. 1033 ss c.c. per acquedotto e scarico coattivo; (artt. 1056 ss. per l’elettrodotto con linee teleferiche; ecc.);
4.4. per tombinature corsi d’acque: il valore di mercato dell’area della zona (secondo destinazione d’uso del bene) x mq, per i soggetti privati, ed un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio (ai sensi dell’art. 44 e 50 del d. lgs. n. 327/2001) x mq, per i soggetti pubblici o soggetti erogatori di pubblico servizio;
4.5. per tombinature di sole acque: il 50% del valore di mercato dell’area della zona (secondo destinazione d’uso del bene) x mq, per i soggetti privati, ed un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio (ai sensi dell’art. 44 e 50 del d. lgs. n. 327/2001) x mq, per i soggetti pubblici o soggetti erogatori di pubblico servizio;
4.6. per attingimento acque: il prezzo di mercato della zona praticato per lo stesso bene;
4.7. per scarichi acque: il prezzo di mercato della zona praticato per lo stesso bene;
4.8. per altre limitazioni di diritti reali dell’Azienda in genere: sulla base di valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento, effettuata, di volta in volta, ed in relazione alla tipicità del caso.
5. Tutte le opere realizzate in ragione della concessione d’uso e/o servitù, dovranno essere rimosse a fine rapporto a cura - e spese - del soggetto interessato.
Articolo 7
Tariffe, tipologia di canone, e modalità di pagamento.
1. Il corrispettivo della concessione d’uso e/o servitù è commisurato alla tipologia, ubicazione, e destinazione d’uso del bene richiesto, ed è espresso in tariffe o valori unitari per metri quadrati o metri lineari o metri cubi o per quantitativi/orario o per altra misura di prassi od a forfait.
2. Il canone di concessione d’uso e/o servitù resta differenziato per i soggetti privati rispetto a quello fissato per i soggetti pubblici ed i soggetti erogatori di pubblico servizio.
3. La tariffa unitaria per il calcolo del canone di concessione d’uso e/o servitù si applica, in misura intiera, per i soggetti privati, ed in misura ridotta, pari a due terzi di quella intiera, per i soggetti pubblici o soggetti erogatori di pubblico servizio.
4. I canoni di concessione d’uso e/o servitù vengono calcolati sulla base di valori unitari già predeterminati, e subiscono incrementi annuali di Istat a partire dal secondo.
5. Il canone può essere annuale od “una tantum” per un periodo predeterminato, che, di norma, è fissato in un novennio, e viene calcolato nel modo seguente:
5a. canone annuale: T (tariffa o prezzi unitari) x mq o ml o mc ecc. + eventuale IVA di legge + ISTAT, a partire dal secondo anno;
5b. canone “una tantum”: T (tariffa o prezzo unitario) x mq o ml o mc ecc. x l’intiera durata della concessione d’uso e/o servitù, diminuita di 1 anno + eventuale IVA di legge.
6. Il tipo di canone è a scelta del concessionario, mentre il pagamento è - per tutti - anticipato, mediante saldo fattura-MAV.
7. In ogni caso il canone annuo minimo non potrà essere inferiore a 200 euro per i soggetti privati, ed a 100 euro per i soggetti pubblici o soggetti erogatori di pubblico servizio.
8. Allo scadere del novennio, i canoni vengono rideterminati, per un nuovo periodo, di pari durata, e così a seguire, e fermo restando gli incrementi annuali di Istat, a partire dal secondo.
9. Le tipologie di massima dei vari tipi di concessione d’uso e/o servitù più richieste sono quelle individuate in Allegato “B” al presente documento quale parte integrante dello stesso.
Capo III° - Modalità di rilascio delle concessioni d’uso e/o servitù
Articolo 8
Domanda di concessione d’uso e/o servitù.
1. Chiunque intende fare uso di beni immobili, corsi d’acqua e/od acque gestite dall’Azienda o fruire di altri diritti di ragione dell’Azienda stessa, deve presentare domanda di concessione d’uso e/o servitù al competente ufficio dell’Azienda.
2. La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:
a) dati anagrafici, residenza o domicilio, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente o del legale rappresentante della società;
b) l’ubicazione, la tipologia e le dimensioni dell’occupazione che si intende realizzare o del tipo di bene richiesto in fruizione;
c) le finalità, e la durata della concessione d’uso e/o servitù;
d) l’allegazione di eventuale documentazione progettuale indicante le opere da realizzarsi.
3. L’ufficio preposto predispone un modello di domanda, come da Schema in Allegato “C” al presente documento.
Articolo 9
Costituzione di concessione d’uso e/o servitù.
1. Le domande inoltrate all’Azienda per il rilascio di concessione d’uso e/o servitù volontaria per atto tra le parti vengono trasmesse all’ufficio competente del Servizio Patrimonio per l’istruttoria e definizione.
2. Il responsabile del procedimento, previa apposita istruttoria da concludersi nel termine di 120 giorni dall’inoltro della richiesta, salva la necessità di richiedere, entro lo stesso termine, documentazione integrativa, formula proposta scritta di concessione d’uso e/o servitù, contenente:
- gli elementi - tecnici e di misura - d’identificazione della concessione d’uso e/o servitù;
- la durata e le condizioni alle quali la stessa è subordinata;
- l’ammontare del canone dovuto;
- l’ammontare del deposito cauzionale da effettuarsi e le condizioni di svincolo;
- gli obblighi specifici del concessionario individuati dal successivo articolo 11 del presente regolamento.
Articolo 10 Imposizione di servitù coattiva.
1. Si ha servitù coattiva su un fondo ovvero costituzione di un diritto reale su cosa altrui allorché si verifichi un mancato accordo fra i soggetti incaricati di eseguire le opere di pubblica utilità o i soggetti privati ed i soggetti interessati dalle servitù (proprietari, usufruttuari, affittuari, ecc.) e di conseguenza vi sia imposizione della servitù per disposizione di legge, sentenza giudiziaria (che stabilisce sia il contenuto della servitù che l’indennizzo dovuto) o altro provvedimento amministrativo (decreto prefettizio di asservimento).
2. Titolari delle servitù attive di acquedotto, elettrodotto e metanodotto e similari per uso pubblico sono soltanto coloro che, fornendo tali beni, risultano proprietari dei relativi impianti e delle reti di distribuzione, e per la cui installazione sono autorizzati dalle leggi speciali a chiedere il passaggio coattivo sul fondo altrui (sentenze Cassazione 2980/1971 e 1567/1972).
Articolo 11
La servitù coattiva di metanodotto.
1. Le opere necessarie all’attuazione dei compiti affidati all’Eni, ed alle società controllate e collegate, sono dichiarate implicitamente di pubblica utilità, senza necessità di ulteriori procedure. In tal caso, l’iter procedurale è il seguente:
1.a. invio al Ministero dell’industria e del commercio, ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio, della domanda per l’occupazione urgente dei terreni, insieme ad una planimetria di progetto in scala catastale, al certificato catastale e ad un estratto di mappa dei terreni da occupare;
1.b. pubblicazione dell’autorizzazione sul foglio degli annunzi legali della prefettura competente e dell’albo pretorio del comune interessato, previo riconoscimento da parte del ministero della reale urgenza ed indifferibilità dell’opera;
1.c. inventario delle aree, e rilevazione del loro stato di consistenza, in relazione alle colture in atto ed ai danni o deprezzamenti che le stesse subiranno, con conseguente determinazione dell’indennizzo;
1.d. emissione del decreto di occupazione d’urgenza, da parte del ministero, con indicazione anche dell’ammontare dell’indennizzo. In caso di accettazione dell’indennizzo, da parte dell’espropriato, si procede al pagamento e poi all’occupazione dei terreni. In caso di opposizione, la società espropriante deposita la somma presso la cassa depositi e prestiti della Banca d’Italia, e procede, di conseguenza, ad occupare i terreni per l’inizio dei lavori;
1.e. costituzione, per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata, della servitù da metanodotto;
1.f. registrazione e trascrizione dell’atto costitutivo della servitù presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari
2. Per le altre società non controllate o non collegate all’Eni, la procedura di legge è la seguente:
2.a. promozione dell’istruttoria per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;
2.b. ottenimento dell’autorizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
2.c. effettuazione della pubblicazione dell’autorizzazione nel foglio degli annunzi legali della prefettura interessata;
2.d. garanzia della stesura della consistenza dei terreni destinati ad essere interessati dall’opera;
2.e. costituzione per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata, della servitù da metanodotto;
2.f. registrazione e trascrizione dell’atto costitutivo della servitù presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari.
Articolo 12 Cauzione.
1. La concessione d’uso e/o servitù è sottoposta all’obbligo del preventivo deposito di cauzione in garanzia del pagamento del canone e/o del pristino stato dei luoghi.
2. Sono esclusi da tale obblighi solamente i soggetti pubblici e le società direttamente erogatrici di pubblici servizi od erogatrici per il tramite di società controllate e collegate.
3. La cauzione dovrà essere prestata, di norma, mediante fideiussioni solamente di tipo bancario o in alternativa mediante libretti bancari al portatore, e per una durata pari a quella della concessione d’uso e/o servitù, aumentata di un anno, per consentire la redazione di fine bilancio.
4. La misura della cauzione sarà pari ad un anno del canone annuo o al 20% dell’importo una tantum.
5. Lo svincolo della cauzione resta comunque condizionato all’effettivo assolvimento dell’obbligo di pristino stato dei luoghi oggetto di concessione.
6. Non sono soggette a cauzioni, ma solo ad autorizzazioni ed al pagamento del relativo canone, le utilizzazioni occasionali fino a cinque giorni, massimo, di beni immobili, corsi d’acqua od acque gestite dall’Azienda o la fruizione di altri diritti di ragione dell’Azienda, quali, quelle, ad esempio, per manifestazioni ricreative, sportive, religiose, culturali o per interventi urgenti di manutenzioni varie su altre aree od edifici ad uso pubblico.
Articolo 13
Obblighi del concessionario e/o titolare della servitù.
1. Il concessionario e/o titolare della servitù è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia oggetto di concessione d’uso e/o servitù nonché quelle specifiche previste nell’atto di concessione d’uso e/o servitù, relativamente agli obblighi di:
a. eseguire tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni di ragione dell’Azienda al termine della concessione d’uso e/o servitù; in caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’Azienda provvederà direttamente, con recupero delle spese a carico del concessionario o titolare della servitù;
b. sollevare l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi per effetto delle attività inerenti la concessione d’uso e/o servitù;
c. effettuare il pagamento del canone alla scadenze previste;
d. non trasferire ad altri soggetti la concessione d’uso.
2. Nel caso di pluralità di concessionari e/o di titolari di servitù, anche di fatto, gli stessi saranno tenuti in solido al pagamento del canone, ai sensi dell’articolo 1292 del Codice Civile.
Articolo 14
Procedura di sottoscrizione atti di concessione d’uso e/o servitù, e loro registrazione.
1. La proposta scritta di rilascio concessione d’uso e/o servitù fatta dall’Azienda dovrà essere sempre riscontrata con accettazione incondizionata, e per iscritto.
2. All’accettazione incondizionata deve fare seguito l’adozione del provvedimento dirigenziale di rito, il quale dovrà contenere tutti i riferimenti d’individuazione della concessione d’uso e/o servitù stessa, con le relative condizioni - e termini - di applicazione.
3. Al provvedimento dirigenziale, farà seguito quindi la sottoscrizione dell’atto di concessione mediante scrittura privata, o, su esplicita richiesta dell’interessato, ed a suo totale carico, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sulla base degli schemi in uso all’Azienda, e previa acquisizione della documentazione di identificazione del sottoscrittore, fiscale, e/o relativa ai poteri di firma allo stesso conferiti e/o delegati, nonché di quella relativa ai pagamenti richiesti.
4. L’atto di concessione d’uso o della servitù, quando soggetto a registrazione, è a totale carico del concessionario o titolare della servitù, mentre la relativa trascrizione presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari è nella libera disponibilità di ognuno dei contraenti.
Articolo 15
Rinnovo delle concessioni d’uso e/o servitù.
1. Gli atti di concessione d’uso e/o servitù sono rinnovabili.
2. Il concessionario o titolare della servitù deve inoltrare domanda di rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza della concessione, indicando la durata del rinnovo della stessa. In caso di inerzia da parte del soggetto interessato, vi provvedono gli uffici di competenza.
3. Le procedure - e le condizioni - di rinnovo della concessione d’uso e/o di servitù sono uguali a quelle di iniziale rilascio, e di cui agli articoli che precedono.
Articolo 16
Modifica, revoca, e rinuncia delle concessioni d’uso.
1. L’Azienda, per ragioni sopravvenute e con atto adeguatamente motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione d’uso.
2. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione d’uso disposta dall’Azienda danno diritto al rimborso proporzionale del canone.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione d’uso, con apposita comunicazione scritta, da inviarsi almeno tre mesi prima della data di recesso. Se la concessione d’uso non è ancora iniziata, la rinuncia comporta solo la restituzione del canone, escluse le spese amministrative di redazione degli atti, e di imposte e tasse; se la concessione d’uso è in corso, non si procede ad alcuna restituzione del canone eventualmente anticipato.
Articolo 17
Decadenza ed estinzione delle concessioni d’uso.
1. La decadenza delle concessione d’uso si verifica nei casi seguenti:
- violazione delle finalità e delle modalità di utilizzo di beni immobili, corsi d’acqua od acque gestite dall’Azienda o di altri diritti di ragione dell’Azienda stessa previsti nell’atto di concessione;
- danni alle proprietà dell’Azienda;
- mancato versamento del canone e delle eventuali sanzioni amministrative elevate ai sensi del presente regolamento;
- violazione del divieto di trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, della concessione d’uso.
2. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto per il periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza viene dichiarata con provvedimento dirigenziale, che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino.
4. La concessione d’uso si estingue per scadenza del termine previsto nella stessa o per rinuncia del concessionario.
Capo IV° - Pagamento del canone
Articolo 18
Modalità pagamento canone, spese amministrative, ed oneri vari.
1. Il canone va corrisposto all’inizio della decorrenza della concessione d’uso e/o servitù, in unica soluzione (annuale, od una tantum), ed in via anticipata.
2. Il pagamento relativo alla prima annualità va effettuato all’atto del rilascio della concessione d’uso e/o servitù, unitamente alle spese amministrative di redazione degli atti e per sopralluoghi.
3. Le spese di imposte per registrazione atti e di tasse per bolli sono a totale carico del concessionario, e vengono anticipate dall’Azienda, nonché successivamente fatturate a rimborso.
Articolo 19 Omesso pagamento canoni.
1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone o di quant’altro dovuto, l’ufficio competente del Servizio Patrimonio provvederà ad inviare lettera di invito al pagamento, con l’addebito delle spese necessarie, assegnando termine di venti giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. Qualora il pagamento intervenga prima dell’invio della lettera di invito al pagamento non sono dovuti interessi.
3. Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
Articolo 20 Riscossione coattiva.
1. Per la riscossione coattiva dei canoni di concessione d’uso e/o servitù non pagati, sarà attivata la procedura prevista in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ovvero verrà emessa Ingiunzione ai sensi del Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910, con spese di notifica ed interessi legali a carico del concessionario.
Capo V° - Penali
Articolo 21 Penali.
1. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste in generale nella concessione d’uso e/o servitù sono soggette a sanzione, a titolo di penale, con importo graduato a partire da €. 100 e fino massimo
€. 1.000, in relazione alla consistenza - e gravità - delle inadempienze, e fatte salve le ulteriori iniziative legali a tutela dei diritti dell’Azienda.
2. Le utilizzazioni abusive invece di beni immobili, corsi d’acqua od acque gestite dall’Azienda o la fruizione non autorizzata di altri diritti di ragione dell’Azienda in quanto mai autorizzate o per mancato rinnovo della concessione d’uso e/o servitù stessa sono soggette alla sanzione, a titolo di penale, come segue:
1a. il pagamento di un’indennità di concessione d’uso e/o servitù pari al nuovo canone che sarebbe dovuto per il primo anno, incrementato di €. 100, con obbligo di pristino stato dei luoghi entro l’anno di riferimento, e fatte salve le ulteriori iniziative legali a tutela dei diritti dell’Azienda;
1b. il pagamento di un’indennità di concessione d’uso e/o servitù pari al nuovo canone che sarebbe dovuto per ogni anno ulteriore, incrementato di €. 300, e con obbligo di pristino stato dei luoghi entro l’anno di riferimento, e fatte salve le ulteriori iniziative legali a tutela dei diritti dell’Azienda.
3. Qualora il responsabile dell’abuso od il titolare della concessione d’uso e/o servitù scaduta non provveda al pristino stato dei luoghi, l’Azienda può procedervi d’ufficio, con recupero delle spese a carico dei responsabili.
Milano, 1° Giugno 2010
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Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI - REDAELLI”
SERVIZIO PATRIMONIO
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ALLEGATO “A” - Elenco parziale corsi d’acqua di proprietà
ed acque gestite dall’Azienda
CRITERI-GUIDA PER CONTRATTI DI CONCESSIONI D’USO E SERVITÙ
Elenco parziale corsi d’acqua di proprietà ed acque gestite dall’Azienda:
A.1 - Elenco parziale corsi d’acqua di proprietà *;
* Nota: le notizie sui corsi d’acqua c.d. “minori” in appresso riportate, sono state tratte da Elenchi elaborati dalla Provincia di Milano, e ricevuti informalmente dalla stessa in copia (v. Atti).
A.2 - Elenco parziale acque gestite dall’Azienda.
In particolare:
A.1 – Elenco parziale CORSI D’ACQUA di proprietà (N.B.: per approfondimenti, consultare documentazione d’archivio).
CORSI D’ACQUA DI PROPRIETÀ (alveo) | ||||||||
N. | NOME | TIPO | INIZIO Milano VIA | FINE Milano VIA | ACQUA DERI- VATA | ACQUA IMMESSA | AUTORIZ- ZAZIONE Provincia Milano SI / NO Data Autor. | NOTE |
1 | roggia BOCCHETTA REDEBISSI | roggia | Via Sabotino | Via Isonzo | ----- | roggia Dell’Ospedale | NO | È derivata dal cavo Bolagnos. Percorre Via Altaguardia ed è tombinata da Xxx Xxxxxxxx x Xxx Xxx Xxxxx. |
0 | cavo BOLAGNOS | cavo | Via Lamarmora | Via Ripamonti | Fossa Interna | ----- | NO | Una volta prendeva acque dalla roggia Vettabbia all’altezza di Via dei Fontanili e dalla Fossa Interna nelle vicinanze di Via San Barnaba. Dopo l’eliminazione della Fossa Interna, il percorso attuale è Xxx xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxx Xxxx, Via Ripamonti. |
3 | cavo BRIOSCHI | cavo | NON localizzato nell’IRTA | NON localizzato nell’IRTA | ----- | ----- | ----- | ----- |
4 | cavo DA SESTO* * = comproprietà Ospedale Maggiore | cavo | Via Pietrasanta | Comune San Xxxxxx Xxxxxxxx | cavo Bolagnos e roggia Vettabbia, | ----- | NO | È previsto declassa- mento di tale corso d’acqua a canale di fognatura, dopo la entrata in funzione dell’impianto di de- purazione di Nosedo. Il cavo Da Sesto de- riva le sue acque dal cavo Bolagnos in via Pietrasanta e dalla roggia Vettabbia in xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxx. |
0 | fontanile DANESE | fonta- nile | ----- | ----- | fognatura | fognatura | ----- | Passa nella zona di Via Ripamonti alle spalle della Chiesa della Assunta. Non ha più diritti d’acque. |
6 | roggia DELL’OSPEDALE | roggia | Isonzo | ----- | roggia Bocchetta | roggia Vettabbia | NO | ----- |
7 | cavetto DUE ONCE | cavetto | Via Zuccoli L. | V.le Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | fognatura | NO | ----- |
8 | fontanile ELEMOSINIERI SANTA CORONA | fonta- nile | Xxx Xxxxxxx X. | X.xx Xxxxxxxxx | fontanile Bicocca | fognatura | NO | Detto anche “Santa Corona” e “Due Once Uniti”, prende acque dal Naviglio Martesana, in ter- ritorio di Greco; riceve poi le acque riunite del cavo colatore di Greco e del fontanile della Cascina dei Pomi e più avanti quelle del cavo Brioschi e del cavetto delle Due Once. |
9 | cavo GERETTA | cavo | ----- | ----- | ---- | ----- | NO | Le acque del cavo Geretta provenivano dalla roggia Vettab- bia. I diritti sul cavo pervennero ai Luoghi pii elemosinieri nel 1811. Le sue acque servivano per l’irri- gazione del podere Guinzana. |
9 | roggia INFERNO | roggia | Via Chopin F. | Comune San Xxxxxx Xxxxxxxx | fognatura | ----- | ----- | Passa alle spalle della Chiesa del- l’Assunta, vicino la Xxx Xxxxxxxxx. |
00 | roggia MISERICORDIA | roggia | Via Chopin F. | Comune San Xxxxxx Xxxxxxxx | fognatura | ----- | ----- | Ha origine dalla bocca dell’Inferno, posta in fregio de- stro alla roggia Vettabbia, in terri- torio Vigentino. In territorio di Nespo- redo la roggia è suddivisa in 4 parti, mediante un parti- tore: 3 sono dirette al podere Nesporedo, attraverso un cavo che conserva il nome di Misericordia, la quarta viene invece indi-rizzata al podere di Zunico, mediante il cavo Quarto o Misericordia. |
A.2 - Elenco parziale ACQUE gestite dall’Azienda (N.B.: per approfondimenti, vedi documentazione d’Archivio).
ACQUE gestite dall’Azienda (solo acque) | |||||
N. | NOME | TIPO | COMUNE | AUTORIZ- ZAZIONE Prov. Milano SI / NO Data Autoriz. | NOTE |
1 | Fontanili ALTO E BASSO | fontanile | Carpiano | NO | ---- |
2 | xxxxx XXXXX Alta e Bassa | roggia | ---- | L’Amola alta ha principio in angolo nord ovest del podere di Ortigherio. L’Amola bassa è il colatore del podere Cascina Nuova. | |
3 | cavo BADILE | cavo | NO | Il cavo Badile venne aperto durante i primi decenni del sec. XVII per condurre delle acque dai beni di Tavernasco a quelli di Badile di proprietà del consorzio della Misericordia. Alla seconda metà del sec. XVIII risale la realizzazione di un nuovo cavo che raccoglieva le acque colatizie di altri poderi di ragione del luogo pio. Il cavo Badile deriva le acque dal Naviglio Grande per mezzo di due bocche di ragione Xxxxxxxx. L’erogazione avviene sulla base di convenzione con Xxxxxxxx. | |
4 | roggia BERETTA | roggia | NO | Le acque della roggia Xxxxxxx si estraggono dal cavo Ferrario e dal Xxxxxxxx Xxxxxx e servono il podere Montano. | |
5 | roggia BESCAPERA | roggia | Carpiano | NO | Le acque della roggia Bescapera, detta anche Stentata o Carpana, vennero acquistate dal luogo pio Divinità nel 1758. |
6 | cavetto BIRAGHI | cavetto | Carpiano | ---- | Il cavetto Braghi scorre nella zona di Carpiano e Zunico. |
7 | fontanile (di) BONATE | fontanile | Siziano | ---- | Si estrae dalla roggia Xxxxxxxx e serve i poderi di Bonate e di Campomorto. I diritti e ragioni d’acque vennero acquistati dalla congregazione di Carità nel 1898. |
8 | roggia BOSCHETTO | roggia | Abbiategrasso | NO | La roggia Xxxxxxxxx, detta anche roggia della lavanderia, si deriva dal Naviglio Grande, e ne era utente la Pia Casa di Abbiategrasso. |
9 | roggia CALCHERA | roggia | Vimodrone | NO | La roggia Xxxxxxxx ha origini dal Naviglio della Martesana, in territorio di Vimodrone, ed è ragione d’acqua del podere Cascina Nuova di Pantigliate. In principio essa attraversa la possessione Burrona. |
10 | bocca CALVI | bocca | Gaggiano | NO | Prende due once d’acqua dal Naviglio Grande. |
11 | cavo CAMPOMORTO | cavo | Siziano | NO | Deriva le sue acque dalla roggia Speziana e serviva per irrigare i beni in Campomorto, di proprietà. |
12 | roggia CANAROLA | roggia | X. Xxxxxxxx X.xx | NO | Trae origine da due cavi cerca situati nel comune censuario di Pedriano e amministrativo di X. Xxxxxxxx X.xx e riceve altri coli lungo il percorso. I diritti dell’Azienda sulle acque risalgono al 1872. |
13 | fontanile CANTALUPO | fontanile | X. Xxxxxxxx X.xx | NO | I diritti dell’Azienda sulle acque risalgono al 1656. |
14 | roggia e bocca CARBONIZZA | roggia e bocca | Gaggiano | NO | Deriva le sue acque dal Naviglio Grande. I diritti dell’Azienda sulle acque risalgono al 1757. |
15 | roggia CARLESCA | roggia | Siziano e Xxxxxxxxxxxx | NO | È formata dalle rogge Nuova o Carleschina, Xxx, X. Xxxxxxxxxx e dal cavo Restocchino, derivanti dal Naviglio Grande, e dalla roggia Grandina, derivante dal Naviglio di Pavia. Serve per irrigare il podere di Bonate. |
16 | Rogge (del) CARPIANESE | roggia | Carpiano | NO | Le principali rogge che scorrono nel territorio di Carpiano sono la Certosa Porro e il Lisone, con le colature di Locate. Vi sono anche altre rogge secondarie. Le rogge sono amministrate in comune dagli utenti a mezzo di un unico regolatore. |
17 | roggia CATILINA | roggia | Cerro al Lambro | NO | Deriva le sue acque dalla roggia Carpana. Si divide in due rami uno dei quali è detta Catilinetta. Le acque delle due rogge vennero acquistate nel 1920 per irrigare il podere Volpere. |
18 | roggia CAVETTO | roggia | Milano | NO | Si estrae dal Naviglio Grande. I diritti dell’Azienda sulle acque risalgono al 1696. |
19 | roggia CAZZANA | roggia | X. Xxxxxxxx X.xx | NO | Proviene dal Xxxxxxxx Xxxxxx. Le sue acque servivano per irrigare il poderi di Bonirola, Villandolo e Tavernasco. |
20 | roggia CAZZANELLA | roggia | X. Xxxxxxxx X.xx | NO | Proviene dal Xxxxxxxx Xxxxxx. Le sue acque servivano per irrigare il poderi di Camuzzone e Tavernasco e per immettere le acque della roggia Bazzana nel cavo Badile. |
21 | cavo CERCA di GRECO | cavo | Milano | ----- | Il cavo riceveva le acque colatizie dei prati alla sinistra della strada comunale di Gorla e le immetteva nella roggia di Greco. |
22 | xxxx XXXXXXX | cavo | Morimondo | ----- | Serve il podere Prato Ronco in Moribondo e riceve acque di colature dalla roggia dei Frati. |
23 | roggia CERTOSA PORRO | roggia | Carpiano | NO | Nel territorio di Zunico, essa si divide in due rami: uno detto Porro Litta, l’altro denominato roggia Certosino di Belvedere. Le acque della roggia Certosa Porro competono all’Azienda nella misura del 25,35%., per l’irrigazione del Podere di Carpiano Castello. |
24 | fontanile DORESANO | fontanile | (?) | NO | L’Azienda acquistò il fontanile e due teste di fontana nel 1567, con facoltà di ampliarne il letto e di scavare nuovi cavi sui terreni del venditore. Le acque del fontanile servivano per irrigare i beni in territorio di Tavernasco. |
25 | cavetto DUE ONCE | cavetto | Pantigliate | NO | Ha inizio dalla roggia Begamasca, ed è posto in fregio alla Comunale da Pantigliate a Cassignanica. Non è da confondersi con l’altro detto delle “Due Once” che si estrae dalla Martesana. Le acque servono per irrigare il podere di Cascina Nuova di Pantigliate. |
26 | cavetto DUE ONCE o DELLA CITTÀ | cavetto | Milano | NO | Il cavetto venne aperto dal Comune di Milano nel 1795. Derivava le acque dal Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Nel 1905 il Comune di Milano cedette i diritti sul cavetto alla Congregazione di carità. In seguito il percorso cittadino del cavo venne coperto e le sue acque furono condotte, attraverso altri cavi, per irrigare i beni dell’Azienda in Canatalupo (X. Xxxxxxxx), Vidiserto (X. Xxxxxxxx e Locate Triulzi), Nesporedo e Zunico (Carpiano). |
27 | cavo FAGNANO | cavo | Siziano | NO | Il cavo Fagnano attraversa il podere di Siziano di proprietà dell’Azienda. |
28 | fontanile FAJNO | fontanile | Carpiano | NO | Attorno alla metà del XVII secolo venne scavata una testa di fontana sopra i beni di Faino del Consorzio della Misericordia. La roggia detta Faino o Testa di Faino è formata dalle acque provenienti da una testa di fontatana già del luogo pio della Misericordia, in vicinanza di Faino, e da diverse colature provenienti dai beni di Zunico e Faino; vi confluisce la roggia della Pila. |
29 | cavo FERRARIO | cavo | Gaggiano (?) | NO | Venne aperto nel 1805 sui beni di Montano di proprietà del luogo pio Xxxxxx Xxxxx. |
30 | roggia GAMBERINA | roggia | Gaggiano | NO | Ha origine a monte del Naviglio grande sopra Gaggiano e serve i poderi dell’Azienda in territorio di Gaggiano e Barate e quello di Montano. |
31 | roggia GHIRINGHELLA | roggia | Inzago | NO | Si estrae dal Naviglio della Martesana. Le acque estive servivano per irrigare i poderi di Bellinzago maggiore e minore, e pervennero ai Luoghi pii elemosinieri dal Consorzio della Misericordia e dal luogo pio delle Quattro Xxxxx nel 1614. |
32 | roggia GRASSA di CALNAGO | roggia | Calnago e Carpiano (?) | ------ | Le acque della roggia provengono dalle colature di alcuni fondi dei poderi Zunico e Ortigherio. Essa scorre poi su terreni di compendio dei poderi di Carpiano fino a raggiungere la roggia Grassetta. |
33 | roggia GRASSETTA | roggia | Calnago | ------ | La roggia Xxxxxxxxx ha origini dalle acque della roggia Grassa di Calnago. |
34 | colatore (di) GRECO o cavo delle colature | colatore | Milano | ------ | Le ragioni di servitù d’acqua del colatore di GRECO o cavo delle colature dei prati di Greco erano di competenza del luogo pio di X. Xxxxxx, al quale erano pervenute nel 1580. |
35 | fontanile GUASTA o BELTRAMINO | fontanile | Vimodrone | NO | Il fontanile Guasta o Beltramino ha origine da una testa di fontana situata su un terreno di compendio del podere di Vimodrone. Tale fontanile è una delle ragioni d’acque del podere Vimodrone e risale al 1670. |
36 | cavo LISONE | cavo | Opera | NO | Il cavo Lisone ha origine da un capofonte in Comune di Opera; scorre poi nei terriotori di Locate, Carpiano, Mandriano, Bascapè, fino ad immettersi nel Lambro. Nell’atto di donazione del podere Copiano del 1396 si parla di un Lisone Vecchio e Nuovo. La Congregazione di Carità faceva parte dell’utenza per i poderi di Albaredo, Calnago, Carpiano e Cascina Nuova. |
37 | roggia LUOGO PIO o FONTANE RIUNITE | roggia | Vimodrone | NO | I diritti sulla roggia pervennero all’Azienda nel 0000.Xx tratta di un corpo d’acqua utilizzato per incrementare l’irrigazione del podere di Vimodrone. |
38 | fontana MATTA | fontana | Cologno M. | NO | La fontana Matta ha origine presso Cascina Melghera in Cologno M. e veniva utilizzata per l’irrigazione del podere di Vimodrone. |
39 | fontanile MELZO | fontanile | Melzo | NO | Il fontanile Melzo o del Dosso venne aperto per irrigare i poderi Cassinello del Dosso e Cassina Grande, di proprietà dei Luoghi Xxx Xxxxxxxxxxxx. |
00 | xxxxxxxxx Xxxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | XX | Ha origine da un capofonte situato in vicinanza del Naviglio Grande, in territorio di Gaggiano. Serve il podere Montano. |
41 | roggia PIROLETTA | roggia | Pozzolo | NO | Ha origine dalla roggia Pirola. Le acque della roggia servivano per irrigare i poderi Cascina Grande e Cassi- nello del Dosso, dove si immettevano nella xxxxxx Xxxxxxx. |
42 | roggia PORRO | roggia | Bascapè | NO | È una ragione d’acqua del podere Xxxxxxxx e confluisce nel xxxx Xxxxxxx. |
43 | cavo PRATO POZZO | cavo | Bascapé | ---- | Deriva dalla roggia Bascapera nel territorio di trognano. |
44 | roggia RETORTO o RETORTA | roggia | Bellinzago L. | NO | Deriva dal Naviglio della Martesana. I diritti su tali acque, acquisiti per lascito testamentario nel 1529 dal Luogo Xxx Xxxxxxx Xxxxx, vennero persi nel 574 a seguito di sentenza, e poi riacquistati nel 1769. |
45 | roggia SPAZZOLA | roggia | Cerro L. | NO | Le acque della roggia Spazzola provengono, in parte, da sorgente, in parte, da colature. L’Azienda ha ereditato i diritti sulla roggia nel 1847. |
46 | cavo XXXXXXX XXXXXXX | cavo | Bascapé | ---- | La Congregazione di Carità acquistò il podere Stallone e uniti e i diritti e le ragioni sul cavo Xxxxxxx, con le acque delle rogge confluenti come roggia Spazzapozzo e la competenza di roggia Bescapera, roggia Porro, colatore Grassa e tutte le rispettive diramazioni. |
47 | Roggia (di Riozzo) VISCONTI | roggia | Cerro L. | NO | La roggia Visconti ha origine in territorio diCarpianello, frazione di X. Xxxxxxxx Mil.- Tali ragioni d’acqua pervennero alla congregazione di carità, insieme mai beni di Riozzo, nel 1847. |
- GLOSSARIO -
▪ Alveo = è l'area entro cui scorre un fiume od un torrente (spesso definito "letto di un fiume, di un torrente, ecc.").
▪ Cavo (idraulico) = è un canale irrigatore, ed è costituito da cavatura o scavo artificiale del terreno entro cui si fanno scorrere acque prelevate, per l’irrigazione o produzione di forza motrice.
▪ Cavo cerca o Cerca = cavatura o scavo per raccogliere acque di esubero dei cavi.
▪ Colatoio = canale di raccolta acque decadenti da terreni.
▪ Concessione = provvedimento (della pubblica amministrazione) con cui si concede un diritto o una potestà di cui il concessionario prima non era titolare. La concessione-contratto viene largamente utilizzata per consentire l’uso particolare dei beni patrimoniali, quali ad es. la concessione di acque, di suoli, ecc.. Il concessionario deve: pagare la cauzione e il canone; sottostare ai controlli. I diritti e i doveri del concessionario sono contemplati in un atto che egli deve sottoscrivere (detto disciplinare). La concessione si estingue per: a) scadenza della durata; b) decadenza.
▪ Derivazione = è il prelievo di risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzato a usi diversi.
▪ Falda = è l'acqua sotterranea contenuta nel sottosuolo all'interno di strati di sedimenti permeabili. Dopo l'estrazione viene utilizzata per vari usi (potabile, industriale, agricola, ecc.).
▪ Fontanile = piccolo rivolo d’acqua che proviene da uno scavo poco al di sotto della falda freatica ovvero costituisce emergenza della falda idrica superficiale. I fontanili sono in definitiva degli scavi con funzioni drenante e sono composti da una TESTA, scavo semicircolare prodotto dall'uomo di profondità variabile, in genere tra i 2 e 10 a seconda dell'area considerata. Lo scavo comunque viene
effettuato in modo tale da avere il letto appena al di sotto del livello freatico della falda. Dopo la testa del fontanile si trova l'ASTA che fa defluire l'acqua nel CANALE irrigatore che la distribuisce nei campi.
Struttura di un fontanile (da Xxxxxxxxxx - Xxxxxx 1975).
▪ Rivo = torrente.
▪ Roggia = piccolo ruscello per l'irrigazione o per la produzione di forza motrice.
▪ Scolmatore = cavo di raccolta acque in esubero di cavi x xxxxx in genere.
▪ Servitù = occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area di proprietà con manufatti e attraversamenti (es: attraversamenti aerei con linee telefoniche, impianti a fune per il trasporto di persone, attraversamenti con ponti, passerelle, ecc.). La costituzione di una servitù può avvenire, ai sensi dell’art. 1031 c.c., “coattivamente o volontariamente, [….]”. Ed, in particolare, la servitù viene costituita:
⮚ per atto volontario (servitù volontaria): quando vi sia accordo tra le parti;
⮚ coattivamente (servitù coattiva): allorché si verifichi un mancato accordo fra i soggetti incaricati di eseguire le opere di pubblica utilità o i soggetti privati ed i soggetti interessati dalle servitù (proprietari, usufruttuari, affittuari, ecc.) e di conseguenza vi sia imposizione della servitù per disposizione di legge, sentenza giudiziaria (che stabilisce sia il contenuto della servitù che l’indennizzo dovuto) o altro provvedimento amministrativo (decreto prefettizio di asservimento).
Milano, 1° Giugno 2010
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Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI - REDAELLI”
SERVIZIO PATRIMONIO
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ALLEGATO “B” - Tabella tipologie concessioni d’uso e servitù.
CRITERI-GUIDA PER CONTRATTI DI CONCESSIONI D’USO E SERVITÙ
▪ TABELLA tipologie concessioni d’uso e servitù in vigore da 1° Giugno 2010.
TABELLA TIPOLOGIE DI CONCESSIONI D’USO E SERVITÙ | ||||
A | ATTRAVERSAMENTI AEREI SU CORSI D’ACQUA Per soggetti privati, il valore unitario dell’area viene calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell’I.C.I. Per soggetti pubblici tale valore è ridotto di un terzo. La superficie delle linee di attraversamento per il calcolo del canone è data dall’occupazione in proiezione dell’area compresa nei confini di proprietà. La superficie minima di larghezza da considerarsi è pari ad un metro. | Tariffe unitarie per: ▪ SOGGETTI PRIVATI: prezzo minimo-max di mercato ▪ SOGGETTI PUBBLICI od EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI: la tariffa unitaria è applicata in misura ridotta, pari ai 2/3. | ||
A) COMUNE MILANO €./ml | B) ALTRI COMUNI €./ml | |||
A.1 | Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V | Canone-base, più: | Canone-base, più: | |
- ogni palo senza basam. | - ogni palo senza basam. | |||
- ogni palo con basam. | - ogni palo con basam. | |||
- ogni traliccio | - ogni traliccio | |||
- ogni pozzetto | - ogni pozzetto | |||
- ogni tirante, colonna | - ogni tirante, colonna | |||
montante, perno | montante, perno | |||
- ogni armadio | - ogni armadio | |||
A.2 | Linee elettriche con tensione superiore a | Canone-base, più: | Canone-base, più: | |
30.000 V sino a 150.000 V | - ogni palo senza basam. | - ogni palo senza basam. | ||
- ogni palo con basam. | - ogni palo con basam. | |||
- ogni traliccio | - ogni traliccio | |||
- ogni pozzetto | - ogni pozzetto | |||
- ogni tirante, colonna | - ogni tirante, colonna | |||
montante, perno | montante, perno | |||
- ogni armadio | - ogni armadio | |||
A.3 | Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V | Canone-base, più: - ogni palo senza basam. - ogni palo con basam. - ogni traliccio - ogni pozzetto - ogni tirante, colonna montante, perno - ogni armadio | Canone-base, più: - ogni palo senza basam. - ogni palo con basam. - ogni traliccio - ogni pozzetto - ogni tirante, colonna montante, perno - ogni armadio |
A.4 | Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V | Canone-base, più: - ogni palo senza basam. - ogni palo con basam. - ogni traliccio - ogni pozzetto - ogni tirante, colonna montante, perno - ogni armadio | Canone-base, più: - ogni palo senza basam. - ogni palo con basam. - ogni traliccio - ogni pozzetto - ogni tirante, colonna montante, perno - ogni armadio |
A.5 | Linee telefoniche | Canone-base, più: - ogni palo senza basam. - ogni palo con basam. - ogni traliccio - ogni pozzetto - ogni tirante, colonna montante, perno - ogni armadio | Canone-base, più: - ogni palo senza basam. - ogni palo con basam. - ogni traliccio - ogni pozzetto - ogni tirante, colonna montante, perno - ogni armadio |
A.6 | Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature (larghezza minima pari a 1 m) | ||
A.6.1 | - fino a 1.000 mm di diametro | ||
A.6.2 | - oltre 1.000 mm di diametro | ||
A.7 | Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per piste ciclabili: largh. 1,50 ml): | ||
A.7.1 | - uso agricolo | ||
A.7.2 | - uso famigliare/residenziale/uso pubblico | ||
A.7.4 | - uso commerciale o industriale | ||
A.8 | Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m2 | ||
A.8.1 | - uso agricolo | ||
A.8.2 | - uso famigliare/residenziale/uso pubblico | ||
A.8.3 | - uso commerciale o industriale | ||
A.9 | Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti, ecc.) | ||
A.9.1 | - fino a 100 mm di diametro | ||
A.9.2 | - oltre100 mm di diametro | ||
A.10 | Altro attraversamento aereo | ||
NOTE | Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree di proprietà in senso longitudinale al corso d’acqua. | ||
B | ATTRAVERSAMENTI IN SUB-ALVEO, SU SUOLO, E SU SOPRASSUOLO Per soggetti privati, il valore unitario dell’area viene calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell’I.C.I. Per soggetti pubblici tale valore è ridotto di un terzo. La superficie del manufatto di attraversamento per il calcolo del canone è data dall’occupazione in proiezione dell’area compresa nei confini di proprietà. La superficie minima di larghezza da considerarsi è pari ad un metro. | Tariffe unitarie per: ▪ SOGGETTI PRIVATI: prezzo pieno di mercato ▪ SOGGETTI PUBBLICI od EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI: la tariffa unitaria è applicata in misura ridotta, pari ai 2/3. | |
A) COMUNE MILANO €./ml | B) ALTRI COMUNI €./ml | ||
B.1 | Linee tecnologiche (ad es. fibre ottiche) | ||
B.2 | Linee elettriche | ||
B.3 | Linee telefoniche | ||
B.4 | Acquedotti | ||
B.5 | Fognature | ||
B.6 | Gasdotti |
B.7 | Oleodotti | ||
B.8 | Cunicoli tecnologici | ||
B.9 | Sifoni | ||
B.10 | Altro attraversamento in sub-alveo | ||
NOTE | Se posizionate su terreno di proprietà o in alveo in senso longitudinale al corso d’acqua, al canone-base va aggiunto importo diversificato in ragione della dimensione del manufatto: fino a 100 mm di diametro; e superiore a 1000. | ||
C | TOMBINATURE (coperture dei corsi d’acqua) Per soggetti privati, il valore unitario dell’area da tombinare viene calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell’I.C.I. Per soggetti pubblici tale valore è ridotto di un terzo. | Tariffe unitarie per: ▪ SOGGETTI PRIVATI: prezzo pieno di mercato ▪ SOGGETTI PUBBLICI od EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI: la tariffa unitaria è applicata in misura ridotta, pari ai 2/3. | |
La superficie del corso d’acqua da tombinare per il calcolo del canone è data dall’area utilizzata. La superficie minima di larghezza da considerarsi è pari ad un metro. | |||
A) COMUNE MILANO €./ m2 | B) ALTRI COMUNI €./ m2 | ||
C.1 | Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata, giardino | ||
C.2 | Uso residenziale/industriale | ||
C.2 | Uso agricolo | ||
D | RAMPE DI COLLEGAMENTO AGLI ARGINI DI CORSI D’ACQUA | Tariffe unitarie per: | |
Per soggetti privati, il valore unitario dell’area viene calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell’I.C.I. Per soggetti pubblici tale valore è ridotto di un terzo. La superficie delle rampe di collegamento per il calcolo del canone è data dall’occupazione in proiezione dell’area compresa nei confini di proprietà. La superficie minima di larghezza da considerarsi è pari ad un metro. | ▪ SOGGETTI PRIVATI: prezzo pieno di mercato ▪ SOGGETTI PUBBLICI od EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI: la tariffa unitaria (quivi prevista), è applicata in misura ridotta, pari ai 2/3. | ||
A) COMUNE MILANO €./ m2 | B) ALTRI COMUNI €./ m2 | ||
X.0 | Xxxxxxxx | ||
X.0 | Xxxxxxxxx | ||
NOTE | Nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone va incrementato del 30%. | ||
E | SFALCIO ERBE – TAGLIO PIANTE (*) | Tariffe unitarie per: ▪ SOGGETTI PRIVATI: prezzo pieno di mercato ▪ SOGGETTI PUBBLICI od EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI: la tariffa unitaria è applicata in misura ridotta, pari ai 2/3. | |
Per soggetti privati, il valore unitario di attraversamento viene calcolato utilizzando un quarto del valore di mercato dell’area attraversata, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell’I.C.I.. Per soggetti pubblici tale valore è ridotto di un terzo. | |||
La superficie minima di larghezza da considerarsi è pari ad un metro. | |||
A) COMUNE MILANO €. / h | B) ALTRI COMUNI €. / h | ||
E.1 | Sfalcio erbe e arbusti | ||
E.2 | Taglio piante | ||
* = Su sponde, argini, sommità arginali ed aree ad asservimento idraulico (*) |
F | ATTINGIMENTI E SCARICHI ACQUE Per soggetti privati, il valore unitario dell’attingimento o dello scarico viene calcolato utilizzando la misura euro-l/sec. Per soggetti pubblici tale valore è ridotto di un terzo. | Tariffe unitarie per: ▪ SOGGETTI PRIVATI: prezzo pieno di mercato ▪ SOGGETTI PUBBLICI od EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI: la tariffa unitaria è applicata in misura ridotta, pari ai 2/3. | |
A) COMUNE MILANO €. / h | B) ALTRI COMUNI €. / h | ||
F.1 | Attingimenti acque | ||
F.1.1 | -uso irriguo | ||
F.1.2 | -uso industriale e diverso | ||
F.2 | Scarichi acque | ||
F.2.1 | Acque meteoriche e scarichi fognature privati | ||
F.2.2 | Scolmatori troppo pieni acque fognarie | ||
F.2.3 | Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici | ||
F.2.4 | Scarichi acque industriali o provenienti da depura-tori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse derivazioni d’acqua) | ||
F.2.5 | Scarichi acque per attività proprie dell’imprenditore agricolo (escluse le deviazioni d’acqua) | ||
F.2.6 | Altri scarichi | ||
NOTE | Per gli attingimenti e scarichi d’acqua i canoni sono riferiti per ogni singola bocca di presa o di scarico. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare il verificarsi di fenomeni erosivi nel corso d’acqua. | ||
G | ULTERIORI CASI DI OCCUPAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ Per soggetti privati, il valore unitario dell’area da occupare viene calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell’I.C.I. . Per soggetti pubblici tale valore è ridotto di un terzo. | Tariffe unitarie per: ▪ SOGGETTI PRIVATI: prezzo pieno di mercato ▪ SOGGETTI PUBBLICI od EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI: la tariffa unitaria è applicata in misura ridotta, pari ai 2/3. | |
A) COMUNE MILANO €./ m2 | B) ALTRI COMUNI €./ m2 | ||
G.1 | Aree per uso agricolo | ||
G.2 | Aree per uso NON agricolo | ||
G.3 | Cartelli pubblicitari | ||
G.3.1 | - monofacciali fino a 5 m2 di superficie | ||
G.3.2 | - bifacciali fino a 5 m2 di superficie | ||
Parte eccedente i 5 m2: monofacciali €. 35,00 m2; bifacciali €. 56,00 m2 | |||
G.4 | Pali di illuminazione (per ogni palo) | ||
G.5 | Muri di contenimento e difese spondali | ||
G.5.1 | - per pertinenze idrauliche ad uso agricolo | ||
G.5.2 | - per pertinenze ad uso diverso | ||
G.6 | Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini | ||
G.7 | Affaccio finestre | ||
G.8 | Altre occupazioni di aree di proprietà | ||
NOTE GENERALI
1) Il canone minimo non potrà essere inferiore a 200 euro per i soggetti privati, ed a 100 euro per i soggetti pubblici o soggetti erogatori di pubblici servizi.
2) Le opere realizzate in ragione della concessione, dovranno essere rimosse a fine rapporto dall’interessato. Parimenti, le opere realizzate abusivamente, dovranno essere rimosse dall’interessato.
3) Il valore unitario dell’area viene calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe della zona, considerato per la determinazione dell’I.C.I..
4) Nei casi non ricompresi nella presente Tabella, si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento, che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.
Milano, 1° Giugno 2010
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Allegato “C” - Schema DOMANDA di concessione d’uso e/o servitù
Spett. le
Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI-REDAELLI”
Xxx Xxxxxxx x. 0 00000 - X I L A N O
OGGETTO: richiesta di concessioned’uso e/o servitù per………..….. in Comune di ………….….
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a il
……………………….., residente in ………………………………………………………………… ( ),
c.a.p. ………………., Via ………………………………………..…, n. ………, CODICE FISCALE
………………………………………………, in qualità di della
società ……………………………………….., con sede legale in (…),
c.a.p. ……………………., Via ……………………………………………, n. ………, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ……………………………………………., recapito telefonico n. ……………….. ………..
( tel. cell. ……………………..) e …. Fax n , con sede amministrativa
in ………………………………….. (…) Via ……………………………………. n. …………., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ……………………………..….. nella sezione …………….
con il n. ………………..Repertorio Economico Amministrativo n. ………….
C H I E D E
- di poter beneficiare del rilascio della seguente concessione d’uso e/o servitù:
▪ tipologia concessione e/o servitù (descrizione): ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
▪ dati tecnici manufatto: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….;
▪ Comune ubicazione ;
▪ identificativi catastali: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….;
▪ Intestatario concessione d’uso e/o servitù: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
- di poter far decorrere la suddetta concessione d’uso e/o servitù a partire dal ……………………
A corredo della presente il/la sottoscritto/a rassegna la documentazione tecnica di riferimento, e cioè: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
In fede
Milano, ………………………..
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