CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON I FONDI DI ROTAZIONE
CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON I FONDI DI ROTAZIONE
tra
(DENOMINAZIONE BANCA), capitale sociale di Euro ………………………… con sede legale in
…………………………………………………, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di al
n° …………… Reg. Società, cod. fisc. …………………………, appartenente al Gruppo creditizio
…………………………………………«Gruppo_Creditizio», di seguito più brevemente denominata Istituto, rappresentata dal ……………………………… nato a …………………… il ,
residente a……………………………, cod. fisc. …………………………………… nella sua qualità di
………………………………….
e
VENETO SVILUPPO S.p.A, Finanziaria Regionale, cap. soc. interamente versato di Euro 112.407.840,00, con sede legale in Venezia-Marghera, Via dell’Industrie 19/d edifico Lybra, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia – n° di iscrizione e codice fiscale 00854750270, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Venezia (VE) il 18/03/1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale XXXXXX00X00X000X nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito più semplicemente “VS”)
Premesso
- che Veneto Sviluppo ha come scopo istituzionale di concorrere alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto;
- che Veneto Sviluppo medesima è assegnataria di Fondi di Rotazione disposti dalla Regione del Veneto e/o altri Enti Pubblici o privati per la concessione, tramite gli Istituti di Credito convenzionati, di specifici finanziamenti agevolati a sostegno dell’economia regionale;
- che Veneto Sviluppo intende convenzionare con l'Istituto l'utilizzo delle disponibilità di detti Fondi di Rotazione, a costi particolarmente contenuti, affinché lo stesso possa erogare finanziamenti agevolati alle imprese beneficiarie in possesso dei requisiti richiesti e che
xxxxxxx le iniziative previste dall’ente promotore;
- che l’Istituto è interessato a sviluppare e promuovere tale tipo di operatività; tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto dell’accordo
La presente convenzione si propone di disciplinare la concessione di finanziamenti agevolati a provvista mista con l’intervento dei fondi di rotazione di cui in premessa.
Art. 2 – Contenuti delle iniziative agevolate
Con riferimento a ciascun fondo di rotazione attivato con l’Istituto, Veneto Sviluppo (o il Soggetto Attuatore se diverso) provvederà a fornire le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle singole operatività, disciplinando in particolare:
- i requisiti soggettivi ed oggettivi delle imprese ammissibili;
- le finalità e le tipologie degli investimenti ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;
- i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l’entità e le modalità di applicazione delle agevolazioni da riconoscere alle imprese beneficiarie;
- le procedure di presentazione delle domande, nonché le competenze istruttorie e circa l’esame della documentazione richiesta a corredo delle pratiche.
Art. 3 – Parere di conformità
Veneto Sviluppo, ove previsto, provvederà ad esprimere, per ciascuna domanda di finanziamento presentata, il proprio parere sulla conformità della domanda alle finalità ed ai requisiti previsti, di merito e di priorità, dalle disposizioni attuative che disciplinano i singoli fondi di rotazione, dichiarando conseguentemente l’ammissibilità dei finanziamenti accordati dall’Istituto, ai benefici previsti dal relativo fondo di rotazione.
Veneto Sviluppo potrà demandare all’Istituto tutte o parte delle verifiche sulla rispondenza delle operazioni alla normativa di ciascun fondo di rotazione.
Art. 4 – Concessione dei finanziamenti
L’Istituto deciderà sulle richieste di finanziamento ammesse ai benefici del fondo di
rotazione in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità, assumendo il rischio sull’intera operazione e quindi anche sulla quota che sarà erogata con l’utilizzo delle risorse provenienti dal fondo di rotazione e messe a disposizione dalla Veneto Sviluppo nei modi più avanti precisati.
La decisione di accordato del finanziamento sarà comunicata anche a Veneto Sviluppo.
A sostegno dell’operazione, l’Istituto potrà acquisire le garanzie reali e personali ritenute, caso per caso, più idonee.
Le garanzie prestate all’Istituto devono essere prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie dell’impresa mutuataria anche derivanti dall’erogazione del finanziamento stesso.
Al comparto possono concorrere anche le garanzie prestate dai Consorzi Fidi delle Associazioni di Categoria e/o dalla Veneto Sviluppo, nell’ambito delle sua attività statutaria disciplinata da altro accordo.
Prefinanziamenti. Ad integrazione dell’operatività agevolata regolata dalla presente convenzione, l’Istituto si impegna, qualora proceda alla concessione di specifici prefinanziamenti, ad applicare condizioni di tasso non superiori a quelle previste per i propri fondi al successivo art. 8 .
Art. 5 – Intervento del fondo di rotazione
Per consentire l’erogazione dei finanziamenti Veneto Sviluppo, utilizzando compatibilmente procedure e/o autorizzazioni interbancarie elettroniche, fornirà all’Istituto le disponibilità liquide dei relativi fondi di rotazione, bonificandole dagli Istituti Depositari, nella misura esattamente necessaria ad erogare i singoli finanziamenti, secondo le modalità e alle condizioni preventivamente stabilite per ciascuna operatività agevolata.
L’Istituto fornirà prontamente a Veneto Sviluppo il piano di ammortamento della quota del finanziamento erogata con le disponibilità del fondo di rotazione anche per le incombenze di cui al successivo art. 9.
L’intervento del fondo non potrà in ogni modo eccedere il 50% dell’importo del
finanziamento complessivamente erogato.
Le disponibilità dei fondi di rotazione saranno rese disponibili con cadenze mensili predeterminate su formale richiesta dell’Istituto, da inoltrarsi con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l’erogazione del finanziamento.
La quota di finanziamento non coperta dal fondo di rotazione sarà erogata con provvista propria dell’Istituto.
Art. 6 – Caratteristiche dei finanziamenti
I finanziamenti potranno assumere la forma tecnica dell’apertura di credito o del mutuo con rimborso in rate periodiche, trimestrali o semestrali, scadenti alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno. L’Istituto utilizzerà il preammortamento per raccordarsi a queste scadenze normalizzate.
Ciascun contratto di finanziamento, globalmente concesso, prevederà due distinti piani di ammortamento con liquidazione temporale uguale delle rate:
- l’uno, riferito alla quota erogata con mezzi provenienti dal fondo di rotazione, al tasso nominale annuo “fisso” stabilito dalla Veneto Sviluppo per ogni singola operatività. Per
consentire l’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo successivo, il predetto saggio di interesse resterà determinato su livelli più contenuti rispetto a quelli di mercato e potrà essere pari allo zero per cento;
- l’altro, corrispondente alla quota erogata con risorse raccolte in proprio dall’Istituto, da regolarsi alle condizioni “variabili” definite dall’Istituto medesimo nel rispetto di quanto
previsto al successivo articolo 8.
L’erogazione del finanziamento avverrà di regola in un’unica soluzione.
Eventuali erogazioni parziali dovranno essere preventivamente concordate e dovranno in ogni modo avvenire entro il periodo di preammortamento del prestito.
La durata del preammortamento non potrà eccedere i 24 mesi, ferma restando la durata
massima del finanziamento.
I prestiti potranno essere estinti anticipatamente. Art. 7 – Agevolazioni per l’impresa
L’effettivo onere complessivo per interessi a carico dell’impresa finanziata corrisponderà tempo per tempo e in relazione delle specifiche disposizioni relative al singolo fondo di rotazione, al mix dei due tassi, quello di remunerazione eventuale del fondo di rotazione e quello utilizzato dall’Istituto per la propria quota come definito al successivo articolo 8.
L’agevolazione sarà quindi riconosciuta attraverso l’applicazione di un appropriato mix delle due quote del finanziamento, quella erogata con le risorse del fondo di rotazione e quella con provvista dell’Istituto, regolate ai rispettivi tassi d’interesse, come sopra indicato, in vigore al momento della prenotazione delle disponibilità del fondo necessarie per l’erogazione del prestito.
A tali fini Veneto Sviluppo preciserà per ogni singolo fondo di rotazione:
- o la quota percentuale fissa di apporto del fondo di rotazione (sistema normale);
- o la misura del tasso agevolato massimo, definita in termini di abbattimento, fisso o percentuale, che si intende effettuare sul saggio massimo di remunerazione previsto sulla quota di finanziamento da erogarsi con disponibilità proprie dell’Istituto, così come disciplinato al successivo articolo 8 (sistema particolare).
Cosi determinata la quota percentuale di concorso del fondo di rotazione al singolo finanziamento, l’Istituto è facoltizzato a praticare, sulla restante quota erogata con disponibilità proprie, misure di tasso anche inferiori a quella massima così come definita al successivo articolo 8.
In corso di ammortamento del prestito, la misura percentuale degli interessi medi complessivamente a carico dell’impresa subirà delle variazioni ponderate rispetto al tasso agevolato iniziale in conseguenza dell’indicizzazione del saggio di remunerazione prevista
per la quota di finanziamento erogata con mezzi dell’Istituto. Art. 8 – Remunerazione massima per l’Istituto
La quota di finanziamento erogata con la provvista dell’Istituto sarà regolata dalle seguenti condizioni massime:
- la prima rata di ammortamento o di preammortamento, al tasso nominale annuo pari all’ EURIBOR a 3 o 6 mesi – media del mese precedente – maggiorato da uno spread, liberamente negoziabile tra banca e impresa richiedente e comunque non superiore a 500 punti base;
- le rate successive, al tasso risultante dall’adeguamento periodico apportato secondo le procedure in uso presso l’Istituto, in relazione alle variazioni intervenute nel parametro EURIBOR e con l’applicazione del medesimo spread concordato per il tasso iniziale.
L’Istituto potrà applicare alla quota di finanziamento erogata con proprie disponibilità tassi inferiori consentiti dal mercato che ritiene di determinare, fondo per fondo e tempo per tempo, in relazione alle varie forme tecniche dei finanziamenti. Di tali decisioni fornirà comunicazione scritta alla Veneto Sviluppo.
In ogni caso, si precisa che la misura massima dello spread convenzionale è stabilita da VS sulla base di provvedimenti regionali, talora aventi anche natura temporanea e transitoria. In ragione di ciò VS si riserva insindacabilmente il diritto di modificare, anche in riduzione, il livello massimo dello stesso, in conseguenza di nuovi provvedimenti o della revoca di provvedimenti regionali temporanei già emanati, con le eventuali differenziazioni tra fondi che i provvedimenti medesimi dovessero stabilire.
La comunicazione della modifica della misura massima dello spread verrà effettuata da VS entro un congruo termine dall’emanazione o dalla revoca del relativo provvedimento regionale e comunicata in forma scritta secondo quanto previsto dal successivo art. 14.
Art. 9 – Reintegro del Fondo di Rotazione
Alla scadenza di ogni singola rata di ammortamento dei finanziamenti oggetto del presente accordo Veneto Sviluppo provvederà di iniziativa al relativo recupero presso l’Istituto e
reintegro ai vari fondi di rotazione, presso gli Istituti Depositari dei fondi stessi, delle rate, in linea capitale aumentate degli eventuali interessi fissi, relative alla quota di finanziamento erogata a valere sui vari fondi di rotazione.
Tale reintegro, da effettuarsi sempre in base all’originario piano di rimborso, dovrà avvenire indipendentemente dall’effettivo pagamento della rata da parte dell'impresa finanziata.
Eventuali interessi di preammortamento per allineamento scadenza rate saranno liquidati a seconda del tipo di rimborso (trimestrale o semestrale) alla fine del trimestre o semestre solare successivo al momento della stipula.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, su iniziativa dell'impresa finanziata, l'Istituto provvederà immediatamente a mettere a disposizione alla Veneto Sviluppo le disponibilità del fondo di rotazione per tutte le corrispondenti somme ancora utilizzate a fronte del suddetto finanziamento.
Art. 10 – Inadempienza del finanziato
In caso di mancato rimborso del prestito da parte dell'impresa finanziata, l'Istituto potrà applicare, sulle rate scadute, il tasso di mora normalmente previsto, sia sulla quota erogata con disponibilità del fondo di rotazione, sia sulla quota erogata con disponibilità proprie.
Gli interessi di mora su entrambe le quote si intendono ad esclusivo favore dell’Istituto. Analoghe condizioni di tasso applicherà sull’intero suo credito qualora dovesse procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento.
In quest’ultimo caso l'Istituto è facoltizzato a reintegrare il fondo di rotazione , per le somme residue, secondo le gradualità previste dall’originario piano di ammortamento.
Art. 11 – Commissioni e spese
L’Istituto si impegna, per quanto attiene ad eventuali commissioni, spese di istruttoria e/o altro normalmente applicate a facilitazioni creditizie analoghe a quelle disciplinate dalla presente convenzione, di riservare alle operazioni in oggetto le condizioni il più possibile prossime ai livelli di minimo o esente fissate dall’Istituto medesimo e pubblicate sui propri
“fogli analitici informativi”.
Art. 12 Perdita dell’agevolazione
Nella stesura dei contratti di finanziamento l’Istituto dovrà richiamare gli estremi della normativa del fondo di rotazione e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell’intervento agevolato qualora sia accertata l’assenza o la perdita dei requisiti richiesti da parte dell’impresa finanziata, con il conseguente obbligo all’immediata restituzione delle somme di pertinenza del fondo di rotazione.
E’ comunque consentita all’Istituto la facoltà di proseguire l’operazione a condizioni ordinarie, senza l’intervento del fondo di rotazione.
Art. 13 – Durata della convenzione
La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigente sino al 31/12/2021 e così successivamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da inviarsi mediante lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso.
In caso di disdetta la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
Art. 14 – Modifiche della convenzione
Le intese tutte di cui al presente atto possono essere di comune accordo modificate in relazione a singole clausole tramite semplice scambio di lettere tra le parti sottoscritte, le quali determineranno in queste ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.
Art. 15 – Eventuali controversie
La soluzione di eventuali controversie sull'applicazione ed interpretazione della presente convenzione sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, facoltizzati fin d'ora a decidere irritualmente, di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà designato d'intesa tra i primi due o in
difetto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Art. 16 – Spese di registrazione
Spese, imposte e tasse per questa convenzione e per la sua applicazione sono a carico di entrambe le parti in quota eguale.
Letto, approvato e sottoscritto – Luogo, data .
- Veneto Sviluppo Spa - Nuova Banca Convenzionata xxxx