POLIZIA DI STATO
MODULARIO
INTERNO 314
MOD. 4 P.S.C.
POLIZIA DI STATO
V REPARTO MOBILE – TORINO
DIREZIONE
DISCIPLINARE DI GARA
Gara d’appalto con procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
P-L Sezione Gestione Bar e Distributori Automatici
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SOMMARIO
ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 3
ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 3: DETTAGLI DEL SERVIZIO 4
ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74, DEL D.LGS.VO 50/2016)4 ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016) 4
ARTICOLO 6: IMPORTO A BASE D’ASTA DELL’AFFIDAMENTO E CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO 5
ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016) 7
a) Xxxxxxxx ammessi alla partecipazione 7
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: 7
ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016) 9
a) Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016) 9
b) Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 CO. 1, LETT. a), CO. 2 E CO. 3 D.LGS. 50/2016) 10
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 D.LGS. 50/2016) 10
d) Xxxxx di prova (comprova dei requisiti) 11
e) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti 12
f) Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici 12
ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 50/2016) 13
a) Avvalimento (evidenziare allegati sulla bozza definitiva) 13
ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016) 15
a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria 15
ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016) 18
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 19
a) Commissione di aggiudicazione 19
b) Criteri per la valutazione dell’offerta 19
ARTICOLO 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 22
ARTICOLO 14: ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 29
L’aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice e si svolgerà in tre fasi: 29
ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 30
ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 31
ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 33
ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 33
ARTICOLO 19: comunicazioni, accesso agli atti e responsabile del procedimento 35
ARTICOLO 20: procedure di ricorso 36
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ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
V Reparto Mobile della Polizia di Stato, xxx Xxxxxx 00, 00000 - Xxxxxx
Responsabile del Procedimento: Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Referente di Gara: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - tel 0000000000 E-mail Certificata - PEC: 0xxxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, di natura amministrativo/procedurale, inerenti alla presente procedura di gara, esclusivamente in forma scritta e tramite mail certificata, fino a 3 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, ai sopra indicati punti di contatto.
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n.241 si informa che il Responsabile unico del procedimento è: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx PEC: 0xxxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di esperimento della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione del servizio e del perfezionamento del contratto, della gara d’appalto svolta ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) per il servizio di gestione del bar interno del V Reparto Mobile.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, CO. 2.
La gara, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, risponde anche alle disposizioni previste dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico, dallo schema di contratto e dalla lettera di invito e relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.
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ARTICOLO 3: DETTAGLI DEL SERVIZIO
CIG n. 7445345D0C
Costituisce oggetto del servizio la gestione del bar interno del V Reparto Mobile.
Il dettaglio delle modalità di prestazione del servizio è contenuto nel capitolato tecnico allegato a questo disciplinare e ai documenti complementari (sui siti istituzionali di cui al successivo articolo 4)
ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74, DEL D.LGS.VO 50/2016)
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000xxx0x0x0x0xx000000000)
Sul profilo del committente di cui al precedente comma, è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF.
ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016)
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. “Soccorso istruttorio”.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso in cui l’operatore si presenti sotto forma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio,) e la Stazione Appaltante disponga l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione “per quanto di competenza”. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l’esclusione dell’intero raggruppamento.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva
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ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
ARTICOLO 6: IMPORTO A BASE D’ASTA DELL’AFFIDAMENTO E CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO
• L’importo posto a base di gara su cui operare il rialzo, è:
€ 29.088 non soggetta all’IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10, n. 23.
L’importo posto a base di gara, aumentato dell’importo risultato dalla percentuale di rialzo, sarà il canone da corrispondere al Fondo di Assistenza per l’espletamento del servizio per la durata di anni 3 (tre).
Il prezzo relativo ai servizi del presente appalto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle leggi del settore oggetto dell'appalto.
Il valore complessivo stimato dell’appalto per anni 3 ammonta: ad € 29.088, più la percentuale di rialzo offerta in sede di gara. Tale risultante non è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 10, n. 23.
A questa si aggiunge la somma presunta per il triennio di € 40.000, IVA esclusa, per gli importi relativi alle utenze utilizzate per il servizio come calcolati sulla base dei consumi pregressi.
La ditta aggiudicataria provvederà del corrispettivo delle utenze entro 15 giorni dalla richiesta sul capo XIV cap. 3560 intestato alla Tesoreria dello Stato e si impegna a trasmettere copia della quietanza per il pagamento dei consumi all’ufficio amministrativo contabile presso il V Reparto Mobile della Polizia di Stato sito in xxx Xxxxxx 00 – 00000 - Xxxxxx
Inoltre si aggiunga L’importo del canone dovuto al Demanio per la concessione dell’area ove insiste il bar oggetto di questo appalto che equivale per l’attuale gestione dell’esercizio commerciale a € 4.800,00 circa annui (rivalutato, per gli anni di contratto successivi al primo, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’I.S.T.A.T.).
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prendere diretto contatto con la competente agenzia del Demanio per regolarizzare al più presto la propria posizione rispetto alla concessione demaniale dello spazio bar, assumendo ogni obbligo relativo a tale accordo.
Per il presente appalto si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per i quali deve essere posta a disposizione la somma di € 0,00 pertanto oltre
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all’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza sopra determinato, è necessario redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Si rappresenta che presso il bar del V Reparto Mobile della Polizia di Stato di Torino sono impiegate alle dipendenze della ditta “Maxi Fruver di Xxxxxxxxxx Xxxxx & c. s.a.s.” (attuale appaltatrice) nr. 3 (tre) dipendenti). Fermo quanto stabilito dal C.C.N.L. di settore l’aggiudicatario si impegna ad utilizzare in via prioritaria gli operatori della precedente ditta affidataria compatibilmente con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico/organizzative previste per l’esecuzione del contratto.
• Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara
Il V Reparto Mobile, per consentire alle imprese di formulare in modo più efficace l’offerta, anche al fine di valutare il bacino potenziale di utenza dell’esercizio economico oggetto della procedura, richiede come condizione di ammissione alla gara, di effettuare un sopralluogo presso la sede ove verrà svolto il servizio/fornitura oggetto della gara e di prendere visione degli spazi e dell’impiantistica dei locali oggetto del servizio/fornitura. Il sopralluogo permetterà di avere un’esatta e completa conoscenza delle esigenze della struttura. Il sopralluogo dovrà risultare da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e confermata dal referente del Reparto. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Referente presso la struttura o un suo incaricato al numero tel 011/0000000 – ufficio tecnico.
I locali saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 fino al secondo giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta comporta la dichiarazione di avvenuto sopralluogo e implica la presa visione della documentazione e degli spazi interessati ai servizi e alla fornitura, nonché l’accettazione di tutti i vincoli tecnici ed operativi richiesti per la realizzazione dei servizi e della fornitura oggetto dell'appalto nel rispetto delle normative di legge.
Pertanto l’impresa non potrà addurre giustificazioni per eventuali errori di prezzo o difficoltà di esecuzione risultanti da inadeguato sopralluogo.
In sede di sopralluogo il concorrente dovrà dichiarare la piena conoscenza e l’impegno all’applicazione del D.U.V.R.I., che potrà essere oggetto di integrazione e/o rettifiche, su proposta della ditta aggiudicataria ai sensi dell’art.26 del D.lgs 81/2008.
I documenti tecnici per la redazione del D.U.V.R.I. sono conservati nella struttura e devono essere chiesti in visione o in copia durante il sopralluogo stesso.
• Durata del contratto:
La durata complessiva prevista per il servizio è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
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ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016)
a) Soggetti ammessi alla partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo.
Tali condizioni devono permanere, in capo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell’art. 48 del vigente Codice degli Appalti.
Nel caso dei servizi di gestione bar oggetto di questo disciplinare nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
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essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
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È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Nel caso del servizio oggetto di questo disciplinare, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio
ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016)
Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Modello della domanda di partecipazione (Art. 85) il cui modello è in allegato al presente disciplinare unitamente ai modelli di domanda di partecipazione e autodichiarazioni (All.ti X0, X0x, X0x, X0x, X0x, X0x, X0x, A2 Modello unico DUGE e A2 bis Istruzioni per la compilazione del DUGE):
Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali:
a) Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016)
Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni
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previste dall’articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo articolo 11 (motivi di esclusione) del presente disciplinare di gara.
b) Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 CO. 1, LETT. a), CO. 2 E CO. 3 D.LGS. 50/2016)
I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 D.LGS. 50/2016)
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:
⮚ una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato annuo (“generale”) d’impresa dell’operatore economico negli ultimi tre esercizi finanziari di 69.088 Euro complessivi.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (Parte IV sez. B -1/a) del Modello Unico DGUE)
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⮚ Di aver realizzato nell’ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto di gara con un fatturato specifico di 23.000 Euro.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (Parte IV sez. B -2/a) del Modello Unico DGUE)
⮚ un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (Parte IV sez. B -5 del Modello Unico DGUE)
Nel caso l’operatore economico risulti costituito da meno di tre anni trova applicazione l’articolo 86 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
La presentazione di una idonea dichiarazioni bancaria attestante che l’impresa concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte al presente appalto appare idonea a comprovare la capacità economica finanziaria per l’operatore che, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze chieste dalla amministrazione aggiudicatrice. Il concorrente dovrà produrre la documentazione alternativa contestualmente alla esplicazione negli atti di gara del giustificato motivo di cui all’articolo 86 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. (V. anche punto d)
Tale richiesta trova motivazione in relazione alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, la stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
d) Xxxxx di prova (comprova dei requisiti)
La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi, nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, di cui al
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paragrafo a) all’aggiudicatario provvisorio della presente procedura riservandosi in ogni caso di espletare dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.
La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all’articolo 86 e all'allegato XVII del vigente Codice degli appalti, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.
La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui al citato articolo 86.
L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (vedi punto c).
e) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata, tramite apposita sessione nel sistema AVCpass.
Qualora per la natura delle certificazioni/attestazioni medesime non sia possibile produrle secondo le modalità sopra espresse sarà l’Amministrazione a comunicare modalità alternative.
f) Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure regolate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. A tal fine entro il 31/12/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
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Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all’articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.
Ciascun concorrente, ove la procedura di gara lo prevede, potrà registrarsi al “Sistema AVCpass” secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 50/2016)
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/206 e della certificazione di qualità di cui alla lettera e) del precedente articolo 8, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di offerta:
⮚ una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
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d) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
f) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto Lgs.vo 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5. In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
7. In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
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b) DIVIETO DI SUBAPPALTO
Il servizio oggetto di questo disciplinare non potrà essere subappaltato, ai sensi dell’art. 118 D.L.vo 50/2016, pena la perdita dell’aggiudicazione e l’applicazione delle eventuali penali previste.
Tale divieto è dovuto alla particolarità della struttura dove si svolge il servizio ed alla natura dello stesso.
ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016)
a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria
In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’ammontare del valore complessivo provvisorio della presente gara al netto dell’I.V.A., (prezzo posto a base d’asta sommato al presuntivo per le utenze) corrispondente a € 1382,00.
Le garanzie provvisorie, sono prestate a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo sarà ridotto del 50% per gli operatori economici che siano in possesso, della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9OO1 – 2008.
Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Le garanzie provvisorie coprono la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e saranno svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo per l’aggiudicatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell’offerta.
La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
− Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:
• in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
• in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
• in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
• in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e)del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le cauzioni devono altresì riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per il servizio di gestione del bar interno presso il V Reparto Mobile di Torino, sito in questa xxx Xxxxxx 00.
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b) Garanzie definitive
L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016 - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La cauzione definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria
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La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l’accertamento dei relativi poteri.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016)
Oltre ai motivi previsti dalla “Lex specialis” del presente disciplinare l’operatore economico è escluso dalla presente procedura di gara se si trova in una qualsiasi delle condizioni previste all’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
Inoltre l’operatore economico è escluso nell’eventualità di presentazione di un’offerta
• con un importo globale inferiore alla base d’asta;
• nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici;
• che siano sottoposte a condizione;
• che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni del servizio;
• incomplete e/o parziali;
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• di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
• che siano prive dell’indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica
• che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
• in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per Informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
a) Commissione di aggiudicazione
La valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante nei termini e con le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri.
b) Criteri per la valutazione dell’offerta
La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016, da individuare sulla base dei parametri e con i pesi di seguito elencati:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Punteggio tecnico | 40 |
Punteggio economico | 60 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio totale viene determinato dalla somma algebrica del punteggio dell’offerta economica (PE) e del punteggio tecnico (PT) calcolato applicando la seguente formula:
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𝑌 = 𝑃𝐸 + 𝑃𝑇
Dove:
Y= punteggio totale; PE= punteggio offerta economica; PT= punteggio tecnico;
b1) offerta tecnica (All. 3)
Le relazioni tecniche di offerta, che non dovranno superare n. 6 pagine di foglio A4, dovranno riferirsi ai seguenti criteri, senza alcun riferimento a prezzi, voci di costo o altro valore ecc. che possa ricondurre, pena l’esclusione dalla gara, al valore dell’offerta economica o tale da poter essere ricavato.
A.1. progetto di gestione e organizzazione del servizio max 21 punti | ||
1.1 orari di apertura (barrare solo una tra le voci a, b e c) | ||
a) apertura base 7.00 – 20.00 dal lunedì al sabato | 0 punti | |
b) apertura estesa 6.30 – 22.00 dal lunedì al sabato | 6 punti | |
c) apertura full 6.00 – 22.00 dal lunedì alla domenica | 10 punti | |
1.2 disponibilità ad aperture straordinarie festive | 5 punti | |
1.4 personale impiegato (barrare solo una tra le voci a, b, c) max 13 punti | ||
a) 1 addetto al servizio | 0 punti | |
b) 2 addetti al servizio | 5 punti | |
c) 3 addetti al servizio | 8 punti | |
A.2. prodotti alimentari con disponibilità giornaliera max 6 punti | ||
2.1 prodotti specifici per celiaci | 2 punti | |
2.2 prodotti specifici per vegetariani | 1 punti | |
2.3 prodotti specifici per vegani | 1 punti | |
2.4 prodotti specifici per intolleranti al lattosio | 2 punti | |
Totale | punti |
Alla migliore offerta sarà applicato il punteggio massimo. Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio in proporzione.
b2) offerta economica (All. 4)
L’offerta economica è data dal rialzo unico e incondizionato espresso in percentuale sull’importo posto a base di gara (art. 6)
Il prezzo complessivo da corrispondere, per il servizio oggetto di affidamento, risulta, pertanto, dalla somma dell’importo a base d’asta aumentato dell’importo del rialzo offerto.
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Il periodo di validità dell’offerta è di 180 giorni decorrente dal termine di presentazione dell’offerta stessa.
L’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.
L’offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente o da un suo procuratore ed avere validità di almeno 180 giorni;
Non sono ammesse offerte fatte per telegramma, pec. Non sono ammesse offerte parziali o in aumento.
Non sono ammesse offerte condizionate.
Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi. Tanto il valore complessivo dell’appalto quanto i singoli prezzi unitari si intendono fissati dalla ditta in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia tenuto presente.
La ditta non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.
Si procederà al calcolo dell’anomalia delle offerte ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del Codice degli appalti.
La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio sulla percentuale di rialzo, esclusi gli oneri per la sicurezza, sui sotto elencati valori dei prezzi posti a base di gara.
Il punteggio dell’Offerta Economica a rialzo sarà assegnato all’offerta i-esima in base alla formula di seguito indicata:
RO : RM = X : 60
dove:
RO = rialzo offerto RM = rialzo migliore
60 = massimo punteggio
X = punteggio da assegnare all’offerta in esame
I risultati saranno arrotondati alle 2 ultime cifre decimali.
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del relativo punteggio con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico in base ai criteri indicati nelle tabelle di valutazione tecnica.
I punteggi ottenuti dall’esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la graduatoria finale, aggiudicando la gara al concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore.
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La gara verrà aggiudicata all’offerta che consegue la massima valutazione totale. Tutti i calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. A parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerente che ha ottenuto il maggiore punteggio tecnico. In caso di parità in graduatoria, si procederà ad effettuare un sorteggio per determinare la graduatoria.
La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta regolarmente presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Con la presentazione dell’offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni della gara e del Disciplinare di gara nonché le condizioni espressamente riportate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico.
ARTICOLO 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI
ESPLETAMENTO SERVIZIO
DELLA
GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL
Costituzione del plico (ALL. B)
L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato (con timbro e firma del rappresentante legale della Ditta sui lembi di chiusura), contenente l’intestazione dell’operatore economico e recante la seguente dicitura:
▪ Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 62) per il servizio di gestione del bar interno del V Reparto Mobile della Polizia di Stato di Torino, sito in via Veglia 44.
▪ denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;
▪ l’indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d’invito n. XXX/XXXX-XXXX del 26/04/2018, il CIG n. 7445345D0C)
Il plico principale, così contraddistinto, dovrà contenere ulteriori buste, meglio specificate al successivo punto 3, e dovrà essere recapitato, a mano o per posta, entro e non oltre:
le ore 12:00 del 31/05/2018
Al seguente indirizzo:
V REPARTO MOBILE – TORINO
DIREZIONE
V Reparto Mobile della Polizia di Stato Via Xxxxxx, xx 00, X.x.x. 00000 XXXXX’: Torino
Eventuali ritardi di recapito o disguidi nella consegna della busta restano a rischio e pericolo del mittente.
Non fa fede il timbro postale, bensì quello di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo/Corrispondenza.
Il ritardo nella consegna della busta comporterà l’esclusione dalla gara.
Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte diverse tra loro in quanto, in tal modo, non si evince la reale volontà dell’offerente.
Le offerte inoltrate e comunque pervenute oltre il limite previsto non potranno essere ritirate. Il plico principale dovrà contenere a pena di esclusione:
una busta sigillata con l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” per la partecipazione alla Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 62) per il servizio di gestione del bar interno del V Reparto Mobile della Polizia di Stato di Torino, sito in via Xxxxxx 00
xxnominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;
▪ l’indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d’invito n. XXX/XXXX-XXXX del 26/04/2018, il CIG n. 7445345D0C)
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
I) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente secondo gli allegati A1 e seguenti e A 2 Modello unico DUGE, ovvero dal Legale Rappresentante o da Procuratore dell’Impresa munito dei poteri necessari, e corredata di una copia di documento di identità in corso di validità, nella quale dovranno essere attestate le dichiarazioni sostitutive in essa contenute ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 riguardo:
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1. DATI GENERALI E DICHIARAZIONI DELLA IMPRESA/SOCIETA’
- paragrafo 1
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E XXXXXXXX’
PROFESSIONALE - paragrafo 2
3. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA - paragrafo 3
4. CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI - paragrafo 4
In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti che prevedono dal 18 Aprile 2018 l’acquisizione del DUGE in formato ELETTRONICO si allega a questa lettera d’invito il file in formato .XML (nome file: espd-request.xml). L’operatore economico per la compilazione del DUGE ELETTRONICO dovrà:
• Andare all’indirizzo xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx
• Qualificarsi come operatore economico
• selezionare la voce: importare un duge
• caricare il file allegato: espd-request.xml
• compilare il DUGE
• salvare a fine compilazione su supporto informatico (CD o CHIAVETTA USB) il file creato in estensione .xml e inserirlo nella busta con la documentazione amministrativa.
I supporti informatici inviati potranno essere ritirati presso questo Reparto a fine procedura.
Il DUGE in formato .docx allegato (A2) alla presente lettera d’invito è da considerarsi esemplificativo e indicativo.
II) Ulteriori DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’ da redigere e sottoscrivere dal legale rappresentante della ditta concorrente o dal Procuratore dell’Impresa munito dei poteri necessari ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui la Impresa/Società dichiara:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato, compresi gli allegati e nello schema di contratto;
2. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni dei capitolati, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
3. di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI, partecipante alla gara;
4. di esercitare il diritto di accesso secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche salvo quanto stabilito dal Codice dei contratti;
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5. di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, presa visione e impegno, presentando, debitamente compilato, il modulo in occasione del sopralluogo e firmato dal Referente per il Fondo di Assistenza (allegato n. A1 d).
6. di aver preso visione del DUVRI durante il sopralluogo presso la struttura;
7. di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
8. di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nonché di quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa tra AN.A.C. e Ministero dell’Interno del 15-7-2014, che prevede:
a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.)
b) di prendere atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 - bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353- bis c.p.”.
Nei casi di cui ai punti a) e b) di cui sopra, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014);
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III) in caso di avvalimento
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) per l’Impresa concorrente: dichiarazione sostitutiva (Allegato A1e) sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
b) per l’Impresa ausiliaria: (Allegato A1f)
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice degli appalti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice degli appalti;
c) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89 del Codice degli appalti, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
IV) ATTI DI GARA
Copia del disciplinare di gara, dello schema di contratto (da non compilare ma solo siglare) e del capitolato tecnico, completi dei relativi allegati, siglati in ogni loro pagina dal legale rappresentante della ditta in segno di incondizionata accettazione.
V) RICEVUTA in originale del versamento effettuato in favore dell’ANAC (quando prescritto) ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
VI) POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA, bancaria di cui all’art. 93 del Codice degli appalti.
VII) L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario
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VIII) MODULO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO obbligatorio. (Allegato A1d)
IX) CODICE PASSOE, di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, acquisito dall’Operatore Economico a seguito della registrazione al sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ove richiesto dalla procedura.
X) una dichiarazione nella quale il rappresentante legale della Ditta – con firma leggibile
– (eventualmente: ciascuno dei rappresentanti legali delle Ditte facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese) attesti (attestino) espressamente:
1. di aver preso visione del capitolato tecnico e di tutti gli eventuali allegati, della presente lettera d’invito, della bozza di contratto e di tutti gli eventuali allegati, ed attesti (attestino), inoltre, di conoscere ed accettare in ogni loro parte, tutte le disposizioni della presente lettera d’invito e dei documenti sopra elencati comprendendosi anche i chiarimenti della eventuale sub-fase di prequalifica nonché quelli della fase di offerta;
2. di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i materiali per il servizio in questione.
In caso di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, con la presente dichiarazione di accettazione, i rappresentanti legali delle Ditte facenti parte del Raggruppamento dovranno dettagliatamente specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle Ditte e l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.
XI) la ricevuta della garanzia provvisoria costituita come indicato all’articolo 10, lettera a), del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. la polizza fideiussoria dovrà essere prodotta dalla sola ditta mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione);
XII) nel caso di RTI già costituito: copia dell’atto costitutivo e della procura (in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale) ad agire in nome e per conto del raggruppamento;
XIII) nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di alcune consorziate: copia dell’atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate;
XIV) nel caso di avvalimento: tutta la documentazione richiesta all’art. 9, lettera a), del presente disciplinare di gara.
XV) valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale del firmatario dell’offerta in originale oppure in copia se corredata da autentica notarile in originale (solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore).
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XVI) il “PASSOE” ottenuta dal sistema “AVCPASS” per il controllo dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario. Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCpass deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.
XVII) PATTO DI INTEGRITA’
Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante (che abbia potere di firma) della Società che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Nel caso la Commissione di gara rilevi la mancanza di tale documento, ne potrà richiedere l’integrazione. Ove il concorrente non provveda entro il termine prescritto dalla Commissione a integrare la documentazione, il concorrente stesso sarà escluso dalla gara.
Si evidenzia che la mancanza o l’insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e adempimenti di cui sopra, costituirà causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. che reca “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”.
Il Plico principale dovrà contenere altresì:
⮚ Una busta sigillata contraddistinta con la seguente dicitura:
“Busta B – OFFERTA TECNICA” per la partecipazione alla Gara d’appalto, ai sensi del
D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per la fornitura del servizio di gestione del bar interno del V Reparto Mobile della Polizia di Stato di Torino, sito in via Veglia 44
▪ denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;
▪ l’indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d’invito n. XXX/XXXX-XXXX del 26/04/2018, il CIG n. 7445345D0C)
La Busta “B – OFFERTA TECNICA”, non dovrà contenere altro documento che l’offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita dei necessari poteri (da ciascun rappresentante legale delle Ditte facenti parte il Raggruppamento di Imprese), redatta in lingua italiana e in modo conforme alle indicazioni del capitolato tecnico
⮚ una busta sigillata contraddistinta con la seguente dicitura:
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“Busta C – OFFERTA ECONOMICA”1 per la partecipazione alla Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di gestione del bar interno del V Reparto Mobile della Polizia di Stato di Torino, sito in via Xxxxxx 00
xxnominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, e-mail e pec;
▪ l’indicazione dei riferimenti della gara: (Lettera d’invito n. XXX/XXXX-XXXX del 26/04/2018, il CIG n. 7445345D0C)
La busta “Busta C – OFFERTA ECONOMICA” non dovrà contenere altro documento che l’offerta economica redatta in lingua Italiana, munita di marca da bollo, che dovrà riportare esclusivamente il rialzo in percentuale sul prezzo posto a base d’asta, oltre l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendali come previsto dal comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, corredata di sottoscrizione dell’offerente.
Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4 del D. L.vo 50/2016).
La mancanza anche di soltanto uno dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla gara, ad eccezione della mancanza o insufficienza del bollo che comporterà, però, denuncia alle competenti Autorità per l’applicazione delle penalità stabilite dalla legge vigente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occorre inviare un unico plico.
ARTICOLO 14: ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice e si svolgerà in tre fasi:
Fase 1: In seduta pubblica, ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese concorrenti (1 per ciascuna Impresa) saranno esaminati i plichi pervenuti al fine di effettuare la comunicazione verbale alle Imprese, dell’esito.
Verranno verificate quindi:
1. data e ora di ricezione dell’offerta da parte della Stazione Appaltante;
2. integrità strutturale dei plichi pervenuti;
1 Ovviamente sarà “Busta B – Offerta Economica” nel caso di adozione del criterio della migliore offerta ai sensi del R.D. 000/00 -
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3. integrità delle buste in esso contenute;
4. apertura della busta contenente la “documentazione” per la verifica del contenuto;
5. a seguito della verifica della documentazione e dopo le eventuali fasi delle integrazioni e/o del soccorso istruttorio in seduta pubblica si procede a dichiarare le ammissioni alle fasi successive o le esclusioni;
6. apertura della busta “BUSTA B” contenente l’offerta tecnica che sarà vidimata dal Presidente e poi reinserita e sigillata nella sua busta per la successiva fase di valutazione tecnica dell’offerta IN SEDUTA RISERVATA.
Fase 2: In successive sedute riservate, ovverosia alla sola presenza della Commissione, sarà effettuata la valutazione tecnica di tutte le offerte pervenute e ammesse a questa fase, nonché, all’attribuzione dei punteggi ottenuti.
Fase 3: In seduta Pubblica, ovverossia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti (1 per ciascuna Impresa), sarà data comunicazione verbale dei punteggi tecnici ottenuti da ciascuna offerta; di seguito, si procederà con l’apertura delle buste contenenti le “Offerte economiche” alle quali sarà attribuito il relativo punteggio.
La somma tra il punteggio tecnico e quello economico rappresenterà il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta. Di conseguenza, la gara sarà aggiudicata con le modalità di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016, all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
La Commissione provvederà, altresì, a verificare la presenza o meno di offerte anormalmente alte, ai sensi dell’articolo 97del D.Lgs.vo 50/2016.
Successivamente la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 provvederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione rendendola definitiva.
La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ovvero, si riserva la facoltà non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016
Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti secondo le modalità previste dall’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo 50/2016.
ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante, ricevuti i verbali di seduta della Commissione, procede, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla aggiudicazione provvisoria ed alla verifica del
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possesso dei requisiti generali, capacità professionale e garanzie di qualità richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente classificato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale, fino ad un limite di sei escluso il primo.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutti i controlli amministrativi che la Stazione Appaltante intende effettuare volti alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede di gara.
L’impresa aggiudicataria dovrà in sede di stipula del contratto presentare, tra l’altro, la garanzia in forma definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti.
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato entro i termini fissati dai commi 9 e 10 dell’art. 32 del Codice degli appalti.
Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.vo50/2016, interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell’Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali, oltre gli Enti previdenziali per la verifica della regolarità contributiva, ovvero, se operante, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell’art. 62-bis del codice dell’amministrazione digitale.
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.
ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
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documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
*Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile per il riscontro dell’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196 del 2003 è Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Ogni Ufficio nomina i propri referenti
* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”.
* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
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ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione del servizio formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi
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di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
4. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguitee comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016.
7. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via PEC all’indirizzo 0xxxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx fino a 3 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo.
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8. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in € 0,00. Nell'ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, Questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
9. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo rialzo, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016). La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche
10. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
11. L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il Foro competente di Torino.
ARTICOLO 19: comunicazioni, accesso agli atti e responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice degli appalti, l'Amministrazione comunica entro un termine non superiore a 5 giorni:
a) l'aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l’esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a).
L'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso agli atti nella forma e con i presupposti indicati dall'art. 53 del Codice degli appalti, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 53 del Codice degli appalti l'accesso agli atti è differito:
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione definitiva;
Ai sensi del dell’art. 53, comma 5, del Codice degli appalti, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito
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delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla presente procedura di affidamento.
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile unico del procedimento è: Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - indirizzo di posta elettronica certificata: 0xxxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
ARTICOLO 20: procedure di ricorso:
Contro il presente atto di gara o contro ogni successivo atto che si ritenga lesivo dei propri interessi è possibile ricorrere al Foro competente di Torino.
ARTICOLO 21: avvertenze:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 59, comma 3, esclude i candidati o i concorrenti qualora siano considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.