SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 L. 241/90) TRA
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, (di seguito denominata ARSIAL), P.I. n. 04838391003, con sede legale in Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 38, rappresentata dall’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Roma il giorno 11 ottobre 1973, che agisce in qualità di Presidente della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia. Indirizzo PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
E
l’Università degli Studi della Tuscia (UNITUS) (di seguito anche solo UNITUS), Codice Fiscale 80029030568, con sede legale in Viterbo, via Santa Xxxxx in Gradi, 4, rappresentata dal Rettore pro tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Perugia il 09/07/1974 e domiciliato per la carica come sopra, in Viterbo, via Santa Xxxxx in Gradi,
4. Indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PREMESSO CHE
• ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare l’attività di promozione, applicazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche che siano necessarie ed idonee a migliorare l'efficienza economica delle imprese singole o associate; (art.2 comma 1 lett. a) e la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2 comma 1 lett. i).
• UNITUS è una Università pubblica che ha tra i suoi scopi fondamentali la ricerca
scientifica e la diffusione delle conoscenze, fornendo il suo contributo allo sviluppo economico, sociale, culturale e civile del territorio. Ha una particolare vocazione per la
ricerca in campo agroalimentare, che rappresenta un riconosciuto punto di eccellenza dell’Ateneo, con competenze trasversali in diversi dipartimenti.
• Il 30.12.2015 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, (G.U. del 26.4.201, ha approvato il progetto ‘Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per la ricerca e l’innovazione nella filiera olivicola-olearia. Laboratorio dell'innovazione della filiera olivicola olearia (LIOO)’ a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca, da svolgersi presso i locali dell’Istituto Strampelli in Rieti.
• Con Decreto Direttoriale del 19.2.2020, registrato dal MEF il 26.3.10 e dalla Corte dei conti il 27.3.20, il MIUR ha formalmente approvato il progetto opportunamente rimodulato, a causa degli eventi sismici del 2016 che hanno colpito l’area di Rieti e l’Istituto Strampelli, rendendolo inagibile, definendo altresì la nuova sede del Laboratorio presso i locali del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Rieti.
• Con delibera della Giunta Regionale del 20.12.2019, la Regione Lazio ha stanziato la somma di 1.000.000 di euro per gli adeguamenti dei locali siti presso la Sede del Consorzio stesso, ai fini della realizzazione di LIOO (Laboratorio dell’Innovazione della filiera Olivicolo-olearia), manifestando, concretamente, interesse per gli obiettivi del Laboratorio e riponendo fiducia nella qualità delle attività e nella reputazione dei soggetti coinvolti.
• Il 26.5.2020 il Consiglio di Amministrazione di UNITUS ha deliberato l’avvio delle attività del progetto dal 1.10.2020, nominando, nella medesima occasione, un Comitato Scientifico per la gestione delle attività, composto da docenti di UNITUS con specifica esperienza di ricerca nella filiera olivicola olearia, e un Responsabile Scientifico nella persona del xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
• Il progetto LIOO si pone come obiettivo la realizzazione di una infrastruttura di ricerca di eccellenza, con la finalità prioritaria di sviluppare metodiche di ricerca innovative, raccordare l'innovazione nella filiera olivicola olearia, favorire il trasferimento
tecnologico agli operatori del settore e comunicare, informare e trasmettere i valori dell’olio extra vergine di oliva italiano ai consumatori. Il Laboratorio di ricerca dovrà anche favorire lo sviluppo di idee innovative nell’ambito della filiera olivicola-olearia, anche attraverso la realizzazione di spin-off, favoriti dalla presenza della sede universitaria e dal relativo network di collaborazioni con enti, aziende e investitori istituzionali, stimolando il sistema delle imprese a utilizzare l’infrastruttura di ricerca.
• ARSIAL e UNITUS intendono concludere un accordo di collaborazione, con ricadute di pubblico interesse, per la realizzazione di studi legati alla valutazione produttiva e qualitativa delle varietà di olivo, locali e nazionali, alla loro valorizzazione agronomica ed economica, alla propagazione e alla tracciabilità genetica delle varietà di olivo e del relativo materiale vivaistico, dalla pianta al prodotto, mettendo in sinergia le proprie diverse competenze istituzionali, le loro strutture, il loro personale tecnico e scientifico, la puntuale conoscenza del territorio della Regione Lazio e delle comunità locali di proprietari e di associazioni olivicole ed elaiotecniche per la produzione e commercializzazione dell’olio e del frutto da mensa.
• L’Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento
in sede di stipula delle Convenzioni Operative, attuative del presente accordo.
• L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.
• L’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici - prevede che gli accordi conclusi tra due o più Amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’Accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione
è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione.
• Conformemente alle finalità ed agli obiettivi del “Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020, prorogato all’8 agosto 2022, il presente Accordo si propone il perseguimento delle finalità più generali del predetto Piano, direttamente correlate con la tracciabilità genetica del materiale vivaistico delle varietà di olivo autoctone del Lazio, della loro valorizzazione agronomica e della valorizzazione commerciale delle loro produzioni, nell’interesse delle comunità di agricoltori interessati.
• Il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza, e devono essere di comune accordo resi pubblici tramite anche pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico.
• Gli oneri finanziari che deriveranno dalle convenzioni operative non costituiscono pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute da UNITUS nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità.
• L’oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore statale e regionale alle già menzionate parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di difesa dalle avversità biotiche delle colture agrarie e agroforestali del Lazio, nonché della tutela della biodiversità agraria e forestale e dei prodotti tipici e tradizionali regionali.
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.
Art. 2 Finalità
ARSIAL e UNITUS, con il presente Accordo convengono di collaborare al fine di realizzare obiettivi comuni consistenti nell’attuazione di uno o più progetti che, coerentemente con quanto previsto dal focus tematico di ARSIAL sulla valorizzazione del germoplasma olivicolo laziale con particolare riguardo alle varietà di olivo autoctone della regione, si propongano di approfondire tematiche relative: alla propagazione e alla tracciabilità genetica delle varietà di olivo e del relativo materiale vivaistico, dalla pianta al prodotto; alla valorizzazione del patrimonio varietale olivicolo anche attraverso lo studio di tecniche per la valutazione dei tempi di raccolta ottimali delle drupe sia ai fini della produzione di olio sia ai fini della produzione di olive da mensa; all’elaborazione di modelli di rischio per le malattie e per attacchi di predatori; all’elaborazione di protocolli di lotta integrata a basso impatto; alla programmazione di campagne di interventi in attuazione dei protocolli di lotta, nonché a sostenere campagne di comunicazione e formazione dei portatori di interesse sulla tematica in oggetto.
ARSIAL e UNITUS intendono inoltre valorizzare l’Azienda Sperimentale ARSIAL di Montopoli in Sabina sia come centro di raccolta extra situ del germoplasma olivicolo locale sia come polo dimostrativo di sistemi colturali e di attività agronomica.
Art. 3
Modalità operative e relazioni
Lo sviluppo dei progetti indicati nel precedente art. 2 verrà definito a mezzo di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:
a) attività da svolgere;
b) obiettivi da realizzare;
c) termini e condizioni di svolgimento;
d) tempi di attuazione;
e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
Art. 4 Responsabili scientifici
I responsabili scientifici per l’attuazione e il coordinamento del presente accordo sono: per UNITUS il professor Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
per ARSIAL il dirigente pro-tempore dell’Area Tutela Risorse, Vigilanza Produzioni di Qualità, dott. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxxxxx.
Art. 5
Spese e rendicontazione
In relazione all’esecuzione delle attività di cui all’Accordo, verrà riconosciuto all’Ateneo a titolo di rimborso spese e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo da definire nell’ambito di ogni convenzione operativa.
Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e delle Convenzioni operative che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.
Nei progetti, parte integrante delle singole Convenzioni Operative, i costi dovranno essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell’ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.
Art. 6 Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Art.7
Tutela del background
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
Art. 8
Proprietà e utilizzazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell’ambito dell’Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7, tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Art. 9
Durata, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e scadrà il 31 dicembre 2025.
Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.
L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 10 Trattamento dati personali
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016. Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
Art.11 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art.12 Diritto di recesso
Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di
una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.
Inoltre, ARSIAL si impegna a corrispondere a UNITUS l’importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 13
Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett.
a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.
Art. 14 Norme applicabili
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, Viterbo, _
Per ARSIAL | Per UNITUS |
Il Presidente del CdA | Il Magnifico Rettore |
Xxx. Xxxxx Xxxxxx | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |