PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 1 Componente 3
IC-DP|28/12/2021|CONVENZIONI ITALIA 4
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 1 Componente 3
Investimento 1.1 “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”
CONVENZIONE ATTUATIVA REGOLANTE I RAPPORTI TRA STRUTTURA ATTUATRICE E SOGGETTO ATTUATORE
per il SUBINVESTIMENTO M1C3 1.1.3 “INFRASTRUTTURA CLOUD”
CUP F89J21033700006
TRA
L’ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE - DIGITAL LIBRARY, rappresentato dall’arch. Laura Moro, in qualità di direttore e legale rappresentante, con sede in Roma, via di San Michele, 18, (di seguito “Digital library” o “Struttura attuatrice”)
E
LA DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE, rappresentata dalla dott.ssa Marina Giuseppone in qualità di direttore generale e legale rappresentante con sede in Roma, via del Collegio Romano 27 (di seguito “DGOR” o “Soggetto attuatore”)
Di seguito indicate congiuntamente anche come “Parti”
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTE la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 (i.e. CUP) che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso” e la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito “CAD”);
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’art. 5 comma 6, laddove prevede che:
“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 febbraio 2019, al numero 266, che attribuisce alla dr.ssa Marina Giuseppone l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della DGOR del Ministero della cultura;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, ed in particolare:
- l’art. 25 ai sensi del quale sono definite funzioni e compiti della DGOR;
- l'art. 26-bis con il quale viene istituita l’unità di missione per l’attuazione del PNRR (di seguito “Unità di missione”), quale ufficio dirigenziale di livello generale per il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero, nonché delle attività di gestione, monitoraggio e controllo, previste dall’articolo 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- gli artt. 33 e 35 ai sensi dei quali è stato istituito, in qualità di ufficio dotato di autonomia speciale, l’Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2020, al numero 930, con il quale è stato attribuito all’arch. Laura Moro l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Digital Library, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare:
- l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito “PNRR” o “Piano”) presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto del Segretariato generale di questo Ministero del 7 luglio 2021, rep. n. 528, recante “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulle “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l’attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
VISTO il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
RICHIAMATO l’art. 26-bis del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, pubblicato in G.U. del 15 settembre 2021, ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici
– digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, ha l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l’innovazione del sistema produttivo. All’interno della missione M1, il Ministero della cultura (“MiC” o “Ministero”), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata “Cultura e Turismo 4.0” (di seguito “M1C3”);
CONSIDERATO che nell’ambito della M1C3 è previsto l’investimento 1.1. denominato “Digital Strategy and Platforms for Cultural Heritage” (di seguito “Investimento Digital Strategy”) proposto dal Ministero per l’attuazione della strategia nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, con l’obiettivo di creare un ecosistema digitale della cultura, basato su un insieme coordinato e interdipendente di infrastrutture e piattaforme per la creazione e gestione di servizi di produzione, raccolta, conservazione, distribuzione e fruizione di risorse culturali digitali, cui sono connessi i seguenti target;
CONSIDERATO che la Digital Library ha il compito di coordinare e promuovere programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero e che, in virtù di questa funzione istituzionale, è stata designata quale struttura attuatrice dell’Investimento Digital Strategy per effetto del decreto del Segretario generale sopra richiamato;
CONSIDERATO che la DGOR svolge le funzioni dell’art. 17 del Codice dell’amministrazione digitale, elabora progetti per la modernizzazione dell’amministrazione attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, coordina i sistemi informativi del Ministero e ne gestisce l’infrastruttura di rete;
CONSIDERATO che l’Investimento Digital Strategy si articola in 12 sub-investimenti e che tra i Servizi abilitanti, che mirano a sviluppare un'infrastruttura (hardware e software) per la gestione delle risorse digitali e per l'orchestrazione di servizi e procedure, è presente il sub-investimento 1.1.3 denominato “Infrastruttura cloud” (di seguito anche “sub-investimento M1C3 1.1.3”) che prevede la progettazione e acquisto dei servizi cloud IaaS (infrastructure as a service) quali connettività, risorse di calcolo, sicurezza dei dati, servizi di backup distribuiti, VMStorage, Disaster Recovery, ecc. e l’adozione delle soluzioni tecnologiche della strategia nazionale per il rilascio del cloud previste dal Ministero innovazione tecnologica e transizione digitale nell’ambito dello stesso PNRR;
CONSIDERATO che per il sub-investimento M1C3 1.1.3 nella documentazione trasmessa alla Commissione europea è stato individuato come Soggetto attuatore la DGOR;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate al Ministero della cultura, previste per l’attuazione del sub-investimento M1C3 1.1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), così come riportato nella Tabella A allegata al decreto del Ministro dell’Economia e finanze del 6 agosto 2021, sono pari ad euro 25 milioni;
CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
RILEVATA la necessità di procedere all’attuazione del sub-investimento M1C3 1.1.3, in base alle attività previste nell’Allegato 1 - Scheda progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo (di seguito “Convenzione”) che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
VISTA la nota del 21 dicembre 2021, acquisita agli atti al prot. n. 908, con la quale la DGOR si dichiara disponibile a svolgere la funzione di soggetto attuatore e comunica il CUP per il sub-investimento M1C3 1.1.3;
RICHIAMATA la determina direttoriale n. 36 del 27 dicembre 2021, con la quale la Digital Library ha approvato la Scheda progetto e disposto di procedere alla sottoscrizione della Convenzione attuativa in relazione al sub-investimento M1C3 1.1.3;
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue Articolo 1 Premesse e allegati
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Fa altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, l’allegata Scheda progetto, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle Parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.
Articolo 2 Oggetto
La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del sub-investimento M1C3
1.1.3 “Infrastruttura cloud”, definendo gli obblighi, le procedure di rendicontazione e di pagamento.
Articolo 3 Soggetto attuatore
La Direzione generale Organizzazione (DGOR) è individuata quale Soggetto attuatore del sub- investimento 1.1.3 “Infrastruttura cloud”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0, investimento 1.1 “Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale”.
L’attuazione degli interventi è di competenza del Soggetto attuatore, il quale svolge altresì il ruolo di contraente e di stazione appaltante, anche avvalendosi di centrali di committenza
Articolo 4 Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione
Le attività, indicate nella scheda progetto allegata, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella Scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell’eventuale aggiornamento della medesima Scheda progetto.
Per la realizzazione delle attività, l’importo stanziato è di euro 25 milioni, come meglio indicato nella Scheda progetto.
La presentazione della Richiesta di pagamento finale delle spese all’Amministrazione centrale dovrà essere effettuata entro il termine massimo del 30 giugno 2026.
Articolo 5 Obblighi del Soggetto attuatore
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a:
a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
b) assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
c) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari, a quanto indicato dall’Unità di missione e dalla Struttura attuatrice;
d) trasmettere alla Struttura attuatrice il progetto operativo e i relativi quadri economici per l’attuazione delle attività delineate nella Scheda progetto;
e) dare piena attuazione all’investimento, così come definito nella scheda progetto, garantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di trasmettere alla Struttura attuatrice le eventuali modifiche;
f) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
g) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dalla Unità di missione;
h) raccogliere, registrare e archiviare sul sistema informatico indicato dall’Unità di missione i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalla stessa Unità di missione;
i) caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell’Ufficio competente per i controlli della Struttura attuatrice, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta dall’Unità di missione;
j) garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dalla Unità di missione nel rispetto delle indicazioni che saranno dalla stessa fornite;
k) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dalla Unità di missione;
l) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fino a cinque anni a decorrere dalla data di pagamento finale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della convenzione di finanziamento tra lo Stato membro Italia e la Commissione europea;
m) facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli della Unità di missione, dell’Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
n) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute ed al contributo al raggiungimento dei target associati all’investimento così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
o) predisporre la documentazione per i pagamenti, secondo le procedure stabilite dalla Unità di Missione, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
p) inoltrare le Richieste di pagamento alla Struttura attuatrice che sua volta la inoltrerà, una volta verificate, all’Unità di missione con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
q) garantire l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
r) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalla Struttura attuatrice e dalla Unità di Missione;
s) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto di cui al successivo articolo 7, che la Struttura attuatrice riceva tutte le informazioni necessarie da poter trasmettere all’Unità di missione, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
t) conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dalla Struttura attuatrice, le informazioni necessarie per la predisposizione delle
dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
u) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Struttura attuatrice, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
v) rispettare il principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
w) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE)
2021/241;
x) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
y) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall’Unità di missione e per tutta la durata del progetto;
z) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Struttura attuatrice sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Unità di missione in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.
Articolo 6 Obblighi in capo alla Struttura attuatrice
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Struttura attuatrice si obbliga a:
a) garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
b) assicurare l’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, (sistema ReGiS),, o di altro sistema con esso pienamente interoperabile, verificandone assicurandone la corretta implementazione e verificando che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati previsti nell’ambito del PNRR per gli interventi finanziati;
c) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall’Unità di missione e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
d) verificare la tempestività con cui il Soggetto attuatore procede alla realizzazione delle attività progettuali, compreso lo svolgimento delle eventuali procedure relative ai Soggetti realizzatori, e nell’analisi della completezza e della coerenza dei dati trasmessi dallo stesso Soggetto attuatore ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell’Amministrazione centrale al Servizio centrale per il PNRR;
e) informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
f) monitorare il livello di conseguimento di milestone e target previsti dal PNRR lungo tutto l’arco di vita del Sub-investimento oggetto del presente Accordo attuativo, al fine di consentire il rispetto degli impegni assunti con il Servizio centrale per il PNRR e di assicurare la trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall’art. 22 del Reg. (UE) 241/2021;
g) verificare, nel corso di tutta l’attuazione, che il Soggetto attuatore garantisca la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata nell’utilizzo delle risorse del PNRR;
h) verificare che il Soggetto attuatore effettui i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese, ed adotti tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell’utilizzo delle risorse ed i casi di frode, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
i) garantire, qualora richiesto dal Servizio Centrale del PNRR, la raccolta di informazioni su eventuali criticità nel raggiungimento dei milestone e target nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di tali criticità nonché sulle possibili azioni correttive intraprese o da avviare;
j) assicurare che il Soggetto attuatore conservi tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di renderli disponibili alle Autorità nazionali e comunitarie responsabili per le attività di controllo e di audit;
k) provvedere al recupero dal Soggetto attuatore delle eventuali risorse indebitamente corrisposte ed alla restituzione delle stesse al Servizio centrale per il PNRR;
l) assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico della Struttura attuatrice dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
Articolo 7 Procedura di rendicontazione della spesa e dei target
Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall’Unità di missione, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dall’Amministrazione e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché tutta la documentazione attestante il conseguimento degli indicatori di avanzamento associati ai milestone e target associati all’intervento PNRR di riferimento, inclusa quella a comprova dell’assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base al Sub- Investimento, indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, al fine di consentire l’espletamento dei controlli di merito nonché al fine di consentire l’espletamento dei controlli di merito nonché amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
La Struttura attuatrice, acquisita la richiesta dal Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all’Unità di missione comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la consuntivazione degli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione
specificatamente indicata nelle procedure in essere dell’Unità di missione e nella relativa manualistica allegata.
Le spese incluse nelle Richieste di pagamento della Struttura attuatrice, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell’Unità di missione.
Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target e milestone in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi.
Articolo 8 Variazioni del progetto
Le variazioni alla scheda progetto e al progetto operativo presentato, di cui alla lett. d dell’art. 5, dovranno essere concordate tra le Parti.
La Struttura attuatrice si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non concordate.
La Struttura attuatrice si riserva comunque la facoltà di indicare al Soggetto attuatore le modifiche da apportare al progetto al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano. Le modifiche alla Scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.
Le economie rinvenienti dai ribassi d’asta o a qualunque altro titolo derivanti, rientrano nelle disponibilità esclusive della Struttura attuatrice.
Articolo 9 Disimpegno delle risorse
La Struttura attuatrice potrà avvalersi della facoltà di revocare l’assegnazione delle risorse finanziarie assegnate per l’attuazione dei progetti da parte del Soggetto attuatore, nel caso in cui quest’ultimo incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente disciplinare, dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili.
L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 della legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.
Articolo 10 Risoluzione di controversie
La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, viene rimessa Segretario generale.
Articolo 11 Risoluzione per inadempimento
La Struttura attuatrice potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte della stessa Struttura attuatrice degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
Articolo 12 Comunicazioni e scambio di informazioni
Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Articolo 13 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
Quanto previsto dalla presente Convenzione deve inoltre intendersi sostituito, modificato ovvero disapplicato automaticamente ove il relativo contenuto sia divenuto incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
Articolo 14 Efficacia
La presente Convenzione verrà trasmessa alla Corte dei Conti – sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – in quanto la stessa è sottoposta a condizione sospensiva ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera g-bis) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
L’efficacia del presente atto è pertanto subordinata all’esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.
Per il Soggetto attuatore (dott.ssa Marina Giuseppone) | Per la Struttura attuatrice (arch. Laura Moro) |
Firmato digitalmente da
MARINA GIUSEPPONE
MORO LAURA MIBACT 27.12.2021
10:33:57
GMT+01:00
Allegato: M1C3_1.1.3_InfrastrutturaCloud_SchedaProgetto_DEF