ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
Tra
L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata “ENEA” o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’ENEA
e
RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS “Efficienza Energetica” (nel seguito denominata "RETE FONDAZIONI ITS"), rappresentata dal Coordinatore “Fondazione ITS Energia e Ambiente” con sede legale in Colle di Val D’Elsa (Codice Fiscale 91019320521 – Partita IVA 01314280528), nella persona del Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione ITS Energia e Ambiente
(ENEA e la RETE delle Fondazioni ITS nel seguito denominate anche, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti")
PREMESSO CHE:
• MIUR e ENEA hanno siglato in data 19.07.2016 un Protocollo d’Intesa finalizzato alla "Educazione allo sviluppo sostenibile, alla cooperazione internazionale e al rafforzamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro" nel quale l’ENEA è impegnata ad una collaborazione finalizzata alla promozione e alla diffusione nel sistema scolastico nazionale connessi allo sviluppo sostenibile;
• ENEA, con richiamo all’art. 37 della Legge n.99/2009, è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla
ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini. Le funzioni istituzionali prima richiamate sono assicurate e sviluppate attraverso una rete di centri di ricerca distribuiti sul territorio nazionale e da un sistema integrato di competenze multidisciplinari di rilievo nazionale e internazionale, con capacità di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di problematiche territoriali complesse;
• la RETE FONDAZIONI ITS, costituita da dodici Fondazioni, è impegnata a sviluppare e consolidare il rapporto con le imprese operanti soprattutto a livello regionale;
• obiettivo della RETE FONDAZIONI ITS è assicurare, con continuità, la formazione di tecnici superiori a livello post-secondario, sia in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro - pubblico e privato - sia in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese; inoltre ha l’obiettivo di sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali;
• sia la RETE FONDAZIONI ITS sia ENEA sono interessate alla ricerca, formazione avanzata e divulgazione della conoscenza su tematiche quali: la sostenibilità dell’energia, lo sviluppo sostenibile e l’innovazione tecnologica;
• l'ENEA è un Ente di diritto pubblico, ex art. 37 Legge 99/2009 come novellato dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, istituito sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile;
• gli ITS sono costituti in forma di Fondazioni a cui partecipano imprese, università, scuole, enti locali, centri di ricerca, ordini professionali, agenzie formative, associazioni di categoria e da altre associazioni portatrici di interessi economici, tecnici e ambientali;
• gli obiettivi principali di un ITS sono:
✓ Realizzazione di corsi di durata biennale destinati a preparare tecnici specializzati in grado di portare l’innovazione tecnologica nelle aziende del territorio con particolare riferimento alle PMI;
✓ favorire l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
✓ promuovere progetti di trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese;
✓ promuovere la cultura tecnica e scientifica;
✓ orientare i giovani verso le professioni tecniche più richieste dal mondo del lavoro;
• sia ENEA che la RETE FONDAZIONI ITS sono impegnate nella diffusione della cultura tecnica e scientifica per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese anche attraverso la formazione specialistica di giovani.
CONSIDERATO CHE:
è interesse di ENEA e della RETE FONDAZIONI ITS sviluppare specifiche occasioni di cooperazione in materia di ricerca scientifica ed alta formazione, anche con altre Istituzioni Universitarie e non, di profilo nazionale ed internazionale;
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
Art. 2 (Oggetto)
Obiettivo del presente Accordo tra ENEA e la RETE FONDAZIONI ITS è individuare un modello di sviluppo di competenze che sia allineato ai paesi europei più innovativi andando a realizzare specifiche azioni didattiche, formative e di divulgazione tecnico-scientifica.
Le Parti intendono pertanto cooperare, in via non esclusiva, per realizzare specifiche azioni inerenti i principali campi di attività formative e collaterali di interesse sia della RETE FONDAZIONI ITS, sia delle singole Fondazioni aderenti.
Le attività saranno rese operative con le modalità indicate nel successivo Art. 7 (Atti esecutivi).
Art. 3 (Impegni delle Parti)
Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo a:
• svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
• a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.
In particolare, ENEA si dichiara disponibile tramite il coinvolgimento delle proprie risorse a:
• contribuire alla definizione di programmi didattici specialistici orientati alla domanda del mercato nei settori di riferimento di ENEA;
• prevedere la possibilità di ospitare visite didattiche di allievi e docenti presso i laboratori, sedi e centri di ricerca di ENEA;
• garantire un canale di informazione sulle principali attività formative e seminariali promosse da ENEA ed enti da essa controllate e collegate;
• valutare la possibilità di indicare propri rappresentanti nei Comitati Tecnico Scientifici delle Fondazioni ITS aderenti alla RETE FONDAZIONI ITS.
In particolare, la RETE FONDAZIONI ITS si impegna a:
• mettere a disposizione, in caso di necessità, alle specifiche strutture operative dell’ENEA le proprie strutture ed i propri laboratori specialistici;
• sviluppare, nei limiti delle proprie possibilità, percorsi formativi o di ricerca per far fronte a specifiche esigenze di interesse di ENEA;
• favorire la diffusione di campagne di sensibilizzazione sui temi dell’Efficienza Energetica promosse da ENEA;
• stipulare apposita assicurazione a copertura di qualsiasi infortunio e di responsabilità di natura civile nei confronti degli allievi e dei docenti, durante la permanenza degli stessi nelle strutture di ENEA, ivi compresi i tragitti da e verso le sedi aziendali;
• fornire agli allievi impegnati nelle visite o negli stage formativi il necessario abbigliamento antinfortunistico;
• garantire il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute da parte degli allievi e docenti della RETE FONDAZIONI ITS, che parteciperanno alle attività formative presso i luoghi di lavoro di ENEA.
• non utilizzare, citare, riprodurre il logo ENEA, o documenti e risultati di attività svolte, senza il previo consenso scritto dell’ENEA.
Le Parti, inoltre per dare una concreta e rapida prospettiva di attuazione al presente Accordo ritengono prioritario l’impegno finalizzato a:
• definire un’offerta didattica condivisa (a partire, ad esempio, dal modello della Summer School
ENEA) applicabile sul territorio nazionale nelle diverse sedi delle Fondazioni ITS aderenti alla Rete;
• concertare, progettare e realizzare progetti di Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di diffusione della cultura tecnico-scientifica, sulle tematiche dell’Energia e Ambiente, partecipando anche a bandi di finanziamento sviluppando esperienze pilota di interesse comune;
• favorire la diffusione e realizzazione di attività di specializzazione promosse da ENEA in collaborazione con esperti ITS presso le sedi delle Fondazioni aderenti alla Rete condivise tra le parti;
• definire modalità operative di collaborazioni tra le sedi ENEA operanti sul territorio nazionale e le Fondazioni ITS della Rete, tese a creare sinergie e reciproca valorizzazione;
• definire le modalità di collaborazione della RETE FONDAZIONI ITS nell’ambito delle azioni di promozione e orientamento dei giovani sui temi Energia e Ambiente, a partire dall’iniziativa “Italia in Classe A” (D. lgs 102/14 art.13);
• favorire reciprocamente il rapporto con le imprese che collaborano con ENEA e le Fondazioni aderenti alla Rete, al fine di offrire maggiori opportunità occupazionali ai giovani diplomati dei corsi ITS.
Art. 4
(Regole di comportamento presso la sede dell’altra Parte)
Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell’altra Parte operante nelle attività oggetto del presente atto.
I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell’altra per lo svolgimento delle citate attività saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.
Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione (PTCP) in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.
Qualora l’ENEA debba ospitare personale della R RETE FONDAZIONI ITS, tale personale dovrà osservare le disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.
Art. 5 (Responsabili dell’Accordo)
Le Parti concordano di designare le seguenti persone come responsabili per l’attuazione del presente Accordo, al fine di coordinare, supervisionare e rendere possibile l’attuazione di quanto previsto dallo stesso, in cooperazione con il competente personale specialistico e tecnico-amministrativo delle rispettive istituzioni:
• per RETE FONDAZIONI ITS: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Coordinatore della Fondazione ITS Energia e Ambiente;
• per l'ENEA: Xxx. Xxxxx XXXXXX Responsabile Unità Tecnica Efficienza Energetica -APL.
I responsabili del presente Accordo si attiveranno al fine di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’oggetto di cui sopra.
Art. 6 (Oneri Finanziari)
Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.
Art. 7 (Atti esecutivi)
Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipula di specifici Atti esecutivi. Nell’ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:
• le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
• le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
• l’ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
• gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
• il personale coinvolto;
• il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
• le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
• i responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.
Gli Atti esecutivi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.
Art. 8 (Durata del Accordo)
Il presente Accordo una avrà una durata di due (2) anni dalla sua sottoscrizione, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte di cui al successivo art. 9.
La durata del presente Accordo potrà essere prorogata dalle Parti previo accordo scritto da stipularsi antecedentemente alla scadenza.
Art. 9 (Recesso)
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo comunicando all’altra Parte, per iscritto e a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la volontà di recedere. La volontà di recedere dovrà essere comunicata all’altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
Resta inteso che ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo, senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell’altra Parte.
Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi sottoscritti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 10 (Obblighi di Riservatezza)
Le Parti si impegnano a mantenere riservati ed a conservare con la massima diligenza tutti i dati e le informazioni reciprocamente rivelate in relazione al presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.
In particolare le Parti si obbligano a mantenere confidenziali, per i cinque (5) anni successivi alla scadenza o alla cessazione per qualunque causa del presente Accordo, tutte le notizie e le informazioni
riservate di cui siano venute a conoscenza, anche occasionalmente, nell’esecuzione del presente Accordo. Le informazioni riservate rimangono di proprietà della parte che le ha rivelate.
Art. 11 (Divieto di cessione)
Il presente atto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.
Art. 12 (Risoluzione)
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi assunti, il presente Accordo potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.
Art.13
(Legge applicabile e Foro competente)
Il presente Accordo sarà regolato dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione e l’adempimento dell’Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 14 (Imposta di bollo)
L’ENEA assolve l’imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione n.0023639 del 23/03/2016 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio
Art. 15 (Registrazione)
Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Art.16 (Clausole finali)
Il presente Accordo sostituisce ogni precedente e diversa pattuizione verbale o scritta intercorsa tra le Parti e relativa al suo oggetto.
Ciascuna clausola di questo Accordo è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le Parti. Nessuna integrazione, modifica, rinuncia o deroga al presente Accordo sarà valida efficace e/o vincolante se non prevista per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
Nessuna mancanza o ritardo nell’esercizio dei diritti previsti nel presente Accordo potrà costituire una rinuncia allo stesso né l’esercizio parziale di tali diritti potrà precludere l’integrale esercizio dei pieni diritti previsti nel presente Accordo.
Le Parti si danno atto di aver integralmente negoziato in buona fede ciascuna parte del presente Accordo e che pertanto non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Sottoscritto dalla RETE FONDAZIONI ITS e da ENEA in duplice copia, ciascuna delle quali è da considerarsi autentica.
Roma,
Per RETE NAZIONALE DELLE FONDAZIONI ITS
“Efficienza Energetica”
Il Presidente
Per ENEA
Il Presidente
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx