CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI
IALC-|GMEI|C3_0PA/0L6-/G2E0|2213|/0CO6N/V2E0N2Z1I|O00NI020I0T7A-LAIA-6Allegato Utente 1 (A01)
CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI
TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI TRA
L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze,
X.xxx San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Pro Rettore Vicario, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Firenze il 12/02/1958,
E
Palazzo Reale Di Genova (settore di attività: 91.02.00 - Attività di musei) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", C.F. 95184370104, con sede legale in Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxx, 00, tel. 000-0000000, fax ---, email xxx-xx@xxxxxxxxxxxxx.xx, nella persona di Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Torino il 09/08/1960, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".
PREMESSO
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevedono che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita
dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, Palazzo Reale Di Genova (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curriculari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
2) Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
3) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione.
4) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme al modello allegato – in cui sarà specificato:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei rispettivi tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
5) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 2 - Durata della Convenzione
1) La presente convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.
Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore
1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante
1) Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:
a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore ed in particolare
- che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
- che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
- che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del
D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;
Art. 5 - Tutore
1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.
Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante
1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
Art. 7 - Relazione finale
1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
2) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.
Art. 8 - Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e
agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Art. 9 - Imposta di bollo
1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
Per la sola durata del periodo di esenzione, la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in forza dell'art. 10bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69.
2) L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.
3) L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno chiesti i necessari riferimenti.
4) La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Art. 10 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Luogo e data ............................................................................
Per l'Università degli Studi di Firenze IL PRO RETTORE VICARIO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXX 22.06.2021
14:50:21
GMT+00:00
Per Palazzo Reale Di Genova DIRETTORE
Firmato
digitalmente da
Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Data e ora della
C = IT
07:42:08
firma: 30/06/2021
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
VISTO LA DIRIGENTE RESPONSABILE
x.xx xxxx.xxx Xxxxx Xxxxx