LOTTO N. 3
LOTTO N. 3
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI JESI
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0
00000 Xxxx (XX)
P. IVA 00135880425
e
Società Assicuratrice
.
.
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: 31.12.2014
Alle ore 24.00 del: 31.12.2017
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31.12
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Art.1 Definizioni
SEZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Altre assicurazioni
Art.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.4 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.5 Modifiche dell’assicurazione
Art.6 Aggravamento del rischio
Art.7 Diminuzione del rischio
Art.8 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Art.9 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto Art.10 Proroga in caso di sinistro grave
Art.11 Durata del contratto e proroga dell’assicurazione Art.12 Oneri fiscali
Art.13 Foro competente
Art.14 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
Art.15 Assicurati
Art.16 Oggetto dell’assicurazione
Art.17 Rischi inclusi
Art.18 Spese comprese nell’assicurazione
Art.19 Condizioni di operatività della copertura
Art.20 Esclusioni
Art.21 Inizio e termine della garanzia – Retroattività e Ultrattività Art.22 Attività in Aziende/Enti diversi da quello di appartenenza Art.23 Estensione territoriale
Art.24 Gestione del sinistro
Art.25 Scelta del Legale
Art.26 Pagamento dell’indennizzo
Art.27 Regolazione del premio
Art.28 Massimali di garanzia
Art.29 Fondo Spese ed Onorari – anticipo indennizzi Art.30 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Art.31 Rinvio alle norme di legge
Art.32 Coassicurazione e delega – Estratto unico – opzionale Art.33 Calcolo del premio
SEZ. 1 - DEFINIZIONI
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |||||||
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione, nell’interesse proprio nonché per conto dei soggetti sotto indicati, riportato sul frontespizio della presente polizza. | |||||||
Assicurato: | la persona fisica dall’assicurazione. | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto |
Società: | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||
Sinistro: | l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori dell’ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. | |||||||
Atto illegittimo | Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica. | |||||||
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: | per retribuzione annua lorda si intende la somma di : α) quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; β) gli emolumenti lordi versati dal Contraente: - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati); |
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
La seguente descrizione è riportata a solo titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità sia diretta che indiretta anche quale committente, organizzatore od altro del Comune di Jesi, salvo le esclusioni espressamente menzionate.
L’Assicurato può svolgere l’attività anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.
L’Assicurato può svolgere la propria attività tramite dipendenti e collaboratori che lavorano presso la propria abitazione e/o sedi periferiche, tramite l’adozione di strumenti e metodologie di telelavoro.
Con l’approvazione degli organi competenti l’Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge alle Amministrazioni e/o aziende pubbliche direttamente o per mezzo di enti.
L’Assicurato può anche effettuare l’esercizio “per conto”, “in connessione”, “in appalto” o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate.
SEZ. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze ed aggravamento del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).
Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Art. 2 - Altre Assicurazioni
L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.
A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.
La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.
Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.
Art.9 – Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti” durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l’Assicurazione ad un premio più elevato,
nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 30%.
In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all’eccedenza riscontrata , ma non oltre il 50%.
La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l’applicazione dell’incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.
La Società ha inoltre facoltà di recedere dall’Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l’Assicurazione,
nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.
Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non
avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all’art.14 Informativa sui danni.
Art.10 - Proroga in caso di sinistro grave
Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.
In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all’eccedenza riscontrata , ma non oltre il 50%.
Art. 11 - Durata del contratto e proroga dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
Xxx ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo del contratto, per ulteriori tre anni, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Le spese contrattuali e di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario.
Art. 13 - Foro competente
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede l’Assicurato e/o il Contraente.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile)
(in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
Art. 15 - Assicurati
Rivestono la qualifica d'Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:
a) L’Ente Contraente;
b) Sindaco;
c) Assessori;
d) Consiglieri
e) Segretario Generale;
f) Dirigente / Resp.Settore;
g) Quadri/Funz./Resp. Servizio/ Istruttori
h) Dipendenti alla guida di veicoli, propri e/o dell’Ente.
A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell’interesse dell’Ente Contraente.
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione
La Società alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume a proprio carico,
√ l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria,
√ l’onere relativo ad ogni spesa extragiudiziale e peritale, comprese le spese liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente per la tutela dei diritti nell’interesse proprio nonché per conto degli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti od eventi connessi:
a) all’esercizio delle attività istituzionali dell’Ente Contraente, ivi incluse le attività accessorie, collegate e complementari;
b) all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente, incluse le richieste di risarcimento danni da parte dell’Ente di appartenenza, della Pubblica Amministrazione, dello Stato e/o di Terzi
L’assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi degli assicurati sia conseguente a atti, fatti e/o omissioni dolosi o colposi commessi da persone del cui operato siano tenuti a rispondere gli assicurati stessi.
Art. 17 – Rischi inclusi
La garanzia è operante per:
1) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione dell’imputazione del reato;
2) la difesa in procedimenti penali per reato doloso, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria, limitatamente ai casi di:
• archiviazione istruttoria;
• assoluzione con decisione passata in giudicato;
• altri casi di proscioglimento;
• estinzione di tali reati dolosi intervenuta nel corso del procedimento penale;
• il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso;
• derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.);
• patteggiamento, qualora la condanna comporti una pena pecuniaria.
3) controversie in sede penale per delitto colposo o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell’Ente;
4) controversie relative ad azioni o pretese di xxxxx conseguenti a fatti o atti illeciti o ad atti illegittimi involontariamente commessi dall’Assicurato (compresi anche i provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria);
5) l’esercizio di pretese al risarcimento danni, a persone e/o a cose, subiti per fatti illeciti di terzi;
6) resistenze a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
7) l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subite per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente Contraente o di proprietà privata sempreché connesso all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente Assicurato;
8) l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona e/o alle cose subiti dall'Assicurato, nell’esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
9) l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile, formale e penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti commessi involontariamente;
10) l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
11) l’opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie;
12) l’opposizione alle sanzioni amministrative, qualora l’Assicurato debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente, avverso una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta;
13) difesa in procedimenti penali per reati colposi commessi dagli assicurati nello svolgimento dell’attività lavorativa e in procedimenti penali per reati colposi e/o contravvenzioni conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa e tributaria;
Art. 18 - Spese comprese nell'assicurazione
La garanzia è operante per le spese:
1. di assistenza consulenza e patrocinio per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
2. di assistenza stragiudiziale;
3. processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.)
4. per l'intervento di un Legale per ciascun Assicurato, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati;
5. per l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
6. per indagini per la ricerca di prove a difesa;
7. di giustizia;
8. liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
9. arbitrali rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso);
10. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato o conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
11. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
12. per la redazione di denunce, querele, ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità giudiziarie competenti;
13. di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro;
14. degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Si intendono sempre escluse:
1. le pene pecuniarie inflitte da un’Autorità Giudiziaria;
2. le multe e le ammende;
3. tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese per la registrazione delle sentenze e degli atti transattivi;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.)
Art. 19 - Condizioni di operatività della copertura
La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:
1. che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
2. che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
3. che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
4. che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.
Art. 20 - Esclusioni
L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:
α) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
β) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
χ) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
δ) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
ε) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.
Art. 21 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed Ultrattività
La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti al 31/12/2006.
Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l’Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l’esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.
Ferme le prestazioni previste dalla legge e quanto sopra stabilito, si conviene che in caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a tenere indenne gli eredi, legatari, esecutori testamentari, rappresentanti legali ed altri aventi causa dell'Assicurato deceduto per i sinistri in cui l’Assicurato fosse coinvolto, per un periodo di cinque anni come da paragrafo precedente.
La Società rinuncia a rivalersi nei confronti degli Assicurati, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata.
Art. 22 – Attività in Aziende/Enti diversi da quello di appartenenza
La garanzia è valida anche per gli incarichi svolti dagli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di appartenenza, in organi collegiali di: Aziende collegate, consociate, partecipate, controllate o altri Enti Pubblici o Aziende speciali o Aziende con diversa struttura societaria (S.p.A, S.r.l.), non assicurate/i con la presente polizza.
Nel caso in cui i suddetti incarichi in aziende non assicurate con la presente polizza siano svolti da persone che non sono assicurate con la presente polizza (es.: impiegati “ordinari” ecc.), tali persone dovranno essere aggiunte al numero degli assicurati comunicato ai fini della presente polizza e sarà conteggiato per esse il relativo premio.
Art. 23 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'Unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'Autorità giudiziaria degli stessi Paesi.
Art. 24 - Gestione del sinistro
La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione dell'art. 17 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 10.
Art. 25 - Scelta del legale
L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. Può inoltre chiedere di esercitare la propria scelta tra i professionisti operanti nella località ove ha il domicilio: qualora tale richiesta venga accolta, la Società tiene a proprio carico anche i compensi e le spese dovuti al procuratore domiciliatario.
La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.
Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.14 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare dal Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell’appendice da parte della Società.
Art. 27 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza di ogni annualità, il Contraente comunicherà il dato a consuntivo e si procederà alla regolazione del premio a debito od a credito, per il periodo trascorso, calcolato nella misura del 50% del premio annuo relativo agli aumenti (o diminuzioni) intervenuti, e all’integrazione per il periodo futuro.
La regolazione e l’integrazione dell'anticipo, dovranno essere corrisposti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione premio.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini e con le modalità sopra indicate, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 28 - Massimali di garanzia
La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:
- Euro 20.000,00 per singolo assicurato;
- Euro 100.000,00 per sinistro e per annualità amministrativa, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti
nell’evento;
Art. 29 - Fondo Spese ed Onorari – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura entro 15 gg. dal ricevimento della medesima, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per persona;
- Euro 10.000,00 per evento.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 30 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 31 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza e successive appendici valgono le norme di legge, se per l’Assicurato più favorevoli.
Art. 32 - Coassicurazione e Delega - Estratto Unico - Opzionale
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile , all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile , la cui firma in calce d'eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Art. 33 – Calcolo del premio
Il premio annuo é stabilito come segue:
Nr. | Categoria | Premio pro capite netto | Premio totale netto |
Ente Contraente | € | € | |
1 | Sindaco | € | € |
7 | Assessori | € | € |
24 | Consiglieri | € | € |
1 | Segretario Generale | € | € |
2 | Dirigenti / Resp. Settore | € | € |
67 | Quadri/Funz./Resp. Servizio/Istruttori | € | € |
199 | Dipendenti | € | € |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | Euro …………….. |
Imposte (21,25%) | Euro …………….. |
TOTALE | Euro |
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
Ai sensi dell’Art. 1341 c.c. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli:
Art. | 3 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art. | 8 | Obblighi in caso di sinistro |
Art. | 9 | Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto |
Art. | 11 | Durata del contratto e proroga dell’assicurazione |
Art. | 13 | Foro competente |
Art. | 14 | Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio |
Art. | 30 | Validità delle norme dattiloscritte |
Art. | 32 | Coassicurazione e Delega |
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ