CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO BOX
FACSIMILE
ATTI N° /
Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI – REDAELLI”
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO BOX
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Con la presente scrittura privata l’Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI – REDAELLI”, con sede amministrativa in Via Xxxxxxxxxx D’Alviano n. 78 - Milano - Cod. Fiscale n. 80063990156 di seguito denominata LOCATORE, qui rappresentata dal Dirigente Responsabile del Dipartimento Amministrativo, xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX, vista la Determinazione Dirigenziale n. … del …, concede in locazione a
[nato a , il , identificato mediante rilasciata da in data , residente in , VIA , n.
C.F. n. [ qui di seguito denominato/a conduttore/rice, che accetta, l’unità locativa n° , posta nello stabile di , VIA , n. , ad uso BOX.
ESTREMI CATASTALI identificativi dell’Unità locativa: Foglio n.° , Mappale n.° , Sub n.° , Zona , Ca tegoria A/, Classe .
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO - La durata della locazione viene convenuta in anni , dal al . Per la prevista scadenza del contratto viene data dal locatore automatica disdetta, ora per allora, di cui il conduttore dichiara di prendere atto, avendo considerato le parti tale termine come essenziale. A partire da tale data il locatore è autorizzato a rientrare in possesso del bene, attuando gli interventi più opportuni.
ART. 2 – RECESSO DEL CONDUTTORE - Il conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi almeno 3 mesi prima dalla data di recesso a mezzo lettera raccomandata
a. r. o altro mezzo con valore probatorio riconosciuto dalle vigenti norme in materia.
ART. 3 – DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE, E DIVIETO DI SUBLOCAZIONE - L’unità dovrà essere destinata esclusivamente al parcheggio del proprio autoveicolo, con esclusione di deposito di altri beni mobili, e non potrà sublocarlo o darlo in comodato, in tutto o in parte, né concederne l’uso a terzi, seppure a titolo gratuito, pena la risoluzione di diritto del contratto a norma dell’art. 1456 Codice Civile.
Il conduttore è a conoscenza che, in base alla normativa vigente, è assolutamente vietato utilizzare l’immobile con automezzi alimentati a GPL o gas metano.
ART. 4 – CANONE DI LOCAZIONE - Il canone di locazione è convenuto in EURO (=/),oltre le spese accessorie quantificate indicativamente (salvo conguaglio) in EURO (=/),e quindi, pari complessivamente a EURO (=),che il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore, ovvero, a mezzo bonifico bancario e MAV, in n° 4 rate trimestrali – eguali, ed anticipate – ognuna di EURO (=),ciascuna scadente a 30 giorni dalla data di fatturazione e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento del bollettino di pagamento emesso in gennaio, aprile, luglio, e ottobre. . In caso di eventuale aumento degli indici ISTAT il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 75% della variazione verificatasi nell’anno precedente, assumendo convenzionalmente come riferimento il mese di ................
ART. 5 – REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE - Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori oltre 20 gg. dalla scadenza (termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 C.C.) non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto), costituisce in mora il conduttore, con la conseguente corresponsione degli interessi pari al tasso dell’interesse legale vigente. L’inadempimento è causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art.1456 C.C..
ART. 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INTERNA AI LOCALI – Il conduttore si fa carico
di sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione straordinaria relative all’impianto elettrico di pertinenza esclusiva dell’immobile locato, ed ai serramenti (serrande, saracinesche, cordini, molle, serrature ecc.).
ART. 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PARTI COMUNI – Qualora il locatore esegua sulle parti comuni dell’edificio importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare all’immobile stesso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, rinnovi di impianti o adeguamenti degli stessi ai sensi delle leggi vigenti, il canone corrisposto di cui all’art. 4 sarà aumentato, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, di una somma pari all’interesse legale sul capitale impiegato – pro quota millesimi - per le opere effettuate. L’aumento decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di ultimazione delle opere senza bisogno di comunicazione scritta.
ART. 8 – ACCESSO AI LOCALI - Il conduttore dovrà consentire, in qualunque momento, l’accesso al locatore, per ispezioni al box, e consentirne la visita agli aspiranti nuovi conduttori, previa accordi con il locatore.
ART. 9 – CONSEGNA DELL’IMMOBILE - Il conduttore dichiara di accettare il box nello stato manutentivo di fatto in cui si trova, così come descritto nel verbale di consegna sottoscritto, e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi dal portiere dello stabile. Il conduttore si impegna, altresì, a sottoscrivere il verbale di riconsegna a fine locazione, ritornando il box nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento dell’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, inoltre, a rispettare le norme relative allo stabile, approvate dall’Azienda, che dichiara di ben conoscere, specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d’uso, e ad osservare le disposizioni impartite ai conduttori. L’infrazione a tali norme ove contestate per almeno tre volte al conduttore mediante raccomandata a. r. o altro mezzo con valore probatorio riconosciuto dalle vigenti norme in materia darà al locatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore stesso.
ART. 10 – OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - Il conduttore è considerato custode della cosa locata. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo, omissione o colpa di inquilini o di terzi, anche per furti con o senza scasso, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ART. 11 – GARANZIA ECONOMICA - A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, nonché di eventuali danni, il conduttore consegna al locatore quanto segue:
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una garanzia economica di Euro , comprensiva di € pari a tre mesi di canone, e di € , per oneri accessori, da rilasciarsi secondo le modalità aziendali in uso.
Tale garanzia sarà restituita al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale, fatta salva l’escussione – anche parziale - della stessa in caso di inadempimento.
ART. 12 - CONSEGNA IMMOBILE, O RITARDATO RINNOVO CONTRATTO – In caso di ritardata consegna del box dopo l’avvenuta scadenza contrattuale, o, per l’ipotesi di rinnovo, in presenza di mancata conclusione della trattativa prima dell’inizio del nuovo periodo di locazione, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale, quale indennità di occupazione senza titolo, pari al doppio dell’ultimo canone mensile – o giornaliero - in vigore per il periodo dalla scadenza contrattuale, e sino a cessazione dell’inadempienza, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore a norma dell’art. 1382 del Codice Civile.
ART. 13 – CRITERI RIPARTIZIONE ONERI ACCESSORI - Per gli oneri accessori le parti applicano la “Tabella oneri accessori Confedilizia / Sunia – Sicet - Uniat” registrata il 26 Febbraio 1999 a Roma Ufficio del Registro atti privati, c/07287, di cui dichiarano di aver dato lettura e di ben conoscere. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, al funzionamento dell’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, dello spurgo e dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni, compreso la Tassa di Raccolta Rifiuti e depurazione acque. Le spese per il servizio di portierato, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. In sede di consuntivo, il pagamento a saldo di quanto dovuto dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta. Il conduttore potrà, previa richiesta scritta, prendere visione presso il locatore dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
ART. 14 – ESCLUSIONE PERTINENZE BOX – Il presente contratto di locazione riferito a box è da intendersi come contratto autonomo non soggetto ad alcun vincolo di pertinenzialità con altre Unità locative di proprietà dell’Azienda.
ART. 00 - XXXXXXX XX XXXXXXXXXX ABUSIVO – E’ assolutamente vietato parcheggiare automezzi nel cortile al di fuori dello spazio affittato, o comunque ingombrare le parti comuni dell’edificio. L’infrazione a questa norma, ove contestata per almeno tre volte al conduttore mediante lettera raccomandata a. r. o altro mezzo con valore probatorio riconosciuto dalle vigenti norme in materia darà il diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore stesso.
ART. 16 – SPESE DI CONTRATTO - Sono a carico del conduttore le spese di xxxxx, di esazione e di incasso relative al presente contratto, nonché l’I.V.A. sul canone e sugli oneri accessori. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizie al conduttore. Questi rimborserà l’importo dovuto nella misura pari alla metà.
ART. 17 - DOMICILIO DEL CONDUTTORE - A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio quello risultante dal presente contratto e, ove egli più non vi abiti, presso l’ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
ART. 18 - MODIFICHE AL CONTRATTO - Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
ART. 19 – CRITERI DEFINIZIONE OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE – Le parti si danno reciprocamente atto che il canone del presente contratto è stato liberamente determinato tenendo conto degli oneri complessivamente previsti a carico del conduttore, con particolare riferimento a quelli di cui al disposto dell’art. 4
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in ordine alla variazione ISTAT, nonché alle altre obbligazioni di cui agli artt. 6, 7, 10, 11, 12, e 16.
ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione, e a trattarli nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 196/2003), come da informativa appositamente sottoscritta.
ART. 21 – DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO - Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto Milano,
IL LOCATORE IL LOCATORE
per l’Azienda di Servizi alla Persona IL CONDUTTORE
“GOLGI – REDAELLI”
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO (XXXX. XXXXXXX XXXXXXX)
A mente degli artt.1341 e 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 e 21.
IL LOCATORE
per l’Azienda di Servizi alla Persona IL CONDUTTORE “GOLGI – REDAELLI”
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO (XXXX. XXXXXXX XXXXXXX)
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